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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3396 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 60340/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60340/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BALSAMO VALERIO, elettivamente domiciliato in VIALE DEI MISENATI 11
00122 ROMA, presso il difensore avv. BALSAMO VALERIO
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FELICI CP_1 C.F._2
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in LARGO NINO FRANCHELLUCCI, 61
00155 ROMA, presso il difensore avv. FELICI ANTONELLO
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 8062/2022 la IG
citava in giudizio il signor affinché, accertata e Parte_1 CP_1 dichiarata l'infondatezza della domanda avanzata con ricorso per decreto ingiuntivo presentata, essendo la relativa pretesa infondata in fatto ed in diritto, accertasse e dichiarasse non ripetibili le somme corrisposte dl signor a titolo di ratei di CP_1 mutuo in pendenza di rapporto di convivenza, ossia da Luglio 2019 a Dicembre 2019,
e per l'effetto rigettasse la relativa domanda di restituzione perché infondata in diritto;
affinché, per l'effetto, dichiarasse nullo e privo di efficacia e quindi revocasse o pagina 1 di 9 comunque annullasse e/o revocasse il decreto ingiuntivo n.11007/2022 del 27/6/2022, accertata e dichiarata la carenza dei presupposti previsti per la sua emissione;
affinché, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertasse e dichiarasse i presupposti fattuali e giuridici per la compensazione legale ex art.1243 comma 1 c.c., così dichiarando compensati i relativi crediti per la somma di 1.000 euro quali oneri condominiali corrisposti, con conseguente estinzione parziale del credito maturato dall'opposto; affinché, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertasse e dichiarasse la compensazione giudiziale ex art.1243 comma 2 c.c., così dichiarando compensati i relativi crediti per la somma di 11.550 euro, a titolo di frutti civili derivanti dal godimento esclusivo del bene;
in accoglimento delle eccezioni sollevate e della spiegata domanda riconvenzionale, affinché pronunciasse sentenza di condanna del signor a corrispondere alla CP_1 IG la residua somma pari a 6.893,77 euro e della maggior somma da Parte_1 calcolarsi fino alla cessazione dell'uso esclusivo dell'immobile da parte del signor stesso, a titolo di differenza matematica tra quanto dovuto dalla IG CP_1
a titolo di quota parte dei ratei di mutuo e quanto dalla stessa dovuto quale Parte_1 corresponsione dei frutti civili derivanti dall'esclusivo godimento dell'immobile e quale rimborso degli oneri condominiali corrisposti;
affinché rigettasse in ogni caso la domanda avanzata dal signor perché infondata in fatto e in diritto;
con CP_1 vittoria delle spese di lite come per legge. Esponeva di aver ricevuto ricorso per decreto ingiuntivo su iniziativa del signor per la somma di 9.049,97 euro CP_1
e premetteva di aver acquistato il 4/6/2019 con quest'ultimo, in parti uguali ed indivise, l'immobile sito in Roma in Via della Paranzella n.58 e di aver stipulato in pari data, unitamente al signor un contratto di mutuo fondiario con garanzia CP_1 ipotecaria sul predetto immobile per complessivi 135.032,08 euro. Affermava che la parte mutuataria aveva autorizzato la banca ad addebitare le rate di ammortamento delle rispettive scadenze sul conto corrente intestato al signor che il CP_1 signor aveva corrisposto fino a quel momento, nel periodo compreso tra il CP_1
31/7/2019 ed il 31/3/2022, la somma complessiva di 18.099,95 euro a titolo di rimborso del finanziamento erogato e che nel ricorso la parte ricorrente aveva assunto che non era stato rimborsato fino a quel momento dalla IG Parte_1 quanto da lei dovuto, pari al 50% della somma e quindi 9.094,97 euro. Affermava che l'immobile era stato destinato a comune abitazione da lei e dal signor CP_1 impegnati in una relazione sentimentale, e che dopo qualche tempo il signor le CP_1 aveva comunicato di non voler proseguire nella relazione poiché si era legato ad altra persona ed aveva cominciato a rivendicare la proprietà dell'immobile, avendo asseritamente sostenuto la maggior parte delle spese di acquisto, intimandole di allontanarsi. Proseguiva dichiarando che nel mese di dicembre 2019 il signor CP_1 la aveva allontanata da casa, dopo averle comunicato che avrebbe introdotto nella stessa la sua nuova compagna, e che lei era tornata a vivere insieme ai genitori.
