TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/12/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 6291/2025 e promossa da
(c.f. , nato/a a VI TO Parte_1 C.F._1 (TV), il 23/06/1971 con l'avv. LUISA POLA
e
EV SQ (c.f. ), nato/a a VENEZIA (VE), C.F._2 il 25/12/1977 con l'avv. GENNY ZANELLA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 23/10/2025, e EV SQ – Parte_1 premesso: di avere intrattenuto una convivenza more uxorio e di essere Per_ genitori di (nata il [...]), riconosciuta da entrambi;
di avere interrotto la convivenza a far data dall'anno 2020 – hanno manifestato la comune volontà di disciplinare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento della figlia alle condizioni ivi indicate.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento delle domande.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse della minore e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso, con collocamento della minore presso la madre;
- il concordato calendario di visite del padre con la minore, allo stato, sia compatibile con l'età e le esigenze della medesima, anche in considerazione del fatto che il padre vive attualmente in Messico;
- quanto al mantenimento, sia doveroso e congruo il contributo a carico del padre nella misura indicata, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie, così come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti ad assicurare alla minore un significativo rapporto con entrambi i parenti prossimi di entrambi i rami della famiglia, ed comunque compatibili con la condizione logistica ed economica dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473bis.47 cpc. proposto da e EV Parte_1 SQ per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, così provvede secondo la comune volontà delle parti:
Per_
“1. La figlia minore viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. I ricorrenti eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per Per_
relativamente all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, dell'inclinazione, della capacità e delle aspirazioni della minore. Per_ 2. A fine di garantire ad un rapporto continuativo e significativo con ciascun genitore, anche attesa la distanza del padre, i signori e UO Pt_1 concordano il seguente calendario e modalità di turni. a) Durante il periodo scolastico, tre giorni a settimana, attualmente individuati nel Per_ lunedì, mercoledì e venerdì , dopo aver terminato le lezioni, aver pranzato presso la mensa e frequentato la lezioni di musica, verrà prelevata dalla Zia
o dai nonni paterni, per essere condotta presso la loro abitazione a Parte_2 Sarmede ove svolgerà i compiti supportata da una insegnante. I nonni paterni o
Per_ la zia provvederanno a riportare a casa della mamma entro le 18.00/19.00 a seconda di quando quest'ultima sarà di ritorno a casa dal lavoro;
b) Negli altri giorni della settimana e nei giorni di sospensione dell'attività
Per_ scolastica per festività e/o ricorrenze starà con la madre, salvo quanto previsto nei successivi punti g) e h);
Per_ c) frequenterà per due pomeriggi a settimana un'attività sportiva, ad oggi individuata nel judo, ma che chiaramente potrà variare nel tempo a seconda delle esigenze e dei desideri della minore, fermo restando la necessità di garantire in ogni caso la frequenza presso i nonni e la zia tre pomeriggi a settimana per svolgere ed essere supportata nei compiti come previsto al punto a).
Per_ d) in adesione al percorso scolastico frequenterà altresì delle lezioni per l'apprendimento di uno strumento musicale, per due giorni a settimana.
Per_ e) I genitori potranno concordare che frequenti i nonni materni e/o la zia
Per_ anche in altri giorni della settimana, compatibilmente con gli impegni di , della madre e dei nonni materni/zia Maria.
Per_ f) potrà liberamente sentire via telefono il papà in orari compatibili con gli
Per_ impegni di e certamente coordinati con il fuso orario Italia / Messico, così come potrà sentire la madre nei periodi in cui si trova con il padre in Messico o in Italia;
g) In giugno, al termine dell'anno scolastico, il sig. , con costi a proprio Pt_1
Per_ carico, verrà in Italia a prendere e condurla con sé in Messico per il periodo estivo, riaccompagnandola poi in Italia a settembre per l'inizio dell'anno scolastico.
h) Il sig. , se sarà in grado di far fronte ai costi di trasporto verrà in Italia Pt_1 durante l'anno anche nel periodo invernale (indicativamente periodo natalizio) e periodo primaverile (indicativamente periodo pasquale), per periodi di 10/20 Per_ giorni. In questi casi , sempre nel rispetto di tutti gli impegni scolastici ed extrascolastici, potrà stare con il sig. presso l'abitazione dei nonni paterni, Pt_1 per poter mantenere una continuità di affetti nel rapporto con il padre.
I tempi di permanenza sopra indicati potranno essere in qualsiasi momento modificati dai genitori, di comune accordo e per iscritto. Le suddette indicazioni debbono intendersi quali “piano genitoriale” ai sensi della novella legislativa.
3. Il Signor corrisponderà alla Signora EV UO, a titolo di Parte_1 Per_ contributo al mantenimento della figlia , mediante bonifico bancario su conto corrente alla stessa intestato, entro il giorno 10 di ogni mese la somma di euro
500,00 soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT nazionali, per 9 Per_ (nove) mensilità all'anno sin tanto che trascorrerà il periodo estivo in Messico presso il padre da giugno a settembre. Qualora accadesse che un anno Per_
non si dovesse recare in Messico per i tre mesi estivi, quell'anno il sig. Pt_1
corrisponderà alla signora UO il concorso al mantenimento di € 500,00
[...] per 12 (dodici) mensilità.
