TRIB
Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 20/08/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. 644/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO
Nella persona del giudice unico dott.ssa Consuelo Pasquali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile vertente tra Sig. , nato a [...] il [...], residente ad Parte_1 Arco (TN), (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paiar C.F._1
Maristella (C.F. ) del Foro di Trento e presso il suo studio in C.F._2 Trento, via Zara n. 22, elettivamente domiciliato, giusta delega allegata al ricorso introduttivo, depositato telematicamente;
- parte ricorrente/attrice - e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, p.i. con sede legale in Pescantina (VR), alla Via Dei Peschi P.IVA_1 n.78, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentinelli Fabio del Foro di Verona (C.F.
), e presso lo studio di quest'ultimo in Verona, alla Via C.F._3 Carmelitani Scalzi n.5 elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente;
attualmente sottoposta a liquidazione controllata, non più costituitasi in giudizio dopo la riassunzione della causa;
- parte convenuta
EO. , nato a [...] il [...], e con studio in CP_2 38079 Tione di Trento (TN), Via Durone n. 4, (C.F. ), P.IVA C.F._4
, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, P.IVA_2 dagli Avv.ti Moschen Sabrina (C.F. ), e Cocchia Massimo (C.F. C.F._5
, entrambi del Foro di Trento, e presso il loro studio in Levico C.F._6 Terme (TN) via Diaz 9 elettivamente domiciliato, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente;
- parte convenuta – nonché Società (ex Controparte_3 [...]
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Girardi Andrea, presso il cui studio in Trento Via Brennero n. 139 è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente;
- parte chiamata –
1 In punto: azione del committente: risoluzione del contratto per inadempimento e condanna dell'impresa appaltatrice e del direttore lavori;
azione di manleva del professionista nei confronti dell'assicurazione
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 23/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte attrice:
- così come già precisate all'udienza del 10/07/2024:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinta e rigettata,
• in via preliminare: respingersi le eccezioni di improcedibilità, decadenza e prescrizione della domanda, accertandone l'infondatezza e la pretestuosità, in fatto e in diritto;
con tutti gli effetti in fatto e diritto conseguenti.
• in via principale: 1) accertare e dichiarare che fonte delle obbligazioni tra le Parti è il contratto a corpo, unico contratto sottoscritto da entrambe, e, per l'effetto, rigettarsi le avverse istanze fondate su diversi documenti con conseguenti ricostruzioni e pretese di risarcimento, rimborso e/o compensazione delle spese sostenute dalla
Controparte_1
2) accertare e dichiarare l'inadempimento di – in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. e per gli effetti, ovvero in ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa del ricorso, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del “contratto a corpo” sottoscritto tra le parti;
3) condannare la nella persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. a restituire a la somma di euro 65.001,92, Parte_1 ovvero diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, quale somma eccedente le opere già realizzate utilizzabili dal committente e incorporate nell'immobile di sua proprietà, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo;
4) condannare la nella persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. e il EO. , in solido tra loro ovvero in CP_2 subordine pro quota secondo i rispettivi titoli contrattuali e /o responsabilità, al risarcimento dei danni tutti subiti da , come sopra meglio Parte_1 specificati in narrativa, e da liquidarsi in euro 112.731,18 oltre spese notarili e accessori di legge, ovvero nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino al saldo;
5) condannare la nella persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. e il EO. , in solido tra loro ovvero in CP_2 subordine pro quota, al pagamento in favore di di euro 8.001,18 Parte_1 a titolo di spese e delle competenze legali e di euro 3.122,00 CTP (oltre accessori di legge e contributo unificato) relative al procedimento per l'accertamento tecnico preventivo oltre al pagamento/rimborso in favore dell'odierno ricorrente della somma di euro 10.277,28, già versata da Parte_1
al CTU Ing. nell'ambito del procedimento per ATP
[...] Persona_1
pag. 2/20 avanti a Codesto Ill.mo Tribunale, sub RG 930/2020, il tutto oltre interessi dal dì del dovuto sino al saldo;
6) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio oltre accessori di legge (15% S.G., 4% CNA e 22% Iva, compreso il contributo unificato);
7) Con ogni più ampia riserva di chiedere ulteriori eventuali danni per vizi e difformità allo stato non conosciuti, non conoscibili e non ancora palesati, ma che si dovessero manifestare successivamente alla ripresa dei lavori o al decorrere del tempo;
• in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria circa la rinnovazione della CTU, disporsi le spese tutte a carico delle Parti richiedenti e ordinarsi al CTU di quantificare i danni tutti, di qualunque natura, genere e qualità, attribuibili al direttore dei lavori e responsabile della sicurezza e all'impresa fine Controparte_5 di stabilire tra loro le rispettive quote di responsabilità, tenendosi comunque in solido le Parti verso il committente.
• in via ulteriormente subordinata:
- solo in caso di riapertura dell'istruttoria, si insiste per l'assunzione delle prove orali dedotte in atti (memorie ex art. 183 c.p.c.), capitolate e non ammesse, private delle eventuali valutazioni, a mezzo dei testi già indicati nelle memorie ex art. 183 c.p.c.;
• in ogni caso:
- con vittoria di tutte le spese, anticipazioni (compreso il contributo unificato) e accessori di legge 15% S.G., Iva e C.N.A. Insistendo per il rigetto di ogni avversaria conclusione”.
Del procuratore di parte convenuta Controparte_6 :
[...]
- all'udienza di precisazione delle conclusioni non è comparso nessuno;
- in comparsa di costituzione e risposta aveva concluso come di seguito:
• “In via pregiudiziale, di rito.
- Dichiararsi il difetto di esperita negoziazione assistita e dichiararsi l'improcedibilità del giudizio col favore delle spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario come quantificate nella nota spese giudiziale allegata o nella diversa somma maggiore o minore di giustizia (doc.9).
- In via pregiudiziale di rito, in subordine
- Disporsi la conversione del rito con la prosecuzione del giudizio nelle forme di cognizione ordinaria, con concessione dei termini ex art.183 co. sesto cpc;
• In via principale, nel merito
- Rigettarsi tutte le domande ed eccezioni formulate da per i motivi Parte_1 di cui in narrativa;
- Accertarsi e dichiararsi che alcun grave inadempimento/ritardo, nella consegna delle opere/forniture c'è stato e per l'effetto rigettarsi la domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno.
- Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto a , né a titolo di danni, Parte_1 anche da ritardo né ad altro titolo, anche restitutorio, come ex adverso dedotto.
• In via subordinata, nel merito
pag. 3/20 - Disporsi la compensazione tra le somme eventualmente riconosciute a Parte_1
con la somma di euro 59.711,54 dovuta da quest'ultima alla
[...] [...] a titolo di saldo per le opere contrattuali e extracontrattuali Controparte_1 eseguite a favore di . Parte_1
• In ogni caso
- Spese rifuse, compreso rimborso forfetario 15% ex D.M. 55/2014, anche del proc.to di ATP Trib. Rovereto RG n.930/2020, come da nota spese giudiziale per euro 3.645,00 oltre rimb. forf., CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario (doc.10).
- Disporsi a carico di definitivamente le spese di CTU. Parte_1
Del procuratore di parte convenuta geom. CP_2
- all'udienza di precisazione delle conclusioni non è comparso nessuno;
“Nel dichiarare di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove eventualmente formulate dalle altre parti del giudizio, nel ribadire quanto rilevato, dedotto, richiesto ed eccepito nei propri atti ed a verbale, ribadendo le eccezioni già avanzate ed opponendosi a quanto dedotto, eccepito e richiesto dalle altre parti del giudizio la presente difesa precisa le proprie conclusioni in via di merito come da 1. memoria ex art. 183 VI comma cpc dd 03.06.2022 ed in via istruttoria come da 2. e 3. memoria ex art. 183 VI comma cpc rispettivamente dd. 01.07.22 e dd. 25.07.22.”.
- nella prima memoria dd. 03/06/2022:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis e premesse le declaratorie di rito e di merito del caso:
• in via preliminare di rito:
- omissis;
• sempre in via preliminare di rito:
- omissis
• in via preliminare di merito:
− accertare e dichiarare le decadenze e prescrizioni maturate ed in cui è incorso il signor come da narrativa che si richiama integralmente;
Parte_1
• In via principale di merito:
− accertare e dichiarare che il geom. di fatto non ha mai né assunto né tanto CP_2 meno svolto il ruolo di D.L. e, conseguentemente, dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità dello stesso per vizi e difetti delle opere svolte da
peraltro non ancora terminate;
Controparte_1
− accertare e dichiarare l'inesistenza di errori progettuali nel progetto predisposto dal geom. con conseguente integrale rigetto delle domande avanzate nei suoi CP_2 confronti;
• In via subordinata di merito:
- nella denegata ipotesi in cui quanto lamentato dalla controparte fosse anche solo in parte fondato si chiede di accertare e dichiarare la totale e/o concorsuale responsabilità del medesimo signor per quanto accaduto per i motivi di Parte_1 cui in narrativa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c riducendo eventualmente nei rigorosi limiti di giustizia quanto eventualmente dovuto;
- nella denegata ipotesi in cui quanto lamentato da controparte fosse anche solo in parte fondato con conseguente accertamento di responsabilità e/o corresponsabilità in capo al geom. accertata e dichiarata l'operatività della CP_2 polizza professionale Polizza n. 1021.1000031728 con la ex Compagnia di
pag. 4/20 assicurazione Controparte_4
, ora , C.F. con sede in Trento Piazza
[...] CP_3 P.IVA_3 Delle Donne lavoratrici 2, indirizzo pec condannare Email_1 quest'ultima a tenerlo indenne e/o manlevarlo da ogni pretesa ex adverso avanzata ed accolta in questa Sede.
• In ogni caso: con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria: omissis Del procuratore di parte chiamata CP_3
- come in comparsa di costituzione e risposta dd. 17/04/2022:
“in via principale: per i motivi e i titoli tutti di cui in narrativa, rigettare le domande di parte ricorrente virgola in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva svolta dal geom. nei confronti di;
CP_2 CP_3 in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di manleva svolta dal geom. nei confronti di , contenere la domanda nei confronti CP_2 CP_3 di quest'ultima nei limiti della prova del danno raggiunta e del grado di responsabilità e/o corresponsabilità delle parti, che sarà accertato in corso di causa, nei limiti delle garanzie operanti dal contratto di assicurazione, tenuto conto della franchigia contrattuale e dei limiti di indennizzo di cui alla polizza sottoscritta dal geom. CP_2 in ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio, comprese spese generali 15%,C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. L'accertamento tecnico preventivo promosso dal Sig. Parte_1
Il contenzioso tra le parti di causa prende avvio da un ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso a ottobre 2020 dal Sig. nei confronti di Parte_1 [...] e del geom. al fine far accertare lo stato dei luoghi Controparte_1 CP_2 relativi all'immobile di sua proprietà, sito in Arco, e identificato dalla p.m. 2 della p.ed. 1162, oggetto di lavori di ristrutturazione, relativamente ai quali avevano operato, in qualità di impresa esecutrice dei lavori, la società e, in qualità Controparte_1 di Progettista e Direttore Lavori nonché Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il geom. CP_2 In sostanza, il ricorrente chiedeva al Tribunale - premesso che i lavori commissionati non erano stati completati, che, di quelli eseguiti, ve n'erano diversi che presentavano difetti e vizi e che il cantiere era stato abbandonato – di accertare lo stato dei luoghi e valutare, per un verso, quali opere fossero state effettivamente realizzate, nel qual caso verificando se le stesse fossero state eseguite a regola d'arte ovvero presentassero vizi, per altro verso, quali opere - oggetto di contratto - non fossero state realizzate, con determinazione degli eventuali danni patiti dal ricorrente/committente, tenuto conto delle somme già corrisposte all'Impresa.
L'elaborato peritale depositato all'esito dell'a.t.p. ha accertato, così rispondendo al quesito formulato dal giudice, lo stato dei luoghi, le lavorazioni effettivamente eseguite da e quelle non eseguite, determinandone il relativo valore, il Controparte_1
pag. 5/20 rapporto tra le somme pagate – anche anticipatamente - dal committente le Parte_1 somme restituite da – in considerazione di sconti ricevuti in Controparte_1 sede di acquisto dei materiali - e valore delle opere effettivamente eseguite, tenuto conto dei vizi e/o difetti riscontrati, con indicazione del soggetto ritenuto responsabile e dei costi di sistemazione.
B. La causa di merito
All'esito dell'a.t.p. le parti interessate non trovavano alcuna composizione della lite e il Sig. instaurava, dunque, il presente giudizio di merito, al fine di ottenere la Parte_1 pronuncia della risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento dell'Impresa, con condanna della stessa e del geom. al pagamento delle somme determinate in suo CP_2 favore in sede di a.t.p.
L'impresa appaltatrice, nel costituirsi ritualmente in giudizio Controparte_1 contestava la ricostruzione dei fatti e le pretese del ricorrente, eccependo, da un lato, il difetto di negoziazione assistita con conseguente improcedibilità del giudizio, dall'altro lato, che il vero contratto di appalto non fosse quello prodotto in giudizio dal ricorrente e recante data 07/08/2019 per un valore di € 87.000,00, da considerarsi, invece, un progetto di massima, bensì quello prodotto dal Sig. presso la Cassa Rurale, al Parte_1 fine di ottenere il finanziamento necessario per la ristrutturazione dell'abitazione, e avente un valore maggiore rispetto al primo, ovvero pari a € 150.000,00. Nel merito, la convenuta contestava, per un vero, di essere responsabile per la mancata esecuzione di determinati lavori, in quanto ciò sarebbe dipeso dal mancato pagamento da parte sig. del corrispettivo dovuto per opere già eseguite sia contrattuali Parte_1 che extracontrattuali, per altro verso, che sussistessero vizi o difetti delle opere eseguite, rispetto alle quali eccepiva la tardività delle contestazioni mosse da sig. Parte_1 ritenendo che l'opera fosse stata accettata al committente.