pagina 2 di 9 Affermava di aver poi rappresentato più volte al signor la necessità di CP_1 comporre bonariamente la controversia, alienando l'immobile a terzi o acquistando lui stesso la quota di proprietà della IG , ma evidenziava che il signor Parte_1
pur avendo fatto valutare l'immobile da una agenzia immobiliare, aveva poi
CP_1 rifiutato di conferire a quest'utima l'incarico di vendita. Sosteneva che le parti si erano quindi accordate affinché il signor facesse fronte personalmente ed
CP_1 esclusivamente al pagamento del mutuo, in quanto unico utilizzatore dell'immobile, ma aggiungeva di aver dovuto poi presentare, il 13/10/2020, istanza di mediazione e contestuale richiesta di frutti, in mancanza di un riscontro da parte del signor
CP_1 in merito all'intenzione di procedere alla divisione dell'immobile, valutato 170.000 euro. Affermava che il signor non si era presentato all'incontro di mediazione,
CP_1 fissato per il 12/11/2020; che lei, il 13/10/21, aveva provveduto a far valutare nuovamente l'appartamento, valutato tra i 150.000 e i 160.000 euro e con valore locativo pari a 700 euro al mese;
che il signor pur avendola esclusa dal
CP_1 godimento dell'immobile, non le aveva mai corrisposto i frutti civili derivanti dal suddetto godimento, pari a 350 euro mensili che moltiplicati per 33 mesi- per il periodo dicembre 2019/settembre 2022- corrispondevano alla somma di 11.550, 00 euro ed infine che il signor aveva deciso arbitrariamente di non contribuire al
CP_1 pagamento degli oneri condominiali ordinari, con la conseguenza che lei, per scongiurare una azione esecutiva, aveva dovuto accordarsi con l'amministratore per pagare 200 euro al mese per il rientro delle morosità maturate, arrivando a pagare fino al momento attuale 1.000 euro all'amministrazione di condominio senza ricevere alcun rimborso dal signor Affermava che il decreto ingiuntivo doveva essere
CP_1 annullato e/o revocato poiché dal mese di luglio 2019 al mese di dicembre 2019, quando si era interrotto il rapporto, nulla poteva esserle richiesto riguardo al pagamento dei ratei di mutuo, pari a 565,00 euro ciascuno, in quanto il pagamento era avvenuto in pendenza di un rapporto more uxorio ed era pacifca in giurisprudenza l'irripetibilità di tali somme in casi del genere. Affermava quindi che il decreto ingiuntivo, così come emesso, andava annullato, ammontando le somme versate dal signor nel periodo di convivenza a 3.393,74 euro e di conseguenza essendo il CP_1 credito da lui vantato pari a 5.656,23 euro (9.049,97 euro - 3.393,74 euro). Sosteneva di risultare nei confronti del signor non solo debitrice ma, in virtù della CP_1 domanda riconvenzionale, anche creditrice della somma complessiva di 12.550 euro e chiedeva che fosse dichiarata compensazione legale della somma di 1.000 euro da lei corrisposta al condominio, essendo il relativo credito certo, liquido ed esigibile, e che fosse accertata e riconosciuta compensazione giudiziale ex art.1243 II comma con riferimento alla somma di 11.550 euro relativa ai frutti civili non goduti, essendo il credito di semplice accertamento e di facile e pronta liquidazione. In considerazione del credito vantato dal signor nei suoi confronti, ossia la somma di 5.656,23 CP_1 euro corrispondente alle rate del mutuo da gennaio 2020, chiedeva l'annullamento del pagina 3 di 9 decreto ingiuntivo e la contestuale pronuncia di condanna del signor al CP_1 pagamento in suo favore della somma di 6.893,77 euro
Con la comparsa di costituzione del 3/3/2023 il signor impugnava e CP_1 contestava tutto quanto ex adverso prodotto e richiesto in quanto de tutto infondato in fatto e in diritto oltre che non provato. Preliminarmente insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto in giuntivo n.11007/22 del 27/6/2022 perché il credito era comprovato da atto pubblico notarile oltre che dagli estratti conto e perché l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione e, nel merito, sosteneva che era inveritiera la ricostruzione dei fatti effettuata dalla IG
circa la durata e la fine della relazione sentimentale intrattenuta con lui. Parte_1
Dichiarava infatti che la relazione sentimentale era cessata nel mese di giugno 2019 allorquando la IG lo aveva cacciato di casa, costringendolo prima a Parte_1 fare ritorno nell'abitazione materna e poi a prendere sistemazioni temporanee e, a questo proposito, allegava il contratto di locazione da cui si evinceva dal Dicembre
2021 egli conduceva in locazione un appartamento ad Ostia, con una spesa mensile di 550 euro. Sosteneva poi che non corrispondeva al vero che egli non avesse dato disponibilità a comporre bonariamente la controversia, quando invece si era detto disponibile a vendere l'immobile a terzi, e contestava pure che la stima dell'immobile effettuata il 14/2/2020 fosse stata fatta su incarico di entrambe le parti, poiché il mandato all'agenzia lo aveva dato esclusivamente la IG , ottenendo una Parte_1 valutazione eccessiva del valore dell'immobile, ovvero170.000 euro. Riteneva che tale errata valutazione, come pure quella relativa all'asserito valore locativo esageratamente riferito in 700 euro, discendevano da una errata descrizione dell'immobile, considerato che l'immobile di maggiori dimensioni e situato in una zona di maggior pregio di Ostia da lui preso in locazione aveva un canone più basso e che dalla documentazione allegata risultava che il valore locativo dell'immobile di cui al giudizio era pari a 466 euro. Negava di essersi mai accordato con la opponente per far fronte personalmente e esclusivamente al pagamento del mutuo in quanto unico utilizzatore dell'immobile, affermazione che strideva con la sua cacciata di casa nel giugno 2019 da parte della IG , e negava anche che quest'ultima fosse Parte_1 stata costretta a presentare istanza di mediazione e richiesta di frutti, per effetto della asserita ed indimostrata mancanza di riscontro da parte sua dell'intenzione di procedere alla divisione dell'immobile, sostenendo anche di non aver mai ricevuto la convocazione all'incontro di mediazione. Affermava che non corrispondeva al vero che egli aveva allontanato dall'immobile la IG nel dicembre 2019, Parte_1 godendo in via esclusiva dello stesso per 33 mesi fino al settembre 2022, come confermato anche dai messaggi whatsapp che allegava, come pure, a sua detta, non corrispondeva al vero che, escludendo dal godimento dell'immobile la IG
, non le avesse mai corrisposto i frutti civili derivanti da esso. Affermava Parte_1 che, anche nell'ipotesi in cui fosse stato provato l'asserito esclusivo utilizzo del bene,
pagina 4 di 9 avendo quest'ultimo valore locativo pari a 466 euro e non a 700 euro come affermato dalla opponente, la quota parte, pari al 50%, dei frutti civili sarebbe stata pari a 233 euro mensili e non a 350 euro mensili, come sostenuto dalla controparte, con la conseguenza dell'inesattezza della somma di 11.550 euro indicata dalla controparte.
