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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/12/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica e in funzione di Giudice
d'Appello, in persona della dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3287/201 Reg. Gen. introitata per la decisione all'udienza del 15.12.2025 vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria il 14.11.1961, elettivamente domiciliato in Melito Porto Salvo alla Via Roma n. 50 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Iaria che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellante -
CONTRO
(CF: ) con sede in Roma, Via Po n. 20, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria alla Via Sant'Anna 1° 1/E presso lo studio dell'avv. Paola Carbone che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellata –
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
-appellata contumace-
E
Controparte_3
-appellato contumace-
1
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice in Pace n. 773/2018.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti all'udienza del 15.12.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria le Parte_1
compagnie assicurative e nonché Controparte_4 Controparte_5 CP_3
(proprietario e conducente del veicolo investitore) al fine di accertare la
[...] responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro occorsogli in data 25.11.2015 e, per l'effetto, condannare i predetti convenuti, in solido, al risarcimento del danno patrimoniale riportato dal proprio veicolo quantificato in € 2.113,47 (pari alla differenza tra la somma indicata nel preventivo e quanto già corrisposto dalla e trattenuto dall'attore a CP_6 titolo di acconto).
Esponeva:
- che in data 25.11.2015, alle ore 12:40, circa, mentre transitava con la propria autovettura Fiat DA (targata XO27825) sulla Via Provinciale Armo Gallina di Reggio
Calabria veniva investito da proprietario e conducente del veicolo Fiat Controparte_3
Punto (targata CL149ZK) il quale, in fase di retromarcia, non si avvedeva del veicolo dell'attore e lo colpiva;
- che a causa dell'urto, l'autovettura del riportava danni materiali per i quali Pt_1 la propria compagnia assicuratrice, corrispondeva la somma di € Controparte_1
1.800,00 che veniva trattenuta dall'attore solo a titolo di acconto atteso che l'ammontare complessivo dei danni risultava pari ad € 3.913,47, come da preventivo prodotto.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente nonché proprietario della fiat punto e che i danni alla fita Controparte_3
panda sono derivati dal sinistro;
2. Per l'effetto condannare la e/o CP_6 CP_3
e in solido al risarcimento dei danni in favore del sig.
[...] Controparte_2
quantificati in € 2113,47, differenza tra preventivo e quanto l'assicurazione ha già Pt_1
2 corrisposto così come meglio specificato in premessa, oltre interessi legali dalla data di proposizione della domanda sino al soddisfo o nella minor somma che sarà ritenuta equa dal
Giudice adito o in quella maggiore o minore somma stabilita in corso di causa sempre nella competenza del giudice di pace;
con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”
Resisteva la eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità Controparte_1 della domanda avendo l'attore avanzato cumulativamente due domande: una, ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, nei confronti della propria compagnia assicurativa (
[...]
e l'altra, ai sensi dell'art. 144 Codice delle Assicurazioni, nei confronti del CP_6
responsabile civile e della sua compagnia assicurativa ( . Nel merito, contestava la CP_2 domanda attorea sia in riferimento all'an che al quantum debeatur, concludendo per il rigetto e ritenendo, in ogni caso, congruo e capiente l'importo di € 1.800,00 già corrisposto in fase stragiudiziale.
e la rimanevano contumaci. Controparte_3 Controparte_2
Il procedimento veniva definito con sentenza n. 773/2018, emessa il 20.3.2018 e pubblicata il 3.4.2015, con cui il Giudice di Pace, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta dichiarava l'inammissibilità della domanda attorea ritenendo - CP_6
alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale dell'art. 149 del Codice delle
Assicurazioni, giusta ordinanza n. 205 del 2008 - che la procedura di indennizzo diretto costituisce un'alternativa rispetto alla disciplina ordinaria di cui all'art. 144 del C.d.A. con conseguente preclusione per il danneggiato di proporre cumulativamente la domanda risarcitoria nei confronti di entrambe le compagnie assicurative.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello formulando il Parte_1
seguente motivo di gravame: “erronea applicazione della normativa di riferimento e, nella specie, degli art 144 e 149 CdA e delle sentenze della Corte Costituzionale n. 205 del 13 giugno 2008 e del 10.6.2009 n. 180 e contrasto tra le parti di sentenza e nella specie, tra parte relativa alle premesse rappresentate da normative e interpretazione e tra parte relativa alle conclusioni”.
Più precisamente, lamentava che il Giudice di prime cure, rilevata la non cumulabilità delle domande ex art. 144 e art. 149 del C.d.A., aveva erroneamente esteso la declaratoria di
3 inammissibilità anche alla domanda proposta nei confronti della compagnia assicurativa del danneggiato ( . CP_6
Concludeva chiedendo l'accoglimento le seguenti conclusioni:” Voglia l'on.le Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta 1) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente nonché proprietario della Fiat Punto Fortugno e che i danni alla Fiat DA sono derivati CP_3 dal sinistro;
2) per l'effetto, condannare, la e/o e Controparte_1 CP_3 [...]
in solido al risarcimento dei danni, in favore del sig. quantificati in CP_2 Pt_1
€ 2.113,47 differenza tra il preventivo e quanto l'assicurazione ha già corrisposto così come meglio specificato in premessa, oltre interessi legali dalla data di proposizione della domanda fino all'effettivo soddisfo o nella minor somma che sarà ritenuta equa dal Giudice adito o in quella maggiore o minore somma stabilita in corso fi causa sempre nella competenza del Giudice di Pace;
3) con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. di entrambi i giudizi”.