4. Il sig. si farà carico del 100% delle spese straordinarie erogande in Pt_1 Per_ favore di , per tali intendendosi quelle di cui al Protocollo per il Processo di Famiglia presso il Tribunale di Treviso sottoscritto in data 1° dicembre 2016.
5. I Signori e UO riconoscono e si danno reciprocamente atto che Pt_1 gli assegni eventualmente dovuti per il nucleo familiare e l'Assegno Unico Universale per figli a carico saranno percepiti dalla Signora EV UO nella misura del 100%. Attualmente è la sig. UO a percepire l'Assegno Unico Universale per un valore pari a € 174,00 mensili. Le deduzioni/detrazioni Per_ fiscali afferenti per le spese straordinarie potranno essere detratte dalla signora UO, sin tanto che il sig. non avrà un lavoro stabile con Pt_1 dichiarazione dei redditi che gli consentirà di effettuare tali detrazioni.
6. Il sig. , senza nulla riconoscere, si impegna a corrispondere la Parte_1 somma di € 4.000,00 alla signora EV UO a tacitazione di ogni residua Per_ pretesa per il pregresso concorso al mantenimento di o pregresse spese straordinarie. La suddetta somma verrà corrisposta con le seguenti modalità: € 2.000,00 alla firma del ricorso congiunto ed € 2.000,00 entro 20 giorni dal deposito del ricorso. I Signori e EV UO dichiarano in Parte_1 questo modo di aver definito ogni aspetto economico, patrimoniale e personale relativo alle spettanze passate per il mantenimento della figlia e di non avere, quindi, null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo e/o ragione con riferimento ai Per_ pregressi costi di mantenimento e spese straordinarie di .
7. I genitori si danno sin d'ora il reciproco assenso per il rinnovo / rilascio del Per_ passaporto e dei necessari documenti validi per l'espatrio a favore di .
8. Le spese legali e processuali afferenti al presente procedimento sono integralmente compensate tra i coniugi. Sottoscrivono il presente atto anche i rispettivi legali al fine della rinuncia alla solidarietà professionale ex art 13 L.P.”; 1) DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
2) SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 6291/2025 e promossa da
(c.f. , nato/a a VI TO Parte_1 C.F._1 (TV), il 23/06/1971 con l'avv. LUISA POLA
e
EV SQ (c.f. ), nato/a a VENEZIA (VE), C.F._2 il 25/12/1977 con l'avv. GENNY ZANELLA
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 23/10/2025, e EV SQ – Parte_1 premesso: di avere intrattenuto una convivenza more uxorio e di essere Per_ genitori di (nata il [...]), riconosciuta da entrambi;
di avere interrotto la convivenza a far data dall'anno 2020 – hanno manifestato la comune volontà di disciplinare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento della figlia alle condizioni ivi indicate.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento delle domande.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse della minore e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso, con collocamento della minore presso la madre;
- il concordato calendario di visite del padre con la minore, allo stato, sia compatibile con l'età e le esigenze della medesima, anche in considerazione del fatto che il padre vive attualmente in Messico;
- quanto al mantenimento, sia doveroso e congruo il contributo a carico del padre nella misura indicata, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie, così come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti ad assicurare alla minore un significativo rapporto con entrambi i parenti prossimi di entrambi i rami della famiglia, ed comunque compatibili con la condizione logistica ed economica dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473bis.47 cpc. proposto da e EV Parte_1 SQ per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, così provvede secondo la comune volontà delle parti:
Per_
“1. La figlia minore viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. I ricorrenti eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per Per_
relativamente all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, dell'inclinazione, della capacità e delle aspirazioni della minore. Per_ 2. A fine di garantire ad un rapporto continuativo e significativo con ciascun genitore, anche attesa la distanza del padre, i signori e UO Pt_1 concordano il seguente calendario e modalità di turni. a) Durante il periodo scolastico, tre giorni a settimana, attualmente individuati nel Per_ lunedì, mercoledì e venerdì , dopo aver terminato le lezioni, aver pranzato presso la mensa e frequentato la lezioni di musica, verrà prelevata dalla Zia
o dai nonni paterni, per essere condotta presso la loro abitazione a Parte_2 Sarmede ove svolgerà i compiti supportata da una insegnante. I nonni paterni o
Per_ la zia provvederanno a riportare a casa della mamma entro le 18.00/19.00 a seconda di quando quest'ultima sarà di ritorno a casa dal lavoro;
b) Negli altri giorni della settimana e nei giorni di sospensione dell'attività
Per_ scolastica per festività e/o ricorrenze starà con la madre, salvo quanto previsto nei successivi punti g) e h);
Per_ c) frequenterà per due pomeriggi a settimana un'attività sportiva, ad oggi individuata nel judo, ma che chiaramente potrà variare nel tempo a seconda delle esigenze e dei desideri della minore, fermo restando la necessità di garantire in ogni caso la frequenza presso i nonni e la zia tre pomeriggi a settimana per svolgere ed essere supportata nei compiti come previsto al punto a).
