Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 30/05/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 1186/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 07/05/2024, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]19 22031 ALBAVILLA ITALIA con l'Avv. PINA LAURA
e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]19 22031 ALBAVILLA ITALIA con l'Avv. PINA LAURA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in ALBAVILLA, in data 11/03/2010,
(anno 2010, atto n. 2, parte II, serie A);
SEPARAZIONE: separati con sentenza n. 144/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 30.09.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
- , nato in [...] il [...] Persona_1
- , nata a [...] il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 07/05/2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Affidamento dei minori e residenze anagrafica:
I figli minorenni e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione familiare di proprietà della NO sita in CP_1
Albavilla in Via ai Ronchi n. 19;
Il sig. si è trasferito presso una nuova abitazione sita in Como in Via Pannilani n. 4/d ove, ha Pt_1 già trasferito la propria residenza anagrafica;
3) Collocamento dei minori:
I minori verranno collocati con entrambi i genitori rispettando il seguente calendario:
- dalle ore 08.30/09.00 della domenica mattina e sino al martedì mattina con accompagnamento a scuola con la mamma presso l'abitazione in Albavilla via Ronchi n. 19;
- da martedì dall'uscita da scuola e fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola con il papà presso l'abitazione in Como in Via Pannilani n. 4/d;
- da giovedì dall'uscita da scuola e fino al venerdì con la mamma;
il sig. si recherà presso la Pt_1 casa materna a prendere i figli alle 16.30 c.a.;
- dalle 17.30 del venerdì pomeriggio e sino alla domenica mattina con il papà; la sig.ra si CP_1 recherà presso la casa del padre a prendere i figli verso le ore 08.30/09.00 c.a.
Resta inteso che i genitori potranno modificare il predetto calendario di visita dei minori e prevedere differenti modalità di collocamento sempre nel rispetto dei propri impegni lavorativi e degli impegni scolastici, sportivi e sociali di e solo ed esclusivamente a fronte di specifici accordi Per_1 Per_2 in tal senso.
In mancanza di modifiche concordate, i coniugi manterranno in atto il regime di frequentazione qui concordato nell'attesa di un provvedimento modificativo del giudice.
I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione per il periodo in cui e si troveranno presso ciascuno dei medesimi. Per_1 Per_2 I genitori concordano che ogni decisione di maggior interesse per i figli relative all'educazione, anche religiosa, all'istruzione, alle cure sanitarie, ai soggiorni all'estero per motivi di studio o di turismo o alle scelte che comunque possano incidere sulla crescita dei minori dovranno essere prese di comune accordo da entrambi nel rispetto delle inclinazioni, delle esigenze e dei desideri degli stessi.
Nel caso in cui il protocollo di frequentazione di cui sopra non potesse trovare attuazione per motivi di salute dei figli, i genitori si impegnano a far recuperare i giorni di visita perduti nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi e di quelli scolastici e sportivi dei minori e concordandone le modalità.
Il giorno di compleanno dei figli verrà suddiviso in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di festeggiarlo e ciò nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e sociali della minore. Le parti dovranno concordarne le modalità.
Il giorno del compleanno di ciascun genitore, verrà trascorso dai figli insieme al genitore festeggiato;
Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste/eventi che riguardano i minori (a mero titolo esemplificativo: recite scolastiche, competizioni sportive, saggi di fine anno ecc.).
4) Vacanze estive, Natalizie e Pasquali
Con riferimento alle vacanze estive (dalla fine dell'anno scolastico all'inizio di quello successivo), ciascun genitore potrà trascorre con i figli due settimane di vacanze anche non consecutive.
Ciascun genitore entro il 30.04 di ogni anno comunicherà all'altro, il periodo di vacanza che in- tenderebbe trascorrere con i figli.
Con riferimento alle vacanze di Natale, i genitori alterneranno di anno in anno tra loro il primo pe- riodo (dall'inizio delle vacanze al 30 dicembre, entro le ore 18:00, fatti salvi ogni diversi e migliori accordo) con il secondo periodo (dal 30 dicembre, ore 18.00 alla ripresa delle lezioni scolasti-che).
Con riferimento alle vacanze scolastiche di Pasqua, i genitori divideranno in parti uguali il periodo, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua.
Resta inteso che i genitori potranno modificare la predetta suddivisione delle vacanze solo ed esclusivamente a fronte di specifici accordi in tal senso.
5) Previsioni di natura economica:
A. Contributo al mantenimento in favore dei figli e alimenti in favore della moglie:
Il signor continuerà a versare - entro il 15 di ogni mese e per dodici mensilità - alla NO Pt_1
, mediante bonifico bancario sul conto corrente cointestato, la somma di €. 200,00= quale CP_1 contributo al mantenimento della stessa ed €. 700,00= (pari ad €. 350,00= ciascun figlio) quale contribuito al mantenimento di e . Per_1 Per_2
Le predette somme saranno annualmente rivalutate in base agli indici Istat.
B. Spese straordinarie: Le parti concordano che il costo della baby-sitter eventualmente utilizzata per esigenze della madre sarà dalla stessa interamente sostenuto.
Tutte le altre voci di spese straordinarie per i figli – elencate nel “Protocollo di indicazione delle spese extra assegno di mantenimento” approvate dal Tribunale di Como in data 24 maggio 2018 di seguito indicate - verranno sostenute integralmente dal sig. e precisamente: Pt_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scola-stico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolasti-ca; f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo pro- lungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, tea-tro, boy- scout) ; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le spese straordinarie dovranno sempre essere preventivamente concordate tra i genitori e quelle di natura straordinaria ma non urgente dovranno essere pianificate prima di essere sostenute.
Le spese verranno rimborsate dal sig. alla sig.ra – ove la stessa le abbia anticipate Pt_1 CP_1
e documentate - entro il 15 del mese successivo unitamente al pagamento del contributo al mantenimento dei figli, salvo diversi accordi di volta in volta raggiunti tra i genitori.
C. L'assegno unico verrà richiesto e percepito integralmente dalla NO . CP_1
6) La casa famigliare:
La casa coniugale sita in Albavilla Via Ronchi n. 19 e relative pertinenze, di proprietà esclusiva della NO , restano assegnate a quest'ultima, completa dei mobili e arredi in essa contenuti CP_1 che resteranno in definitiva proprietà della stessa;
Tutte le spese relative ad essa e alle relative utenze rimangono dunque a carico della NO
; CP_1
Resta a carico della moglie l'onere relativo al pagamento integrale di tutte le rate trimestrali residuali del mutuo fondiario sottoscritto con la Banca Popolare di Sondrio in data 24.03.2022 (atto n. 3951/2660 di repertorio/raccolta contratto) e ciò sino alla sua estinzione. La sig.ra CP_1 rinuncia sin d'ora a richiedere al sig. la restituzione del 50% delle somme dalla stessa versate Pt_1 alla Banca Popolare di Sondrio quali rate del mutuo fondiario ventennale versate in nome e per conto del sig. . Pt_1
7) Varie
Le parti si concedono sin d'ora preventivo reciproco assenso al rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio dei figli minori;
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
Tutte le spese relative alla vettura di proprietà della NO restano a carico della stessa. CP_1
Le parti si esonerano reciprocamente dal deposito di copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi
3 anni;
copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3 anni;
documentazione attestante la titolarità di diritti reali e su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali.
Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Controparte_1 in data 11/03/2010, in ALBAVILLA con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALBAVILLA
(anno 2010, atto n. 2, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ALBAVILLA perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 30/05/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao