CA
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/11/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
n. 219/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
quale tutrice di , Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa da: avv. NARDINI MATTEO, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, non costituito in Controparte_1 giudizio;
-appellato-
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc.. Appello CP_1 avverso la sentenza n. 223/2025 del 28/03/2025, emessa dal Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 17/07/2025 , nella qualità di tutrice di Parte_1
ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il Persona_1
28/03/2025, depositata in pari data e non notificata, con la quale, in esito al ricorso da lei proposto in data 01/05/2024, era stata rigettata la domanda di liquidazione degli arretrati dei benefici connessi all'invalidità civile totale e dell'indennità di accompagnamento, ed era stata dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda volta alla liquidazione dei benefici connessi allo status di cieco assoluto.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che: , riconosciuto in date Persona_1
06/06/2017 e 08/06/2017 soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%
e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado compiere gli atti quotidiani dela vita ex l. n. 18/1980, e soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 c. 3 l. n.
104/1992, nonché, in data 08/11/2017, cieco assoluto ex ll. nn. 382/1970 e 508/1988, aveva ricevuto la liquidazione dei ratei delle prestazioni spettantegli a titolo di indennità di accompagnamento solo in data 29/05/2024, con arretrati dall'aprile 2023, in esito a domanda di liquidazione del 05/01/2024, ed a seguito di rigetto della precedente domanda avanzata il
13/03/2017 per difetto di attestazione della competente autorità dello Stato estero relativa alla titolarità di redditi e di pensioni estere e di beni nel paese di origine, nonché di attestazione della competente autorità consolare italiana relativa alla permanenza sul territorio italiano;
la liquidazione operata dall era legittima, poiché, a seguito del rigetto dell'originaria CP_1 domanda, ne era necessaria una nuova con prova dei requisiti economici richiesti;
le prestazioni spettanti a titolo di pensione per cieco assoluto erano state liquidate nel dicembre
2024, con conseguente cessazione della materia del contendere.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione di legge poiché: l'impugnata sentenza aveva illegittimamente fatto discendere la necessità di nuova domanda amministrativa di liquidazione dalle previsioni della circolare n. CP_1
15972/2013, nonostante la carenza di valore normativo di questa ed il contrasto con le disposizioni normative che riconoscono il diritto alle prestazioni assistenziali dalla data del riconoscimento sanitario, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, aveva diritto alla liquidazione delle prestazioni con decorrenza dal luglio 2007; quanto alle prestazioni per cecità civile, non aveva ricevuto alcun pagamento, e quello effettuato dall' nel 2024 era relativo all'invalidità civile, sicché, contrariamente a quanto ritenuto CP_1 nell'impugnata sentenza, la materia del contendere non era cessata, né era maturata prescrizione essendo previsti termini decennali, trattandosi di prestazioni assistenziali.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
L' non si è costituito in giudizio. CP_1
Fissata l'udienza ex art. 435 c.p.c., in data 18/09/2025 l'appellante depositava dichiarazione in pari data di rinuncia agli atti e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio. All'odierna udienza nessuno compariva.
Ex artt. 306 e 359 c.p.c., avendo l'appellante, con la citata dichiarazione del 18/09/2025, rinunciato agli atti del presente giudizio, va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello, non essendo necessaria accettazione dell'appellato, non costituito.
Nulla per le spese di lite del grado, non essendo l'appellato costituito.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 223/2025 in data 28/03/2025 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
nulla per le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 13/11/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
quale tutrice di , Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa da: avv. NARDINI MATTEO, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, non costituito in Controparte_1 giudizio;
-appellato-
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc.. Appello CP_1 avverso la sentenza n. 223/2025 del 28/03/2025, emessa dal Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 17/07/2025 , nella qualità di tutrice di Parte_1
ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il Persona_1
28/03/2025, depositata in pari data e non notificata, con la quale, in esito al ricorso da lei proposto in data 01/05/2024, era stata rigettata la domanda di liquidazione degli arretrati dei benefici connessi all'invalidità civile totale e dell'indennità di accompagnamento, ed era stata dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda volta alla liquidazione dei benefici connessi allo status di cieco assoluto.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che: , riconosciuto in date Persona_1
06/06/2017 e 08/06/2017 soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%
e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado compiere gli atti quotidiani dela vita ex l. n. 18/1980, e soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 c. 3 l. n.
104/1992, nonché, in data 08/11/2017, cieco assoluto ex ll. nn. 382/1970 e 508/1988, aveva ricevuto la liquidazione dei ratei delle prestazioni spettantegli a titolo di indennità di accompagnamento solo in data 29/05/2024, con arretrati dall'aprile 2023, in esito a domanda di liquidazione del 05/01/2024, ed a seguito di rigetto della precedente domanda avanzata il
13/03/2017 per difetto di attestazione della competente autorità dello Stato estero relativa alla titolarità di redditi e di pensioni estere e di beni nel paese di origine, nonché di attestazione della competente autorità consolare italiana relativa alla permanenza sul territorio italiano;
la liquidazione operata dall era legittima, poiché, a seguito del rigetto dell'originaria CP_1 domanda, ne era necessaria una nuova con prova dei requisiti economici richiesti;
le prestazioni spettanti a titolo di pensione per cieco assoluto erano state liquidate nel dicembre
2024, con conseguente cessazione della materia del contendere.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione di legge poiché: l'impugnata sentenza aveva illegittimamente fatto discendere la necessità di nuova domanda amministrativa di liquidazione dalle previsioni della circolare n. CP_1
15972/2013, nonostante la carenza di valore normativo di questa ed il contrasto con le disposizioni normative che riconoscono il diritto alle prestazioni assistenziali dalla data del riconoscimento sanitario, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, aveva diritto alla liquidazione delle prestazioni con decorrenza dal luglio 2007; quanto alle prestazioni per cecità civile, non aveva ricevuto alcun pagamento, e quello effettuato dall' nel 2024 era relativo all'invalidità civile, sicché, contrariamente a quanto ritenuto CP_1 nell'impugnata sentenza, la materia del contendere non era cessata, né era maturata prescrizione essendo previsti termini decennali, trattandosi di prestazioni assistenziali.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
L' non si è costituito in giudizio. CP_1
Fissata l'udienza ex art. 435 c.p.c., in data 18/09/2025 l'appellante depositava dichiarazione in pari data di rinuncia agli atti e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio. All'odierna udienza nessuno compariva.
Ex artt. 306 e 359 c.p.c., avendo l'appellante, con la citata dichiarazione del 18/09/2025, rinunciato agli atti del presente giudizio, va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello, non essendo necessaria accettazione dell'appellato, non costituito.
Nulla per le spese di lite del grado, non essendo l'appellato costituito.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 223/2025 in data 28/03/2025 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio di appello;
nulla per le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 13/11/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -