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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 5028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5028 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
RNG 1860/2019
VERBALE DI UDIENZA DEL 10.12.2025
Sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Mariangela Cassano, per delega dell'avv. Sforza;
- per parte convenuta, l'avv. Luigi Ambrosano, per delega dell'avv. Micollelli.
I difensori si riportano ai propri atti e scritti, chiedendone l'accoglimento e contestando quelli di controparte.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
FR SS
1 N.R.G. 1860/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. FR SS, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N.R.G. 1860/2019, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppe Scorza,
presso il cui Studio, sito in Capaccio, alla via Carlo Alberto Dalla Chiesa,
elettivamente domicilia;
ATTORE
E
(c.f. Partita I.V.A. , (già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 25, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,
2 dall'Avv. Rosalinda Mincolelli ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio sito in Battipaglia, via Ugo Foscolo, n.38
CONVENUTA
nonchè
, in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_3
sede in Campagna, Via Galdo n.8;
CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale di udienza di discussione e decisione del
10.12.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio la e l' Controparte_2 Controparte_3
, esponendo che:
[...]
- in data 1/04/2016 alle ore 19:30 circa, in agro di Campagna, era alla guida del proprio autocarro Fiat 190 TG EV911RN, assicurato con l' CP_4
[...]
- giunto all'incrocio tra via Difesa Maddalena Superiore e via Stassano
Superiore, il trattore marca Lamborghini TG AJ054X – di proprietà di e condotto da – a causa di una errata manovra CP_3 Persona_1
di retromarcia per immettersi in via Difesa Maddalena Superiore, urtava con il suo aratro lo sportello anteriore destro dell'autocarro condotto dall'attore;
- a causa dell'urto, l'autocarro subiva ingenti danni e l'attore gravi lesioni personali;
3 - sul posto intervenivano i Carabinieri della stazione di Campagna, i quali raccoglievano le dichiarazioni del conducente del veicolo, , il Persona_1
quale ammetteva la propria responsabilità;
- veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Eboli,
riportando una contusione cranica, un trauma contusivo alla spalla destra ed all'emitorace destro e sinistro;
- si sottoponeva a successive visite mediche, in particolare veniva visitato da uno specialista in chirurgia maxillo facciale che gli refertava un danno a carico della funzione ATM della bocca, consigliando terapia riabilitativa,
chirurgica e prostetica per un costo complessivo di € 57.000,00;
- produceva una consulenza medica di parte, a firma del dott. Per_2
, il quale riconosceva una durata della malattia per un totale di 90
[...]
giorni, un danno biologico pari al 15% ed il nesso di causalità tra tutte le lesioni riportate ed il sinistro per cui è causa;
- aveva avviato la procedura di risarcimento dei danni subiti alla società
assicurativa del veicolo responsabile, la la quel gli Controparte_1
offriva la somma totale di €8.700,00, che l'attore accettava quale acconto sul maggiore avere;
- nonostante la proposta di stipula di convenzione di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014, non veniva risarcito per tutte le lesioni subite.
1.1. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “accertata e dichiarata
la responsabilità del trattore marca tg AJ054X nella CP_5
causazione dell'evento lesivo del 1° aprile 2016 indicato in narrativa,
condannare la società e l' Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni –
[...]
4 patrimoniali e non patrimoniali – patiti dal Signor in ragione Parte_1
del sinistro di cui è causa, nella misura che sarà accertata in corso di
causa o ritenuta di Giustizia. In ogni caso con gli interessi corrispettivi e
moratori nonché la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e
competenze professionali.”
2. Con comparsa di risposta si costituiva Controparte_1
impugnando la domanda e chiedendone il rigetto, contestando la genericità
della domanda ed il difetto di prova.
2.1. In particolare, in ordine al quantum debeatur, confermava di aver già
risarcito il danno materiale versando la somma di € 5.000.,00 – in seguito a valutazione del perito della compagnia assicurativa – e quello per lesioni personali per € 2.700, giusta relazione del medico legale della compagnia,
che individuava un danno biologico pari al 1% ed una invalidità
temporanea pari a 43 giorni.
2.2. Contestava, nello specifico, l'assenza del nesso di causalità tra il sinistro e le pretese lesioni, atteso che né il primo referto del 01.04.2016
né i successivi del 19.04.2016 e del 22.06.2016 riferivo alcunché in merito a patologie a carico del viso o del cavo orale e che il primo controllo odontoiatrico veniva effettuato solo 7 mesi dopo il trauma.
2.3. Insisteva per il rigetto della domanda, rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, dichiarare l'offerta inviata in fase
stragiudiziale equa e satisfattiva ai fini del giudizio;
in subordine, ritenere
l'atto di citazione inammissibile, improcedibile, improponibile e rigettarlo
perché infondato in fatto ed in diritto.”
5 3. Alla prima udienza del 24.10.2019, accertata la regolarità della notifica,
veniva dichiarata la contumacia dell' e Controparte_3
venivano concessi i termini per le memorie istruttorie.
4. L'istruzione probatoria consisteva in produzioni documentali e CTU
medico-legale.
5. Con ordinanza del 23.11.2022 il Tribunale elaborava una proposta conciliativa del seguente tenore letterale: “a definizione della presente
controversia l'attore si dichiara soddisfatto dell'importo, pari ad €
8.700,00, ricevuto dalla in quanto Controparte_6
comprensivo sia del risarcimento del danno sia delle spese di lite;
pertanto, rinuncia agli atti del giudizio, con compensazione delle spese;
la accetta la rinuncia e la Controparte_6
compensazione delle spese di lite.”.
5.1. La proposta veniva accettata da parte convenuta e rifiutata da parte attrice e la causa, riassegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024, veniva rinviata all'udienza odierna per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
6. In via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità ed improponibilità della domanda sollevata da parte convenuta, preso atto che parte attrice ha correttamente ottemperato a tutte le condizioni di procedibilità e non si ravvisa alcun profilo di nullità
dell'atto di citazione per genericità dei requisiti imposti dalla lettera dell'art. 163 c.p.c., giacché esso contiene una descrizione sufficientemente
6 dettagliata e puntuale dei fatti, tali da consentire, com'è avvenuto, al convenuto di effettuare una compiuta difesa anche nel merito.
7. In punto di diritto occorre evidenziare che l'azione vada inquadrata ai sensi dell'art. 2054 c.c., atteso che l'attore lamenta il danno alla persona e a cose derivante da circolazione di veicoli a motore.
7.1 Giova rilevare che l'art. 2054, primo comma, c.c. stabilisce che “il
conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il
danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non
prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, il secondo comma pone una presunzione legale, stabilendo che “nel caso di scontro
tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti
abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli
veicoli”.
7.2 Quanto al profilo della ripartizione della colpa, la giurisprudenza ha di recente precisato il consolidato principio di diritto in forza del quale: “il
giudice deve proporsi anche d'ufficio la questione dell'eventuale concorso
di colpa da parte del danneggiato e, in caso di accertata sussistenza di
tale concorso, deve procedere, altresì, in sede d'accertamento della
responsabilità, alla qualificazione dell'incidenza causale del concorso
stesso. Infatti, allorquando si prende in esame la colpa dell'autore del
danno, si prende, per ciò stesso, in considerazione anche la colpa
eventuale del danneggiato, in quanto le colpe dei due soggetti si
fronteggiano e la gravità della colpa dell'uno va posta in correlazione con
la gravità della colpa dell'altro, al fine di accertare l'entità dell'efficienza
causale del fatto colposo del debitore dell'indennizzo. Tuttavia, il
7 concorso di colpa del danneggiato può essere rilevato dal giudice sempre
che controparte, pur non avendolo specificamente dedotto, abbia
ritualmente prospettato al giudice di merito gli elementi di fatto dai quali
si possa desumere la ricorrenza del fatto colposo del danneggiato.
Qualora, poi, il giudice di primo grado non abbia rilevato d'ufficio se le
dedotte circostanze potessero integrare una colpa concorrente del
danneggiato, la parte ha l'onere di proporre appello per tale omissione,
dato che la rilevabilità d'ufficio non comporta altresì che essa possa farsi
valere in ogni stato e grado del processo.” (Cfr. Cass. civ., sz. III, n. 8935
del 2025; cfr. anche, Cass. civ., sez. III, n. 15736 del 2022, Cass. civ., sez.
III, n. 16404 del 2024).
7.3 Si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità ha dato continuità al consolidato principio di diritto secondo cui “In tema di responsabilità
derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il
giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò
solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro
dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se
quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.” (Cass.
civ. sez. III, n. 33483 del 19/12/2024; Cass. civ., sez. III, n. 7479 del
20/3/2020; Cass. civ., sez. III, n. 23431 del 4/11/2014.)
7.4 Ne consegue che, al fine di accertare la responsabilità esclusiva di uno dei due conducenti, è altresì necessario che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza e avesse fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
8 8. Passando al merito della controversia, la domanda come proposta è
fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
9. Quanto alla prova del fatto storico, la dinamica, peraltro non contestata dall'assicurazione convenuta, deve ritenersi provata e dunque accertata l'esclusiva responsabilità del veicolo nella causazione del CP_5
sinistro.
9.1 La stessa dinamica del sinistro può essere agevolmente ricostruita mediante il compendio probatorio in atti, certamente sufficiente, in particolare le risultanze dell'intervento immediatamente successivo al sinistro effettuato dai Carabinieri della stazione di Campagna.
Dall'analisi della Relazione di Incidente Stradale allegata agli atti si evince chiaramente l'esclusiva responsabilità del il quale Persona_1
dichiarava: “di trovarsi in via Stassano Superiore ed effettuava una
retromarcia per immettersi su via Difesa Maddalena Superiore, ma non si
avvedeva dell'arrivo del veicolo “B” (l'autocarro Fiat 190) che
percorreva la via Difesa Maddalena Superiore, andando in collisione con
il suo aratro nello sportello destro del veicolo “B”. (cfr. produzione di parte attrice).
Pertanto, può certamente dirsi che “il veicolo “A” (trattore) effettuava una
retromarcia da via Stassano Superiore in direzione via Difesa Maddalena
Superiore, senza avvedersi del veicolo “B” (Fiat 190) che percorreva la
Via Difesa Maddalena Superiore con direzione Via Rufigliano”. Il veicolo
“A” urtava con l'aratro posteriore nello sportello anteriore destro del
veicolo “B”.”
9 La della precisa dinamica del sinistro, come già osservato, non è stata oggetto di contestazione da parte della convenuta.
10. Giova aggiungere, inoltre, in via preliminare, che è pacifico che l'attore riceveva in via stragiudiziale la somma di € 8.7000,00, accettata a titolo di acconto sul maggiore avere, comprensiva delle voci di danno patrimoniale occorso all'autocarro (€ 4.800,00), di danno non patrimoniale per €2.700,00, oltre spese legali.
10. Il punto controverso della vicenda processuale attiene al profilo del nesso di causalità tra il sinistro ed i danni lamentati dall'attore.
10.1 In primo luogo, è pacifico, sulla scorta della copiosa documentazione medica agli atti, che l'attore, in occasione del sinistro, abbia riportato
“contusione cranica, trauma contusivo alla spalla destra emitorace destro
e sinistro” (cfr. referto del P.S. dell'Ospedale di Eboli e successive visite specialistiche allegate nella produzione di parte).
10.1 Ciò detto, l'attore ritiene, tuttavia, sulla scorta delle osservazioni del proprio consulente medico di parte, che il trauma cranico subito in occasione del sinistro in oggetto abbia avuto quale conseguenza ulteriore e diretta una riacutizzazione di un trauma facciale già avvenuto in un precedente incidente sul lavoro, quando l'attore praticava una diversa attività lavorativa (allevatore di bufali) (cfr. visita specialistica della dott.ssa ). Per_3
10.2. Secondo il CTP dott. , dal sinistro sarebbero derivati, oltre che Per_2
i postumi sopra detti, un danno biologico totale del 15% ed un superiore periodo di inabilità lavorativa, a causa dell'aggravamento delle infermità
10 relative al vecchio infortunio del 2010 che aveva comportato un trauma fratturativo del massiccio facciale trattato con osteosintesi, placche e viti.
10.2. Il Tribunale ritiene sul punto maggiormente attendibili le risultanze e le osservazioni operate dal consulente tecnico d'ufficio, dott. Per_4
, il cui elaborato è certamente condivisibile in quanto frutto di una
[...]
attenta e scrupolosa disamina della copiosa documentazione medica nonché da un attento esame del periziato, il tutto alla luce delle migliori evidenze scientifiche.
10.3 Il CTU, che ha compiutamente risposto alle osservazioni a lui pervenute durante le operazioni peritali da parte del dott. , consulente Per_2
di parte attrice, perviene ad una conclusione diversa rispetto a quella del fiduciario della parte.
10.4 Egli ritiene, infatti, che il summenzionato danno non sia in rapporto causale efficiente con il traumatismo riconducibile al sinistro del
01.04.2016, posto che non risulta né al momento del trauma (cfr. referto
P.S. di Eboli), né in tutte le certificazioni mediche successive (cfr. pagg.
13 – 14 elaborato peritale).
10.5 Difatti, il Tribunale può agevolmente rilevare, a conferma di quanto assunto dal CTU, che in tutti gli esami strumentali effettuati successivamente al sinistro (TC del capo, RX ecc.) non si evidenzia alcuna lesione ossea riconducibile ad un trauma di tipo facciale (cfr.
documentazione medica di parte attrice).
10.6 In tutti i referti, infatti, non si parla di fatti traumatici coinvolgenti il massiccio facciale da cui fosse dipeso un aggravamento dello stato precedente. Ne consegue che tutti i postumi attuali di danno sono
11 riconducibili e riferibili non al sinistro per cui è causa, bensì al traumatismo avvenuto nell'agosto del 2010, allorquando l'attore,
nell'esercizio della sua attività lavorativa, venne colpito al volto dalla
“cornata di un toro”.
11. Ne consegue, dunque, quanto al nesso di causalità, esso deve ritenersi esistente, alla stregua della dinamica per come descritta negli atti introduttivi e confermata dalla consulenza tecnica d'ufficio, unicamente in relazione ad un assetto poli-contusivo del cranio, della spalla destra e dell'emitorace destro e sinistro: “le infermità sono compatibili con la
dinamica descritta ed accertata in atti. Si è trattato di un urto laterale
destro dell'autocarro guidato dal che ha impresso al corpo un Parte_1
movimento laterale verso la sua sinistra riportando lesioni genericamente
di tipo contusivo sullo stesso lato a carico del capo, spalla emitorace e
addome a sinistra”. (cfr. consulenza medica d'ufficio a firma del CTU
dott. pag. 21 e 26). Persona_4
12. Infine, sul danno non patrimoniale ritiene, poi, il giudicante che – alla stregua della documentazione esibita e della espletata consulenza tecnica medica (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata e frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato) – può ritenersi provato che a seguito del sinistro l'attore abbia riportato: “le seguenti infermità: contusione cranica, trauma
contusivo spalla destra, emitorace destro e sinistro”, dal quale residuano i seguenti postumi di natura medico-legale: “sintomatologia soggettiva in
esito a traumatismo del capo”. (cfr. CTU pagg. 21 e 26).
