TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/06/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 7972 R.G.A.C. dell'anno 2015, avente ad oggetto,
aventi ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. GALEOTTI INES, Parte_1
per procura in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. VALENTE GIUSEPPE, CP_1
per procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto la definizione delle questioni accessorie alla separazione giudiziale alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori;
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 09/05/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/11/2015, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 02/05/1996 matrimonio in Ginosa con , che CP_1
dalla loro unione erano nate le figlie e , rispettivamente il Persona_1 Persona_2
09/06/1996 e 12/12/1997, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente lamentava una lenta e progressiva opera di mortificazione posta in essere nei propri confronti dal marito, il quale portava la moglie a perdere completamente la fiducia e la stima in se stessa, nonché l'intrattenimento di una relazione extraconiugale, sfociata poi nella creazione di una nuova famiglia con un'altra donna;
la ricorrente lamentava altresì che, a seguito dell'allontanamento della parte resistente dalla casa coniugale, lo stesso aveva preso a ridurre sensibilmente il denaro inizialmente versato per il mantenimento della moglie e delle figlie, costringendo la ricorrente a ricorrere all'aiuto della propria madre per poter sopravvivere e pagare le bollette.
La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione, addebitando tuttavia l'insorgere della crisi coniugale alla moglie, la quale aveva tenuto un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, serbando un atteggiamento immaturo nei confronti propri e della prole;
parte resistente deduceva altresì che la serenità familiare veniva irrimediabilmente compromessa dalla continua ingerenza della madre della ricorrente nel rapporto coniugale,
nonché dal comportamento sleale posto in essere dalla moglie la quale, a partire dal 2011, si sottraeva agli ordinari doveri coniugali, ivi compresa la ordinaria vita sessuale di coppia, ed intratteneva, a partire dall'anno 2013, diverse relazioni extraconiugali. Adottati in data 27/09/2016 i provvedimenti presidenziali, con sentenza non definitiva n. 2234/2017 il Tribunale di Taranto pronunziava la separazione tra i coniugi, disponendo il prosieguo del giudizio per la risoluzione delle ulteriori questioni controversie.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria, occorre dare atto che all'udienza del 28/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, le cui condizioni sono contenute nell'atto di trasformazione depositato in data
25/03/2025.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale dando atto della intervenuta separazione dei coniugi Parte_1
e pronunziata con sentenza non definitiva del
[...] CP_1
Tribunale di Taranto n. 2234/2017 pubblicata l'11/09/2017, così provvede:
1) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle concordate e
[...] CP_1
trasfuse nell'accordo sottoscritto depositato in data 25/03/2025, qui da intendersi trascritte e riportate;
2) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente Martino Casavola Il Giudice est. Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 7972 R.G.A.C. dell'anno 2015, avente ad oggetto,
aventi ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. GALEOTTI INES, Parte_1
per procura in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. VALENTE GIUSEPPE, CP_1
per procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto la definizione delle questioni accessorie alla separazione giudiziale alle condizioni di cui all'accordo, debitamente sottoscritto dalle stesse personalmente e dai rispettivi procuratori;
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 09/05/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/11/2015, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 02/05/1996 matrimonio in Ginosa con , che CP_1
dalla loro unione erano nate le figlie e , rispettivamente il Persona_1 Persona_2
09/06/1996 e 12/12/1997, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente lamentava una lenta e progressiva opera di mortificazione posta in essere nei propri confronti dal marito, il quale portava la moglie a perdere completamente la fiducia e la stima in se stessa, nonché l'intrattenimento di una relazione extraconiugale, sfociata poi nella creazione di una nuova famiglia con un'altra donna;
la ricorrente lamentava altresì che, a seguito dell'allontanamento della parte resistente dalla casa coniugale, lo stesso aveva preso a ridurre sensibilmente il denaro inizialmente versato per il mantenimento della moglie e delle figlie, costringendo la ricorrente a ricorrere all'aiuto della propria madre per poter sopravvivere e pagare le bollette.
La parte resistente non si opponeva alla domanda di separazione, addebitando tuttavia l'insorgere della crisi coniugale alla moglie, la quale aveva tenuto un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, serbando un atteggiamento immaturo nei confronti propri e della prole;
parte resistente deduceva altresì che la serenità familiare veniva irrimediabilmente compromessa dalla continua ingerenza della madre della ricorrente nel rapporto coniugale,
nonché dal comportamento sleale posto in essere dalla moglie la quale, a partire dal 2011, si sottraeva agli ordinari doveri coniugali, ivi compresa la ordinaria vita sessuale di coppia, ed intratteneva, a partire dall'anno 2013, diverse relazioni extraconiugali. Adottati in data 27/09/2016 i provvedimenti presidenziali, con sentenza non definitiva n. 2234/2017 il Tribunale di Taranto pronunziava la separazione tra i coniugi, disponendo il prosieguo del giudizio per la risoluzione delle ulteriori questioni controversie.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria, occorre dare atto che all'udienza del 28/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, le cui condizioni sono contenute nell'atto di trasformazione depositato in data
25/03/2025.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale dando atto della intervenuta separazione dei coniugi Parte_1
e pronunziata con sentenza non definitiva del
[...] CP_1
Tribunale di Taranto n. 2234/2017 pubblicata l'11/09/2017, così provvede:
1) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle concordate e
[...] CP_1
trasfuse nell'accordo sottoscritto depositato in data 25/03/2025, qui da intendersi trascritte e riportate;
2) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente Martino Casavola Il Giudice est. Anna Carbonara