Per_ d) in adesione al percorso scolastico frequenterà altresì delle lezioni per l'apprendimento di uno strumento musicale, per due giorni a settimana.
Per_ e) I genitori potranno concordare che frequenti i nonni materni e/o la zia
Per_ anche in altri giorni della settimana, compatibilmente con gli impegni di , della madre e dei nonni materni/zia Maria.
Per_ f) potrà liberamente sentire via telefono il papà in orari compatibili con gli
Per_ impegni di e certamente coordinati con il fuso orario Italia / Messico, così come potrà sentire la madre nei periodi in cui si trova con il padre in Messico o in Italia;
g) In giugno, al termine dell'anno scolastico, il sig. , con costi a proprio Pt_1
Per_ carico, verrà in Italia a prendere e condurla con sé in Messico per il periodo estivo, riaccompagnandola poi in Italia a settembre per l'inizio dell'anno scolastico.
h) Il sig. , se sarà in grado di far fronte ai costi di trasporto verrà in Italia Pt_1 durante l'anno anche nel periodo invernale (indicativamente periodo natalizio) e periodo primaverile (indicativamente periodo pasquale), per periodi di 10/20 Per_ giorni. In questi casi , sempre nel rispetto di tutti gli impegni scolastici ed extrascolastici, potrà stare con il sig. presso l'abitazione dei nonni paterni, Pt_1 per poter mantenere una continuità di affetti nel rapporto con il padre.
I tempi di permanenza sopra indicati potranno essere in qualsiasi momento modificati dai genitori, di comune accordo e per iscritto. Le suddette indicazioni debbono intendersi quali “piano genitoriale” ai sensi della novella legislativa.
3. Il Signor corrisponderà alla Signora EV UO, a titolo di Parte_1 Per_ contributo al mantenimento della figlia , mediante bonifico bancario su conto corrente alla stessa intestato, entro il giorno 10 di ogni mese la somma di euro
500,00 soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT nazionali, per 9 Per_ (nove) mensilità all'anno sin tanto che trascorrerà il periodo estivo in Messico presso il padre da giugno a settembre. Qualora accadesse che un anno Per_
non si dovesse recare in Messico per i tre mesi estivi, quell'anno il sig. Pt_1
corrisponderà alla signora UO il concorso al mantenimento di € 500,00
[...] per 12 (dodici) mensilità.
4. Il sig. si farà carico del 100% delle spese straordinarie erogande in Pt_1 Per_ favore di , per tali intendendosi quelle di cui al Protocollo per il Processo di Famiglia presso il Tribunale di Treviso sottoscritto in data 1° dicembre 2016.
5. I Signori e UO riconoscono e si danno reciprocamente atto che Pt_1 gli assegni eventualmente dovuti per il nucleo familiare e l'Assegno Unico Universale per figli a carico saranno percepiti dalla Signora EV UO nella misura del 100%. Attualmente è la sig. UO a percepire l'Assegno Unico Universale per un valore pari a € 174,00 mensili. Le deduzioni/detrazioni Per_ fiscali afferenti per le spese straordinarie potranno essere detratte dalla signora UO, sin tanto che il sig. non avrà un lavoro stabile con Pt_1 dichiarazione dei redditi che gli consentirà di effettuare tali detrazioni.
6. Il sig. , senza nulla riconoscere, si impegna a corrispondere la Parte_1 somma di € 4.000,00 alla signora EV UO a tacitazione di ogni residua Per_ pretesa per il pregresso concorso al mantenimento di o pregresse spese straordinarie. La suddetta somma verrà corrisposta con le seguenti modalità: € 2.000,00 alla firma del ricorso congiunto ed € 2.000,00 entro 20 giorni dal deposito del ricorso. I Signori e EV UO dichiarano in Parte_1 questo modo di aver definito ogni aspetto economico, patrimoniale e personale relativo alle spettanze passate per il mantenimento della figlia e di non avere, quindi, null'altro a pretendere, a qualsiasi titolo e/o ragione con riferimento ai Per_ pregressi costi di mantenimento e spese straordinarie di .
7. I genitori si danno sin d'ora il reciproco assenso per il rinnovo / rilascio del Per_ passaporto e dei necessari documenti validi per l'espatrio a favore di .
8. Le spese legali e processuali afferenti al presente procedimento sono integralmente compensate tra i coniugi. Sottoscrivono il presente atto anche i rispettivi legali al fine della rinuncia alla solidarietà professionale ex art 13 L.P.”; 1) DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
2) SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani