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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/12/2024, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 1448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1448/2024, in materia di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. LANZAVECCHIA GIUSEPPE
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], Controparte_1 C.F._2
il 25/03/1988, con l'Avv. MARCHISIO FRANCESCO
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
in Bolsherechensk Omsk (Russia), il 30 marzo 2011, trascritto nel Registro degli atti di
[...]
1 matrimonio del Comune di Alessandria il 19 aprile 2011, Parte 2 Serie C Atto n. 56, disponendo le annotazioni previste della legge, alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con
l'obbligo del mutuo reciproco rispetto. 2) Il figlio minore sarà affidato alle cure di Per_1
entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, disponendo che lo stesso abbia la residenza anagrafica e il collocamento prevalente presso la madre. 3) Il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri, previo avviso alla madre di almeno dodici ore e Per_1
sempre compatibilmente con le esigenze della signora e del figlio stesso. 4) Il padre, CP_1
dietro conferma espressa da comunicarsi alla madre entro il mercoledì precedente, terrà con sé il figlio minore a fine settimana alternati che, in base ai turni di lavoro del padre stesso, decorreranno dal venerdì, quando il Sig. andrà a prendere il figlio a scuola o a casa della Pt_1
madre, sino al sabato sera dopo cena, quando lo riporterà dalla madre alle ore 20.30 circa, oppure dal sabato mattina intorno alle 10.00, quando il padre lo andrà a prendere dalla mamma, sino alla domenica sera dopo cena quando alle ore 20.30 circa il padre riaccompagnerà il figlio Per_1
dalla mamma. Il padre terrà inoltre con sé il figlio un pomeriggio alla settimana, quando lo andrà
a prendere a scuola o a casa della mamma all'uscita da lavoro e lo riporterà dalla mamma dopo cena intorno alle ore 20.30 circa. Tale regolamentazione dovrà comunque tenere sempre in massimo conto le esigenze, la volontà e il benessere del figlio e potrà subire variazioni per accordo dei coniugi in considerazione soprattutto degli impegni di lavoro dei medesimi. 5) Durante le vacanze estive il figlio minore trascorrerà una settimana anche non consecutiva con il padre da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tale periodo l'esercizio dell'alternanza genitoriale resterà sospeso garantendo, peraltro, il Sig. il colloquio telefonico del bambino Pt_1 con la mamma almeno una volta al giorno e comunque quando il figlio manifesterà l'esigenza di sentire la stessa telefonicamente. I genitori assumeranno di volta in volta gli accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza. 6) Le principali festività di calendario (Natale, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Santo Stefano e Capodanno) saranno trascorsi alternativamente da con Per_1
ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente. In ogni caso dovranno sempre essere tenuti in massima considerazione le esigenze e gli impegni anche ludici del minore. 7) Tutte le condizioni di cui sopra, relative al tempo che i genitori trascorreranno con il figlio minore, saranno sempre liberamente e concordemente modificabili dagli stessi compatibilmente con le esigenze del figlio nonché con le proprie necessità logistiche e impegni di lavoro. 8) Entrambi i coniugi si adopereranno per evitare che il figlio sia posto in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza dello stesso. 9) Il padre verserà alla madre entro il giorno 20 di
2 ogni mese la somma di 200,00€ (duecento/00) – mediante bonifico bancario ripetitivo utilizzando le seguenti coordinate bancarie IT 34 L 03069 10400100000126400 – annualmente e automaticamente rivalutabile secondo l'indice ISTAT, quale contributo al mantenimento del minore. 10) Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie relative al figlio, dovendosi considerare tali quelle contemplate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di
Alessandria e precisamente: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. – Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. – Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o d'istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo famigliare, comprese spese veterinarie necessitate, che restino presso il genitore collocatario del figlio, in ragione dei preesistenti rapporti affettivi con il medesimo;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. – Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori in caso di malattia del minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. – Spese medico - sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri delle necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami,
e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. 11) Ciascun genitore comunicherà, a mezzo raccomandata, e-mail o messaggi WhatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per il figlio, allegando, qualora possibile, e quando richiesti, il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore entro le successive
