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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/05/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 589/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 598/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DE LUCA PIERGIORGIO, ammesso al gratuito patroci- nio
ATTORE contro
(PI Controparte_1
) P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. STRANO FRANCESCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attore ha precisato le conclusioni come da note conclusive depositate telematica- mente in data 3 febbraio 2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Padova, contrariis rejectis, riconoscere la piena ed esclusiva responsabilità della Convenuta in Controparte_1 persona del legale r.p.t. , per l'operato posto in essere dal personale medico e para- medico, per i motivi di cui alla premessa del medesimo Atto di Citazione e per l'ef- fetto condannarla al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali in favore dell'attore , come accertati. Oltre al lucro Parte_1 cessante, agli interessi legali dal dì dell'evento e previa rivalutazione degli importi per effetto della svalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistata- rio”.
La convenuta ha concluso come da note di trattazione scritta depositate telematica- mente in data 13 febbraio 2025:
“in via principale nel merito: rigettare le domande formulate da parte attrice, poiché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provate, per tutti i motivi ed eccezioni di cui in narrativa, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
1227 co. 2 e 2236 cc, con ogni conseguente statuizione;
nel merito in via subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attore: 1) limitare e/o contenere l'obbligazione risarcitoria a carico della convenuta alle sole conseguenze dannose causalmente riconducibili in via diretta ed immediata alle pre- stazioni dalla stessa erogate, in accoglimento delle eccezioni e difese formulate in comparsa, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1223 e 1225 cc, con ogni conseguente statuizione;
2) ridurre in ogni caso la pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice per fatto colpo- so del creditore ex art. 1227 co. 1 cc, nonché ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
1223 e 1225 cc. in via istruttoria: dichiarare la nullità della CTU e/o l'inammissibilità, irricevibilità ed inconcludenza delle relative risultanze, disponendo la rinnovazione della stessa con sostituzione dei consulenti tecnici ex art. 196 cpc.
Con vittoria di spese e competenze difensive”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25.01.2022 il Sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio, avanti al Tribunale di Padova, la per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni di merito: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Padova, contrariis reiectis, riconoscere la piena ed esclusiva responsabilità della
- in persona del legale rappresentante p.t. per l'ope- Controparte_1 rato posto in essere dal personale medico e paramedico, per i motivi di cui alla pre- messa e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, pa- trimoniali e non patrimoniali, subiti dall'esponente. Oltre al lucro cessante, agli inte- ressi legali dal dì dell'evento e previa rivalutazione degli importi per effetto della svalutazione monetaria. Con vittoria di spese (comprese quelle di C.T.U. e C.T.P.), competenze ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore dei sottoscrit- ti procuratori antistatari.” .Il Sig. è stato ammesso al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.04.2022 si è costituita in giudizio la convenuta , contestando Controparte_1 ed impugnando tutto quanto ex adverso richiesto, dedotto ed eccepito e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale nel merito: rigettare le domande formulate da parte attrice, poiché inam-
- 2 - missibili e/o infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provate, per tutti i mo- tivi ed eccezioni di cui in narrativa, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
1227 co. 2 e 2236 cc, con ogni conseguente statuizione;
nel merito in via subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parzia- le, delle domande proposte dall'attore: 1) limitare e/o contenere l'obbligazione risar- citoria a carico della convenuta alle sole conseguenze dannose causalmente ricondu- cibili in via diretta ed immediata alle prestazioni dalla stessa erogate, in accoglimento delle eccezioni e difese formulate in comparsa, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1223 e 1225 cc, con ogni conseguente statuizione;
2) ridurre in ogni caso la pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice per fatto colposo del creditore ex art. 1227 co. 1 cc, nonché ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1223 e 1225 cc. in via istruttoria: respingere le istanze ex adverso formulate poiché inammissibili. Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese e competenze difensive.” All'esito delle memorie ex art. 183 co. VI cpc era disposta CTU medico legale. All'udienza 20.02.2025 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ex art. 190 c.p.c..
Ad avviso del Tribunale le emergenza istruttorie, tenuto conto delle severe argomen- tazioni difensive di parte convenuta, non risultano sufficienti a riscontrare le pretese attoree, prive peraltro di specifica quantificazione nelle adottate conclusioni con pro- filo di conseguente inammissibilità della relativa domanda..
Invero, l'attore, richiamando le valutazioni del proprio Ctp, ha esclusivamente alle- gato (e quindi dedotto in giudizio) l'inadempimento della prestazione sanitaria riferi- ta all'intervento chirurgico di cistectomia radicale robotica eseguito presso
[...] in data 25.11.2015. Segnatamente, l'istante ha censurato l'errata Controparte_1 scelta della tecnica chirurgica di anastomosi uretero-ileale, sostenendo che la tecnica di Wallace, in luogo dell'anastomosi diretta sec. sarebbe stata meno esposta CP_2 al rischio di complicanze (cfr. integrazione CTP urologica allegata alla seconda me- moria ex art. 183 co. VI cpc di parte attrice). Nell'integrazione della consulenza di parte, esplicitamente richiamata in atti dall'attore, si afferma testualmente che “La causa di tale peggioramento (i.e. della funzione renale) è da individuarsi nell'errata tecnica chirurgica nell'esecuzione dell'anastomosi tra uretere destro e condotto ilea- le.” (cfr. integrazione CTP urologica allegata alla seconda memoria ex art. 183 co. VI cpc di parte attrice). Orbene, detta censura (seppur genericamente allegata in citazio- ne e specificata solo con il deposito della seconda memoria ex art. 183 co. VI cpc a seguito dell'eccezione di indeterminatezza sollevata dalla convenuta in comparsa di risposta) esprime l'allegazione dell'inadempimento qualificato secondo il consolida- to principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità medica (ex multis Cassazione civile, sez. un., 11/01/2008, n. 577; Cassazione civile n. 8473/2015; Cassazione civile n. 26373/2014; Cassazione civile n. 27855/2013;
Cassazione civile n. 17408/2012) e rappresenta pertanto il fatto costitutivo della do- manda e per l'effetto il limite dell'indagine peritale.
