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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/10/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1281 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona DE Giudice DE Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci
All'udienza DE 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza nella causa civile di I Grado promossa da:
(CF: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/01/1978, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio DEl' Avv. Giancarlo Santolo Vladimiro Lettera (CF:
PEC: ) in Via Filippo Turati n. 86, 63074 San C.F._2 Email_1
NE DE NT (AP), che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l' Avv. Michele Di Giuseppe (c.f:. PEC: C.F._3 Emai_2 [...]
), in virtù di procura allegata in foglio separato . I difensori d ichiarano di Email_3 voler ricevere le comunicazioni e le notifiche all'indirizzo PEC Email_1
RICORRENTE
Contro
nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. quale legale rapp.te DEla omonima ditta C.F._4 che opera all'insegna , con sede in ER (Te) alla via Roma nr. 148, Controparte_2 con l'Avv.to Tiziano Rossoli, con studio in BA AD (Te) alla via DEla Vittoria nr. 138,
(pec. cod. fisc. , che lo rappresenta Email_4 C.F._5
e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “1) accertare e dichiarare che la ricorrente è stata alle dipendenze DEla ditta individuale dal 26/06/2022 al 28/02/ 2026 inquadrata al livello Controparte_1 quarto DE CCNL Alimentari Artigiani, con un rapporto di lavoro a tempo pieno per 48 ore settimanali , e conseguentemente
2) condannare il Sig. resistente al pagamento, in favore DEla Controparte_1 ricorrente, DEla som ma di 8. 557,52 , o a quella maggiore o minore risultante di giustizia, per i ti toli di cui in premessa relativi alle differenze sulla retribuzione ordinaria, straordinaria e festiva, ivi compreso il TFR
3) condannare l'impresa convenuta alla regolarizzazione DEla posizione contributiva DEla ricorrente;
4) in ogni caso, con rivalutazione monetaria ed interessi DEla maturazione al saldo;
5) con vittoria di spese ed onorari (da distrarsi a favore DE sottoscritto”.
Parte resistente: “La domanda avversaria dovrà essere allora rigettata.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 24.7.2023 ha agito Parte_1 in giudizio nei confronti di , affinché fosse accertato il suo diritto ad Controparte_1 essere inquadrata nel 4° livello C.C.N.L. Alimentari Artigiani, oltre al riconoscimento DEla prestazione oraria a tempo pieno con straordinario, per 48 ore settimanali, con conseguente diritto alle relative differenze retributive, quantificate in € 8. 557,52 oltre alla regolarizzazione contributiva.
A sostegno DEla domanda deduceva:
- Che è titolare DEl'omonima impresa individuale che svolge Controparte_1 prevalentemente attività di gelateria e pasticceria, sotto l'insegna di “ Da NN
Gelateria Caffetteria Pasticceria ” corrente in ER (TE) alla Via Roma 148;
- Di aver svolto la propria prestazione lavorativa alle dipendenze DE Sig. CP_1 dal 26/06/2022 al 28/02/2023, con un primo contratto a tempo determinato dal
26/06/2022 al 31/12/2022, prorogato sino al 30/4/2023 e interrotto in data 28/02/2023 con dimissioni volontarie DEla lavoratrice;
- Che veniva assunta con contratto a tempo determinato (part time al 90%) al quale era stato applicato il Contratto Collettivo Alimentari Artigiani, con la qualifica di Operaio di quinto livello, con le mansioni di “ pasticciere ” e altre funzioni che dovessero rendersi via via necessarie e DEla necessità DEle quali sarà informata dal datore di lavoro o da un suo diretto superiore” e che la durata DEla prestazione lavorativa
(dichiarata) era pari a 36 ore settimanali, distribuite su sei giorni alla settimana (dal martedì alla domenica) e riposo lavorativo nella giornata di lunedì;
2 - Che, al contrario, prestava la propria opera lavorativa per 48 ore settimanali , distribuite su sei giorni alla settimana con 8 ore quotidiane) e l'orario lavorativo era dalle ore 6.00 alle ore 14.00, tutti i giorni, escluso il lunedì;
- Che, quanto alle mansioni, era stata assunta per coadiuvare il datore nella preparazione dei prodotti caldi e freddi. L'apporto DEla lavoratrice, riconosciuta in primo luogo dai propri colleghi (e raramente dal datore di lavoro) ha portato all'introduzione di nuove ricette e di nuove tecniche lavorative, e la stessa era altresì dotata di autonomia decisionale;
- Che, in particolare, la ricorrente si occupava dei cornetti per la colazione: preparazione, cottura e farcitura;
oltre che DEla preparazione dei semifreddi e dei bignè; curava la produzione di mignon e tartellette;
era addetta alla preparazione DEle torte;
- Che, in altri termini, si occupava di tutto il processo relativo ai prodotti di pasticceria;
- Che nel mese di dicembre 2022, aveva introdotto una particolare ricetta di un dolce denominato “ tronchetto ” che aveva riscosso grande successo;
- Che era altresì addetta alle decorazioni di frutta ghiacciata, avendo le le conoscenze tecniche per l'utilizzo di tutti gli strumenti da laboratorio, quali il forno e l'abbattitore;
- Che era in grado di sostituire il datore di lavoro, tanto che era solito CP_1 lasciare il laboratorio quotidianamente verso le ore 12.00 circa, affidandone la gestione alla stessa;
- Che l'inquadramento formalmente assegnato, il 5° livello, non corrispondeva alle sue effettive mansioni, avendo, di converso, la stessa svolto la propria prestazione lavorativa con autonomia e competenza professionale, come confermato dalla pregressa esperienza lavorativa;
nello specifico, aveva lavorato presso varie pasticcerie nel corso DE tempo : dicembre 2016 ottobre 2017 presso la pasticceria Da AU di
RT L ido;
presso la pasticceria Gold di RT Lido dal febbraio 2018 al gennaio 2020, presso l a pasticceria da di RT Lido dal febbraio 2020 Pt_2 all'agosto 2020, presso la pasticceria Chocolat dal maggio 2021 al giugno 2022; ed all'attualità svolgeva le mansioni di pasticcere presso un'attività di Teramo, inquadrata come operaio di liv ello quarto;
- Che in data 4 febbraio 2023 la ricorrente comunicava al , con il giusto CP_1 preavviso, la decisione di interrompere il rapporto lavorativo con lo stesso, tanto che il successivo 7 febbraio 2023 il resistente pubblicava un annuncio di lavoro come aiuto
3 pasticciere;
ed infatti, nei giorni seguenti veniva effettuata una prova lavorativa dalla
Sig.ra (di Sant'Omero); Parte_3
- Che in data 24 febbraio comunicava telematicamente il recesso con le dimissioni volontarie ed il rapporto lavorativo si interrompeva in data 28/02/2023;
- Che parte resistente, nell'ultima busta paga, decurtava dalla somma dovuta, il mancato preavviso DEle dimissioni, nonostante avesse comunicato la sua volontà sin dal 4 febbraio 2023.
1.2. Si costituiva in giudizio contestando il fondamento DEla Controparte_1 domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, sottolineava che il fatto che la ricorrente iniziava la propria prestazione lavorativa non prima DEle 6.00 fosse sintomatico DEla natura DEle mansioni svolte, ed in particolare DEla circostanza che tutte le attività preliminari di preparazione dei cornetti e di cottura venivano svolte dal resistente, unico pasticcere DEla pasticceria. Precisava che, a lavoro ormai concluso, giungevano in azienda le collaboratrici DE laboratorio, che, utilizzando le preparazioni DE pasticcere, che nel frattempo aveva preparato gli impasti e i riempitivi (quale crema, pistacchio, marmellate, ecc.,,,) provvedevano al solo riempimento finale per la consegna all'addetto al banco per la mescita al consumatore.
Assumeva che, contrariamente a quanto dedotto da controparte, la ricorrente non aveva alcun potere decisionale e si curava solo DEla fase finale DEla lavorazione dei prodotti di pasticcera, confutando che la stessa avesse introdotto la nuova ricetta DE . Parte_4
Quanto alle dimissioni, deduceva di essere venuto a conoscenza DEle dimissioni solo al momento DE suo mancato rientro sul posto di lavoro, a nulla rilevando l'avviso su facebook che era funzionale ad ampliare l'organico esistente e non a sostituire la ricorrente, in viste DEle festività vicine. Da ultimo evidenziava che la pasticcieria rimaneva chiusa per covid dal
04.07.202e al 15.07.2022 e per ferie dal 09.01.2023 al 25.01.2023.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione DEla lite, la causa
è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed è stata rinviata all'udienza DE 15.10.2025 per discussione con termine per note, previa richiesta alla parte ricorrente di deposito di conteggio alternativo parametrato al livello di inquadramento formalmente assegnato (la ricorrente provveda al deposito di nuovo conteggio, ma sempre parametrato al 4° livello).