Il geom. premesso di essere stato incaricato dal sig. di predisporre il CP_2 Parte_1 progetto e il computo metrico relativo alla ristrutturazione della sua abitazione e di avere anche fornito la relazione tecnica L10, l'indicazione delle opere termoidrauliche e la relazione tecnica acustica, esponeva che, all'esito di tale attività, aveva depositato in data 25/06/2019, presso il Comune di Arco la SCIA prot. n. 18306. Il convenuto riferiva, altresì, che il sig. gli aveva comunicato che, Parte_1 successivamente, sarebbe stata la società ad occuparsi sia dei Controparte_1 lavori sia della direzione dei lavori stessi, che sarebbero stati affidati ad altro e differente tecnico di fiducia dell'Impresa; sempre il sig. poi, gli aveva chiesto Parte_1 in attesa della nomina di detto tecnico e al fine di completare l'autorizzazione della pratica per la richiesta dell'agevolazione fiscale del 50%, di ricoprire temporaneamente il ruolo di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza;
il geom. aveva CP_2 accettato in via meramente transitoria e con l'intesa che i lavori non sarebbero mai iniziati prima della nomina dell'altro tecnico come direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza. Solo successivamente e casualmente, a lavori in corso, aveva scoperto che il tecnico non era stato modificato e che egli figurava ancora come Direttore Lavori e Coordinatore per il cantiere del sig. per tale ragione aveva formalizzato, a fine luglio 2020, Parte_1 le sue dimissioni presso il Comune di Arco, il quale aveva sospeso i lavori;
ne era pag. 6/20 seguita la nomina di un nuovo Direttore Lavori responsabile nella persona del geometra
Parte_2 Precisava, in sostanza, il geometra geom. di aver operato nel presente caso solo CP_2 quale progettista e di essere perciò stato pagato, mentre successivamente non aveva svolto più alcuna attività, salvo prestarsi appunto ad indicare nella SCIA il proprio nominativo quale Direttore Lavori nei termini e alle condizioni sopra descritte. In relazione ai vizi denunciati eccepiva la decadenza e prescrizione del ricorrente dal relativo diritto, contestando, nel merito, che vi fossero errori addebitabili alla sua progettazione;
in ogni caso, per l'ipotesi che fosse stata ritenuta una qualche sua responsabilità, chiedeva la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, oggi
CP_3
in qualità di Compagnia assicurativa del geom. si costituiva CP_3 CP_2 ritualmente in giudizio, eccependo, in primo lugo, l'inopponibilità a se stessa delle risultanze di cui all'elaborato peritale depositato in sede di a.t.p., non avendovi essa partecipato. In secondo luogo, rilevava che l'assicurato avrebbe dovuto farsi previamente autorizzare nella scelta del proprio legale, dovendone altrimenti sopportare in proprio le spese legali peritali. In ogni caso, per l'ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, eccepiva la sussistenza di una franchigia contrattuale e dei limiti di indennizzo così come previsti nella polizza.
C. Sulla legittimazione di Controparte_1
Merita un cenno a parte la questione della legittimazione a resistere in giudizio della dopo che la stessa, con sentenza del Tribunale di Verona d.d. Controparte_1 10/08/2023, è stata sottoposta alla procedura di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 1, 2 e 268 ss. CCI. In seguito a tale comunicazione, infatti, il giudice ha dichiarato l'interruzione del processo con ordinanza d.d. 20/09/2023. Il sig. ha, poi, riassunto il processo, Parte_1 notificando l'atto di riassunzione alla in persona del suo Controparte_7 legale rappresentante pro tempore ing. , presso il difensore avv. Fabio CP_8 Valentinelli, nonché alla , in Controparte_9 persona della dott.ssa , in qualità di curatrice (liquidatrice). CP_10 Nessuno si è costituito in giudizio.
L'art. 270 CCI, nel disciplinare l'apertura della procedura, rinvia, in quanto compatibili, agli artt. 143, 150 e 151, i quali prevedono, per quanto d'interesse che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, sta in giudizio il curatore e che, dal giorno della dichiarazione dell'apertura della procedura, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi della procedura.
Ciò premesso, risultando che il sig. sia stato ammesso con riserva allo stato Parte_1 passivo della procedura concorsuale per quanto riguarda il credito azionato nel presente giudizio, si ritiene che la sentenza vada pronunciata comunque nei confronti della Società fermo restando il divieto di utilizzare esecutivamente Controparte_1 il titolo che eventualmente si formerà nei suoi confronti fintanto che dura la procedura concorsuale. Nulla vieta, peraltro, che il titolo stesso possa essere utilizzato proprio per pag. 7/20 determinare il quantum il credito che il sig. abbia azionato nella procedura, Parte_1 ovvero venga utilizzata nel futuro, terminata la procedura, nei confronti dell'impresa che fosse tornata in bonis.
D. Nel merito della causa
1. Il contratto stipulato tra le parti
Innanzi tutto, va individuato quale sia il contratto d'appalto stipulato tra il Sig. e la Parte_1 Controparte_1 In quanto unico documento agli atti sottoscritto da entrambe le parti, il contratto che si ritiene valido ed efficace tra le parti è quello di cui al documento prodotto sub all. 3 al ricorso introduttivo, ovvero il preventivo di spesa “a corpo” redatto da
[...] il 08/07/2019 per un totale di € 81.000,00 + € 9.500,00, dunque € Controparte_1 90.500,00 più IVA, per complessivi € 99.550,00, sottoscritto da committente e CP_11 Tale contratto prevedeva le obbligazioni poste a carico delle parti, oltre ad un piano per i pagamenti e l'indicazione dell'inizio lavori a febbraio 2020.
L'altro documento richiamato dalla convenuta, ossia quello depositato presso la Cassa Rurale, a cui il Sig. aveva richiesto un finanziamento (e prodotto in giudizio Parte_1 dalla su ordine del giudice), non è un contratto, ma un computo metrico CP_12 estimativo del costo dei lavori datato gennaio 2019 a firma del geom. e CP_2 non sottoscritto da alcuna delle parti, come tale dunque irrilevante tra le stesse, in quanto redatto allo scopo preciso di ottenere il mutuo per l'esecuzione dei lavori e, come tale, utilizzabile nei rapporti tra cliente e istituto di credito. Resta, poi, la conclusione che, quand'anche questo secondo contratto fosse il vero contratto (cosa che non è), ciò non modificherebbe nulla per quanto riguarda l'accertamento del valore dei lavori che ha effettivamente Controparte_1 eseguito nel momento in cui il rapporto si è definitivamente interrotto.
Per quanto riguarda, invece, il rapporto contrattuale tra Sig. e EO. Parte_1 CP_2 appare certo e documentalmente dimostrato che EO. sia stato il progettista dei
CP_2 lavori di ristrutturazione per cui è causa, abbia redatto il relativo computo metrico, fornito la relazione tecnica 10L, l'indicazione delle opere termoidrauliche e la relazione tecnica acustica;
ciò in quanto dette prestazioni sono espressamente riconosciute dallo stesso EO. (p. 2 e 3, comparsa di risposta e docu. 2, 3 4, e 5 ivi allegati) come
CP_2 risultato dell'incarico in tal senso ricevuto dal Sig. Parte_1 Risulta, tuttavia, dimostrato per tabulas anche che il geom. sia stato indicato nella
CP_2 SCIA prot. 18306 dd. 25/06/2020, da lui stesso predisposta, oltre che come Progettista, anche come Direttore Lavori e Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione. Sul punto il EO. afferma di aver assunto tale ruolo solo per fare una cortesia al
CP_2 Sig. con l'intesa che della direzione lavori si sarebbe poi occupato un altro Parte_1 professionista nominato dall'Impresa appaltatrice, circostanza non avvenuta, tanto che il EO. ha poi depositato presso il Comune di Arco, in data 29/07/2020, lettera di
CP_2 dimissioni dall'incarico di diretto dei lavori. Il sig. contesta questa ricostruzione, affermando di aver nominato il geom. Parte_1 in tutte le mansioni e funzioni indicate, proprio in quanto in passato aveva già
CP_2 lavorato per lui. Certo, in un secondo momento il direttore dei lavori avrebbe dovuto pag. 8/20 essere sostituito, ma fino alla sua sostituzione il geom. avrebbe dovuto rimanere CP_2 nel pieno delle sue funzioni, direzione lavori e coordinamento sicurezza compresi.
Sotto questo profilo si osserva, invero, che, in relazione a tale qualifica ricoperta dal geom. a nulla rileva che lo stesso sia stato effettivamente il direttore dei lavori o CP_2 meno, ovvero che egli abbia accettato di assumere questo incarico dietro pagamento di un compenso o per amicizia o per conoscenza (circostanza che è rimasta non dimostrata), considerato che l'assunzione della relativa veste al fine di far partire la pratica comporta, in ogni caso, la piena assunzione delle responsabilità connesse al ruolo che si accetta di rivestire.
2. Lo svolgimento dei lavori
I lavori sono iniziati intorno a febbraio 2020 e sono stati sospesi ai primi di agosto 2020, per non riprendere più.
Dagli atti di causa e dalla documentazione versata in atti risulta dimostrato che, ad un certo punto, dopo aver pagato vari acconti e anticipi pretesi dalla Controparte_1
per l'importo complessivo di € 127.600 (Iva inclusa), il sig. riteneva
[...] Parte_1 che l'Impresa non stesse adempiendo correttamente al proprio incarico;
infatti, solo una minima parte dei lavori erano stati eseguiti;
il canone di locazione relativo all'appartamento che, che nelle more dei lavori il sig. aveva dovuto affittare, Parte_1 nel frattempo era stato corrisposto dallo stesso ricorrente, nonostante il contratto prevedesse che i relativi costi avrebbero dovuto essere sopportati da
[...] (la quale, poi, vi procederà); il contratto di locazione era in scadenza a Controparte_1 giugno 2020 e il avori di ristrutturazione erano in alto mare. Per tali ragioni il sig. chiedeva delucidazioni all'ing. Parte_1 Controparte_13
il quale richiedeva una proroga fino a fine luglio.
[...] Nel frattempo, in seguito alle dimissioni del geom. da Direttore Lavori CP_2 (intervenute il 29/07/20210), i lavori venivano sospesi dal Comune di Arco con ordinanza d.d. 06/08/2020. Seguivano, da un lato, la nomina del geom. quale Pt_2 nuovo Direttore Lavori al fine di riattivare il titolo abilitativo e riprendere i lavori, e dall'altro lato, dei contatti tra Sig. e l'Impresa, che, tuttavia, non portavano a Parte_1 nulla. Infatti, poiché, per riprendere i lavori, l'ing. richiedeva il pagamento di CP_8 un'ulteriore somma di denaro, ritenuta dovuta per prestazioni sia contrattuali che extracontrattuali, mentre il sig. affermava che la verifica avrebbe dovuto Parte_1 essere rinviata all'esito dei lavori, i lavori non riprendevano più e il rapporto contrattuale s'interrompeva definitivamente.
3. Gli accertamenti compiuti dal sig. Parte_1
Sempre a settembre, come si è già visto, il Sig. conferiva incarico a Parte_1 professionista di sua fiducia, l'ing. di eseguire ulteriori verifiche, dalle Persona_2 quali emergeva l'incompletezza dei lavori eseguiti, nonché la presenza di difformità e vizi. Emergeva, altresì, che gli importi fin a quel momento pagati dal sig. Parte_1 erano di gran lunga superiori rispetto ai lavori eseguiti. La perizia di parte reca data del 05/10/2020.
pag. 9/20 Subito dopo, a ottobre 2020 il sig. depositava il ricorso per ATP, e, dopo la Parte_1 relativa conclusione (CTU dd. 13/04/2021), spediva via e-mail all'Impresa appaltatrice e al geom. EO. la lettera di contestazione e denuncia dei vizi e delle difformità CP_2 delle parziali opere effettuate dd. 08/06/2021, introducendo, poco dopo, il presente giudizio con ricorso depositato il 29/06/2021.
4. Gli esiti della c.t.u.
L'esame degli atti, dei documenti prodotti dalle parti e le risultanze della consulenza tecnica disposta in sede di istruzione preventiva, cui questo giudice aderisce integralmente, non rivenendosi in essa errori metodologici o tecnici in grado di inficiarne le risultanze, consentono di raggiungere le conclusioni che di seguito si espongono.
4.1. L'accertamento dei lavori effettivamente eseguiti e dei pagamenti effettuati
All'esito dei sopralluoghi eseguiti in contraddittorio e tenuto conto delle voci dei computi allegati al contratto a corpo, il c.t.u. ha accertato ed elencato specificatamente alle pagine 10-16 del suo elaborato (con richiamo delle fotografie scattate in sede di sopralluogo), cui si rinvia per le voci di dettaglio, tutte le lavorazioni eseguite da e tutte quelle non eseguite, con relativa quantificazione Controparte_1 secondo un criterio che, sulla base della circostanza che il contratto era “a corpo”, mentre il computo metrico si basava su calcoli “a misura”, ha interpretato la differenza di valore come uno “sconto” riconosciuto dall'impresa al Sig. e pari al Parte_1 20,54% sui prezzi unitari delle varie voci. Ciò premesso, l'importo totale delle lavorazioni che sono state materialmente effettuate dall'Impresa, al momento dell'interruzione del rapporto, è risultato pari a € 37.816,44 + I.V.A. del 10%, e dunque a complessivi € 41.598,08 (Allegato 35 alla c.t.u. : Computo lavorazioni effettuate).
Risulta per tabulas, oltre che confermato dal c.t.u., che , in relazione al Parte_1 contratto d'appalto stipulato con ha effettuato pagamenti Controparte_1 complessivi per € 127.600 (Iva inclusa) e che l'Impresa ha restituito l'importo di € 21.000,00 (a titolo di sconto ottenuto nell'acquisto di materiali, nonché di rimborso delle spese di locazione), oltre ad aver eseguito lavori per € 41.598,08. Ciò significa che a favore di risultava sussistere, al momento di CP_14 interruzione del rapporto, un credito di € 65.001,92 (= € 127.600,00 – € 21.000,00 - € 41.598,08), importo che va considerato come non dovuto, in quanto versato per lavorazioni mai effettuate.