- 3 - Ebbene, l'inadempimento allegato da parte attrice è infondato come esplicitamente riscontrato in sede di CTU: “La scelta operatoria di praticare una derivazione urinaria con il confezionamento di una neovescica ileale secondo - posta nel caso de CP_2 quo con l'indicazione di ridurre/eliminare la sintomatologia accusata dal periziato - è quella adottata più frequente ed ottiene gradimento dei pazienti e buoni risultati. Al- tre soluzioni potevano essere prospettate – quale quella di “cistectomia capsula spa- ring” prospettata dal prof. o una neo-vescica ortotopica – ma la maggiore Per_1 complessità operatoria (e quindi l'aumentato rischio di complicanze) e il dubbio pro- spettato – in questo caso - di una stenosi uretrale, fanno condividere la scelta opera- ta.” (cfr. pag. 78 CTU).
La stenosi uretero-ileale (ipotizzata dal CTU quale causa del progressivo aggrava- mento della insufficienza renale) non viene ricondotta dal Collegio Peritale ad errore chirurgico (del resto insussistente nel caso di specie), rappresentando per l'effetto complicanza operatoria indipendente ovvero non correlata a condotta sanitaria colpo- sa, quindi non prevenibile e/o altrimenti evitabile.
Sul punto, si osserva che l'elemento soggettivo (colpa o dolo) dell'esercente la pro- fessione sanitaria rappresenta requisito indispensabile affinché possa sussistere re- sponsabilità contrattuale della Struttura per danni cagionati dai suoi preposti;
princi- pio da ultimo esplicitamente affermato da Cassazione civile n. 28987/2019, secondo cui la responsabilità ex art. 1228 cc dell'ente è “pur sempre fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario (il che ne esclude la configurabilità in termini di responsabi- lità oggettiva: se non è accertata la colpa dell'ausiliario, la domanda risarcitoria sarà rigettata)” cfr. parte motiva punto 4 sentenza Cass. n. 28987/2019. La valutazione ra- diologica postoperatoria non ha evidenziato la presenza di stenosi postoperatoria (cfr. cartella clinica n. 15/11859 doc. 03, pag. 76 file pdf). Controparte_1
Smentita dunque documentalmente l'asserita mancata verifica pre-dimissione. La CTU ha dunque smentito l'inadempimento della prestazione sanitaria allegato da parte attrice e riferito alla procedura chirurgica adottata nel caso di specie. Il Collegio ha poi però irritualmente esteso l'oggetto dell'indagine a fatti non prospettati dall'attore, affermando che in occasione del successivo ricovero del 15.07.2016 “nul- la è stato fatto sulla anastomosi uretero-ileale che pertanto è rimasta verosimilmente stenotica” (pag. 84 CTU) e quindi ritenendo “comportamento censurabile il mancato approfondimento e correzione della stenosi anastomotica uretero-ileale” (cfr. pag. 85
CTU).
Orbene, il ricovero del 2016 rappresenta un distinto contratto concluso a sette mesi di distanza ed avente ad oggetto prestazione differente rispetto al precedente intervento ex adverso contestato.
Ne deriva la diversità delle domande di inadempimento ed il conseguente rigetto del- la domanda attorea, poiché infondata.
Va, dunque, evidenziato come il CTU abbia irritualmente esteso l'indagine a presta- zione distinta rispetto a quella censurata da parte attrice. Ne consegue, pertanto, la nullità e/o inefficacia delle conclusioni della CTU sul punto avendo il Collegio esteso
- 4 - l'indagine a fatti non ritualmente allegati e/o prospettati dall'attore. Secondo la Su- prema Corte di Cassazione il CTU è vincolato dalle prospettazioni delle parti e non può indagare d'ufficio su fatti mai ritualmente allegati e/o non contestati (cfr. ex plu- rimis Cassazione civile SSUU n.3086/20221 ). Ne consegue che le censure espresse dal CTU sono nulle e/o inefficaci ai fini del decidere. In tale contesto, assume altresì dirimente rilevanza che il paziente non ha provato di essersi correttamente attenuto alle raccomandazioni prescritte dai sanitari in ordine ai necessari controlli periodici nefrourologici indicati nella relazione di dimissione 2.12.2015. Nella stessa CTU si ammette infatti che “in atti non sono presenti riscontri di controlli eseguiti nel post- operatorio presso la CdC, pur prescritti nella lettera di dimissione” (cfr. pag. 101
CTU). “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.” Cassazione civile sez. un., 01/02/2022, n.3086.
