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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/04/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 3492/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto da
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Francesco Calcagnile;
e
, rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Luca Di Francesco;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio contratto in data 08/10/2011 e trascritto nei registri dello stato civile del R.G.V.G. 3492/2024
Comune di Uggiano La Chiesa (atto n. 14, parte II, serie A, anno 2011).
Hanno precisato che dalla loro unione sono nate (Scorrano, Persona_1
17/04/2012) e (Tricase, 07/10/2017). Persona_2
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo nonché la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni. In particolare, con riferimento alla separazione, hanno convenuto che:
A. AFFIDAMENTO CONDIVISO CON COLLOCAZIONE PREVALENTE PRESSO
LA MADRE.- I coniugi sono concordi che in ragione dell'affidamento condiviso, le figlie verranno collocate presso la casa coniugale che la vivranno con la madre.
B. ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE.- I coniugi premettono che la casa famigliare è di esclusiva proprietà del sig. e che per le Controparte_1 sue rilevanti dimensioni può essere assegnata in quota parte ad un coniuge ed in quota parte all'altro.
In particolare, stabiliscono che la porzione superiore della casa, con annesso il giardino, viene assegnata alla sig.ra che Parte_1
l'abiterà con le figlie.
La parte inferiore dell'abitazione viene assegnata al sig.
[...]
che effettuare le opere di adeguamento appresso indicate P_ utili alla divisione dei due ambienti abitativi. Le parti, in considerazione della disponibilità della Sig.ra di altro appartamento Parte_1 congruo di sua esclusiva proprietà ed al fine di consentire il raggiungimento della maggiore età delle figlie prima del trasferimento di abitazione, convengono di inserire un termine alla predetta assegnazione stabilito al 31.12.2035. Decorso detto termine il sig. verrà reintegrato nell'intera disponibilità Controparte_1 dell'immobile. Le figlie continueranno ad abitare con la madre nella nuova abitazione per detta data individuata.
C. ACCORDI DIVERSI DAL MANTENIMENTO. MODIFICHE DA APPORTARE
ALLA CASA CONIUGALE.- La casa coniugale si compone di due livelli, piano terra e primo piano - entrambi abitabili – nonché di un giardino
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retrostante. La parte sita al primo piano verrà abitata dalla sig.ra con le figlie;
quella sita al piano terra verrà abitata dal sig. P_
. Al fine di creare spazi autonomi, il sig. Controparte_1 [...]
si impegna ad effettuare a sue cure e spese, le seguenti P_ opere: 1) Nella grande stanza oggi adibita a deposito e sita al piano terra, verrà realizzato un muro in cartongesso che partirà longitudinalmente dal lato destro della porta che affaccia sul giardino
(posizionandosi di fronte ad essa dall'interno) per tre metri lineari.
Dalla fine di detto muro ne partirà un altro, sempre in cartongesso, che perpendicolarmente verrà ad aderire con il muro già esistente che divide detta grande stanza con quella che i coniugi hanno convenzionalmente denominato tavernetta. Sul lato corto del muro in cartongesso dovrà essere installata una porta che consentirà l'accesso alla sig.ra in detta nuova stanza che verrà utilizzata Parte_1 quale ripostiglio. Il Sig. manterrà il diritto di passaggio di detto P_ vano al giardino al fine di accedere nella zona preposta alla custodia del cane. 2) La porta finestra che affaccia sulla strada principale dovrà essere sostituita da una mera finestra, atteso che il sig.
[...]
avrà accesso al suo appartamento da altro ingresso P_ affacciato sempre sulla strada principale. 3) Verrà realizzato un muretto divisorio dei due accessi alle abitazioni che, dalla colonna più vicina al portone di accesso al piano terra, si congiungerà al muro perimetrale dell'abitazione. 4) Installazione di contatori autonomi o di sottrazione e relativa volturazione inerenti alle utenze domestiche.
Fino alla loro installazione le bollette verranno ripartite al 50% fra i coniugi, quelle relative alla sola abitazione al primo piano (gas) saranno a carico della sig.ra e a lei volturate. Il sig. P_ [...]
assume l'impegno di realizzare dette opere entro e non oltre P_
90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. I tributi o le tasse comunque denominate inerenti alla proprietà dell'immobile resteranno ad esclusivo carico del sig. mentre quelli inerenti Controparte_1 all'uso (tassa rifiuti solidi urbani) divise al 50% salvo separazione
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catastale delle abitazioni nel qual caso la tarsu del primo piano sarà interamente a carico della Sig.ra e quella del piano terra a P_ carico del sig. . P_
D. CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FIGLIE MINORENNI.-
Come innanzi specificato, vi sono due figlie minorenni in favore delle quali va riconosciuto l'assegno di mantenimento da porre a carico del genitore non collocatario. I coniugi, all'uopo, concordano che il sig.