Precisava che la IG , che risultava ancora residente nell'immobile, Parte_1 volutamente aveva taciuto che da Aprile 2022 in poi egli aveva ininterrottamente e da solo continuato a pagare ben 11 ratei di mutuo, mensilmente maturati e scaduti, per un importo complessivo pari a 5.958,50 euro, della cui metà, pari a 2.979,25 euro,
l'opponente era debitrice nei suoi confronti. Affermava che non corrispondeva al vero neanche il fatto che egli aveva arbitrariamente deciso di non contribuire al pagamento degli oneri condominiali ordinari via via maturati e che la IG stava Parte_1 regolarmente pagando tali somme senza che egli avesse corrisposto alcunché perché, come provato dalla documentazione allegata, risultava l'avvenuto pagamento da parte sua di una somma pari a 1.394,41 euro per gli oneri condominiali afferenti all'immobile in oggetto. Sosteneva che la domanda di controparte era manifestamente infondata poiché, ribadiva, la relazione sentimentale con l'opponente era cessata nel giugno 2019 e quindi erano ripetibili le somme da lui corrisposte a titolo di ratei di mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile in questione anche in relazione al periodo, contestato da controparte, che andava dal luglio al dicembre 2019, in cui non vi era stata alcuna convivenza. Di conseguenza, deduceva, non doveva essere fatta alcuna detrazione, come quella pari a 3.393,74 euro richiesta dalla IG , Parte_1 al credito vantato dal signor pari a 9.049,47 euro, né doveva essere annullato il CP_1 decreto ingiuntivo opposto. Riteneva del tutto infondata. e quindi da rigettare, la domanda riconvenzionale avanzata dalla controparte, non essendo la IG
creditrice di alcunché nei suoi confronti e quindi, tantomeno, della somma Parte_1 di € 12.550.
Affermava che, in primo luogo, non poteva essere dichiarata alcuna compensazione legale ex art.1243 I comma c.c. poiché il supposto credito di 1.000 euro, ovvero la somma corrisposta dalla IG al Condominio, non era né certo, né Parte_1 liquido e nemmeno esigibile come invece affermato dalla controparte, non risultando essere desumibile quali fossero gli oneri corrisposti e a quale periodo facessero riferimento, ed in secondo luogo non poteva essere riconosciuta in favore dell'opposta alcuna compensazione giudiziale ex art.1243 II comma c.c. non essendo il credito asseritamente da lei vantato di semplice accertamento e di pronta liquidazione "in relazione ai frutti civili non corrisposti dal signor per il godimento CP_1 dell'immobile". In virtù dell'avvenuto parziale riconoscimento del credito da lui vantato, riconosciuto e non contestato per una somma pari a 5.656,23 euro, ne chiedeva l'immediata assegnazione in pagamento e ribadiva l'assoluta infondatezza della domanda di controparte per non essere stato neanche minimamente provato l'asserito godimento dell'immobile da parte opposta.
Per questi motivi
chiedeva al pagina 5 di 9 Tribunale, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 11007/2022 emesso il 27/06/2022; nell'ipotesi di mancata concessione della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, preso atto dell'avvenuto parziale riconoscimento- per una somma non contestata pari a
5.656,23 euro per le rate di mutuo dal mese di gennaio 2020- del credito vantato dal signor di ordinare alla IG il pagamento in suo CP_1 Parte_1 favore della suddetta non contestata e riconosciuta somma di 5.656,23 euro;
nel merito, accertata e dichiarata l'esistenza del credito vantato dal signor di CP_1 rigettare tutte le domande formulate ex adverso e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo n.1100772022 del 27/6/2022, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite del giudizio;
nell'ipotesi in cui fosse stato annullato e/o revocato il decreto ingiuntivo, di condannare la IG al pagamento in Parte_1 suo favore della somma di 9.049,97 euro o di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora e spese legali, con l'imputazione delle spese del monitorio;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con ordinanza del 5/4/2023 il giudice designato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9/3/2023; concedeva la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo n, 11007/2022 del 27/6/2022 fino alla somma di 8.549,97 euro, oltre agli interessi legali e alle spese;
concedeva i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c. e rinviava per l'ammissione di mezzi di prova all'udienza del 13/7/2023, disponendone la trattazione scritta.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. all'udienza del 5/4/23, nella memoria 183 del 28/4/2023 il signor si riportava ai propri scritti difensivi, CP_1 insisteva nell'accoglimento delle conclusioni già esposte, impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito ed insisteva nel rigetto delle avverse domande.
Nella memoria 183 del 12/5/2023 la IG contestava l'assoluta Parte_1 infondatezza in fatto e in diritto delle difese articolate dalla controparte ed insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Nella memoria di replica 183 del 10/6/2023 il signor chiedeva che CP_1 venissero ammessi come mezzi di prova, tra gli altri: la conferma della prenotazione
- ed attestazione dell' avvenuto pagamento - dell'immobile sito in Ostia in Via delle
Quinqueremi n.60 scale D int.5; il contratto di locazione ad uso abitativo dell'immobile sito in Ostia in Via delle Gondole n. 38; il report Frattini - Per_1
Lidense Immobiliare - del 18/1/2023; l' attestazione di mancato recapito della raccomandata contenente l'invito all'incontro di mediazione, così come inviatagli da Contr
i messaggi whatsapp del 21/9/19, 23/9/2019 e 6/11/2019; 8) l' estratto conto del signor attestanti il pagamento del mutuo nel periodo Aprile 2022- CP_1
Febbraio 2023; 9) gli estratti conto del signor attestanti il pagamento CP_1
pagina 6 di 9 effettuato il 18/2/2022, 6/9/2021, 25/2/2020, delle rate condominiali;
l'elenco dei movimenti del conto corrente Unicredit del signor dal 1/7/2019 al CP_1
16/5/2023 e la proposta di acquisto dell'immobile sito in Roma in Via della
Paranzella n.58 del 29/5/2023 firmata per accettazione dal signor CP_1
Chiedeva poi che fosse ammesso l'interrogatorio formale della IG Parte_1
su 34 capitoli di prova e, all'esito, prova testimoniale sugli stessi capitoli di
[...] prova indicando 6 testi. Si opponeva a tutte le richieste istruttorie ex adverso formulate perché irrilevanti, inconcludenti ed inammissibili. Nell'ipotesi di ammissione della prova richiesta dalla controparte chiedeva che fosse ammessa la prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi con gli stessi testi indicati dalla IG e con i testi da lui indicati. Parte_1
Nella memoria di replica a prova contraria183 del 22/6/2023 il signor CP_1 depositava la ricevuta del bonifico del 21/6/2023 in favore del Condominio di Via della Paranzella n.58 chiedendo che anche questo fosse ammesso come mezzo di prova.
