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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/10/2025, n. 7472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7472 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione SESTA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, got Dott.ssa Maria Josè Meola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9608/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ONroparte_1 P.IVA_1
CUPPONE MAURO, con elezione di domicilio in VIA PIAVE, 12 20064 GORGONZOLA presso avv. CUPPONE MAURO;
ATTORE\OPPONENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. ZILLI ALBERTO, con elezione ONroparte_2 P.IVA_2
di domicilio in VIA SAVORGNANA 22 33100 UDINE, presso e nello studio dell'avv. ZILLI
ALBERTO;
CONVENUTO\OPPOSTO
+
, con il patrocinio dell'AVV. MARCELLA SCHIAVI, del Foro di ONroparte_3
Milano, via Curtatone 16;
ZA CH
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti, che qui si intendono richiamati.
Svolgimento del processo
Premesso che il novellato art. 232 C.P.C. esonera il giudice dalla esposizione dello “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, e, pertanto va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem, (così Cass. SSUU 16\01\2015 n. 642). Suggerisce la Suprema Corte,
che il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – si fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che quindi le restanti questioni non trattate non debbono essere ritenute come omesse ma semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Con atto di citazione del 24\02\2023, il , proponeva ONroparte_1 Parte_1
opposizione, chiedendone la declaratoria di nullità e\o la revoca, avverso il decreto ingiuntivo n.
1496/23, che gli ingiungeva di pagare, in favore della società la somma di € 18.168,92 CP_2
più interessi come dalla domanda, per sorte capitale, oltre ad € 1.045,50 per competenze di causa;
deduceva in fatto che, in data 6/8/2019 si sviluppò un incendio all'interno di un box interrato situato nel opponente, che cagionò ingenti danni;
i Vigili del Fuoco intervenuti, unitamente ai CP_1
Carabinieri di , richiesero l'immediato sgombero del box, e nell'imminenza, loro stessi, CP_1
conferivano l'incarico alla ditta G.L. Multiservice RL, che, liberato il locale, emetteva la fattura n.
FE434/2019 per l'importo di € 300,00 (doc. n. 2). Poiché, nei locali interessati dall'incendio, si rese necessario procedere alla bonifica ed alla decontaminazione dai fumi, oltre che alla bonifica ed al ripristino del fabbricato interessato dall'evento, l'amministratore del Condominio, denunciò
tempestivamente il sinistro alla Compagnia di Assicurazione, (come da polizza incendio n. CP_3
pagina 2 di 11 4318082, Cfr. docc. nn. 4 e 5) e, fu proprio quest'ultima a dare indicazioni all'Amministratore, di avvalersi, per le necessarie operazioni, della società con essa convenzionata. Ed CP_2
invero, appena contattata dal Condominio, forniva un preventivo di spesa che venne CP_2
girato, dall'amministratore alla Compagnia assicuratrice, la quale autorizzava i lavori e la spesa;
pertanto, veniva dato incarico a che, effettuati i necessari interventi, emetteva la relativa CP_2
fattura, che, rimasta impagata, fu fatta oggetto di procedimento monitorio (doc. n. 3). Precisava
l'opponente che l'incarico a fu conferito solo dopo l'approvazione del suo preventivo da CP_2
parte di con l'intesa che il corrispettivo sarebbe stato pagato dalla Compagnia ONroparte_3
assicuratrice, tramite la cessione del credito assicurativo;
pertanto, il Condominio cedeva in conto pagamento a il credito assicurativo vantato nei confronti della compagnia CP_2
assicuratrice. Precisava ancora che, l'incendio aveva gravemente danneggiato anche le linee elettriche dei box del che comportarono ulteriori lavorazioni, incaricate alla ditta CP_1 Parte_2
[...
che emise la fattura n. 643/19 per l'importo di € 3.091,00 (doc. n. 6). Il danno complessivo,
scaturito nell'accorso, fu quantificato in € 21.589,92, per il quale, il Condominio CP_1
richiedeva il relativo indennizzo ad epperò, quest'ultima, accampando ONroparte_3
motivazioni del tutto infondate e pretestuose, rifiutava il pagamento (docc. nn. 7, 8, 9 e 10).
Nell'evidenziare che il premio pagato appare del tutto congruo al valore del fabbricato, in linea con i valori di mercato e che una diversa gestione da parte di avrebbe dovuto portare, CP_4
al limite, un adeguamento del premio, non invece ad una eventuale scopertura, il Condominio, al fine di ottenere il ristoro dei danni, si vide costretto a proporre la procedura di mediazione obbligatoria,
che, stante la mancata adesione da parte di , si concluse con esito negativo (cfr. ONroparte_3
verbale del 16/7/2021 docc. nn. 11 e 12). Successivamente, il Condominio ai sensi CP_1
della clausola n. 18 del contratto di assicurazione, con atto del 25/5/2022, provvide a nominare il proprio perito (doc. n. 13), ma la Compagnia non provvide alla nomina del suo, costringendo così
pagina 3 di 11 il Condominio a rivolgersi al Presidente del Tribunale competente per la sua nomina. Epperò, alla data dell'opposizione, la procedura prevista dal contratto assicurativo non era ancora definita,
pertanto, ad oggi, , non può, a termini di contratto, decidere unilateralmente di ONroparte_3
non accogliere la richiesta di pagamento dell'indennizzo avanzata dal Condominio opponente,
diversamente da quanto affermato da controparte al punto 5 del ricorso per decreto ingiuntivo (Cfr. artt.
18 e 19 delle Condizioni generali di assicurazione allegate alla polizza incendio). Orbene, ne consegue che, la cessione del credito assicurativo effettuata dal Condominio opponente in favore di e da tale società accettata (come riconosciuto dalla stessa controparte e come si evince CP_2
dalla fattura azionata), è tuttora in essere e non è venuta meno con la semplice ed unilaterale decisione di di non pagare l'indennizzo; epperò, la permanenza di detta ONroparte_3
cessione del credito implica quale conseguenza la inesigibilità del credito qui azionato da parte di nei confronti del Condominio opponente, e, viene meno, il requisito necessario per poter CP_2
chiedere ed ottenere una ingiunzione di pagamento.
Ad ogni buon conto, il opponente, in forza del contratto di assicurazione – polizza CP_1
incendio n. 4318082 stipulato in data 23/7/98 con formulava istanza di ONroparte_3
autorizzazione alla chiamata in causa della società al fine di essere ONroparte_3
manlevato e garantito da ogni pretesa della RL opposta.
In ragione di quanto innanzi nel proprio atto rassegnava le seguenti
CONCLUSIONI
1) in via preliminare autorizzare il opponente a chiamare in causa la società CP_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede a Milano in Corso ONroparte_3
Como n. 17 ed all'uopo disporre lo spostamento della data dell'udienza di prima comparizione in applicazione dell'art. 269 cpc allo scopo di consentire la citazione del terzo per essere da questo manlevato e garantito da ogni eventuale e non creduta ipotesi di condanna nel rispetto dei termini di cui pagina 4 di 11 all'art. 163 bis cpc;
2) sempre in via preliminare non concedere la clausola di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
3) nel merito revocare o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1496/2023 emesso dal
Tribunale di Milano per i motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione in opposizione;
4) dichiarare che la terza chiamata in causa in persona del suo legale rappresentate pro ONroparte_3
tempore con sede a Milano in Corso Como n. 17 è tenuta a manlevare e garantire l'opponente
, da ogni pretesa della opposta condannando la Parte_3 CP_2
stessa a rifondere al quanto sarà eventualmente tenuto a Parte_3
pagare alla RL opposta;
5) con vittoria di spese e competenze di lite”.
Istaurato il contraddittorio si costituiva l'opposta, che contestava l'assunto CP_2
dell'opponente e chiedeva, rigettarsi l'opposizione avversaria, stante la sua infondatezza, e conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata:
qualora fosse accertata la sussistenza del credito assicurativo vantato dal Parte_3
nei confronti di , condannarsi quest'ultima a pagare a la somma di ONroparte_3 CP_2
€ 18.168,92, oltre interessi legali maturati su detta somma con decorrenza dal 31/12/19 al saldo,
per i motivi specificati negli atti di parte convenuta;
spese rifuse;
nel merito, in via ulteriormente subordinata: qualora fosse accertata la sussistenza del credito assicurativo vantato dal
[...]
nei confronti di ed il suo ammontare fosse inferiore ad Parte_3 ONroparte_3
euro 18.168,92, oltre interessi legali maturati su detta somma con decorrenza dal 31/12/19 sino al saldo, condannare a pagare a l'importo pari all'ammontare del ONroparte_3 CP_2
suddetto credito, nonché il a pagare a l'importo pari Parte_3 CP_2
alla differenza tra € 18.168,92, oltre interessi legali maturati su detta somma, con decorrenza dal
31/12/19 e l'ammontare del credito citato.
pagina 5 di 11 Autorizzato il Condominio alla chiamata in causa di , il primo vi provvedeva con atto di CP_4
citazione notificato in data 3/11/2023. La Compagnia di Assicurazione, si costituiva e, nel contestare la domanda avversaria, chiedeva al Tribunale di dichiarare la nullità / inesistenza /invalidità della cessione del credito dedotta in atti in conseguenza della dichiaranda non operatività della garanzia invocata;
di rigettare di conseguenza ogni domanda svolta nei confronti di in quanto ONroparte_3
infondata in fatto ed in diritto;
in subordine dichiarare comunque l'inoperatività della garanzia invocata per tutti i motivi espressi in atto e di conseguenza comunque rigettare ogni domanda svolta nei confronti di in ulteriore subordine ed in via gradata, per scrupolo, ma in non ONroparte_3
creduta ipotesi, liquidare in favore del chiamante, dichiarata comunque nulla la cessione del credito operata, somma nei limiti e nei termini della garanzia qui dedotta del giusto e del provato,
in denegata ipotesi, la polizza in questione fosse ritenuta operativa.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Rileva questo giudice che il credito vantato da nei confronti del , pari ad ONroparte_2 CP_1
€ 18.168,92, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per le opere realizzate (bonifica e decontaminazione dai fumi, bonifica e ripristino del fabbricato interessato dall'incendio) a favore del stesso, CP_1
è pacifico, in quanto mai contestato, sia dall'opponente stesso che dalla terza chiamata,
[...]
