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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/06/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2029/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RA
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 10/6/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2029/2024 pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. IACHELLA GIOVANNI Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(c.f. , (c.f. ), CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
(c.f. ) e (c.f. CP_3 C.F._3 Controparte_4
) C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni
Ricorrente: “in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare che i resistenti , CP_1
, e , tutti meglio sopra generalizzati sono eredi puri Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e semplici del sig. nato a [...] il [...] - c.f. - ed ivi Persona_1 C.F._5 deceduto il giorno 26.2.2005 . Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., chiedeva convenirsi in giudizio Parte_1 CP_1
, e , chiedendo accertarsi la loro qualità di eredi,
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4 con accettazione pura e semplice, del sig. nato a [...] il [...] - c.f. Persona_1
ed ivi deceduto il giorno 26/2/2005. C.F._5
Allegava, a tal fine, che:
pagina 1 di 5 - di aver promosso atto di pignoramento immobiliare nei confronti dei predetti convenuti, avente ad oggetto i seguenti cespiti:
“A) Fondo rustico con entrostante fabbricato rurale, non rilevato in mappa, della complessiva superficie catastale di ettari due, are cinquantuno e centiare ottantacinque (Ha 2.51.85) censito nel N.C.T. del
Comune di Vittoria, contrada Pozzobollente, al foglio 84, particelle: 647, 648 (ex particella 87); 649,
650 (ex particella 88); 643, 644, 645, 646 ( ex particella 86); 651, 652 ( ex particella 232); 490 (ex
89/B); 272.
B) Appezzamento di terreno sito nel Comune di Vittoria, contrada Pozzobollente, distinto nel N.C.T. del
Comune di Vittoria al foglio 84, particella 439 (già 403 ex 86/B);
Il summenzionata pignoramento immobiliare è stato trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 21.11.2023 ai nn° Reg. Gen. 19045 -
Reg. Part. 14078 (doc. 1 bis )”,
- tali cespiti appartenevano, in ragione di 1/2 ciascuno della piena proprietà ( cespiti sub A ) e 1/12 ciascuno ( cespite sub B ) ai signori e (c.f. , nato CP_1 Persona_1 C.F._5
a Vittoria il 2/32/1932 ed ivi deceduto il giorno 26/2/2005;
- la quota di proprietà di è stata devoluta ab intestato agli eredi legittimi, Persona_1 CP_1
(per 1/3) ed ai figli, , e ( per 2/9 ciascuno); CP_3 Controparte_4 Controparte_2
- costoro hanno accettato l'eredità, puramente e semplicemente, avendo effettuato le volture catastali, senza tuttavia trascrivere l'accettazione di eredità, necessaria per ripristinare la continuità delle trascrizioni;
- inoltre, era documentato che i predetti fossero nel possesso dei beni immobili, essendo stati rinvenuti, in sede di accesso da parte dell'avv. Giorgio Giampiccolo, custode nominato nella procedura esecutiva immobiliare r.g.e.i. n. 232/2023 pendente avanti il tribunale di RA, o direttamente o in qualità di delegati della sig.ra , senza aver effettuato alcun inventario nel termine di cui all'art.485 CP_1
c.p.c.
Concludeva, dunque, come sopra sintetizzato.
Integrato il contraddittorio nel termine assegnato con decreto dal giudice istruttore e, previa verifica e declaratoria della contumacia dei convenuti, la causa veniva rinviata all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, veniva pronunciata la presente sentenza.
Nel merito
La domanda è fondata.
Ai sensi dell'art. 459 c.c., l'eredità si acquista con l'accettazione, che può essere espressa o tacita (art. pagina 2 di 5 474 c.c.). Ai sensi dell'art. 476 c.c., “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Inoltre, va ricordato che, ai sensi dell'art. 485 c.c., il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità; trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
Ciò integra un'accettazione “presunta” dell'eredità (secondo Cass. 7226/2006, 2663/1999 e 1325/1993)
o, comunque, una fattispecie complessa di acquisto ope legis dell'eredità di cui sono elementi costitutivi l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario (cfr. Cass. 16739/2005, 3696/2003 e 11634/1991), anche contro la volontà del chiamato e indipendentemente da un'accettazione vera e propria (cfr. Cass. 2911/1998).
