Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/05/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 849/2022 R.G. promossa
DA
( ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. Palma Balsamo
Appellante
CONTRO
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Vincenzo Reina e Maria Lorenza Cernuto
Appellata - Appellante incidentale
OGGETTO: appello - indennità professione infermieristica
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1221 del 31 marzo 2022 il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava il ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell con il quale la ricorrente Controparte_2
aveva chiesto la corretta liquidazione dell'indennità della professione infermieristica ex art. 49 D.P.R. 384/1990, riconosciutale dal TAR di Catania per il periodo gennaio 1992-giugno 1996 con sentenza n. 3244/2014, passata in giudicato.
Il Tribunale rigettava preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito sollevata dall' resistente, rilevando CP_2
che la sentenza del giudice amministrativo, pur avendo dichiarato il diritto della al beneficio richiesto, conteneva soltanto una condanna Parte_1
generica, senza quantificare l'importo del beneficio riconosciuto né indicare elementi che ne avrebbero consentito il calcolo aritmetico.
Rilevava quindi, in conformità ai principi sanciti dalla Suprema Corte, che la mancata specifica indicazione dei criteri di calcolo da applicare si traduceva in un grave difetto di liquidità del titolo esecutivo, e che in tali casi l'interessato non poteva chiedere la determinazione del beneficio al giudice dell'esecuzione, ma doveva agire dinanzi al giudice munito di giurisdizione.
Aggiungeva inoltre che il giudizio di ottemperanza in relazione al giudicato del giudice ordinario, secondo quanto previsto dall'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., era attivabile unicamente “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”, ma non era la sede idonea a introdurre nuove questioni di cognizione, laddove peraltro riservate alla giurisdizione del giudice ordinario. Precisava quindi il decidente che la ricorrente, a fronte della ritenuta errata liquidazione dell'indennità dovuta, effettuata dall' , Controparte_2
correttamente aveva chiesto al giudice della cognizione la esatta liquidazione delle somme spettanti, non potendo agire esecutivamente in difetto di un valido titolo esecutivo, e che nella specie la cognizione rientrava nella giurisdizione ordinaria. 3
Nel merito, premessa l'effettiva portata del giudicato formatosi tra le parti a seguito della sentenza del TAR di Catania n. 3244/2014, che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio richiesto dal gennaio 1992 al giugno 1996, “salvo conguaglio di somme allo stesso titolo e per lo stesso periodo eventualmente erogate, nelle more, dall' ”, rilevava che, CP_2
in forza di tale giudicato, per gli anni 1992-1996 poteva ritenersi che l'obbligo di cui la ricorrente lamentava l'inadempimento scaturiva dalla circostanza che la stessa avesse svolto in tale periodo le mansioni di infermiera, dato l'accertamento, in sede amministrativa, della mancata dimostrazione da parte dell della “insussistenza delle condizioni CP_2
di servizio atte a far sorgere il relativo diritto”.
In ordine alla determinazione del quantum dell'indennità richiesta, non oggetto di specifica disamina nel precedente giudizio amministrativo, il
Tribunale osservava che, in forza del quadro normativo di settore, gli emolumenti previsti a beneficio del personale sanitario potevano estendersi al personale del comparto universitario, nel caso di svolgimento dell'attività
(in regime di convenzione) presso una delle strutture del S.N.N. (rectius
S.S.N.), incluse le Aziende Ospedaliere, con riconoscimento della c.d. indennità di equiparazione, ex L. n. 213 del 25.03.1971 e L. n. 200 del
15.05.1974, soltanto qualora dal confronto tra il trattamento di partenza
(universitario) e quello di destinazione (sanitario) scaturisse una differenza positiva, commisurata nell'indennità equiparativa sulla base della fascia corrispondente, e che sul punto parte ricorrente non aveva preso specifica posizione. Precisava ancora il primo giudice che la aveva formulato Parte_1
soltanto una contestazione generica su quanto emerso dagli atti (“memoria difensiva Università, pag. 12, nonché atto di liquidazione prot. 14789 VII/6 all. 4 dell del 10/02/2015 - produzione Controparte_2
resistente”) ovvero che la ricorrente aveva ricevuto, con riferimento al 4
periodo 10.07.1995-settembre 1996 (in forza di delibera A.R.N.A.S
“Garibaldi” del 5.12.2001 n.1682/2001 e D.D. n. 78 del 7/03/2002, in esecuzione della predetta delibera), la somma di £ 1.547,958 a titolo di indennità di equiparazione e che pertanto risultava comprovato l'intervenuto pagamento di tale somma, da conguagliare con le somme dichiarate dovute dalla predetta sentenza del TAR di Catania.