72 ore dovrà a sua volta comunicare il proprio assenso o diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per
3 quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative. I conti di dare/avere dovranno essere effettuati e saldati con cadenza mensile. 12) Entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione della residenza e/o domicilio nonché il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura. 13) I genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali relative alle spese effettuate per la prole in proporzione dei rispettivi esborsi e a tal fine dovranno reciprocamente fornirsi le pezze giustificative necessarie. Il padre percepirà interamente l'assegno unico e universale per i figli a carico, introdotto con decreto legislativo 21 dicembre 2021 n.230, in attuazione della legge delega n.46/2021. 14) Le parti dichiarano di avere ciascuna un proprio reddito sufficiente e quindi rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi pretesa di carattere economico. 15) Il sig. , nel caso in cui non adempia Pt_1
compiutamente agli impegni assunti ai capi da 4 a 6 (omettendo di tenere con se il figlio minore nei periodi concordati), si impegna a corrispondere alla sig.ra : a) le Per_1 Controparte_1
spese per una baby-sitter, in caso di omissioni infra settimanali di poche ore;
b) il rimborso delle spese aggiuntive che la madre dovesse sostenere per il figlio minore (alberghi, trasferimenti e pasti) in caso di viaggi nel corso di fine settimana o vacanze. 16) Entrambi i genitori si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità come documenti validi per l'espatrio, nonché all'emissione del passaporto a nome del proprio figlio minore. 17)
Spese legali compensate tra le parti.”
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27 giugno 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano lo scioglimento del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in
Bolsherechensk Omsk (Russia), il 30 marzo 2011, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Alessandria in data 19 aprile 2011 (Anno 2011 Parte 2 Serie C N. 58), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva il figlio Per_1
ad Alessandria, in data 4 dicembre 2013.
Le parti dichiaravano di essersi separate mediante accordo di negoziazione assistita del 25 marzo
2022, autorizzato dalla Procura in sede in data 4 aprile 2022.
Le parti esponevano che, dalla separazione ad oggi, non vi è stata riconciliazione ed è venuta meno ogni comunione morale e spirituale tra le stesse;
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta
4 risulta che le parti si erano separate mediante accordo di negoziazione assistita 2022, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 27 giugno 2024.
Quanto agli accordi raggiunti dai genitori in ordine all'affido, visite e mantenimento del figlio detti accordi, rispettosi della bigenitorialità, appaiono nell'interesse del minore e possono Per_1
venire recepiti.
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio a Bolsherechensk Omsk (Russia), il 30 marzo 2011, trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Alessandria (AL) in data 19 aprile 2011
(Anno 2011 Parte 1 Serie C N. 58);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
affida il figlio minore alle cure di entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, Per_1
con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, disponendo che lo stesso abbia la residenza anagrafica e il collocamento prevalente presso la madre;
dispone che il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri, previo avviso alla Per_1
madre di almeno dodici ore e sempre compatibilmente con le esigenze della signora CP_1
e del figlio stesso;
dispone che il padre, dietro conferma espressa da comunicarsi alla madre entro il mercoledì precedente, terrà con sé il figlio minore a fine settimana alternati che, in base ai turni di lavoro del padre stesso, decorreranno dal venerdì, quando il Sig. andrà a prendere il figlio a Pt_1
scuola o a casa della madre, sino al sabato sera dopo cena, quando lo riporterà dalla madre alle ore 20.30 circa, oppure dal sabato mattina intorno alle 10.00, quando il padre lo andrà a prendere dalla mamma, sino alla domenica sera dopo cena, quando alle ore 20.30 circa il padre riaccompagnerà il figlio dalla mamma. Il padre terrà inoltre con sé il figlio un Per_1
pomeriggio alla settimana, quando lo andrà a prendere a scuola o a casa della mamma
5 all'uscita da lavoro e lo riporterà dalla mamma dopo cena intorno alle ore 20.30 circa. Tale regolamentazione dovrà comunque tenere sempre in massimo conto le esigenze, la volontà e il benessere del figlio e potrà subire variazioni per accordo dei coniugi in considerazione soprattutto degli impegni di lavoro dei medesimi;
dispone che, durante le vacanze estive, il figlio minore trascorrerà una settimana, anche non consecutiva, con il padre, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tale periodo l'esercizio dell'alternanza genitoriale resterà sospeso, garantendo, peraltro, il Sig.