Ai sensi DEl'articolo 127 ter c.p.c. l'udienza di discussione si è svolta nelle forme DEla trattazione scritta, previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
4 A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, la parte ricorrente ha depositato le proprie note, richiamato sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate, aderendo così alla modalità di svolgimento cartolare DEla causa.
2. Risulta per tabulas, in particolare dal contratto di lavoro, dalle buste paga in atti e dalle dimissioni rassegnate, che la ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze di , dal 26/06/2022 al 25/02/2023, in forza di contratto di Controparte_1 lavoro a tempo determinato e parti time al 90% (36 ore settimanali), con attribuzione DEla qualifica di operaio (nelle buste paga è indicata la qualifica di aiuto pasticciere) ed inquadramento al 5° livello DE CCNL Alimentaristi Artigiani.
Il rapporto di lavoro è cessato a seguito di dimissioni volontarie presentate in data
24.2.2023, con decorrenza dal 25.2.2023 (cfr. lettera di dimissioni volontarie).
La ricorrente ha agito in giudizio contestando l'inquadramento categoriale disposto dal datore di lavoro ed assumendo di aver lavorato con un disimpegno orario a tempo pieno, e con straordinario, pari a 48 ore settimanali, a fronte DEle 36 ore previste per contratto.
Viene, altresì, messa in discussione la trattenuta operata dal datore di lavoro nell'ultima busta paga a titolo di mancato preavviso, assumendo, la ricorrente di aver rappresentato la propria volontà di dimissioni sin dal 4 febbraio 2023.
Stante la diversità DEle domande, le stesse saranno trattate separatamente.
Mansioni superiori
In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare quanto previsto dall'art. 2103
c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 81 DE 15 giugno 2015: "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento DEle ultime effettivamente svolte (..)Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà DE lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (... )"
Al riguardo è noto che ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103 c.c., il giudice DE merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto DEle mansioni concretamente svolte dal lavoratore,
5 l'individuazione DEla categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato DEla prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione DE lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione DEla relativa responsabilità e l'autonomia propria DEla qualifica rivendicata (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini DEl'accertamento DEla qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) individuazione degli elementi generali ed astratti DEla qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito DEla struttura aziendale;
2) accertamento DEle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta DEla qualifica, al fine DEle riconducibilità di quelle in questa (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005).
Ai fini DE necessario giudizio comparativo fra le presunte mansioni in parola ed i corrispondenti possibili livelli di inquadramento, si ritiene opportuno premettere un esame DEle correlative declaratorie professionali, come DEineate dalla disciplina collettiva di riferimento.
Ciò posto, la contrattazione collettiva a cui fare riferimento è senza dubbio il CCNL
Alimentari Artigianato, essendo espressamente indicato nel contratto di assunzione.
Ai sensi DEl'articolo 21 DE CCNL di categoria i lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di 6 livelli sulla base di declaratorie articolate.
Appartengono al 3° livello A (il riferimento appare utile per una visione di insieme) i lavoratori che sulla base DEla compiuta conoscenza di tutte le fasi DE ciclo produttivo aziendale guidano e coordinano, con autonomia operativa e con responsabilità di risultati produttivi, l'attività produttiva di squadre di altri lavoratori;
oppure i lavoratori che eseguono compiutamente ed autonomamente tutte le operazioni DE laboratorio, con funzioni che comportano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo DEl'unità organizzativa aziendale con ampia autonomia di decisione. A titolo meramente esemplificativo rientra in tale livello di inquinamento il primo pasticciere.
Appartengono al 3° livello i lavoratori altamente specializzati che eseguono tutte le operazioni DE laboratorio e che, oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche DE quarto livello, coordinano l'attività di altri lavoratori, senza la responsabilità DEl'unità organizzativa aziendale. Invia esemplificativa rientra in tale inquadramento il secondo pasticciere.
6 Al 4° livello (inquadramento preteso dalla ricorrente) appartengono, invece, i lavoratori specializzati che nella realizzazione DE prodotto finito svolgono attività tecnico pratiche nelle operazioni di manutenzione e conduzione di impianti di produzione con macchine complesse con capacità di regolazione e messa a punto, oppure i lavoratori specializzati con specifica e diretta responsabilità tecnica DE lavoro attribuito ai fini DEla sua riuscita, pur assolvendo alla prescrizione agli indirizzi DE datore di lavoro o di chi ne fa le veci. In via esemplificativa rientra in tale inquadramento il pasticcere finito.
Al 5° livello (inquadramento formalmente riconosciuto), infine, appartengono i lavoratori qualificati che svolgono attività che richiedono un adeguato tirocinio o un normale addestramento pratico e corrispondenti conoscenze professionali.
Non è possibile comprendere i profili indicati in via esemplificativa dalla contrattazione collettiva, non avendo la ricorrente prodotto la restante pagina DE testo contrattuale all'uopo dedicata.
Dall'esame comparativo DEle declaratorie professionali appare, dunque, evidente che l'elemento differenziale tra i livelli di inquadramento è rappresentato dal diverso grado di conoscenza, responsabilità e capacità tecnico pratica DEle mansioni affidate.
In particolare, per quanto interessa in questa sede, il pasticcere finito di 4° livello è un lavoratore specializzato che assume la specifica e diretta responsabilità tecnica DE lavoro attribuito ai fini DEla sua riuscita, pur seguendo le indicazioni DE datore di lavoro o DE suo superiore, mentre il pasticcere di 5° livello, o meglio l'aiuto pasticcere, è un lavoratore che comunque deve essere qualificato, in quanto in possesso DE necessario addestramento pratico e DEle relative conoscenze professionali, il quale, a differenza DE lavoratore specializzato, non assume la responsabilità DE prodotto finito.
Per avere una visione più ampia è utile anche sottolineare che il lavoratore di 3° livello è un lavoratore comunque specializzato, come il lavoratore DE 4° livello, ma in più assume il coordinamento DE restante personale.
La valenza professionale dei vari livelli di inquadramento, evidentemente, deve rapportarsi anche alla natura DEl'attività svolta nella pasticceria, e nello specifico all'ampiezza DEla squadra di lavoro e dalla portata DEl'attività svolta.
Partendo da tali premesse ed esaminando il caso concreto, si ritiene che le risultanze DEla prova testimoniale non abbiano sufficientemente dimostrato che la ricorrente fosse adibita, in maniera prevalente, ad attività di pasticcere finito, proprie di un lavoratore specializzato,
7 essendo mancata la prova che in capo alla stessa vi fosse una qualche forma di responsabilità nella realizzazione DE prodotto finito.
È emerso che, in prevalenza ed in via ordinaria, la ricorrente, insieme ad un'altra addetta (o due addette) svolgesse attività proprie DEl'aiuto pasticcere, iniziando la prestazione lavorativa quando i cornetti e gli impasti erano già stati preparati e cotti. Più nello specifico è emerso che la ricorrente non si occupasse DEla preparazione degli impasti, ma al contrario fosse per lo più addetta alle realizzazione DEla fase finale DE prodotto di pasticceria, quindi farcitura degli stessi per la preparazione DE banco, oppure anche decorazione torte e pasticcini.
Sul punto, si ritengono particolarmente rilevanti le dichiarazioni rese dalla teste
, la quale ha dichiarato di aver lavorato per il resistente Testimone_1 dal 2018 al 2022, come addetta alla lavastoviglie e lavaggio macchinari.
La suddetta teste ha confermato che la ricorrente lavorava in laboratorio, occupandosi DEla lavorazione dei cornetti, DE riempimento di torte e bignè e di tutto quello che serviva per la preparazione, con l'ulteriore importante precisazione che l'impasto da cucinare veniva preparato dal titolare e che quest'ultimo lasciava il laboratorio intorno alle 12.00, quando la maggior parte DEl'attività era terminata e rimaneva da mettere a posto e pulire: “La ricorrente stava in laboratorio, faceva anche la lavorazione dei cornetti, riempiva le torte ed i bigne, tutto quello che serviva per la preparazione. In laboratorio eravamo noi due ed un'altra ragazza, oltre al titolare che lavorava con noi. L'impasto da cucinare veniva prepoarato dal titolare, dalla ricorrente e dall'altra ragazza che si chiama , non ricordo il cognome. Per_1
Preparavamo le torte, i panettoni, gli impasti di solito li preparava cucinava chi CP_1 aveva tempo a disposizione. Ad una certa ora il titolare andava via, a seconda DE lavoro che
c'era, all'incirca alle 12.00, quando la maggior parte DEl'attività DE laboratorio era completata, dopo mettevamo a posto e pulivamo”.