Con comparsa del 19.12.2018, si costituiva la la quale, in Controparte_1
via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 342 c.p.c.; ribadiva, poi, la bontà delle argomentazioni esposte dal giudice di prime cure e reiterava l'eccezione di inammissibilità della domanda in quanto proposta cumulativamente nei confronti della compagnia assicuratrice del danneggiato, ex art 149 C.d.A., e dell'assicuratore del responsabile civile, ex art. 144 C.d.A., in violazione del principio di alternatività delle azioni risarcitorie, chiarito dalla giurisprudenza costituzionale riproponendo sul punto le medesime difese e deduzioni volte nel precedente grado di giudizio. Nel merito, contestava l'entità del pregiudizio lamentato dall'attore evidenziando di aver integralmente risarcito il danno subito dal veicolo del mediante corresponsione, in sede stragiudiziale, della Pt_1 somma di € 1.800,00 - determinata sulla base degli accertamenti tecnici espletati dal perito fiduciario, tenuto conto del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro - rilevando, altresì, l'assenza di prova in ordine all'effettiva maggiore entità del danno richiesto.
Concludeva, chiedendo il rigetto del gravame e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il procedimento - assegnato alla scrivente insediatasi in data 30.11.2022 - veniva più volte differito per consentire la riorganizzazione
4 del ruolo ereditato e poi rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 15.12.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. (norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3 del D.lgs.
164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di e della Controparte_3
i quali, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti. Controparte_2
3. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla società convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.
Come noto, la Suprema Corte, tra l'altro a Sezioni Unite, ha avuto modo di chiarire che “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. (Cass. civ., SS UU, n. 271999 del 16.11.2017).
Pertanto, il requisito della specificità dei motivi di appello non implica l'adozione di formule sacramentali né la riproduzione analitica di ogni singolo passaggio della sentenza impugnata, essendo sufficiente che dall'atto emergano in modo chiaro e inequivoco le ragioni di dissenso rispetto alle statuizioni del primo giudice.
Nel caso di specie, l'appellante ha indicato con sufficiente chiarezza i capi della sentenza oggetto di impugnazione illustrando le ragioni di diritto e di fatto poste a fondamento della richiesta di riforma.
La riproposizione, in sede di appello, delle argomentazioni già svolte in primo grado non comporta, di per sé, inammissibilità, qualora tali argomentazioni si pongano in diretta contrapposizione logico-giuridica con le statuizioni contenute nella sentenza impugnata e
5 risultino idonee a consentire al giudice del gravame di individuare con precisione il thema decidendum e il contenuto delle censure.
L'appello risponde, quindi, ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. in quanto contiene un'esposizione chiara dei motivi di doglianza, la specifica indicazione dei capi della sentenza impugnata e l'illustrazione delle ragioni per le quali la decisione di primo grado dovrebbe essere riformata con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata.
4. Passando al merito, il con un unico motivo di gravame, censura la sentenza Pt_1 di primo grado deducendo l'erronea applicazione degli artt. 144 e 149 del D.lgs. n. 209/2005 nonché dei principi affermati dalla Corte Costituzionale in materia di indennizzo diretto.
A sostegno della superiore doglianza deduce che il giudice di prime cure, avallando la teoria della non cumulabilità delle due azioni di cui agli artt. 144 e 149 del C.d.A., ha rilevato che l'attore aveva già formulato in via stragiudiziale, avendone facoltà, domanda di risarcimento danni nei confronti della propria compagnia assicurativa ( Controparte_1
, successivamente evocata in giudizio, consumando, in tal modo, la facoltà di scelta e
[...] non potendo, quindi, esperire ulteriore azione di risarcimento dei danni anche nei confronti della ossia dell'assicurazione del responsabile civile. CP_2
Lamenta, quindi, la contraddittorietà della motivazione laddove il giudicante, muovendo da tali premesse, ha ingiustamente esteso la declaratoria di inammissibilità anche alla domanda proposta nei confronti della Controparte_1
La doglianza è infondata.
Come noto, ai sensi dell'art. 149 del C.d.A. in caso di sinistro tra due veicoli assicurati per la responsabilità civile obbligatoria “i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”; inoltre, qualora l'offerta di liquidazione effettuata dall'assicurazione sia ritenuta insufficiente o non venga comunicata nei termini oppure sia negato il risarcimento diretto, “il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145, c.2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”.
Sul tenore letterale dell'art. 149 è stata già sollevata la questione di incostituzionalità in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 Cost., sul presupposto che la norma configurerebbe in capo al danneggiato un obbligo di agire, nelle fattispecie indicate, secondo le modalità della nuova procedura, obbligatoriamente, nei confronti della propria compagnia assicurativa.
6 La Corte Costituzionale, con la nota sentenza del 2009 richiamata dal giudice di prime cure, ha ritenuto infondata la questione di legittimità precisando che la norma stabilisce una facultas agendi in favore del danneggiato, il quale può, non deve, agire contro la propria assicurazione: “il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato”, precisando che “l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno”
(Corte Costituzionale, Sent. 19/06/2009, n.180).
Acclarata la natura facoltativa dell'azione di risarcimento diretto di cui all'art. 149
C.d.A. - che si aggiunge agli ulteriori strumenti previsti dall'ordinamento (art. 144 C.d.A. e
2054 c.c.) rafforzando la tutela nei confronti del danneggiato - rimane argomento ancora non affrontato dalle corti superiori la questione della cumulabilità in seno al medesimo procedimento delle due azioni proponibili dal danneggiato.