, né nell'an né nel quantuum, pertanto la somma azionata in sede monitoria, portata ONroparte_3
dal decreto ingiuntivo qui opposto, pari ad € 18.168,92 + interessi, è da ritenersi legittima, con conseguente legittimità dell'emesso Decreto Ingiuntivo N. 1496\2023.
Ciò che è rimesso alla valutazione dello scrivente giudice attiene all'accertamento dell'operatività della polizza incendio n. 4318082, stipulata in data 23/7/98 dal qui opponente, con CP_1 [...]
, laddove, in caso di accertamento positivo, quest'ultima sarà tenuta a manlevare il ONroparte_3
primo, della somma portata dal decreto Ingiuntivo qui opposto e dalle spese di causa. Oppure, qualora pagina 6 di 11 ON fosse accertata la sussistenza del credito assicurativo, andrà condannata al pagamento, a favore di dell'indennizzo a questo cedutole dal Condominio, posto che alcuna ONroparte_2
ON eccezione è stata sollevata da in merito al contenuto del credito vantato da nei ONroparte_2
confronti del Condominio stesso.
Orbene, va dato atto che, dalle risultanze istruttorie è emerso che l'amministratore del CP_1
opponente, nell'imminenza dell'incendio, aveva provveduto, tempestivamente, a denunciare il sinistro ad quale compagnia assicuratrice del Condominio, in virtù della polizza ONroparte_3
incendio n. 4318082 (Cfr. docc. nn. 4 e 5 opponente); ed invero, la medesima CP_5
all'esito della denuncia, diede all'amministratore, indicazione di avvalersi, per le operazioni di bonifica e di ripristino dell'immobile, della perché con essa convenzionata. Vieppiù, CP_2 CP_2
[...
contattata dal Condominio, aveva fornito un preventivo di spese per le necessarie lavorazioni,
immediatamente inviato, dall'amministratore alla Compagnia assicuratrice, e, quest'ultima aveva provveduto ad autorizzare i lavori e la spesa. Solo dopo l'autorizzazione, veniva formalizzato l'incarico a che, effettuati i necessari interventi, emetteva la fattura;
rimasta impagata quest'ultima, CP_2
veniva fatta oggetto di procedimento monitorio (doc. n. 3). Le circostanze di cui innanzi sono risultate documentate, sub all. 9, (pec del 16\10\2020), all. 15 (pagina web, che mostra che tra le due società sussistono rapporti di partnership e che vengono organizzati corsi di formazione relativi alle emergenze a seguito di incendio, allagamento ed eventi naturali presso la sede di ai quali partecipano agenti di ). CP_2 CP_3
Va dato atto che, l'assunto della terza chiamata, Compagnia di Assicurazione, afferente alla inoperatività della Polizza incendio n. 4318082, stipulata in data 23/7/98, è rimasto sfornito di supporto probatorio. Ed invero l'autorimessa da cui era divampato l'incendio, non era in disuso;
vi è infatti prova che, al suo interno, vi erano ricoverati mobili ed altre suppellettili (Cfr. Verbale VVFF), ed era stata locata dalla società proprietaria, unitamente ad altre autorimesse situate nel Condominio.
pagina 7 di 11 Non vi è alcuna prova, inoltre, che la medesima autorimessa oggetto dell'incendio, era utilizzata come discarica abusiva, considerato che l'intero fabbricato era regolarmente abitato e frequentato;
neppure vi
è prova che l'immobile assicurato versava in un gravissimo stato di degrado che aveva contribuito, in maniera determinante, all'evento (incendio). Di contro, è emersa la prova che, l'immobile per cui è
causa si trovava in buone e normali condizioni di manutenzione, ivi comprese le autorimesse, e, tutti gli spazi comuni erano interessanti da regolari pulizie incaricate ad un'impresa appaltatrice ( Cfr. docc. nn.
9 e 10, fatture).
Inoltre, l'autorimessa colpita dall'incendio non era in disuso e non aveva la porta di ingresso divelta ed aperta, per cui non poteva essere utilizzata come discarica abusiva;
infatti, dal verbale dei
VVFF emerge che all'interno di tale box vi erano accatastate porte in legno, tapparelle, mobili ed elettrodomestici, da ciò se ne deduce che il locale veniva utilizzato come deposito. Vieppiù, riguardo la porta di ingresso del locale, la prova del fatto che la stessa era chiusa, è fornita dal verbale dei VVFF,
ove si legge, che, loro stessi, per entrare nel locale avevano dovuto rimuoverla. È evidente quindi che,
senza la rimozione della porta non era possibile accedere all'interno del locale, per cui l'accesso era precluso anche agli estranei, ivi compresi eventuali senzatetto.
Va dato inoltre atto che, nel verbale dei VVFF intervenuti, alla voce “presumibile causa del sinistro”
si legge testualmente che “dopo aver effettuato lo spegnimento si effettuava un sopralluogo non
riscontrando elementi utili per considerare l'evento doloso, anche se non è possibile
escluderlo” (doc. n. 14). Sostanzialmente, i non hanno potuto accertare la causa dell'incendio, CP_6
e tenuto conto che il verbale dei VVFF ha fede privilegiata soltanto su quanto accaduto sotto i loro occhi, non anche sulla valutazione delle possibili cause (in questo senso Cass. ord. n. 27314/
2017; Trib. Catania n. 2402/2021), il suo contenuto deve essere considerato uno strumento probatorio liberamente apprezzabile dal Giudice, che lo dovrà porre in relazione alle ulteriori evidenze probatorie emerse in corso di causa. E, a tal proposito, va dato atto che la produzione documentale e fotografi pagina 8 di 11 prodotta dalla terza chiamata (doc. 7a + foto), non è idonea a supportare il proprio assunto, considerato che la stessa non attiene ai luoghi per cui è causa (doc. 7a), ed inoltre dalle foto non si rinviene una situazione di degrado né dell'area box, né dell'autorimessa ove si è sviluppato l'incendio; anzi, dalla
ON foto allegata, “accertamento Overland del 3/7/2020” (doc. n. 7 di , benchè fatta circa un anno
ON dopo l'incendio, si rileva che il cancello carraio è chiuso. Mentre riguardo la foto sub doc. 9 ( , che mostra il cancello aperto, va rilevato che la stessa, per ammissione della medesima parte che l'ha prodotta, risulta essere stata scattata in concomitanza con i lavori di bonifica eseguiti da CP_2
[...
quindi, appare ragionevole dedurre che vi era, all'epoca, l'andirivieni di mezzi e di operai, che legittimano il fatto che il cancello era rimasto aperto.
Va infine dato atto che, come affermato dalla medesima terza chiamata, (cfr. pag. 4 memoria ex art.
ON 183 cpc n. 2 di i suoi periti fiduciari, effettuarono le verifiche a distanza di un mese dall'evento,
per cui, appare credibile che il degrado da loro rinvenuto e descritto era riferibile, esclusivamente, al momento in cui la verifica fu fatta, ossia un mese dopo l'evento; perdippiù, nella perizia dello Studio
ON NI (doc. n. 12 di non si parla di degrado, ma di autorimessa di proprietà di Edil
LI RL in disuso da parte della stessa (che era fallita), e, certamente, il disuso non equivale a degrado. Risultate infondate tutte le deduzioni ed eccezioni della terza chiamata , ONroparte_3
si deve ritenere pienamente operativa la polizza incendio n. 4318082, stipulata in data 23/7/98 .
In sostanza quindi, nella fattispecie per cui è causa, acclarata l'operatività della polizza di cui innanzi in favore del contraente assicurato contro il rischio incendio, , Parte_3
risultato pacifico che i danni di cui si chiede l'indennizzo sono stati risentiti dal Condominio, ne consegue, quindi l'obbligatorietà, da parte della legittimata passiva, a tenere indenne il CP_7
opponente, di tutte le somme che egli è tenuto a versare alla sia esse per CP_1 CP_2
sorte capitale che per spese legali.
pagina 9 di 11 Si ritiene, in ogni caso, che, in questa sede, non assume rilievo la questione, sollevata dall'opponente,
afferente alla legittimità o meno dell'intervenuta cessione del credito assicurativo in favore di ciò in quanto la acclarata operatività della polizza N. 4318082, implica che la CP_2
Compagnia di assicurazione deve tenere indenne il delle somme che egli è tenuto a CP_1
versare all'opposta, comportando il superamento di ogni questione inerente alla legittimità dell'assunta intervenuta cessione.
In ragione di quanto sopra, l'opposizione, rivelatasi infondata, deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e soccombenza, dell'opponente, anche per il pagamento delle spese e competenze di causa come liquidate in disposivo.
Per effetto dell'acclarata operatività della polizza N. 4318082, la compagnia di assicurazione
[...]
, è tenuta a manlevare e tenere indenne il , di ONroparte_3 Parte_3
tutte le somme da esso dovute a sia a titolo di sorte capitale che per spese e competenze CP_2
di causa, quest'ultime afferenti sia la procedura monitoria che l'odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Rigetta l'opposizione e conferma, in ogni sua parte, il decreto Ingiuntivo N. 1496\2023,
dichiarandolo esecutivo ex art. 653 CPC.
2) Per effetto di quanto al punto 1 che precede, condanna il Parte_3
, in persona dell'amministratore, legale rapp. p.t., al pagamento, in favore di
[...] CP_2
[...
delle spese e competenze di causa, che si liquidano in € 2.500,00 per competenze, oltre
IVA, se dovuta, CPA ed Rf come per legge.
3) Condanna la Compagnia di Assicurazione in persona del legale rapp. ONroparte_3
p.t., a tenere indenne e manlevare il , di tutte le somme Parte_3
da esso dovute a sia a titolo di sorte capitale (€ 18.168,92 + interessi come per CP_2
pagina 10 di 11 legge) che per spese e competenze di causa, quest'ultime afferenti sia la procedura monitoria (€
1.045,50 + accessori) che l'odierno giudizio (€ 2.500,00 + accessori).
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, ultimo comma, pubblicata mediante deposito in cancelleria.