Con ordinanza del 6/9/2023 il giudice designato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9/3/2023; rilevato che la causa appariva matura per la decisione;
considerato che
l'interrogatorio formale articolato da parte opposta riguardava la prova di circostanze da provare in via documentale o irrilevanti ai fini della decisione o che erano oggetto di onere probatorio a carico della controparte;
rigettava le richieste istruttorie e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
2/5/2024, disponendone la trattazione scritta.
Con ordinanza del 12/6/24 il giudice designato, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate, rilevato che le parti avevano precisato le conclusioni, assegnava i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione è prevalentemente infondata e deve essere rigettata.
Ed invero, il credito di cui si chiede la compensazione giudiziale con quello oggetto del decreto ingiuntivo non è stato se non in minima parte documentato.
Non è infatti stata fornita, neppure all'sito dell'istruttoria, la dimostrazione, da parte della IG , del fatto, meramente affermato in base ad una ricostruzione Parte_1 di parte non riscontrata da elementi esterni, che l'immobile di Via della Paranzella 58 sia stato occupato dal signor per tutto il periodo da lei indicato, in modo CP_1 esclusivo, né del fatto tale eventuale occupazione esclusiva da parte del Sig. CP_1 non sia dipesa proprio da una reazione all'inadempimento, da parte della IG
, dell'obbligo di pagare la propria quota parte dei ratei del mutuo fondiario Parte_1
e dalla conseguente necessità del suo ex convivente, privato di una parte del proprio reddito, di risiedere in tale immobile per far fronte alle proprie necessità abitative;
in pagina 7 di 9 tale ipotesi, che non può essere esclusa, sarebbe sconfessato quanto sostenuto dall'opponente, e cioè che la sospensione da parte della Sig.ra del Parte_1 pagamento di tali ratei fosse dipeso dall'occupazione esclusiva dell'immobile.
Tale asserita condotta negoziale di autosospensione della proprio obbligazione di pagamento della quota parte dei ratei di mutuo, non troverebbe giustificazione, costituendo una compensazione unilateralmente decisa dalla stessa opponente che, peraltro, non trova conferma in alcun atto documento dichiarazione o comunicazione scritta, con la quale la giustificasse con essa il proprio inadempimento. Parte_1
D'altronde, non si può neppure escludere, in base alla scarna documentazione offerta dalle parti, che tale occupazione esclusiva da parte dello per il periodo CP_1 indicato, anche qualora provata, non fosse stata scelta liberamente e spontaneamente dalla stessa opponente, per evitare il comprensibile disagio di una convivenza con l'opposto: in tal caso, infatti, specie in una fase iniziale, in attesa di un'auspicabile regolamentazione complessiva dei rapporti, non potrebbe ovviamente addebitarsi a quest'ultimo il mancato godimento dell'immobile comune da parte dell'opponente.
Infine, del tutto priva di dimostrazione, anche solo indiziaria, appare la grave condotta addebitata dalla all'opposto (che avrebbe cacciato di casa in modo Parte_1 prepotente la ex convivente); anzi deve ritenersi, atteso il tenore dei messaggi whattsapp prodotti, che lo indotto ad allontanarsi in conseguenza di un CP_1 motivo di frattura del quale egli si era evidentemente ritenuto responsabile, abbia tentato di farvi rientro adducendo uno stato di necessità abitativa ed economica, che rende maggiormente verosimile la tesi dell'opposto; e, comunque, per quanto qui interessa, non consente di ritenere provata la tesi della opponente.
D'altra parte, dopo il provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione parziale dell'opposto decreto, parte opponente non ha neppure depositato richieste istruttorie o documenti, in tal modo rinunciando a ribaltare a proprio favore la situazione probatoria.
La prova delle circostanze riferite dalla , indispensabili per ritenere Parte_1 documentato il controcredito opposto in compensazione dalla stessa dalla stessa, non
è stata fornita in modo incontrovertibile e non è supportata da quanto prodotto dalla IG , ed è dunque per lo più carente. Parte_1
Dalla somma complessiva ingiunta, per la quale doveva essere concessa la provvisoria esecuzione, doveva essere dedotta per compensazione legale la quota parte di pertinenza dell'opposto, pari a 500 euro, delle spese condominiali anticipate dalla IG e pari a 1000,00 euro. Parte_1
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la sig.ra deve Parte_1 essere condannata al pagamento della somma di € 8.549,97, oltre interessi legali.
pagina 8 di 9 Quanto alle spese della presente opposizione, le stesse sono regolate in base al criterio della prevalente soccombenza dell'opponente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 11007 del 27 giugno 2022;
2. Condanna al pagamento, in favore di della Parte_1 CP_1 somma di € 8.549,97, oltre interessi legali;
3. Condanna la stessa opponente al rimborso in favore dello delle spese CP_1 legali, che liquida in € per onorari, oltre IVA, CP a 15% di rimborso forfetario spese generali.
