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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/01/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 18823/23 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del Giudice Unico,
Dott.ssa Lisa Micochero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 18823 del Ruolo Generale dell'anno 2023 introdotto da
C.F. con l'Avv. DE MARTIN Parte_1 C.F._1
GIOVANNI ATTILIO
ATTORE
contro
, contumace Controparte_1
, contumace Controparte_2
, contumace Controparte_3
CONVENUTI
Conclusioni delle parti:
Per parte ATTRICE: Se ritenuto necessario, previa disapplicazione incidentale, a' sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 4 e 5 della L. n. 2248/1865, Allegato E), della
Circolare del n. 19 del 20 novembre 2001, della Controparte_1
Circolare del n. 4 del 9 febbraio 2007, della Controparte_1
Circolare del n. 42 del 31 luglio 2007 e relativi Controparte_1
Allegati, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2012, della Circolare del n. 76/2021, della Controparte_1
Nota, Prot. n. 5917 in data 26 maggio 2017 del Comune di CP_3
accertarsi e dichiararsi il diritto soggettivo perfetto del Sig. , Parte_1
a' sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 1 e 2 di cui alla L. 15 febbraio
1989, n. 54, a che nei documenti identificativi e nelle certificazioni tutte al medesimo rilasciate dalla P.A. sia riportato unicamente il nome italiano del
Comune di nascita (Pola), senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente esso appartiene o apparteneva ( al momento della Persona_1
nascita, con ciò adeguando i precitati documenti alle norme della legge sopra indicata, altresì con riguardo anche alla compilazione del codice fiscale (inserito nell'Anagrafe Tributaria della popolazione italiana residente);
• Spese di causa (compreso il rimborso forfettario per spese generali), anticipazioni di giudizio e compensi defensionali interamente rifusi;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
Per l'ipotesi in cui non sia accolta la precedente Conclusione, in via subordinata, sotto il profilo prettamente processuale si solleva - in quanto rilevante e non manifestamente infondata – l'eccezione di incostituzionalità degli Articoli 1 e 2 della L. n. 54/1989 in quanto irragionevolmente
Pag. 2 di 14 discriminatori di diverse categorie di accertati profughi giuliani, istriani, dalmati e fiumani, consentendo per l'indicazione nei loro documenti anagrafici e nel codice fiscale del dato “indesiderato” (ossia la dicitura o, per quanto concerne il C.F. il numero corrispondente a tale ex Per_1
Stato). E ciò per violazione dell'Articolo 3 della Costituzione e dei principi di non discriminazione, proporzionalità, logicità e ragionevolezza. L'adìto
Giudicante, qualora condivida siffatta eccezione, dovrà, pertanto, sospendere il Giudizio in corso e disporre, a cura della Cancelleria del
Tribunale, che gli atti del Giudizio siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione, e che l'Ordinanza di remissione sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato adiva il Parte_1
Tribunale di Venezia esponendo che con Nota, Prot. 5917, del 26 maggio
2017, il Comune di gli aveva comunicato di aver provveduto CP_3
a modificare in data 26.5.2017 il proprio luogo di nascita per cui in qualunque documento, attestazione o certificazione rilasciata sarebbe stato indicato “Pola (Jugoslavia)” e non più solo “Pola”; che, conseguentemente, nel proprio certificato di stato di famiglia, risultava che era nato a “Pola
(Jugoslavia)” in data 22 settembre 1956; che anche la nuova carta di identità elettronica ministeriale, rilasciata dal Comune di in CP_3
data 5 ottobre 2023, pur prevedendo che era nato a [...] la dicitura
), nella parte posteriore riporta il suo “nuovo” codice fiscale, Per_1
variato, nell'estate del 2023, da a CodiceFiscale_2 [...]
