Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 06/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 705/2022 R.G.A.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA I Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 705/2022 R.G., vertente tra (P. IVA e C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., con Parte_1 P.IVA_1 sede in Barcellona P.G. (Me), Via Marconi n.165, e , n.q. di Parte_2
Amministratore della indicata società, entrambi rapp.ti e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Nello Cassata (c.f. , Pec: C.F._1
Fax 0909794550) con studio in Barcellona P.G. (ME) Via Roma Email_1
n.167 e (c.f. ), Pec: Fax TRoparte_1 C.F._2 Email_2
0909797755 con studio in Barcellona P.G. Via Quasimodo n.11, giusta procura in atti, i quali hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 176 cpc, II° comma, di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria alla PEC e così indicata ai sensi Email_1 Email_2
e per gli effetti di cui all'art.2 Dpr 11/02/05 n.68;
-APPELLANTI- TRo
nata a [...] P.G., l'08/09/1953, ed ivi residente in [...]
n. 31, cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., in via C.F._3
Dante Alighieri n. 31, presso e nello studio dell'avv. Marco Miraglia (cod. fisc.
che la rappresenta e difende giusta procura in atti, il quale ha dichiarato C.F._4 di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0908967173 e/o all'indirizzo pec
Email_3
-APPELLATA- Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1074/22, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 30.08.2022, pubblicata il 16.09.2022 e notificata il 22.09.2022, nella causa civile iscritta al n. 292/2012 R.G.;
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In primo grado, con atto di citazione promosso innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., notificato in data 29/02/2012, conveniva in giudizio la . ed CP_2 CP_3 CP_4 [...]
affinché l'A.G.O. adita accogliesse le seguenti conclusioni: “Dare atto che tra Parte_2 le parti si stipulò scrittura privata in data 27.07.2011. Dare atto che di detta scrittura costituisce parte integrante l'allegata perizia giurata a firma dell'Arch. Dare atto che le parti in detta scrittura hanno espressamente Per_1 concordato di effettuare la stima dei lavori eseguiti come descritti nella perizia giurata richiamata. Dare atto che le parti hanno stabilito in detta scrittura che la misurazione dei lavori andasse effettuata secondo tariffa e quindi secondo prezziario vigente. Dare atto che la parte convenuta non ha inteso procedere alla stima congiunta dei lavori secondo le modalità ivi indicate. Dare atto che con detta scrittura parte convenuta si è obbligata a restituire alla eventualmente le somme percepite in eccesso. Dare atto che la ha corrisposto a parte CP_2 CP_2 convenuta per l'esecuzione dei lavori la somma di €99.600,00 escluso forniture. Conseguentemente, condannare il IGnor nella qualità di titolare dell'omonima impresa edile e legale rappresentante Parte_2 della CRE.SCI. s.n.c. di Crea Rosario, la . in persona del legale CP_3 TRoparte_5 rappresentante pro tempore alla restituzione di quanto indebitamente pagato dalla IGnora e quindi CP_2 alla restituzione della somma di €19.858,00 o della somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa oltre rivalutazione ed interessi.” Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Si costituivano in giudizio la . e , contestando CP_6 CP_4 Parte_2
l'assunto attoreo e le relative domande, chiedendone il rigetto e proponendo domanda riconvenzionale con la quale chiedevano la condanna della al pagamento della CP_2 somma residua di € 63.414,37 o altra somma maggiore o minore determinata in corso di causa, anche in via equitativa.
Disposta ed espletata prova testimoniale, nonché CTU, il Tribunale di Barcellona P.G. con la sentenza impugnata così statuiva “
PQM
Il Tribunale di Barcellona Pozzo in persona del Pt_3 sottoscritto giudice onorario in funzione del giudice unico, sentite le parti attrice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 292/2012 R.G.A.C., così provvede: Condanna i convenuti e nella qualità, al pagamento di € CP_3 CP_4 Parte_2
27.463,00, a favore di parte attrice, quale differenza tra il costo dei lavori eseguiti e la somma CP_2 corrisposta, oltre interessi legali dal dovuto soddisfo. Rigetta la domanda riconvenzionale. Condanna le parti convenute, in solido alla rifusione delle spese processuali in favore di che liquida in € 7.254,00 CP_2 oltre le spese vive, le spese generali al 15% IVA e CPA come per legge. Condanna le parti convenute, in solido, a pagare le spese di CTU”.
§
Avverso la citata pronuncia, proponevano appello la . , CP_3 TRoparte_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché quest'ultimo n.q. di Amministratore della indicata società.
