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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/05/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1088/2024
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RIBETTI FRANCESCO, con elezione di domicilio in VICOLO DELLE ACQUE
n. 2, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
PUSCEDDU ANDREA, con elezione di domicilio in VIA ROMA n. 208, 09048
SINNAI (CA), presso lo studio del difensore;
resistente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pordenone (PN) il
22/10/2022, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con il seguente figlio: , nato a [...] il Persona_1
19/01/2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI come da note di trattazione scritta congiunte in sostituzione di udienza del 18/04/2025 e cioè “I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno.
La casa adibita ad abitazione coniugale, di proprietà della madre della ricorrente, resterà assegnata alla signora con ogni arredo e corredo. Pt_1
Il figlio nato in data [...], resta affidato ad Persona_1
entrambi i genitori i quali provvederanno di comune accordo sulla salute,
sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione degli stessi, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del figlio e tenendo conto delle sue capacità ed inclinazioni naturali così come delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire al figlio minore di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione del figlio. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui il figlio si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa. Ai fini anagrafici e come collocamento principale, il figlio manterrà la residenza presso l'abitazione materna, attualmente in 33170
Pordenone (PN), Via Montecavallo, 6., e comunque presso l'abitazione che la stessa avrà.
Il signor avrà ampia facoltà di visita del figlio minore. CP_1
Considerata la tenera età del bambino il padre potrà tenerlo con sé per due weekend al mese, alternativamente alla madre, il piccolo si Persona_1
tratterrà con il padre, che andrà a prelevarlo con puntualità presso l'abitazione della madre alle ore 12.00 del sabato ed ivi lo riporterà entro le ore 20.00 della domenica;
il bambino trascorrerà, inoltre, con il padre, qualora compatibile con gli orari di lavoro dello stesso, tre pomeriggi alla settimana: il padre potrà
prendere il bambino all'uscita di scuola e riportarlo alla mamma entro le ore
2 18.00 dello stesso giorno. Il padre potrà vedere il bambino anche nel weekend nella giornata di sabato o di domenica, previo accordo con la madre,
prendendolo la mattina alle ore 10.00 e riportandolo a casa della madre entro le ore 18.00 della stessa giornata. Ciascun genitore comunicherà all'altro i luoghi di destinazione di eventuali viaggi con il figlio minore. Il figlio trascorrerà, inoltre, con ciascun genitore una settimana durante le vacanze di
Natale di ciascun anno, dalla mattina del 24.12 alla sera del 30.12 ovvero dalla mattina del 31.01 alla sera del 6.1, ad anni alterni;
le vacanze di Pasqua di ciascun anno, dalla mattina dell'antivigilia alla sera del giorno di Pasqua
ovvero dalla sera del giorno di Pasqua alla sera del giorno precedente il rientro a scuola, ad anni alterni;
il figlio trascorrerà con il padre almeno quindici giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive di ciascun anno, in periodo da comunicare alla madre con congruo anticipo (quando il figlio frequenterà la scuola, entro la fine della stessa).
Al fine di favorire il mantenimento di positivi e sereni rapporti con il figlio,
entrambe le parti si impegnano ad osservare un comportamento di mutuo rispetto, valorizzando reciprocamente il ruolo e la figura dell'altro genitore e garantendosi l'un l'altro la più ampia collaborazione e disponibilità.
I genitori provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con il figlio alle necessità quotidiane dello stesso. In considerazione della collocazione prevalente presso la madre, per il mantenimento ordinario del figlio, e in ragione delle circostanze menzionate, il signor verserà alla signora CP_1
l'importo mensile di euro 375,00, a decorrere dal mese di marzo 2025, Pt_1
anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutata annualmente, in maniera automatica e senza necessità di richiesta, a far data dal mese di marzo di ogni anno, nella misura del 100% dell'aumento del costo della vita così come registrato in base all'indice ISTAT per le famiglie.
L'assegno Unico per il figlio verrà richiesto al 100% dal genitore con ISEE più
basso, con l'impegno a corrispondere il 50% dell'importo ricevuto all'altro
3 coniuge.