, laddove la sigla indica l'ex Repubblica Federale C.F._3 Nu_1
Pag. 3 di 14 Popolare di Jugoslavia;
che, da piccolo, era rientrato in Italia con la famiglia il 7 ottobre 1957, dopo che il padre e la madre avevano perso la proprietà di ogni bene in Istria, ed era stato dichiarato in Persona_2
data 15 aprile 1959; che la famiglia non aveva potuto usufruire Pt_1
della possibilità, prevista dall'articolo 19 del Trattato di Pace di Parigi, ad esclusivo beneficio della minoranza di lingua italiana, di optare, entro un anno dalla sua data di entrata in vigore, per il mantenimento della cittadinanza italiana, in tal modo evitando l'acquisizione automatica di quella jugoslava;
che verosimilmente quindi al momento della nascita e per i primissimi mesi di vita aveva avuto la cittadinanza jugoslava, riacquistando la cittadinanza italiana a seguito del cc.dd. svincolo in base all'articolo 9 della L. 13 giugno 1912, n. 555; che infatti il riconoscimento dello status di profugo era concesso solamente a cittadini italiani residenti in [...]da prima del 1940; che la modifica era stata operata sulla base dell'errata interpretazione data all'art. 1 e 2 della Legge 15 febbraio 1989,
n. 54, dalla Circolare del n. 19 del 20 novembre Controparte_1
2001, dalla Circolare del n. 4 del 9 febbraio 2007, Controparte_1
dalla Circolare del n. 42 del 31 luglio 2007, dalla Controparte_1
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 5 luglio 2012, e dalla Circolare del n. 76/2021. Ciò premesso Controparte_1
evocava in giudizio il , il e il Controparte_1 Controparte_3
per sentir accogliere le seguenti Controparte_2
conclusioni: “Se ritenuto necessario, previa disapplicazione incidentale, a' sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 4 e 5 della L. n. 2248/1865,
Allegato E), della Circolare del n. 19 del 20 Controparte_1
novembre 2001, della Circolare del n. 4 del 9 Controparte_1
Pag. 4 di 14 febbraio 2007, della Circolare del n. 42 del 31 Controparte_1
luglio 2007 e relativi Allegati, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2012, della Circolare del CP_1
n. 76/2021, della Nota, Prot. n. 5917 in data 26 maggio 2017 CP_1
del Comune di accertarsi e dichiararsi il diritto soggettivo CP_3
perfetto del Sig. , a' sensi e per gli effetti di cui agli Articoli Parte_1
1 e 2 di cui alla L. 15 febbraio 1989, n. 54, a che nei documenti identificativi e nelle certificazioni tutte al medesimo rilasciate dalla P.A. sia riportato unicamente il nome italiano del Comune di nascita (Pola), senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente esso appartiene o apparteneva ( ) al momento della nascita, con ciò adeguando i Per_1
precitati documenti alle norme della legge sopra indicata, altresì con riguardo anche alla compilazione del codice fiscale (inserito nell'Anagrafe
Tributaria della popolazione italiana residente);
• Spese di causa (compreso il rimborso forfettario per spese generali), anticipazioni di giudizio e compensi defensionali interamente rifusi;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
• Per l'ipotesi in cui non sia accolta la precedente Conclusione, in via subordinata, sotto il profilo prettamente processuale si solleva - in quanto rilevante e non manifestamente infondata – l'eccezione di incostituzionalità degli Articoli 1 e 2 della L. n. 54/1989 in quanto irragionevolmente discriminatori di diverse categorie di accertati profughi giuliani, istriani, dalmati e fiumani, consentendo per l'indicazione nei loro documenti anagrafici e nel codice fiscale del dato “indesiderato” (ossia la dicitura
o, per quanto concerne il C.F. il numero corrispondente a tale Per_1
Pag. 5 di 14 ex Stato). E ciò per violazione dell'Articolo 3 della Costituzione e dei principi di non discriminazione, proporzionalità, logicità e ragionevolezza.
L'adìto Giudicante, qualora condivida siffatta eccezione, dovrà, pertanto, sospendere il Giudizio in corso e disporre, a cura della Cancelleria del
Tribunale, che gli atti del Giudizio siano trasmessi alla Corte
Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione, e che
l'Ordinanza di remissione sia notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della
Repubblica”.
I convenuti rimanevano contumaci.
Il giudice non ammetteva la prova per testimoni dedotta e tratteneva in decisione la causa.
La norma invocata dall'attore è la legge 15 febbraio 1989, n. 54, dal titolo
“Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di Pace”.
L'Articolo 1 così dispone: “
1. Tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate ed associate, quando deve essere indicato il luogo di nascita dell'interessato, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene”; l'art. 2 prevede poi: “Le amministrazioni, gli enti, gli uffici di
Pag. 6 di 14 cui all'articolo 1 sono obbligati, su richiesta anche orale del cittadino stesso, ad adeguare il documento alle norme della presente legge”.
Tale articolo è stato oggetto di interpretazione in successive circolari del
. La prima è quella n. 15/1999, ove si afferma: “Al Controparte_1
riguardo, si ricorda che, per quanto riguarda i cittadini italiani nati in comuni ricompresi in territori ceduti dall'Italia ad altri Stati in base ai trattati di pace, la Legge 15 febbraio 1989, n° 54, prevede che i documenti in genere, le attestazioni, le certificazioni e dichiarazioni, devono riportare il solo nome italiano del comune di nascita dell'interessato, senza alcun riferimento allo Stato di appartenenza”. In essa nulla ancora viene precisato con riguardo alla portata applicativa della norma, come invece avvenuto nella seconda circolare, n. 19/2001, in cui si afferma: ”È stata nuovamente richiamata l'attenzione di questo Ministero sulla circostanza che da parte di molti uffici, sia dell'amministrazione centrale dello Stato che di enti locali, si continua ad indicare nei documenti relativi a cittadini nati in comuni ricadenti nei territori ceduti dall'Italia alla , Per_1
l'indicazione "nato al ". Questo Ministero, rendendosi conto della Per_1
situazione di disagio avvertito da tale categoria di cittadini, ha sull'argomento emanato direttive con la circolare 3 ottobre 1978, n. 17, circ.