Milano 07\10\2025
il Giudice
Dott.ssa Maria Josè Meola
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione SESTA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, got Dott.ssa Maria Josè Meola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9608/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ONroparte_1 P.IVA_1
CUPPONE MAURO, con elezione di domicilio in VIA PIAVE, 12 20064 GORGONZOLA presso avv. CUPPONE MAURO;
ATTORE\OPPONENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. ZILLI ALBERTO, con elezione ONroparte_2 P.IVA_2
di domicilio in VIA SAVORGNANA 22 33100 UDINE, presso e nello studio dell'avv. ZILLI
ALBERTO;
CONVENUTO\OPPOSTO
+
, con il patrocinio dell'AVV. MARCELLA SCHIAVI, del Foro di ONroparte_3
Milano, via Curtatone 16;
ZA CH
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti, che qui si intendono richiamati.
Svolgimento del processo
Premesso che il novellato art. 232 C.P.C. esonera il giudice dalla esposizione dello “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, e, pertanto va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem, (così Cass. SSUU 16\01\2015 n. 642). Suggerisce la Suprema Corte,
che il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – si fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che quindi le restanti questioni non trattate non debbono essere ritenute come omesse ma semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Con atto di citazione del 24\02\2023, il , proponeva ONroparte_1 Parte_1
opposizione, chiedendone la declaratoria di nullità e\o la revoca, avverso il decreto ingiuntivo n.
1496/23, che gli ingiungeva di pagare, in favore della società la somma di € 18.168,92 CP_2
più interessi come dalla domanda, per sorte capitale, oltre ad € 1.045,50 per competenze di causa;
deduceva in fatto che, in data 6/8/2019 si sviluppò un incendio all'interno di un box interrato situato nel opponente, che cagionò ingenti danni;
i Vigili del Fuoco intervenuti, unitamente ai CP_1
Carabinieri di , richiesero l'immediato sgombero del box, e nell'imminenza, loro stessi, CP_1
conferivano l'incarico alla ditta G.L. Multiservice RL, che, liberato il locale, emetteva la fattura n.
FE434/2019 per l'importo di € 300,00 (doc. n. 2). Poiché, nei locali interessati dall'incendio, si rese necessario procedere alla bonifica ed alla decontaminazione dai fumi, oltre che alla bonifica ed al ripristino del fabbricato interessato dall'evento, l'amministratore del Condominio, denunciò
tempestivamente il sinistro alla Compagnia di Assicurazione, (come da polizza incendio n. CP_3
pagina 2 di 11 4318082, Cfr. docc. nn. 4 e 5) e, fu proprio quest'ultima a dare indicazioni all'Amministratore, di avvalersi, per le necessarie operazioni, della società con essa convenzionata. Ed CP_2
invero, appena contattata dal Condominio, forniva un preventivo di spesa che venne CP_2
girato, dall'amministratore alla Compagnia assicuratrice, la quale autorizzava i lavori e la spesa;
pertanto, veniva dato incarico a che, effettuati i necessari interventi, emetteva la relativa CP_2
fattura, che, rimasta impagata, fu fatta oggetto di procedimento monitorio (doc. n. 3). Precisava
l'opponente che l'incarico a fu conferito solo dopo l'approvazione del suo preventivo da CP_2
parte di con l'intesa che il corrispettivo sarebbe stato pagato dalla Compagnia ONroparte_3
assicuratrice, tramite la cessione del credito assicurativo;
pertanto, il Condominio cedeva in conto pagamento a il credito assicurativo vantato nei confronti della compagnia CP_2
assicuratrice. Precisava ancora che, l'incendio aveva gravemente danneggiato anche le linee elettriche dei box del che comportarono ulteriori lavorazioni, incaricate alla ditta CP_1 Parte_2
[...
che emise la fattura n. 643/19 per l'importo di € 3.091,00 (doc. n. 6). Il danno complessivo,
scaturito nell'accorso, fu quantificato in € 21.589,92, per il quale, il Condominio CP_1
richiedeva il relativo indennizzo ad epperò, quest'ultima, accampando ONroparte_3
motivazioni del tutto infondate e pretestuose, rifiutava il pagamento (docc. nn. 7, 8, 9 e 10).
Nell'evidenziare che il premio pagato appare del tutto congruo al valore del fabbricato, in linea con i valori di mercato e che una diversa gestione da parte di avrebbe dovuto portare, CP_4
al limite, un adeguamento del premio, non invece ad una eventuale scopertura, il Condominio, al fine di ottenere il ristoro dei danni, si vide costretto a proporre la procedura di mediazione obbligatoria,
che, stante la mancata adesione da parte di , si concluse con esito negativo (cfr. ONroparte_3
verbale del 16/7/2021 docc. nn. 11 e 12). Successivamente, il Condominio ai sensi CP_1
della clausola n. 18 del contratto di assicurazione, con atto del 25/5/2022, provvide a nominare il proprio perito (doc. n. 13), ma la Compagnia non provvide alla nomina del suo, costringendo così
pagina 3 di 11 il Condominio a rivolgersi al Presidente del Tribunale competente per la sua nomina. Epperò, alla data dell'opposizione, la procedura prevista dal contratto assicurativo non era ancora definita,
pertanto, ad oggi, , non può, a termini di contratto, decidere unilateralmente di ONroparte_3
non accogliere la richiesta di pagamento dell'indennizzo avanzata dal Condominio opponente,
diversamente da quanto affermato da controparte al punto 5 del ricorso per decreto ingiuntivo (Cfr. artt.