La circostanza che la testimone abbia riferito di non occuparsi DEle mansioni che svolgeva la ricorrente non assume alcun rilievo determinante, ma anzi appare DE tutto coerente con le mansioni che la teste ha dichiarato di aver svolto, cioè quelle di addetta al lavaggio macchinari.
Ulteriore elemento di valutazione è che la teste ha riferito che era a preparare i CP_1 cornetti con la sfogliatrice, con l'aiuto DEla ricorrente e che solo se il titolare si doveva assentare, la sfogliatrice la usava la ricorrente. Il che dimostra che in via ordinaria di tale attività se ne occupava il titolare, unico pasticcere DEl'azienda.
8 Si richiamano, al riguardo, le seguenti dichiarazioni: “Quando arrivavamo la mattina alle
6.00 dovevamo preparare i vassoi di cornetti da mettere al bar, i cornetti erano già stati cotti al nostro arrivo, li dovevamo riempire, ma non sempre perché erano parecchie volte già riempiti dal titolare. Il resto DEla pasticceria, ovvero bigne e mignon in genere li trovavamo già tutti cotti al nostro arrivo, e dovevamo riempirli con la crema ed il resto. Per cucinare i cornetti e le basi dei bigne ci pensava perché la procedura era lunga. All'arrivo CP_1 alle 6.00 i cornetti e bignet erano già cotti. La rifinitura DEle torte la faceva sia il titolare, sia la ricorrente ogni tanto. Le torte le preparavamo entrambi, cioè sia il titolare che la ricorrente ed anche C'era poco da fare dopo le 12.00, come ho già detto sopra. Per_2
Dopo le 12.00 si finiva di preparare per il bancone ed il dopo e si cominciava a pulire. Pt_5
Per cucinare i cornetti la mattina dopo, li dovevamo cacciare dal giorno prima che noi andavamo via, dalle 13.30. Li dovevamo cacciare dall'abbattitore e prepararli sulle teglie. Le torte venivano fatte la mattine in base alle ordinazioni che prendeva sia il titolare che al bar.
Se c'erano qualcosa già pronto si vendeva quella, le torte DEl'ultimo minuto le facevano chi le sapeva fare, sia la ricorente che . Gli ordini DEl'ultimo minuto di torte non erano Per_1 frequenti. Al bar si vendevano i dolci presenti nel banco”
Del medesimo tenore sono le dichiarazioni rese dai testi e Tes_2 Tes_3
, le quali hanno entrambe confermato che la maggior parte DE lavoro DE bar era
[...] concentrato nei prodotti per la colazione, e che tutto il lavoro di preparazione degli impasti e DEla cottura era effettuato esclusivamente dal titolare, unico pasticcere, occupandosi, invece, le altre due addette DE lavoratorio (la ricorrente e tale DEla farcitura dei cornetti o Per_1 bignè, DEle decorazioni o DEla preparazione DE banco o degli ordini, su richiesta DE cameriere.
La teste comune ha, in particolare, dichiarato: Testimone_3
“Il pasticcere si occupa DEla preparazione, anche perché quando arriviamo noi i cornetti sono già pronti, noi aiutanti ci occupiamo DEla farcitura, invassoiamo, prepariamo il banco”
“DEla preparazione si occupa sono sue le ricette e noi non le conosciamo” CP_1
Noi ci occupiamo DEla decorazione, quindi DE taglio DEla frutta, pirottini., mentre la produzione la fa CP_1
“La ricorrente si occupava solo DEla finitura, decorazione DEla panna, ciuffi, a mettere i fiori, il tulle”… Non ci sono nuove produzioni dalle 12.00 in poi”….. E' vero che quando
9 arriviamo in negozio alle 6.00 i cornetti sono già pronti, come i bignet, per quanto riguarda le torte, le imposta, prepara, e noi le decoriamo. Noi nel senso di io, la ricorrente CP_1 quando c'era, e le altre aiutanti presente adesso. Dalle 6.00 alle 12.30 ci sono le attività di decorazione, preparazione DEla gelatina per i bignet, farcitura, glassa, arrotoliamo i cornetti, prepariamo gli ingredienti da mettere i cornetti. Dopo che ha preparato CP_1
l'impasto ed usato la sfogliatrice, noi con l'impasto arrotoliamo i cornetti, la cottura la fa la mattina, la crema la fa noi ci occupiamo DEla farcitura. I cornetti che CP_1 CP_1 arrotoliamo con l'impasto preparato sono per il giorno dopo. Dopo che il banco è sistemato per la giornata, ci occupiamo DEla produzione per il giorno dopo, quindi arrotoliamo
l'impasto preparato da arrotoliamo l'impasto per formare il cornetto, per poi CP_1 metterlo nell'abbattitore, per essere poi cucinati il giorno dopo, dopo che sono lievitati.
Lievitano tutto il giorno per essere cotti alle 3.00 quando imposto la cella DEla rievitatrice.”
Ebbene, alla luce di tali univoche dichiarazioni è possibile affermare che l'unico pasticcere nell'azienda era il titolare, il quale si occupava degli impasti e DEla cottura dei prodotti di pasticceria (prevalentemente prodotti per la prima colazione o bignè), svolgendo, di converso, la ricorrente e l'altra addetta al laboratorio, mansioni di supporto e complementari, proprie DEl'aiuto pasticcere, e cioè attività relative alla farcitura e completamento DE prodotto di pasticceria, ai fini DEla sua consegna al consumatore.
Non vi è alcuna prova che la ricorrente avesse autonomia decisoria nella preparazione e completamento DE prodotto finito, né risulta che avesse la responsabilità DElo stesso, elemento caratterizzante e qualificante l'inquadramento al 4° livello, a cui appartiene, come sopra esposto, il lavoratore specializzato. Al contrario, è emerso che quando la ricorrente arrivava al lavoro, tutta l'attività di cottura e preparazione dei prodotti fosse stata già svolta dal titolare, rimanendo le ulteriori mansioni di farcitura o di decorazioni, a cui erano addette le aiuto pasticcere, tra cui la . Pt_1
La circostanza che in caso di assenza DE titolare è capitato che la ricorrente usasse la sfogliatrice per i cornetti non può assumere valenza dirimente ai fini DE decidere, in quanto ciò che rileva è l'attività prevalente ed ordinaria alla quale la stessa era addetta.
Così come non assumono rilievo i messaggi whatsapp in atti che nulla dimostrano sulle mansioni svolte.
Non risulta, inoltre, provato che il c.d. “tronchetto” sia stato un prodotto realizzato in pasticceria su ideazione e proposta dalla ricorrente, non assumendo la foto DEla messaggistica in atti alcun valore probante, se non la rappresentazione DE prodotto finale realizzato.
10 Quanto, infine, alla pregressa esperienza professionale DEla ricorrente, si ritiene che tale rilievo non possa determinare alcuna diversa conclusione, per diversi ordini di ragioni.
In primo luogo, la ricorrente non ha prodotto il proprio moDElo C/2 storico (o altro documento) dal quale avere evidenza DEla propria pregressa esperienza lavorativa nel campo DEla pasticceria, e nello specifico le mansioni affidate ed il livello di inquadramento assegnato.
In secondo luogo, anche dando per provata la pregressa esperienza lavorativa, la stessa è comunque pretesa anche ai fini DEl'inquadramento al 5° livello (a cui appartiene il lavoratore qualificato appunto), per il quale è richiesto il normale addestramento pratico e le corrispondenti conoscenze professionali.
In definitiva sintesi, deve ritenersi che alla luce DEle dichiarazioni testimoniali acquisite, le mansioni svolte dalla ricorrente erano di supporto al responsabile DE laboratorio e non richiedevano quel grado di complessità e responsabilità DE prodotto finito, che possa legittimare l'inquadramento al superiore 4° livello preteso, con conseguente rigetto DEla domanda sul punto.
Supplementare-straordinario
3. La ricorrente sostiene di aver lavorato per un numero maggiore di ore rispetto a quelle indicate per contratto. In particolare, assume di aver lavorato per 48 ore settimanali, anziché
36 ore settimanali, rivendicando le relative differenze retributive a titolo di lavoro supplementare e straordinario.
Secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697
c.c.) il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro supplementare o per lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario contrattuale e, quindi, di fornire la prova puntuale DEle ore di lavoro svolte. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova DElo svolgimento DEla prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella DEl'espletamento DEla prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella DEl'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa. infatti, il lavoratore-attore deve fornire non già genericamente la prova DEl'an, di aver cioè svolto lavoro supplementare/straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, DEla collocazione cronologica DEle prestazioni lavorative eccedenti l'orario contrattuale, ovvero non solo DE quanto, ma anche DE quando i
11 limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative
Il numero DEle ore di lavoro supplementare e/o straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c. atteso che tale norma riguarda la valutazione DE valore economico DEla prestazione lavorativa, e non già la sua esistenza. Ai fini DEl'assolvimento DEl'onere probatorio, quindi, non è sufficiente una generica affermazione circa lo svolgimento di lavoro supplementare/straordinario, ma è necessario specificare, anche mediante presunzioni, il numero di ore effettivamente svolto o comunque fornire coordinate spazio temporali utili ai fini DEla quantificazione DEle stesse. La valutazione equitativa, rimessa al giudice DE merito dall'art.432 c.p.c., riguarda infatti la determinazione DE valore economico DEla prestazione stessa e non anche l'esistenza o la quantità di essa. Il criterio DEla valutazione equitativa previsto dall'art. 432 c.p.c. non può di conseguenza essere utilizzato per stabilire la misura o la quantità DEle prestazioni per le quali sia richiesto il compenso, dovendo tali elementi essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, né ha la funzione di supplire a deficienze DEle parti nello svolgimento DEl'attività processuale e probatoria, quando le prove sul quantum siano oggettivamente acquisibili (Cass. civ., 14 ottobre 1988, n. 5584).
Applicando tali principi al caso di specie può ritenersi raggiunta la prova che il disimpegno orario prestato dalla ricorrente a favore DEla parte resistente fosse superiore a quello contrattualizzato, risultando non inferiore alle 45 ore settimanali.
La maggior parte dei testi escussi ha, infatti, dichiarato che la prestazione lavorativa DEla ricorrente si estendeva dalle 6:00 fino alle 13:30 circa, per sei giorni alla settimana, con lunedì di riposo:
- TE : “Lavoravo 6 giorni alla settimana, con Testimone_1 un giorno di riposo il lunedì, dalle 6.00 alle 14.00, se si finiva prima si andava via prima, non c'era un orario fisso.”;
- TE : “La ricorrente arrivava dopo di me sempre, ed andava via Tes_2 sempre prima di me, quindi sempre prima DEle 14.00…. più o meno arrivava alle 6.00 ed andava via alle 13.00/13.30”;
- TE : “Noi anche adesso lavoriamo dalle 6.00 alle 12.30/13.30 Testimone_3 massimo, tutti i giorni tranne il lunedì. E questo è l'orario anche nel periodo in cui
12 c'era la ricorrente, è sempre stato questo”…. Dovevamo stare a ER alle 6.00 e rientravamo poi insieme, una volta finito il lavoro, che variava dalle 12.30 alle 13.30”
Risulta, altresì, dimostrato che la Pasticceria Da NN di ER è stata chiusa per dal 04.07.2022 al 15.07.2022, per ferie dal 09.01.2023 al 25.01.2023. Pt_6
Ne consegue che, a fronte DEla prova DElo svolgimento di 45 ore settimanali di lavoro, a fronte DEle 36 ore settimanali contrattualizzate, spetta alla ricorrente il conseguente diritto alle differenze retributive, da retribuzione ordinaria (per 4 ore settimanali) e da lavoro straordinario (per 5 ore settimanali), da maggiorare al 30 % come da contrattazione collettiva.
Al riguardo, la parte ricorrente era stata invitata a depositare conteggio alternativo parametrato al livello di inquadramento formalmente riconosciuto. Tuttavia ha depositato nuovo conteggio parametrato sempre al 4° livello e non al 5° livello.
Per determinare le differenze retributive appare, allora necessario moltiplicare le ore di lavoro svolte in più per la retribuzione oraria risultante dalle buste paga.
Al riguardo, esaminando comparativamente le buste paga con le tabelle retributive prodotte, risulta rispettato il minimo retributivo previsto dalla contrattazione collettiva, atteso che per un lavoratore di 5° livello la retribuzione ordinaria mensile è di € 1.416,51 (per il
2018, le tabelle DE 2022 non sono prodotte in atti, ma sono indicate solo nel conteggio), mentre nelle buste paga la retribuzione tabellare oraria è 8,49804 (pari ad 1.470,16 per un tempo pieno), ed a febbraio 2023 pari a 8,57.
La differenza a titolo di retributiva ordinaria è, dunque, pari ad € 584,80 (4 ore di lavoro ordinario in più per 17,2 settimane di lavoro totale, considerando i giorni di chiusura DEla pasticceria, moltiplicato per il valore DEla retribuzione oraria di € 8,57), a cui va aggiunta la differenza per il lavoro straordinario, pari a 5 ore settimanali, da maggiorare al 30% (5 ore di lavoro straordinario per 17,2 settimane di lavoro totale, considerando i giorni di chiusura DEla pasticceria, moltiplicato per il valore DEla retribuzione oraria di € 8,5 e maggiorato al 30%), pari ad € 950,30.
Oltre alla differenza che il maggior orario di lavoro determina sulla 13° mensilità che si può quantificare in € 93,06 (pari alla differenza tra la retribuzione ordinaria a tempo pieno e quella a tempo parziale al 90%) ed a titolo di TFR di e 86,93 (873,59-786,66 in busta paga febbraio 2023).
Si ritiene di dover preferire un calcolo in tal senso, vista anche la facilità dei dati di riferimento, piuttosto che ammettere una CTU contabile sul punto che, oltre che gravosa, appesantirebbe ingiustificatamente il processo.
13 Per un totale di € 1.715,09 a favore DEla ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione al saldo.
La domanda va pertanto accolta, con condanna DEla parte resistente alla corresponsione a favore DE ricorrente DEla somma complessiva lorda di € 1.628,16 a titolo di lavoro supplementare e straordinario per l'intero periodo, oltre rivalutazione ed interessi.
Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, la stessa appare estremamente generica ed indeterminata, oltre che non estesa nei confronti DEl' , e come tale non può CP_3 essere valutata.
Dimissioni
4. L'ultimo aspetto da analizzare riguarda la legittimità DEla trattenuta operata dal datore di lavoro nella busta paga di febbraio 2023 a titolo di mancato preavviso.
La ricorrente sostiene di aver comunicato al datore di lavoro la propria volontà di dimettersi sin dal 4 febbraio 2023, salvo formalizzare le dimissioni presso il sindacato il successivo 24 febbraio 2023.
Il resistente, di converso, ritiene di aver avuto contezza DEle dimissioni solo a fronte DE suo mancato rientro dal lavoro, senza specificare altro circa la data di riferimento.
Ebbene, il contratto collettivo prevede un preavviso di 15 giorni per il lavoratore di 5° livello ai fini DEla estinzione DE rapporto di lavoro.
Nel caso di specie non vi è sufficiente dimostrazione che la ricorrente abbia manifestato la propria volontà di dimettersi in epoca antecedente alla sua formalizzazione presso il sindacato, sicché, in mancanza di idonea prova in senso contrario, non può che farsi riferimento alla trasmissione effettuata presso il sindacato, nella cui comunicazione, peraltro, non si dà atto in alcun modo DE preavviso garantito.
Non è, peraltro, chiaro se tale preavviso sia stato comunicato oralmente o se sia stato o meno lavorato (il ricorso, sul punto, non appare molto chiaro), non rilevando in tal senso l'annuncio di un posto di lavoro pubblicato sui social, atteso che in tale annuncio l'azienda resistente ha meramente rappresentato la volontà di allargare il proprio organico con una nuova figura, e non di sostituirne una assente.
Ne consegue che correttamente l'azienda ha trattenuta la dovuta indennità a titolo di mancato preavviso.
14 5. Ai fini DEle spese di lite si ritiene di dover valorizzare la rilevante differenza tra la somma richiesta a quella riconosciuta, e l'accoglimento solo parziale DEla domanda, nonché, dall'altro lato, la volontà di parte resistente di conciliare la lite per un importo di € 2.000.
Tali elementi, considerati complessivamente, giustificano una compensazione integrale DEle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice DE Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1281/2023 così provvede:
• in accoglimento parziale DEla domanda, condanna la parte resistente a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma lorda di € 1.715,09 a titolo di lavoro supplementare e straordinario per l'intero periodo lavorativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
• rigetta per il resto la domanda;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 15.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona DE Giudice DE Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci
All'udienza DE 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza nella causa civile di I Grado promossa da:
(CF: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/01/1978, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio DEl' Avv. Giancarlo Santolo Vladimiro Lettera (CF:
PEC: ) in Via Filippo Turati n. 86, 63074 San C.F._2 Email_1
NE DE NT (AP), che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l' Avv. Michele Di Giuseppe (c.f:. PEC: C.F._3 Emai_2 [...]