Pertanto è di tutta evidenza che la convenuta non può rispondere di CP_1 eventuali omissioni riferite alla gestione post operatoria, laddove ascrivibili ad iner- zia del paziente e/o ad inadempimento di altri sanitari presso altre sedi. Il fatto poi che “alcuni azioni/controlli nella lettera di dimissione (tra cui la rimozione dei catete- rini ureterali del 22.12.2015) vengano demandati al medico curante e/o urologo di riferimento” trova logica ragione nel fatto che il paziente risiedesse fuori Regione
(tanto è vero che il documentato esame TC 12.05.2016 era eseguito presso il Policli- nico Gemelli di Roma) e non costituisce di certo un elemento di censura. Ad ogni buon conto, è incontestabile che eventuali omissioni e/o inadempienze successive al- la dimissione del 2.12.2015 non possano essere imputate alla resistente, poiché pre- stazioni dalla stessa non erogate e quindi non opponibili.
La procedura chirurgica del 25.11.2015,quindi, era eseguita secondo “lege artis.” Il decorso intra e postoperatorio risultavano regolari, e il paziente veniva dimesso in data 2.12.2015, con valori di Creatininemia in miglioramento (dai 2.57 mg/dL del 30
Novembre 2015 ai 2.42 mg/dL del 1.12.2015) e previa rimozione delle nefrostomie.
Nella lettera del 5.01.2016 (cfr. doc. 2 pag. 135 file pdf) con la comunicazione dell'esito dell'esame istologico veniva indicata la necessità di controllo mensile della funzione renale. Successivamente, in data 15.07.2016, il paziente veniva nuovamente ricoverato presso il reparto di urologia della per idrone- Controparte_1 frosi destra e insufficienza renale acuta su cronica;
quindi sottoposto a posizionamen- to di nefrostomia percutanea destra, con riscontro, alla pielografia intraoperatoria, di
“stenosi serrata del giunto, con allungamento e dilatazione dell'uretere a valle. Non evidenziabile l'uretere sino all'anastomosi” (cfr. cartella clinica 16/7868 – doc. 4)
Nelle giornate di degenza successive si assisteva ad una fase poliurica che veniva correttamente gestita dal personale medico della UO con opportuno reintegro idroe-
- 5 - lettrolitico ed attento monitoraggio, consentendo di arrestare la progressione della in- sufficienza renale, come attestato dal trend in discesa della Creatininemia. Alla di- missione veniva prescritto attento stretto monitoraggio clinico laboratoristico e regi- me idrico ben definito, veniva sottolineata la necessità di monitoraggio nefrologico presso il nefrologo di riferimento del paziente e si rimandava quest'ultimo a visita di controllo a Settembre 2016 presso l'Urologo di riferimento, per la definizione dell'iter successivo. Dalla documentazione prodotta in atti non risulta alcuna visita nefrologica o urologica, eseguita dal paziente, tra il 22.07.2016 al 1.09.2017, contra- riamente a quanto raccomandato nella lettera di dimissione relativa all'ultimo ricove- ro presso il Policlinico di In data 1.09.2017, più di un anno dopo CP_1
l'ultimo ricovero presso la convenuta, il paziente veniva sottoposto, CP_1 presso altra sede, ad intervento in urgenza per duplice laparocele, parastomale (non evidenziato da nessuna TC precedente) ed epigastrico.
Il quadro patologico attualmente descritto dall'attore non può seriamente sostenersi causalmente riconducibile alla prestazione sanitaria contestata. Quanto al lamentato progressivo peggioramento della preesistente insufficienza renale grave, si rileva come tale condizione non può escludersi essere del tutto indipendente dall'operato dei sanitari intervenuti, in quanto multifattoriale, ossia correlato a nefropatia medica, vasculopatia multidistrettuale, peggioramento dell'ostruzione a livello del kinking ureterale sotto-giuntale in una zona non coinvolta dalle manovre chirurgiche. Come attestato dalle evidenze dell'esame Tac 12.05.2016 e recepito in CTU, l'ostruzione postoperatoria si è verificata non a livello della anastomosi tra uretere e intestino (il condotto ileale), bensì molto a monte, a livello sotto-giuntale (subito sotto il bacinet- to renale) in una zona non toccata dall'intervento, dove preesisteva un inginocchia- mento inizialmente non ostruente, aggravatosi poi in termini ostruttivi per meccani- smi del tutto indipendenti dalla prestazione chirurgica. La condizione di insufficienza renale cronica (grave), presente nel paziente ben prima delle procedure eseguite pres- so la Casa di Cura, è dimostrata essere, dalla letteratura in materia, fattore predispo- nente la insorgenza di qualsiasi tipo di complicanza postoperatoria (operatore indi- pendente) dopo cistectomia radicale robotica, come rilevato da NO nella review sulle complicanze postoperatorie della cistectomia radicale robotica (NO et al,
Systematic Review and Cumulative Analysis of Perioperative Outcomes and Com- plications After Robot-assisted Radical Cystectomy, European Urology 2015). Sem- pre sul piano del nesso causale, si evidenzia in ogni caso che il paziente non ha pro- vato di essersi correttamente attenuto alle raccomandazioni prescritte dai sanitari in ordine ai necessari controlli periodici nefrourologici tra l'intervento robotico ed il posizionamento della nefrostomia, con tempistiche e modalità cadenzate e corrette.