, il colloquio telefonico del bambino con la mamma almeno una volta al giorno e Pt_1 comunque quando il figlio manifesterà l'esigenza di sentire la stessa telefonicamente. I genitori assumeranno di volta in volta gli accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza;
dispone che le principali festività di calendario (Natale, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Santo Stefano
e Capodanno) saranno trascorsi alternativamente da con ciascun genitore, Per_1
invertendosi ogni anno rispetto al precedente. In ogni caso dovranno sempre essere tenuti in massima considerazione le esigenze e gli impegni anche ludici del minore;
tutte le condizioni di cui sopra, relative al tempo che i genitori trascorreranno con il figlio minore, saranno sempre liberamente e concordemente modificabili dagli stessi compatibilmente con le esigenze del figlio, nonché con le proprie necessità logistiche e impegni di lavoro;
prende atto che entrambi i coniugi si adopereranno per evitare che il figlio sia posto in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza dello stesso;
dispone che il padre verserà alla madre entro il giorno 20 di ogni mese la somma di € 200,00
(duecento/00) – mediante bonifico bancario ripetitivo utilizzando le seguenti coordinate bancarie IT 34 L 03069 10400100000126400 – annualmente e automaticamente rivalutabile secondo l'indice ISTAT, quale contributo al mantenimento del minore;
dispone che entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie relative al figlio, dovendosi considerare tali quelle contemplate dal Protocollo vigente presso il
Tribunale di Alessandria;
prende atto che ciascun genitore comunicherà, a mezzo raccomandata, e-mail o messaggi
WhatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per il figlio, allegando, qualora possibile, e quando richiesti, il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore entro le successive 72 ore dovrà a sua volta comunicare il proprio assenso o diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato
6 dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative. I conti di dare/avere dovranno essere effettuati e saldati con cadenza mensile;
prende atto che entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione della residenza e/o domicilio nonché il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura;
prende atto che i genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali relative alle spese effettuate per la prole in proporzione dei rispettivi esborsi e a tal fine dovranno reciprocamente fornirsi le pezze giustificative necessarie;
prende atto che il padre percepirà interamente l'assegno unico e universale per i figli a carico, introdotto con decreto legislativo 21 dicembre 2021 n.230, in attuazione della legge delega n.46/2021;
prende atto che le parti dichiarano di avere ciascuna un proprio reddito sufficiente e quindi rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi pretesa di carattere economico;
prende atto che il sig. , nel caso in cui non dovesse adempiere compiutamente agli impegni Pt_1
assunti ai capi da 4 a 6 (omettendo di tenere con se il figlio minore nei periodi Per_1
concordati), si impegnerà a corrispondere alla sig.ra a) le spese per una Controparte_1
baby-sitter, in caso di omissioni infra settimanali di poche ore;
b) il rimborso delle spese aggiuntive che la madre dovesse sostenere per il figlio minore (alberghi, trasferimenti e pasti) in caso di viaggi nel corso di fine settimana o vacanze;
prende atto che entrambi i genitori si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità come documenti validi per l'espatrio, nonché all'emissione del passaporto a nome del proprio figlio minore.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 13 novembre 2024
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1448/2024, in materia di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. LANZAVECCHIA GIUSEPPE
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], Controparte_1 C.F._2
il 25/03/1988, con l'Avv. MARCHISIO FRANCESCO
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
in Bolsherechensk Omsk (Russia), il 30 marzo 2011, trascritto nel Registro degli atti di
[...]