), in virtù di procura allegata in foglio separato . I difensori d ichiarano di Email_3 voler ricevere le comunicazioni e le notifiche all'indirizzo PEC Email_1
RICORRENTE
Contro
nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. quale legale rapp.te DEla omonima ditta C.F._4 che opera all'insegna , con sede in ER (Te) alla via Roma nr. 148, Controparte_2 con l'Avv.to Tiziano Rossoli, con studio in BA AD (Te) alla via DEla Vittoria nr. 138,
(pec. cod. fisc. , che lo rappresenta Email_4 C.F._5
e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente: “1) accertare e dichiarare che la ricorrente è stata alle dipendenze DEla ditta individuale dal 26/06/2022 al 28/02/ 2026 inquadrata al livello Controparte_1 quarto DE CCNL Alimentari Artigiani, con un rapporto di lavoro a tempo pieno per 48 ore settimanali , e conseguentemente
2) condannare il Sig. resistente al pagamento, in favore DEla Controparte_1 ricorrente, DEla som ma di 8. 557,52 , o a quella maggiore o minore risultante di giustizia, per i ti toli di cui in premessa relativi alle differenze sulla retribuzione ordinaria, straordinaria e festiva, ivi compreso il TFR
3) condannare l'impresa convenuta alla regolarizzazione DEla posizione contributiva DEla ricorrente;
4) in ogni caso, con rivalutazione monetaria ed interessi DEla maturazione al saldo;
5) con vittoria di spese ed onorari (da distrarsi a favore DE sottoscritto”.
Parte resistente: “La domanda avversaria dovrà essere allora rigettata.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 24.7.2023 ha agito Parte_1 in giudizio nei confronti di , affinché fosse accertato il suo diritto ad Controparte_1 essere inquadrata nel 4° livello C.C.N.L. Alimentari Artigiani, oltre al riconoscimento DEla prestazione oraria a tempo pieno con straordinario, per 48 ore settimanali, con conseguente diritto alle relative differenze retributive, quantificate in € 8. 557,52 oltre alla regolarizzazione contributiva.
A sostegno DEla domanda deduceva:
- Che è titolare DEl'omonima impresa individuale che svolge Controparte_1 prevalentemente attività di gelateria e pasticceria, sotto l'insegna di “ Da NN
Gelateria Caffetteria Pasticceria ” corrente in ER (TE) alla Via Roma 148;
- Di aver svolto la propria prestazione lavorativa alle dipendenze DE Sig. CP_1 dal 26/06/2022 al 28/02/2023, con un primo contratto a tempo determinato dal
26/06/2022 al 31/12/2022, prorogato sino al 30/4/2023 e interrotto in data 28/02/2023 con dimissioni volontarie DEla lavoratrice;
- Che veniva assunta con contratto a tempo determinato (part time al 90%) al quale era stato applicato il Contratto Collettivo Alimentari Artigiani, con la qualifica di Operaio di quinto livello, con le mansioni di “ pasticciere ” e altre funzioni che dovessero rendersi via via necessarie e DEla necessità DEle quali sarà informata dal datore di lavoro o da un suo diretto superiore” e che la durata DEla prestazione lavorativa
(dichiarata) era pari a 36 ore settimanali, distribuite su sei giorni alla settimana (dal martedì alla domenica) e riposo lavorativo nella giornata di lunedì;
2 - Che, al contrario, prestava la propria opera lavorativa per 48 ore settimanali , distribuite su sei giorni alla settimana con 8 ore quotidiane) e l'orario lavorativo era dalle ore 6.00 alle ore 14.00, tutti i giorni, escluso il lunedì;
- Che, quanto alle mansioni, era stata assunta per coadiuvare il datore nella preparazione dei prodotti caldi e freddi. L'apporto DEla lavoratrice, riconosciuta in primo luogo dai propri colleghi (e raramente dal datore di lavoro) ha portato all'introduzione di nuove ricette e di nuove tecniche lavorative, e la stessa era altresì dotata di autonomia decisionale;
- Che, in particolare, la ricorrente si occupava dei cornetti per la colazione: preparazione, cottura e farcitura;
oltre che DEla preparazione dei semifreddi e dei bignè; curava la produzione di mignon e tartellette;
era addetta alla preparazione DEle torte;
- Che, in altri termini, si occupava di tutto il processo relativo ai prodotti di pasticceria;
- Che nel mese di dicembre 2022, aveva introdotto una particolare ricetta di un dolce denominato “ tronchetto ” che aveva riscosso grande successo;
- Che era altresì addetta alle decorazioni di frutta ghiacciata, avendo le le conoscenze tecniche per l'utilizzo di tutti gli strumenti da laboratorio, quali il forno e l'abbattitore;
- Che era in grado di sostituire il datore di lavoro, tanto che era solito CP_1 lasciare il laboratorio quotidianamente verso le ore 12.00 circa, affidandone la gestione alla stessa;
- Che l'inquadramento formalmente assegnato, il 5° livello, non corrispondeva alle sue effettive mansioni, avendo, di converso, la stessa svolto la propria prestazione lavorativa con autonomia e competenza professionale, come confermato dalla pregressa esperienza lavorativa;
nello specifico, aveva lavorato presso varie pasticcerie nel corso DE tempo : dicembre 2016 ottobre 2017 presso la pasticceria Da AU di
RT L ido;
presso la pasticceria Gold di RT Lido dal febbraio 2018 al gennaio 2020, presso l a pasticceria da di RT Lido dal febbraio 2020 Pt_2 all'agosto 2020, presso la pasticceria Chocolat dal maggio 2021 al giugno 2022; ed all'attualità svolgeva le mansioni di pasticcere presso un'attività di Teramo, inquadrata come operaio di liv ello quarto;
- Che in data 4 febbraio 2023 la ricorrente comunicava al , con il giusto CP_1 preavviso, la decisione di interrompere il rapporto lavorativo con lo stesso, tanto che il successivo 7 febbraio 2023 il resistente pubblicava un annuncio di lavoro come aiuto
3 pasticciere;
ed infatti, nei giorni seguenti veniva effettuata una prova lavorativa dalla
Sig.ra (di Sant'Omero); Parte_3
- Che in data 24 febbraio comunicava telematicamente il recesso con le dimissioni volontarie ed il rapporto lavorativo si interrompeva in data 28/02/2023;
- Che parte resistente, nell'ultima busta paga, decurtava dalla somma dovuta, il mancato preavviso DEle dimissioni, nonostante avesse comunicato la sua volontà sin dal 4 febbraio 2023.
1.2. Si costituiva in giudizio contestando il fondamento DEla Controparte_1 domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, sottolineava che il fatto che la ricorrente iniziava la propria prestazione lavorativa non prima DEle 6.00 fosse sintomatico DEla natura DEle mansioni svolte, ed in particolare DEla circostanza che tutte le attività preliminari di preparazione dei cornetti e di cottura venivano svolte dal resistente, unico pasticcere DEla pasticceria. Precisava che, a lavoro ormai concluso, giungevano in azienda le collaboratrici DE laboratorio, che, utilizzando le preparazioni DE pasticcere, che nel frattempo aveva preparato gli impasti e i riempitivi (quale crema, pistacchio, marmellate, ecc.,,,) provvedevano al solo riempimento finale per la consegna all'addetto al banco per la mescita al consumatore.
Assumeva che, contrariamente a quanto dedotto da controparte, la ricorrente non aveva alcun potere decisionale e si curava solo DEla fase finale DEla lavorazione dei prodotti di pasticcera, confutando che la stessa avesse introdotto la nuova ricetta DE . Parte_4
Quanto alle dimissioni, deduceva di essere venuto a conoscenza DEle dimissioni solo al momento DE suo mancato rientro sul posto di lavoro, a nulla rilevando l'avviso su facebook che era funzionale ad ampliare l'organico esistente e non a sostituire la ricorrente, in viste DEle festività vicine. Da ultimo evidenziava che la pasticcieria rimaneva chiusa per covid dal
04.07.202e al 15.07.2022 e per ferie dal 09.01.2023 al 25.01.2023.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione DEla lite, la causa
è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed è stata rinviata all'udienza DE 15.10.2025 per discussione con termine per note, previa richiesta alla parte ricorrente di deposito di conteggio alternativo parametrato al livello di inquadramento formalmente assegnato (la ricorrente provveda al deposito di nuovo conteggio, ma sempre parametrato al 4° livello).