Le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
I coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie, in base la Protocollo d'Intesa del Tribunale di Pordenone, come segue: - spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche e protesi e comunque relative alla salute, compresi i 'tickets". - spese scolastiche, ossia rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico ed integrazioni infrannuali, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione, ripetizioni, tempo prolungato, post scuola e pre-scuola, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
- spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago: spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie;
- spese per le pratiche patente.
Le spese straordinarie superiori ad € 200,00 per ciascuna voce di spesa annuale e per ciascun figlio, elevabili a seconda delle capacità reddituali dei genitori,
ed in ogni caso quelle relative ad eventuali cure di "medicina non convenzionale", devono essere concordate fra i coniugi, fatta eccezione per: -
spese mediche urgenti e non programmabili;
visite specialistiche del SSN
prescritte dal medico curante;
cure dentistiche/ortodontiche presso strutture pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN;
spese per medicinali prescritti dal medico curante;
occhiali e protesi prescritte dallo specialista;
-
tasse scolastiche richieste da istituti pubblici sino alle scuole di secondo grado;
libri scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno ed infrannuale;
dotazione informatica richiesta dalla scuola o prevista da programmi di studio differenziato;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per trasporto pubblico;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
assicurazione scolastica. Le spese da concordare dovranno essere richieste per iscritto all'altro genitore, che dovrà manifestare il proprio eventuale e motivato dissenso per iscritto entro i dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà valutato dal giudice anche
4 ai fini della sussistenza di una ipotesi di consenso tacito. La quota parte delle spese sostenute o da sostenere, idoneamente documentate da fattura o preventivo, dovrà essere versata al genitore che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione o entro il diverso temine eventualmente indicato dall'erogatore della prestazione. Ogni altra spesa connessa alle esigenze ordinarie dei figli (esemplificativamente, vitto e mensa scolastica, alloggio, utenze telefoniche, abbigliamento, medicinali da banco,
ecc.) deve ritenersi ricompresa nell'assegno di mantenimento. Viene consentito il rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità per l'espatrio.
Il Sig. entro 15 giorni dalla comunicazione della Sentenza di omologa CP_1
del presente accordo, corrisponderà alla Signora un importo una Pt_1
tantum pari ad euro 462,00 a totale tacitazione di qualsivoglia pretesa. Entro la stessa data si farà inoltre carico di rifondere alla ricorrente le spese documentate sostenute per il contributo unificato e le notifiche eseguite.
Null'altro sarà dovuto reciprocamente dai coniugi che, con la sottoscrizione delle presente accordo intendono satisfatte tutte le reciproche pretese e nulla avranno più da pretendere in ragione di quanto dedotto e deducibile nel presente giudizio e, più in generale, per i pregressi rapporti intercorsi.
*
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., ovvero, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE
sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per le
5 annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Pordenone alle seguenti:
CONDIZIONI
Confermare che la casa adibita ad abitazione coniugale, di proprietà della madre della ricorrente, resterà assegnata alla signora con ogni arredo Pt_1
e corredo.
Confermare che il figlio nato in data [...], Persona_1
resta affidato ad entrambi i genitori i quali provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione degli stessi,
attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del figlio e tenendo conto delle sue capacità ed inclinazioni naturali così come delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire al figlio minore di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione del figlio. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui il figlio si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa. Ai fini anagrafici e come collocamento principale, il figlio manterrà la residenza presso l'abitazione materna, attualmente in 33170
Pordenone (PN), Via Montecavallo, 6., e comunque presso l'abitazione che la stessa avrà.