4.2. L'accertamento dei vizi e delle difformità
Il c.t.u. ha accertato, altresì, la presenza di vizi e difformità delle opere eseguite dall' (dislivello porta d'accesso al primo piano;
parete nel sottotetto, tubazione CP_11 scarico cucina e altre varie voci elencate alle pagg. 17-22 della perizia), in parte quantificati alle pagine 7-8. dell'allegato 36 alla c.t.u.
pag. 10/20 Alle pagine da 17) a 22) della c.t.u. vengono individuati i seguenti vizi/difformità:
- dislivello pavimento: in corrispondenza della soglia in marmo della porta d'accesso al primo piano sul lato interno vi è un dislivello rispetto al pavimento di 1,5 cm. verso l'interno e di 3,5 cm. verso l'esterno (foto 93 doc. 14/01/21): trattasi di difformità dovuta ad un errore di trascrizione della quota, presumibilmente intervenuto nel momento in cui il progettista ha predisposto la pratica edilizia, e comunque emendabile in fase di variante della SCIA;
- errata posizione di una parete: a piano sottotetto è stata demolita e ricostruita una parete con una differenza di 5 cm. dalla posizione originaria (foto 11, 13, e 15 doc. 22/02/2021): dall'analisi degli elaborati grafici allegati alla S.C.I.A. depositata, la posizione della parete rilevata in fase di sopralluogo rispetto a quella riportata nel progetto, è spostata di 30 cm. (all. 33: Confronto Rilievo-Stato progetto Sottotetto). Trattasi di fatto imputabile ad un errore dell'impresa, emendabile anch'essa in fase di variante della SCIA;
- errata posa dello scarico della cucina sulla facciata esterna: il tubo in PVC dello scarico della cucina, che si collega a quello del bagno e poi raggiunge il pozzetto (foto 33-34-35-36-37-38 e 39 doc. 14/01/2021 e foto 1, 2, 3 e 34 doc. 22/02/2021): la posa dello scarico in facciata non risulta eseguita a regola d'arte, in quanto lo scarico avrebbe dovuto essere incassato, verticalmente, nella muratura perimetrale. Anche il tratto di tubazione per il collegamento al pozzetto non rispetta la regola dell'arte, in quanto avrebbe dovuto essere incassata nella pavimentazione. In tal caso, l'errore va riferito al progettista, che nella SCIA aveva dichiarato che la predisposizione della planimetria delle reti e in particolare quella relativa agli scarichi delle acque bianche e nere non era necessaria, mentre in questo caso sarebbe stata necessaria per indicare la corretta esecuzione della lavorazione. In ogni caso, anche l'impresa, pima dell'inizio della lavorazione, avrebbe dovuto confrontarsi con la D.L. per ovviare a tale problematica;
i lavori di sistemazione degli scarichi cucina e bagno, al primo piano, e di collegamento alla rete fognaria vengono quantificati in € 2.300,00, importo comprensivo di demolizione dei rivestimenti ceramici e rivestimento ceramico, smontaggio e montaggio mobili e sistemazione impianto elettrico;
- sul prospetto sud si rileva una incassatura verticale in cui sono stati posati le tubazioni del gas, che partono dal livello del primo piano e arrivano a terra. Da qui attraverso la demolizione della pavimentazione in porfido, non ancora sistemata, arrivano al contatore (foto 44-45-46 e 47 doc. 14/01/2021); il CTU ritiene che tale sistemazione debba essere ultimata dall'Impresa con il tamponamento dei tubi nella muratura e con il ripristino della pavimentazione in porfido fino al contatore sul confine di proprietà;
- errato montaggio porte scorrevoli e telai: per le porte scorrevoli del bagno e della camera a primo piano, che sono state montate, risulta che il telaio metallico è stato montato ad una quota diversa dal “metro finito” come da regola d'arte. (foto 22, 23, 24 e 25 doc. 22/02/2021): tale difformità, imputabile all'impresa, non permette di posare le porte a regola d'arte lasciando visibile una fessura inferiore di circa 2-3 cm. Oltre a ciò, anche i telai metallici per le porte a scomparsa montati nel sottotetto non risultano posati alla corretta quota, con evidente riflesso sulla successiva, sicuramente non corretta, posa delle porte: la difformità può essere emendata mediante registrazione dell'altezza delle porte;
- differenti quote del sottotetto:
pag. 11/20 le quote del sottotetto rilevate sotto il tavolato della copertura che, secondo la relazione del progettista, avrebbero dovuto rimanere fisse, non corrispondevano con quelle riportate negli elaborati della SCIA depositata presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Arco (allegato 28: Rilievo sottotetto e All. 29: Rilievo quote edificio): le stesse possono essere sistemate in fase di variante della SCIA;
- errato dimensionamento della scala di collegamento tra primo piano e sottotetto: le dimensioni della menzionata scala presente nella SCIA depositata non rispettano le dimensioni minime e le caratteristiche tipologiche presenti nel Regolamento Edilizio del Comune di Arco. Inoltre, anche la scala scelta, in fase di esecuzione dei lavori, dalla committenza (All. 34: Scala interna) è difforme dal Regolamento edilizio comunale. Infatti, entrambe le scale hanno una larghezza minore a quella minima indicata all'art. 79 comma 2 del R.E. del comune di Arco che è di 90 cm. e non rispettano il criterio di rapporto tra pedata e alzata indicato dalla formula di Blondel (2a + p = 62 – 64). Inoltre, la scala scelta dalla committenza risulta avere una larghezza di 70 cm, inferiore al minimo previsto dalla normativa sulle barriere architettoniche (D.M. 14 giugno 1989 n. 236 – Regolamento di attuazione della L. 13/89): poiché la scala non era stata ancora montata, la difformità risultava senz'altro emendabile in fase di variante della SCIA;
- difformità di spesso del solaio tra primo piano e sottotetto: lo spessore di detto solaio riportato negli elaborati della SCIA non corrisponde al reale rilevato. Vi è una differenza di 9 cm. Poiché tale solaio non è stato interessato da lavori, non sussiste alcuna incongruenza tra la rappresentazione dello stato attuale della SCIA depositata e lo stato reale rilevato;
- mancato realizzo del disbrigo fra bagno e cucina-soggiorno: al primo piano non è stato realizzato il disbrigo di separazione fra bagno e cucina- soggiorno che secondo il Reg. Edil. del Comune di Arco all'art. 73 comma 3 è necessario. La difformità è riferibile alla Direzione Lavori, che in fase di esecuzione dei lavori avrebbe dovuto vigilare sulla sua costruzione: il relativo costo di costruzione ammonta a € 927,90;
- errata larghezza del corridoio che porta alla terrazza: a piano sottotetto, il corridoio che porta alla terrazza (non presente nella S.C.I.A. depositata), al grezzo è di cm. 97 e non rispetta la larghezza minima di cm. 100 per la normativa sul superamento delle barriere architettoniche (punto 8.1.9 del D.M. 236/89) (Foto 87 doc. 14/01/2021): l'errore è imputabile sia all'Impresa che alla Direzione lavori, che in fase di realizzazione delle pareti interne, avrebbero dovuto verificare tale larghezza minima: i lavori di demolizione e ricostruzione della parete a sottotetto richiede una spesa di € 1.890,46; in questa voce rientrano anche le spese relative a due dei “falsi” telai verificati, inquanto posti sulla parete da demolire per regolarizzare la larghezza del corridoio;
per la posa di contropareti al primo piano e muratura portante a sottotetto si prevedono spese per complessivi € 3.158,73.
Il totale dei lavori necessari per eliminare i vizi accertati ammonta, dunque, a € 2.300,0
+ € 1.890,46 + € 3.158,73, per complessivi € 7.349,19.
4.3. I costi per ultimare i lavori
I costi stimati dal c.t.u. per il completamento dei lavori, con riferimento sia ai lavori previsti in contratto e non eseguiti, sia ad ulteriori lavori ritenuti necessari sebbene non pag. 12/20 previste nei computi metrici allegati al contratto, ammontano a complessivi € 78.111,46, importo già comprensivo di Iva e spese tecniche, calcolato al netto della restituzione dell'importo di € 65.001,92, che l'appaltatore ha incassato in più rispetto alle lavorazioni effettivamente realizzate.
5. Del fondamento della domanda azionata dall'attore.
A fondamento della propria domanda di risoluzione del contratto d'appalto e di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento delle controparti, il Sig. Parte_1 pone due ordini di censure: da un lato, la mancata esecuzione di tutti i lavori oggetto del contratto di appalto sopra menzionato, o comunque la mancata esecuzione di prestazioni in rapporto a quanto già pagato, dall'altro lato, in relazione ai lavori effettuati, la relativa esecuzione non a regola d'arte. L'impresa risponderebbe, quindi, per non aver eseguito o non aver eseguito bene la propria prestazione, mentre il geometra sarebbe responsabile per non aver svolto correttamente il proprio ruolo di Direttore dei lavori, impedendo l'inadempimento dell'impresa.
In relazione agli inadempimenti in cui può incorrere l'appaltatore, occorre preliminarmente distinguere, in relazione alla diversa tipologia di mancanze prospettate, la disciplina della responsabilità che si fa valere nei confronti dell'Impresa, atteso che l'art. 1667 c.c., in questa sede invocato, costituisce una disciplina speciale della responsabilità contrattuale ex artt. 1453 e 1455 cc , in un rapporto di species a genus tra le stesse.
In pratica, quando si facciano valere questioni diverse dai vizi e difformità dell'opera, ossia attinenti alla mancata esecuzione dell'opera, alla sua parziale esecuzione, alla mancata o tardiva consegna della stessa, saranno applicabili i rimedi generali dell'azione di adempimento ovvero di risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ex artt. 1453 e 1455 c.c.
Diversamente, quando ricorrano vizi o difformità, intendendosi per tali, da un lato, l'esecuzione della prestazione in violazione delle regole dell'arte, con conseguente compromissione della funzionalità di quanto realizzato ovvero, dall'altro lato, una differenza di esecuzione tra quanto contrattualmente pattuito e quanto realizzato, dovrà applicarsi la disciplina speciale dettata dall'art. 1667 c.c. (e in altri casi dall'art. 1669 c.c., non pertinente nel presente giudizio).
5.1. Le eccezioni di prescrizione e decadenza in ordine ai vizi e alle difformità accertati
Per quanto riguarda i vizi e le difformità lamentate dal sig. le parti convenute Parte_1 hanno eccepito l'intervenuta prescrizione e decadenza ai sensi dell'art. 1667 c.c. Le eccezioni, tuttavia, sono infondate e vanno respinte.
L'art. 1667 c.c. (difformità e vizi dell'opera) prevede una disciplina specifica in ordine alla tempistica con cui vizi e difetti dell'opera possono e devono essere fatti valere, disponendo quanto segue:
pag. 13/20 “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
Come prevede la norma, la garanzia cui è tenuto l'appaltatore non opera, qualora il committente abbia accettato l'opera ovvero le difformità erano dal medesimo conosciute o conoscibili. Nel presente caso, non ha avuto luogo alcuna accettazione dell'opera, atteso che i lavori, come si è visto, sono stati interrotti perché la riteneva di dover Controparte_1 ricevere un pagamento, cui invece non aveva diritto. A ciò consegue che, in nessun caso, potrà invocarsi l'inoperatività della garanzia.
Entrando nel dettaglio della disciplina procedurale della denuncia dei vizi, cui il committente è tenuto al fine di attivare la garanzia, va distinta la prescrizione dalla decadenza.
La prescrizione del diritto inizia decorrere dal giorno della consegna dell'opera, che nel presente caso non vi è stata. In ogni caso, anche ritenendo l'opera consegnata nel momento in cui i lavori si sono definitivamente interrotti (cosa che non è), come si vedrà subito di seguito, ciò sarebbe avvenuto a settembre 2020, con la conseguenza che l'instaurazione del giudizio di merito con ricorso dd. 21/06/2021 risulterebbe, in ogni caso, avvenuta entro il termine biennale previsto dalla legge.
Per quanto riguarda la decadenza dall'azione per tardiva denuncia dei vizi, la conclusione è la medesima. A fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dai convenuti, grava sul committente l'onere di dimostrare di aver tempestivamente denunciato i vizi e le difformità, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (cfr. ex multis Cass., sent. 10579/2021).
La prova concerne, dunque, una duplice circostanza, quella relativa all'avvenuta denuncia dei vizi e quella che riguarda la sua tempestività.
Innanzi tutto, va richiamata la tempistica degli atti rilevanti: come emerge dagli atti di causa, i lavori sono stati sospesi in seguito alla comunicazione dd. 06/08/2020 inviata dal nella quale si dava atto dell'impossibilità di proseguire, Parte_3 considerato che il geom. EO. aveva rassegnato le dimissioni dall'incarico di CP_2 Direttore lavori. Ad agosto ha avuto luogo, poi, uno scambio di messaggi tra l'ing. e il anche per il tramite del geom. CP_13 Controparte_1 Parte_1 Pt_2
pag. 14/20 nominato Diretto dei Lavori dopo il geom. allo scopo di riattivare il titolo CP_2 abilitativo e far revocare l sospensione dei lavori da parte del Comune di Arco. Tuttavia, come accertato anche dal c.t.u., dalla data di sostituzione del Direttore Lavori non è stata eseguita più alcuna lavorazione. Nel corso del mese di settembre 2020, dunque, è diventato chiaro che il rapporto si era definitivamente concluso. A questo punto il sig. ha incaricato un tecnico di propria di fiducia, ing. Parte_1
di effettuare una verifica del cantiere, al fine di accertarne lo stato. L'ing. Persona_2 ha, quindi, elaborato la perizia di parte dd. 05/10/2020, conosciuta la quale, il sig. Per_2 ha promosso la procedura di a.t.p. (con ricorso dd. 16/10/2020) e, infine, Parte_1 concluso il procedimento di istruzione preventiva, ha depositato il 29/06/2021 l'atto introduttivo del presente giudizio.
Innanzi tutto, va premesso, circa il contenuto della denuncia, che “ai fini di cui all'art. 1667 cod. civ. non è necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale, cioè, da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, essendo, per converso, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore una pur sintetica indicazione delle difformità (nella specie, attraverso la spedizione di un telegramma), suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo” (cfr. Cass., sent. 644/1999).
Basta, dunque, sotto questo profilo, un atto che faccia comprendere alla controparte che si lamenta l'esecuzione non a regola d'arte delle opere commissionate.
Per quanto riguarda il rispetto del termine di decadenza, la norma fissa quello di 60 giorni dalla scoperta dei vizi. Sotto questo aspetto è principio giurisprudenziale assodato e consolidato, che per
“scoperta” non s'intende la presa d'atto della prima manifestazione del difetto (es. la comparsa di una macchia di umido), né il semplice sospetto. Il termine inizia a decorrere solo a partire dal momento in cui il committente acquisisce un “apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera” (cfr. ex multis, Cass. n. 7449/1997; Cass. n. 14039/2007), consapevolezza che, nella maggior parte dei casi, si ottiene solo a seguito di una perizia tecnica. Sarà quindi a far data dagli esiti di questo accertamento specialistico che inizierà a decorrere il calcolo dei 60 giorni, atteso che sarà da quel momento che il committente avrà avuto la certezza della causa e della gravità del problema.
Nel caso di specie, il Sig. ha acquisito sufficiente consapevolezza della Parte_1 presenza di vizi e difformità proprio in seguito all'incarico affidato all'ing. il Per_2 quale ha redatto la perizia d.d. 05/10/2020 (doc. 19 all. ric.). L'elaborato, oltre ad essere corredato da ampia documentazione fotografica che rappresenta lo stato dei luoghi, dà atto, dà atto “… come la ditta abbia realizzato un 30% delle opere Controparte_1 appaltate in spregio non solo alla regola dell'arte, ma anche appropriandosi delle somme per lavorazioni non effettuate producendo infine un danno notevole per il signor
(ricorso ex art. 702 bis c.p.c., pag. 13, relazione tecnica, pag. 5). Parte_1
pag. 15/20 Atteso che Sig. ha avuto conoscenza dei vizi con la relazione del proprio Parte_1 tecnico d.d. 05/10/2020 e instaurato la procedura di a.t.p. immediatamente dopo, ovvero con ricorso d.d. 16/10/2020, nella quale fa chiaro riferimento a “difformità macroscopiche” ed “errori e vizi riscontrati”, appare evidente che con tale ricorso il ricorrente ha informato l'appaltatore e il diretto dei lavori dell'esistenza di vizi e difetti, con ciò facendo tempestivamente valere la garanzia.