Per possesso “a qualsiasi titolo” deve intendersi il possesso reale, cioè qualsiasi forma di apprensione materiale, ivi compresa la detenzione. In altre parole, il possesso non deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato e cioè in una situazione di fatto (cfr. Cass. 15530/2017, 11018/2008, 7076/1995
e 4707/1994).
Non si ritiene necessario che la relazione materiale intercorra con tutti i beni ereditari, essendo sufficiente che coinvolga una parte di essi o anche un solo bene ereditario, se vi è la consapevolezza della sua provenienza ereditaria (cfr. Cass. 11018/2008 e 4707/1994).
Per quanto concerne la prova dell'acquisto dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c., valgono i principi generali: l'onere della prova grava su colui che ha interesse a provare l'acquisto dell'eredità e cioè, secondo i casi, all'erede o ai creditori del de cuius (cfr. Cass. 4520/1984; nello stesso senso, Cass.
19030/2018, 17970/2018 e 3346/2014).
Nel caso di specie, non risulta che gli odierni convenuti abbiano mai accettato espressamente l'eredità di
(c.f. . Persona_1 C.F._5
Tuttavia, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente si evince che i convenuti hanno posseduto uno degli immobili compresi nell'asse ereditario di (come risulta dall'all. 5, ossia visura Persona_1 storica catastale), e cioè quello sito in Vittoria, foglio 84, particella 232, poi divenuta foglio 84, particella
652, in quanto su tale bene sono stati rinvenuti, da parte del custode della procedura esecutiva immobiliare 232/2023 trib RA, i tre figli, anche in qualità di delegati della madre, in data 7/2/2024.
Conseguentemente, può ritenersi che gli odierni convenuti siano stati nel possesso (da intendersi, ai sensi dell'art. 485 c.c., anche come detenzione) di un immobile che faceva parte dell'eredità di Per_1
pagina 3 di 5 successivamente al decesso di quest'ultimo. Pertanto, non essendovi prova che sia stato redatto Per_1
l'inventario entro il termine indicato dall'art. 485 c.c., i convenuti devono esser considerati eredi puri semplici di Persona_1
Inoltre, va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice,
“l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà di accettare. E se gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono di per sé soli inidonei a comprovare
l'accettazione tacita dell'eredità, questa può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (cfr. Cass.
10796/2009, che richiama Cass. 4783/2007, 5226/2002 e 7075/1999; nello stesso senso, fra tante, Cass.
5319/2016, 11638/2014 e 21902/2011).
Come recentemente precisato da Cass. 11478/2021 (che ha ribadito i suddetti principi), “soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso”.
Per come dimostrato dalla società ricorrente, gli immobili pignorati nella procedura esecutiva immobiliare r.g.e.i. 232/2023, trib RA (Vittoria, catasto NCT, foglio 84, particelle 87, 88, 490 (ex
89/B, 86, 232, 272; cfr. all. 1 al ricorso) risultano intestati catastalmente a tutti i convenuti, come da visura storica catastale prodotta (all. 5).
Ciò significa che tutti i convenuti hanno effettuato, a loro nome, la voltura catastale degli immobili pignorati.
Il compimento di tale atto, di per sé solo, presuppone, in base alla giurisprudenza citata, che i resistenti abbiano accettato l'eredità di con conseguente fondatezza della domanda proposta Persona_1 dalla società ricorrente.
Infine, non v'è luogo ad una pronuncia sulle spese, considerato il carattere solo latamente contenzioso del presente giudizio, non preceduto nemmeno da una richiesta o diffida stragiudiziale.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• accerta e dichiara che (c.f. , (c.f. CP_1 C.F._1 Controparte_2
pagina 4 di 5 ), (c.f. ) e C.F._2 CP_3 C.F._3 [...]