12 Le lesioni suddette hanno residuato postumi di rilevanza medico – legale a carattere permanente quantificabili nei seguenti termini:
- il periodo di inabilità deve essere indicato come segue: I.T.T. pari a giorni
3 (tre); I.T.P. (valutabile al 70%) pari a giorni 10 (dieci); I.T.P. valutabile al 50% pari a giorni 30 (trenta) ed I.T.P. valutabile al 25% pari a giorno
46 (quarantasei);
- il danno biologico viene quantificato in un'invalidità permanente complessiva pari al 2%.
13. Ciò posto, il giudicante ritiene opportuno procedere alla quantificazione del danno. Sul punto si precisa che nel caso di specie, si tratta di lesioni c.d. “micropermanenti” (fino al 9%) e per la liquidazione dello stesso trovano applicazione le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005,
da ultimo aggiornate al 2025 - 2026, in quanto è un caso di danno alla persona derivante da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p.:
Tabella di riferimento: d.lgs. n. 209/2005
Età del danneggiato alla data del sinistro 43 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 3
Giorni di invalidità temporanea parziale al 70% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 46
Indennità giornaliera € 56,18
13 Danno biologico permanente € 1.769,77
Invalidità temporanea totale € 168,54
Invalidità temporanea parziale al 70% € 393,26
Invalidità temporanea parziale al 50% € 842,70
Invalidità temporanea parziale al 25% € 646,07
Totale danno biologico temporaneo € 2.050,57
TOTALE GENERALE: € 3.820,34
13.1 Tenuto conto dell'acconto ricevuto e sottraendo tale somma per la posta omogenea di danno già liquidata in sede stragiudiziale (€ 2.700 a titolo di danno biologico e invalidità temporanea) segue un risarcimento effettivamente liquidabile in € 1.120,34 (3.820,34 – 2.700,00)
13.2 Riguardo le spese mediche sostenute, l'attore ha documentato le fatture relative agli esami e visite effettuate per un totale di € 1.227,56;
vanno ammesse a rimborso solo quelle per visite ed esami direttamente riconducibili al sinistro, fino all'attestazione di avvenuta guarigione,
esclusi gli esborsi per accertamenti relativi al pregresso trauma del 2010.
Segue una posta risarcitoria ammessa a rimborso pari ad euro 368,24.
14. Per quanto concerne, invece, il danno patrimoniale occorso all'autoveicolo, la domanda dell'ulteriore danno richiesto (€ 8.000) deve essere rigettata, dovendosi ritenere sufficiente quanto già liquidato dalla in sede stragiudiziale, come da perizia effettuata Controparte_1
il 30/04/2016, stante l'impossibilità per il Tribunale di poter compiere valutazioni in assenza di prova sullo stato del veicolo, non essendo allegate agli atti fotografie dello stesso utile per la valutazione del danno. 14 15. In conclusione, in accoglimento della domanda di , la Parte_1
e sono Controparte_1 Controparte_3
condannati in solido al pagamento della somma totale di € 1.488,58
(1.120,34 + 368,24) a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
tale somma è espressa all'attualità e va devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia e fino al soddisfo.
16. Non resta che disciplinare le spese di lite.
Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della controversia, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 147/22 e s.m., tenendo conto del valore del decisum,
delle attività effettivamente espletate, secondo parametri prossimi ai minimi, stante l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto e l'istruttoria non complessa espletata.
Anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto del 27.11.2022,
seguono la soccombenza e sono poste definitivamente e per intero, a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza Parte_1
così provvede:
15 1. in accoglimento della domanda di , accerta la Parte_1
responsabilità esclusiva del trattore Lamborghini tg. AJ054X nel sinistro in oggetto;
2. per l'effetto, condanna la e l' Controparte_1 [...]
al pagamento, in via solidale, in favore Controparte_3
dell'attore della somma di € 1.488,58, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione;
3. condanna la e l' Controparte_1 Controparte_3
, in via solidale alla rifusione delle spese processuali, che
[...]
liquida in € 545,00 (€ 518,00 + € 27,00) per spese vive ed in €
1.300,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa con separato decreto, definitivamente e per intero a carico della
[...]
e dell' , in solido tra CP_1 Controparte_3
loro.