Il signor avrà ampia facoltà di visita del figlio minore. CP_1
Considerata la tenera età del bambino il padre potrà tenerlo con sé per due weekend al mese, alternativamente alla madre, il piccolo si Persona_1
tratterrà con il padre, che andrà a prelevarlo con puntualità presso l'abitazione della madre alle ore 12.00 del sabato ed ivi lo riporterà entro le ore 20.00 della domenica;
il bambino trascorrerà, inoltre, con il padre, qualora compatibile con gli orari di lavoro dello stesso, tre pomeriggi alla settimana: il padre potrà
prendere il bambino all'uscita di scuola e riportarlo alla mamma entro le ore
18.00 dello stesso giorno. Il padre potrà vedere il bambino anche nel weekend
6 nella giornata di sabato o di domenica, previo accordo con la madre,
prendendolo la mattina alle ore 10.00 e riportandolo a casa della madre entro le ore 18.00 della stessa giornata. Ciascun genitore comunicherà all'altro i luoghi di destinazione di eventuali viaggi con il figlio minore. Il figlio trascorrerà, inoltre, con ciascun genitore una settimana durante le vacanze di
Natale di ciascun anno, dalla mattina del 24.12 alla sera del 30.12 ovvero dalla mattina del 31.01 alla sera del 6.1, ad anni alterni;
le vacanze di Pasqua di ciascun anno, dalla mattina dell'antivigilia alla sera del giorno di Pasqua
ovvero dalla sera del giorno di Pasqua alla sera del giorno precedente il rientro a scuola, ad anni alterni;
il figlio trascorrerà con il padre almeno quindici giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive di ciascun anno, in periodo da comunicare alla madre con congruo anticipo (quando il figlio frequenterà la scuola, entro la fine della stessa).
Al fine di favorire il mantenimento di positivi e sereni rapporti con il figlio,
entrambe le parti si impegnano ad osservare un comportamento di mutuo rispetto, valorizzando reciprocamente il ruolo e la figura dell'altro genitore e garantendosi l'un l'altro la più ampia collaborazione e disponibilità.
I genitori provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con il figlio alle necessità quotidiane dello stesso. In considerazione della collocazione prevalente presso la madre, per il mantenimento ordinario del figlio, e in ragione delle circostanze menzionate, il signor verserà alla signora CP_1
l'importo mensile di euro 375,00, a decorrere dal mese di marzo 2025, Pt_1
anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutata annualmente, in maniera automatica e senza necessità di richiesta, a far data dal mese di marzo di ogni anno, nella misura del 100% dell'aumento del costo della vita così come registrato in base all'indice ISTAT per le famiglie.
L'assegno Unico per il figlio verrà richiesto al 100% dal genitore con ISEE più
basso, con l'impegno a corrispondere il 50% dell'importo ricevuto all'altro coniuge.
7 Le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
I coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie, in base la Protocollo d'Intesa del Tribunale di Pordenone, come segue: - spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche e protesi e comunque relative alla salute, compresi i 'tickets". - spese scolastiche, ossia rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico ed integrazioni infrannuali, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione, ripetizioni, tempo prolungato, post scuola e pre-scuola, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
- spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago: spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie;
- spese per le pratiche patente.
Le spese straordinarie superiori ad € 200,00 per ciascuna voce di spesa annuale e per ciascun figlio, elevabili a seconda delle capacità reddituali dei genitori,
ed in ogni caso quelle relative ad eventuali cure di "medicina non convenzionale", devono essere concordate fra i coniugi, fatta eccezione per: -
spese mediche urgenti e non programmabili;
visite specialistiche del SSN
prescritte dal medico curante;
cure dentistiche/ortodontiche presso strutture pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN;
spese per medicinali prescritti dal medico curante;
occhiali e protesi prescritte dallo specialista;
-
tasse scolastiche richieste da istituti pubblici sino alle scuole di secondo grado;
libri scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno ed infrannuale;
dotazione informatica richiesta dalla scuola o prevista da programmi di studio differenziato;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per trasporto pubblico;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
assicurazione scolastica. Le spese da concordare dovranno essere richieste per iscritto all'altro genitore, che dovrà manifestare il proprio eventuale e motivato dissenso per iscritto entro i dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà valutato dal giudice anche ai fini della sussistenza di una ipotesi di consenso tacito. La quota parte delle
8 spese sostenute o da sostenere, idoneamente documentate da fattura o preventivo, dovrà essere versata al genitore che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione o entro il diverso temine eventualmente indicato dall'erogatore della prestazione. Ogni altra spesa connessa alle esigenze ordinarie dei figli (esemplificativamente, vitto e mensa scolastica, alloggio, utenze telefoniche, abbigliamento, medicinali da banco,
ecc.) deve ritenersi ricompresa nell'assegno di mantenimento.
Viene consentito il rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità per l'espatrio.
*
Ognuno dei coniugi si farà carico delle competenze dei rispettivi difensori, i quali sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia al vincolo di solidarietà
delle parti”.