Rilevava, ancora, che risultava documentato e incontestato l'intervenuto pagamento da parte dell'ente resistente dell'importo lordo di euro 3.550,08
(oltre oneri), a titolo di indennità di equiparazione concernente il periodo 28 gennaio 1992-31 maggio 1996, nonché degli importi di euro 2.447,91 a titolo di interessi legali e di euro 344,91 a titolo di rivalutazione monetaria.
Precisava altresì che: sulla scorta della documentazione in atti non poteva condividersi quanto assunto dalla , ovvero che parte resistente non Parte_1
avesse chiarito i criteri di calcolo adottati, desumendosi gli stessi dal prospetto allegato all'atto di liquidazione del 10.02.2015 (all. 4 all'atto di liquidazione); la ricorrente in ogni caso non aveva specificamente contestato tali conteggi;
erano stati riconosciuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali per il predetto periodo e anche questi ultimi conteggi non erano stati contestati.
Riteneva pertanto che, a fronte della prova del pagamento effettuato dall in esecuzione della sentenza del TAR Controparte_2
di Catania n. 3244/2014, risultava adempiuto l'obbligo nascente da tale giudicato, non avendo peraltro parte ricorrente dimostrato di avere diritto a ulteriori somme, in aggiunta a quelle liquidate.
Rigettava quindi la domanda della nonché la richiesta di parte Parte_1
resistente della chiamata di terzo in garanzia, ovvero dell'ente ospedaliero, atteso che l'individuazione del soggetto obbligato era già contenuta nella sentenza passata in giudicato e che era l il Controparte_2 5
datore di lavoro della ricorrente, tenuto conto anche di come tutti i pagamenti intervenuti per i titoli azionati fossero stati effettuati dall' . CP_2
Compensava infine tra le parti le spese di lite in considerazione della peculiarità della fattispecie e della complessità delle questioni esaminate.
Appellava la sentenza , con atto del 20 settembre Parte_1
2022. Resisteva al gravame l appellata, proponendo altresì CP_2
appello incidentale condizionato.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 29 maggio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per avere il primo giudice ritenuto provato e incontestato il pagamento, a titolo di indennità di equiparazione, di: £ 1.547,958, con riferimento al periodo 10 luglio 1995 - settembre 1996; euro 3.550,08, oltre oneri, relativo al periodo
28 gennaio 1992 - 31 maggio 1996; euro 2.447,91 a titolo di interessi legali;
euro 344,91 a titolo di rivalutazione monetaria.
1.1 L'appellante principale precisa al riguardo di non aver mai ricevuto somme a titolo di indennità di equiparazione negli anni 2001 e 2002, e di aver contestato tempestivamente di aver ricevuto le somme asseritamente corrisposte in data anteriore al 2015, come riconosciuto dallo stesso giudice a pag. 5 della sentenza impugnata.
Assume che in ogni caso incombeva sull l'onere, rimasto non CP_2
assolto, di provare l'effettiva corresponsione di tali somme.
Contesta in particolare il capo della sentenza in cui il giudice ha ritenuto il pagamento dei predetti importi comprovato dalla “memoria difensiva
, pag. 12, nonché atto di liquidazione prot. 14789 VII/6 all.4 CP_2
dell del 10/02/2015 - produzione Controparte_2 6
resistente”, eccependo che l'atto di liquidazione richiamato dal decidente si riferisce al diverso importo di euro 4.579,29 corrisposto dopo l'emissione della sentenza del TAR di Catania del 2014.
