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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 3246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3246 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 18 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19937/2024 R.G, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, via Chiana n. 38, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Luciacristina Arquilla, che la rappresenta e difendono per delega a margine del ricorso.
RICORRENTE
E
Controparte_1
Convenuto-contumace
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 23/5/2024 ha Parte_1
proposto opposizione avverso il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari prescritti per l'attribuzione del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980, negati dal ctu all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445, commi 1 e ss, c.p.c., deducendo che l'ausiliare aveva erroneamente valutato l'incidenza invalidante delle gravi e numerose patologie da cui era affetto, mal valutando le risultanze delle certificazioni mediche in atti.
Ha, quindi, concluso chiedendo riconoscersi il diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa;
in via subordinata, riconoscersi la condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa del 22/6/2022, la cui sussistenza era già stata accertata dalla ctu espletata nel procedimento di ATPO, all'esito del quale il
Tribunale non aveva proceduto ad omologa parziale.
Non si è costituito l' , sebbene ritualmente evocato in giudizio con atto notificato a mezzo pec CP_1
sia presso la sede legale che presso la sede provinciale.
All'odierna udienza, il difensore di parte ricorrente ha rinunciato al capo di domanda avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario prescritto dall'art. 1 legge n. 18/1980, insistendo nella domanda avanza in via subordinata. Indi, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
1 La domanda avanzata in via subordinata è fondata.
Ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato nella precedente fase di giudizio, dott. , specialista in medicina Persona_1
legale.
La relazione depositata dal c.t.u. appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, emergendo, in particolare, dagli atti che l'ausiliare ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della periziando, corredato dalle indagini specialistiche necessarie, ed ha tenuto conto dei criteri di valutazione dettati dalla legge n. 104/1992, così accertando che la ricorrente è affetta da una serie di patologie che investono una pluralità di organi ed apparati ( v. pag.10 della relazione), tali da comportare una condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 sin dalla'epoca della domanda amministrativa.
Le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al comma 3, art. 3 cit non sono state, d'altro canto, oggetto di contestazione alcuna ad opera delle parti.
Pertanto, deve dichiararsi sin dall'epoca della domanda amministrativa la sussistenza di una condizione di handicap grave ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992.
Atteso il parziale accoglimento della domanda e considerato che il presente giudizio è stato istaurato per effetto di iniziativa ascrivile alla solo parte ricorrente, che ha poi richiesto in questa sede quanto avrebbe già potuto ottenere all'esito della fase di ATPO, ricorrono i presupporti per compensare per una metà le spese della precedente fase, come liquidate in dispositivo ai sensi dei criteri di cui al D.M.
n. 54/2014 e ss modifiche, e integralmente le spese del presente giudizio di opposizione, mentre deve porsi a carico dell' secondo soccombenza la residua metà. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara la sussistenza di una condizione di disabilità grave ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa del 22/6/2022;
- Compensa integralmente le spese della presente giudizio di opposizione e per una metà le spese della precedente fase, che liquida per l'intero € 1.512,00 per compensi, condannando l' CP_1
alla rifusione della residua metà, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente.
Roma, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Pascarella
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