18 e 19 delle Condizioni generali di assicurazione allegate alla polizza incendio). Orbene, ne consegue che, la cessione del credito assicurativo effettuata dal Condominio opponente in favore di e da tale società accettata (come riconosciuto dalla stessa controparte e come si evince CP_2
dalla fattura azionata), è tuttora in essere e non è venuta meno con la semplice ed unilaterale decisione di di non pagare l'indennizzo; epperò, la permanenza di detta ONroparte_3
cessione del credito implica quale conseguenza la inesigibilità del credito qui azionato da parte di nei confronti del Condominio opponente, e, viene meno, il requisito necessario per poter CP_2
chiedere ed ottenere una ingiunzione di pagamento.
Ad ogni buon conto, il opponente, in forza del contratto di assicurazione – polizza CP_1
incendio n. 4318082 stipulato in data 23/7/98 con formulava istanza di ONroparte_3
autorizzazione alla chiamata in causa della società al fine di essere ONroparte_3
manlevato e garantito da ogni pretesa della RL opposta.
In ragione di quanto innanzi nel proprio atto rassegnava le seguenti
CONCLUSIONI
1) in via preliminare autorizzare il opponente a chiamare in causa la società CP_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede a Milano in Corso ONroparte_3
Como n. 17 ed all'uopo disporre lo spostamento della data dell'udienza di prima comparizione in applicazione dell'art. 269 cpc allo scopo di consentire la citazione del terzo per essere da questo manlevato e garantito da ogni eventuale e non creduta ipotesi di condanna nel rispetto dei termini di cui pagina 4 di 11 all'art. 163 bis cpc;
2) sempre in via preliminare non concedere la clausola di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
3) nel merito revocare o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1496/2023 emesso dal
Tribunale di Milano per i motivi di cui alla narrativa dell'atto di citazione in opposizione;
4) dichiarare che la terza chiamata in causa in persona del suo legale rappresentate pro ONroparte_3
tempore con sede a Milano in Corso Como n. 17 è tenuta a manlevare e garantire l'opponente
, da ogni pretesa della opposta condannando la Parte_3 CP_2
stessa a rifondere al quanto sarà eventualmente tenuto a Parte_3
pagare alla RL opposta;
5) con vittoria di spese e competenze di lite”.
Istaurato il contraddittorio si costituiva l'opposta, che contestava l'assunto CP_2
dell'opponente e chiedeva, rigettarsi l'opposizione avversaria, stante la sua infondatezza, e conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata:
qualora fosse accertata la sussistenza del credito assicurativo vantato dal Parte_3
nei confronti di , condannarsi quest'ultima a pagare a la somma di ONroparte_3 CP_2
€ 18.168,92, oltre interessi legali maturati su detta somma con decorrenza dal 31/12/19 al saldo,
per i motivi specificati negli atti di parte convenuta;
spese rifuse;
nel merito, in via ulteriormente subordinata: qualora fosse accertata la sussistenza del credito assicurativo vantato dal
[...]
nei confronti di ed il suo ammontare fosse inferiore ad Parte_3 ONroparte_3
euro 18.168,92, oltre interessi legali maturati su detta somma con decorrenza dal 31/12/19 sino al saldo, condannare a pagare a l'importo pari all'ammontare del ONroparte_3 CP_2
suddetto credito, nonché il a pagare a l'importo pari Parte_3 CP_2
alla differenza tra € 18.168,92, oltre interessi legali maturati su detta somma, con decorrenza dal
31/12/19 e l'ammontare del credito citato.
pagina 5 di 11 Autorizzato il Condominio alla chiamata in causa di , il primo vi provvedeva con atto di CP_4
citazione notificato in data 3/11/2023. La Compagnia di Assicurazione, si costituiva e, nel contestare la domanda avversaria, chiedeva al Tribunale di dichiarare la nullità / inesistenza /invalidità della cessione del credito dedotta in atti in conseguenza della dichiaranda non operatività della garanzia invocata;
di rigettare di conseguenza ogni domanda svolta nei confronti di in quanto ONroparte_3
infondata in fatto ed in diritto;
in subordine dichiarare comunque l'inoperatività della garanzia invocata per tutti i motivi espressi in atto e di conseguenza comunque rigettare ogni domanda svolta nei confronti di in ulteriore subordine ed in via gradata, per scrupolo, ma in non ONroparte_3
creduta ipotesi, liquidare in favore del chiamante, dichiarata comunque nulla la cessione del credito operata, somma nei limiti e nei termini della garanzia qui dedotta del giusto e del provato,
in denegata ipotesi, la polizza in questione fosse ritenuta operativa.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Rileva questo giudice che il credito vantato da nei confronti del , pari ad ONroparte_2 CP_1
€ 18.168,92, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per le opere realizzate (bonifica e decontaminazione dai fumi, bonifica e ripristino del fabbricato interessato dall'incendio) a favore del stesso, CP_1
è pacifico, in quanto mai contestato, sia dall'opponente stesso che dalla terza chiamata,
[...]
