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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T RIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3926/2023 R.G.; sul ricorso depositato il 04/08/2023; proposto da (difeso dall'avv. Vincenzo Bombardieri); Parte_1
nei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. (difeso dagli avv.ti Angela Maria Rosa Fazio, Dario Adornato, Valeria Grandizio ed Ettore Triolo); all'esito dell'udienza e della camera di consiglio, così definitivamente provvede:
“Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento alla parte ricorrente del TFR CP_1 dovuto, in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte, prestato dal 1.1.2015 al 31.12.2020, nella misura di € 3.853,62, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento al ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
“1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla erogazione Trattamento di fine rapporto ad essa dovuto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte, accantonato durante tutta la durata del detto rapporto, dal 1.1.2015 al 31.12.2020, presso la gestione;
CP_1
2) Conseguentemente condannare l' in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Via Ciro il Grande, 1, al pagamento, per il titolo indicato sopra al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €. 3.853,62, o la diversa somma che sarà giudizialmente accertata, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo”.
1 Si costituiva in giudizio l' , rilevando -in via preliminare- l'improcedibilità e l'inammissibilità CP_1 del ricorso.
Nel merito, eccepiva la prescrizione delle pretese avanzate e dopo aver ricostruito il quadro fattuale e normativo entro il quale si erano snodate le varie fasi dei rapporti lavorativi intercorsi dal ricorrente e l'Ente locale datore, rilevava come il TFR “pubblico” mantenga a tutt'oggi natura previdenziale, continuando conseguentemente ad essere assoggettato al principio di infrazionabilità di cui all'art. 3, DPR n. 1032/1973.
Deduceva, infine, l'erroneità del quantum indicato nell'atto introduttivo e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
Ciò premesso, il thema decidendum attiene al riconoscimento del diritto alla corresponsione del TFR legato alla cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, seguito – senza soluzione di continuità – dall'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato presso il medesimo ente.
Nell specifico, il ricorrente, ex LSU del Comune di Sant'Alessio in Aspromonte, è stato dipendente assunto, in un primo momento, a tempo determinato dal medesimo ente attraverso un primo contratto con decorrenza dal 31.12.2014, prorogato di anno in anno sino al 31.12.2020 (con inquadramento nella Categoria A, posizione economica A1) e successivamente divenuto dipendente a tempo indeterminato presso il Comune a far data dal 30.12.2020, in applicazione dell'art. 20, comma 1, d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
Orbene, in via preliminare, vanno rigettate tutte le eccezioni dell' afferenti alla decadenza CP_1 dall'azione e all'improcedibilità della stessa in quanto l'emolumento richiesto non rientra nelle prestazioni di carattere previdenziale (in ogni caso richiesto tramite istanza, v. doc. allegati dal ricorrente).
Parimenti risulta infondata l'eccezione di prescrizione, infatti, sul punto, la Suprema Corte ha chiarito come “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data […]” (cfr. Cass. Sez. U. n. 36197/2023).
Pertanto, la prescrizione quinquennale non è maturata perché il diritto è sorto alla cessazione del rapporto di lavoro determinato, nel caso di specie, prorogato fino il 31.12.2020.
Chiarito ciò, nel merito, deve darsi atto che la giurisprudenza di legittimità, che si è occupata di fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa, ritiene invece che abbia esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFR la “cessazione dal servizio” ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione statale (cfr., tra le altre, Cass. 2828/2021).
2 Di recente, tale orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte, statuendo che “[…]in caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, anche se seguita dall'assunzione in ruolo e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto di lavoro - per il quale matura il trattamento ex art. 2120 c.c. - il dipendente ha comunque diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto relativo alla cessazione del primo rapporto di lavoro a termine e comunque a diritto a percepire il TFR per ciascuno dei rapporti a termine cessati.”(cfr. Cass. n. 9141/2024).
Non vi sono ragioni per discostarsi da tale principio in questa sede, tra l'altro, va preso atto che il rapporto di lavoro è comprovato e che, dunque, spettava l'accantonamento nonché, alla fine del rapporto, la sommatoria dei valori accumulati.
In ordine al quantum, la contestazione dell' risulta del tutto generica e non individua quale CP_1 somma sarebbe erronea.
Inoltre, parte ricorrente ha fornito prova del dovuto attraverso le CU, relative ai vari anni di servizio a tempo determinato, indicanti le somme calcolate a titolo di TFR nella Sezione n. 2 denominata “Inps lavoratori subordinati gestione dipendenti pubblici” alla voce “Contributi TFR dovuti”.
CP_ L' doveva svolgere le verifiche presso il Comune già dalla istanza amministrativa avendo il ricorrente provveduto a dimostrare il rapporto di lavoro e in giudizio aveva l'onere di evidenziare in quale parte la somma fosse eccedente rispetto a quanto dovuto .
La domanda pertanto va accolta.