Così deciso in Salerno il 10.12.2025
Il giudice
FR SS
16
SECONDA SEZIONE CIVILE
RNG 1860/2019
VERBALE DI UDIENZA DEL 10.12.2025
Sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Mariangela Cassano, per delega dell'avv. Sforza;
- per parte convenuta, l'avv. Luigi Ambrosano, per delega dell'avv. Micollelli.
I difensori si riportano ai propri atti e scritti, chiedendone l'accoglimento e contestando quelli di controparte.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
FR SS
1 N.R.G. 1860/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice dott. FR SS, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al N.R.G. 1860/2019, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Giuseppe Scorza,
presso il cui Studio, sito in Capaccio, alla via Carlo Alberto Dalla Chiesa,
elettivamente domicilia;
ATTORE
E
(c.f. Partita I.V.A. , (già Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 25, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,
2 dall'Avv. Rosalinda Mincolelli ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio sito in Battipaglia, via Ugo Foscolo, n.38
CONVENUTA
nonchè
, in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_3
sede in Campagna, Via Galdo n.8;
CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale di udienza di discussione e decisione del
10.12.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio la e l' Controparte_2 Controparte_3
, esponendo che:
[...]
- in data 1/04/2016 alle ore 19:30 circa, in agro di Campagna, era alla guida del proprio autocarro Fiat 190 TG EV911RN, assicurato con l' CP_4
[...]
- giunto all'incrocio tra via Difesa Maddalena Superiore e via Stassano
Superiore, il trattore marca Lamborghini TG AJ054X – di proprietà di e condotto da – a causa di una errata manovra CP_3 Persona_1
di retromarcia per immettersi in via Difesa Maddalena Superiore, urtava con il suo aratro lo sportello anteriore destro dell'autocarro condotto dall'attore;
- a causa dell'urto, l'autocarro subiva ingenti danni e l'attore gravi lesioni personali;
3 - sul posto intervenivano i Carabinieri della stazione di Campagna, i quali raccoglievano le dichiarazioni del conducente del veicolo, , il Persona_1
quale ammetteva la propria responsabilità;
- veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Eboli,
riportando una contusione cranica, un trauma contusivo alla spalla destra ed all'emitorace destro e sinistro;
- si sottoponeva a successive visite mediche, in particolare veniva visitato da uno specialista in chirurgia maxillo facciale che gli refertava un danno a carico della funzione ATM della bocca, consigliando terapia riabilitativa,
chirurgica e prostetica per un costo complessivo di € 57.000,00;
- produceva una consulenza medica di parte, a firma del dott. Per_2
, il quale riconosceva una durata della malattia per un totale di 90
[...]
giorni, un danno biologico pari al 15% ed il nesso di causalità tra tutte le lesioni riportate ed il sinistro per cui è causa;
- aveva avviato la procedura di risarcimento dei danni subiti alla società
assicurativa del veicolo responsabile, la la quel gli Controparte_1
offriva la somma totale di €8.700,00, che l'attore accettava quale acconto sul maggiore avere;
- nonostante la proposta di stipula di convenzione di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014, non veniva risarcito per tutte le lesioni subite.
1.1. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “accertata e dichiarata
la responsabilità del trattore marca tg AJ054X nella CP_5
causazione dell'evento lesivo del 1° aprile 2016 indicato in narrativa,
condannare la società e l' Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni –
[...]
4 patrimoniali e non patrimoniali – patiti dal Signor in ragione Parte_1
del sinistro di cui è causa, nella misura che sarà accertata in corso di
causa o ritenuta di Giustizia. In ogni caso con gli interessi corrispettivi e
moratori nonché la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e
competenze professionali.”
2. Con comparsa di risposta si costituiva Controparte_1
impugnando la domanda e chiedendone il rigetto, contestando la genericità
della domanda ed il difetto di prova.
2.1. In particolare, in ordine al quantum debeatur, confermava di aver già
risarcito il danno materiale versando la somma di € 5.000.,00 – in seguito a valutazione del perito della compagnia assicurativa – e quello per lesioni personali per € 2.700, giusta relazione del medico legale della compagnia,
che individuava un danno biologico pari al 1% ed una invalidità
temporanea pari a 43 giorni.
2.2. Contestava, nello specifico, l'assenza del nesso di causalità tra il sinistro e le pretese lesioni, atteso che né il primo referto del 01.04.2016
né i successivi del 19.04.2016 e del 22.06.2016 riferivo alcunché in merito a patologie a carico del viso o del cavo orale e che il primo controllo odontoiatrico veniva effettuato solo 7 mesi dopo il trauma.
2.3. Insisteva per il rigetto della domanda, rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, dichiarare l'offerta inviata in fase
stragiudiziale equa e satisfattiva ai fini del giudizio;
in subordine, ritenere
l'atto di citazione inammissibile, improcedibile, improponibile e rigettarlo
perché infondato in fatto ed in diritto.”
5 3. Alla prima udienza del 24.10.2019, accertata la regolarità della notifica,
veniva dichiarata la contumacia dell' e Controparte_3
venivano concessi i termini per le memorie istruttorie.
4. L'istruzione probatoria consisteva in produzioni documentali e CTU
medico-legale.