Questo giudice, in linea con la giurisprudenza di merito (Trib. di Milano sent. n. 13052 del 28/10/2011, Trib. di Genova sent. del 23/01/2012, a cui deve aggiungersi Trib. di Roma sent. n.12570 del 21/06/2016), propende per la soluzione negativa per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che il rapporto di alternatività tra l'azione di risarcimento diretto
(art. 149) e c.d. “ordinaria” (art. 144) si potrebbe configurare come:
A) esclusione unilaterale dell'azione del danneggiato nei confronti del responsabile per effetto dell'anteriore azione ex art. 149 del Codice;
B) esclusione eventuale: alternatività come mera facoltà di promuovere l'una, l'altra o entrambe le azioni;
C) esclusione reciproca tra l'azione ex art. 149 del Codice e l'azione nei confronti del responsabile.
L'interpretazione sub A) non appare condivisibile in quanto comporterebbe l'abrogazione per via interpretativa dell'art. 2043 c.c.
Risultato nella stessa misura inaccettabile consegue anche dalla seconda interpretazione che condurrebbe alla moltiplicazione delle procedure e delle controversie, senza possibilità di invocare il giudicato.
7 Deve, quindi, ritenersi preferibile la soluzione sub C) ossia quella della reciproca esclusione, quanto meno nella fase giudiziale.
Muovendo da tali premesse, il Tribunale di Milano nella nota sentenza n. 13052 del
28.10.2011, richiamata anche dal giudice di prime cure e pienamente condivisa da questo giudicante, nel ribadire la tesi della non cumulabilità delle due azioni ha così argomentato “La
Corte, nel dichiarare la facultas, ha lasciato la possibilità al danneggiato di agire sia con azione diretta ex art. 144 del codice sia con l'azione ordinaria ex artt. 2043 e ss. c.c., concedendo di scegliere, a suo insindacabile giudizio, la procedura risarcitoria che egli ritenga più conveniente. Ciò non comporta, tuttavia, che queste diverse azioni siano cumulabili né che possano essere proposte in fasi successive. La corretta interpretazione della facoltatività del risarcimento diretto e della sua alternatività rispetto alle altre procedure deve essere ricercata nel principio electa una via, non datur recursus ad alteram, in base al quale il danneggiato che agisca in giudizio nei confronti della propria impresa di assicurazione, o di quella del responsabile civile, consuma così, in ogni caso, il suo potere di scelta esercitandolo. Non si ritiene opportuno, invece, applicare tale principio anche alla richiesta effettuata in via stragiudiziale: ammettere che la richiesta di liquidazione in via stragiudiziale, rivolta a una delle due imprese di assicurazione, precluda la possibilità di esperire la procedura stragiudiziale e la successiva azione in giudizio nei confronti dell'altra, sarebbe ancora una volta in contrasto con il principio della facoltatività espresso dalla Corte
e limiterebbe il diritto di difesa dei danneggiati. La Corte ha affermato che la disposizione di cui all'art. 149, c.6, del Codice, utilizzando il verbo “potere” intende esprimere che il danneggiato può, non deve esperire questo tipo di azione, vale a dire che egli è libero di esercitare o non esercitare lo strumento giudiziale. In conclusione, ritiene questo giudice, in aderenza alla lettura costituzionalmente orientata, preferibile la tesi:a. dell'assoluta libertà di scelta da parte del danneggiato, in fase stragiudiziale, in termini di concorrenza, di rivolgere le proprie pretese risarcitorie nei confronti di entrambe le compagnie assicuratrici;
b. della facoltà di scelta in fase giudiziale, in termini di alternatività, nei confronti dell'una o dell'altra (ovviamente nel rispetto dell'iter procedimentale stragiudiziale prescritto per ciascuna di tali azioni ex artt. 144 e ss. ed ex art. 149 del Codice). Questa tesi ha in primo luogo il pregio di rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato tramite la legittimazione ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice,
8 senza sottrargli la possibilità di far valere la responsabilità dell'autore del danno (nel rispetto tra l'altro della citata direttiva CE). Inoltre, sebbene la sentenza della Corte
Costituzionale si limiti ad affermare la possibilità in capo al danneggiato di scegliere il soggetto passivamente legittimato, non si può comunque ritenere che tale facoltà di scelta sia negata in fase stragiudiziale, essendo in tale fase ammissibile la cumulabilità”. (Trib. Milano
n. 13052, 28 ottobre 2011).
Ancora, militano a sfavore della cumulabilità delle due azioni anche argomenti di carattere letterale e sistematico.
Sotto il primo profilo, non si può ignorare il comma VI dell'art. 149 in esame, il quale prevede una disciplina particolare dell'intervento dell'assicuratore del responsabile civile e dell'estromissione dell'assicuratore del danneggiato: da tali previsioni emerge come il legislatore non abbia previsto, in linea generale, la presenza simultanea in giudizio dei due assicuratori, come evidentemente avverrebbe nell'eventualità di cumulo delle due azioni.
Sotto il profilo sistematico, si deve rilevare come le finalità acceleratorie del risarcimento diretto sottendono un'azione snella e rapida, incompatibile con l'istruzione che viene richiesta dall'azione ordinaria: anche sotto tale profilo risalta l'inammissibilità del cumulo delle azioni, a cui è inevitabilmente ricollegabile una complicazione del procedimento sia sotto il profilo istruttorio che sotto il profilo della trattazione unitaria di plurimi rapporti processuali.
D'altra parte, il principio che impone una scelta alternativa fra le due azioni è configurabile come un contemperamento tra opposti principi costituzionali, quale quello della ragionevole durata del processo e quello del diritto di azione: quest'ultimo, lungi dall'essere obliterato, imponendo una scelta alternativa fra due azioni, è invece regolamentato e disciplinato in armonia con le esigenze di snellezza e di rapidità nella trattazione dei procedimenti.
L'alternatività dei rimedi incide direttamente sull'ammissibilità della domanda giudiziale, imponendo al danneggiato una scelta chiara e univoca del rimedio azionato, non essendo consentito percorrere simultaneamente entrambe le vie.