, né nell'an né nel quantuum, pertanto la somma azionata in sede monitoria, portata ONroparte_3
dal decreto ingiuntivo qui opposto, pari ad € 18.168,92 + interessi, è da ritenersi legittima, con conseguente legittimità dell'emesso Decreto Ingiuntivo N. 1496\2023.
Ciò che è rimesso alla valutazione dello scrivente giudice attiene all'accertamento dell'operatività della polizza incendio n. 4318082, stipulata in data 23/7/98 dal qui opponente, con CP_1 [...]
, laddove, in caso di accertamento positivo, quest'ultima sarà tenuta a manlevare il ONroparte_3
primo, della somma portata dal decreto Ingiuntivo qui opposto e dalle spese di causa. Oppure, qualora pagina 6 di 11 ON fosse accertata la sussistenza del credito assicurativo, andrà condannata al pagamento, a favore di dell'indennizzo a questo cedutole dal Condominio, posto che alcuna ONroparte_2
ON eccezione è stata sollevata da in merito al contenuto del credito vantato da nei ONroparte_2
confronti del Condominio stesso.
Orbene, va dato atto che, dalle risultanze istruttorie è emerso che l'amministratore del CP_1
opponente, nell'imminenza dell'incendio, aveva provveduto, tempestivamente, a denunciare il sinistro ad quale compagnia assicuratrice del Condominio, in virtù della polizza ONroparte_3
incendio n. 4318082 (Cfr. docc. nn. 4 e 5 opponente); ed invero, la medesima CP_5
all'esito della denuncia, diede all'amministratore, indicazione di avvalersi, per le operazioni di bonifica e di ripristino dell'immobile, della perché con essa convenzionata. Vieppiù, CP_2 CP_2
[...
contattata dal Condominio, aveva fornito un preventivo di spese per le necessarie lavorazioni,
immediatamente inviato, dall'amministratore alla Compagnia assicuratrice, e, quest'ultima aveva provveduto ad autorizzare i lavori e la spesa. Solo dopo l'autorizzazione, veniva formalizzato l'incarico a che, effettuati i necessari interventi, emetteva la fattura;
rimasta impagata quest'ultima, CP_2
veniva fatta oggetto di procedimento monitorio (doc. n. 3). Le circostanze di cui innanzi sono risultate documentate, sub all. 9, (pec del 16\10\2020), all. 15 (pagina web, che mostra che tra le due società sussistono rapporti di partnership e che vengono organizzati corsi di formazione relativi alle emergenze a seguito di incendio, allagamento ed eventi naturali presso la sede di ai quali partecipano agenti di ). CP_2 CP_3
Va dato atto che, l'assunto della terza chiamata, Compagnia di Assicurazione, afferente alla inoperatività della Polizza incendio n. 4318082, stipulata in data 23/7/98, è rimasto sfornito di supporto probatorio. Ed invero l'autorimessa da cui era divampato l'incendio, non era in disuso;
vi è infatti prova che, al suo interno, vi erano ricoverati mobili ed altre suppellettili (Cfr. Verbale VVFF), ed era stata locata dalla società proprietaria, unitamente ad altre autorimesse situate nel Condominio.
pagina 7 di 11 Non vi è alcuna prova, inoltre, che la medesima autorimessa oggetto dell'incendio, era utilizzata come discarica abusiva, considerato che l'intero fabbricato era regolarmente abitato e frequentato;
neppure vi
è prova che l'immobile assicurato versava in un gravissimo stato di degrado che aveva contribuito, in maniera determinante, all'evento (incendio). Di contro, è emersa la prova che, l'immobile per cui è
causa si trovava in buone e normali condizioni di manutenzione, ivi comprese le autorimesse, e, tutti gli spazi comuni erano interessanti da regolari pulizie incaricate ad un'impresa appaltatrice ( Cfr. docc. nn.
9 e 10, fatture).
Inoltre, l'autorimessa colpita dall'incendio non era in disuso e non aveva la porta di ingresso divelta ed aperta, per cui non poteva essere utilizzata come discarica abusiva;
infatti, dal verbale dei
VVFF emerge che all'interno di tale box vi erano accatastate porte in legno, tapparelle, mobili ed elettrodomestici, da ciò se ne deduce che il locale veniva utilizzato come deposito. Vieppiù, riguardo la porta di ingresso del locale, la prova del fatto che la stessa era chiusa, è fornita dal verbale dei VVFF,
ove si legge, che, loro stessi, per entrare nel locale avevano dovuto rimuoverla. È evidente quindi che,
senza la rimozione della porta non era possibile accedere all'interno del locale, per cui l'accesso era precluso anche agli estranei, ivi compresi eventuali senzatetto.