Dalla documentazione prodotta in atti non risulta neppure alcuna visita nefrologica o urologica, eseguita dal paziente, tra il 22.07.2016 al 1.09.2017, contrariamente a quanto raccomandato nella lettera di dimissione relativa all'ultimo ricovero presso il
Policlinico di Sul dirimente silenzio documentale (oltre un anno) il CP_1
CTU ha inspiegabilmente omesso ogni tipo di valutazione.
- 6 - Quanto al sopravvenuto laparocele, si rileva come ciò può rappresentare complican- za non prevenibile e non evitabile, ossia indipendente dall'operato del chirurgo;
nella specie favorita e quindi causalmente correlabile alla condizione preesistente del pa- ziente (pregresso tabagismo, vasculopatia poli-distrettuale, patologia tumorale, insuf- ficienza renale grave, nefrostomie percutanee bilaterali). Il CTU nella propria rela- zione non ha (immotivatamente) tenuto conto delle comorbidità del paziente, favo- renti e determinanti l'insorgenza del laparocele, come peraltro attestato dalla stessa letteratura di merito dal medesimo citata. Il sopravvenire dell'ernia parastomale e dell'ernia epigastrica fa parte delle possibili complicanze non prevenibili di una chi- rurgia complessa, tanto più in un paziente con le caratteristiche del caso in oggetto
(extabagista, vasculopatico polidistrettuale, con insufficienza renale grave e portatore di nefrostomie percutanee bilaterali sin da prima dell'intervento). Il CTU ammette inoltre che “L'obiettività rilevata durante le operazioni peritali risulta pertanto modi- ficata dall'intervento chirurgico di non meglio precisata “plastica” effettuata (01.09.2017)” (cfr. pag. 86 CTU). Pertanto la valutazione del quadro attuale del lapa- rocele e della sua eziologia è inequivocabilmente viziata dagli esiti dell'intervento
1.09.2017 eseguito presso altra sede e rispetto al quale la convenuta non CP_1 può evidentemente rispondere. Non può del resto esser imputato agli urologi di Aba- no Terme il fallimento della chirurgia per laparocele parastomale e epigastrico. Il ce- dimento del piano muscolare ha come cause principali la debolezza della parete mu- scolare stessa o lo sforzo a cui può essere sottoposta durante colpi di tosse o solleva- mento di pesi. La percentuale d'insorgenza di ernie parastonali è alta e supera il 10%; il motivo è che quasi la totalità dei pazienti portatori di stomie sono neoplastici e per- tanto con poteri plastici fortemente diminuiti. Le stesse modalità sono all'origine del laparocele mediano insorto sul forame di introduzione del trocar sopra ombelicale.
Entrambe le evenienze sono da considerarsi come complicanze ben conosciute nella chirurgia addominale e riportate, come nel nostro caso, nel consenso informato (cfr. cartella clinica n. 15/11859 - doc. 3, pag. 8 file pdf). Sul Controparte_1 punto, come peraltro condiviso dal CTU, si rileva come il tasso di laparocele post chirurgico non presenti differenze statisticamente significative tra pazienti sottoposti a cistectomia con tecnica laparotomica “a cielo aperto” e pazienti sottoposti alla me- desima procedura con approccio mini invasivo, sia esso laparoscopico tradizionale o robot assistito come nel caso di specie;
ciò deriva dal fatto che la confezione della uro-stomia cutanea è sovrapponibile in tecnica aperta e tecnica laparoscopica roboti- ca. Pertanto, la CTU ha innanzitutto confermato l'indicazione e la correttezza della tecnica chirurgica (ex adverso contestata (intervento 25.11.2015). Quanto alle valuta- zioni del CTU riferite alle prestazioni e controlli eseguiti tra la dimissione del
2.12.2015 ed il ricovero del 15.07.2016, esse non possano essere opposte alla resi- stente, poiché prestazioni dalla stessa non erogate (nella stessa CTU si ammette infat- ti che “in atti non sono presenti riscontri di controlli eseguiti nel post-operatorio pres- so la CdC, pur prescritti nella lettera di dimissione” – cfr. pag. 101 CTU). Quanto in- fine alla censurata mancata risoluzione in elezione del problema ostruttivo riscontrato
- 7 - in occasione del ricovero 15.07.2016, se ne rileva l'inammissibilità in quanto allega- zione diversa da quella dedotta in giudizio. La censura è in ogni caso infondata posto che (come documentalmente attestato) in occasione del ricovero di Luglio 2016, a fronte di un peggioramento del quadro renale, le contromisure adottate dai CP_3 hanno consentito il miglioramento della Creatininemia al momento della dimissione del paziente. Dalla documentazione prodotta in atti non risulta poi alcuna visita ne- frologica o urologica, eseguita dal paziente, tra il 22.07.2016 al 1.09.2017, contra- riamente a quanto raccomandato nella lettera di dimissione relativa all'ultimo ricove- ro presso il Policlinico di Abano Terme.
Ne consegue il rigetto della domanda.
In considerazione dell'esito della lite e del contenuto della viziata CTU sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite.
Spese di CTU a definitivo carico dello Stato, risultando l'attore soccombente ammes- so al gratuito patrocinio.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede.
Rigetta la domanda attorea.