19 ottobre 1981, n. 19 e circ. 15 dicembre 1987, n. 14, nelle quali è stato precisato che l'evento della nascita rimane inquadrato nelle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato. Tale orientamento è stato confermato dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante "norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di pace", nel quale è stabilito che tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti
Pag. 7 di 14 locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, documenti ai cittadini di cui all'oggetto, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene. In considerazione di ciò, si pregano le SS.LL. di voler nuovamente richiamare l'attenzione delle amministrazioni locali interessate affinché omettano di apporre sugli atti e documenti in questione la dicitura " e indichino il comune di Per_1
nascita con la sola denominazione italiana”. Risulta quindi di tutta evidenza, che detta circolare, seguendo la ratio della norma, abbia inteso con chiarezza interpretare la norma nel senso che andasse solo specificato come luogo di nascita di tale categoria di cittadini, in particolare gli esuli istriani, il nome italiano della città di nascita.
La circolare n. 42/07, nell'interpretare nuovamente la disposizione citata, e al fine di favorirne la corretta applicazione affermava: “si inviano gli uniti documenti contenenti gli elenchi dei Comuni appartenenti ai territori ceduti alla ex Jugoslavia:
l) allegato A contenente l'elenco dei Comuni che dal 15 settembre 1947 sono passati a far parte del territorio della ex Jugoslavia, sulla base del
Trattato di Parigi;
2) allegato B contenente l'elenco dei Comuni ceduti alla ex Jugoslavia in base al Trattato di Osimo, entrato in vigore il 3 aprile 1977.
Pertanto, in applicazione della norma sopra citata, le persone nate prima del
15 settembre 1947 in un Comune incluso nell'allegato A devono risultare nei documenti come nate in quel Comune e non già come nate nello Stato al quale il Comune è stato ceduto. La stessa regola vale per coloro che sono
Pag. 8 di 14 nati anteriormente a l3 aprile 1977 nei Comuni inclusi nell'allegato B”, ove nell'allegato A) è compreso il comune di Pola.
Tale interpretazione si pone tuttavia in netto contrasto con quanto affermato in precedenza, oltre che con il dettato e la ratio della norma che non avevano inteso introdurre tale limitazione al riconoscimento del diritto di cui all'art. 1: era stata introdotta, in modo del tutto arbitrario, senza alcun addentellato alla norma di legge un ambito applicativo diverso, certamente meno ampio. La Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2012 riprendeva tale limitazione affermando: “Qualunque documento, attestazione o certificazione rilasciata a persona nata, anteriormente all'entrata in vigore dei Trattati citati, in uno dei Comuni indicati nei predetti elenchi, dovrà contenere l'indicazione del Comune di nascita a quella data ricadente in territori sottoposti alla sovranità italiana, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene”. Quanto sopra viene ribadito anche nella circolare del Ministero dell'Interno n.
79/21, ove si dà atto che: “è emerso che il luogo di nascita di alcuni cittadini italiani, nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base ai
Trattati di pace di Parigi e di Osimo, risulterebbe inserito in modo difforme rispetto a quanto stabilito dalla citata legge n. 54/1989”. Sulla base dell'interpretazione della norma fornita dalle circolari, risulta evidente che si voluto intendere l'applicabilità dell'art. 1 in senso restrittivo, ben al di là del disposto letterale dello stesso, laddove in realtà indica l'ambito di applicazione particolarmente ampio “a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati, in base al trattato di pace”.
Seguendo le circolari è stata invece prevista l'applicazione della norma solo ai soli cittadini italiani che siano nati prima del 15 settembre 1947 in
Pag. 9 di 14 un Comune incluso nell'allegato A, contenente l'elenco dei Comuni che dal
15 settembre 1947 sono passati a far parte del territorio della ex Jugoslavia, sulla base del Trattato di Parigi, e per coloro che sono nati anteriormente a l3 aprile 1977 nei Comuni inclusi nell'allegato B, contenente l'elenco dei
Comuni ceduti alla ex Jugoslavia in base al Trattato di Osimo, entrato in vigore il 3 aprile 1977.
Ora è noto che con il trattato di Parigi furono rideterminati i confini dell'Italia verso la ed, in particolare furono ceduti alla Per_1
i territori dell'Istria, in cui vi era anche Pola. L'articolo 19, Per_1
paragrafo 1, del Trattato di pace tra le Potenze alleate e associate e l'Italia, siglato a Parigi il 10 settembre 1947, reso esecutivo dal D.Lgs.C.P.S 1430/1947 ed entrato in vigore il 16 settembre 1947, dispose che i cittadini italiani domiciliati, alla data del 10 giugno 1940, nei territori ceduti dall'Italia ad altro Stato per effetto del Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data, perdessero la cittadinanza italiana divenendo automaticamente cittadini dello Stato subentrante. Il par. 2 dello stesso articolo faceva salva la facoltà di optare per la cittadinanza italiana, facoltà esercitabile, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
Trattato, dai soli cittadini di età superiore ai diciotto anni, o coniugati. Il par. 3 dello stesso art. 19 recitava: “Lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione, si trasferiscano in
Italia entro un anno dalla data in cui l'opzione venne esercitata”. L'art. 21 poi prevedeva l'istituzine del Territorio Libero di Trieste, diviso nella zona
A (assoggettata al controllo americano) e nella zona B (sotto il controllo jugoslavo). In esito a tale disciplina, i cittadini italiani residenti nei territori ceduti alla (territori oggi facenti parte delle Repubbliche di Per_1
Pag. 10 di 14 Slovenia e di Croazia) e non optanti persero la cittadinanza, acquistando ipso iure quella jugoslava. Analogamente, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Osimo con la (firmato il 10 novembre Per_1
1975, ratificato con L. 73/1977 ed entrato in vigore il 3 aprile 1977), che riguardava la zona B, persero la cittadinanza italiana, acquistando quella jugoslava, gli appartenenti al gruppo etnico italiano che non si avvalsero della facoltà, contemplata dall'art. 3 del Trattato medesimo e dal suo allegato VI, di trasferire la residenza dalla Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste nel territorio italiano (facoltà da esercitare entro un anno dalla data di entrata in vigore del Trattato). Per chi non ha potuto effettuare l'opzione sopra menzionata, vi era possibilità di ottenere lo svincolo dalla cittadinanza Jugoslava, e di lasciare lo stato Jugoslavo entro un anno, abbandonando tutto quanto posseduto, come fece la famiglia del sig.