5.2. L'inadempimento di Controparte_1
Come accertato in corso di causa, al momento di interruzione definitiva del rapporto contrattuale esistente tra Sig. e era l'impresa Parte_1 Controparte_1 appaltatrice a doversi considerare inadempiente. In quel momento, infatti, l'impresa, per riprendere i lavori, aveva preteso il pagamento di un'ulteriore somma di denaro, asseritamente dovuta per lavori extra-contratto già eseguiti, come richiesto con e-mail d.d. 30/08/2020 (doc. 17-18 e ric.). A tale richiesta il sig. aveva opposto un rifiuto, dichiarando che avrebbe provveduto a chiusura Parte_1 lavori, previa contabilizzazione di ogni prestazione. Lo scambio di messaggi, sempre d.d. 30/0872020, si chiude con l'invito, da parte del sig. al Sig. di CP_8 Parte_1 non scrivergli “se non disponibile a definire economicamente la questione”. Il rapporto finiva, dunque, così.
In realtà, il rifiuto del Sig. era del tutto giustificato alla luce del fatto che, a Parte_1 quella data, a fronte dell'avvenuto versamento da parte di Sig. dell'importo di Parte_1
€ 127.600,00 (Iva inclusa), l'appaltatrice aveva eseguito lavori per soli € 41.598.08 (Iva inclusa). Di questi, oltre tutto, una parte era stata anche eseguita in maniera non conforme alle regole dell'arte ovvero al progetto.
L'inadempimento, considerata la sproporzione tra l'importo pagato e il valore delle opere eseguite, nonché valutato l'oggetto dei lavori commissionati, afferenti alla ristrutturazione dell'abitazione principale del Sig. deve qualificarsi senza Parte_1 dubbio come grave, tanto da giustificare – alla luce della disciplina generale applicabile alle prestazioni oggetto di esame, ex artt. 1453 e 1455 cc - l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento dell'appaltatrice e la relativa condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno.
In primis, va disposta la restituzione da parte della Controparte_1 dell'importo di € 65.001,92, indebitamente incassato nonostante la mancata esecuzione di prestazioni corrispondenti;
sulla somma dovuti gli interessi in misura legale dal dì della domanda e fino al saldo. Tale somma va posta a carico esclusivo dell'Impresa, come, del resto, chiesto dalla parte attrice, atteso che la scelta di corrispondere tanti e tali pagamenti anticipati, al di fuori del piano previsto contrattualmente, sul quale il Direttore Lavori avrebbe dovuto vigilare, discende da una scelta propria del committente, che così si è accordato direttamente con la Controparte_1
Oltre a ciò, spetta alla parte non inadempiente, a norma dell'art. 1453, primo comma c.c., in caso di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno cagionato dalla condotta dell'altra parte inadempiente.
pag. 16/20
Nel presente caso, il danno è stato quantificato dal c.t.u.
Da un lato, il c.t.u. ha riconosciuto e quantificato il danno da disagio abitativo, ai committenti dall'aver eseguito solo in minima parte i lavori oggetto di contratto e averli così costretti a vivere, dopo la scadenza del contratto di locazione di cui
[...] si era accollata i costi, in una casa abitabile solo per circa metà degli Controparte_1 spazi. Considerato un affitto mensile per un appartamento della stessa tipologia di quello in proprietà del ricorrente, pari a € 500,00, il c.t.u. ha quantificato l'importo da corrispondere a titolo di disagio abitativo nella metà del valore intero di detto canone, dunque € 250,00 mensili, per il periodo di dieci mesi, necessari per il completamento dei lavori. In tutto, pertanto, € 2.500,00, da maggiorare di ulteriori € 750,00 riconosciuto per aver dovuto utilizzare un sistema di riscaldamento alternativo a quello previsto ed evidentemente non funzionante (a gas metano), per un totale di € 3.250,00. Anche di tale somma dovrà rispondere unicamente l'Impresa, atteso che l'obbligo di sopportare le spese di locazione per tutto il tempo necessario aveva costituito oggetto di uno specifico accordo con il committente, rispetto al quale il Direttore Lavori non aveva avuto alcun ruolo.
Dall'altro lato, per quanto riguarda le somme che serviranno per eliminare i vizi e le difformità accertate, le stesse sono state quantificate dal c.t.u. (come sopra riportato) in misura pari a € 7.349,10. Di questa voce di danno risponderanno insieme Impresa e Direttore Lavori, essendo addebitabile alla responsabilità di entrambi la relativa verificazione: alla prima, per aver eseguito male i lavori, al secondo, per non aver controllato.
Le altre voci indicate dal c.t.u. non possono essere conosciute, non essendo stato possibile, da un lato, verificare l'efficienza dei materiali accatastati al piano terra dell'immobile del Sig. dall'altro lato, non essendo stata pattuita alcuna Parte_1 penale per il ritardo Sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni sono dovuti gli interessi in misura legale da dì della domanda, con rivalutazione della somma di anno in anno, fino al saldo, secondo i criteri dettati dalla Cassazione nella sentenza n. 1712/1995.
Per quanto riguarda, infine, i costi stimati dal c.t.u. per il completamento dei lavori (di cui condividono la sorte quelle previste per la costruzione del disbrigo per € 927,90), con riferimento sia ai lavori previsti in contratto e non eseguiti, sia ad ulteriori lavori ritenuti necessari sebbene non previste nei computi metrici allegati al contratto, e ammontanti a complessivi € 78.111,46, incluse Iva e spese tecniche, calcolati al netto della restituzione dell'importo di € 65.001,92, che l'appaltatore ha incassato in più rispetto alle lavorazioni effettivamente realizzate, ritiene il giudice che le stesse non possano essere poste a carico dell'Impresa e/o del professionista, ritenuti inadempienti, in quanto, come già esplicitato nell'ordinanza di rimessione in istruttoria della causa, tali voci di spesa, al netto della restituzione dell'importo di € 65.001,92 e delle spese relative al rifacimento e/o sistemazione di lavori eseguiti non a regola d'arte, quantificate in € 7.349,19 rappresentano importi che dovranno essere corrisposti dal committente a favore dell'Impresa che tali lavori – in futuro - eseguirà.
pag. 17/20
5.3. L'inadempimento del geom. CP_2
Anche il geom. deve ritenersi responsabile nei confronti del Sig. CP_2 Parte_1 Nella sua qualità di Direttore Lavori, infatti, avrebbe dovuto vigilare e controllare che i lavori si svolgessero in maniera regolare e corretta. Ciò avrebbe, infatti, impedito che determinate opere fossero realizzate in violazione delle regole dell'arte. Senza considerare che alcuni vizi hanno trovato origine in errori del progettista. In altre parole, come ribadito dalla Cassazione nella recente sentenza n. 18405/2025 il direttore dei lavori, nel quadro di un contratto d'opera professionale, risponde in via contrattuale per l'omessa vigilanza sull'esecuzione dei lavori e può essere chiamato a rispondere in solido con l'impresa appaltatrice qualora i difetti gravi non vengano segnalati tempestivamente durante la fase di realizzazione dell'opera.
Ciò premesso, si ritiene, nel caso di spece, che geom. debba rispondere, in solido CP_2 con l'Impresa appaltatrice, degli importi indicati dal c.t.u. come necessari per l'eliminazione dei vizi, dunque della somma di € 7.349,10, oltre a interessi in misura legale da dì della domanda, e con rivalutazione della somma di anno in anno, fino al saldo, secondo i criteri dettati dalla Cassazione nella sentenza n. 1712/1995.
Il geom. non risponderà, invece, come già detto e per i motivi sopra esposti, né del CP_2 danno da disagio abitativo, né della restituzione della maggior somma pagata da per lavori non eseguiti da Parte_1 Controparte_7
Il geom. va, definitivamente, condannato a risarcire a Sig. in solido con CP_2 Parte_1 l'Impresa, l'importo di € 7.349,10*, oltre a interessi e rivalutazione come sopra precisato.
6. La manleva dell'assicurazione del professionista
L'avvenuto riconoscimento della responsabilità del geom. per i vizi accertati in CP_2 relazione ai lavori appaltati dal sig. all' e in Parte_1 Controparte_15 ordine ai quali egli è stato progettista e direttore dei lavori, comporta, quale conseguenza, l'accoglimento della domanda di manleva svolta dal professionista nei confronti della compagnia assicurativa con la quale è in corso un rapporto CP_3 derivante dalla stipula di una polizza professionale, giusta contratto prodotto sub doc. 8 dal convenuto e rispetto alla quale non ha sollevato questioni di sorta circa CP_3 l'operatività.
Ciò premesso, va preliminarmente accertata la piena opponibilità all'Assicurazione della c.t.u. espletata in sede di a.t.p., sebbene la compagnia non sia stata coinvolta nel relativo procedimento. Tale documento, nei confronti di , costituisce, infatti, una CP_3 prova atipica liberamente apprezzabile dal giudice, rispetto alla quale la parte avrebbe potuto avvalersi di tutti gi strumenti processuali a sua disposizione, diversi dal mero trincerarsi dietro l'inopponibilità di quelle risultanze ed entrando nel merito delle stesse, decidendo, ad esempio, di svolgere autonome argomentazioni e confutazioni (senza meramente aderire a quelle della parte assicurata, come, invece, ha fatto) e richiedere, altresì, l'assunzione di prove e anche di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di contrastarne le risultanze.
pag. 18/20 Alla luce di quanto esposto, avendo la terza chiamata fatto valere l'esistenza di una franchigia in misura di € 1.000,00, che risulta effettivamente dalla polizza, in accoglimento della domanda di manleva, va condannata a corrispondere al CP_3 geom. l'importo che questi viene condannato, con la presente sentenza, a pagare al CP_2 Sig. a titolo di capitale, interessi, rivalutazione e spese processuali, dedotto Parte_1 l'importo di € 1.000,00. Oltre a ciò, dovrà tenere indenne il geom. dalle somme che il medesimo ha CP_3 CP_2 sostenuto per la propria difesa personale.
7. Spese di lite
In considerazione dell'esito della lite, le spese sostenute dal sig. vengono Parte_1 poste a carico delle due parti convenute;
la somma così come liquidata, tenuto conto dei diversi gradi di responsabilità accertati, rimarrà definitivamente a carico dell'Impresa, in via esclusiva, nella misura di 2/3, mentre per il restante 1/3 graverà solidalmente sull'Impresa e sul Professionista. Per la parte a carico del geom. infine, CP_2 subentrerà in manleva la compagnia assicurativa.
La relativa liquidazione viene effettuata ai sensi del DM 55/2014, facendo applicazione dei valori medi previsti dallo scaglione di riferimento, in base al valore della causa quale risulta all'esito del giudizio (c.d. decisum). Il calcolo è il seguente (valore della domanda tra € 52.000,01 e € 260.000,00):
- fase di studio € 2.552,00
- fase introduttiva € 1.628,00
- fase trattazione € 5.670,00
- fase decisionale € 4.253,00 totale € 14.103,00 Tale importo deve essere sopportato per 2/3, pari a € 9.402,00, esclusivamente dall'impresa mentre del restante 1/3, pari a € 4.701,00, Controparte_1 rispondono solidalmente l'Impresa e il geom. e, per effetto della manleva, CP_2 CP_3
[...] Oltre tale importo vanno rifuse, secondo i medesimi criteri, le spese sostenute dall'attore per la procedura di a.t.p., pari a € 10.277,28 per il c.t.u., € 3.122,00 più accessori per il c.t.p. e € 8.001,18 per spese legali e spese vive per € 379,00.
Le spese sostenute dal EO. sono poste, infine, a carico della compagnia CP_2 assicurativa. Le stesse vengono liquidate come di seguito sempre sulla base dello stesso scaglione sopra indicato e ammontano, dunque, a € 14.103,00, oltre a spese vive per € 407,30.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Consuelo Pasquali, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, promossa da nei Parte_1 confronti di attualmente in liquidazione controllata, e geom. Controparte_1
nonché della chiamata in causa ogni diversa istanza ed CP_2 CP_3 eccezione reietta,
pag. 19/20 così decide
1. pronuncia la risoluzione del contratto di appalto d.d. 08/07/2019 stipulato tra Sig. e per inadempimento di quest'ultima; Parte_1 Controparte_1
2. condanna a restituire a Sig. l'importo di € Controparte_1 Parte_1
65.001,92, oltre a interessi legali come liquidati in motivazione;
3. condanna a risarcire a Sig. l'importo di € Controparte_1 Parte_1
3.250,00, oltre a rivalutazione ed interessi come liquidati in motivazioni, nonché, solidalmente con il geom. l'importo di € 7.349,10, oltre a rivalutazione e CP_2 interessi così come liquidati in motivazione;
4. condanna geom. a risarcire al Sig. solidalmente con CP_2 Parte_1 [...]
l'importo di € 7.349,10, oltre a rivalutazione e interessi così Controparte_1 come liquidati in motivazione;
5. condanna a manlevare geom. da qualsiasi importo lo stesso CP_3 CP_2 venga condannato a corrispondere al Sig. in base alla presente sentenza, a Parte_1 titolo di capitale, interessi, rivalutazione e spese di lite (del presente giudizio e del procedimento di a.t.p.);
6. liquida le spese di lite in favore del sig. come di seguito: Parte_1
- per il presente giudizio € 14.103,00 per compensi professionali, € 379,50 per anticipazioni, oltre al 15% a titolo di spese generali e IVA e CPA come per legge;
- per il procedimento di a.t.p., € 10.277,28 per il c.t.u., € 3.122,00 oltre ad accessori per il c.t.p. e € 8.001,18 per spese legali e spese vive per € 379,00;
7. condanna a rifondere al sig. , in via Controparte_1 Parte_1 esclusiva, due terzi (2/3) delle spese come sopra liquidate;
8. condanna EO. a rifondere al sig. in solido con CP_2 Parte_1 [...] un terzo (1/3) delle spese di lite così come sopra liquidate;
Controparte_1
9. condanna a rifondere a geom. le spese processuali dal medesimo CP_3 CP_2 sostenute, che si liquidano in: € 14.103,00, oltre a spese vive per € 407,30, nonché Iva e CPSA come per legge;
10. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Rovereto, il 20/08/2025
Il giudice Dott.ssa Consuelo Pasquali
pag. 20/20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO
Nella persona del giudice unico dott.ssa Consuelo Pasquali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile vertente tra Sig. , nato a [...] il [...], residente ad Parte_1 Arco (TN), (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paiar C.F._1
Maristella (C.F. ) del Foro di Trento e presso il suo studio in C.F._2 Trento, via Zara n. 22, elettivamente domiciliato, giusta delega allegata al ricorso introduttivo, depositato telematicamente;
- parte ricorrente/attrice - e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, p.i. con sede legale in Pescantina (VR), alla Via Dei Peschi P.IVA_1 n.78, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentinelli Fabio del Foro di Verona (C.F.