Spese compensate
Spese di CTU a definitivo carico dello Stato
Padova, 27-5-2025
Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 598/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DE LUCA PIERGIORGIO, ammesso al gratuito patroci- nio
ATTORE contro
(PI Controparte_1
) P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. STRANO FRANCESCO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
L'attore ha precisato le conclusioni come da note conclusive depositate telematica- mente in data 3 febbraio 2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Padova, contrariis rejectis, riconoscere la piena ed esclusiva responsabilità della Convenuta in Controparte_1 persona del legale r.p.t. , per l'operato posto in essere dal personale medico e para- medico, per i motivi di cui alla premessa del medesimo Atto di Citazione e per l'ef- fetto condannarla al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali in favore dell'attore , come accertati. Oltre al lucro Parte_1 cessante, agli interessi legali dal dì dell'evento e previa rivalutazione degli importi per effetto della svalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistata- rio”.
La convenuta ha concluso come da note di trattazione scritta depositate telematica- mente in data 13 febbraio 2025:
“in via principale nel merito: rigettare le domande formulate da parte attrice, poiché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provate, per tutti i motivi ed eccezioni di cui in narrativa, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
1227 co. 2 e 2236 cc, con ogni conseguente statuizione;
nel merito in via subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dall'attore: 1) limitare e/o contenere l'obbligazione risarcitoria a carico della convenuta alle sole conseguenze dannose causalmente riconducibili in via diretta ed immediata alle pre- stazioni dalla stessa erogate, in accoglimento delle eccezioni e difese formulate in comparsa, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1223 e 1225 cc, con ogni conseguente statuizione;
2) ridurre in ogni caso la pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice per fatto colpo- so del creditore ex art. 1227 co. 1 cc, nonché ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
1223 e 1225 cc. in via istruttoria: dichiarare la nullità della CTU e/o l'inammissibilità, irricevibilità ed inconcludenza delle relative risultanze, disponendo la rinnovazione della stessa con sostituzione dei consulenti tecnici ex art. 196 cpc.
Con vittoria di spese e competenze difensive”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25.01.2022 il Sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio, avanti al Tribunale di Padova, la per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni di merito: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Padova, contrariis reiectis, riconoscere la piena ed esclusiva responsabilità della
- in persona del legale rappresentante p.t. per l'ope- Controparte_1 rato posto in essere dal personale medico e paramedico, per i motivi di cui alla pre- messa e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, pa- trimoniali e non patrimoniali, subiti dall'esponente. Oltre al lucro cessante, agli inte- ressi legali dal dì dell'evento e previa rivalutazione degli importi per effetto della svalutazione monetaria. Con vittoria di spese (comprese quelle di C.T.U. e C.T.P.), competenze ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore dei sottoscrit- ti procuratori antistatari.” .Il Sig. è stato ammesso al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.04.2022 si è costituita in giudizio la convenuta , contestando Controparte_1 ed impugnando tutto quanto ex adverso richiesto, dedotto ed eccepito e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale nel merito: rigettare le domande formulate da parte attrice, poiché inam-
- 2 - missibili e/o infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provate, per tutti i mo- tivi ed eccezioni di cui in narrativa, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
1227 co. 2 e 2236 cc, con ogni conseguente statuizione;
nel merito in via subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parzia- le, delle domande proposte dall'attore: 1) limitare e/o contenere l'obbligazione risar- citoria a carico della convenuta alle sole conseguenze dannose causalmente ricondu- cibili in via diretta ed immediata alle prestazioni dalla stessa erogate, in accoglimento delle eccezioni e difese formulate in comparsa, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1223 e 1225 cc, con ogni conseguente statuizione;
2) ridurre in ogni caso la pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice per fatto colposo del creditore ex art. 1227 co. 1 cc, nonché ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1223 e 1225 cc. in via istruttoria: respingere le istanze ex adverso formulate poiché inammissibili. Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese e competenze difensive.” All'esito delle memorie ex art. 183 co. VI cpc era disposta CTU medico legale. All'udienza 20.02.2025 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini ex art. 190 c.p.c..
Ad avviso del Tribunale le emergenza istruttorie, tenuto conto delle severe argomen- tazioni difensive di parte convenuta, non risultano sufficienti a riscontrare le pretese attoree, prive peraltro di specifica quantificazione nelle adottate conclusioni con pro- filo di conseguente inammissibilità della relativa domanda..
Invero, l'attore, richiamando le valutazioni del proprio Ctp, ha esclusivamente alle- gato (e quindi dedotto in giudizio) l'inadempimento della prestazione sanitaria riferi- ta all'intervento chirurgico di cistectomia radicale robotica eseguito presso
[...] in data 25.11.2015. Segnatamente, l'istante ha censurato l'errata Controparte_1 scelta della tecnica chirurgica di anastomosi uretero-ileale, sostenendo che la tecnica di Wallace, in luogo dell'anastomosi diretta sec. sarebbe stata meno esposta CP_2 al rischio di complicanze (cfr. integrazione CTP urologica allegata alla seconda me- moria ex art. 183 co. VI cpc di parte attrice). Nell'integrazione della consulenza di parte, esplicitamente richiamata in atti dall'attore, si afferma testualmente che “La causa di tale peggioramento (i.e. della funzione renale) è da individuarsi nell'errata tecnica chirurgica nell'esecuzione dell'anastomosi tra uretere destro e condotto ilea- le.” (cfr. integrazione CTP urologica allegata alla seconda memoria ex art. 183 co. VI cpc di parte attrice). Orbene, detta censura (seppur genericamente allegata in citazio- ne e specificata solo con il deposito della seconda memoria ex art. 183 co. VI cpc a seguito dell'eccezione di indeterminatezza sollevata dalla convenuta in comparsa di risposta) esprime l'allegazione dell'inadempimento qualificato secondo il consolida- to principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità medica (ex multis Cassazione civile, sez. un., 11/01/2008, n. 577; Cassazione civile n. 8473/2015; Cassazione civile n. 26373/2014; Cassazione civile n. 27855/2013;
Cassazione civile n. 17408/2012) e rappresenta pertanto il fatto costitutivo della do- manda e per l'effetto il limite dell'indagine peritale.