5. Con ordinanza del 23.11.2022 il Tribunale elaborava una proposta conciliativa del seguente tenore letterale: “a definizione della presente
controversia l'attore si dichiara soddisfatto dell'importo, pari ad €
8.700,00, ricevuto dalla in quanto Controparte_6
comprensivo sia del risarcimento del danno sia delle spese di lite;
pertanto, rinuncia agli atti del giudizio, con compensazione delle spese;
la accetta la rinuncia e la Controparte_6
compensazione delle spese di lite.”.
5.1. La proposta veniva accettata da parte convenuta e rifiutata da parte attrice e la causa, riassegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024, veniva rinviata all'udienza odierna per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
6. In via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità ed improponibilità della domanda sollevata da parte convenuta, preso atto che parte attrice ha correttamente ottemperato a tutte le condizioni di procedibilità e non si ravvisa alcun profilo di nullità
dell'atto di citazione per genericità dei requisiti imposti dalla lettera dell'art. 163 c.p.c., giacché esso contiene una descrizione sufficientemente
6 dettagliata e puntuale dei fatti, tali da consentire, com'è avvenuto, al convenuto di effettuare una compiuta difesa anche nel merito.
7. In punto di diritto occorre evidenziare che l'azione vada inquadrata ai sensi dell'art. 2054 c.c., atteso che l'attore lamenta il danno alla persona e a cose derivante da circolazione di veicoli a motore.
7.1 Giova rilevare che l'art. 2054, primo comma, c.c. stabilisce che “il
conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il
danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non
prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, il secondo comma pone una presunzione legale, stabilendo che “nel caso di scontro
tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti
abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli
veicoli”.
7.2 Quanto al profilo della ripartizione della colpa, la giurisprudenza ha di recente precisato il consolidato principio di diritto in forza del quale: “il
giudice deve proporsi anche d'ufficio la questione dell'eventuale concorso
di colpa da parte del danneggiato e, in caso di accertata sussistenza di
tale concorso, deve procedere, altresì, in sede d'accertamento della
responsabilità, alla qualificazione dell'incidenza causale del concorso
stesso. Infatti, allorquando si prende in esame la colpa dell'autore del
danno, si prende, per ciò stesso, in considerazione anche la colpa
eventuale del danneggiato, in quanto le colpe dei due soggetti si
fronteggiano e la gravità della colpa dell'uno va posta in correlazione con
la gravità della colpa dell'altro, al fine di accertare l'entità dell'efficienza
causale del fatto colposo del debitore dell'indennizzo. Tuttavia, il
7 concorso di colpa del danneggiato può essere rilevato dal giudice sempre
che controparte, pur non avendolo specificamente dedotto, abbia
ritualmente prospettato al giudice di merito gli elementi di fatto dai quali
si possa desumere la ricorrenza del fatto colposo del danneggiato.
Qualora, poi, il giudice di primo grado non abbia rilevato d'ufficio se le
dedotte circostanze potessero integrare una colpa concorrente del
danneggiato, la parte ha l'onere di proporre appello per tale omissione,
dato che la rilevabilità d'ufficio non comporta altresì che essa possa farsi
valere in ogni stato e grado del processo.” (Cfr. Cass. civ., sz. III, n. 8935
del 2025; cfr. anche, Cass. civ., sez. III, n. 15736 del 2022, Cass. civ., sez.
III, n. 16404 del 2024).
7.3 Si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità ha dato continuità al consolidato principio di diritto secondo cui “In tema di responsabilità
derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il
giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò
solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro
dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se
quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.” (Cass.
civ. sez. III, n. 33483 del 19/12/2024; Cass. civ., sez. III, n. 7479 del
20/3/2020; Cass. civ., sez. III, n. 23431 del 4/11/2014.)
7.4 Ne consegue che, al fine di accertare la responsabilità esclusiva di uno dei due conducenti, è altresì necessario che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza e avesse fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
8 8. Passando al merito della controversia, la domanda come proposta è
fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
9. Quanto alla prova del fatto storico, la dinamica, peraltro non contestata dall'assicurazione convenuta, deve ritenersi provata e dunque accertata l'esclusiva responsabilità del veicolo nella causazione del CP_5
sinistro.
9.1 La stessa dinamica del sinistro può essere agevolmente ricostruita mediante il compendio probatorio in atti, certamente sufficiente, in particolare le risultanze dell'intervento immediatamente successivo al sinistro effettuato dai Carabinieri della stazione di Campagna.
Dall'analisi della Relazione di Incidente Stradale allegata agli atti si evince chiaramente l'esclusiva responsabilità del il quale Persona_1
dichiarava: “di trovarsi in via Stassano Superiore ed effettuava una
retromarcia per immettersi su via Difesa Maddalena Superiore, ma non si
avvedeva dell'arrivo del veicolo “B” (l'autocarro Fiat 190) che
percorreva la via Difesa Maddalena Superiore, andando in collisione con
il suo aratro nello sportello destro del veicolo “B”. (cfr. produzione di parte attrice).