Roma, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60340/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BALSAMO VALERIO, elettivamente domiciliato in VIALE DEI MISENATI 11
00122 ROMA, presso il difensore avv. BALSAMO VALERIO
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FELICI CP_1 C.F._2
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in LARGO NINO FRANCHELLUCCI, 61
00155 ROMA, presso il difensore avv. FELICI ANTONELLO
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 8062/2022 la IG
citava in giudizio il signor affinché, accertata e Parte_1 CP_1 dichiarata l'infondatezza della domanda avanzata con ricorso per decreto ingiuntivo presentata, essendo la relativa pretesa infondata in fatto ed in diritto, accertasse e dichiarasse non ripetibili le somme corrisposte dl signor a titolo di ratei di CP_1 mutuo in pendenza di rapporto di convivenza, ossia da Luglio 2019 a Dicembre 2019,
e per l'effetto rigettasse la relativa domanda di restituzione perché infondata in diritto;
affinché, per l'effetto, dichiarasse nullo e privo di efficacia e quindi revocasse o pagina 1 di 9 comunque annullasse e/o revocasse il decreto ingiuntivo n.11007/2022 del 27/6/2022, accertata e dichiarata la carenza dei presupposti previsti per la sua emissione;
affinché, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertasse e dichiarasse i presupposti fattuali e giuridici per la compensazione legale ex art.1243 comma 1 c.c., così dichiarando compensati i relativi crediti per la somma di 1.000 euro quali oneri condominiali corrisposti, con conseguente estinzione parziale del credito maturato dall'opposto; affinché, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertasse e dichiarasse la compensazione giudiziale ex art.1243 comma 2 c.c., così dichiarando compensati i relativi crediti per la somma di 11.550 euro, a titolo di frutti civili derivanti dal godimento esclusivo del bene;
in accoglimento delle eccezioni sollevate e della spiegata domanda riconvenzionale, affinché pronunciasse sentenza di condanna del signor a corrispondere alla CP_1 IG la residua somma pari a 6.893,77 euro e della maggior somma da Parte_1 calcolarsi fino alla cessazione dell'uso esclusivo dell'immobile da parte del signor stesso, a titolo di differenza matematica tra quanto dovuto dalla IG CP_1
a titolo di quota parte dei ratei di mutuo e quanto dalla stessa dovuto quale Parte_1 corresponsione dei frutti civili derivanti dall'esclusivo godimento dell'immobile e quale rimborso degli oneri condominiali corrisposti;
affinché rigettasse in ogni caso la domanda avanzata dal signor perché infondata in fatto e in diritto;
con CP_1 vittoria delle spese di lite come per legge. Esponeva di aver ricevuto ricorso per decreto ingiuntivo su iniziativa del signor per la somma di 9.049,97 euro CP_1
e premetteva di aver acquistato il 4/6/2019 con quest'ultimo, in parti uguali ed indivise, l'immobile sito in Roma in Via della Paranzella n.58 e di aver stipulato in pari data, unitamente al signor un contratto di mutuo fondiario con garanzia CP_1 ipotecaria sul predetto immobile per complessivi 135.032,08 euro. Affermava che la parte mutuataria aveva autorizzato la banca ad addebitare le rate di ammortamento delle rispettive scadenze sul conto corrente intestato al signor che il CP_1 signor aveva corrisposto fino a quel momento, nel periodo compreso tra il CP_1
31/7/2019 ed il 31/3/2022, la somma complessiva di 18.099,95 euro a titolo di rimborso del finanziamento erogato e che nel ricorso la parte ricorrente aveva assunto che non era stato rimborsato fino a quel momento dalla IG Parte_1 quanto da lei dovuto, pari al 50% della somma e quindi 9.094,97 euro. Affermava che l'immobile era stato destinato a comune abitazione da lei e dal signor CP_1 impegnati in una relazione sentimentale, e che dopo qualche tempo il signor le CP_1 aveva comunicato di non voler proseguire nella relazione poiché si era legato ad altra persona ed aveva cominciato a rivendicare la proprietà dell'immobile, avendo asseritamente sostenuto la maggior parte delle spese di acquisto, intimandole di allontanarsi. Proseguiva dichiarando che nel mese di dicembre 2019 il signor CP_1 la aveva allontanata da casa, dopo averle comunicato che avrebbe introdotto nella stessa la sua nuova compagna, e che lei era tornata a vivere insieme ai genitori.
