Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1932, n. 1940
Versione
8 febbraio 1933
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971 , che ha dato esecuzione ai seguenti accordi economici stipulati a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera:

a) scambio di note inteso a modificare alcune voci del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923;

b) scambio di note relativo, alla tubercolinizzazione del bestiame.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung - Acerbo.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Entrata in vigore il 8 febbraio 1933