1.2 L'appellante deduce poi che il conteggio allegato dall'appellata, relativo alla liquidazione della somma di euro 6.342,88 (netto 4.579,29), effettuata il 25.03.2015, non è ulteriore né diverso da quello prodotto dalla in primo grado, e quindi tempestivamente contestato e impugnato Parte_1
con il ricorso introduttivo del precedente grado di giudizio, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice. Aggiunge di aver anche inserito nel ricorso introduttivo un diverso conteggio sia delle somme che degli accessori spettanti, e di avere evidenziato nelle note cartolari che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione non poteva applicarsi agli emolumenti relativi agli anni 1992 -1993 -1994.
1.3 Contesta altresì il capo della sentenza in cui il giudice ha rigettato la domanda della considerando anche che la stessa non aveva Parte_1
dimostrato di avere diritto ad ulteriori somme, in aggiunta a quelle liquidate.
Premesso che il diritto dell'appellante nasce da una sentenza di condanna generica passata in giudicato, eccepisce che è il debitore il soggetto tenuto a provare di avere correttamente adempiuto la propria obbligazione e non la creditrice a dover dimostrare di aver diritto a ulteriori somme.
Rileva di aver formulato un conteggio chiaro, indicando la norma di legge che stabilisce la misura dell'indennità annua spettante, che l si CP_2
sarebbe limitata a contestare in modo generico e non motivato. Assume inoltre che il giudice non avrebbe dovuto ritenere incontestata la liquidazione delle somme spettanti, a fronte di un'azione promossa al principale fine di contestare tale liquidazione, e che avrebbe dovuto in ogni caso procedere ad un accertamento contabile di quanto spettante alla lavoratrice. 7
Precisa inoltre che, anche qualora fosse avvenuto il pagamento del 2001, residuerebbero ancora somme spettanti alla e chiede quindi alla Parte_1
Corte di disporre CTU al fine di accertare l'esatto importo spettante.
2. Con il secondo motivo, impugna la statuizione relativa alla compensazione delle spese.
Chiede, pertanto, alla Corte di dichiarare che l'indennità ex art. 49 D.P.R.
n. 384/1990 spettante per il periodo gennaio 1992 - giugno 1996 è pari ad euro 5.474,37, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo, o ad altra somma accertata anche tramite CTU, con conseguente condanna dell al pagamento di quanto spettante e delle spese del CP_2
doppio grado, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
3. L nella memoria difensiva ha proposto appello incidentale CP_2
condizionato per i seguenti motivi.
3.1 Ove accolti uno o più motivi di gravame, preliminarmente reitera l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, ribadendo che la questione doveva essere oggetto di ricorso nelle forme dell'incidente di esecuzione (ricorso per ottemperanza ex art. 112, c.2, lett. b) al giudice amministrativo, quale “giudice naturale” dell'esecuzione stessa, competente a decidere “tutte le questioni relative all'ottemperanza”, in forza del disposto di cui all'art. 114, comma 6, c.p.a.
Richiama sul punto l'interpretazione data dalla giurisprudenza sia civile che amministrativa alla norma transitoria di devoluzione delle controversie dal giudice amministrativo al giudice del lavoro, contenuta nell'art. 69, comma 7, del d.lgs. 165/2001 e insiste nel difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
3.2 Ripropone poi la censura relativa al divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria e insiste nel rigetto della quantificazione proposta dall'appellante, con riferimento a tale cumulo. 8
3.3 Impugna ancora, sempre in via incidentale condizionata, il capo della sentenza che ha rigettato la richiesta di chiamata del terzo in garanzia, formulata nei confronti dell'ente ospedaliero ( Policlinico CP_3 CP_4
, oggi ”).
[...] CP_2 Controparte_5
Rileva al riguardo che, a prescindere dal dato formale della titolarità giuridica del rapporto, il provvedimento individuale di collocazione nella fascia equiparativa, presupposto alla corresponsione dell'indennità di equiparazione, è di esclusiva competenza dell'azienda ospedaliera, unico soggetto titolare dell'obbligo retributivo in questione nei confronti della
. Parte_1
Ripropone quindi la richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzo in garanzia, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., nei confronti dell'azienda ospedaliera predetta.