pagina 2 di 9 Affermava di aver poi rappresentato più volte al signor la necessità di CP_1 comporre bonariamente la controversia, alienando l'immobile a terzi o acquistando lui stesso la quota di proprietà della IG , ma evidenziava che il signor Parte_1
pur avendo fatto valutare l'immobile da una agenzia immobiliare, aveva poi
CP_1 rifiutato di conferire a quest'utima l'incarico di vendita. Sosteneva che le parti si erano quindi accordate affinché il signor facesse fronte personalmente ed
CP_1 esclusivamente al pagamento del mutuo, in quanto unico utilizzatore dell'immobile, ma aggiungeva di aver dovuto poi presentare, il 13/10/2020, istanza di mediazione e contestuale richiesta di frutti, in mancanza di un riscontro da parte del signor
CP_1 in merito all'intenzione di procedere alla divisione dell'immobile, valutato 170.000 euro. Affermava che il signor non si era presentato all'incontro di mediazione,
CP_1 fissato per il 12/11/2020; che lei, il 13/10/21, aveva provveduto a far valutare nuovamente l'appartamento, valutato tra i 150.000 e i 160.000 euro e con valore locativo pari a 700 euro al mese;
che il signor pur avendola esclusa dal
CP_1 godimento dell'immobile, non le aveva mai corrisposto i frutti civili derivanti dal suddetto godimento, pari a 350 euro mensili che moltiplicati per 33 mesi- per il periodo dicembre 2019/settembre 2022- corrispondevano alla somma di 11.550, 00 euro ed infine che il signor aveva deciso arbitrariamente di non contribuire al
CP_1 pagamento degli oneri condominiali ordinari, con la conseguenza che lei, per scongiurare una azione esecutiva, aveva dovuto accordarsi con l'amministratore per pagare 200 euro al mese per il rientro delle morosità maturate, arrivando a pagare fino al momento attuale 1.000 euro all'amministrazione di condominio senza ricevere alcun rimborso dal signor Affermava che il decreto ingiuntivo doveva essere
CP_1 annullato e/o revocato poiché dal mese di luglio 2019 al mese di dicembre 2019, quando si era interrotto il rapporto, nulla poteva esserle richiesto riguardo al pagamento dei ratei di mutuo, pari a 565,00 euro ciascuno, in quanto il pagamento era avvenuto in pendenza di un rapporto more uxorio ed era pacifca in giurisprudenza l'irripetibilità di tali somme in casi del genere. Affermava quindi che il decreto ingiuntivo, così come emesso, andava annullato, ammontando le somme versate dal signor nel periodo di convivenza a 3.393,74 euro e di conseguenza essendo il CP_1 credito da lui vantato pari a 5.656,23 euro (9.049,97 euro - 3.393,74 euro). Sosteneva di risultare nei confronti del signor non solo debitrice ma, in virtù della CP_1 domanda riconvenzionale, anche creditrice della somma complessiva di 12.550 euro e chiedeva che fosse dichiarata compensazione legale della somma di 1.000 euro da lei corrisposta al condominio, essendo il relativo credito certo, liquido ed esigibile, e che fosse accertata e riconosciuta compensazione giudiziale ex art.1243 II comma con riferimento alla somma di 11.550 euro relativa ai frutti civili non goduti, essendo il credito di semplice accertamento e di facile e pronta liquidazione. In considerazione del credito vantato dal signor nei suoi confronti, ossia la somma di 5.656,23 CP_1 euro corrispondente alle rate del mutuo da gennaio 2020, chiedeva l'annullamento del pagina 3 di 9 decreto ingiuntivo e la contestuale pronuncia di condanna del signor al CP_1 pagamento in suo favore della somma di 6.893,77 euro
Con la comparsa di costituzione del 3/3/2023 il signor impugnava e CP_1 contestava tutto quanto ex adverso prodotto e richiesto in quanto de tutto infondato in fatto e in diritto oltre che non provato. Preliminarmente insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto in giuntivo n.11007/22 del 27/6/2022 perché il credito era comprovato da atto pubblico notarile oltre che dagli estratti conto e perché l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione e, nel merito, sosteneva che era inveritiera la ricostruzione dei fatti effettuata dalla IG
circa la durata e la fine della relazione sentimentale intrattenuta con lui. Parte_1
Dichiarava infatti che la relazione sentimentale era cessata nel mese di giugno 2019 allorquando la IG lo aveva cacciato di casa, costringendolo prima a Parte_1 fare ritorno nell'abitazione materna e poi a prendere sistemazioni temporanee e, a questo proposito, allegava il contratto di locazione da cui si evinceva dal Dicembre
2021 egli conduceva in locazione un appartamento ad Ostia, con una spesa mensile di 550 euro. Sosteneva poi che non corrispondeva al vero che egli non avesse dato disponibilità a comporre bonariamente la controversia, quando invece si era detto disponibile a vendere l'immobile a terzi, e contestava pure che la stima dell'immobile effettuata il 14/2/2020 fosse stata fatta su incarico di entrambe le parti, poiché il mandato all'agenzia lo aveva dato esclusivamente la IG , ottenendo una Parte_1 valutazione eccessiva del valore dell'immobile, ovvero170.000 euro. Riteneva che tale errata valutazione, come pure quella relativa all'asserito valore locativo esageratamente riferito in 700 euro, discendevano da una errata descrizione dell'immobile, considerato che l'immobile di maggiori dimensioni e situato in una zona di maggior pregio di Ostia da lui preso in locazione aveva un canone più basso e che dalla documentazione allegata risultava che il valore locativo dell'immobile di cui al giudizio era pari a 466 euro. Negava di essersi mai accordato con la opponente per far fronte personalmente e esclusivamente al pagamento del mutuo in quanto unico utilizzatore dell'immobile, affermazione che strideva con la sua cacciata di casa nel giugno 2019 da parte della IG , e negava anche che quest'ultima fosse Parte_1 stata costretta a presentare istanza di mediazione e richiesta di frutti, per effetto della asserita ed indimostrata mancanza di riscontro da parte sua dell'intenzione di procedere alla divisione dell'immobile, sostenendo anche di non aver mai ricevuto la convocazione all'incontro di mediazione. Affermava che non corrispondeva al vero che egli aveva allontanato dall'immobile la IG nel dicembre 2019, Parte_1 godendo in via esclusiva dello stesso per 33 mesi fino al settembre 2022, come confermato anche dai messaggi whatsapp che allegava, come pure, a sua detta, non corrispondeva al vero che, escludendo dal godimento dell'immobile la IG
, non le avesse mai corrisposto i frutti civili derivanti da esso. Affermava Parte_1 che, anche nell'ipotesi in cui fosse stato provato l'asserito esclusivo utilizzo del bene,
pagina 4 di 9 avendo quest'ultimo valore locativo pari a 466 euro e non a 700 euro come affermato dalla opponente, la quota parte, pari al 50%, dei frutti civili sarebbe stata pari a 233 euro mensili e non a 350 euro mensili, come sostenuto dalla controparte, con la conseguenza dell'inesattezza della somma di 11.550 euro indicata dalla controparte.