Tornando alla vicenda in esame, è incontestato che il a seguito dei danni Pt_1
riportati dal proprio veicolo in conseguenza dell'occorso, abbia inoltrato richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti della Controparte_7
[..
[...] propria compagnia assicuratrice, la quale – all'esito degli accertamenti tecnici
[...]
espletati dal proprio perito fiduciario – liquidava la somma di € 1.800,00, offerta a titolo di integrale ristoro del danno materiale subito e accettata dall'attore solo a titolo di acconto.
Successivamente, il ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del Pt_1
maggior danno proponendo cumulativamente domanda risarcitoria sia nei confronti della propria compagnia assicuratrice (ai sensi dell'art. 149 C.d.A.) che nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicurativa (ex art. 2054 c.c. e art. 144 C.d.A.), concludendo per la condanna solidale di tutti i convenuti all'integrale risarcimento dei danni subiti (Cfr. pag.3 atto di appello)
Così operando, l'attore ha cumulato le due azioni risarcitorie alternative senza esercitare in modo chiaro e univoco la facoltà di scelta riconosciutagli dalla legge.
La scelta di agire indistintamente e cumulativamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice ( e del responsabile civile nonché della compagnia di CP_6
quest'ultimo ( , ha determinato l'inammissibilità dell'azione così Controparte_2 proposta stante l'impossibilità di cumulo.
Al riguardo, prive di pregio appaiono le censure formulate dall'odierno appellante secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda esclusivamente nei confronti della quale compagnia Controparte_5 assicuratrice del responsabile civile, e non, anche, nei confronti della Controparte_1
propria compagnia assicuratrice, assumendo che le conclusioni rassegnate in primo
[...] grado conterrebbero domande tra loro autonome e suscettibili di separata valutazione.
Invero, la domanda risarcitoria è stata proposta dal in termini unitari e Pt_1 cumulativi mediante la richiesta di condanna solidale di entrambe le compagnie assicuratrici,
(“per l'effetto condannare la e\o e in solido, al CP_4 Controparte_3 CP_2 risarcimento dei danni…” v. conclusioni pag. 3 atto di appello), senza quindi operare alcuna distinzione tra l'azione di indennizzo diretto ex art. 149 C.d.A. l'azione ordinaria ex art. 144
C.d.A., - né tantomeno esercitare una chiara opzione per uno solo dei rimedi previsti dall'ordinamento - ciò in violazione del principio di alternatività dei rimedi risarcitori, che, per i motivi già illustrati - non consente al danneggiato di attivare contemporaneamente la procedura di risarcimento diretto nei confronti della propria compagnia assicuratrice e l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile.
10 Ne consegue che il vizio che inficia la domanda non riguarda soltanto il profilo della legittimazione passiva della compagnia assicuratrice del responsabile civile (
[...]
ma investe l'impostazione stessa della pretesa risarcitoria, così come introdotta CP_5
in giudizio.
Non è, pertanto, possibile procedere a una declaratoria di inammissibilità parziale, limitata a uno solo dei convenuti, poiché ciò implicherebbe una riqualificazione d'ufficio della domanda e una sua frammentazione in azioni autonome che l'attore non ha mai distintamente proposto.
Difatti, il nonostante l'eccezione sul punto tempestivamente sollevata in Pt_1
primo grado dalla convenuta non ha inteso precisare la propria domanda, Controparte_1 esprimendo una chiara opzione tra le due azioni, mantenendo, così, in piedi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni la cumulativa domanda proposta sia in virtù della procedura di indennizzo diretto che per procedura ordinaria.
A ciò si aggiunge l'ulteriore dirimente circostanza che l'appellante - nonostante censuri sentenza di prime cure laddove ha esteso la declaratoria di inammissibilità anche alla domanda proposta nei confronti della propria compagnia assicurativa - ripropone, inammissibilmente, anche in questo grado di giudizio cumulativamente una domanda risarcitoria chiedendo “per l'effetto condannare la e\o e CP_4 Controparte_3 in solido, al risarcimento dei danni […]” CP_2
Per tutte le ragioni sopra rassegnate, l'appello va rigettato dovendosi integralmente confermare la sentenza di primo grado.
5. La decisione in rito e l'assenza di pronunciamenti di legittimità in ordine alla questione processuale affrontata inducono a ritenere sussistenti i presupposti di legge per la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite nei rapporti tra appellante e la
[...]
La restante parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo secondo CP_4
i valori minimi (DM 55/2014 e succ. mod.) dello scaglione applicabile per le cause di valore fino a € 5.200,00 (determinato in base al petitum), tenuto conto della relativa semplicità delle questioni trattate, dell'effettiva attività difensiva svolta e compresa, anche per il grado d'appello, la fase di trattazione pur non essendosi svolta attività istruttoria (Cfr. Cass. civ., sez. II, 9.7.2024 n18723; Cass. civ, sez. III, 13.10.2023, n. 28627).
11 Nulla nei rapporti tra l'appellante e e Controparte_3 Controparte_5
attesa la contumacia di quest'ultimi.
Visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. rigetta, per le causali in motivazione, l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 773/2018 emessa dal Giudice di Pace di
Reggio Calabria in data 20.3.2018;
2. compensa per metà le spese di lite nei rapporti tra l'appellante e l'appellata Pt_1
Controparte_1
3. condanna il al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
della restante parte delle spese di lite che liquida in € 639,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4. nulla sulle spese nei rapporti tra l'appellante e gli appellati contumaci CP_3
e
[...] Controparte_2
5. Visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Reggio Calabria, 21 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
12
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica e in funzione di Giudice
d'Appello, in persona della dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3287/201 Reg. Gen. introitata per la decisione all'udienza del 15.12.2025 vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria il 14.11.1961, elettivamente domiciliato in Melito Porto Salvo alla Via Roma n. 50 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Iaria che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellante -
CONTRO
(CF: ) con sede in Roma, Via Po n. 20, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria alla Via Sant'Anna 1° 1/E presso lo studio dell'avv. Paola Carbone che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellata –
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
-appellata contumace-
E
Controparte_3
-appellato contumace-
1
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice in Pace n. 773/2018.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti all'udienza del 15.12.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria le Parte_1
compagnie assicurative e nonché Controparte_4 Controparte_5 CP_3
(proprietario e conducente del veicolo investitore) al fine di accertare la
[...] responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro occorsogli in data 25.11.2015 e, per l'effetto, condannare i predetti convenuti, in solido, al risarcimento del danno patrimoniale riportato dal proprio veicolo quantificato in € 2.113,47 (pari alla differenza tra la somma indicata nel preventivo e quanto già corrisposto dalla e trattenuto dall'attore a CP_6 titolo di acconto).
Esponeva:
- che in data 25.11.2015, alle ore 12:40, circa, mentre transitava con la propria autovettura Fiat DA (targata XO27825) sulla Via Provinciale Armo Gallina di Reggio
Calabria veniva investito da proprietario e conducente del veicolo Fiat Controparte_3
Punto (targata CL149ZK) il quale, in fase di retromarcia, non si avvedeva del veicolo dell'attore e lo colpiva;
- che a causa dell'urto, l'autovettura del riportava danni materiali per i quali Pt_1 la propria compagnia assicuratrice, corrispondeva la somma di € Controparte_1
1.800,00 che veniva trattenuta dall'attore solo a titolo di acconto atteso che l'ammontare complessivo dei danni risultava pari ad € 3.913,47, come da preventivo prodotto.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente nonché proprietario della fiat punto e che i danni alla fita Controparte_3
panda sono derivati dal sinistro;
2. Per l'effetto condannare la e/o CP_6 CP_3
e in solido al risarcimento dei danni in favore del sig.
[...] Controparte_2
quantificati in € 2113,47, differenza tra preventivo e quanto l'assicurazione ha già Pt_1
2 corrisposto così come meglio specificato in premessa, oltre interessi legali dalla data di proposizione della domanda sino al soddisfo o nella minor somma che sarà ritenuta equa dal
Giudice adito o in quella maggiore o minore somma stabilita in corso di causa sempre nella competenza del giudice di pace;
con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”
Resisteva la eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità Controparte_1 della domanda avendo l'attore avanzato cumulativamente due domande: una, ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, nei confronti della propria compagnia assicurativa (
[...]
e l'altra, ai sensi dell'art. 144 Codice delle Assicurazioni, nei confronti del CP_6
responsabile civile e della sua compagnia assicurativa ( . Nel merito, contestava la CP_2 domanda attorea sia in riferimento all'an che al quantum debeatur, concludendo per il rigetto e ritenendo, in ogni caso, congruo e capiente l'importo di € 1.800,00 già corrisposto in fase stragiudiziale.
e la rimanevano contumaci. Controparte_3 Controparte_2
Il procedimento veniva definito con sentenza n. 773/2018, emessa il 20.3.2018 e pubblicata il 3.4.2015, con cui il Giudice di Pace, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta dichiarava l'inammissibilità della domanda attorea ritenendo - CP_6
alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale dell'art. 149 del Codice delle
Assicurazioni, giusta ordinanza n. 205 del 2008 - che la procedura di indennizzo diretto costituisce un'alternativa rispetto alla disciplina ordinaria di cui all'art. 144 del C.d.A. con conseguente preclusione per il danneggiato di proporre cumulativamente la domanda risarcitoria nei confronti di entrambe le compagnie assicurative.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello formulando il Parte_1
seguente motivo di gravame: “erronea applicazione della normativa di riferimento e, nella specie, degli art 144 e 149 CdA e delle sentenze della Corte Costituzionale n. 205 del 13 giugno 2008 e del 10.6.2009 n. 180 e contrasto tra le parti di sentenza e nella specie, tra parte relativa alle premesse rappresentate da normative e interpretazione e tra parte relativa alle conclusioni”.
Più precisamente, lamentava che il Giudice di prime cure, rilevata la non cumulabilità delle domande ex art. 144 e art. 149 del C.d.A., aveva erroneamente esteso la declaratoria di
3 inammissibilità anche alla domanda proposta nei confronti della compagnia assicurativa del danneggiato ( . CP_6
Concludeva chiedendo l'accoglimento le seguenti conclusioni:” Voglia l'on.le Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta 1) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente nonché proprietario della Fiat Punto Fortugno e che i danni alla Fiat DA sono derivati CP_3 dal sinistro;
2) per l'effetto, condannare, la e/o e Controparte_1 CP_3 [...]
in solido al risarcimento dei danni, in favore del sig. quantificati in CP_2 Pt_1
€ 2.113,47 differenza tra il preventivo e quanto l'assicurazione ha già corrisposto così come meglio specificato in premessa, oltre interessi legali dalla data di proposizione della domanda fino all'effettivo soddisfo o nella minor somma che sarà ritenuta equa dal Giudice adito o in quella maggiore o minore somma stabilita in corso fi causa sempre nella competenza del Giudice di Pace;
3) con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. di entrambi i giudizi”.