FATTO
Con ricorso depositato il 06/06/2024, ha chiesto di Parte_1
ottenere la pronuncia di separazione dal coniuge, , con il CP_1
quale aveva contratto matrimonio in Pordenone (PN), in data 22/10/2022; ha dedotto che dall'unione è nato un figlio, in data Persona_1
19/01/2023 e che era ormai irrimediabilmente cessata l'unione affettiva dei coniugi. Ha chiesto, inoltre, che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri;
ha chiesto che la casa coniugale di proprietà della madre della ricorrente, resti assegnata a quest'ultima con ogni arredo e corredo;
ha chiesto l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, mantenendo la residenza attuale, ovvero quella propria della casa coniugale o, comunque, presso l'abitazione che la madre avrà; ha chiesto che il padre abbia una frequentazione ampia con il figlio secondo quanto dettagliato in atti;
ha chiesto che il padre contribuisca al mantenimento ordinario del minore mediante il versamento indiretto alla madre di euro 400,00 mensili, a
9 decorrere dal momento dell'effettiva cessazione della convivenza (agosto
2023), decurtando eventuali versamenti documentati, anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente, in maniera automatica e senza necessità di richiesta, a far data dal mese di gennaio di ogni anno, nella misura del 100% dell'aumento del costo della vita, così come registrato in base all'indice Istat per le famiglie;
ha chiesto che l'assegno unico venga suddiviso al 50% a favore di ciascun genitore, come le detrazioni fiscali,
ove applicabili come per legge;
ha chiesto la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie in base al Protocollo vigente presso il Tribunale di
Pordenone; infine, ha chiesto di disporre il rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità per l'espatrio, con rifusione dei compensi di lite, oltre al rimorso spese forfettarie, C.P.A ed IVA
come per legge. Altresì, decorsi i termini per la procedibilità, la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
alle medesime condizioni indicate per la separazione.
All'udienza del 14/10/2024, è comparsa solo la parte ricorrente con il rispettivo difensore che, riportandosi all'esito della notifica prodotta in copia nel fascicolo telematico, ha chiesto termine per il rinnovo della stessa, in quanto perfezionatasi al secondo tentativo ma non nei termini previsti. Il Giudice
relatore, pertanto, ha assegnato nuovo termine per rinnovare la notifica e ha aggiornato la causa al 27/02/2025; differita successivamente al 10/03/2025.
, nel costituirsi nel procedimento il 08/03/2025, non si è CP_1
opposto alla domanda di separazione, dichiarando, altresì, che i coniugi sono pervenuti ad un accordo sottoscritto e allegato in atti e, stante anche la dichiarata non volontà di volersi riconciliare, hanno rassegnato, pertanto,
conclusioni congiunte.
All'udienza del 10/03/2025, i difensori si sono riportati all'accordo depositato nel fascicolo telematico e hanno chiesto la pronuncia di sentenza in conformità. Il Giudice relatore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la
10 decisione.
Con ordinanza del 10/04/2025, il Collegio, osservato che - benché la ricorrente abbia avanzato domanda cumulativa di separazione e divorzio – le parti hanno precisato le richieste solo per la separazione, ha ritenuto opportuno rimettere la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio al fine di consentire alle parti di precisare le proprie domande, concedendo termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 18/04/2025, per il deposito delle note scritte, con cui le parti avrebbero dovuto specificare nuovamente le proprie conclusioni,
indicando se intendono chiedere la separazione alle condizioni già esposte e rinunciare alla domanda di scioglimento del matrimonio, oppure se intendono chiedere la separazione, e a quali condizioni, e, maturate le condizioni di procedibilità, anche lo scioglimento del matrimonio, specificando anche in questo caso a quali condizioni.
Con successive note scritte depositate in data 18/04/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno precisato le condizioni concordate, di cui in epigrafe.
Con ordinanza del 19/04/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale proposta da
, alla quale la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto Parte_1
che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda di separazione può, pertanto, essere recepita in quanto
11 regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con note scritte congiunte in sostituzione dell'udienza del 18/04/2025,
hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Pordenone (PN), in data
[...]