Precisava che la IG , che risultava ancora residente nell'immobile, Parte_1 volutamente aveva taciuto che da Aprile 2022 in poi egli aveva ininterrottamente e da solo continuato a pagare ben 11 ratei di mutuo, mensilmente maturati e scaduti, per un importo complessivo pari a 5.958,50 euro, della cui metà, pari a 2.979,25 euro,
l'opponente era debitrice nei suoi confronti. Affermava che non corrispondeva al vero neanche il fatto che egli aveva arbitrariamente deciso di non contribuire al pagamento degli oneri condominiali ordinari via via maturati e che la IG stava Parte_1 regolarmente pagando tali somme senza che egli avesse corrisposto alcunché perché, come provato dalla documentazione allegata, risultava l'avvenuto pagamento da parte sua di una somma pari a 1.394,41 euro per gli oneri condominiali afferenti all'immobile in oggetto. Sosteneva che la domanda di controparte era manifestamente infondata poiché, ribadiva, la relazione sentimentale con l'opponente era cessata nel giugno 2019 e quindi erano ripetibili le somme da lui corrisposte a titolo di ratei di mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile in questione anche in relazione al periodo, contestato da controparte, che andava dal luglio al dicembre 2019, in cui non vi era stata alcuna convivenza. Di conseguenza, deduceva, non doveva essere fatta alcuna detrazione, come quella pari a 3.393,74 euro richiesta dalla IG , Parte_1 al credito vantato dal signor pari a 9.049,47 euro, né doveva essere annullato il CP_1 decreto ingiuntivo opposto. Riteneva del tutto infondata. e quindi da rigettare, la domanda riconvenzionale avanzata dalla controparte, non essendo la IG
creditrice di alcunché nei suoi confronti e quindi, tantomeno, della somma Parte_1 di € 12.550.
Affermava che, in primo luogo, non poteva essere dichiarata alcuna compensazione legale ex art.1243 I comma c.c. poiché il supposto credito di 1.000 euro, ovvero la somma corrisposta dalla IG al Condominio, non era né certo, né Parte_1 liquido e nemmeno esigibile come invece affermato dalla controparte, non risultando essere desumibile quali fossero gli oneri corrisposti e a quale periodo facessero riferimento, ed in secondo luogo non poteva essere riconosciuta in favore dell'opposta alcuna compensazione giudiziale ex art.1243 II comma c.c. non essendo il credito asseritamente da lei vantato di semplice accertamento e di pronta liquidazione "in relazione ai frutti civili non corrisposti dal signor per il godimento CP_1 dell'immobile". In virtù dell'avvenuto parziale riconoscimento del credito da lui vantato, riconosciuto e non contestato per una somma pari a 5.656,23 euro, ne chiedeva l'immediata assegnazione in pagamento e ribadiva l'assoluta infondatezza della domanda di controparte per non essere stato neanche minimamente provato l'asserito godimento dell'immobile da parte opposta.
Per questi motivi
chiedeva al pagina 5 di 9 Tribunale, in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 11007/2022 emesso il 27/06/2022; nell'ipotesi di mancata concessione della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, preso atto dell'avvenuto parziale riconoscimento- per una somma non contestata pari a
5.656,23 euro per le rate di mutuo dal mese di gennaio 2020- del credito vantato dal signor di ordinare alla IG il pagamento in suo CP_1 Parte_1 favore della suddetta non contestata e riconosciuta somma di 5.656,23 euro;
nel merito, accertata e dichiarata l'esistenza del credito vantato dal signor di CP_1 rigettare tutte le domande formulate ex adverso e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo n.1100772022 del 27/6/2022, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite del giudizio;
nell'ipotesi in cui fosse stato annullato e/o revocato il decreto ingiuntivo, di condannare la IG al pagamento in Parte_1 suo favore della somma di 9.049,97 euro o di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora e spese legali, con l'imputazione delle spese del monitorio;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con ordinanza del 5/4/2023 il giudice designato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9/3/2023; concedeva la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo n, 11007/2022 del 27/6/2022 fino alla somma di 8.549,97 euro, oltre agli interessi legali e alle spese;
concedeva i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c. e rinviava per l'ammissione di mezzi di prova all'udienza del 13/7/2023, disponendone la trattazione scritta.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. all'udienza del 5/4/23, nella memoria 183 del 28/4/2023 il signor si riportava ai propri scritti difensivi, CP_1 insisteva nell'accoglimento delle conclusioni già esposte, impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito ed insisteva nel rigetto delle avverse domande.
Nella memoria 183 del 12/5/2023 la IG contestava l'assoluta Parte_1 infondatezza in fatto e in diritto delle difese articolate dalla controparte ed insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Nella memoria di replica 183 del 10/6/2023 il signor chiedeva che CP_1 venissero ammessi come mezzi di prova, tra gli altri: la conferma della prenotazione
- ed attestazione dell' avvenuto pagamento - dell'immobile sito in Ostia in Via delle
Quinqueremi n.60 scale D int.5; il contratto di locazione ad uso abitativo dell'immobile sito in Ostia in Via delle Gondole n. 38; il report Frattini - Per_1
Lidense Immobiliare - del 18/1/2023; l' attestazione di mancato recapito della raccomandata contenente l'invito all'incontro di mediazione, così come inviatagli da Contr
i messaggi whatsapp del 21/9/19, 23/9/2019 e 6/11/2019; 8) l' estratto conto del signor attestanti il pagamento del mutuo nel periodo Aprile 2022- CP_1
Febbraio 2023; 9) gli estratti conto del signor attestanti il pagamento CP_1
pagina 6 di 9 effettuato il 18/2/2022, 6/9/2021, 25/2/2020, delle rate condominiali;
l'elenco dei movimenti del conto corrente Unicredit del signor dal 1/7/2019 al CP_1
16/5/2023 e la proposta di acquisto dell'immobile sito in Roma in Via della
Paranzella n.58 del 29/5/2023 firmata per accettazione dal signor CP_1
Chiedeva poi che fosse ammesso l'interrogatorio formale della IG Parte_1
su 34 capitoli di prova e, all'esito, prova testimoniale sugli stessi capitoli di
[...] prova indicando 6 testi. Si opponeva a tutte le richieste istruttorie ex adverso formulate perché irrilevanti, inconcludenti ed inammissibili. Nell'ipotesi di ammissione della prova richiesta dalla controparte chiedeva che fosse ammessa la prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi con gli stessi testi indicati dalla IG e con i testi da lui indicati. Parte_1
Nella memoria di replica a prova contraria183 del 22/6/2023 il signor CP_1 depositava la ricevuta del bonifico del 21/6/2023 in favore del Condominio di Via della Paranzella n.58 chiedendo che anche questo fosse ammesso come mezzo di prova.
Con ordinanza del 6/9/2023 il giudice designato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9/3/2023; rilevato che la causa appariva matura per la decisione;
considerato che
l'interrogatorio formale articolato da parte opposta riguardava la prova di circostanze da provare in via documentale o irrilevanti ai fini della decisione o che erano oggetto di onere probatorio a carico della controparte;
rigettava le richieste istruttorie e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
2/5/2024, disponendone la trattazione scritta.
Con ordinanza del 12/6/24 il giudice designato, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate, rilevato che le parti avevano precisato le conclusioni, assegnava i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione è prevalentemente infondata e deve essere rigettata.
Ed invero, il credito di cui si chiede la compensazione giudiziale con quello oggetto del decreto ingiuntivo non è stato se non in minima parte documentato.
Non è infatti stata fornita, neppure all'sito dell'istruttoria, la dimostrazione, da parte della IG , del fatto, meramente affermato in base ad una ricostruzione Parte_1 di parte non riscontrata da elementi esterni, che l'immobile di Via della Paranzella 58 sia stato occupato dal signor per tutto il periodo da lei indicato, in modo CP_1 esclusivo, né del fatto tale eventuale occupazione esclusiva da parte del Sig. CP_1 non sia dipesa proprio da una reazione all'inadempimento, da parte della IG
, dell'obbligo di pagare la propria quota parte dei ratei del mutuo fondiario Parte_1
e dalla conseguente necessità del suo ex convivente, privato di una parte del proprio reddito, di risiedere in tale immobile per far fronte alle proprie necessità abitative;
in pagina 7 di 9 tale ipotesi, che non può essere esclusa, sarebbe sconfessato quanto sostenuto dall'opponente, e cioè che la sospensione da parte della Sig.ra del Parte_1 pagamento di tali ratei fosse dipeso dall'occupazione esclusiva dell'immobile.
Tale asserita condotta negoziale di autosospensione della proprio obbligazione di pagamento della quota parte dei ratei di mutuo, non troverebbe giustificazione, costituendo una compensazione unilateralmente decisa dalla stessa opponente che, peraltro, non trova conferma in alcun atto documento dichiarazione o comunicazione scritta, con la quale la giustificasse con essa il proprio inadempimento. Parte_1
D'altronde, non si può neppure escludere, in base alla scarna documentazione offerta dalle parti, che tale occupazione esclusiva da parte dello per il periodo CP_1 indicato, anche qualora provata, non fosse stata scelta liberamente e spontaneamente dalla stessa opponente, per evitare il comprensibile disagio di una convivenza con l'opposto: in tal caso, infatti, specie in una fase iniziale, in attesa di un'auspicabile regolamentazione complessiva dei rapporti, non potrebbe ovviamente addebitarsi a quest'ultimo il mancato godimento dell'immobile comune da parte dell'opponente.
Infine, del tutto priva di dimostrazione, anche solo indiziaria, appare la grave condotta addebitata dalla all'opposto (che avrebbe cacciato di casa in modo Parte_1 prepotente la ex convivente); anzi deve ritenersi, atteso il tenore dei messaggi whattsapp prodotti, che lo indotto ad allontanarsi in conseguenza di un CP_1 motivo di frattura del quale egli si era evidentemente ritenuto responsabile, abbia tentato di farvi rientro adducendo uno stato di necessità abitativa ed economica, che rende maggiormente verosimile la tesi dell'opposto; e, comunque, per quanto qui interessa, non consente di ritenere provata la tesi della opponente.
D'altra parte, dopo il provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione parziale dell'opposto decreto, parte opponente non ha neppure depositato richieste istruttorie o documenti, in tal modo rinunciando a ribaltare a proprio favore la situazione probatoria.
La prova delle circostanze riferite dalla , indispensabili per ritenere Parte_1 documentato il controcredito opposto in compensazione dalla stessa dalla stessa, non
è stata fornita in modo incontrovertibile e non è supportata da quanto prodotto dalla IG , ed è dunque per lo più carente. Parte_1
Dalla somma complessiva ingiunta, per la quale doveva essere concessa la provvisoria esecuzione, doveva essere dedotta per compensazione legale la quota parte di pertinenza dell'opposto, pari a 500 euro, delle spese condominiali anticipate dalla IG e pari a 1000,00 euro. Parte_1
Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la sig.ra deve Parte_1 essere condannata al pagamento della somma di € 8.549,97, oltre interessi legali.
pagina 8 di 9 Quanto alle spese della presente opposizione, le stesse sono regolate in base al criterio della prevalente soccombenza dell'opponente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 11007 del 27 giugno 2022;
2. Condanna al pagamento, in favore di della Parte_1 CP_1 somma di € 8.549,97, oltre interessi legali;
3. Condanna la stessa opponente al rimborso in favore dello delle spese CP_1 legali, che liquida in € per onorari, oltre IVA, CP a 15% di rimborso forfetario spese generali.
Roma, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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