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
Reggio Calabria 21.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T RIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3926/2023 R.G.; sul ricorso depositato il 04/08/2023; proposto da (difeso dall'avv. Vincenzo Bombardieri); Parte_1
nei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. (difeso dagli avv.ti Angela Maria Rosa Fazio, Dario Adornato, Valeria Grandizio ed Ettore Triolo); all'esito dell'udienza e della camera di consiglio, così definitivamente provvede:
“Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento alla parte ricorrente del TFR CP_1 dovuto, in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte, prestato dal 1.1.2015 al 31.12.2020, nella misura di € 3.853,62, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento al ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
“1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla erogazione Trattamento di fine rapporto ad essa dovuto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte, accantonato durante tutta la durata del detto rapporto, dal 1.1.2015 al 31.12.2020, presso la gestione;
CP_1
2) Conseguentemente condannare l' in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Via Ciro il Grande, 1, al pagamento, per il titolo indicato sopra al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €. 3.853,62, o la diversa somma che sarà giudizialmente accertata, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo”.
1 Si costituiva in giudizio l' , rilevando -in via preliminare- l'improcedibilità e l'inammissibilità CP_1 del ricorso.
Nel merito, eccepiva la prescrizione delle pretese avanzate e dopo aver ricostruito il quadro fattuale e normativo entro il quale si erano snodate le varie fasi dei rapporti lavorativi intercorsi dal ricorrente e l'Ente locale datore, rilevava come il TFR “pubblico” mantenga a tutt'oggi natura previdenziale, continuando conseguentemente ad essere assoggettato al principio di infrazionabilità di cui all'art. 3, DPR n. 1032/1973.
Deduceva, infine, l'erroneità del quantum indicato nell'atto introduttivo e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
Ciò premesso, il thema decidendum attiene al riconoscimento del diritto alla corresponsione del TFR legato alla cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, seguito – senza soluzione di continuità – dall'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato presso il medesimo ente.
Nell specifico, il ricorrente, ex LSU del Comune di Sant'Alessio in Aspromonte, è stato dipendente assunto, in un primo momento, a tempo determinato dal medesimo ente attraverso un primo contratto con decorrenza dal 31.12.2014, prorogato di anno in anno sino al 31.12.2020 (con inquadramento nella Categoria A, posizione economica A1) e successivamente divenuto dipendente a tempo indeterminato presso il Comune a far data dal 30.12.2020, in applicazione dell'art. 20, comma 1, d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
Orbene, in via preliminare, vanno rigettate tutte le eccezioni dell' afferenti alla decadenza CP_1 dall'azione e all'improcedibilità della stessa in quanto l'emolumento richiesto non rientra nelle prestazioni di carattere previdenziale (in ogni caso richiesto tramite istanza, v. doc. allegati dal ricorrente).
Parimenti risulta infondata l'eccezione di prescrizione, infatti, sul punto, la Suprema Corte ha chiarito come “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data […]” (cfr. Cass. Sez. U. n. 36197/2023).
Pertanto, la prescrizione quinquennale non è maturata perché il diritto è sorto alla cessazione del rapporto di lavoro determinato, nel caso di specie, prorogato fino il 31.12.2020.
Chiarito ciò, nel merito, deve darsi atto che la giurisprudenza di legittimità, che si è occupata di fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa, ritiene invece che abbia esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFR la “cessazione dal servizio” ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione statale (cfr., tra le altre, Cass. 2828/2021).
2 Di recente, tale orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte, statuendo che “[…]in caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, anche se seguita dall'assunzione in ruolo e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto di lavoro - per il quale matura il trattamento ex art. 2120 c.c. - il dipendente ha comunque diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto relativo alla cessazione del primo rapporto di lavoro a termine e comunque a diritto a percepire il TFR per ciascuno dei rapporti a termine cessati.”(cfr. Cass. n. 9141/2024).
Non vi sono ragioni per discostarsi da tale principio in questa sede, tra l'altro, va preso atto che il rapporto di lavoro è comprovato e che, dunque, spettava l'accantonamento nonché, alla fine del rapporto, la sommatoria dei valori accumulati.
In ordine al quantum, la contestazione dell' risulta del tutto generica e non individua quale CP_1 somma sarebbe erronea.
Inoltre, parte ricorrente ha fornito prova del dovuto attraverso le CU, relative ai vari anni di servizio a tempo determinato, indicanti le somme calcolate a titolo di TFR nella Sezione n. 2 denominata “Inps lavoratori subordinati gestione dipendenti pubblici” alla voce “Contributi TFR dovuti”.
CP_ L' doveva svolgere le verifiche presso il Comune già dalla istanza amministrativa avendo il ricorrente provveduto a dimostrare il rapporto di lavoro e in giudizio aveva l'onere di evidenziare in quale parte la somma fosse eccedente rispetto a quanto dovuto .
La domanda pertanto va accolta.
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
Reggio Calabria 21.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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