22/10/2022;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di PORDENONE (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022, atto n. 78, parte 1, serie -) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul
12 ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 27/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1088/2024
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RIBETTI FRANCESCO, con elezione di domicilio in VICOLO DELLE ACQUE
n. 2, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
PUSCEDDU ANDREA, con elezione di domicilio in VIA ROMA n. 208, 09048
SINNAI (CA), presso lo studio del difensore;
resistente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pordenone (PN) il
22/10/2022, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con il seguente figlio: , nato a [...] il Persona_1
19/01/2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI come da note di trattazione scritta congiunte in sostituzione di udienza del 18/04/2025 e cioè “I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno.
La casa adibita ad abitazione coniugale, di proprietà della madre della ricorrente, resterà assegnata alla signora con ogni arredo e corredo. Pt_1
Il figlio nato in data [...], resta affidato ad Persona_1
entrambi i genitori i quali provvederanno di comune accordo sulla salute,
sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione degli stessi, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del figlio e tenendo conto delle sue capacità ed inclinazioni naturali così come delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire al figlio minore di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione del figlio. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui il figlio si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa. Ai fini anagrafici e come collocamento principale, il figlio manterrà la residenza presso l'abitazione materna, attualmente in 33170
Pordenone (PN), Via Montecavallo, 6., e comunque presso l'abitazione che la stessa avrà.
Il signor avrà ampia facoltà di visita del figlio minore. CP_1
Considerata la tenera età del bambino il padre potrà tenerlo con sé per due weekend al mese, alternativamente alla madre, il piccolo si Persona_1
tratterrà con il padre, che andrà a prelevarlo con puntualità presso l'abitazione della madre alle ore 12.00 del sabato ed ivi lo riporterà entro le ore 20.00 della domenica;
il bambino trascorrerà, inoltre, con il padre, qualora compatibile con gli orari di lavoro dello stesso, tre pomeriggi alla settimana: il padre potrà
prendere il bambino all'uscita di scuola e riportarlo alla mamma entro le ore
2 18.00 dello stesso giorno. Il padre potrà vedere il bambino anche nel weekend nella giornata di sabato o di domenica, previo accordo con la madre,
prendendolo la mattina alle ore 10.00 e riportandolo a casa della madre entro le ore 18.00 della stessa giornata. Ciascun genitore comunicherà all'altro i luoghi di destinazione di eventuali viaggi con il figlio minore. Il figlio trascorrerà, inoltre, con ciascun genitore una settimana durante le vacanze di
Natale di ciascun anno, dalla mattina del 24.12 alla sera del 30.12 ovvero dalla mattina del 31.01 alla sera del 6.1, ad anni alterni;
le vacanze di Pasqua di ciascun anno, dalla mattina dell'antivigilia alla sera del giorno di Pasqua
ovvero dalla sera del giorno di Pasqua alla sera del giorno precedente il rientro a scuola, ad anni alterni;
il figlio trascorrerà con il padre almeno quindici giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive di ciascun anno, in periodo da comunicare alla madre con congruo anticipo (quando il figlio frequenterà la scuola, entro la fine della stessa).
Al fine di favorire il mantenimento di positivi e sereni rapporti con il figlio,
entrambe le parti si impegnano ad osservare un comportamento di mutuo rispetto, valorizzando reciprocamente il ruolo e la figura dell'altro genitore e garantendosi l'un l'altro la più ampia collaborazione e disponibilità.
I genitori provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con il figlio alle necessità quotidiane dello stesso. In considerazione della collocazione prevalente presso la madre, per il mantenimento ordinario del figlio, e in ragione delle circostanze menzionate, il signor verserà alla signora CP_1
l'importo mensile di euro 375,00, a decorrere dal mese di marzo 2025, Pt_1
anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutata annualmente, in maniera automatica e senza necessità di richiesta, a far data dal mese di marzo di ogni anno, nella misura del 100% dell'aumento del costo della vita così come registrato in base all'indice ISTAT per le famiglie.
L'assegno Unico per il figlio verrà richiesto al 100% dal genitore con ISEE più
basso, con l'impegno a corrispondere il 50% dell'importo ricevuto all'altro
3 coniuge.
Le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
I coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie, in base la Protocollo d'Intesa del Tribunale di Pordenone, come segue: - spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche e protesi e comunque relative alla salute, compresi i 'tickets". - spese scolastiche, ossia rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico ed integrazioni infrannuali, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione, ripetizioni, tempo prolungato, post scuola e pre-scuola, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
- spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago: spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie;
- spese per le pratiche patente.