2 Nello specifico, parte appellante, articolava i seguenti motivi di appello, così rubricati nell'atto introduttivo:
I° MOTIVO: Violazione degli Art. 115 e 116 c.p.c. - Violazione dell'art 360 c.p.c. Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie -TRaddittorietà delle motivazioni
II° MOTIVO: Violazione degli art 115 e 116 c.p.c., in relazione all'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze della seconda stesura del CTU sulla quantificazione dei lavori effettuati dalla Pt_1
III° MOTIVO: Violazione degli art 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art 157 c.p.c. e all'art 195 c.p.c. comma 3, sostituito della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 5, per arbitraria ed irrituale accoglimento delle tardive contestazioni alla CTU
IV° MOTIVO. Il Giudice di prima istanza non avrebbe dovuto, infine, condannare alle spese la TR CO
. e nella qualità, in quanto, riconoscendo pienamente Parte_2 raggiunta la prova, stante la fondatezza delle pretese degli odierni appellanti, avrebbe dovuto porre interamente le spese di giudizio a carico della IG.ra CP_2
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Preliminarmente, disporre in via urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 e 351 c.p.c., la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, stante il grave ed irreparabile pregiudizio economico che ne deriverebbe, tenuto presente anche degli evidenti errori commessi nella quantificazione delle opere realizzate dalla
.SCI, così come ampiamente esposto nei motivi d'appello; 2) Accogliere il presente atto di appello e per CP_6
l'effetto annullare e riformare la sentenza impugnata;
3) Per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e pertanto rigettare le domande dell'attrice (odierna appellata) perchè inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto;
4) Sempre in riforma dell'impugnata sentenza dichiarare la conformità dell'importo richiesti in primo grado dalla Società Parte_1
a fronte dei lavori eseguiti e commissionati dalla committente, per la somma complessiva pari ad €
[...]
163.014,37, come rileva nella fase istruttoria dispiegata nella prima perizia depositata dalla CTU, Arch. Per_2
5) Condannare conseguentemente la IG.ra al pagamento dell'ulteriore somma di € 63.414,37,
[...] CP_2 quale differenza della cifra già versata rispetto a quella dovuta, o alla ulteriore somma maggiore o minore, anche in via equitativa, che verrà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi;
6) Disporre la rinnovazione istruttoria disponendo richiamo del CTU […]”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 05.02.2023, si costituiva la quale contestava integralmente tutto quanto ex adverso dedotto e CP_2 chiesto, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infondatezza sia in fatto che in diritto, chiedendone l'integrale rigetto con la conferma della impugnata sentenza.
Rigettata l'istanza di sospensiva, con Ordinanza emessa in data 17 marzo 2023, depositata in pari data, la Corte di Appello, rilevato che la causa appariva matura per la decisione, rinviava per la
3 precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 settembre 2024, udienza sostituita dalla trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149, con assegnazione alle parti del termine perentorio fino alle ore 08,00 della stessa data per il deposito delle note scritte di trattazione.
Entro il termine fissato, tuttavia, nessuna delle parti depositava note scritte di trattazione, per cui la Corte rilevato che <ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (come introdotto dal citato D.Lvo 149/22) “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”>> disponeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni alla data del 13 gennaio 2025, anch'essa da svolgersi con le formalità cartolari di cui al citato art. 127 ter c.p.c., con termine per il deposito delle note fino alle ore 08.00 dello stesso giorno.
Tuttavia, neppure entro l'indicata data del 13 gennaio 2025 le parti depositavano note scritte di trattazione, sicché la causa veniva assunta in decisione e va definita come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione, rileva la Corte che, per effetto del combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma 1, c. p. c. (nel testo risultante dalle modifiche di cui al D. L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008), se nessuna delle parti, pur avendone ricevuto comunicazione, compare per due udienze consecutive nel corso del processo, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
A tali disposizioni si è aggiunta la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come introdotta dal D.Leg.vo 10.10.2022 n. 149, a tenore della quale “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Come si è detto sopra, alle due udienze cartolari del 9 settembre 2024 e del 13 gennaio 2025, fissate con provvedimenti regolarmente notificati ai procuratori costituiti delle parti, nessuno ha depositato note scritte di trattazione, situazione assimilabile -nella disciplina previgente- alla mancata comparizione in udienza.
A ciò seguono l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, c.p.c. (così come sopra introdotto dal D.Leg.vo 149/22), che deve trovare applicazione nel caso di specie ratione temporis trattandosi di giudizio pendente all'epoca dell'entrata in vigore della citata disposizione.
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c..
4 Visto l'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, I sezione civile, come sopra composta, definitivamente TR pronunciando nel giudizio di appello proposto da . TRoparte_8
, in persona del legale rappresentante p.t., nonché da , n.q.
[...] Parte_2 di Amministratore della indicata società, avverso la sentenza n. 1074/22, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., in persona del Giudice Unico, in data 30.08.2022, pubblicata il 16.09.2022 (nel giudizio iscritto al n. 292/2012 R.G), così provvede: visto l'art. 127 ter, 4 comma, c.p.c.,
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- nulla sulle spese che restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 04 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Massimo GULLINO)
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