Pertanto, può certamente dirsi che “il veicolo “A” (trattore) effettuava una
retromarcia da via Stassano Superiore in direzione via Difesa Maddalena
Superiore, senza avvedersi del veicolo “B” (Fiat 190) che percorreva la
Via Difesa Maddalena Superiore con direzione Via Rufigliano”. Il veicolo
“A” urtava con l'aratro posteriore nello sportello anteriore destro del
veicolo “B”.”
9 La della precisa dinamica del sinistro, come già osservato, non è stata oggetto di contestazione da parte della convenuta.
10. Giova aggiungere, inoltre, in via preliminare, che è pacifico che l'attore riceveva in via stragiudiziale la somma di € 8.7000,00, accettata a titolo di acconto sul maggiore avere, comprensiva delle voci di danno patrimoniale occorso all'autocarro (€ 4.800,00), di danno non patrimoniale per €2.700,00, oltre spese legali.
10. Il punto controverso della vicenda processuale attiene al profilo del nesso di causalità tra il sinistro ed i danni lamentati dall'attore.
10.1 In primo luogo, è pacifico, sulla scorta della copiosa documentazione medica agli atti, che l'attore, in occasione del sinistro, abbia riportato
“contusione cranica, trauma contusivo alla spalla destra emitorace destro
e sinistro” (cfr. referto del P.S. dell'Ospedale di Eboli e successive visite specialistiche allegate nella produzione di parte).
10.1 Ciò detto, l'attore ritiene, tuttavia, sulla scorta delle osservazioni del proprio consulente medico di parte, che il trauma cranico subito in occasione del sinistro in oggetto abbia avuto quale conseguenza ulteriore e diretta una riacutizzazione di un trauma facciale già avvenuto in un precedente incidente sul lavoro, quando l'attore praticava una diversa attività lavorativa (allevatore di bufali) (cfr. visita specialistica della dott.ssa ). Per_3
10.2. Secondo il CTP dott. , dal sinistro sarebbero derivati, oltre che Per_2
i postumi sopra detti, un danno biologico totale del 15% ed un superiore periodo di inabilità lavorativa, a causa dell'aggravamento delle infermità
10 relative al vecchio infortunio del 2010 che aveva comportato un trauma fratturativo del massiccio facciale trattato con osteosintesi, placche e viti.
10.2. Il Tribunale ritiene sul punto maggiormente attendibili le risultanze e le osservazioni operate dal consulente tecnico d'ufficio, dott. Per_4
, il cui elaborato è certamente condivisibile in quanto frutto di una
[...]
attenta e scrupolosa disamina della copiosa documentazione medica nonché da un attento esame del periziato, il tutto alla luce delle migliori evidenze scientifiche.
10.3 Il CTU, che ha compiutamente risposto alle osservazioni a lui pervenute durante le operazioni peritali da parte del dott. , consulente Per_2
di parte attrice, perviene ad una conclusione diversa rispetto a quella del fiduciario della parte.
10.4 Egli ritiene, infatti, che il summenzionato danno non sia in rapporto causale efficiente con il traumatismo riconducibile al sinistro del
01.04.2016, posto che non risulta né al momento del trauma (cfr. referto
P.S. di Eboli), né in tutte le certificazioni mediche successive (cfr. pagg.
13 – 14 elaborato peritale).
10.5 Difatti, il Tribunale può agevolmente rilevare, a conferma di quanto assunto dal CTU, che in tutti gli esami strumentali effettuati successivamente al sinistro (TC del capo, RX ecc.) non si evidenzia alcuna lesione ossea riconducibile ad un trauma di tipo facciale (cfr.
documentazione medica di parte attrice).
10.6 In tutti i referti, infatti, non si parla di fatti traumatici coinvolgenti il massiccio facciale da cui fosse dipeso un aggravamento dello stato precedente. Ne consegue che tutti i postumi attuali di danno sono
11 riconducibili e riferibili non al sinistro per cui è causa, bensì al traumatismo avvenuto nell'agosto del 2010, allorquando l'attore,
nell'esercizio della sua attività lavorativa, venne colpito al volto dalla
“cornata di un toro”.
11. Ne consegue, dunque, quanto al nesso di causalità, esso deve ritenersi esistente, alla stregua della dinamica per come descritta negli atti introduttivi e confermata dalla consulenza tecnica d'ufficio, unicamente in relazione ad un assetto poli-contusivo del cranio, della spalla destra e dell'emitorace destro e sinistro: “le infermità sono compatibili con la
dinamica descritta ed accertata in atti. Si è trattato di un urto laterale
destro dell'autocarro guidato dal che ha impresso al corpo un Parte_1
movimento laterale verso la sua sinistra riportando lesioni genericamente
di tipo contusivo sullo stesso lato a carico del capo, spalla emitorace e
addome a sinistra”. (cfr. consulenza medica d'ufficio a firma del CTU
dott. pag. 21 e 26). Persona_4
12. Infine, sul danno non patrimoniale ritiene, poi, il giudicante che – alla stregua della documentazione esibita e della espletata consulenza tecnica medica (pienamente condivisibile in quanto scientificamente elaborata e frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato) – può ritenersi provato che a seguito del sinistro l'attore abbia riportato: “le seguenti infermità: contusione cranica, trauma
contusivo spalla destra, emitorace destro e sinistro”, dal quale residuano i seguenti postumi di natura medico-legale: “sintomatologia soggettiva in
esito a traumatismo del capo”. (cfr. CTU pagg. 21 e 26).