Le spese straordinarie superiori ad € 200,00 per ciascuna voce di spesa annuale e per ciascun figlio, elevabili a seconda delle capacità reddituali dei genitori,
ed in ogni caso quelle relative ad eventuali cure di "medicina non convenzionale", devono essere concordate fra i coniugi, fatta eccezione per: -
spese mediche urgenti e non programmabili;
visite specialistiche del SSN
prescritte dal medico curante;
cure dentistiche/ortodontiche presso strutture pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN;
spese per medicinali prescritti dal medico curante;
occhiali e protesi prescritte dallo specialista;
-
tasse scolastiche richieste da istituti pubblici sino alle scuole di secondo grado;
libri scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno ed infrannuale;
dotazione informatica richiesta dalla scuola o prevista da programmi di studio differenziato;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per trasporto pubblico;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
assicurazione scolastica. Le spese da concordare dovranno essere richieste per iscritto all'altro genitore, che dovrà manifestare il proprio eventuale e motivato dissenso per iscritto entro i dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà valutato dal giudice anche
4 ai fini della sussistenza di una ipotesi di consenso tacito. La quota parte delle spese sostenute o da sostenere, idoneamente documentate da fattura o preventivo, dovrà essere versata al genitore che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione o entro il diverso temine eventualmente indicato dall'erogatore della prestazione. Ogni altra spesa connessa alle esigenze ordinarie dei figli (esemplificativamente, vitto e mensa scolastica, alloggio, utenze telefoniche, abbigliamento, medicinali da banco,
ecc.) deve ritenersi ricompresa nell'assegno di mantenimento. Viene consentito il rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità per l'espatrio.
Il Sig. entro 15 giorni dalla comunicazione della Sentenza di omologa CP_1
del presente accordo, corrisponderà alla Signora un importo una Pt_1
tantum pari ad euro 462,00 a totale tacitazione di qualsivoglia pretesa. Entro la stessa data si farà inoltre carico di rifondere alla ricorrente le spese documentate sostenute per il contributo unificato e le notifiche eseguite.
Null'altro sarà dovuto reciprocamente dai coniugi che, con la sottoscrizione delle presente accordo intendono satisfatte tutte le reciproche pretese e nulla avranno più da pretendere in ragione di quanto dedotto e deducibile nel presente giudizio e, più in generale, per i pregressi rapporti intercorsi.
*
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., ovvero, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE
sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per le
5 annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Pordenone alle seguenti:
CONDIZIONI
Confermare che la casa adibita ad abitazione coniugale, di proprietà della madre della ricorrente, resterà assegnata alla signora con ogni arredo Pt_1
e corredo.
Confermare che il figlio nato in data [...], Persona_1
resta affidato ad entrambi i genitori i quali provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione degli stessi,
attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse del figlio e tenendo conto delle sue capacità ed inclinazioni naturali così come delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire al figlio minore di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione del figlio. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui il figlio si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa. Ai fini anagrafici e come collocamento principale, il figlio manterrà la residenza presso l'abitazione materna, attualmente in 33170
Pordenone (PN), Via Montecavallo, 6., e comunque presso l'abitazione che la stessa avrà.
Il signor avrà ampia facoltà di visita del figlio minore. CP_1
Considerata la tenera età del bambino il padre potrà tenerlo con sé per due weekend al mese, alternativamente alla madre, il piccolo si Persona_1
tratterrà con il padre, che andrà a prelevarlo con puntualità presso l'abitazione della madre alle ore 12.00 del sabato ed ivi lo riporterà entro le ore 20.00 della domenica;
il bambino trascorrerà, inoltre, con il padre, qualora compatibile con gli orari di lavoro dello stesso, tre pomeriggi alla settimana: il padre potrà
prendere il bambino all'uscita di scuola e riportarlo alla mamma entro le ore
18.00 dello stesso giorno. Il padre potrà vedere il bambino anche nel weekend
6 nella giornata di sabato o di domenica, previo accordo con la madre,
prendendolo la mattina alle ore 10.00 e riportandolo a casa della madre entro le ore 18.00 della stessa giornata. Ciascun genitore comunicherà all'altro i luoghi di destinazione di eventuali viaggi con il figlio minore. Il figlio trascorrerà, inoltre, con ciascun genitore una settimana durante le vacanze di
Natale di ciascun anno, dalla mattina del 24.12 alla sera del 30.12 ovvero dalla mattina del 31.01 alla sera del 6.1, ad anni alterni;
le vacanze di Pasqua di ciascun anno, dalla mattina dell'antivigilia alla sera del giorno di Pasqua
ovvero dalla sera del giorno di Pasqua alla sera del giorno precedente il rientro a scuola, ad anni alterni;
il figlio trascorrerà con il padre almeno quindici giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive di ciascun anno, in periodo da comunicare alla madre con congruo anticipo (quando il figlio frequenterà la scuola, entro la fine della stessa).
