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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 05/06/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2014/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Vittorio Veneto 78 presso Parte_1 lo studio dell'avv. Contartese Pasquale Michele (PEC:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE e TR
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso
[...] la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Indennizzo in capitale da infortunio sul lavoro e inabilità temporanea. CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 22/09/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennizzo in capitale e l'inabilità temporanea conseguenti all'infortunio occorso il 03/07/2020. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare in ogni caso che l'infortunio subito da , in Parte_1 data 03/07/2020 è stato un infortunio sul lavoro;
B) Per l'effetto, riconoscere e dichiarare che a causa dell'infortunio sul lavoro del 03/07/2020 sono residuati a , dei postumi permanenti che incidono permanentemente sull'integrità Parte_1 psicofisica dello stesso con un danno biologico complessivo del 6% o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta in corso di causa, e comunque nei limiti indennizzabili per legge;
1 C) Per l'effetto, riconoscere e dichiarare che a causa dell'infortunio sul lavoro del 03/07/2020 è derivato a un periodo di inabilità temporanea, dal 03/07/2020 al 23/09/2020, Parte_1 ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta in corso di causa;
D) Per l'effetto condannare l TR
, in persona del Presidente suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, V.le IV
[...] novembre, n° 144, C.F. , e per esso il Direttore pro tempore della sede di Vibo Valentia, P.IVA_1
a pagare, a costituire e liquidare in favore del ricorrente in capitale l'indennizzo relativo al grado di danno biologico accertato, ovvero gli altri benefici economici di legge quali rendita, in relazione al grado di danno biologico che sarà accertato in causa;
E) Per l'effetto condannare l TR
, in persona del Presidente suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, V.le IV
[...] novembre, n° 144, C.F. , e per esso il Direttore pro tempore della sede di Vibo Valentia, P.IVA_1
a pagare, in favore del ricorrente l'indennizzo relativo al periodo di inabilità temporanea che sarà accertato in corso di causa, previo scomputo del periodo di temporanea già indennizzato dall;
CP_1
F) Condannare il detto istituto, come sopra individuato, a pagare al ricorrente i chiesti benefici economici di legge, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, fino al soddisfo, oltre interessi legali, oltre a risarcire il maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria delle dette somme;
G) Condannare l al pagamento delle spese e compensi professionali del giudizio, da distrarsi CP_1 in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;
H) Emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione CP_1 morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
2 4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che « La patologia di cui risulta affetto il signor è rappresentata da COMPROMISSIONE SENSITIVO- Parte_1
MOTORIA DEGLI ARTI INFERIORI DA GROSSOLANA PROTRUSIONE ERNIARIA MEDIANA/PARAMEDIANA SINISTRA DEL DISCO L4-L5, ESPULSA E MIGRATA CAUDALMENTE CON IMPRONTA SUL SACCO DURALE, IN DIFFUSA SPONDILOSI LOMBO- SACRALE.
- Tale patologia E' CONSEGUENZA DEL TRAUMA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE VERIFICATOSI IN DATA 03.07.2020, a causa della violenta ed improvvisa sollecitazione a cui il rachide è stato sottoposto durante l'attività lavorativa con conseguente protrusione del nucleo polposo del disco verso lo speco vertebrale e conseguente compressione delle radici nervose e conseguente compromissione sensitivo-motoria a carico degli arti inferiori.
- La è dal 05.07.2020 al 23.09.2020. Controparte_2
- Il DANNO BIOLOGICO RESIDUATO è DEL 6% (SEI PERCENTO). Per il calcolo della percentuale del 6% è stato fatto riferimento alle tabelle Dl n.38 del 23.02.2000).». CP_1
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni ed in accoglimento della domanda proposta con il ricorso, deve essere in questa sede affermato il diritto dell'odierno ricorrente a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari all' 6% (seipercento) - ovverosia nella misura indicata dal C.T.U. nella relazione agli atti – con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale CP_1
3 rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ai soli interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991 dal 121° giorno successivo al 07/07/2020 (data della domanda amministrativa) al soddisfo.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
12. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza della CP_1 domanda del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo richiesto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il diritto di a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Parte_1
Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura CP_1 determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ad interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dal 121° giorno successivo al 07/07/2020 fino al soddisfo, nonché al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità per l'inabilità temporanea accertata dal 05.07.2020 al 23.09.2020, detratto quanto eventualmente già corrisposto per il medesimo titolo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, a CP_1 titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore avv. Contartese Pasquale Michele in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, il pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 05/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Vittorio Veneto 78 presso Parte_1 lo studio dell'avv. Contartese Pasquale Michele (PEC:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura in Email_1 atti;
RICORRENTE e TR
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso
[...] la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: Indennizzo in capitale da infortunio sul lavoro e inabilità temporanea. CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 22/09/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennizzo in capitale e l'inabilità temporanea conseguenti all'infortunio occorso il 03/07/2020. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare in ogni caso che l'infortunio subito da , in Parte_1 data 03/07/2020 è stato un infortunio sul lavoro;
B) Per l'effetto, riconoscere e dichiarare che a causa dell'infortunio sul lavoro del 03/07/2020 sono residuati a , dei postumi permanenti che incidono permanentemente sull'integrità Parte_1 psicofisica dello stesso con un danno biologico complessivo del 6% o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta in corso di causa, e comunque nei limiti indennizzabili per legge;
1 C) Per l'effetto, riconoscere e dichiarare che a causa dell'infortunio sul lavoro del 03/07/2020 è derivato a un periodo di inabilità temporanea, dal 03/07/2020 al 23/09/2020, Parte_1 ovvero nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta in corso di causa;
D) Per l'effetto condannare l TR
, in persona del Presidente suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, V.le IV
[...] novembre, n° 144, C.F. , e per esso il Direttore pro tempore della sede di Vibo Valentia, P.IVA_1
a pagare, a costituire e liquidare in favore del ricorrente in capitale l'indennizzo relativo al grado di danno biologico accertato, ovvero gli altri benefici economici di legge quali rendita, in relazione al grado di danno biologico che sarà accertato in causa;
E) Per l'effetto condannare l TR
, in persona del Presidente suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, V.le IV
[...] novembre, n° 144, C.F. , e per esso il Direttore pro tempore della sede di Vibo Valentia, P.IVA_1
a pagare, in favore del ricorrente l'indennizzo relativo al periodo di inabilità temporanea che sarà accertato in corso di causa, previo scomputo del periodo di temporanea già indennizzato dall;
CP_1
F) Condannare il detto istituto, come sopra individuato, a pagare al ricorrente i chiesti benefici economici di legge, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, fino al soddisfo, oltre interessi legali, oltre a risarcire il maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria delle dette somme;
G) Condannare l al pagamento delle spese e compensi professionali del giudizio, da distrarsi CP_1 in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;
H) Emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico- legale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato, nei limiti che seguono.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione CP_1 morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
2 4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che « La patologia di cui risulta affetto il signor è rappresentata da COMPROMISSIONE SENSITIVO- Parte_1
MOTORIA DEGLI ARTI INFERIORI DA GROSSOLANA PROTRUSIONE ERNIARIA MEDIANA/PARAMEDIANA SINISTRA DEL DISCO L4-L5, ESPULSA E MIGRATA CAUDALMENTE CON IMPRONTA SUL SACCO DURALE, IN DIFFUSA SPONDILOSI LOMBO- SACRALE.
- Tale patologia E' CONSEGUENZA DEL TRAUMA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE VERIFICATOSI IN DATA 03.07.2020, a causa della violenta ed improvvisa sollecitazione a cui il rachide è stato sottoposto durante l'attività lavorativa con conseguente protrusione del nucleo polposo del disco verso lo speco vertebrale e conseguente compressione delle radici nervose e conseguente compromissione sensitivo-motoria a carico degli arti inferiori.
- La è dal 05.07.2020 al 23.09.2020. Controparte_2
- Il DANNO BIOLOGICO RESIDUATO è DEL 6% (SEI PERCENTO). Per il calcolo della percentuale del 6% è stato fatto riferimento alle tabelle Dl n.38 del 23.02.2000).». CP_1
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni ed in accoglimento della domanda proposta con il ricorso, deve essere in questa sede affermato il diritto dell'odierno ricorrente a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari all' 6% (seipercento) - ovverosia nella misura indicata dal C.T.U. nella relazione agli atti – con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale CP_1
3 rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ai soli interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991 dal 121° giorno successivo al 07/07/2020 (data della domanda amministrativa) al soddisfo.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
12. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza della CP_1 domanda del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo richiesto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara il diritto di a percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Parte_1
Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura CP_1 determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000, oltre ad interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dal 121° giorno successivo al 07/07/2020 fino al soddisfo, nonché al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità per l'inabilità temporanea accertata dal 05.07.2020 al 23.09.2020, detratto quanto eventualmente già corrisposto per il medesimo titolo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00, a CP_1 titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore avv. Contartese Pasquale Michele in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, il pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 05/06/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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