che operò detto svincolo in data 9.7.1957, e che rientrò quindi in Pt_1
Italia assieme ai genitori in data 7 ottobre 1957 (il rientro doveva avvenire entro un anno), acquistando in seguito lo status di “profugo giuliano” di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e riacquistando la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge n. 555/1912.
La legge in questione quindi, anche alla luce di questo breve excursus storico, certamente, intendeva riferirsi a tutti i c.d. profughi giuliani e quindi sia a coloro che aveva esercitato l'opzione di cui all'art.19, sia a chi successivamente aveva inteso comunque tornare in Italia attraverso la modalità dello svincolo dalla cittadinanza jugoslava, sia a coloro che, ancora residenti nella TLT zona B, intesero spostarsi definitivamente in
Italia lasciando i territori oramai da tempo sotto l'amministrazione jugoslava, ovvero a tutti coloro, sostanzialmente, a cui successivamente fu
Pag. 11 di 14 dato la qualifica di “profugo giuliano”. Va infatti evidenziato che l'art. 1 n.
2) della L n. 137/1952 qualifica come profughi coloro, che siano profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e l'art. 2 precisa che sono considerati profughi, ai sensi del n. 2) dell'articolo precedente, coloro che, residenti prima della cessazione dell'esercizio della sovranità italiana in territori sui quali, per effetto del Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico.
Quindi la stessa intitolazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54, (“Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di Pace”). va intesa in senso del tutto analogo, dandone un'ampia interpretazione e portata, fino ad ammetterne l'applicazione a tutti i profughi giuliani, indipendentemente dalle modalità burocratiche con cui essi abbiano abbandonato l'Istria, sicchè la previsione normativa dell'art. 1 della suddetta legge va estesa al di là di quanto disposto nelle circolari del Ministero dell'interno, come applicabile a tutti coloro che furono costretti ad abbandonare le proprie case ed i propri averi a seguito della cessione dell'Italia della penisola dell'Istria alla dopo il trattato di Pace di Parigi. Per_1
Conseguentemente costituisce una limitazione non in linea con la ratio della norma la circostanza che le circolari abbiano ritenuto destinatari solo i profughi nati prima di una determinata data che fecero l'opzione prevista dal trattato di Parigi o da quello di Osimo, senza ricomprendere tutti coloro che, a ragione, furono definiti profughi giuliani, ovvero coloro che, volendo preservare le loro radici e la loro cultura italiana, decisero di lasciare l'Istria
Pag. 12 di 14 per venire in Italia, dopo la cessione del relativo territorio operata con il trattato di Parigi in favore della . Per_1
Va inoltre ricordato che, in ogni caso, le circolari emesse dal
[...]
, quale fonte secondaria, non sono vincolanti CP_1
nell'interpretazione della legge da parte del giudice, avendo natura in quanto fonti interne, ovvero atti contenenti disposizioni vincolanti solo per gli organi della P.A..
Deve quindi essere accertato e dichiarato il diritto di , ai Parte_1
sensi dell'art. 1 della L. n. 54/89 di essere indicato nei documenti identificativi e nelle certificazioni come nato nel comune di Pola e quindi solo con il nome italiano del Comune di nascita, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente esso apparteneva al momento della nascita
Non può viceversa essere ordinato ai convenuti la Persona_1
rettificazione dei documenti dell' stante il divieto, fatto al giudice Pt_1
ordinario dall'art 4 della legge 20 marzo 1865 n 2248 all. e), di condannare l'amministrazione ad un facere, tale divieto operando in ordine alle attività che si riallaccino ad un provvedimento rivolto ad attuarne i fini istituzionali, o che comunque si innestino nell'esercizio di una funzione amministrativa.
Le spese di lite del grado possono essere compensate stante la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa proposta da nei confronti del , del Parte_1 Controparte_4 [...]
e del comune di così decide: Controparte_2 CP_3
Pag. 13 di 14 • In accoglimento della domanda svolta, accerta e dichiara il diritto di
, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 54/89 di essere indicato Parte_1
nei documenti identificativi e nelle certificazioni come nato nel comune di Pola e quindi solo con il nome italiano del Comune di nascita, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente esso apparteneva al momento della nascita ( Persona_1
• Spese di lite interamente compensate.