12 Le lesioni suddette hanno residuato postumi di rilevanza medico – legale a carattere permanente quantificabili nei seguenti termini:
- il periodo di inabilità deve essere indicato come segue: I.T.T. pari a giorni
3 (tre); I.T.P. (valutabile al 70%) pari a giorni 10 (dieci); I.T.P. valutabile al 50% pari a giorni 30 (trenta) ed I.T.P. valutabile al 25% pari a giorno
46 (quarantasei);
- il danno biologico viene quantificato in un'invalidità permanente complessiva pari al 2%.
13. Ciò posto, il giudicante ritiene opportuno procedere alla quantificazione del danno. Sul punto si precisa che nel caso di specie, si tratta di lesioni c.d. “micropermanenti” (fino al 9%) e per la liquidazione dello stesso trovano applicazione le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005,
da ultimo aggiornate al 2025 - 2026, in quanto è un caso di danno alla persona derivante da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p.:
Tabella di riferimento: d.lgs. n. 209/2005
Età del danneggiato alla data del sinistro 43 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 3
Giorni di invalidità temporanea parziale al 70% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 46
Indennità giornaliera € 56,18
13 Danno biologico permanente € 1.769,77
Invalidità temporanea totale € 168,54
Invalidità temporanea parziale al 70% € 393,26
Invalidità temporanea parziale al 50% € 842,70
Invalidità temporanea parziale al 25% € 646,07
Totale danno biologico temporaneo € 2.050,57
TOTALE GENERALE: € 3.820,34
13.1 Tenuto conto dell'acconto ricevuto e sottraendo tale somma per la posta omogenea di danno già liquidata in sede stragiudiziale (€ 2.700 a titolo di danno biologico e invalidità temporanea) segue un risarcimento effettivamente liquidabile in € 1.120,34 (3.820,34 – 2.700,00)
13.2 Riguardo le spese mediche sostenute, l'attore ha documentato le fatture relative agli esami e visite effettuate per un totale di € 1.227,56;
vanno ammesse a rimborso solo quelle per visite ed esami direttamente riconducibili al sinistro, fino all'attestazione di avvenuta guarigione,
esclusi gli esborsi per accertamenti relativi al pregresso trauma del 2010.
Segue una posta risarcitoria ammessa a rimborso pari ad euro 368,24.
14. Per quanto concerne, invece, il danno patrimoniale occorso all'autoveicolo, la domanda dell'ulteriore danno richiesto (€ 8.000) deve essere rigettata, dovendosi ritenere sufficiente quanto già liquidato dalla in sede stragiudiziale, come da perizia effettuata Controparte_1
il 30/04/2016, stante l'impossibilità per il Tribunale di poter compiere valutazioni in assenza di prova sullo stato del veicolo, non essendo allegate agli atti fotografie dello stesso utile per la valutazione del danno. 14 15. In conclusione, in accoglimento della domanda di , la Parte_1
e sono Controparte_1 Controparte_3
condannati in solido al pagamento della somma totale di € 1.488,58
(1.120,34 + 368,24) a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
tale somma è espressa all'attualità e va devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia e fino al soddisfo.
16. Non resta che disciplinare le spese di lite.
Le spese di lite, atteso l'esito complessivo della controversia, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 147/22 e s.m., tenendo conto del valore del decisum,
delle attività effettivamente espletate, secondo parametri prossimi ai minimi, stante l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto e l'istruttoria non complessa espletata.
Anche le spese di CTU, liquidate con separato decreto del 27.11.2022,
seguono la soccombenza e sono poste definitivamente e per intero, a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza Parte_1
così provvede:
15 1. in accoglimento della domanda di , accerta la Parte_1
responsabilità esclusiva del trattore Lamborghini tg. AJ054X nel sinistro in oggetto;
2. per l'effetto, condanna la e l' Controparte_1 [...]
al pagamento, in via solidale, in favore Controparte_3
dell'attore della somma di € 1.488,58, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione;
3. condanna la e l' Controparte_1 Controparte_3
, in via solidale alla rifusione delle spese processuali, che
[...]
liquida in € 545,00 (€ 518,00 + € 27,00) per spese vive ed in €
1.300,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa con separato decreto, definitivamente e per intero a carico della
[...]
e dell' , in solido tra CP_1 Controparte_3
loro.
Così deciso in Salerno il 10.12.2025
Il giudice
FR SS
16