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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17662 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa EL Pellettieri nella causa N.R.G. 30957/2021 pervenuta all'udienza del 29 settembre 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
Avv. nato a [...] il [...] , difeso da sé medesimo Controparte_1
APPELLANTE
E
domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Controparte_2
Stato , contumace
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 18086/2020 depositata CP_2
il 20 ottobre 2020 – opposizione ad ordinanza- ingiunzione
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 29.9.2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
Ciò posto , si osserva ancora in via preliminare che l'appello è stato tempestivamente proposto nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata il 20.10.2020- atto di citazione in appello notificato il 20.4.2021- iscrizione a ruolo della causa di appello del 30.4.2021) ; il gravame inoltre si appalesa ammissibile siccome rispondente ai requisiti di forma e di sostanza prescritti dall'art. 342 c.p.c. : risultano chiaramente individuati i motivi di censura nonché le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione sicchè il Giudice di appello è posto in condizione di individuare agevolmente i punti motivazionali critici della sentenza di primo grado.
Venendo alla disamina dei singoli motivi di gravame , rileva il Tribunale che l'appellante si duole, in primo luogo, della statuizione con la quale il GDP ha ritenuto la insussistenza di vizi motivazionali e procedimentali nella ordinanza - ingiunzione prefettizia (oggetto di opposizione innanzi al Giudice di Pace), emessa in esito al ricorso gerarchico avverso il verbale di accertamento per la violazione di cui all'art. 7 codice della strada, accertata nel 2017 (sosta su Via Pinciana –
,senza esporre il titolo di pagamento ,in riferimento alla autovettura Smart Fortwo tg CP_2
19 ) , avendo il provvedimento prefettizio fatto riferimento alla controdeduzioni dell'organo accertatore per fondare la motivazione della ordinanza- ingiunzione .
Osserva il Tribunale che con riferimento alla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, la giurisprudenza di legittimità (v. per tutte, Cass. 24127/2010) ha sostenuto la legittimità della rappresentazione dei motivi anche per relationem, ovvero con richiamo ad altri atti del procedimento già regolarmente portati a conoscenza degli interessati, dai quali si possa ricavare, in modo sufficiente, l'indicazione delle ragioni giustificative del provvedimento.
In particolare, poi, è stato costantemente affermato che il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti, obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguente ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che siano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato (v. fra le altre Cass. 7186/2000).
Ed è stato altresì affermato che: "Il contenuto dell'obbligo imposto dalla L. 24 novembre 1981, n.
689, art. 18, comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare
l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge" (così Cass. 6901/2009).
Nella ordinanza- ingiunzione oggetto di opposizione viene fatto riferimento al rapporto controdeduttivo dell'organo accertatore quale elemento fondante l'impianto motivazionale del provvedimento prefettizio e , contestualmente, risultano fornite al trasgressore le credenziali – identificativo e password- per accedere al portale del Sistema Informativo Sanzionatorio per visionare le ridette controdeduzioni , talchè la motivazione è agevolmente conoscibile dall'interessato.
Va infine per completezza evidenziato che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , dal Tribunale condiviso, in tema di opposizione ad ordinanza – ingiunzione per l'irrogazione di sanzione amm.va – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 d.lgs. 30-4-1992 n. 285 ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 legge
689/1981 – i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento , e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto , ma il rapporto , con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte) , in quanto riproposte nei motivi di opposizione , decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass. Civ. SSUU
1786/2010) .
Venendo ora al merito della sanzione irrogata, si osserva che destinatario della sanzione è
[...]
in quanto erede (figlio) di proprietaria del veicolo CP_1 Persona_1 contravvenzionato, e che il verbale di accertamento gode della fede privilegiata di cui all'art. 2700
c.c. .
Il verbale di accertamento di violazione al codice della strada costituisce atto pubblico che , a norma dell'art. 2700 c.c. , fa piena prova , fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato , nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti . Per consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova , fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti , nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone , ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. Civ. 23800/2014; SSUU 17355/2009) .
Il verbale di accertamento , nel caso di specie , è stato notificato una prima volta a Persona_1
e sulla relativa relata di notifica è scritto “non notificabile”; ad un primo tentativo di
[...]
notifica, rimasto senza esito, è seguita una notifica successiva al momento in cui l'Amministrazione ha avuto contezza dell'identità dell'erede della . Per_1
Invero in seguito agli accertamenti sulla proprietà pervenuti alla Amministrazione il 18 gennaio
2019 , il verbale è stato notificato al quale erede della in data 7 marzo 2019 con CP_1 Per_1 la consegna presso l'ufficio postale , e risulta da costui ritirato in data 19 marzo 2019 , come già evidenziato dal primo Giudice .
Da tanto deriva che il v.a.v. risulta notificato entro il termine perentorio di 90 giorni dal momento in cui l'Amministrazione ebbe ad identificare il trasgressore .
L'art. 201 cds prevede infatti che “qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal PRA o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”.
L'appello va dunque respinto con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata .
Nulla sulle spese del secondo grado, stante la contumacia di parte appellata .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la impugnata sentenza;
b) nulla sulle spese del secondo grado, stante la contumacia di parte appellata;
c) sentenza esecutiva . Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025
Dott.ssa EL Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa EL Pellettieri nella causa N.R.G. 30957/2021 pervenuta all'udienza del 29 settembre 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
Avv. nato a [...] il [...] , difeso da sé medesimo Controparte_1
APPELLANTE
E
domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Controparte_2
Stato , contumace
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 18086/2020 depositata CP_2
il 20 ottobre 2020 – opposizione ad ordinanza- ingiunzione
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 29.9.2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
Ciò posto , si osserva ancora in via preliminare che l'appello è stato tempestivamente proposto nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata il 20.10.2020- atto di citazione in appello notificato il 20.4.2021- iscrizione a ruolo della causa di appello del 30.4.2021) ; il gravame inoltre si appalesa ammissibile siccome rispondente ai requisiti di forma e di sostanza prescritti dall'art. 342 c.p.c. : risultano chiaramente individuati i motivi di censura nonché le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione sicchè il Giudice di appello è posto in condizione di individuare agevolmente i punti motivazionali critici della sentenza di primo grado.
Venendo alla disamina dei singoli motivi di gravame , rileva il Tribunale che l'appellante si duole, in primo luogo, della statuizione con la quale il GDP ha ritenuto la insussistenza di vizi motivazionali e procedimentali nella ordinanza - ingiunzione prefettizia (oggetto di opposizione innanzi al Giudice di Pace), emessa in esito al ricorso gerarchico avverso il verbale di accertamento per la violazione di cui all'art. 7 codice della strada, accertata nel 2017 (sosta su Via Pinciana –
,senza esporre il titolo di pagamento ,in riferimento alla autovettura Smart Fortwo tg CP_2
19 ) , avendo il provvedimento prefettizio fatto riferimento alla controdeduzioni dell'organo accertatore per fondare la motivazione della ordinanza- ingiunzione .
Osserva il Tribunale che con riferimento alla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, la giurisprudenza di legittimità (v. per tutte, Cass. 24127/2010) ha sostenuto la legittimità della rappresentazione dei motivi anche per relationem, ovvero con richiamo ad altri atti del procedimento già regolarmente portati a conoscenza degli interessati, dai quali si possa ricavare, in modo sufficiente, l'indicazione delle ragioni giustificative del provvedimento.
In particolare, poi, è stato costantemente affermato che il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti, obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguente ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che siano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato (v. fra le altre Cass. 7186/2000).
Ed è stato altresì affermato che: "Il contenuto dell'obbligo imposto dalla L. 24 novembre 1981, n.
689, art. 18, comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare
l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge" (così Cass. 6901/2009).
Nella ordinanza- ingiunzione oggetto di opposizione viene fatto riferimento al rapporto controdeduttivo dell'organo accertatore quale elemento fondante l'impianto motivazionale del provvedimento prefettizio e , contestualmente, risultano fornite al trasgressore le credenziali – identificativo e password- per accedere al portale del Sistema Informativo Sanzionatorio per visionare le ridette controdeduzioni , talchè la motivazione è agevolmente conoscibile dall'interessato.
Va infine per completezza evidenziato che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , dal Tribunale condiviso, in tema di opposizione ad ordinanza – ingiunzione per l'irrogazione di sanzione amm.va – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 d.lgs. 30-4-1992 n. 285 ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 legge
689/1981 – i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento , e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto , ma il rapporto , con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte) , in quanto riproposte nei motivi di opposizione , decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass. Civ. SSUU
1786/2010) .
Venendo ora al merito della sanzione irrogata, si osserva che destinatario della sanzione è
[...]
in quanto erede (figlio) di proprietaria del veicolo CP_1 Persona_1 contravvenzionato, e che il verbale di accertamento gode della fede privilegiata di cui all'art. 2700
c.c. .
Il verbale di accertamento di violazione al codice della strada costituisce atto pubblico che , a norma dell'art. 2700 c.c. , fa piena prova , fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato , nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti . Per consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova , fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti , nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone , ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. Civ. 23800/2014; SSUU 17355/2009) .
Il verbale di accertamento , nel caso di specie , è stato notificato una prima volta a Persona_1
e sulla relativa relata di notifica è scritto “non notificabile”; ad un primo tentativo di
[...]
notifica, rimasto senza esito, è seguita una notifica successiva al momento in cui l'Amministrazione ha avuto contezza dell'identità dell'erede della . Per_1
Invero in seguito agli accertamenti sulla proprietà pervenuti alla Amministrazione il 18 gennaio
2019 , il verbale è stato notificato al quale erede della in data 7 marzo 2019 con CP_1 Per_1 la consegna presso l'ufficio postale , e risulta da costui ritirato in data 19 marzo 2019 , come già evidenziato dal primo Giudice .
Da tanto deriva che il v.a.v. risulta notificato entro il termine perentorio di 90 giorni dal momento in cui l'Amministrazione ebbe ad identificare il trasgressore .
L'art. 201 cds prevede infatti che “qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal PRA o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”.
L'appello va dunque respinto con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata .
Nulla sulle spese del secondo grado, stante la contumacia di parte appellata .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la impugnata sentenza;
b) nulla sulle spese del secondo grado, stante la contumacia di parte appellata;
c) sentenza esecutiva . Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025
Dott.ssa EL Pellettieri