Articolo 7 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150
Articolo 5 bisArticolo 6
Versione
8 marzo 1992
Art. 7. 1. Restano valide le deroghe previste dalla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 , e dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 8 marzo 1992
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