Ai sensi DEl'articolo 127 ter c.p.c. l'udienza di discussione si è svolta nelle forme DEla trattazione scritta, previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
4 A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, la parte ricorrente ha depositato le proprie note, richiamato sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate, aderendo così alla modalità di svolgimento cartolare DEla causa.
2. Risulta per tabulas, in particolare dal contratto di lavoro, dalle buste paga in atti e dalle dimissioni rassegnate, che la ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze di , dal 26/06/2022 al 25/02/2023, in forza di contratto di Controparte_1 lavoro a tempo determinato e parti time al 90% (36 ore settimanali), con attribuzione DEla qualifica di operaio (nelle buste paga è indicata la qualifica di aiuto pasticciere) ed inquadramento al 5° livello DE CCNL Alimentaristi Artigiani.
Il rapporto di lavoro è cessato a seguito di dimissioni volontarie presentate in data
24.2.2023, con decorrenza dal 25.2.2023 (cfr. lettera di dimissioni volontarie).
La ricorrente ha agito in giudizio contestando l'inquadramento categoriale disposto dal datore di lavoro ed assumendo di aver lavorato con un disimpegno orario a tempo pieno, e con straordinario, pari a 48 ore settimanali, a fronte DEle 36 ore previste per contratto.
Viene, altresì, messa in discussione la trattenuta operata dal datore di lavoro nell'ultima busta paga a titolo di mancato preavviso, assumendo, la ricorrente di aver rappresentato la propria volontà di dimissioni sin dal 4 febbraio 2023.
Stante la diversità DEle domande, le stesse saranno trattate separatamente.
Mansioni superiori
In punto di diritto, giova preliminarmente rammentare quanto previsto dall'art. 2103
c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 81 DE 15 giugno 2015: "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento DEle ultime effettivamente svolte (..)Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà DE lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (... )"
Al riguardo è noto che ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103 c.c., il giudice DE merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto DEle mansioni concretamente svolte dal lavoratore,
5 l'individuazione DEla categoria e dei livelli funzionali nei quali questa si articola ed il raffronto tra il risultato DEla prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione DE lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione DEla relativa responsabilità e l'autonomia propria DEla qualifica rivendicata (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini DEl'accertamento DEla qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) individuazione degli elementi generali ed astratti DEla qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito DEla struttura aziendale;
2) accertamento DEle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta DEla qualifica, al fine DEle riconducibilità di quelle in questa (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005).
Ai fini DE necessario giudizio comparativo fra le presunte mansioni in parola ed i corrispondenti possibili livelli di inquadramento, si ritiene opportuno premettere un esame DEle correlative declaratorie professionali, come DEineate dalla disciplina collettiva di riferimento.
Ciò posto, la contrattazione collettiva a cui fare riferimento è senza dubbio il CCNL
Alimentari Artigianato, essendo espressamente indicato nel contratto di assunzione.
Ai sensi DEl'articolo 21 DE CCNL di categoria i lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di 6 livelli sulla base di declaratorie articolate.
Appartengono al 3° livello A (il riferimento appare utile per una visione di insieme) i lavoratori che sulla base DEla compiuta conoscenza di tutte le fasi DE ciclo produttivo aziendale guidano e coordinano, con autonomia operativa e con responsabilità di risultati produttivi, l'attività produttiva di squadre di altri lavoratori;
oppure i lavoratori che eseguono compiutamente ed autonomamente tutte le operazioni DE laboratorio, con funzioni che comportano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo DEl'unità organizzativa aziendale con ampia autonomia di decisione. A titolo meramente esemplificativo rientra in tale livello di inquinamento il primo pasticciere.
Appartengono al 3° livello i lavoratori altamente specializzati che eseguono tutte le operazioni DE laboratorio e che, oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche DE quarto livello, coordinano l'attività di altri lavoratori, senza la responsabilità DEl'unità organizzativa aziendale. Invia esemplificativa rientra in tale inquadramento il secondo pasticciere.
6 Al 4° livello (inquadramento preteso dalla ricorrente) appartengono, invece, i lavoratori specializzati che nella realizzazione DE prodotto finito svolgono attività tecnico pratiche nelle operazioni di manutenzione e conduzione di impianti di produzione con macchine complesse con capacità di regolazione e messa a punto, oppure i lavoratori specializzati con specifica e diretta responsabilità tecnica DE lavoro attribuito ai fini DEla sua riuscita, pur assolvendo alla prescrizione agli indirizzi DE datore di lavoro o di chi ne fa le veci. In via esemplificativa rientra in tale inquadramento il pasticcere finito.
Al 5° livello (inquadramento formalmente riconosciuto), infine, appartengono i lavoratori qualificati che svolgono attività che richiedono un adeguato tirocinio o un normale addestramento pratico e corrispondenti conoscenze professionali.
Non è possibile comprendere i profili indicati in via esemplificativa dalla contrattazione collettiva, non avendo la ricorrente prodotto la restante pagina DE testo contrattuale all'uopo dedicata.
Dall'esame comparativo DEle declaratorie professionali appare, dunque, evidente che l'elemento differenziale tra i livelli di inquadramento è rappresentato dal diverso grado di conoscenza, responsabilità e capacità tecnico pratica DEle mansioni affidate.
In particolare, per quanto interessa in questa sede, il pasticcere finito di 4° livello è un lavoratore specializzato che assume la specifica e diretta responsabilità tecnica DE lavoro attribuito ai fini DEla sua riuscita, pur seguendo le indicazioni DE datore di lavoro o DE suo superiore, mentre il pasticcere di 5° livello, o meglio l'aiuto pasticcere, è un lavoratore che comunque deve essere qualificato, in quanto in possesso DE necessario addestramento pratico e DEle relative conoscenze professionali, il quale, a differenza DE lavoratore specializzato, non assume la responsabilità DE prodotto finito.
Per avere una visione più ampia è utile anche sottolineare che il lavoratore di 3° livello è un lavoratore comunque specializzato, come il lavoratore DE 4° livello, ma in più assume il coordinamento DE restante personale.
La valenza professionale dei vari livelli di inquadramento, evidentemente, deve rapportarsi anche alla natura DEl'attività svolta nella pasticceria, e nello specifico all'ampiezza DEla squadra di lavoro e dalla portata DEl'attività svolta.
Partendo da tali premesse ed esaminando il caso concreto, si ritiene che le risultanze DEla prova testimoniale non abbiano sufficientemente dimostrato che la ricorrente fosse adibita, in maniera prevalente, ad attività di pasticcere finito, proprie di un lavoratore specializzato,
7 essendo mancata la prova che in capo alla stessa vi fosse una qualche forma di responsabilità nella realizzazione DE prodotto finito.
È emerso che, in prevalenza ed in via ordinaria, la ricorrente, insieme ad un'altra addetta (o due addette) svolgesse attività proprie DEl'aiuto pasticcere, iniziando la prestazione lavorativa quando i cornetti e gli impasti erano già stati preparati e cotti. Più nello specifico è emerso che la ricorrente non si occupasse DEla preparazione degli impasti, ma al contrario fosse per lo più addetta alle realizzazione DEla fase finale DE prodotto di pasticceria, quindi farcitura degli stessi per la preparazione DE banco, oppure anche decorazione torte e pasticcini.
Sul punto, si ritengono particolarmente rilevanti le dichiarazioni rese dalla teste
, la quale ha dichiarato di aver lavorato per il resistente Testimone_1 dal 2018 al 2022, come addetta alla lavastoviglie e lavaggio macchinari.
La suddetta teste ha confermato che la ricorrente lavorava in laboratorio, occupandosi DEla lavorazione dei cornetti, DE riempimento di torte e bignè e di tutto quello che serviva per la preparazione, con l'ulteriore importante precisazione che l'impasto da cucinare veniva preparato dal titolare e che quest'ultimo lasciava il laboratorio intorno alle 12.00, quando la maggior parte DEl'attività era terminata e rimaneva da mettere a posto e pulire: “La ricorrente stava in laboratorio, faceva anche la lavorazione dei cornetti, riempiva le torte ed i bigne, tutto quello che serviva per la preparazione. In laboratorio eravamo noi due ed un'altra ragazza, oltre al titolare che lavorava con noi. L'impasto da cucinare veniva prepoarato dal titolare, dalla ricorrente e dall'altra ragazza che si chiama , non ricordo il cognome. Per_1
Preparavamo le torte, i panettoni, gli impasti di solito li preparava cucinava chi CP_1 aveva tempo a disposizione. Ad una certa ora il titolare andava via, a seconda DE lavoro che
c'era, all'incirca alle 12.00, quando la maggior parte DEl'attività DE laboratorio era completata, dopo mettevamo a posto e pulivamo”.