1 matrimonio del Comune di Alessandria il 19 aprile 2011, Parte 2 Serie C Atto n. 56, disponendo le annotazioni previste della legge, alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con
l'obbligo del mutuo reciproco rispetto. 2) Il figlio minore sarà affidato alle cure di Per_1
entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, disponendo che lo stesso abbia la residenza anagrafica e il collocamento prevalente presso la madre. 3) Il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri, previo avviso alla madre di almeno dodici ore e Per_1
sempre compatibilmente con le esigenze della signora e del figlio stesso. 4) Il padre, CP_1
dietro conferma espressa da comunicarsi alla madre entro il mercoledì precedente, terrà con sé il figlio minore a fine settimana alternati che, in base ai turni di lavoro del padre stesso, decorreranno dal venerdì, quando il Sig. andrà a prendere il figlio a scuola o a casa della Pt_1
madre, sino al sabato sera dopo cena, quando lo riporterà dalla madre alle ore 20.30 circa, oppure dal sabato mattina intorno alle 10.00, quando il padre lo andrà a prendere dalla mamma, sino alla domenica sera dopo cena quando alle ore 20.30 circa il padre riaccompagnerà il figlio Per_1
dalla mamma. Il padre terrà inoltre con sé il figlio un pomeriggio alla settimana, quando lo andrà
a prendere a scuola o a casa della mamma all'uscita da lavoro e lo riporterà dalla mamma dopo cena intorno alle ore 20.30 circa. Tale regolamentazione dovrà comunque tenere sempre in massimo conto le esigenze, la volontà e il benessere del figlio e potrà subire variazioni per accordo dei coniugi in considerazione soprattutto degli impegni di lavoro dei medesimi. 5) Durante le vacanze estive il figlio minore trascorrerà una settimana anche non consecutiva con il padre da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tale periodo l'esercizio dell'alternanza genitoriale resterà sospeso garantendo, peraltro, il Sig. il colloquio telefonico del bambino Pt_1 con la mamma almeno una volta al giorno e comunque quando il figlio manifesterà l'esigenza di sentire la stessa telefonicamente. I genitori assumeranno di volta in volta gli accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza. 6) Le principali festività di calendario (Natale, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Santo Stefano e Capodanno) saranno trascorsi alternativamente da con Per_1
ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente. In ogni caso dovranno sempre essere tenuti in massima considerazione le esigenze e gli impegni anche ludici del minore. 7) Tutte le condizioni di cui sopra, relative al tempo che i genitori trascorreranno con il figlio minore, saranno sempre liberamente e concordemente modificabili dagli stessi compatibilmente con le esigenze del figlio nonché con le proprie necessità logistiche e impegni di lavoro. 8) Entrambi i coniugi si adopereranno per evitare che il figlio sia posto in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza dello stesso. 9) Il padre verserà alla madre entro il giorno 20 di
2 ogni mese la somma di 200,00€ (duecento/00) – mediante bonifico bancario ripetitivo utilizzando le seguenti coordinate bancarie IT 34 L 03069 10400100000126400 – annualmente e automaticamente rivalutabile secondo l'indice ISTAT, quale contributo al mantenimento del minore. 10) Entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie relative al figlio, dovendosi considerare tali quelle contemplate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di
Alessandria e precisamente: - Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico. – Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. – Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o d'istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo famigliare, comprese spese veterinarie necessitate, che restino presso il genitore collocatario del figlio, in ragione dei preesistenti rapporti affettivi con il medesimo;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente. – Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori in caso di malattia del minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. – Spese medico - sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri delle necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami,
e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte. 11) Ciascun genitore comunicherà, a mezzo raccomandata, e-mail o messaggi WhatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per il figlio, allegando, qualora possibile, e quando richiesti, il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore entro le successive
72 ore dovrà a sua volta comunicare il proprio assenso o diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per