Al fine di favorire il mantenimento di positivi e sereni rapporti con il figlio,
entrambe le parti si impegnano ad osservare un comportamento di mutuo rispetto, valorizzando reciprocamente il ruolo e la figura dell'altro genitore e garantendosi l'un l'altro la più ampia collaborazione e disponibilità.
I genitori provvederanno direttamente nei periodi di permanenza con il figlio alle necessità quotidiane dello stesso. In considerazione della collocazione prevalente presso la madre, per il mantenimento ordinario del figlio, e in ragione delle circostanze menzionate, il signor verserà alla signora CP_1
l'importo mensile di euro 375,00, a decorrere dal mese di marzo 2025, Pt_1
anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutata annualmente, in maniera automatica e senza necessità di richiesta, a far data dal mese di marzo di ogni anno, nella misura del 100% dell'aumento del costo della vita così come registrato in base all'indice ISTAT per le famiglie.
L'assegno Unico per il figlio verrà richiesto al 100% dal genitore con ISEE più
basso, con l'impegno a corrispondere il 50% dell'importo ricevuto all'altro coniuge.
7 Le detrazioni fiscali, ove applicabili come per legge, saranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%.
I coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie, in base la Protocollo d'Intesa del Tribunale di Pordenone, come segue: - spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche e protesi e comunque relative alla salute, compresi i 'tickets". - spese scolastiche, ossia rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico ed integrazioni infrannuali, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione, ripetizioni, tempo prolungato, post scuola e pre-scuola, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
- spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago: spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie;
- spese per le pratiche patente.
Le spese straordinarie superiori ad € 200,00 per ciascuna voce di spesa annuale e per ciascun figlio, elevabili a seconda delle capacità reddituali dei genitori,
ed in ogni caso quelle relative ad eventuali cure di "medicina non convenzionale", devono essere concordate fra i coniugi, fatta eccezione per: -
spese mediche urgenti e non programmabili;
visite specialistiche del SSN
prescritte dal medico curante;
cure dentistiche/ortodontiche presso strutture pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN;
spese per medicinali prescritti dal medico curante;
occhiali e protesi prescritte dallo specialista;
-
tasse scolastiche richieste da istituti pubblici sino alle scuole di secondo grado;
libri scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno ed infrannuale;
dotazione informatica richiesta dalla scuola o prevista da programmi di studio differenziato;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per trasporto pubblico;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
assicurazione scolastica. Le spese da concordare dovranno essere richieste per iscritto all'altro genitore, che dovrà manifestare il proprio eventuale e motivato dissenso per iscritto entro i dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà valutato dal giudice anche ai fini della sussistenza di una ipotesi di consenso tacito. La quota parte delle
8 spese sostenute o da sostenere, idoneamente documentate da fattura o preventivo, dovrà essere versata al genitore che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione o entro il diverso temine eventualmente indicato dall'erogatore della prestazione. Ogni altra spesa connessa alle esigenze ordinarie dei figli (esemplificativamente, vitto e mensa scolastica, alloggio, utenze telefoniche, abbigliamento, medicinali da banco,
ecc.) deve ritenersi ricompresa nell'assegno di mantenimento.
Viene consentito il rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità per l'espatrio.
*
Ognuno dei coniugi si farà carico delle competenze dei rispettivi difensori, i quali sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia al vincolo di solidarietà
delle parti”.