Venezia, 22 gennaio 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 18823/23 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, nella persona del Giudice Unico,
Dott.ssa Lisa Micochero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 18823 del Ruolo Generale dell'anno 2023 introdotto da
C.F. con l'Avv. DE MARTIN Parte_1 C.F._1
GIOVANNI ATTILIO
ATTORE
contro
, contumace Controparte_1
, contumace Controparte_2
, contumace Controparte_3
CONVENUTI
Conclusioni delle parti:
Per parte ATTRICE: Se ritenuto necessario, previa disapplicazione incidentale, a' sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 4 e 5 della L. n. 2248/1865, Allegato E), della
Circolare del n. 19 del 20 novembre 2001, della Controparte_1
Circolare del n. 4 del 9 febbraio 2007, della Controparte_1
Circolare del n. 42 del 31 luglio 2007 e relativi Controparte_1
Allegati, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2012, della Circolare del n. 76/2021, della Controparte_1
Nota, Prot. n. 5917 in data 26 maggio 2017 del Comune di CP_3
accertarsi e dichiararsi il diritto soggettivo perfetto del Sig. , Parte_1
a' sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 1 e 2 di cui alla L. 15 febbraio
1989, n. 54, a che nei documenti identificativi e nelle certificazioni tutte al medesimo rilasciate dalla P.A. sia riportato unicamente il nome italiano del
Comune di nascita (Pola), senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente esso appartiene o apparteneva ( al momento della Persona_1
nascita, con ciò adeguando i precitati documenti alle norme della legge sopra indicata, altresì con riguardo anche alla compilazione del codice fiscale (inserito nell'Anagrafe Tributaria della popolazione italiana residente);
• Spese di causa (compreso il rimborso forfettario per spese generali), anticipazioni di giudizio e compensi defensionali interamente rifusi;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
Per l'ipotesi in cui non sia accolta la precedente Conclusione, in via subordinata, sotto il profilo prettamente processuale si solleva - in quanto rilevante e non manifestamente infondata – l'eccezione di incostituzionalità degli Articoli 1 e 2 della L. n. 54/1989 in quanto irragionevolmente
Pag. 2 di 14 discriminatori di diverse categorie di accertati profughi giuliani, istriani, dalmati e fiumani, consentendo per l'indicazione nei loro documenti anagrafici e nel codice fiscale del dato “indesiderato” (ossia la dicitura o, per quanto concerne il C.F. il numero corrispondente a tale ex Per_1
Stato). E ciò per violazione dell'Articolo 3 della Costituzione e dei principi di non discriminazione, proporzionalità, logicità e ragionevolezza. L'adìto
Giudicante, qualora condivida siffatta eccezione, dovrà, pertanto, sospendere il Giudizio in corso e disporre, a cura della Cancelleria del
Tribunale, che gli atti del Giudizio siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione, e che l'Ordinanza di remissione sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato adiva il Parte_1
Tribunale di Venezia esponendo che con Nota, Prot. 5917, del 26 maggio
2017, il Comune di gli aveva comunicato di aver provveduto CP_3
a modificare in data 26.5.2017 il proprio luogo di nascita per cui in qualunque documento, attestazione o certificazione rilasciata sarebbe stato indicato “Pola (Jugoslavia)” e non più solo “Pola”; che, conseguentemente, nel proprio certificato di stato di famiglia, risultava che era nato a “Pola
(Jugoslavia)” in data 22 settembre 1956; che anche la nuova carta di identità elettronica ministeriale, rilasciata dal Comune di in CP_3
data 5 ottobre 2023, pur prevedendo che era nato a [...] la dicitura
), nella parte posteriore riporta il suo “nuovo” codice fiscale, Per_1
variato, nell'estate del 2023, da a CodiceFiscale_2 [...]