3 quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative. I conti di dare/avere dovranno essere effettuati e saldati con cadenza mensile. 12) Entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione della residenza e/o domicilio nonché il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura. 13) I genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali relative alle spese effettuate per la prole in proporzione dei rispettivi esborsi e a tal fine dovranno reciprocamente fornirsi le pezze giustificative necessarie. Il padre percepirà interamente l'assegno unico e universale per i figli a carico, introdotto con decreto legislativo 21 dicembre 2021 n.230, in attuazione della legge delega n.46/2021. 14) Le parti dichiarano di avere ciascuna un proprio reddito sufficiente e quindi rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi pretesa di carattere economico. 15) Il sig. , nel caso in cui non adempia Pt_1
compiutamente agli impegni assunti ai capi da 4 a 6 (omettendo di tenere con se il figlio minore nei periodi concordati), si impegna a corrispondere alla sig.ra : a) le Per_1 Controparte_1
spese per una baby-sitter, in caso di omissioni infra settimanali di poche ore;
b) il rimborso delle spese aggiuntive che la madre dovesse sostenere per il figlio minore (alberghi, trasferimenti e pasti) in caso di viaggi nel corso di fine settimana o vacanze. 16) Entrambi i genitori si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità come documenti validi per l'espatrio, nonché all'emissione del passaporto a nome del proprio figlio minore. 17)
Spese legali compensate tra le parti.”
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 27 giugno 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano lo scioglimento del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in
Bolsherechensk Omsk (Russia), il 30 marzo 2011, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Alessandria in data 19 aprile 2011 (Anno 2011 Parte 2 Serie C N. 58), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva il figlio Per_1
ad Alessandria, in data 4 dicembre 2013.
Le parti dichiaravano di essersi separate mediante accordo di negoziazione assistita del 25 marzo
2022, autorizzato dalla Procura in sede in data 4 aprile 2022.
Le parti esponevano che, dalla separazione ad oggi, non vi è stata riconciliazione ed è venuta meno ogni comunione morale e spirituale tra le stesse;
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta
4 risulta che le parti si erano separate mediante accordo di negoziazione assistita 2022, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 27 giugno 2024.
Quanto agli accordi raggiunti dai genitori in ordine all'affido, visite e mantenimento del figlio detti accordi, rispettosi della bigenitorialità, appaiono nell'interesse del minore e possono Per_1
venire recepiti.
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio a Bolsherechensk Omsk (Russia), il 30 marzo 2011, trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Alessandria (AL) in data 19 aprile 2011
(Anno 2011 Parte 1 Serie C N. 58);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alessandria (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
affida il figlio minore alle cure di entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, Per_1
con esercizio anche separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, disponendo che lo stesso abbia la residenza anagrafica e il collocamento prevalente presso la madre;
dispone che il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri, previo avviso alla Per_1
madre di almeno dodici ore e sempre compatibilmente con le esigenze della signora CP_1
e del figlio stesso;
dispone che il padre, dietro conferma espressa da comunicarsi alla madre entro il mercoledì precedente, terrà con sé il figlio minore a fine settimana alternati che, in base ai turni di lavoro del padre stesso, decorreranno dal venerdì, quando il Sig. andrà a prendere il figlio a Pt_1
scuola o a casa della madre, sino al sabato sera dopo cena, quando lo riporterà dalla madre alle ore 20.30 circa, oppure dal sabato mattina intorno alle 10.00, quando il padre lo andrà a prendere dalla mamma, sino alla domenica sera dopo cena, quando alle ore 20.30 circa il padre riaccompagnerà il figlio dalla mamma. Il padre terrà inoltre con sé il figlio un Per_1
pomeriggio alla settimana, quando lo andrà a prendere a scuola o a casa della mamma
5 all'uscita da lavoro e lo riporterà dalla mamma dopo cena intorno alle ore 20.30 circa. Tale regolamentazione dovrà comunque tenere sempre in massimo conto le esigenze, la volontà e il benessere del figlio e potrà subire variazioni per accordo dei coniugi in considerazione soprattutto degli impegni di lavoro dei medesimi;
dispone che, durante le vacanze estive, il figlio minore trascorrerà una settimana, anche non consecutiva, con il padre, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tale periodo l'esercizio dell'alternanza genitoriale resterà sospeso, garantendo, peraltro, il Sig.