FATTO
Con ricorso depositato il 06/06/2024, ha chiesto di Parte_1
ottenere la pronuncia di separazione dal coniuge, , con il CP_1
quale aveva contratto matrimonio in Pordenone (PN), in data 22/10/2022; ha dedotto che dall'unione è nato un figlio, in data Persona_1
19/01/2023 e che era ormai irrimediabilmente cessata l'unione affettiva dei coniugi. Ha chiesto, inoltre, che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri;
ha chiesto che la casa coniugale di proprietà della madre della ricorrente, resti assegnata a quest'ultima con ogni arredo e corredo;
ha chiesto l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, mantenendo la residenza attuale, ovvero quella propria della casa coniugale o, comunque, presso l'abitazione che la madre avrà; ha chiesto che il padre abbia una frequentazione ampia con il figlio secondo quanto dettagliato in atti;
ha chiesto che il padre contribuisca al mantenimento ordinario del minore mediante il versamento indiretto alla madre di euro 400,00 mensili, a
9 decorrere dal momento dell'effettiva cessazione della convivenza (agosto
2023), decurtando eventuali versamenti documentati, anticipatamente ed entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente, in maniera automatica e senza necessità di richiesta, a far data dal mese di gennaio di ogni anno, nella misura del 100% dell'aumento del costo della vita, così come registrato in base all'indice Istat per le famiglie;
ha chiesto che l'assegno unico venga suddiviso al 50% a favore di ciascun genitore, come le detrazioni fiscali,
ove applicabili come per legge;
ha chiesto la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie in base al Protocollo vigente presso il Tribunale di
Pordenone; infine, ha chiesto di disporre il rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio minore ai fini della validità per l'espatrio, con rifusione dei compensi di lite, oltre al rimorso spese forfettarie, C.P.A ed IVA
come per legge. Altresì, decorsi i termini per la procedibilità, la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
alle medesime condizioni indicate per la separazione.
All'udienza del 14/10/2024, è comparsa solo la parte ricorrente con il rispettivo difensore che, riportandosi all'esito della notifica prodotta in copia nel fascicolo telematico, ha chiesto termine per il rinnovo della stessa, in quanto perfezionatasi al secondo tentativo ma non nei termini previsti. Il Giudice
relatore, pertanto, ha assegnato nuovo termine per rinnovare la notifica e ha aggiornato la causa al 27/02/2025; differita successivamente al 10/03/2025.
, nel costituirsi nel procedimento il 08/03/2025, non si è CP_1
opposto alla domanda di separazione, dichiarando, altresì, che i coniugi sono pervenuti ad un accordo sottoscritto e allegato in atti e, stante anche la dichiarata non volontà di volersi riconciliare, hanno rassegnato, pertanto,
conclusioni congiunte.
All'udienza del 10/03/2025, i difensori si sono riportati all'accordo depositato nel fascicolo telematico e hanno chiesto la pronuncia di sentenza in conformità. Il Giudice relatore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la
10 decisione.
Con ordinanza del 10/04/2025, il Collegio, osservato che - benché la ricorrente abbia avanzato domanda cumulativa di separazione e divorzio – le parti hanno precisato le richieste solo per la separazione, ha ritenuto opportuno rimettere la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio al fine di consentire alle parti di precisare le proprie domande, concedendo termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 18/04/2025, per il deposito delle note scritte, con cui le parti avrebbero dovuto specificare nuovamente le proprie conclusioni,
indicando se intendono chiedere la separazione alle condizioni già esposte e rinunciare alla domanda di scioglimento del matrimonio, oppure se intendono chiedere la separazione, e a quali condizioni, e, maturate le condizioni di procedibilità, anche lo scioglimento del matrimonio, specificando anche in questo caso a quali condizioni.
Con successive note scritte depositate in data 18/04/2025, in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno precisato le condizioni concordate, di cui in epigrafe.
Con ordinanza del 19/04/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale proposta da
, alla quale la controparte ha aderito, deve essere accolta, posto Parte_1
che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda di separazione può, pertanto, essere recepita in quanto
11 regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con note scritte congiunte in sostituzione dell'udienza del 18/04/2025,
hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Pordenone (PN), in data
[...]
22/10/2022;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di PORDENONE (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022, atto n. 78, parte 1, serie -) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul
12 ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 27/05/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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