corrisponderà in favore delle figlie la somma di € Controparte_1
150,00 ciascuna. Inoltre, convegno che gli assegni famigliari (ovvero tutti gli emolumenti assistenziali e/o previdenziali comunque denominati dovuti dagli Enti preposti in ragione della collocazione dei figli minorenni e delle spese per il loro mantenimento), saranno versati da detti Enti al genitore collocatario per tutto il periodo in cui ve ne sarà il diritto. Pertanto, il sig. si impegna a rinunciare Controparte_1 in favore dell'altro coniuge a detti emolumenti.
E. SPESE STRAORDINARE IN FAVORE DELLE FIGLIE.- I coniugi concordano che la spese straordinarie verranno ripartite in eguale misura con l'obbligo quindi, a carico del sig. , genitore Controparte_1 non collocatario, di contribuire nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie (tasse scolastiche ed universitarie, attività sportive ed extrascolastiche, spese mediche di qualsiasi genere) che dovessero rendersi necessarie ed a quelle che saranno concordate tra i genitori.
Per quanto non previsto nel presente accordo si applicherà il protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Lecce.
F. DISPOSIZIONI INERENTI AL DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON
COLLOCATARIO.- In relazione al diritto di visita del genitore non collocatario, i coniugi convengono quanto segue in attuazione del principio di bigenitorialità. In particolare, le figlie minorenni trascorreranno con il padre: a) durante la settimana: - il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola e sino alle ore 18.00; - il lunedì ed il mercoledì dalle ore 18.00 e sino alle ore 21.00; - una intera settimana nel periodo di chiusura dell'attività lavorativa del padre (panificatore).
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b) sarà facoltà dei genitori concordare tempi diversi in base elle esigenze contingente qui ora non prevedibili. c) in relazione alle festività. - le vacanze natalizie con un genitore dal 23 dicembre al 31 dicembre e con l'altro dal 1° gennaio al 6 gennaio, ad anni alterni;
- ad anni alterni la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; - se sarà possibile in relazione all'attività lavorativa del Sig.
, le figlie potranno trascorrere con il padre sino a 15 giorni P_ consecutivi in un periodo che verrà concordato di volta in volta con l'altro coniuge e con le figlie.
G. OBBLIGO DEI GENITORI DI ATTIVA PARTECIPAZIONE ED
INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLE FIGLIE.- Sarà obbligo del padre e della madre tenersi informati dello studio dei figli, anche partecipando alle riunioni scolastiche tra genitori e insegnanti e provvedendo di comune accordo ad eventuali lezioni suppletive che si rendessero necessarie. Verranno assunte, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse che le riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
H. RILASCIO DI DOCUMENTI INERENTI AI FIGLI MINORI.- Gli Enti preposti rilasceranno in favore dei coniugi i rispettivi passaporti gli altri documenti, con l'inserimento del figlio minore, validi per l'espatrio.
I. CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI CONIUGI.- Entrambi i coniugi, quanto all'assegno di mantenimento, espressamente ne fanno rinuncia reciproca.
J. DISCIPLINA INERENTE ALLA TENUTA DELL'ANIMALE D'AFFEZIONE DI
ESCLUSIVA PROPRIETA' DEL SIG. MERICO SALVATORE.- Il sig.
[...]
è esclusivo proprietario di un cane di grossa taglia. Esso è P_ custodito nel giardino retrostante l'abitazione, in una zona del giardino a lui dedicata e recintata. Quest'ultima, stante la vetustà, ha ceduto in più punti e deve essere ripristinata per impedire al cane di uscire dalla
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recinzione e permettere l'utilizzo del giardino da parte delle figlie e della moglie in tutta sicurezza. All'uopo, il sig. si Controparte_1 impegna ad effettuare quanto segue: - Nuova recinzione entro 10 giorni dalla sottoscrizione;
- Pulizia giornaliera escrementi;
-
Vaccinazione, cicli di sverminazione e di antiparassitari ogni altra terapia utile alla salvaguardia della salute dell'animale e delle persone.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 06/08/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha opposto (parere del 27/09/2024).
I.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
11/02/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la decisione in ordine alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3492/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 06/08/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Poggiardo (LE), 17/02/1982) e (Ludwigsburg Controparte_1
(DEU), 05/12/1980) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale
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dello stato civile del Comune di Uggiano La Chiesa per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 21/03/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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