Chiede quindi alla Corte, in via principale, rigettarsi l'appello proposto dalla;
in via subordinata e condizionata, accogliersi l'appello Parte_1
incidentale per i motivi indicati nell'ordine sopra elencato, con condanna in ogni caso dell'appellante al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
4. Così riassunti i motivi di gravame, il collegio, rilevata la non manifesta infondatezza dell'appello principale - laddove si lamenta che il Tribunale abbia errato nel ritenere incontestata la liquidazione delle somme spettanti,
a fronte di un'azione promossa proprio al fine di contestare tale liquidazione ed essendo di contro necessario procedere a un accertamento contabile -, ritiene fondato il primo motivo dell'appello incidentale, ogni altra questione assorbita.
4.1 E invero, come insegnato dalla Suprema Corte (cfr. ex multis Cass.
19345/2008), “In tema di crediti nascenti da rapporto di impiego pubblico giudizialmente riconosciuti, ai fini dell'attuazione di un 9
giudicato amministrativo è consentito adire il giudice ordinario, in alternativa al ricorso al giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, soltanto in sede esecutiva, nell'ipotesi in cui sia possibile procedere ad esecuzione forzata per la presenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, ma non già ove sia necessario un ulteriore giudizio di cognizione al fine di determinare esattamente il credito riconosciuto dalla sentenza del giudice amministrativo. In quest'ultimo caso, posto che non è possibile far concorrere la giurisdizione, ordinaria ed amministrativa, in riferimento allo stesso giudizio a carattere cognitorio, la parte interessata è tenuta a ricorrere al giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice amministrativo ha il potere di integrare il giudicato stesso, nel quadro degli ampi poteri che egli può esercitare per adeguare la situazione al comando definitivo inevaso” (Nella specie, le S.U., confermando l'impugnata sentenza della Corte territoriale, hanno dichiarato che spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, la domanda proposta, erroneamente dinanzi al giudice ordinario in sede di cognizione, da dipendenti dell' cessati dal servizio, per ottenere la corretta CP_6
liquidazione di interessi e rivalutazione monetaria già riconosciuti - unitamente alla sorte, costituita da un trattamento integrativo di pensione - con sentenza, passata in giudicato, del giudice amministrativo).
In altri termini, ai fini dell'attuazione di un giudicato amministrativo, è consentito adire il giudice ordinario (in alternativa al ricorso al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo) solo in sede esecutiva, nel caso in cui sia possibile procedere ad esecuzione forzata per la presenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Nel caso in cui, invece - come nella specie -, sia necessario un ulteriore momento cognitorio ai fini della esatta determinazione quantitativa del 10
credito riconosciuto dalla sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato, “la parte interessata è tenuta a fare ricorso al giudizio di ottemperanza, nel quale, come è noto, il giudice amministrativo, se è chiesto
l'adempimento di un giudicato amministrativo, ha il potere di integrare il medesimo, nel quadro degli ampi poteri che egli può esercitare al fine dell'adeguamento della situazione al comando inevaso (Cass. S.U.
n. 376/1999). Non è infatti possibile la concorrenza della giurisdizione amministrativa e di quella ordinaria per lo stesso giudizio avente un contenuto cognitorio” (Cass. cit.).
Né osta a tale conclusione il disposto dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n.
165 del 2001 (il quale, com'è noto, in ossequio alla ratio di evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, dev'essere interpretato nel senso di riconoscere la generale giurisdizione del giudice ordinario in ordine a ogni questione afferente ai rapporti di lavoro che pure siano stati instaurati anteriormente alla data suddetta, laddove unitaria risulti essere la fattispecie dedotta in giudizio e, in particolare, laddove il lavoratore deduca un inadempimento unitario dell'amministrazione, con la conseguenza che la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data), residuando, in ogni caso, la giurisdizione del giudice amministrativo per le questioni che - come nella specie - riguardino unicamente un periodo antecedente a tale data.
5. Conclusivamente, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo, avanti al quale la domanda dev'essere riproposta nel termine perentorio di legge.
Spese processuali di entrambi i gradi compensate, in assenza del vaglio sulla fondatezza della pretesa. 11
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese