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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/10/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: LU SEBASTIANI Presidente TT DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1458/2025 promossa da:
(c.f. ) nato alla Spezia il 17.04.1960 e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nata alla Spezia il 29.02.1956, entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Angelini e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 21.07.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in Lerici (SP) il 05.10.1980 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1980, numero 35, parte Per_ Per_ II, serie A); che dall'unione sono nate due figlie, (10.01.1982) e (30.11.1983); che in data 02.03.2023 è stata omologata dal Tribunale della Spezia la separazione consensuale dei coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata. I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“- Gli esponenti intendono dare atto dell'esito degli impegni assunti in sede di separazione, da aversi qui per integralmente riprodotti, sia per quanto riguarda quelli adempiuti che quelli che intendono tuttora confermare o modificare secondo quanto in appresso.
- Quanto al punto 3) delle condizioni di separazione in merito al mutuo relativo alla ristrutturazione dell'immobile in Tellaro di Lerici via Fiascherino n. 76 di proprietà esclusiva della moglie, acceso presso IT OL (n. 0127283500000) e corrisposto tramite il conto corrente n. 43539885 che prevede una rata mensile di € 570,00 circa, le parti concordano che il pagamento sarà effettuato esclusivamente da parte della signora Parte_2
- Quanto al punto 4) delle condizioni di separazione a dossier titoli presso IT OL n. 2013708 dell'importo iniziale di € 30.000,00, e rispetto al quale la signora si era impegnata Parte_2 ad intestare integralmente al signor alla scadenza tali titoli e ad integrare Parte_1 l'importo residuo sino a quello iniziale di € 30.000,00 con proprie risorse, a conferma e parziale modifica di tale accordo, si conferma che la signora sarà tenuta a intestare al signor Parte_2 alla scadenza tali titoli, ma a modifica di tale originario impegno si esclude Parte_1 l'obbligo della signora di integrare l'importo residuo a quello di € 30.000,00 con Parte_2 proprie risorse.
- Quanto al punto 5) delle condizioni di separazione si dà atto che i ricorrenti hanno provveduto a trasferire alla figlia le proprie rispettive quote, pari al 5% dell'intero per ciascuno, Controparte_1 dell'immobile sito in Genova via San Martino n. 6 int. 16.
- Quanto al punto 6) delle condizioni di separazione relativo ai veicoli di proprietà dei ricorrenti, le parti danno atto di avere provveduto come da accordi.
- Tra i ricorrenti, che hanno così compitamente regolato ogni pendenza tra loro, non viene previsto alcun assegno di mantenimento”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 16.10.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra Parte_1 e , generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Lerici (SP) il
[...] Parte_2 05.10.1980 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 1980, numero 35, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 16.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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