), e presso lo studio di quest'ultimo in Verona, alla Via C.F._3 Carmelitani Scalzi n.5 elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente;
attualmente sottoposta a liquidazione controllata, non più costituitasi in giudizio dopo la riassunzione della causa;
- parte convenuta
EO. , nato a [...] il [...], e con studio in CP_2 38079 Tione di Trento (TN), Via Durone n. 4, (C.F. ), P.IVA C.F._4
, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, P.IVA_2 dagli Avv.ti Moschen Sabrina (C.F. ), e Cocchia Massimo (C.F. C.F._5
, entrambi del Foro di Trento, e presso il loro studio in Levico C.F._6 Terme (TN) via Diaz 9 elettivamente domiciliato, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente;
- parte convenuta – nonché Società (ex Controparte_3 [...]
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Girardi Andrea, presso il cui studio in Trento Via Brennero n. 139 è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente;
- parte chiamata –
1 In punto: azione del committente: risoluzione del contratto per inadempimento e condanna dell'impresa appaltatrice e del direttore lavori;
azione di manleva del professionista nei confronti dell'assicurazione
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 23/07/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte attrice:
- così come già precisate all'udienza del 10/07/2024:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinta e rigettata,
• in via preliminare: respingersi le eccezioni di improcedibilità, decadenza e prescrizione della domanda, accertandone l'infondatezza e la pretestuosità, in fatto e in diritto;
con tutti gli effetti in fatto e diritto conseguenti.
• in via principale: 1) accertare e dichiarare che fonte delle obbligazioni tra le Parti è il contratto a corpo, unico contratto sottoscritto da entrambe, e, per l'effetto, rigettarsi le avverse istanze fondate su diversi documenti con conseguenti ricostruzioni e pretese di risarcimento, rimborso e/o compensazione delle spese sostenute dalla
Controparte_1
2) accertare e dichiarare l'inadempimento di – in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. e per gli effetti, ovvero in ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa del ricorso, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del “contratto a corpo” sottoscritto tra le parti;
3) condannare la nella persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. a restituire a la somma di euro 65.001,92, Parte_1 ovvero diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia, quale somma eccedente le opere già realizzate utilizzabili dal committente e incorporate nell'immobile di sua proprietà, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo;
4) condannare la nella persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. e il EO. , in solido tra loro ovvero in CP_2 subordine pro quota secondo i rispettivi titoli contrattuali e /o responsabilità, al risarcimento dei danni tutti subiti da , come sopra meglio Parte_1 specificati in narrativa, e da liquidarsi in euro 112.731,18 oltre spese notarili e accessori di legge, ovvero nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino al saldo;
5) condannare la nella persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. e il EO. , in solido tra loro ovvero in CP_2 subordine pro quota, al pagamento in favore di di euro 8.001,18 Parte_1 a titolo di spese e delle competenze legali e di euro 3.122,00 CTP (oltre accessori di legge e contributo unificato) relative al procedimento per l'accertamento tecnico preventivo oltre al pagamento/rimborso in favore dell'odierno ricorrente della somma di euro 10.277,28, già versata da Parte_1
al CTU Ing. nell'ambito del procedimento per ATP
[...] Persona_1
pag. 2/20 avanti a Codesto Ill.mo Tribunale, sub RG 930/2020, il tutto oltre interessi dal dì del dovuto sino al saldo;
6) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio oltre accessori di legge (15% S.G., 4% CNA e 22% Iva, compreso il contributo unificato);
7) Con ogni più ampia riserva di chiedere ulteriori eventuali danni per vizi e difformità allo stato non conosciuti, non conoscibili e non ancora palesati, ma che si dovessero manifestare successivamente alla ripresa dei lavori o al decorrere del tempo;
• in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria circa la rinnovazione della CTU, disporsi le spese tutte a carico delle Parti richiedenti e ordinarsi al CTU di quantificare i danni tutti, di qualunque natura, genere e qualità, attribuibili al direttore dei lavori e responsabile della sicurezza e all'impresa fine Controparte_5 di stabilire tra loro le rispettive quote di responsabilità, tenendosi comunque in solido le Parti verso il committente.
• in via ulteriormente subordinata:
- solo in caso di riapertura dell'istruttoria, si insiste per l'assunzione delle prove orali dedotte in atti (memorie ex art. 183 c.p.c.), capitolate e non ammesse, private delle eventuali valutazioni, a mezzo dei testi già indicati nelle memorie ex art. 183 c.p.c.;
• in ogni caso:
- con vittoria di tutte le spese, anticipazioni (compreso il contributo unificato) e accessori di legge 15% S.G., Iva e C.N.A. Insistendo per il rigetto di ogni avversaria conclusione”.
Del procuratore di parte convenuta Controparte_6 :
[...]
- all'udienza di precisazione delle conclusioni non è comparso nessuno;
- in comparsa di costituzione e risposta aveva concluso come di seguito:
• “In via pregiudiziale, di rito.
- Dichiararsi il difetto di esperita negoziazione assistita e dichiararsi l'improcedibilità del giudizio col favore delle spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario come quantificate nella nota spese giudiziale allegata o nella diversa somma maggiore o minore di giustizia (doc.9).
- In via pregiudiziale di rito, in subordine
- Disporsi la conversione del rito con la prosecuzione del giudizio nelle forme di cognizione ordinaria, con concessione dei termini ex art.183 co. sesto cpc;
• In via principale, nel merito
- Rigettarsi tutte le domande ed eccezioni formulate da per i motivi Parte_1 di cui in narrativa;
- Accertarsi e dichiararsi che alcun grave inadempimento/ritardo, nella consegna delle opere/forniture c'è stato e per l'effetto rigettarsi la domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno.
- Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto a , né a titolo di danni, Parte_1 anche da ritardo né ad altro titolo, anche restitutorio, come ex adverso dedotto.
• In via subordinata, nel merito
pag. 3/20 - Disporsi la compensazione tra le somme eventualmente riconosciute a Parte_1
con la somma di euro 59.711,54 dovuta da quest'ultima alla
[...] [...] a titolo di saldo per le opere contrattuali e extracontrattuali Controparte_1 eseguite a favore di . Parte_1
• In ogni caso
- Spese rifuse, compreso rimborso forfetario 15% ex D.M. 55/2014, anche del proc.to di ATP Trib. Rovereto RG n.930/2020, come da nota spese giudiziale per euro 3.645,00 oltre rimb. forf., CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario (doc.10).
- Disporsi a carico di definitivamente le spese di CTU. Parte_1
Del procuratore di parte convenuta geom. CP_2
- all'udienza di precisazione delle conclusioni non è comparso nessuno;
“Nel dichiarare di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove eventualmente formulate dalle altre parti del giudizio, nel ribadire quanto rilevato, dedotto, richiesto ed eccepito nei propri atti ed a verbale, ribadendo le eccezioni già avanzate ed opponendosi a quanto dedotto, eccepito e richiesto dalle altre parti del giudizio la presente difesa precisa le proprie conclusioni in via di merito come da 1. memoria ex art. 183 VI comma cpc dd 03.06.2022 ed in via istruttoria come da 2. e 3. memoria ex art. 183 VI comma cpc rispettivamente dd. 01.07.22 e dd. 25.07.22.”.
- nella prima memoria dd. 03/06/2022:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis e premesse le declaratorie di rito e di merito del caso:
• in via preliminare di rito:
- omissis;
• sempre in via preliminare di rito:
- omissis
• in via preliminare di merito:
− accertare e dichiarare le decadenze e prescrizioni maturate ed in cui è incorso il signor come da narrativa che si richiama integralmente;
Parte_1
• In via principale di merito:
− accertare e dichiarare che il geom. di fatto non ha mai né assunto né tanto CP_2 meno svolto il ruolo di D.L. e, conseguentemente, dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità dello stesso per vizi e difetti delle opere svolte da
peraltro non ancora terminate;
Controparte_1
− accertare e dichiarare l'inesistenza di errori progettuali nel progetto predisposto dal geom. con conseguente integrale rigetto delle domande avanzate nei suoi CP_2 confronti;
• In via subordinata di merito:
- nella denegata ipotesi in cui quanto lamentato dalla controparte fosse anche solo in parte fondato si chiede di accertare e dichiarare la totale e/o concorsuale responsabilità del medesimo signor per quanto accaduto per i motivi di Parte_1 cui in narrativa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c riducendo eventualmente nei rigorosi limiti di giustizia quanto eventualmente dovuto;
- nella denegata ipotesi in cui quanto lamentato da controparte fosse anche solo in parte fondato con conseguente accertamento di responsabilità e/o corresponsabilità in capo al geom. accertata e dichiarata l'operatività della CP_2 polizza professionale Polizza n. 1021.1000031728 con la ex Compagnia di
pag. 4/20 assicurazione Controparte_4
, ora , C.F. con sede in Trento Piazza
[...] CP_3 P.IVA_3 Delle Donne lavoratrici 2, indirizzo pec condannare Email_1 quest'ultima a tenerlo indenne e/o manlevarlo da ogni pretesa ex adverso avanzata ed accolta in questa Sede.
• In ogni caso: con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria: omissis Del procuratore di parte chiamata CP_3
- come in comparsa di costituzione e risposta dd. 17/04/2022:
“in via principale: per i motivi e i titoli tutti di cui in narrativa, rigettare le domande di parte ricorrente virgola in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva svolta dal geom. nei confronti di;
CP_2 CP_3 in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di manleva svolta dal geom. nei confronti di , contenere la domanda nei confronti CP_2 CP_3 di quest'ultima nei limiti della prova del danno raggiunta e del grado di responsabilità e/o corresponsabilità delle parti, che sarà accertato in corso di causa, nei limiti delle garanzie operanti dal contratto di assicurazione, tenuto conto della franchigia contrattuale e dei limiti di indennizzo di cui alla polizza sottoscritta dal geom. CP_2 in ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali del presente giudizio, comprese spese generali 15%,C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. L'accertamento tecnico preventivo promosso dal Sig. Parte_1
Il contenzioso tra le parti di causa prende avvio da un ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso a ottobre 2020 dal Sig. nei confronti di Parte_1 [...] e del geom. al fine far accertare lo stato dei luoghi Controparte_1 CP_2 relativi all'immobile di sua proprietà, sito in Arco, e identificato dalla p.m. 2 della p.ed. 1162, oggetto di lavori di ristrutturazione, relativamente ai quali avevano operato, in qualità di impresa esecutrice dei lavori, la società e, in qualità Controparte_1 di Progettista e Direttore Lavori nonché Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il geom. CP_2 In sostanza, il ricorrente chiedeva al Tribunale - premesso che i lavori commissionati non erano stati completati, che, di quelli eseguiti, ve n'erano diversi che presentavano difetti e vizi e che il cantiere era stato abbandonato – di accertare lo stato dei luoghi e valutare, per un verso, quali opere fossero state effettivamente realizzate, nel qual caso verificando se le stesse fossero state eseguite a regola d'arte ovvero presentassero vizi, per altro verso, quali opere - oggetto di contratto - non fossero state realizzate, con determinazione degli eventuali danni patiti dal ricorrente/committente, tenuto conto delle somme già corrisposte all'Impresa.
L'elaborato peritale depositato all'esito dell'a.t.p. ha accertato, così rispondendo al quesito formulato dal giudice, lo stato dei luoghi, le lavorazioni effettivamente eseguite da e quelle non eseguite, determinandone il relativo valore, il Controparte_1
pag. 5/20 rapporto tra le somme pagate – anche anticipatamente - dal committente le Parte_1 somme restituite da – in considerazione di sconti ricevuti in Controparte_1 sede di acquisto dei materiali - e valore delle opere effettivamente eseguite, tenuto conto dei vizi e/o difetti riscontrati, con indicazione del soggetto ritenuto responsabile e dei costi di sistemazione.
B. La causa di merito
All'esito dell'a.t.p. le parti interessate non trovavano alcuna composizione della lite e il Sig. instaurava, dunque, il presente giudizio di merito, al fine di ottenere la Parte_1 pronuncia della risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento dell'Impresa, con condanna della stessa e del geom. al pagamento delle somme determinate in suo CP_2 favore in sede di a.t.p.
L'impresa appaltatrice, nel costituirsi ritualmente in giudizio Controparte_1 contestava la ricostruzione dei fatti e le pretese del ricorrente, eccependo, da un lato, il difetto di negoziazione assistita con conseguente improcedibilità del giudizio, dall'altro lato, che il vero contratto di appalto non fosse quello prodotto in giudizio dal ricorrente e recante data 07/08/2019 per un valore di € 87.000,00, da considerarsi, invece, un progetto di massima, bensì quello prodotto dal Sig. presso la Cassa Rurale, al Parte_1 fine di ottenere il finanziamento necessario per la ristrutturazione dell'abitazione, e avente un valore maggiore rispetto al primo, ovvero pari a € 150.000,00. Nel merito, la convenuta contestava, per un vero, di essere responsabile per la mancata esecuzione di determinati lavori, in quanto ciò sarebbe dipeso dal mancato pagamento da parte sig. del corrispettivo dovuto per opere già eseguite sia contrattuali Parte_1 che extracontrattuali, per altro verso, che sussistessero vizi o difetti delle opere eseguite, rispetto alle quali eccepiva la tardività delle contestazioni mosse da sig. Parte_1 ritenendo che l'opera fosse stata accettata al committente.