Va dato inoltre atto che, nel verbale dei VVFF intervenuti, alla voce “presumibile causa del sinistro”
si legge testualmente che “dopo aver effettuato lo spegnimento si effettuava un sopralluogo non
riscontrando elementi utili per considerare l'evento doloso, anche se non è possibile
escluderlo” (doc. n. 14). Sostanzialmente, i non hanno potuto accertare la causa dell'incendio, CP_6
e tenuto conto che il verbale dei VVFF ha fede privilegiata soltanto su quanto accaduto sotto i loro occhi, non anche sulla valutazione delle possibili cause (in questo senso Cass. ord. n. 27314/
2017; Trib. Catania n. 2402/2021), il suo contenuto deve essere considerato uno strumento probatorio liberamente apprezzabile dal Giudice, che lo dovrà porre in relazione alle ulteriori evidenze probatorie emerse in corso di causa. E, a tal proposito, va dato atto che la produzione documentale e fotografi pagina 8 di 11 prodotta dalla terza chiamata (doc. 7a + foto), non è idonea a supportare il proprio assunto, considerato che la stessa non attiene ai luoghi per cui è causa (doc. 7a), ed inoltre dalle foto non si rinviene una situazione di degrado né dell'area box, né dell'autorimessa ove si è sviluppato l'incendio; anzi, dalla
ON foto allegata, “accertamento Overland del 3/7/2020” (doc. n. 7 di , benchè fatta circa un anno
ON dopo l'incendio, si rileva che il cancello carraio è chiuso. Mentre riguardo la foto sub doc. 9 ( , che mostra il cancello aperto, va rilevato che la stessa, per ammissione della medesima parte che l'ha prodotta, risulta essere stata scattata in concomitanza con i lavori di bonifica eseguiti da CP_2
[...
quindi, appare ragionevole dedurre che vi era, all'epoca, l'andirivieni di mezzi e di operai, che legittimano il fatto che il cancello era rimasto aperto.
Va infine dato atto che, come affermato dalla medesima terza chiamata, (cfr. pag. 4 memoria ex art.
ON 183 cpc n. 2 di i suoi periti fiduciari, effettuarono le verifiche a distanza di un mese dall'evento,
per cui, appare credibile che il degrado da loro rinvenuto e descritto era riferibile, esclusivamente, al momento in cui la verifica fu fatta, ossia un mese dopo l'evento; perdippiù, nella perizia dello Studio
ON NI (doc. n. 12 di non si parla di degrado, ma di autorimessa di proprietà di Edil
LI RL in disuso da parte della stessa (che era fallita), e, certamente, il disuso non equivale a degrado. Risultate infondate tutte le deduzioni ed eccezioni della terza chiamata , ONroparte_3
si deve ritenere pienamente operativa la polizza incendio n. 4318082, stipulata in data 23/7/98 .
In sostanza quindi, nella fattispecie per cui è causa, acclarata l'operatività della polizza di cui innanzi in favore del contraente assicurato contro il rischio incendio, , Parte_3
risultato pacifico che i danni di cui si chiede l'indennizzo sono stati risentiti dal Condominio, ne consegue, quindi l'obbligatorietà, da parte della legittimata passiva, a tenere indenne il CP_7
opponente, di tutte le somme che egli è tenuto a versare alla sia esse per CP_1 CP_2
sorte capitale che per spese legali.
pagina 9 di 11 Si ritiene, in ogni caso, che, in questa sede, non assume rilievo la questione, sollevata dall'opponente,
afferente alla legittimità o meno dell'intervenuta cessione del credito assicurativo in favore di ciò in quanto la acclarata operatività della polizza N. 4318082, implica che la CP_2
Compagnia di assicurazione deve tenere indenne il delle somme che egli è tenuto a CP_1
versare all'opposta, comportando il superamento di ogni questione inerente alla legittimità dell'assunta intervenuta cessione.
In ragione di quanto sopra, l'opposizione, rivelatasi infondata, deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e soccombenza, dell'opponente, anche per il pagamento delle spese e competenze di causa come liquidate in disposivo.
Per effetto dell'acclarata operatività della polizza N. 4318082, la compagnia di assicurazione
[...]
, è tenuta a manlevare e tenere indenne il , di ONroparte_3 Parte_3
tutte le somme da esso dovute a sia a titolo di sorte capitale che per spese e competenze CP_2
di causa, quest'ultime afferenti sia la procedura monitoria che l'odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) Rigetta l'opposizione e conferma, in ogni sua parte, il decreto Ingiuntivo N. 1496\2023,
dichiarandolo esecutivo ex art. 653 CPC.
2) Per effetto di quanto al punto 1 che precede, condanna il Parte_3
, in persona dell'amministratore, legale rapp. p.t., al pagamento, in favore di
[...] CP_2
[...
delle spese e competenze di causa, che si liquidano in € 2.500,00 per competenze, oltre
IVA, se dovuta, CPA ed Rf come per legge.
3) Condanna la Compagnia di Assicurazione in persona del legale rapp. ONroparte_3
p.t., a tenere indenne e manlevare il , di tutte le somme Parte_3
da esso dovute a sia a titolo di sorte capitale (€ 18.168,92 + interessi come per CP_2
pagina 10 di 11 legge) che per spese e competenze di causa, quest'ultime afferenti sia la procedura monitoria (€
1.045,50 + accessori) che l'odierno giudizio (€ 2.500,00 + accessori).
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, ultimo comma, pubblicata mediante deposito in cancelleria.
Milano 07\10\2025
il Giudice
Dott.ssa Maria Josè Meola
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