, laddove la sigla indica l'ex Repubblica Federale C.F._3 Nu_1
Pag. 3 di 14 Popolare di Jugoslavia;
che, da piccolo, era rientrato in Italia con la famiglia il 7 ottobre 1957, dopo che il padre e la madre avevano perso la proprietà di ogni bene in Istria, ed era stato dichiarato in Persona_2
data 15 aprile 1959; che la famiglia non aveva potuto usufruire Pt_1
della possibilità, prevista dall'articolo 19 del Trattato di Pace di Parigi, ad esclusivo beneficio della minoranza di lingua italiana, di optare, entro un anno dalla sua data di entrata in vigore, per il mantenimento della cittadinanza italiana, in tal modo evitando l'acquisizione automatica di quella jugoslava;
che verosimilmente quindi al momento della nascita e per i primissimi mesi di vita aveva avuto la cittadinanza jugoslava, riacquistando la cittadinanza italiana a seguito del cc.dd. svincolo in base all'articolo 9 della L. 13 giugno 1912, n. 555; che infatti il riconoscimento dello status di profugo era concesso solamente a cittadini italiani residenti in [...]da prima del 1940; che la modifica era stata operata sulla base dell'errata interpretazione data all'art. 1 e 2 della Legge 15 febbraio 1989,
n. 54, dalla Circolare del n. 19 del 20 novembre Controparte_1
2001, dalla Circolare del n. 4 del 9 febbraio 2007, Controparte_1
dalla Circolare del n. 42 del 31 luglio 2007, dalla Controparte_1
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 5 luglio 2012, e dalla Circolare del n. 76/2021. Ciò premesso Controparte_1
evocava in giudizio il , il e il Controparte_1 Controparte_3
per sentir accogliere le seguenti Controparte_2
conclusioni: “Se ritenuto necessario, previa disapplicazione incidentale, a' sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 4 e 5 della L. n. 2248/1865,
Allegato E), della Circolare del n. 19 del 20 Controparte_1
novembre 2001, della Circolare del n. 4 del 9 Controparte_1
Pag. 4 di 14 febbraio 2007, della Circolare del n. 42 del 31 Controparte_1
luglio 2007 e relativi Allegati, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2012, della Circolare del CP_1
n. 76/2021, della Nota, Prot. n. 5917 in data 26 maggio 2017 CP_1
del Comune di accertarsi e dichiararsi il diritto soggettivo CP_3
perfetto del Sig. , a' sensi e per gli effetti di cui agli Articoli Parte_1
1 e 2 di cui alla L. 15 febbraio 1989, n. 54, a che nei documenti identificativi e nelle certificazioni tutte al medesimo rilasciate dalla P.A. sia riportato unicamente il nome italiano del Comune di nascita (Pola), senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente esso appartiene o apparteneva ( ) al momento della nascita, con ciò adeguando i Per_1
precitati documenti alle norme della legge sopra indicata, altresì con riguardo anche alla compilazione del codice fiscale (inserito nell'Anagrafe
Tributaria della popolazione italiana residente);
• Spese di causa (compreso il rimborso forfettario per spese generali), anticipazioni di giudizio e compensi defensionali interamente rifusi;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
• Per l'ipotesi in cui non sia accolta la precedente Conclusione, in via subordinata, sotto il profilo prettamente processuale si solleva - in quanto rilevante e non manifestamente infondata – l'eccezione di incostituzionalità degli Articoli 1 e 2 della L. n. 54/1989 in quanto irragionevolmente discriminatori di diverse categorie di accertati profughi giuliani, istriani, dalmati e fiumani, consentendo per l'indicazione nei loro documenti anagrafici e nel codice fiscale del dato “indesiderato” (ossia la dicitura
o, per quanto concerne il C.F. il numero corrispondente a tale Per_1
Pag. 5 di 14 ex Stato). E ciò per violazione dell'Articolo 3 della Costituzione e dei principi di non discriminazione, proporzionalità, logicità e ragionevolezza.
L'adìto Giudicante, qualora condivida siffatta eccezione, dovrà, pertanto, sospendere il Giudizio in corso e disporre, a cura della Cancelleria del
Tribunale, che gli atti del Giudizio siano trasmessi alla Corte
Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione, e che
l'Ordinanza di remissione sia notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della
Repubblica”.
I convenuti rimanevano contumaci.
Il giudice non ammetteva la prova per testimoni dedotta e tratteneva in decisione la causa.
La norma invocata dall'attore è la legge 15 febbraio 1989, n. 54, dal titolo
“Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di Pace”.
L'Articolo 1 così dispone: “
1. Tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate ed associate, quando deve essere indicato il luogo di nascita dell'interessato, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene”; l'art. 2 prevede poi: “Le amministrazioni, gli enti, gli uffici di
Pag. 6 di 14 cui all'articolo 1 sono obbligati, su richiesta anche orale del cittadino stesso, ad adeguare il documento alle norme della presente legge”.
Tale articolo è stato oggetto di interpretazione in successive circolari del
. La prima è quella n. 15/1999, ove si afferma: “Al Controparte_1
riguardo, si ricorda che, per quanto riguarda i cittadini italiani nati in comuni ricompresi in territori ceduti dall'Italia ad altri Stati in base ai trattati di pace, la Legge 15 febbraio 1989, n° 54, prevede che i documenti in genere, le attestazioni, le certificazioni e dichiarazioni, devono riportare il solo nome italiano del comune di nascita dell'interessato, senza alcun riferimento allo Stato di appartenenza”. In essa nulla ancora viene precisato con riguardo alla portata applicativa della norma, come invece avvenuto nella seconda circolare, n. 19/2001, in cui si afferma: ”È stata nuovamente richiamata l'attenzione di questo Ministero sulla circostanza che da parte di molti uffici, sia dell'amministrazione centrale dello Stato che di enti locali, si continua ad indicare nei documenti relativi a cittadini nati in comuni ricadenti nei territori ceduti dall'Italia alla , Per_1
l'indicazione "nato al ". Questo Ministero, rendendosi conto della Per_1
situazione di disagio avvertito da tale categoria di cittadini, ha sull'argomento emanato direttive con la circolare 3 ottobre 1978, n. 17, circ.