Con comparsa del 19.12.2018, si costituiva la la quale, in Controparte_1
via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 342 c.p.c.; ribadiva, poi, la bontà delle argomentazioni esposte dal giudice di prime cure e reiterava l'eccezione di inammissibilità della domanda in quanto proposta cumulativamente nei confronti della compagnia assicuratrice del danneggiato, ex art 149 C.d.A., e dell'assicuratore del responsabile civile, ex art. 144 C.d.A., in violazione del principio di alternatività delle azioni risarcitorie, chiarito dalla giurisprudenza costituzionale riproponendo sul punto le medesime difese e deduzioni volte nel precedente grado di giudizio. Nel merito, contestava l'entità del pregiudizio lamentato dall'attore evidenziando di aver integralmente risarcito il danno subito dal veicolo del mediante corresponsione, in sede stragiudiziale, della Pt_1 somma di € 1.800,00 - determinata sulla base degli accertamenti tecnici espletati dal perito fiduciario, tenuto conto del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro - rilevando, altresì, l'assenza di prova in ordine all'effettiva maggiore entità del danno richiesto.
Concludeva, chiedendo il rigetto del gravame e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il procedimento - assegnato alla scrivente insediatasi in data 30.11.2022 - veniva più volte differito per consentire la riorganizzazione
4 del ruolo ereditato e poi rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 15.12.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. (norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3 del D.lgs.
164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di e della Controparte_3
i quali, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti. Controparte_2
3. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla società convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.
Come noto, la Suprema Corte, tra l'altro a Sezioni Unite, ha avuto modo di chiarire che “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. (Cass. civ., SS UU, n. 271999 del 16.11.2017).
Pertanto, il requisito della specificità dei motivi di appello non implica l'adozione di formule sacramentali né la riproduzione analitica di ogni singolo passaggio della sentenza impugnata, essendo sufficiente che dall'atto emergano in modo chiaro e inequivoco le ragioni di dissenso rispetto alle statuizioni del primo giudice.
Nel caso di specie, l'appellante ha indicato con sufficiente chiarezza i capi della sentenza oggetto di impugnazione illustrando le ragioni di diritto e di fatto poste a fondamento della richiesta di riforma.
La riproposizione, in sede di appello, delle argomentazioni già svolte in primo grado non comporta, di per sé, inammissibilità, qualora tali argomentazioni si pongano in diretta contrapposizione logico-giuridica con le statuizioni contenute nella sentenza impugnata e
5 risultino idonee a consentire al giudice del gravame di individuare con precisione il thema decidendum e il contenuto delle censure.
L'appello risponde, quindi, ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. in quanto contiene un'esposizione chiara dei motivi di doglianza, la specifica indicazione dei capi della sentenza impugnata e l'illustrazione delle ragioni per le quali la decisione di primo grado dovrebbe essere riformata con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata.
4. Passando al merito, il con un unico motivo di gravame, censura la sentenza Pt_1 di primo grado deducendo l'erronea applicazione degli artt. 144 e 149 del D.lgs. n. 209/2005 nonché dei principi affermati dalla Corte Costituzionale in materia di indennizzo diretto.
A sostegno della superiore doglianza deduce che il giudice di prime cure, avallando la teoria della non cumulabilità delle due azioni di cui agli artt. 144 e 149 del C.d.A., ha rilevato che l'attore aveva già formulato in via stragiudiziale, avendone facoltà, domanda di risarcimento danni nei confronti della propria compagnia assicurativa ( Controparte_1
, successivamente evocata in giudizio, consumando, in tal modo, la facoltà di scelta e
[...] non potendo, quindi, esperire ulteriore azione di risarcimento dei danni anche nei confronti della ossia dell'assicurazione del responsabile civile. CP_2
Lamenta, quindi, la contraddittorietà della motivazione laddove il giudicante, muovendo da tali premesse, ha ingiustamente esteso la declaratoria di inammissibilità anche alla domanda proposta nei confronti della Controparte_1
La doglianza è infondata.
Come noto, ai sensi dell'art. 149 del C.d.A. in caso di sinistro tra due veicoli assicurati per la responsabilità civile obbligatoria “i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”; inoltre, qualora l'offerta di liquidazione effettuata dall'assicurazione sia ritenuta insufficiente o non venga comunicata nei termini oppure sia negato il risarcimento diretto, “il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145, c.2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”.
Sul tenore letterale dell'art. 149 è stata già sollevata la questione di incostituzionalità in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 Cost., sul presupposto che la norma configurerebbe in capo al danneggiato un obbligo di agire, nelle fattispecie indicate, secondo le modalità della nuova procedura, obbligatoriamente, nei confronti della propria compagnia assicurativa.
6 La Corte Costituzionale, con la nota sentenza del 2009 richiamata dal giudice di prime cure, ha ritenuto infondata la questione di legittimità precisando che la norma stabilisce una facultas agendi in favore del danneggiato, il quale può, non deve, agire contro la propria assicurazione: “il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato”, precisando che “l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno”
(Corte Costituzionale, Sent. 19/06/2009, n.180).
Acclarata la natura facoltativa dell'azione di risarcimento diretto di cui all'art. 149
C.d.A. - che si aggiunge agli ulteriori strumenti previsti dall'ordinamento (art. 144 C.d.A. e
2054 c.c.) rafforzando la tutela nei confronti del danneggiato - rimane argomento ancora non affrontato dalle corti superiori la questione della cumulabilità in seno al medesimo procedimento delle due azioni proponibili dal danneggiato.
Questo giudice, in linea con la giurisprudenza di merito (Trib. di Milano sent. n. 13052 del 28/10/2011, Trib. di Genova sent. del 23/01/2012, a cui deve aggiungersi Trib. di Roma sent. n.12570 del 21/06/2016), propende per la soluzione negativa per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che il rapporto di alternatività tra l'azione di risarcimento diretto
(art. 149) e c.d. “ordinaria” (art. 144) si potrebbe configurare come:
A) esclusione unilaterale dell'azione del danneggiato nei confronti del responsabile per effetto dell'anteriore azione ex art. 149 del Codice;
B) esclusione eventuale: alternatività come mera facoltà di promuovere l'una, l'altra o entrambe le azioni;
C) esclusione reciproca tra l'azione ex art. 149 del Codice e l'azione nei confronti del responsabile.
L'interpretazione sub A) non appare condivisibile in quanto comporterebbe l'abrogazione per via interpretativa dell'art. 2043 c.c.
Risultato nella stessa misura inaccettabile consegue anche dalla seconda interpretazione che condurrebbe alla moltiplicazione delle procedure e delle controversie, senza possibilità di invocare il giudicato.
7 Deve, quindi, ritenersi preferibile la soluzione sub C) ossia quella della reciproca esclusione, quanto meno nella fase giudiziale.
Muovendo da tali premesse, il Tribunale di Milano nella nota sentenza n. 13052 del
28.10.2011, richiamata anche dal giudice di prime cure e pienamente condivisa da questo giudicante, nel ribadire la tesi della non cumulabilità delle due azioni ha così argomentato “La
Corte, nel dichiarare la facultas, ha lasciato la possibilità al danneggiato di agire sia con azione diretta ex art. 144 del codice sia con l'azione ordinaria ex artt. 2043 e ss. c.c., concedendo di scegliere, a suo insindacabile giudizio, la procedura risarcitoria che egli ritenga più conveniente. Ciò non comporta, tuttavia, che queste diverse azioni siano cumulabili né che possano essere proposte in fasi successive. La corretta interpretazione della facoltatività del risarcimento diretto e della sua alternatività rispetto alle altre procedure deve essere ricercata nel principio electa una via, non datur recursus ad alteram, in base al quale il danneggiato che agisca in giudizio nei confronti della propria impresa di assicurazione, o di quella del responsabile civile, consuma così, in ogni caso, il suo potere di scelta esercitandolo. Non si ritiene opportuno, invece, applicare tale principio anche alla richiesta effettuata in via stragiudiziale: ammettere che la richiesta di liquidazione in via stragiudiziale, rivolta a una delle due imprese di assicurazione, precluda la possibilità di esperire la procedura stragiudiziale e la successiva azione in giudizio nei confronti dell'altra, sarebbe ancora una volta in contrasto con il principio della facoltatività espresso dalla Corte
e limiterebbe il diritto di difesa dei danneggiati. La Corte ha affermato che la disposizione di cui all'art. 149, c.6, del Codice, utilizzando il verbo “potere” intende esprimere che il danneggiato può, non deve esperire questo tipo di azione, vale a dire che egli è libero di esercitare o non esercitare lo strumento giudiziale. In conclusione, ritiene questo giudice, in aderenza alla lettura costituzionalmente orientata, preferibile la tesi:a. dell'assoluta libertà di scelta da parte del danneggiato, in fase stragiudiziale, in termini di concorrenza, di rivolgere le proprie pretese risarcitorie nei confronti di entrambe le compagnie assicuratrici;
b. della facoltà di scelta in fase giudiziale, in termini di alternatività, nei confronti dell'una o dell'altra (ovviamente nel rispetto dell'iter procedimentale stragiudiziale prescritto per ciascuna di tali azioni ex artt. 144 e ss. ed ex art. 149 del Codice). Questa tesi ha in primo luogo il pregio di rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato tramite la legittimazione ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice,
8 senza sottrargli la possibilità di far valere la responsabilità dell'autore del danno (nel rispetto tra l'altro della citata direttiva CE). Inoltre, sebbene la sentenza della Corte
Costituzionale si limiti ad affermare la possibilità in capo al danneggiato di scegliere il soggetto passivamente legittimato, non si può comunque ritenere che tale facoltà di scelta sia negata in fase stragiudiziale, essendo in tale fase ammissibile la cumulabilità”. (Trib. Milano
n. 13052, 28 ottobre 2011).
Ancora, militano a sfavore della cumulabilità delle due azioni anche argomenti di carattere letterale e sistematico.
Sotto il primo profilo, non si può ignorare il comma VI dell'art. 149 in esame, il quale prevede una disciplina particolare dell'intervento dell'assicuratore del responsabile civile e dell'estromissione dell'assicuratore del danneggiato: da tali previsioni emerge come il legislatore non abbia previsto, in linea generale, la presenza simultanea in giudizio dei due assicuratori, come evidentemente avverrebbe nell'eventualità di cumulo delle due azioni.
Sotto il profilo sistematico, si deve rilevare come le finalità acceleratorie del risarcimento diretto sottendono un'azione snella e rapida, incompatibile con l'istruzione che viene richiesta dall'azione ordinaria: anche sotto tale profilo risalta l'inammissibilità del cumulo delle azioni, a cui è inevitabilmente ricollegabile una complicazione del procedimento sia sotto il profilo istruttorio che sotto il profilo della trattazione unitaria di plurimi rapporti processuali.
D'altra parte, il principio che impone una scelta alternativa fra le due azioni è configurabile come un contemperamento tra opposti principi costituzionali, quale quello della ragionevole durata del processo e quello del diritto di azione: quest'ultimo, lungi dall'essere obliterato, imponendo una scelta alternativa fra due azioni, è invece regolamentato e disciplinato in armonia con le esigenze di snellezza e di rapidità nella trattazione dei procedimenti.
L'alternatività dei rimedi incide direttamente sull'ammissibilità della domanda giudiziale, imponendo al danneggiato una scelta chiara e univoca del rimedio azionato, non essendo consentito percorrere simultaneamente entrambe le vie.
