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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10825 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 28.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°10657\2025 del ruolo generale lav.
TRA
(CF: ) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to P. Marini in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dal CP_1 funzionario dr. A. Paolillo
Convenuto
OGGETTO: pagamento ratei di prestazione di invalidità
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.3.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che con decreto di omologa dell' emesso CP_2 dal Tribunale Ordinario di Roma in data 22.10.2024 era stato riconosciuto il requisito sanitario per la liquidazione dell'indennità di accompagnamento in favore della ricorrente con decorrenza dal 6.6.2023, che aveva trasmesso all' modello AP 70, CP_1 che l' non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione, CP_1 ha chiesto la condanna dell' al pagamento della somma maturata CP_1
a titolo di ratei scaduti con la decorrenza suindicata, oltre interessi legali e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' si è costituito eccependo che la liquidazione della CP_1 prestazione era avvenuta e che il pagamento era subordinato ai controlli presso ER ha chiesto rinvio. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta deducendo l'intervenuta liquidazione della prestazione.
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l' provveduto alla liquidazione della prestazione in CP_1 oggetto come si evince dalla relativa comunicazione di liquidazione del mese di luglio 2025.
Le spese seguono la soccombenza virtuale essendo stata la liquidazione disposta successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di giudizio liquidata nella somma di E.1800,00, con attribuzione.
Roma 28/10/2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 28.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°10657\2025 del ruolo generale lav.
TRA
(CF: ) rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to P. Marini in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dal CP_1 funzionario dr. A. Paolillo
Convenuto
OGGETTO: pagamento ratei di prestazione di invalidità
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.3.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che con decreto di omologa dell' emesso CP_2 dal Tribunale Ordinario di Roma in data 22.10.2024 era stato riconosciuto il requisito sanitario per la liquidazione dell'indennità di accompagnamento in favore della ricorrente con decorrenza dal 6.6.2023, che aveva trasmesso all' modello AP 70, CP_1 che l' non aveva provveduto alla liquidazione della prestazione, CP_1 ha chiesto la condanna dell' al pagamento della somma maturata CP_1
a titolo di ratei scaduti con la decorrenza suindicata, oltre interessi legali e spese di giudizio.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del relativo decreto l' si è costituito eccependo che la liquidazione della CP_1 prestazione era avvenuta e che il pagamento era subordinato ai controlli presso ER ha chiesto rinvio. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta deducendo l'intervenuta liquidazione della prestazione.
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l' provveduto alla liquidazione della prestazione in CP_1 oggetto come si evince dalla relativa comunicazione di liquidazione del mese di luglio 2025.
Le spese seguono la soccombenza virtuale essendo stata la liquidazione disposta successivamente alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di giudizio liquidata nella somma di E.1800,00, con attribuzione.
Roma 28/10/2025 Il Giudice