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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 5039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5039 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/11/2025 innanzi al Giudice Dott. NI EN, chiamato il procedimento iscritto al n. 18180/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 9:19 sono presenti l'avv. D'ST GI per parte ricorrente nonché l'avv. CAMARDA MARCELLA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:10 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.
NI EN, nella causa iscritta al n° 18180/2024 R.G.L. promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
D'ST GI e CE LO ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Palermo via Monti Iblei n.81 , giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, in, persona del suo per la Sicilia, legale
[...] Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'Avv. DI SALVO LOREDANA, giusta procura in atti
-resistente – oggetto: infortunio sul lavoro conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'INAIL, che liquida complessivamente in € 1.500,00 oltre spese generali, e oltre CPA e IVA, se dovute;
2 - pone le spese di CTU a carico della parte ricorrente;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17/12/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
-di lavorare con la qualifica di commessa presso D.V.P. ITALIA di
[...]
con sede in Palermo via Marchese di Roccaforte n. 3; CP_3
-che in data 20.06.2023, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa cadeva accidentalmente per terra riportando la frattura di tibia e perone destri;
-che quindi denunciava l'infortunio all'INAIL, che non le riconosceva alcuna copertura assicurativa;
-che quindi presentava opposizione al rigetto della domanda, anch'essa rigettata dall' , CP_1
conveniva in giudizio l'INAIL rassegnando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dalla sig.ra in data 20.06.2023 , ha causato una menomazione Parte_1
dell'integrità psico- fisica pari a'13% punti percentuale o comunque nella diversa percentuale che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare, per l'effetto, INAIL in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere alla sig.ra la dovuta rendita, come prevista dalla legge, Parte_1
per la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del
20.06.2023 , valutabile in 13% tabelle INAIL e quindi nella misura di euro
31.813,12 , e valutabile in 11% in RC ovvero nella misura di euro 46.952,41
o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del procedimento oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge. - condannare INAIL al rimborso delle spese mediche sostenute dalla sig.ra ammontanti a euro Parte_1
192,41”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , CP_1
eccependo la mancanza dei presupposti previsti dall'art. 2 T.U. n. 1124/1965 per il riconoscimento dell'infortunio quale indennizzabile da parte
3 dell'INAIL, così contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto
Istruita a mezzo delle testimonianze di e , Testimone_1 Testimone_2
disposta la CTU medico legale, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la casa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Ritenute sufficienti le testimonianze assunte e ritenuta sussistente nella sua accezione più ampia la causa violenta ex art. 2 T.U. n. 1124/1965 per i motivi espressi nell'ordinanza resa fuori udienza del 8.4.2025 [ (…) rilevato che l'art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965, “postulando, ai fini della indennizzabilità dell'infortunio, che lo stesso sia avvenuto in occasione del lavoro, ha la finalità di coprire non solo i rischi inevitabili, ma tutti quelli ampiamente connessi all'attività di lavoro e all'ambiente in cui questa si svolge, senza conferire rilievo alla maggiore o minore attenzione, diligenza o prudenza dell'infortunato.
Consegue che l'infortunio sul lavoro va configurato in tutte le possibili eventualità concrete in cui l'attività lavorativa può manifestarsi, ivi comprese quelle che l'infortunato avrebbe potuto evitare con un comportamento più prudente. (cfr.
Cass. 1259/1986); ritenuto che la denuncia d'infortunio, coì' come le dichiarazioni testimoniali adducono il verificarsi dell'infortunio all'interno dei locali commerciali durante l'espletamento di attività lavorativa;
considerato che
sul punto la Suprema Corte, con pronuncia che si condivide e alla quale si ritiene di aderire, afferma che: “(…) Anzitutto va considerato che, come questa Corte ha reiteratamente affermato l'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta "in occasione di lavoro" che cagionino un'inabilità al lavoro superiore a tre giorni, rientrando nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, ivi compresi gli spostamenti spaziali funzionali allo svolgimento del prestazione;
con l'avvertenza che sotto quest'ultimo aspetto devono ritenersi protette 'non solo le attività manuali tipiche ma anche quelle preparatorie, accessorie o connesse,
4 purché indispensabili alla prestazione lavorativa" (Cass.12549/2018) , con l'unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore (Cass.
17917/2017). Ai fini della protezione di un infortunio attraverso l'assicurazione sociale obbligatoria gestita dall'INAIL è necessario pertanto che ricorra l'occasione di lavoro intesa in senso funzionale. (cfr. Cass. ord. 30874/2019); ritenuto infine che la Suprema Corte, con pronuncia che si condivide e alla quale si ritiene di aderire, chiarisce che: “L'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto. Conseguentemente l'occasione di lavoro, di cui all'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965, è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, pur ammettendo l'estensione dell'occasione di lavoro anche in relazione agli eventi collegati in modo mediato e indiretto all'attività lavorativa, aveva ignorato che il rischio improprio comprendeva tutte le condotte connesse in modo strumentale all'attività lavorativa, ivi compresi gli spostamenti all'interno dell'azienda, come era accaduto nel caso di specie in cui la lavoratrice si era infortunata nel mentre saliva le scale per recarsi negli uffici siti al primo piano del luogo di lavoro). (cfr.
Cass. 16417/2005] è stata disposta consulenza medico legale.
Il CTU incaricato, pur con un'ultronea, non richiesta e fuori contesto disquisizione giuridica sul concetto di causa violenta, al quale non era chiamato né consultabile e sulla quale si ritiene congruo non esprimersi, finalmente pronunziandosi sul quesito ad egli posto, osservando come ci sia una discrepanza tra il tipo di lesione procuratasi e la dinamica della
5 caduta ha così concluso la propria relazione: “si ritiene quindi possibile il nesso di causalità, ma non se ne può avere la certezza, e, comunque per il principio del più probabile che non, si conferma l'assenza del nesso di causalità (maggiore frequenza di fratture malleolari che di fratture diafisarie).
Avendo comunque risposto quindi al quesito postogli (“stabilire sulla base della documentazione depositata e sugli atti del processo, il nesso di causalità tra l'attività professionale svolta dal ricorrente e le patologie denunciate ed, eventualmente, stabilire il grado d'invalidità permanente che ne sia residuato”) non rilevandosi, né essendo stati dedotti motivi sufficienti per discostarsi da tale valutazione, a tali conclusioni ci si riporta.
Non essendo stato ravvisato il nesso di causalità tra evento e danno, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza, in assenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. C.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 20/11/2025
Il Giudice Onorario NI EN
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