- 3 - Ebbene, l'inadempimento allegato da parte attrice è infondato come esplicitamente riscontrato in sede di CTU: “La scelta operatoria di praticare una derivazione urinaria con il confezionamento di una neovescica ileale secondo - posta nel caso de CP_2 quo con l'indicazione di ridurre/eliminare la sintomatologia accusata dal periziato - è quella adottata più frequente ed ottiene gradimento dei pazienti e buoni risultati. Al- tre soluzioni potevano essere prospettate – quale quella di “cistectomia capsula spa- ring” prospettata dal prof. o una neo-vescica ortotopica – ma la maggiore Per_1 complessità operatoria (e quindi l'aumentato rischio di complicanze) e il dubbio pro- spettato – in questo caso - di una stenosi uretrale, fanno condividere la scelta opera- ta.” (cfr. pag. 78 CTU).
La stenosi uretero-ileale (ipotizzata dal CTU quale causa del progressivo aggrava- mento della insufficienza renale) non viene ricondotta dal Collegio Peritale ad errore chirurgico (del resto insussistente nel caso di specie), rappresentando per l'effetto complicanza operatoria indipendente ovvero non correlata a condotta sanitaria colpo- sa, quindi non prevenibile e/o altrimenti evitabile.
Sul punto, si osserva che l'elemento soggettivo (colpa o dolo) dell'esercente la pro- fessione sanitaria rappresenta requisito indispensabile affinché possa sussistere re- sponsabilità contrattuale della Struttura per danni cagionati dai suoi preposti;
princi- pio da ultimo esplicitamente affermato da Cassazione civile n. 28987/2019, secondo cui la responsabilità ex art. 1228 cc dell'ente è “pur sempre fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario (il che ne esclude la configurabilità in termini di responsabi- lità oggettiva: se non è accertata la colpa dell'ausiliario, la domanda risarcitoria sarà rigettata)” cfr. parte motiva punto 4 sentenza Cass. n. 28987/2019. La valutazione ra- diologica postoperatoria non ha evidenziato la presenza di stenosi postoperatoria (cfr. cartella clinica n. 15/11859 doc. 03, pag. 76 file pdf). Controparte_1
Smentita dunque documentalmente l'asserita mancata verifica pre-dimissione. La CTU ha dunque smentito l'inadempimento della prestazione sanitaria allegato da parte attrice e riferito alla procedura chirurgica adottata nel caso di specie. Il Collegio ha poi però irritualmente esteso l'oggetto dell'indagine a fatti non prospettati dall'attore, affermando che in occasione del successivo ricovero del 15.07.2016 “nul- la è stato fatto sulla anastomosi uretero-ileale che pertanto è rimasta verosimilmente stenotica” (pag. 84 CTU) e quindi ritenendo “comportamento censurabile il mancato approfondimento e correzione della stenosi anastomotica uretero-ileale” (cfr. pag. 85
CTU).
Orbene, il ricovero del 2016 rappresenta un distinto contratto concluso a sette mesi di distanza ed avente ad oggetto prestazione differente rispetto al precedente intervento ex adverso contestato.
Ne deriva la diversità delle domande di inadempimento ed il conseguente rigetto del- la domanda attorea, poiché infondata.
Va, dunque, evidenziato come il CTU abbia irritualmente esteso l'indagine a presta- zione distinta rispetto a quella censurata da parte attrice. Ne consegue, pertanto, la nullità e/o inefficacia delle conclusioni della CTU sul punto avendo il Collegio esteso
- 4 - l'indagine a fatti non ritualmente allegati e/o prospettati dall'attore. Secondo la Su- prema Corte di Cassazione il CTU è vincolato dalle prospettazioni delle parti e non può indagare d'ufficio su fatti mai ritualmente allegati e/o non contestati (cfr. ex plu- rimis Cassazione civile SSUU n.3086/20221 ). Ne consegue che le censure espresse dal CTU sono nulle e/o inefficaci ai fini del decidere. In tale contesto, assume altresì dirimente rilevanza che il paziente non ha provato di essersi correttamente attenuto alle raccomandazioni prescritte dai sanitari in ordine ai necessari controlli periodici nefrourologici indicati nella relazione di dimissione 2.12.2015. Nella stessa CTU si ammette infatti che “in atti non sono presenti riscontri di controlli eseguiti nel post- operatorio presso la CdC, pur prescritti nella lettera di dimissione” (cfr. pag. 101
CTU). “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c.” Cassazione civile sez. un., 01/02/2022, n.3086.
