Art. 7. 1. Restano valide le deroghe previste dalla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 , e dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.
Versione
8 marzo 1992
8 marzo 1992
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/11/2024, n. 1340Provvedimento: […] nascita, il suo Paese d'origine e l'anno di emissione”; ha escluso che nel caso in esame operasse l'esenzione dall'obbligo di denuncia disciplinato dall'art. 5 bis comma 1 legge n. 150/1992, richiamando la definizione di “oggetto ad uso domestico o personale” contemplata dall'art. 8 sexies legge n. 150/1992; nel contempo ha valorizzato la definizione di “ oggetti ad uso domestico o personale” contenuta nel Regolamento CEE n. 338/1997 ed ha ritenuto che operasse la deroga prevista a tale riguardo dal suindicato Regolamento come sancito dall'art. 7 legge n. 150/1992. Il Tribunale, infine, ha argomentato che “ alla luce della documentazione allegata non può revocarsi in dubbio che il ricorrente dovesse ritenersi esentato dall'obbligo di denuncia, atteso il possesso deiLeggi di più...
- art. 5 bis legge n. 150/1992·
- Regolamento CEE n. 338/1997·
- certificazione CITES·
- obbligo di denuncia·
- oggetto ad uso personale o domestico·
- nullità ordinanza ingiunzione·
- spese processuali·
- giurisdizione amministrativa·
- opposizione a sanzioni amministrative