Il geom. premesso di essere stato incaricato dal sig. di predisporre il CP_2 Parte_1 progetto e il computo metrico relativo alla ristrutturazione della sua abitazione e di avere anche fornito la relazione tecnica L10, l'indicazione delle opere termoidrauliche e la relazione tecnica acustica, esponeva che, all'esito di tale attività, aveva depositato in data 25/06/2019, presso il Comune di Arco la SCIA prot. n. 18306. Il convenuto riferiva, altresì, che il sig. gli aveva comunicato che, Parte_1 successivamente, sarebbe stata la società ad occuparsi sia dei Controparte_1 lavori sia della direzione dei lavori stessi, che sarebbero stati affidati ad altro e differente tecnico di fiducia dell'Impresa; sempre il sig. poi, gli aveva chiesto Parte_1 in attesa della nomina di detto tecnico e al fine di completare l'autorizzazione della pratica per la richiesta dell'agevolazione fiscale del 50%, di ricoprire temporaneamente il ruolo di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza;
il geom. aveva CP_2 accettato in via meramente transitoria e con l'intesa che i lavori non sarebbero mai iniziati prima della nomina dell'altro tecnico come direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza. Solo successivamente e casualmente, a lavori in corso, aveva scoperto che il tecnico non era stato modificato e che egli figurava ancora come Direttore Lavori e Coordinatore per il cantiere del sig. per tale ragione aveva formalizzato, a fine luglio 2020, Parte_1 le sue dimissioni presso il Comune di Arco, il quale aveva sospeso i lavori;
ne era pag. 6/20 seguita la nomina di un nuovo Direttore Lavori responsabile nella persona del geometra
Parte_2 Precisava, in sostanza, il geometra geom. di aver operato nel presente caso solo CP_2 quale progettista e di essere perciò stato pagato, mentre successivamente non aveva svolto più alcuna attività, salvo prestarsi appunto ad indicare nella SCIA il proprio nominativo quale Direttore Lavori nei termini e alle condizioni sopra descritte. In relazione ai vizi denunciati eccepiva la decadenza e prescrizione del ricorrente dal relativo diritto, contestando, nel merito, che vi fossero errori addebitabili alla sua progettazione;
in ogni caso, per l'ipotesi che fosse stata ritenuta una qualche sua responsabilità, chiedeva la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, oggi
CP_3
in qualità di Compagnia assicurativa del geom. si costituiva CP_3 CP_2 ritualmente in giudizio, eccependo, in primo lugo, l'inopponibilità a se stessa delle risultanze di cui all'elaborato peritale depositato in sede di a.t.p., non avendovi essa partecipato. In secondo luogo, rilevava che l'assicurato avrebbe dovuto farsi previamente autorizzare nella scelta del proprio legale, dovendone altrimenti sopportare in proprio le spese legali peritali. In ogni caso, per l'ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, eccepiva la sussistenza di una franchigia contrattuale e dei limiti di indennizzo così come previsti nella polizza.
C. Sulla legittimazione di Controparte_1
Merita un cenno a parte la questione della legittimazione a resistere in giudizio della dopo che la stessa, con sentenza del Tribunale di Verona d.d. Controparte_1 10/08/2023, è stata sottoposta alla procedura di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 1, 2 e 268 ss. CCI. In seguito a tale comunicazione, infatti, il giudice ha dichiarato l'interruzione del processo con ordinanza d.d. 20/09/2023. Il sig. ha, poi, riassunto il processo, Parte_1 notificando l'atto di riassunzione alla in persona del suo Controparte_7 legale rappresentante pro tempore ing. , presso il difensore avv. Fabio CP_8 Valentinelli, nonché alla , in Controparte_9 persona della dott.ssa , in qualità di curatrice (liquidatrice). CP_10 Nessuno si è costituito in giudizio.
L'art. 270 CCI, nel disciplinare l'apertura della procedura, rinvia, in quanto compatibili, agli artt. 143, 150 e 151, i quali prevedono, per quanto d'interesse che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, sta in giudizio il curatore e che, dal giorno della dichiarazione dell'apertura della procedura, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi della procedura.
Ciò premesso, risultando che il sig. sia stato ammesso con riserva allo stato Parte_1 passivo della procedura concorsuale per quanto riguarda il credito azionato nel presente giudizio, si ritiene che la sentenza vada pronunciata comunque nei confronti della Società fermo restando il divieto di utilizzare esecutivamente Controparte_1 il titolo che eventualmente si formerà nei suoi confronti fintanto che dura la procedura concorsuale. Nulla vieta, peraltro, che il titolo stesso possa essere utilizzato proprio per pag. 7/20 determinare il quantum il credito che il sig. abbia azionato nella procedura, Parte_1 ovvero venga utilizzata nel futuro, terminata la procedura, nei confronti dell'impresa che fosse tornata in bonis.
D. Nel merito della causa
1. Il contratto stipulato tra le parti
Innanzi tutto, va individuato quale sia il contratto d'appalto stipulato tra il Sig. e la Parte_1 Controparte_1 In quanto unico documento agli atti sottoscritto da entrambe le parti, il contratto che si ritiene valido ed efficace tra le parti è quello di cui al documento prodotto sub all. 3 al ricorso introduttivo, ovvero il preventivo di spesa “a corpo” redatto da
[...] il 08/07/2019 per un totale di € 81.000,00 + € 9.500,00, dunque € Controparte_1 90.500,00 più IVA, per complessivi € 99.550,00, sottoscritto da committente e CP_11 Tale contratto prevedeva le obbligazioni poste a carico delle parti, oltre ad un piano per i pagamenti e l'indicazione dell'inizio lavori a febbraio 2020.
L'altro documento richiamato dalla convenuta, ossia quello depositato presso la Cassa Rurale, a cui il Sig. aveva richiesto un finanziamento (e prodotto in giudizio Parte_1 dalla su ordine del giudice), non è un contratto, ma un computo metrico CP_12 estimativo del costo dei lavori datato gennaio 2019 a firma del geom. e CP_2 non sottoscritto da alcuna delle parti, come tale dunque irrilevante tra le stesse, in quanto redatto allo scopo preciso di ottenere il mutuo per l'esecuzione dei lavori e, come tale, utilizzabile nei rapporti tra cliente e istituto di credito. Resta, poi, la conclusione che, quand'anche questo secondo contratto fosse il vero contratto (cosa che non è), ciò non modificherebbe nulla per quanto riguarda l'accertamento del valore dei lavori che ha effettivamente Controparte_1 eseguito nel momento in cui il rapporto si è definitivamente interrotto.
Per quanto riguarda, invece, il rapporto contrattuale tra Sig. e EO. Parte_1 CP_2 appare certo e documentalmente dimostrato che EO. sia stato il progettista dei
CP_2 lavori di ristrutturazione per cui è causa, abbia redatto il relativo computo metrico, fornito la relazione tecnica 10L, l'indicazione delle opere termoidrauliche e la relazione tecnica acustica;
ciò in quanto dette prestazioni sono espressamente riconosciute dallo stesso EO. (p. 2 e 3, comparsa di risposta e docu. 2, 3 4, e 5 ivi allegati) come
CP_2 risultato dell'incarico in tal senso ricevuto dal Sig. Parte_1 Risulta, tuttavia, dimostrato per tabulas anche che il geom. sia stato indicato nella
CP_2 SCIA prot. 18306 dd. 25/06/2020, da lui stesso predisposta, oltre che come Progettista, anche come Direttore Lavori e Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione. Sul punto il EO. afferma di aver assunto tale ruolo solo per fare una cortesia al
CP_2 Sig. con l'intesa che della direzione lavori si sarebbe poi occupato un altro Parte_1 professionista nominato dall'Impresa appaltatrice, circostanza non avvenuta, tanto che il EO. ha poi depositato presso il Comune di Arco, in data 29/07/2020, lettera di
CP_2 dimissioni dall'incarico di diretto dei lavori. Il sig. contesta questa ricostruzione, affermando di aver nominato il geom. Parte_1 in tutte le mansioni e funzioni indicate, proprio in quanto in passato aveva già
CP_2 lavorato per lui. Certo, in un secondo momento il direttore dei lavori avrebbe dovuto pag. 8/20 essere sostituito, ma fino alla sua sostituzione il geom. avrebbe dovuto rimanere CP_2 nel pieno delle sue funzioni, direzione lavori e coordinamento sicurezza compresi.
Sotto questo profilo si osserva, invero, che, in relazione a tale qualifica ricoperta dal geom. a nulla rileva che lo stesso sia stato effettivamente il direttore dei lavori o CP_2 meno, ovvero che egli abbia accettato di assumere questo incarico dietro pagamento di un compenso o per amicizia o per conoscenza (circostanza che è rimasta non dimostrata), considerato che l'assunzione della relativa veste al fine di far partire la pratica comporta, in ogni caso, la piena assunzione delle responsabilità connesse al ruolo che si accetta di rivestire.
2. Lo svolgimento dei lavori
I lavori sono iniziati intorno a febbraio 2020 e sono stati sospesi ai primi di agosto 2020, per non riprendere più.
Dagli atti di causa e dalla documentazione versata in atti risulta dimostrato che, ad un certo punto, dopo aver pagato vari acconti e anticipi pretesi dalla Controparte_1
per l'importo complessivo di € 127.600 (Iva inclusa), il sig. riteneva
[...] Parte_1 che l'Impresa non stesse adempiendo correttamente al proprio incarico;
infatti, solo una minima parte dei lavori erano stati eseguiti;
il canone di locazione relativo all'appartamento che, che nelle more dei lavori il sig. aveva dovuto affittare, Parte_1 nel frattempo era stato corrisposto dallo stesso ricorrente, nonostante il contratto prevedesse che i relativi costi avrebbero dovuto essere sopportati da
[...] (la quale, poi, vi procederà); il contratto di locazione era in scadenza a Controparte_1 giugno 2020 e il avori di ristrutturazione erano in alto mare. Per tali ragioni il sig. chiedeva delucidazioni all'ing. Parte_1 Controparte_13
il quale richiedeva una proroga fino a fine luglio.
[...] Nel frattempo, in seguito alle dimissioni del geom. da Direttore Lavori CP_2 (intervenute il 29/07/20210), i lavori venivano sospesi dal Comune di Arco con ordinanza d.d. 06/08/2020. Seguivano, da un lato, la nomina del geom. quale Pt_2 nuovo Direttore Lavori al fine di riattivare il titolo abilitativo e riprendere i lavori, e dall'altro lato, dei contatti tra Sig. e l'Impresa, che, tuttavia, non portavano a Parte_1 nulla. Infatti, poiché, per riprendere i lavori, l'ing. richiedeva il pagamento di CP_8 un'ulteriore somma di denaro, ritenuta dovuta per prestazioni sia contrattuali che extracontrattuali, mentre il sig. affermava che la verifica avrebbe dovuto Parte_1 essere rinviata all'esito dei lavori, i lavori non riprendevano più e il rapporto contrattuale s'interrompeva definitivamente.
3. Gli accertamenti compiuti dal sig. Parte_1
Sempre a settembre, come si è già visto, il Sig. conferiva incarico a Parte_1 professionista di sua fiducia, l'ing. di eseguire ulteriori verifiche, dalle Persona_2 quali emergeva l'incompletezza dei lavori eseguiti, nonché la presenza di difformità e vizi. Emergeva, altresì, che gli importi fin a quel momento pagati dal sig. Parte_1 erano di gran lunga superiori rispetto ai lavori eseguiti. La perizia di parte reca data del 05/10/2020.
pag. 9/20 Subito dopo, a ottobre 2020 il sig. depositava il ricorso per ATP, e, dopo la Parte_1 relativa conclusione (CTU dd. 13/04/2021), spediva via e-mail all'Impresa appaltatrice e al geom. EO. la lettera di contestazione e denuncia dei vizi e delle difformità CP_2 delle parziali opere effettuate dd. 08/06/2021, introducendo, poco dopo, il presente giudizio con ricorso depositato il 29/06/2021.
4. Gli esiti della c.t.u.
L'esame degli atti, dei documenti prodotti dalle parti e le risultanze della consulenza tecnica disposta in sede di istruzione preventiva, cui questo giudice aderisce integralmente, non rivenendosi in essa errori metodologici o tecnici in grado di inficiarne le risultanze, consentono di raggiungere le conclusioni che di seguito si espongono.
4.1. L'accertamento dei lavori effettivamente eseguiti e dei pagamenti effettuati
All'esito dei sopralluoghi eseguiti in contraddittorio e tenuto conto delle voci dei computi allegati al contratto a corpo, il c.t.u. ha accertato ed elencato specificatamente alle pagine 10-16 del suo elaborato (con richiamo delle fotografie scattate in sede di sopralluogo), cui si rinvia per le voci di dettaglio, tutte le lavorazioni eseguite da e tutte quelle non eseguite, con relativa quantificazione Controparte_1 secondo un criterio che, sulla base della circostanza che il contratto era “a corpo”, mentre il computo metrico si basava su calcoli “a misura”, ha interpretato la differenza di valore come uno “sconto” riconosciuto dall'impresa al Sig. e pari al Parte_1 20,54% sui prezzi unitari delle varie voci. Ciò premesso, l'importo totale delle lavorazioni che sono state materialmente effettuate dall'Impresa, al momento dell'interruzione del rapporto, è risultato pari a € 37.816,44 + I.V.A. del 10%, e dunque a complessivi € 41.598,08 (Allegato 35 alla c.t.u. : Computo lavorazioni effettuate).
Risulta per tabulas, oltre che confermato dal c.t.u., che , in relazione al Parte_1 contratto d'appalto stipulato con ha effettuato pagamenti Controparte_1 complessivi per € 127.600 (Iva inclusa) e che l'Impresa ha restituito l'importo di € 21.000,00 (a titolo di sconto ottenuto nell'acquisto di materiali, nonché di rimborso delle spese di locazione), oltre ad aver eseguito lavori per € 41.598,08. Ciò significa che a favore di risultava sussistere, al momento di CP_14 interruzione del rapporto, un credito di € 65.001,92 (= € 127.600,00 – € 21.000,00 - € 41.598,08), importo che va considerato come non dovuto, in quanto versato per lavorazioni mai effettuate.