Pertanto è di tutta evidenza che la convenuta non può rispondere di CP_1 eventuali omissioni riferite alla gestione post operatoria, laddove ascrivibili ad iner- zia del paziente e/o ad inadempimento di altri sanitari presso altre sedi. Il fatto poi che “alcuni azioni/controlli nella lettera di dimissione (tra cui la rimozione dei catete- rini ureterali del 22.12.2015) vengano demandati al medico curante e/o urologo di riferimento” trova logica ragione nel fatto che il paziente risiedesse fuori Regione
(tanto è vero che il documentato esame TC 12.05.2016 era eseguito presso il Policli- nico Gemelli di Roma) e non costituisce di certo un elemento di censura. Ad ogni buon conto, è incontestabile che eventuali omissioni e/o inadempienze successive al- la dimissione del 2.12.2015 non possano essere imputate alla resistente, poiché pre- stazioni dalla stessa non erogate e quindi non opponibili.
La procedura chirurgica del 25.11.2015,quindi, era eseguita secondo “lege artis.” Il decorso intra e postoperatorio risultavano regolari, e il paziente veniva dimesso in data 2.12.2015, con valori di Creatininemia in miglioramento (dai 2.57 mg/dL del 30
Novembre 2015 ai 2.42 mg/dL del 1.12.2015) e previa rimozione delle nefrostomie.
Nella lettera del 5.01.2016 (cfr. doc. 2 pag. 135 file pdf) con la comunicazione dell'esito dell'esame istologico veniva indicata la necessità di controllo mensile della funzione renale. Successivamente, in data 15.07.2016, il paziente veniva nuovamente ricoverato presso il reparto di urologia della per idrone- Controparte_1 frosi destra e insufficienza renale acuta su cronica;
quindi sottoposto a posizionamen- to di nefrostomia percutanea destra, con riscontro, alla pielografia intraoperatoria, di
“stenosi serrata del giunto, con allungamento e dilatazione dell'uretere a valle. Non evidenziabile l'uretere sino all'anastomosi” (cfr. cartella clinica 16/7868 – doc. 4)
Nelle giornate di degenza successive si assisteva ad una fase poliurica che veniva correttamente gestita dal personale medico della UO con opportuno reintegro idroe-
- 5 - lettrolitico ed attento monitoraggio, consentendo di arrestare la progressione della in- sufficienza renale, come attestato dal trend in discesa della Creatininemia. Alla di- missione veniva prescritto attento stretto monitoraggio clinico laboratoristico e regi- me idrico ben definito, veniva sottolineata la necessità di monitoraggio nefrologico presso il nefrologo di riferimento del paziente e si rimandava quest'ultimo a visita di controllo a Settembre 2016 presso l'Urologo di riferimento, per la definizione dell'iter successivo. Dalla documentazione prodotta in atti non risulta alcuna visita nefrologica o urologica, eseguita dal paziente, tra il 22.07.2016 al 1.09.2017, contra- riamente a quanto raccomandato nella lettera di dimissione relativa all'ultimo ricove- ro presso il Policlinico di In data 1.09.2017, più di un anno dopo CP_1
l'ultimo ricovero presso la convenuta, il paziente veniva sottoposto, CP_1 presso altra sede, ad intervento in urgenza per duplice laparocele, parastomale (non evidenziato da nessuna TC precedente) ed epigastrico.
Il quadro patologico attualmente descritto dall'attore non può seriamente sostenersi causalmente riconducibile alla prestazione sanitaria contestata. Quanto al lamentato progressivo peggioramento della preesistente insufficienza renale grave, si rileva come tale condizione non può escludersi essere del tutto indipendente dall'operato dei sanitari intervenuti, in quanto multifattoriale, ossia correlato a nefropatia medica, vasculopatia multidistrettuale, peggioramento dell'ostruzione a livello del kinking ureterale sotto-giuntale in una zona non coinvolta dalle manovre chirurgiche. Come attestato dalle evidenze dell'esame Tac 12.05.2016 e recepito in CTU, l'ostruzione postoperatoria si è verificata non a livello della anastomosi tra uretere e intestino (il condotto ileale), bensì molto a monte, a livello sotto-giuntale (subito sotto il bacinet- to renale) in una zona non toccata dall'intervento, dove preesisteva un inginocchia- mento inizialmente non ostruente, aggravatosi poi in termini ostruttivi per meccani- smi del tutto indipendenti dalla prestazione chirurgica. La condizione di insufficienza renale cronica (grave), presente nel paziente ben prima delle procedure eseguite pres- so la Casa di Cura, è dimostrata essere, dalla letteratura in materia, fattore predispo- nente la insorgenza di qualsiasi tipo di complicanza postoperatoria (operatore indi- pendente) dopo cistectomia radicale robotica, come rilevato da NO nella review sulle complicanze postoperatorie della cistectomia radicale robotica (NO et al,
Systematic Review and Cumulative Analysis of Perioperative Outcomes and Com- plications After Robot-assisted Radical Cystectomy, European Urology 2015). Sem- pre sul piano del nesso causale, si evidenzia in ogni caso che il paziente non ha pro- vato di essersi correttamente attenuto alle raccomandazioni prescritte dai sanitari in ordine ai necessari controlli periodici nefrourologici tra l'intervento robotico ed il posizionamento della nefrostomia, con tempistiche e modalità cadenzate e corrette.