, il colloquio telefonico del bambino con la mamma almeno una volta al giorno e Pt_1 comunque quando il figlio manifesterà l'esigenza di sentire la stessa telefonicamente. I genitori assumeranno di volta in volta gli accordi per eventuali ulteriori periodi di vacanza;
dispone che le principali festività di calendario (Natale, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Santo Stefano
e Capodanno) saranno trascorsi alternativamente da con ciascun genitore, Per_1
invertendosi ogni anno rispetto al precedente. In ogni caso dovranno sempre essere tenuti in massima considerazione le esigenze e gli impegni anche ludici del minore;
tutte le condizioni di cui sopra, relative al tempo che i genitori trascorreranno con il figlio minore, saranno sempre liberamente e concordemente modificabili dagli stessi compatibilmente con le esigenze del figlio, nonché con le proprie necessità logistiche e impegni di lavoro;
prende atto che entrambi i coniugi si adopereranno per evitare che il figlio sia posto in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza dello stesso;
dispone che il padre verserà alla madre entro il giorno 20 di ogni mese la somma di € 200,00
(duecento/00) – mediante bonifico bancario ripetitivo utilizzando le seguenti coordinate bancarie IT 34 L 03069 10400100000126400 – annualmente e automaticamente rivalutabile secondo l'indice ISTAT, quale contributo al mantenimento del minore;
dispone che entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie relative al figlio, dovendosi considerare tali quelle contemplate dal Protocollo vigente presso il
Tribunale di Alessandria;
prende atto che ciascun genitore comunicherà, a mezzo raccomandata, e-mail o messaggi
WhatsApp, all'altro genitore le spese straordinarie da sostenersi per il figlio, allegando, qualora possibile, e quando richiesti, il o i preventivo/i o comunque con indicazione di massima della spesa da sostenere. L'altro genitore entro le successive 72 ore dovrà a sua volta comunicare il proprio assenso o diniego motivato. In caso di mancato espresso e giustificato
6 dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. Per quanto riguarda le spese che non richiedono preventivo accordo, ciascun genitore dovrà allegare le relative pezze giustificative. I conti di dare/avere dovranno essere effettuati e saldati con cadenza mensile;
prende atto che entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione della residenza e/o domicilio nonché il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura;
prende atto che i genitori usufruiranno delle detrazioni fiscali relative alle spese effettuate per la prole in proporzione dei rispettivi esborsi e a tal fine dovranno reciprocamente fornirsi le pezze giustificative necessarie;
prende atto che il padre percepirà interamente l'assegno unico e universale per i figli a carico, introdotto con decreto legislativo 21 dicembre 2021 n.230, in attuazione della legge delega n.46/2021;
prende atto che le parti dichiarano di avere ciascuna un proprio reddito sufficiente e quindi rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi pretesa di carattere economico;
prende atto che il sig. , nel caso in cui non dovesse adempiere compiutamente agli impegni Pt_1
assunti ai capi da 4 a 6 (omettendo di tenere con se il figlio minore nei periodi Per_1
concordati), si impegnerà a corrispondere alla sig.ra a) le spese per una Controparte_1
baby-sitter, in caso di omissioni infra settimanali di poche ore;
b) il rimborso delle spese aggiuntive che la madre dovesse sostenere per il figlio minore (alberghi, trasferimenti e pasti) in caso di viaggi nel corso di fine settimana o vacanze;
prende atto che entrambi i genitori si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità come documenti validi per l'espatrio, nonché all'emissione del passaporto a nome del proprio figlio minore.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 13 novembre 2024
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Giuseppe Bersani
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