19 ottobre 1981, n. 19 e circ. 15 dicembre 1987, n. 14, nelle quali è stato precisato che l'evento della nascita rimane inquadrato nelle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato. Tale orientamento è stato confermato dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante "norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di pace", nel quale è stabilito che tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti
Pag. 7 di 14 locali e qualsiasi altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, documenti ai cittadini di cui all'oggetto, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene. In considerazione di ciò, si pregano le SS.LL. di voler nuovamente richiamare l'attenzione delle amministrazioni locali interessate affinché omettano di apporre sugli atti e documenti in questione la dicitura " e indichino il comune di Per_1
nascita con la sola denominazione italiana”. Risulta quindi di tutta evidenza, che detta circolare, seguendo la ratio della norma, abbia inteso con chiarezza interpretare la norma nel senso che andasse solo specificato come luogo di nascita di tale categoria di cittadini, in particolare gli esuli istriani, il nome italiano della città di nascita.
La circolare n. 42/07, nell'interpretare nuovamente la disposizione citata, e al fine di favorirne la corretta applicazione affermava: “si inviano gli uniti documenti contenenti gli elenchi dei Comuni appartenenti ai territori ceduti alla ex Jugoslavia:
l) allegato A contenente l'elenco dei Comuni che dal 15 settembre 1947 sono passati a far parte del territorio della ex Jugoslavia, sulla base del
Trattato di Parigi;
2) allegato B contenente l'elenco dei Comuni ceduti alla ex Jugoslavia in base al Trattato di Osimo, entrato in vigore il 3 aprile 1977.
Pertanto, in applicazione della norma sopra citata, le persone nate prima del
15 settembre 1947 in un Comune incluso nell'allegato A devono risultare nei documenti come nate in quel Comune e non già come nate nello Stato al quale il Comune è stato ceduto. La stessa regola vale per coloro che sono
Pag. 8 di 14 nati anteriormente a l3 aprile 1977 nei Comuni inclusi nell'allegato B”, ove nell'allegato A) è compreso il comune di Pola.
Tale interpretazione si pone tuttavia in netto contrasto con quanto affermato in precedenza, oltre che con il dettato e la ratio della norma che non avevano inteso introdurre tale limitazione al riconoscimento del diritto di cui all'art. 1: era stata introdotta, in modo del tutto arbitrario, senza alcun addentellato alla norma di legge un ambito applicativo diverso, certamente meno ampio. La Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2012 riprendeva tale limitazione affermando: “Qualunque documento, attestazione o certificazione rilasciata a persona nata, anteriormente all'entrata in vigore dei Trattati citati, in uno dei Comuni indicati nei predetti elenchi, dovrà contenere l'indicazione del Comune di nascita a quella data ricadente in territori sottoposti alla sovranità italiana, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene”. Quanto sopra viene ribadito anche nella circolare del Ministero dell'Interno n.
79/21, ove si dà atto che: “è emerso che il luogo di nascita di alcuni cittadini italiani, nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base ai
Trattati di pace di Parigi e di Osimo, risulterebbe inserito in modo difforme rispetto a quanto stabilito dalla citata legge n. 54/1989”. Sulla base dell'interpretazione della norma fornita dalle circolari, risulta evidente che si voluto intendere l'applicabilità dell'art. 1 in senso restrittivo, ben al di là del disposto letterale dello stesso, laddove in realtà indica l'ambito di applicazione particolarmente ampio “a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati, in base al trattato di pace”.
Seguendo le circolari è stata invece prevista l'applicazione della norma solo ai soli cittadini italiani che siano nati prima del 15 settembre 1947 in
Pag. 9 di 14 un Comune incluso nell'allegato A, contenente l'elenco dei Comuni che dal
15 settembre 1947 sono passati a far parte del territorio della ex Jugoslavia, sulla base del Trattato di Parigi, e per coloro che sono nati anteriormente a l3 aprile 1977 nei Comuni inclusi nell'allegato B, contenente l'elenco dei
Comuni ceduti alla ex Jugoslavia in base al Trattato di Osimo, entrato in vigore il 3 aprile 1977.
Ora è noto che con il trattato di Parigi furono rideterminati i confini dell'Italia verso la ed, in particolare furono ceduti alla Per_1
i territori dell'Istria, in cui vi era anche Pola. L'articolo 19, Per_1
paragrafo 1, del Trattato di pace tra le Potenze alleate e associate e l'Italia, siglato a Parigi il 10 settembre 1947, reso esecutivo dal D.Lgs.C.P.S 1430/1947 ed entrato in vigore il 16 settembre 1947, dispose che i cittadini italiani domiciliati, alla data del 10 giugno 1940, nei territori ceduti dall'Italia ad altro Stato per effetto del Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data, perdessero la cittadinanza italiana divenendo automaticamente cittadini dello Stato subentrante. Il par. 2 dello stesso articolo faceva salva la facoltà di optare per la cittadinanza italiana, facoltà esercitabile, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
Trattato, dai soli cittadini di età superiore ai diciotto anni, o coniugati. Il par. 3 dello stesso art. 19 recitava: “Lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione, si trasferiscano in
Italia entro un anno dalla data in cui l'opzione venne esercitata”. L'art. 21 poi prevedeva l'istituzine del Territorio Libero di Trieste, diviso nella zona
A (assoggettata al controllo americano) e nella zona B (sotto il controllo jugoslavo). In esito a tale disciplina, i cittadini italiani residenti nei territori ceduti alla (territori oggi facenti parte delle Repubbliche di Per_1
Pag. 10 di 14 Slovenia e di Croazia) e non optanti persero la cittadinanza, acquistando ipso iure quella jugoslava. Analogamente, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Osimo con la (firmato il 10 novembre Per_1
1975, ratificato con L. 73/1977 ed entrato in vigore il 3 aprile 1977), che riguardava la zona B, persero la cittadinanza italiana, acquistando quella jugoslava, gli appartenenti al gruppo etnico italiano che non si avvalsero della facoltà, contemplata dall'art. 3 del Trattato medesimo e dal suo allegato VI, di trasferire la residenza dalla Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste nel territorio italiano (facoltà da esercitare entro un anno dalla data di entrata in vigore del Trattato). Per chi non ha potuto effettuare l'opzione sopra menzionata, vi era possibilità di ottenere lo svincolo dalla cittadinanza Jugoslava, e di lasciare lo stato Jugoslavo entro un anno, abbandonando tutto quanto posseduto, come fece la famiglia del sig.