(c.f. ) sono eredi puri e semplici di nato a CP_4 C.F._4 Persona_1
Vittoria il 02.03.1932 - c.f. ed ivi deceduto il giorno 26/2/2005; C.F._5
• autorizza il competente conservatore dei registri immobiliari a procedere alla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità sugli immobili di cui all'atto di pignoramento prodotto del presente giudizio;
• compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in RA, 10/6/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RA
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 10/6/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2029/2024 pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. IACHELLA GIOVANNI Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(c.f. , (c.f. ), CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
(c.f. ) e (c.f. CP_3 C.F._3 Controparte_4
) C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
Conclusioni
Ricorrente: “in accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare che i resistenti , CP_1
, e , tutti meglio sopra generalizzati sono eredi puri Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e semplici del sig. nato a [...] il [...] - c.f. - ed ivi Persona_1 C.F._5 deceduto il giorno 26.2.2005 . Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., chiedeva convenirsi in giudizio Parte_1 CP_1
, e , chiedendo accertarsi la loro qualità di eredi,
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4 con accettazione pura e semplice, del sig. nato a [...] il [...] - c.f. Persona_1
ed ivi deceduto il giorno 26/2/2005. C.F._5
Allegava, a tal fine, che:
pagina 1 di 5 - di aver promosso atto di pignoramento immobiliare nei confronti dei predetti convenuti, avente ad oggetto i seguenti cespiti:
“A) Fondo rustico con entrostante fabbricato rurale, non rilevato in mappa, della complessiva superficie catastale di ettari due, are cinquantuno e centiare ottantacinque (Ha 2.51.85) censito nel N.C.T. del
Comune di Vittoria, contrada Pozzobollente, al foglio 84, particelle: 647, 648 (ex particella 87); 649,
650 (ex particella 88); 643, 644, 645, 646 ( ex particella 86); 651, 652 ( ex particella 232); 490 (ex
89/B); 272.
B) Appezzamento di terreno sito nel Comune di Vittoria, contrada Pozzobollente, distinto nel N.C.T. del
Comune di Vittoria al foglio 84, particella 439 (già 403 ex 86/B);
Il summenzionata pignoramento immobiliare è stato trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 21.11.2023 ai nn° Reg. Gen. 19045 -
Reg. Part. 14078 (doc. 1 bis )”,
- tali cespiti appartenevano, in ragione di 1/2 ciascuno della piena proprietà ( cespiti sub A ) e 1/12 ciascuno ( cespite sub B ) ai signori e (c.f. , nato CP_1 Persona_1 C.F._5
a Vittoria il 2/32/1932 ed ivi deceduto il giorno 26/2/2005;
- la quota di proprietà di è stata devoluta ab intestato agli eredi legittimi, Persona_1 CP_1
(per 1/3) ed ai figli, , e ( per 2/9 ciascuno); CP_3 Controparte_4 Controparte_2
- costoro hanno accettato l'eredità, puramente e semplicemente, avendo effettuato le volture catastali, senza tuttavia trascrivere l'accettazione di eredità, necessaria per ripristinare la continuità delle trascrizioni;
- inoltre, era documentato che i predetti fossero nel possesso dei beni immobili, essendo stati rinvenuti, in sede di accesso da parte dell'avv. Giorgio Giampiccolo, custode nominato nella procedura esecutiva immobiliare r.g.e.i. n. 232/2023 pendente avanti il tribunale di RA, o direttamente o in qualità di delegati della sig.ra , senza aver effettuato alcun inventario nel termine di cui all'art.485 CP_1
c.p.c.
Concludeva, dunque, come sopra sintetizzato.
Integrato il contraddittorio nel termine assegnato con decreto dal giudice istruttore e, previa verifica e declaratoria della contumacia dei convenuti, la causa veniva rinviata all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, veniva pronunciata la presente sentenza.
Nel merito
La domanda è fondata.
Ai sensi dell'art. 459 c.c., l'eredità si acquista con l'accettazione, che può essere espressa o tacita (art. pagina 2 di 5 474 c.c.). Ai sensi dell'art. 476 c.c., “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Inoltre, va ricordato che, ai sensi dell'art. 485 c.c., il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità; trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
Ciò integra un'accettazione “presunta” dell'eredità (secondo Cass. 7226/2006, 2663/1999 e 1325/1993)
o, comunque, una fattispecie complessa di acquisto ope legis dell'eredità di cui sono elementi costitutivi l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario (cfr. Cass. 16739/2005, 3696/2003 e 11634/1991), anche contro la volontà del chiamato e indipendentemente da un'accettazione vera e propria (cfr. Cass. 2911/1998).