Dalla documentazione prodotta in atti non risulta neppure alcuna visita nefrologica o urologica, eseguita dal paziente, tra il 22.07.2016 al 1.09.2017, contrariamente a quanto raccomandato nella lettera di dimissione relativa all'ultimo ricovero presso il
Policlinico di Sul dirimente silenzio documentale (oltre un anno) il CP_1
CTU ha inspiegabilmente omesso ogni tipo di valutazione.
- 6 - Quanto al sopravvenuto laparocele, si rileva come ciò può rappresentare complican- za non prevenibile e non evitabile, ossia indipendente dall'operato del chirurgo;
nella specie favorita e quindi causalmente correlabile alla condizione preesistente del pa- ziente (pregresso tabagismo, vasculopatia poli-distrettuale, patologia tumorale, insuf- ficienza renale grave, nefrostomie percutanee bilaterali). Il CTU nella propria rela- zione non ha (immotivatamente) tenuto conto delle comorbidità del paziente, favo- renti e determinanti l'insorgenza del laparocele, come peraltro attestato dalla stessa letteratura di merito dal medesimo citata. Il sopravvenire dell'ernia parastomale e dell'ernia epigastrica fa parte delle possibili complicanze non prevenibili di una chi- rurgia complessa, tanto più in un paziente con le caratteristiche del caso in oggetto
(extabagista, vasculopatico polidistrettuale, con insufficienza renale grave e portatore di nefrostomie percutanee bilaterali sin da prima dell'intervento). Il CTU ammette inoltre che “L'obiettività rilevata durante le operazioni peritali risulta pertanto modi- ficata dall'intervento chirurgico di non meglio precisata “plastica” effettuata (01.09.2017)” (cfr. pag. 86 CTU). Pertanto la valutazione del quadro attuale del lapa- rocele e della sua eziologia è inequivocabilmente viziata dagli esiti dell'intervento
1.09.2017 eseguito presso altra sede e rispetto al quale la convenuta non CP_1 può evidentemente rispondere. Non può del resto esser imputato agli urologi di Aba- no Terme il fallimento della chirurgia per laparocele parastomale e epigastrico. Il ce- dimento del piano muscolare ha come cause principali la debolezza della parete mu- scolare stessa o lo sforzo a cui può essere sottoposta durante colpi di tosse o solleva- mento di pesi. La percentuale d'insorgenza di ernie parastonali è alta e supera il 10%; il motivo è che quasi la totalità dei pazienti portatori di stomie sono neoplastici e per- tanto con poteri plastici fortemente diminuiti. Le stesse modalità sono all'origine del laparocele mediano insorto sul forame di introduzione del trocar sopra ombelicale.
Entrambe le evenienze sono da considerarsi come complicanze ben conosciute nella chirurgia addominale e riportate, come nel nostro caso, nel consenso informato (cfr. cartella clinica n. 15/11859 - doc. 3, pag. 8 file pdf). Sul Controparte_1 punto, come peraltro condiviso dal CTU, si rileva come il tasso di laparocele post chirurgico non presenti differenze statisticamente significative tra pazienti sottoposti a cistectomia con tecnica laparotomica “a cielo aperto” e pazienti sottoposti alla me- desima procedura con approccio mini invasivo, sia esso laparoscopico tradizionale o robot assistito come nel caso di specie;
ciò deriva dal fatto che la confezione della uro-stomia cutanea è sovrapponibile in tecnica aperta e tecnica laparoscopica roboti- ca. Pertanto, la CTU ha innanzitutto confermato l'indicazione e la correttezza della tecnica chirurgica (ex adverso contestata (intervento 25.11.2015). Quanto alle valuta- zioni del CTU riferite alle prestazioni e controlli eseguiti tra la dimissione del
2.12.2015 ed il ricovero del 15.07.2016, esse non possano essere opposte alla resi- stente, poiché prestazioni dalla stessa non erogate (nella stessa CTU si ammette infat- ti che “in atti non sono presenti riscontri di controlli eseguiti nel post-operatorio pres- so la CdC, pur prescritti nella lettera di dimissione” – cfr. pag. 101 CTU). Quanto in- fine alla censurata mancata risoluzione in elezione del problema ostruttivo riscontrato
- 7 - in occasione del ricovero 15.07.2016, se ne rileva l'inammissibilità in quanto allega- zione diversa da quella dedotta in giudizio. La censura è in ogni caso infondata posto che (come documentalmente attestato) in occasione del ricovero di Luglio 2016, a fronte di un peggioramento del quadro renale, le contromisure adottate dai CP_3 hanno consentito il miglioramento della Creatininemia al momento della dimissione del paziente. Dalla documentazione prodotta in atti non risulta poi alcuna visita ne- frologica o urologica, eseguita dal paziente, tra il 22.07.2016 al 1.09.2017, contra- riamente a quanto raccomandato nella lettera di dimissione relativa all'ultimo ricove- ro presso il Policlinico di Abano Terme.
Ne consegue il rigetto della domanda.
In considerazione dell'esito della lite e del contenuto della viziata CTU sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite.
Spese di CTU a definitivo carico dello Stato, risultando l'attore soccombente ammes- so al gratuito patrocinio.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede.
Rigetta la domanda attorea.
Spese compensate
Spese di CTU a definitivo carico dello Stato
Padova, 27-5-2025
Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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