La circostanza che la testimone abbia riferito di non occuparsi DEle mansioni che svolgeva la ricorrente non assume alcun rilievo determinante, ma anzi appare DE tutto coerente con le mansioni che la teste ha dichiarato di aver svolto, cioè quelle di addetta al lavaggio macchinari.
Ulteriore elemento di valutazione è che la teste ha riferito che era a preparare i CP_1 cornetti con la sfogliatrice, con l'aiuto DEla ricorrente e che solo se il titolare si doveva assentare, la sfogliatrice la usava la ricorrente. Il che dimostra che in via ordinaria di tale attività se ne occupava il titolare, unico pasticcere DEl'azienda.
8 Si richiamano, al riguardo, le seguenti dichiarazioni: “Quando arrivavamo la mattina alle
6.00 dovevamo preparare i vassoi di cornetti da mettere al bar, i cornetti erano già stati cotti al nostro arrivo, li dovevamo riempire, ma non sempre perché erano parecchie volte già riempiti dal titolare. Il resto DEla pasticceria, ovvero bigne e mignon in genere li trovavamo già tutti cotti al nostro arrivo, e dovevamo riempirli con la crema ed il resto. Per cucinare i cornetti e le basi dei bigne ci pensava perché la procedura era lunga. All'arrivo CP_1 alle 6.00 i cornetti e bignet erano già cotti. La rifinitura DEle torte la faceva sia il titolare, sia la ricorrente ogni tanto. Le torte le preparavamo entrambi, cioè sia il titolare che la ricorrente ed anche C'era poco da fare dopo le 12.00, come ho già detto sopra. Per_2
Dopo le 12.00 si finiva di preparare per il bancone ed il dopo e si cominciava a pulire. Pt_5
Per cucinare i cornetti la mattina dopo, li dovevamo cacciare dal giorno prima che noi andavamo via, dalle 13.30. Li dovevamo cacciare dall'abbattitore e prepararli sulle teglie. Le torte venivano fatte la mattine in base alle ordinazioni che prendeva sia il titolare che al bar.
Se c'erano qualcosa già pronto si vendeva quella, le torte DEl'ultimo minuto le facevano chi le sapeva fare, sia la ricorente che . Gli ordini DEl'ultimo minuto di torte non erano Per_1 frequenti. Al bar si vendevano i dolci presenti nel banco”
Del medesimo tenore sono le dichiarazioni rese dai testi e Tes_2 Tes_3
, le quali hanno entrambe confermato che la maggior parte DE lavoro DE bar era
[...] concentrato nei prodotti per la colazione, e che tutto il lavoro di preparazione degli impasti e DEla cottura era effettuato esclusivamente dal titolare, unico pasticcere, occupandosi, invece, le altre due addette DE lavoratorio (la ricorrente e tale DEla farcitura dei cornetti o Per_1 bignè, DEle decorazioni o DEla preparazione DE banco o degli ordini, su richiesta DE cameriere.
La teste comune ha, in particolare, dichiarato: Testimone_3
“Il pasticcere si occupa DEla preparazione, anche perché quando arriviamo noi i cornetti sono già pronti, noi aiutanti ci occupiamo DEla farcitura, invassoiamo, prepariamo il banco”
“DEla preparazione si occupa sono sue le ricette e noi non le conosciamo” CP_1
Noi ci occupiamo DEla decorazione, quindi DE taglio DEla frutta, pirottini., mentre la produzione la fa CP_1
“La ricorrente si occupava solo DEla finitura, decorazione DEla panna, ciuffi, a mettere i fiori, il tulle”… Non ci sono nuove produzioni dalle 12.00 in poi”….. E' vero che quando
9 arriviamo in negozio alle 6.00 i cornetti sono già pronti, come i bignet, per quanto riguarda le torte, le imposta, prepara, e noi le decoriamo. Noi nel senso di io, la ricorrente CP_1 quando c'era, e le altre aiutanti presente adesso. Dalle 6.00 alle 12.30 ci sono le attività di decorazione, preparazione DEla gelatina per i bignet, farcitura, glassa, arrotoliamo i cornetti, prepariamo gli ingredienti da mettere i cornetti. Dopo che ha preparato CP_1
l'impasto ed usato la sfogliatrice, noi con l'impasto arrotoliamo i cornetti, la cottura la fa la mattina, la crema la fa noi ci occupiamo DEla farcitura. I cornetti che CP_1 CP_1 arrotoliamo con l'impasto preparato sono per il giorno dopo. Dopo che il banco è sistemato per la giornata, ci occupiamo DEla produzione per il giorno dopo, quindi arrotoliamo
l'impasto preparato da arrotoliamo l'impasto per formare il cornetto, per poi CP_1 metterlo nell'abbattitore, per essere poi cucinati il giorno dopo, dopo che sono lievitati.
Lievitano tutto il giorno per essere cotti alle 3.00 quando imposto la cella DEla rievitatrice.”
Ebbene, alla luce di tali univoche dichiarazioni è possibile affermare che l'unico pasticcere nell'azienda era il titolare, il quale si occupava degli impasti e DEla cottura dei prodotti di pasticceria (prevalentemente prodotti per la prima colazione o bignè), svolgendo, di converso, la ricorrente e l'altra addetta al laboratorio, mansioni di supporto e complementari, proprie DEl'aiuto pasticcere, e cioè attività relative alla farcitura e completamento DE prodotto di pasticceria, ai fini DEla sua consegna al consumatore.
Non vi è alcuna prova che la ricorrente avesse autonomia decisoria nella preparazione e completamento DE prodotto finito, né risulta che avesse la responsabilità DElo stesso, elemento caratterizzante e qualificante l'inquadramento al 4° livello, a cui appartiene, come sopra esposto, il lavoratore specializzato. Al contrario, è emerso che quando la ricorrente arrivava al lavoro, tutta l'attività di cottura e preparazione dei prodotti fosse stata già svolta dal titolare, rimanendo le ulteriori mansioni di farcitura o di decorazioni, a cui erano addette le aiuto pasticcere, tra cui la . Pt_1
La circostanza che in caso di assenza DE titolare è capitato che la ricorrente usasse la sfogliatrice per i cornetti non può assumere valenza dirimente ai fini DE decidere, in quanto ciò che rileva è l'attività prevalente ed ordinaria alla quale la stessa era addetta.
Così come non assumono rilievo i messaggi whatsapp in atti che nulla dimostrano sulle mansioni svolte.
Non risulta, inoltre, provato che il c.d. “tronchetto” sia stato un prodotto realizzato in pasticceria su ideazione e proposta dalla ricorrente, non assumendo la foto DEla messaggistica in atti alcun valore probante, se non la rappresentazione DE prodotto finale realizzato.
10 Quanto, infine, alla pregressa esperienza professionale DEla ricorrente, si ritiene che tale rilievo non possa determinare alcuna diversa conclusione, per diversi ordini di ragioni.
In primo luogo, la ricorrente non ha prodotto il proprio moDElo C/2 storico (o altro documento) dal quale avere evidenza DEla propria pregressa esperienza lavorativa nel campo DEla pasticceria, e nello specifico le mansioni affidate ed il livello di inquadramento assegnato.
In secondo luogo, anche dando per provata la pregressa esperienza lavorativa, la stessa è comunque pretesa anche ai fini DEl'inquadramento al 5° livello (a cui appartiene il lavoratore qualificato appunto), per il quale è richiesto il normale addestramento pratico e le corrispondenti conoscenze professionali.
In definitiva sintesi, deve ritenersi che alla luce DEle dichiarazioni testimoniali acquisite, le mansioni svolte dalla ricorrente erano di supporto al responsabile DE laboratorio e non richiedevano quel grado di complessità e responsabilità DE prodotto finito, che possa legittimare l'inquadramento al superiore 4° livello preteso, con conseguente rigetto DEla domanda sul punto.
Supplementare-straordinario
3. La ricorrente sostiene di aver lavorato per un numero maggiore di ore rispetto a quelle indicate per contratto. In particolare, assume di aver lavorato per 48 ore settimanali, anziché
36 ore settimanali, rivendicando le relative differenze retributive a titolo di lavoro supplementare e straordinario.
Secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697
c.c.) il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro supplementare o per lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario contrattuale e, quindi, di fornire la prova puntuale DEle ore di lavoro svolte. Tale onere probatorio investe, dunque, sia la prova DElo svolgimento DEla prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella DEl'espletamento DEla prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella DEl'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa. infatti, il lavoratore-attore deve fornire non già genericamente la prova DEl'an, di aver cioè svolto lavoro supplementare/straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, DEla collocazione cronologica DEle prestazioni lavorative eccedenti l'orario contrattuale, ovvero non solo DE quanto, ma anche DE quando i
11 limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative
Il numero DEle ore di lavoro supplementare e/o straordinario compiute deve essere pertanto provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 c.p.c. atteso che tale norma riguarda la valutazione DE valore economico DEla prestazione lavorativa, e non già la sua esistenza. Ai fini DEl'assolvimento DEl'onere probatorio, quindi, non è sufficiente una generica affermazione circa lo svolgimento di lavoro supplementare/straordinario, ma è necessario specificare, anche mediante presunzioni, il numero di ore effettivamente svolto o comunque fornire coordinate spazio temporali utili ai fini DEla quantificazione DEle stesse. La valutazione equitativa, rimessa al giudice DE merito dall'art.432 c.p.c., riguarda infatti la determinazione DE valore economico DEla prestazione stessa e non anche l'esistenza o la quantità di essa. Il criterio DEla valutazione equitativa previsto dall'art. 432 c.p.c. non può di conseguenza essere utilizzato per stabilire la misura o la quantità DEle prestazioni per le quali sia richiesto il compenso, dovendo tali elementi essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, né ha la funzione di supplire a deficienze DEle parti nello svolgimento DEl'attività processuale e probatoria, quando le prove sul quantum siano oggettivamente acquisibili (Cass. civ., 14 ottobre 1988, n. 5584).
Applicando tali principi al caso di specie può ritenersi raggiunta la prova che il disimpegno orario prestato dalla ricorrente a favore DEla parte resistente fosse superiore a quello contrattualizzato, risultando non inferiore alle 45 ore settimanali.
La maggior parte dei testi escussi ha, infatti, dichiarato che la prestazione lavorativa DEla ricorrente si estendeva dalle 6:00 fino alle 13:30 circa, per sei giorni alla settimana, con lunedì di riposo:
- TE : “Lavoravo 6 giorni alla settimana, con Testimone_1 un giorno di riposo il lunedì, dalle 6.00 alle 14.00, se si finiva prima si andava via prima, non c'era un orario fisso.”;
- TE : “La ricorrente arrivava dopo di me sempre, ed andava via Tes_2 sempre prima di me, quindi sempre prima DEle 14.00…. più o meno arrivava alle 6.00 ed andava via alle 13.00/13.30”;
- TE : “Noi anche adesso lavoriamo dalle 6.00 alle 12.30/13.30 Testimone_3 massimo, tutti i giorni tranne il lunedì. E questo è l'orario anche nel periodo in cui
12 c'era la ricorrente, è sempre stato questo”…. Dovevamo stare a ER alle 6.00 e rientravamo poi insieme, una volta finito il lavoro, che variava dalle 12.30 alle 13.30”
Risulta, altresì, dimostrato che la Pasticceria Da NN di ER è stata chiusa per dal 04.07.2022 al 15.07.2022, per ferie dal 09.01.2023 al 25.01.2023. Pt_6
Ne consegue che, a fronte DEla prova DElo svolgimento di 45 ore settimanali di lavoro, a fronte DEle 36 ore settimanali contrattualizzate, spetta alla ricorrente il conseguente diritto alle differenze retributive, da retribuzione ordinaria (per 4 ore settimanali) e da lavoro straordinario (per 5 ore settimanali), da maggiorare al 30 % come da contrattazione collettiva.
Al riguardo, la parte ricorrente era stata invitata a depositare conteggio alternativo parametrato al livello di inquadramento formalmente riconosciuto. Tuttavia ha depositato nuovo conteggio parametrato sempre al 4° livello e non al 5° livello.
Per determinare le differenze retributive appare, allora necessario moltiplicare le ore di lavoro svolte in più per la retribuzione oraria risultante dalle buste paga.
Al riguardo, esaminando comparativamente le buste paga con le tabelle retributive prodotte, risulta rispettato il minimo retributivo previsto dalla contrattazione collettiva, atteso che per un lavoratore di 5° livello la retribuzione ordinaria mensile è di € 1.416,51 (per il
2018, le tabelle DE 2022 non sono prodotte in atti, ma sono indicate solo nel conteggio), mentre nelle buste paga la retribuzione tabellare oraria è 8,49804 (pari ad 1.470,16 per un tempo pieno), ed a febbraio 2023 pari a 8,57.
La differenza a titolo di retributiva ordinaria è, dunque, pari ad € 584,80 (4 ore di lavoro ordinario in più per 17,2 settimane di lavoro totale, considerando i giorni di chiusura DEla pasticceria, moltiplicato per il valore DEla retribuzione oraria di € 8,57), a cui va aggiunta la differenza per il lavoro straordinario, pari a 5 ore settimanali, da maggiorare al 30% (5 ore di lavoro straordinario per 17,2 settimane di lavoro totale, considerando i giorni di chiusura DEla pasticceria, moltiplicato per il valore DEla retribuzione oraria di € 8,5 e maggiorato al 30%), pari ad € 950,30.
Oltre alla differenza che il maggior orario di lavoro determina sulla 13° mensilità che si può quantificare in € 93,06 (pari alla differenza tra la retribuzione ordinaria a tempo pieno e quella a tempo parziale al 90%) ed a titolo di TFR di e 86,93 (873,59-786,66 in busta paga febbraio 2023).
Si ritiene di dover preferire un calcolo in tal senso, vista anche la facilità dei dati di riferimento, piuttosto che ammettere una CTU contabile sul punto che, oltre che gravosa, appesantirebbe ingiustificatamente il processo.
13 Per un totale di € 1.715,09 a favore DEla ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione al saldo.
La domanda va pertanto accolta, con condanna DEla parte resistente alla corresponsione a favore DE ricorrente DEla somma complessiva lorda di € 1.628,16 a titolo di lavoro supplementare e straordinario per l'intero periodo, oltre rivalutazione ed interessi.
Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, la stessa appare estremamente generica ed indeterminata, oltre che non estesa nei confronti DEl' , e come tale non può CP_3 essere valutata.
Dimissioni
4. L'ultimo aspetto da analizzare riguarda la legittimità DEla trattenuta operata dal datore di lavoro nella busta paga di febbraio 2023 a titolo di mancato preavviso.
La ricorrente sostiene di aver comunicato al datore di lavoro la propria volontà di dimettersi sin dal 4 febbraio 2023, salvo formalizzare le dimissioni presso il sindacato il successivo 24 febbraio 2023.
Il resistente, di converso, ritiene di aver avuto contezza DEle dimissioni solo a fronte DE suo mancato rientro dal lavoro, senza specificare altro circa la data di riferimento.
Ebbene, il contratto collettivo prevede un preavviso di 15 giorni per il lavoratore di 5° livello ai fini DEla estinzione DE rapporto di lavoro.
Nel caso di specie non vi è sufficiente dimostrazione che la ricorrente abbia manifestato la propria volontà di dimettersi in epoca antecedente alla sua formalizzazione presso il sindacato, sicché, in mancanza di idonea prova in senso contrario, non può che farsi riferimento alla trasmissione effettuata presso il sindacato, nella cui comunicazione, peraltro, non si dà atto in alcun modo DE preavviso garantito.
Non è, peraltro, chiaro se tale preavviso sia stato comunicato oralmente o se sia stato o meno lavorato (il ricorso, sul punto, non appare molto chiaro), non rilevando in tal senso l'annuncio di un posto di lavoro pubblicato sui social, atteso che in tale annuncio l'azienda resistente ha meramente rappresentato la volontà di allargare il proprio organico con una nuova figura, e non di sostituirne una assente.
Ne consegue che correttamente l'azienda ha trattenuta la dovuta indennità a titolo di mancato preavviso.
14 5. Ai fini DEle spese di lite si ritiene di dover valorizzare la rilevante differenza tra la somma richiesta a quella riconosciuta, e l'accoglimento solo parziale DEla domanda, nonché, dall'altro lato, la volontà di parte resistente di conciliare la lite per un importo di € 2.000.
Tali elementi, considerati complessivamente, giustificano una compensazione integrale DEle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice DE Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1281/2023 così provvede:
• in accoglimento parziale DEla domanda, condanna la parte resistente a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma lorda di € 1.715,09 a titolo di lavoro supplementare e straordinario per l'intero periodo lavorativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
• rigetta per il resto la domanda;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 15.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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