4.2. L'accertamento dei vizi e delle difformità
Il c.t.u. ha accertato, altresì, la presenza di vizi e difformità delle opere eseguite dall' (dislivello porta d'accesso al primo piano;
parete nel sottotetto, tubazione CP_11 scarico cucina e altre varie voci elencate alle pagg. 17-22 della perizia), in parte quantificati alle pagine 7-8. dell'allegato 36 alla c.t.u.
pag. 10/20 Alle pagine da 17) a 22) della c.t.u. vengono individuati i seguenti vizi/difformità:
- dislivello pavimento: in corrispondenza della soglia in marmo della porta d'accesso al primo piano sul lato interno vi è un dislivello rispetto al pavimento di 1,5 cm. verso l'interno e di 3,5 cm. verso l'esterno (foto 93 doc. 14/01/21): trattasi di difformità dovuta ad un errore di trascrizione della quota, presumibilmente intervenuto nel momento in cui il progettista ha predisposto la pratica edilizia, e comunque emendabile in fase di variante della SCIA;
- errata posizione di una parete: a piano sottotetto è stata demolita e ricostruita una parete con una differenza di 5 cm. dalla posizione originaria (foto 11, 13, e 15 doc. 22/02/2021): dall'analisi degli elaborati grafici allegati alla S.C.I.A. depositata, la posizione della parete rilevata in fase di sopralluogo rispetto a quella riportata nel progetto, è spostata di 30 cm. (all. 33: Confronto Rilievo-Stato progetto Sottotetto). Trattasi di fatto imputabile ad un errore dell'impresa, emendabile anch'essa in fase di variante della SCIA;
- errata posa dello scarico della cucina sulla facciata esterna: il tubo in PVC dello scarico della cucina, che si collega a quello del bagno e poi raggiunge il pozzetto (foto 33-34-35-36-37-38 e 39 doc. 14/01/2021 e foto 1, 2, 3 e 34 doc. 22/02/2021): la posa dello scarico in facciata non risulta eseguita a regola d'arte, in quanto lo scarico avrebbe dovuto essere incassato, verticalmente, nella muratura perimetrale. Anche il tratto di tubazione per il collegamento al pozzetto non rispetta la regola dell'arte, in quanto avrebbe dovuto essere incassata nella pavimentazione. In tal caso, l'errore va riferito al progettista, che nella SCIA aveva dichiarato che la predisposizione della planimetria delle reti e in particolare quella relativa agli scarichi delle acque bianche e nere non era necessaria, mentre in questo caso sarebbe stata necessaria per indicare la corretta esecuzione della lavorazione. In ogni caso, anche l'impresa, pima dell'inizio della lavorazione, avrebbe dovuto confrontarsi con la D.L. per ovviare a tale problematica;
i lavori di sistemazione degli scarichi cucina e bagno, al primo piano, e di collegamento alla rete fognaria vengono quantificati in € 2.300,00, importo comprensivo di demolizione dei rivestimenti ceramici e rivestimento ceramico, smontaggio e montaggio mobili e sistemazione impianto elettrico;
- sul prospetto sud si rileva una incassatura verticale in cui sono stati posati le tubazioni del gas, che partono dal livello del primo piano e arrivano a terra. Da qui attraverso la demolizione della pavimentazione in porfido, non ancora sistemata, arrivano al contatore (foto 44-45-46 e 47 doc. 14/01/2021); il CTU ritiene che tale sistemazione debba essere ultimata dall'Impresa con il tamponamento dei tubi nella muratura e con il ripristino della pavimentazione in porfido fino al contatore sul confine di proprietà;
- errato montaggio porte scorrevoli e telai: per le porte scorrevoli del bagno e della camera a primo piano, che sono state montate, risulta che il telaio metallico è stato montato ad una quota diversa dal “metro finito” come da regola d'arte. (foto 22, 23, 24 e 25 doc. 22/02/2021): tale difformità, imputabile all'impresa, non permette di posare le porte a regola d'arte lasciando visibile una fessura inferiore di circa 2-3 cm. Oltre a ciò, anche i telai metallici per le porte a scomparsa montati nel sottotetto non risultano posati alla corretta quota, con evidente riflesso sulla successiva, sicuramente non corretta, posa delle porte: la difformità può essere emendata mediante registrazione dell'altezza delle porte;
- differenti quote del sottotetto:
pag. 11/20 le quote del sottotetto rilevate sotto il tavolato della copertura che, secondo la relazione del progettista, avrebbero dovuto rimanere fisse, non corrispondevano con quelle riportate negli elaborati della SCIA depositata presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Arco (allegato 28: Rilievo sottotetto e All. 29: Rilievo quote edificio): le stesse possono essere sistemate in fase di variante della SCIA;
- errato dimensionamento della scala di collegamento tra primo piano e sottotetto: le dimensioni della menzionata scala presente nella SCIA depositata non rispettano le dimensioni minime e le caratteristiche tipologiche presenti nel Regolamento Edilizio del Comune di Arco. Inoltre, anche la scala scelta, in fase di esecuzione dei lavori, dalla committenza (All. 34: Scala interna) è difforme dal Regolamento edilizio comunale. Infatti, entrambe le scale hanno una larghezza minore a quella minima indicata all'art. 79 comma 2 del R.E. del comune di Arco che è di 90 cm. e non rispettano il criterio di rapporto tra pedata e alzata indicato dalla formula di Blondel (2a + p = 62 – 64). Inoltre, la scala scelta dalla committenza risulta avere una larghezza di 70 cm, inferiore al minimo previsto dalla normativa sulle barriere architettoniche (D.M. 14 giugno 1989 n. 236 – Regolamento di attuazione della L. 13/89): poiché la scala non era stata ancora montata, la difformità risultava senz'altro emendabile in fase di variante della SCIA;
- difformità di spesso del solaio tra primo piano e sottotetto: lo spessore di detto solaio riportato negli elaborati della SCIA non corrisponde al reale rilevato. Vi è una differenza di 9 cm. Poiché tale solaio non è stato interessato da lavori, non sussiste alcuna incongruenza tra la rappresentazione dello stato attuale della SCIA depositata e lo stato reale rilevato;
- mancato realizzo del disbrigo fra bagno e cucina-soggiorno: al primo piano non è stato realizzato il disbrigo di separazione fra bagno e cucina- soggiorno che secondo il Reg. Edil. del Comune di Arco all'art. 73 comma 3 è necessario. La difformità è riferibile alla Direzione Lavori, che in fase di esecuzione dei lavori avrebbe dovuto vigilare sulla sua costruzione: il relativo costo di costruzione ammonta a € 927,90;
- errata larghezza del corridoio che porta alla terrazza: a piano sottotetto, il corridoio che porta alla terrazza (non presente nella S.C.I.A. depositata), al grezzo è di cm. 97 e non rispetta la larghezza minima di cm. 100 per la normativa sul superamento delle barriere architettoniche (punto 8.1.9 del D.M. 236/89) (Foto 87 doc. 14/01/2021): l'errore è imputabile sia all'Impresa che alla Direzione lavori, che in fase di realizzazione delle pareti interne, avrebbero dovuto verificare tale larghezza minima: i lavori di demolizione e ricostruzione della parete a sottotetto richiede una spesa di € 1.890,46; in questa voce rientrano anche le spese relative a due dei “falsi” telai verificati, inquanto posti sulla parete da demolire per regolarizzare la larghezza del corridoio;
per la posa di contropareti al primo piano e muratura portante a sottotetto si prevedono spese per complessivi € 3.158,73.
Il totale dei lavori necessari per eliminare i vizi accertati ammonta, dunque, a € 2.300,0
+ € 1.890,46 + € 3.158,73, per complessivi € 7.349,19.
4.3. I costi per ultimare i lavori
I costi stimati dal c.t.u. per il completamento dei lavori, con riferimento sia ai lavori previsti in contratto e non eseguiti, sia ad ulteriori lavori ritenuti necessari sebbene non pag. 12/20 previste nei computi metrici allegati al contratto, ammontano a complessivi € 78.111,46, importo già comprensivo di Iva e spese tecniche, calcolato al netto della restituzione dell'importo di € 65.001,92, che l'appaltatore ha incassato in più rispetto alle lavorazioni effettivamente realizzate.
5. Del fondamento della domanda azionata dall'attore.
A fondamento della propria domanda di risoluzione del contratto d'appalto e di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento delle controparti, il Sig. Parte_1 pone due ordini di censure: da un lato, la mancata esecuzione di tutti i lavori oggetto del contratto di appalto sopra menzionato, o comunque la mancata esecuzione di prestazioni in rapporto a quanto già pagato, dall'altro lato, in relazione ai lavori effettuati, la relativa esecuzione non a regola d'arte. L'impresa risponderebbe, quindi, per non aver eseguito o non aver eseguito bene la propria prestazione, mentre il geometra sarebbe responsabile per non aver svolto correttamente il proprio ruolo di Direttore dei lavori, impedendo l'inadempimento dell'impresa.
In relazione agli inadempimenti in cui può incorrere l'appaltatore, occorre preliminarmente distinguere, in relazione alla diversa tipologia di mancanze prospettate, la disciplina della responsabilità che si fa valere nei confronti dell'Impresa, atteso che l'art. 1667 c.c., in questa sede invocato, costituisce una disciplina speciale della responsabilità contrattuale ex artt. 1453 e 1455 cc , in un rapporto di species a genus tra le stesse.
In pratica, quando si facciano valere questioni diverse dai vizi e difformità dell'opera, ossia attinenti alla mancata esecuzione dell'opera, alla sua parziale esecuzione, alla mancata o tardiva consegna della stessa, saranno applicabili i rimedi generali dell'azione di adempimento ovvero di risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ex artt. 1453 e 1455 c.c.
Diversamente, quando ricorrano vizi o difformità, intendendosi per tali, da un lato, l'esecuzione della prestazione in violazione delle regole dell'arte, con conseguente compromissione della funzionalità di quanto realizzato ovvero, dall'altro lato, una differenza di esecuzione tra quanto contrattualmente pattuito e quanto realizzato, dovrà applicarsi la disciplina speciale dettata dall'art. 1667 c.c. (e in altri casi dall'art. 1669 c.c., non pertinente nel presente giudizio).
5.1. Le eccezioni di prescrizione e decadenza in ordine ai vizi e alle difformità accertati
Per quanto riguarda i vizi e le difformità lamentate dal sig. le parti convenute Parte_1 hanno eccepito l'intervenuta prescrizione e decadenza ai sensi dell'art. 1667 c.c. Le eccezioni, tuttavia, sono infondate e vanno respinte.
L'art. 1667 c.c. (difformità e vizi dell'opera) prevede una disciplina specifica in ordine alla tempistica con cui vizi e difetti dell'opera possono e devono essere fatti valere, disponendo quanto segue:
pag. 13/20 “L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”.
Come prevede la norma, la garanzia cui è tenuto l'appaltatore non opera, qualora il committente abbia accettato l'opera ovvero le difformità erano dal medesimo conosciute o conoscibili. Nel presente caso, non ha avuto luogo alcuna accettazione dell'opera, atteso che i lavori, come si è visto, sono stati interrotti perché la riteneva di dover Controparte_1 ricevere un pagamento, cui invece non aveva diritto. A ciò consegue che, in nessun caso, potrà invocarsi l'inoperatività della garanzia.
Entrando nel dettaglio della disciplina procedurale della denuncia dei vizi, cui il committente è tenuto al fine di attivare la garanzia, va distinta la prescrizione dalla decadenza.
La prescrizione del diritto inizia decorrere dal giorno della consegna dell'opera, che nel presente caso non vi è stata. In ogni caso, anche ritenendo l'opera consegnata nel momento in cui i lavori si sono definitivamente interrotti (cosa che non è), come si vedrà subito di seguito, ciò sarebbe avvenuto a settembre 2020, con la conseguenza che l'instaurazione del giudizio di merito con ricorso dd. 21/06/2021 risulterebbe, in ogni caso, avvenuta entro il termine biennale previsto dalla legge.
Per quanto riguarda la decadenza dall'azione per tardiva denuncia dei vizi, la conclusione è la medesima. A fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dai convenuti, grava sul committente l'onere di dimostrare di aver tempestivamente denunciato i vizi e le difformità, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (cfr. ex multis Cass., sent. 10579/2021).
La prova concerne, dunque, una duplice circostanza, quella relativa all'avvenuta denuncia dei vizi e quella che riguarda la sua tempestività.
Innanzi tutto, va richiamata la tempistica degli atti rilevanti: come emerge dagli atti di causa, i lavori sono stati sospesi in seguito alla comunicazione dd. 06/08/2020 inviata dal nella quale si dava atto dell'impossibilità di proseguire, Parte_3 considerato che il geom. EO. aveva rassegnato le dimissioni dall'incarico di CP_2 Direttore lavori. Ad agosto ha avuto luogo, poi, uno scambio di messaggi tra l'ing. e il anche per il tramite del geom. CP_13 Controparte_1 Parte_1 Pt_2
pag. 14/20 nominato Diretto dei Lavori dopo il geom. allo scopo di riattivare il titolo CP_2 abilitativo e far revocare l sospensione dei lavori da parte del Comune di Arco. Tuttavia, come accertato anche dal c.t.u., dalla data di sostituzione del Direttore Lavori non è stata eseguita più alcuna lavorazione. Nel corso del mese di settembre 2020, dunque, è diventato chiaro che il rapporto si era definitivamente concluso. A questo punto il sig. ha incaricato un tecnico di propria di fiducia, ing. Parte_1
di effettuare una verifica del cantiere, al fine di accertarne lo stato. L'ing. Persona_2 ha, quindi, elaborato la perizia di parte dd. 05/10/2020, conosciuta la quale, il sig. Per_2 ha promosso la procedura di a.t.p. (con ricorso dd. 16/10/2020) e, infine, Parte_1 concluso il procedimento di istruzione preventiva, ha depositato il 29/06/2021 l'atto introduttivo del presente giudizio.
Innanzi tutto, va premesso, circa il contenuto della denuncia, che “ai fini di cui all'art. 1667 cod. civ. non è necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale, cioè, da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, essendo, per converso, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore una pur sintetica indicazione delle difformità (nella specie, attraverso la spedizione di un telegramma), suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo” (cfr. Cass., sent. 644/1999).
Basta, dunque, sotto questo profilo, un atto che faccia comprendere alla controparte che si lamenta l'esecuzione non a regola d'arte delle opere commissionate.
Per quanto riguarda il rispetto del termine di decadenza, la norma fissa quello di 60 giorni dalla scoperta dei vizi. Sotto questo aspetto è principio giurisprudenziale assodato e consolidato, che per
“scoperta” non s'intende la presa d'atto della prima manifestazione del difetto (es. la comparsa di una macchia di umido), né il semplice sospetto. Il termine inizia a decorrere solo a partire dal momento in cui il committente acquisisce un “apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera” (cfr. ex multis, Cass. n. 7449/1997; Cass. n. 14039/2007), consapevolezza che, nella maggior parte dei casi, si ottiene solo a seguito di una perizia tecnica. Sarà quindi a far data dagli esiti di questo accertamento specialistico che inizierà a decorrere il calcolo dei 60 giorni, atteso che sarà da quel momento che il committente avrà avuto la certezza della causa e della gravità del problema.
Nel caso di specie, il Sig. ha acquisito sufficiente consapevolezza della Parte_1 presenza di vizi e difformità proprio in seguito all'incarico affidato all'ing. il Per_2 quale ha redatto la perizia d.d. 05/10/2020 (doc. 19 all. ric.). L'elaborato, oltre ad essere corredato da ampia documentazione fotografica che rappresenta lo stato dei luoghi, dà atto, dà atto “… come la ditta abbia realizzato un 30% delle opere Controparte_1 appaltate in spregio non solo alla regola dell'arte, ma anche appropriandosi delle somme per lavorazioni non effettuate producendo infine un danno notevole per il signor
(ricorso ex art. 702 bis c.p.c., pag. 13, relazione tecnica, pag. 5). Parte_1
pag. 15/20 Atteso che Sig. ha avuto conoscenza dei vizi con la relazione del proprio Parte_1 tecnico d.d. 05/10/2020 e instaurato la procedura di a.t.p. immediatamente dopo, ovvero con ricorso d.d. 16/10/2020, nella quale fa chiaro riferimento a “difformità macroscopiche” ed “errori e vizi riscontrati”, appare evidente che con tale ricorso il ricorrente ha informato l'appaltatore e il diretto dei lavori dell'esistenza di vizi e difetti, con ciò facendo tempestivamente valere la garanzia.