Tornando alla vicenda in esame, è incontestato che il a seguito dei danni Pt_1
riportati dal proprio veicolo in conseguenza dell'occorso, abbia inoltrato richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti della Controparte_7
[..
[...] propria compagnia assicuratrice, la quale – all'esito degli accertamenti tecnici
[...]
espletati dal proprio perito fiduciario – liquidava la somma di € 1.800,00, offerta a titolo di integrale ristoro del danno materiale subito e accettata dall'attore solo a titolo di acconto.
Successivamente, il ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del Pt_1
maggior danno proponendo cumulativamente domanda risarcitoria sia nei confronti della propria compagnia assicuratrice (ai sensi dell'art. 149 C.d.A.) che nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicurativa (ex art. 2054 c.c. e art. 144 C.d.A.), concludendo per la condanna solidale di tutti i convenuti all'integrale risarcimento dei danni subiti (Cfr. pag.3 atto di appello)
Così operando, l'attore ha cumulato le due azioni risarcitorie alternative senza esercitare in modo chiaro e univoco la facoltà di scelta riconosciutagli dalla legge.
La scelta di agire indistintamente e cumulativamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice ( e del responsabile civile nonché della compagnia di CP_6
quest'ultimo ( , ha determinato l'inammissibilità dell'azione così Controparte_2 proposta stante l'impossibilità di cumulo.
Al riguardo, prive di pregio appaiono le censure formulate dall'odierno appellante secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda esclusivamente nei confronti della quale compagnia Controparte_5 assicuratrice del responsabile civile, e non, anche, nei confronti della Controparte_1
propria compagnia assicuratrice, assumendo che le conclusioni rassegnate in primo
[...] grado conterrebbero domande tra loro autonome e suscettibili di separata valutazione.
Invero, la domanda risarcitoria è stata proposta dal in termini unitari e Pt_1 cumulativi mediante la richiesta di condanna solidale di entrambe le compagnie assicuratrici,
(“per l'effetto condannare la e\o e in solido, al CP_4 Controparte_3 CP_2 risarcimento dei danni…” v. conclusioni pag. 3 atto di appello), senza quindi operare alcuna distinzione tra l'azione di indennizzo diretto ex art. 149 C.d.A. l'azione ordinaria ex art. 144
C.d.A., - né tantomeno esercitare una chiara opzione per uno solo dei rimedi previsti dall'ordinamento - ciò in violazione del principio di alternatività dei rimedi risarcitori, che, per i motivi già illustrati - non consente al danneggiato di attivare contemporaneamente la procedura di risarcimento diretto nei confronti della propria compagnia assicuratrice e l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile.
10 Ne consegue che il vizio che inficia la domanda non riguarda soltanto il profilo della legittimazione passiva della compagnia assicuratrice del responsabile civile (
[...]
ma investe l'impostazione stessa della pretesa risarcitoria, così come introdotta CP_5
in giudizio.
Non è, pertanto, possibile procedere a una declaratoria di inammissibilità parziale, limitata a uno solo dei convenuti, poiché ciò implicherebbe una riqualificazione d'ufficio della domanda e una sua frammentazione in azioni autonome che l'attore non ha mai distintamente proposto.
Difatti, il nonostante l'eccezione sul punto tempestivamente sollevata in Pt_1
primo grado dalla convenuta non ha inteso precisare la propria domanda, Controparte_1 esprimendo una chiara opzione tra le due azioni, mantenendo, così, in piedi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni la cumulativa domanda proposta sia in virtù della procedura di indennizzo diretto che per procedura ordinaria.
A ciò si aggiunge l'ulteriore dirimente circostanza che l'appellante - nonostante censuri sentenza di prime cure laddove ha esteso la declaratoria di inammissibilità anche alla domanda proposta nei confronti della propria compagnia assicurativa - ripropone, inammissibilmente, anche in questo grado di giudizio cumulativamente una domanda risarcitoria chiedendo “per l'effetto condannare la e\o e CP_4 Controparte_3 in solido, al risarcimento dei danni […]” CP_2
Per tutte le ragioni sopra rassegnate, l'appello va rigettato dovendosi integralmente confermare la sentenza di primo grado.
5. La decisione in rito e l'assenza di pronunciamenti di legittimità in ordine alla questione processuale affrontata inducono a ritenere sussistenti i presupposti di legge per la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite nei rapporti tra appellante e la
[...]
La restante parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo secondo CP_4
i valori minimi (DM 55/2014 e succ. mod.) dello scaglione applicabile per le cause di valore fino a € 5.200,00 (determinato in base al petitum), tenuto conto della relativa semplicità delle questioni trattate, dell'effettiva attività difensiva svolta e compresa, anche per il grado d'appello, la fase di trattazione pur non essendosi svolta attività istruttoria (Cfr. Cass. civ., sez. II, 9.7.2024 n18723; Cass. civ, sez. III, 13.10.2023, n. 28627).
11 Nulla nei rapporti tra l'appellante e e Controparte_3 Controparte_5
attesa la contumacia di quest'ultimi.
Visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. rigetta, per le causali in motivazione, l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 773/2018 emessa dal Giudice di Pace di
Reggio Calabria in data 20.3.2018;
2. compensa per metà le spese di lite nei rapporti tra l'appellante e l'appellata Pt_1
Controparte_1
3. condanna il al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1 [...]
della restante parte delle spese di lite che liquida in € 639,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4. nulla sulle spese nei rapporti tra l'appellante e gli appellati contumaci CP_3
e
[...] Controparte_2
5. Visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Reggio Calabria, 21 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
12