che operò detto svincolo in data 9.7.1957, e che rientrò quindi in Pt_1
Italia assieme ai genitori in data 7 ottobre 1957 (il rientro doveva avvenire entro un anno), acquistando in seguito lo status di “profugo giuliano” di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e riacquistando la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge n. 555/1912.
La legge in questione quindi, anche alla luce di questo breve excursus storico, certamente, intendeva riferirsi a tutti i c.d. profughi giuliani e quindi sia a coloro che aveva esercitato l'opzione di cui all'art.19, sia a chi successivamente aveva inteso comunque tornare in Italia attraverso la modalità dello svincolo dalla cittadinanza jugoslava, sia a coloro che, ancora residenti nella TLT zona B, intesero spostarsi definitivamente in
Italia lasciando i territori oramai da tempo sotto l'amministrazione jugoslava, ovvero a tutti coloro, sostanzialmente, a cui successivamente fu
Pag. 11 di 14 dato la qualifica di “profugo giuliano”. Va infatti evidenziato che l'art. 1 n.
2) della L n. 137/1952 qualifica come profughi coloro, che siano profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e l'art. 2 precisa che sono considerati profughi, ai sensi del n. 2) dell'articolo precedente, coloro che, residenti prima della cessazione dell'esercizio della sovranità italiana in territori sui quali, per effetto del Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico.
Quindi la stessa intitolazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54, (“Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di Pace”). va intesa in senso del tutto analogo, dandone un'ampia interpretazione e portata, fino ad ammetterne l'applicazione a tutti i profughi giuliani, indipendentemente dalle modalità burocratiche con cui essi abbiano abbandonato l'Istria, sicchè la previsione normativa dell'art. 1 della suddetta legge va estesa al di là di quanto disposto nelle circolari del Ministero dell'interno, come applicabile a tutti coloro che furono costretti ad abbandonare le proprie case ed i propri averi a seguito della cessione dell'Italia della penisola dell'Istria alla dopo il trattato di Pace di Parigi. Per_1
Conseguentemente costituisce una limitazione non in linea con la ratio della norma la circostanza che le circolari abbiano ritenuto destinatari solo i profughi nati prima di una determinata data che fecero l'opzione prevista dal trattato di Parigi o da quello di Osimo, senza ricomprendere tutti coloro che, a ragione, furono definiti profughi giuliani, ovvero coloro che, volendo preservare le loro radici e la loro cultura italiana, decisero di lasciare l'Istria
Pag. 12 di 14 per venire in Italia, dopo la cessione del relativo territorio operata con il trattato di Parigi in favore della . Per_1
Va inoltre ricordato che, in ogni caso, le circolari emesse dal
[...]
, quale fonte secondaria, non sono vincolanti CP_1
nell'interpretazione della legge da parte del giudice, avendo natura in quanto fonti interne, ovvero atti contenenti disposizioni vincolanti solo per gli organi della P.A..
Deve quindi essere accertato e dichiarato il diritto di , ai Parte_1
sensi dell'art. 1 della L. n. 54/89 di essere indicato nei documenti identificativi e nelle certificazioni come nato nel comune di Pola e quindi solo con il nome italiano del Comune di nascita, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente esso apparteneva al momento della nascita
Non può viceversa essere ordinato ai convenuti la Persona_1
rettificazione dei documenti dell' stante il divieto, fatto al giudice Pt_1
ordinario dall'art 4 della legge 20 marzo 1865 n 2248 all. e), di condannare l'amministrazione ad un facere, tale divieto operando in ordine alle attività che si riallaccino ad un provvedimento rivolto ad attuarne i fini istituzionali, o che comunque si innestino nell'esercizio di una funzione amministrativa.
Le spese di lite del grado possono essere compensate stante la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa proposta da nei confronti del , del Parte_1 Controparte_4 [...]
e del comune di così decide: Controparte_2 CP_3
Pag. 13 di 14 • In accoglimento della domanda svolta, accerta e dichiara il diritto di
, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 54/89 di essere indicato Parte_1
nei documenti identificativi e nelle certificazioni come nato nel comune di Pola e quindi solo con il nome italiano del Comune di nascita, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente esso apparteneva al momento della nascita ( Persona_1
• Spese di lite interamente compensate.
Venezia, 22 gennaio 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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