5.2. L'inadempimento di Controparte_1
Come accertato in corso di causa, al momento di interruzione definitiva del rapporto contrattuale esistente tra Sig. e era l'impresa Parte_1 Controparte_1 appaltatrice a doversi considerare inadempiente. In quel momento, infatti, l'impresa, per riprendere i lavori, aveva preteso il pagamento di un'ulteriore somma di denaro, asseritamente dovuta per lavori extra-contratto già eseguiti, come richiesto con e-mail d.d. 30/08/2020 (doc. 17-18 e ric.). A tale richiesta il sig. aveva opposto un rifiuto, dichiarando che avrebbe provveduto a chiusura Parte_1 lavori, previa contabilizzazione di ogni prestazione. Lo scambio di messaggi, sempre d.d. 30/0872020, si chiude con l'invito, da parte del sig. al Sig. di CP_8 Parte_1 non scrivergli “se non disponibile a definire economicamente la questione”. Il rapporto finiva, dunque, così.
In realtà, il rifiuto del Sig. era del tutto giustificato alla luce del fatto che, a Parte_1 quella data, a fronte dell'avvenuto versamento da parte di Sig. dell'importo di Parte_1
€ 127.600,00 (Iva inclusa), l'appaltatrice aveva eseguito lavori per soli € 41.598.08 (Iva inclusa). Di questi, oltre tutto, una parte era stata anche eseguita in maniera non conforme alle regole dell'arte ovvero al progetto.
L'inadempimento, considerata la sproporzione tra l'importo pagato e il valore delle opere eseguite, nonché valutato l'oggetto dei lavori commissionati, afferenti alla ristrutturazione dell'abitazione principale del Sig. deve qualificarsi senza Parte_1 dubbio come grave, tanto da giustificare – alla luce della disciplina generale applicabile alle prestazioni oggetto di esame, ex artt. 1453 e 1455 cc - l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento dell'appaltatrice e la relativa condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno.
In primis, va disposta la restituzione da parte della Controparte_1 dell'importo di € 65.001,92, indebitamente incassato nonostante la mancata esecuzione di prestazioni corrispondenti;
sulla somma dovuti gli interessi in misura legale dal dì della domanda e fino al saldo. Tale somma va posta a carico esclusivo dell'Impresa, come, del resto, chiesto dalla parte attrice, atteso che la scelta di corrispondere tanti e tali pagamenti anticipati, al di fuori del piano previsto contrattualmente, sul quale il Direttore Lavori avrebbe dovuto vigilare, discende da una scelta propria del committente, che così si è accordato direttamente con la Controparte_1
Oltre a ciò, spetta alla parte non inadempiente, a norma dell'art. 1453, primo comma c.c., in caso di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno cagionato dalla condotta dell'altra parte inadempiente.
pag. 16/20
Nel presente caso, il danno è stato quantificato dal c.t.u.
Da un lato, il c.t.u. ha riconosciuto e quantificato il danno da disagio abitativo, ai committenti dall'aver eseguito solo in minima parte i lavori oggetto di contratto e averli così costretti a vivere, dopo la scadenza del contratto di locazione di cui
[...] si era accollata i costi, in una casa abitabile solo per circa metà degli Controparte_1 spazi. Considerato un affitto mensile per un appartamento della stessa tipologia di quello in proprietà del ricorrente, pari a € 500,00, il c.t.u. ha quantificato l'importo da corrispondere a titolo di disagio abitativo nella metà del valore intero di detto canone, dunque € 250,00 mensili, per il periodo di dieci mesi, necessari per il completamento dei lavori. In tutto, pertanto, € 2.500,00, da maggiorare di ulteriori € 750,00 riconosciuto per aver dovuto utilizzare un sistema di riscaldamento alternativo a quello previsto ed evidentemente non funzionante (a gas metano), per un totale di € 3.250,00. Anche di tale somma dovrà rispondere unicamente l'Impresa, atteso che l'obbligo di sopportare le spese di locazione per tutto il tempo necessario aveva costituito oggetto di uno specifico accordo con il committente, rispetto al quale il Direttore Lavori non aveva avuto alcun ruolo.
Dall'altro lato, per quanto riguarda le somme che serviranno per eliminare i vizi e le difformità accertate, le stesse sono state quantificate dal c.t.u. (come sopra riportato) in misura pari a € 7.349,10. Di questa voce di danno risponderanno insieme Impresa e Direttore Lavori, essendo addebitabile alla responsabilità di entrambi la relativa verificazione: alla prima, per aver eseguito male i lavori, al secondo, per non aver controllato.
Le altre voci indicate dal c.t.u. non possono essere conosciute, non essendo stato possibile, da un lato, verificare l'efficienza dei materiali accatastati al piano terra dell'immobile del Sig. dall'altro lato, non essendo stata pattuita alcuna Parte_1 penale per il ritardo Sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni sono dovuti gli interessi in misura legale da dì della domanda, con rivalutazione della somma di anno in anno, fino al saldo, secondo i criteri dettati dalla Cassazione nella sentenza n. 1712/1995.
Per quanto riguarda, infine, i costi stimati dal c.t.u. per il completamento dei lavori (di cui condividono la sorte quelle previste per la costruzione del disbrigo per € 927,90), con riferimento sia ai lavori previsti in contratto e non eseguiti, sia ad ulteriori lavori ritenuti necessari sebbene non previste nei computi metrici allegati al contratto, e ammontanti a complessivi € 78.111,46, incluse Iva e spese tecniche, calcolati al netto della restituzione dell'importo di € 65.001,92, che l'appaltatore ha incassato in più rispetto alle lavorazioni effettivamente realizzate, ritiene il giudice che le stesse non possano essere poste a carico dell'Impresa e/o del professionista, ritenuti inadempienti, in quanto, come già esplicitato nell'ordinanza di rimessione in istruttoria della causa, tali voci di spesa, al netto della restituzione dell'importo di € 65.001,92 e delle spese relative al rifacimento e/o sistemazione di lavori eseguiti non a regola d'arte, quantificate in € 7.349,19 rappresentano importi che dovranno essere corrisposti dal committente a favore dell'Impresa che tali lavori – in futuro - eseguirà.
pag. 17/20
5.3. L'inadempimento del geom. CP_2
Anche il geom. deve ritenersi responsabile nei confronti del Sig. CP_2 Parte_1 Nella sua qualità di Direttore Lavori, infatti, avrebbe dovuto vigilare e controllare che i lavori si svolgessero in maniera regolare e corretta. Ciò avrebbe, infatti, impedito che determinate opere fossero realizzate in violazione delle regole dell'arte. Senza considerare che alcuni vizi hanno trovato origine in errori del progettista. In altre parole, come ribadito dalla Cassazione nella recente sentenza n. 18405/2025 il direttore dei lavori, nel quadro di un contratto d'opera professionale, risponde in via contrattuale per l'omessa vigilanza sull'esecuzione dei lavori e può essere chiamato a rispondere in solido con l'impresa appaltatrice qualora i difetti gravi non vengano segnalati tempestivamente durante la fase di realizzazione dell'opera.
Ciò premesso, si ritiene, nel caso di spece, che geom. debba rispondere, in solido CP_2 con l'Impresa appaltatrice, degli importi indicati dal c.t.u. come necessari per l'eliminazione dei vizi, dunque della somma di € 7.349,10, oltre a interessi in misura legale da dì della domanda, e con rivalutazione della somma di anno in anno, fino al saldo, secondo i criteri dettati dalla Cassazione nella sentenza n. 1712/1995.
Il geom. non risponderà, invece, come già detto e per i motivi sopra esposti, né del CP_2 danno da disagio abitativo, né della restituzione della maggior somma pagata da per lavori non eseguiti da Parte_1 Controparte_7
Il geom. va, definitivamente, condannato a risarcire a Sig. in solido con CP_2 Parte_1 l'Impresa, l'importo di € 7.349,10*, oltre a interessi e rivalutazione come sopra precisato.
6. La manleva dell'assicurazione del professionista
L'avvenuto riconoscimento della responsabilità del geom. per i vizi accertati in CP_2 relazione ai lavori appaltati dal sig. all' e in Parte_1 Controparte_15 ordine ai quali egli è stato progettista e direttore dei lavori, comporta, quale conseguenza, l'accoglimento della domanda di manleva svolta dal professionista nei confronti della compagnia assicurativa con la quale è in corso un rapporto CP_3 derivante dalla stipula di una polizza professionale, giusta contratto prodotto sub doc. 8 dal convenuto e rispetto alla quale non ha sollevato questioni di sorta circa CP_3 l'operatività.
Ciò premesso, va preliminarmente accertata la piena opponibilità all'Assicurazione della c.t.u. espletata in sede di a.t.p., sebbene la compagnia non sia stata coinvolta nel relativo procedimento. Tale documento, nei confronti di , costituisce, infatti, una CP_3 prova atipica liberamente apprezzabile dal giudice, rispetto alla quale la parte avrebbe potuto avvalersi di tutti gi strumenti processuali a sua disposizione, diversi dal mero trincerarsi dietro l'inopponibilità di quelle risultanze ed entrando nel merito delle stesse, decidendo, ad esempio, di svolgere autonome argomentazioni e confutazioni (senza meramente aderire a quelle della parte assicurata, come, invece, ha fatto) e richiedere, altresì, l'assunzione di prove e anche di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di contrastarne le risultanze.
pag. 18/20 Alla luce di quanto esposto, avendo la terza chiamata fatto valere l'esistenza di una franchigia in misura di € 1.000,00, che risulta effettivamente dalla polizza, in accoglimento della domanda di manleva, va condannata a corrispondere al CP_3 geom. l'importo che questi viene condannato, con la presente sentenza, a pagare al CP_2 Sig. a titolo di capitale, interessi, rivalutazione e spese processuali, dedotto Parte_1 l'importo di € 1.000,00. Oltre a ciò, dovrà tenere indenne il geom. dalle somme che il medesimo ha CP_3 CP_2 sostenuto per la propria difesa personale.
7. Spese di lite
In considerazione dell'esito della lite, le spese sostenute dal sig. vengono Parte_1 poste a carico delle due parti convenute;
la somma così come liquidata, tenuto conto dei diversi gradi di responsabilità accertati, rimarrà definitivamente a carico dell'Impresa, in via esclusiva, nella misura di 2/3, mentre per il restante 1/3 graverà solidalmente sull'Impresa e sul Professionista. Per la parte a carico del geom. infine, CP_2 subentrerà in manleva la compagnia assicurativa.
La relativa liquidazione viene effettuata ai sensi del DM 55/2014, facendo applicazione dei valori medi previsti dallo scaglione di riferimento, in base al valore della causa quale risulta all'esito del giudizio (c.d. decisum). Il calcolo è il seguente (valore della domanda tra € 52.000,01 e € 260.000,00):
- fase di studio € 2.552,00
- fase introduttiva € 1.628,00
- fase trattazione € 5.670,00
- fase decisionale € 4.253,00 totale € 14.103,00 Tale importo deve essere sopportato per 2/3, pari a € 9.402,00, esclusivamente dall'impresa mentre del restante 1/3, pari a € 4.701,00, Controparte_1 rispondono solidalmente l'Impresa e il geom. e, per effetto della manleva, CP_2 CP_3
[...] Oltre tale importo vanno rifuse, secondo i medesimi criteri, le spese sostenute dall'attore per la procedura di a.t.p., pari a € 10.277,28 per il c.t.u., € 3.122,00 più accessori per il c.t.p. e € 8.001,18 per spese legali e spese vive per € 379,00.
Le spese sostenute dal EO. sono poste, infine, a carico della compagnia CP_2 assicurativa. Le stesse vengono liquidate come di seguito sempre sulla base dello stesso scaglione sopra indicato e ammontano, dunque, a € 14.103,00, oltre a spese vive per € 407,30.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Consuelo Pasquali, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, promossa da nei Parte_1 confronti di attualmente in liquidazione controllata, e geom. Controparte_1
nonché della chiamata in causa ogni diversa istanza ed CP_2 CP_3 eccezione reietta,
pag. 19/20 così decide
1. pronuncia la risoluzione del contratto di appalto d.d. 08/07/2019 stipulato tra Sig. e per inadempimento di quest'ultima; Parte_1 Controparte_1
2. condanna a restituire a Sig. l'importo di € Controparte_1 Parte_1
65.001,92, oltre a interessi legali come liquidati in motivazione;
3. condanna a risarcire a Sig. l'importo di € Controparte_1 Parte_1
3.250,00, oltre a rivalutazione ed interessi come liquidati in motivazioni, nonché, solidalmente con il geom. l'importo di € 7.349,10, oltre a rivalutazione e CP_2 interessi così come liquidati in motivazione;
4. condanna geom. a risarcire al Sig. solidalmente con CP_2 Parte_1 [...]
l'importo di € 7.349,10, oltre a rivalutazione e interessi così Controparte_1 come liquidati in motivazione;
5. condanna a manlevare geom. da qualsiasi importo lo stesso CP_3 CP_2 venga condannato a corrispondere al Sig. in base alla presente sentenza, a Parte_1 titolo di capitale, interessi, rivalutazione e spese di lite (del presente giudizio e del procedimento di a.t.p.);
6. liquida le spese di lite in favore del sig. come di seguito: Parte_1
- per il presente giudizio € 14.103,00 per compensi professionali, € 379,50 per anticipazioni, oltre al 15% a titolo di spese generali e IVA e CPA come per legge;
- per il procedimento di a.t.p., € 10.277,28 per il c.t.u., € 3.122,00 oltre ad accessori per il c.t.p. e € 8.001,18 per spese legali e spese vive per € 379,00;
7. condanna a rifondere al sig. , in via Controparte_1 Parte_1 esclusiva, due terzi (2/3) delle spese come sopra liquidate;
8. condanna EO. a rifondere al sig. in solido con CP_2 Parte_1 [...] un terzo (1/3) delle spese di lite così come sopra liquidate;
Controparte_1
9. condanna a rifondere a geom. le spese processuali dal medesimo CP_3 CP_2 sostenute, che si liquidano in: € 14.103,00, oltre a spese vive per € 407,30, nonché Iva e CPSA come per legge;
10. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Rovereto, il 20/08/2025
Il giudice Dott.ssa Consuelo Pasquali
pag. 20/20