Per possesso “a qualsiasi titolo” deve intendersi il possesso reale, cioè qualsiasi forma di apprensione materiale, ivi compresa la detenzione. In altre parole, il possesso non deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato e cioè in una situazione di fatto (cfr. Cass. 15530/2017, 11018/2008, 7076/1995
e 4707/1994).
Non si ritiene necessario che la relazione materiale intercorra con tutti i beni ereditari, essendo sufficiente che coinvolga una parte di essi o anche un solo bene ereditario, se vi è la consapevolezza della sua provenienza ereditaria (cfr. Cass. 11018/2008 e 4707/1994).
Per quanto concerne la prova dell'acquisto dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c., valgono i principi generali: l'onere della prova grava su colui che ha interesse a provare l'acquisto dell'eredità e cioè, secondo i casi, all'erede o ai creditori del de cuius (cfr. Cass. 4520/1984; nello stesso senso, Cass.
19030/2018, 17970/2018 e 3346/2014).
Nel caso di specie, non risulta che gli odierni convenuti abbiano mai accettato espressamente l'eredità di
(c.f. . Persona_1 C.F._5
Tuttavia, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente si evince che i convenuti hanno posseduto uno degli immobili compresi nell'asse ereditario di (come risulta dall'all. 5, ossia visura Persona_1 storica catastale), e cioè quello sito in Vittoria, foglio 84, particella 232, poi divenuta foglio 84, particella
652, in quanto su tale bene sono stati rinvenuti, da parte del custode della procedura esecutiva immobiliare 232/2023 trib RA, i tre figli, anche in qualità di delegati della madre, in data 7/2/2024.
Conseguentemente, può ritenersi che gli odierni convenuti siano stati nel possesso (da intendersi, ai sensi dell'art. 485 c.c., anche come detenzione) di un immobile che faceva parte dell'eredità di Per_1
pagina 3 di 5 successivamente al decesso di quest'ultimo. Pertanto, non essendovi prova che sia stato redatto Per_1
l'inventario entro il termine indicato dall'art. 485 c.c., i convenuti devono esser considerati eredi puri semplici di Persona_1
Inoltre, va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice,
“l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà di accettare. E se gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono di per sé soli inidonei a comprovare
l'accettazione tacita dell'eredità, questa può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (cfr. Cass.
10796/2009, che richiama Cass. 4783/2007, 5226/2002 e 7075/1999; nello stesso senso, fra tante, Cass.
5319/2016, 11638/2014 e 21902/2011).
Come recentemente precisato da Cass. 11478/2021 (che ha ribadito i suddetti principi), “soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso”.
Per come dimostrato dalla società ricorrente, gli immobili pignorati nella procedura esecutiva immobiliare r.g.e.i. 232/2023, trib RA (Vittoria, catasto NCT, foglio 84, particelle 87, 88, 490 (ex
89/B, 86, 232, 272; cfr. all. 1 al ricorso) risultano intestati catastalmente a tutti i convenuti, come da visura storica catastale prodotta (all. 5).
Ciò significa che tutti i convenuti hanno effettuato, a loro nome, la voltura catastale degli immobili pignorati.
Il compimento di tale atto, di per sé solo, presuppone, in base alla giurisprudenza citata, che i resistenti abbiano accettato l'eredità di con conseguente fondatezza della domanda proposta Persona_1 dalla società ricorrente.
Infine, non v'è luogo ad una pronuncia sulle spese, considerato il carattere solo latamente contenzioso del presente giudizio, non preceduto nemmeno da una richiesta o diffida stragiudiziale.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• accerta e dichiara che (c.f. , (c.f. CP_1 C.F._1 Controparte_2
pagina 4 di 5 ), (c.f. ) e C.F._2 CP_3 C.F._3 [...]
(c.f. ) sono eredi puri e semplici di nato a CP_4 C.F._4 Persona_1
Vittoria il 02.03.1932 - c.f. ed ivi deceduto il giorno 26/2/2005; C.F._5
• autorizza il competente conservatore dei registri immobiliari a procedere alla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità sugli immobili di cui all'atto di pignoramento prodotto del presente giudizio;
• compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in RA, 10/6/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 5 di 5