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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 838/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 119/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Comune di Palombara Sabina - Piazza Vittorio 12 00018 Palombara Sabina RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6374/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23
e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 397-2022 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma, il contribuente impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 397/2022 per l'anno 2019, emesso dal Comune di Palombara Sabina, eccependo: a) inesistenza dell'avviso e della notifica per violazione del D.lgs n.82 del 2005 e carenza nel file notificato della firma digitale;
b) nullità dell'atto in virtù di precedente giudicato ex art. 2909 c.c. per annualità pregresse come da sentenze favorevoli: n.3102/16/21 per IMU 2012; n.5138/4/22 per ICI 2011;
n.8738/24/22 per ICI 2014. c) carenza di motivazione e omessa indicazione e indeterminatezza di elementi essenziali della pretesa tributaria;
d) violazione dell'art.5 comma 5 D.lgs n.504 del 1992 in conseguenza della prova documentale del diverso e minor valore venale delle aree;
e) in subordine, violazione art. 2 comma 1, lett.b), d.lgs n.504 del 1992 per la presenza di vincoli di destinazione e inedificabilità assoluta che escludono ovvero riducono la superficie edificabile, la cubatura e il valore dell'area; g) tardività della delibera di determinazione delle aliquote IMU.
Con sentenza 6374/2024, il giudice di primo grado accoglieva il ricorso in considerazione del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti e per il medesimo tributo, sebbene con riferimento ad annualità diverse.
2. Con appello del 9 gennaio 2025, il Comune di Palombara Sabina impugnava la decisione di primo grado, eccependone l'erroneità in ragione della non completa sovrapponibilità dei criteri di valutazione dell'area posti alla base dell'atto oggetto della sentenza 3102/21 passata in giudicato e quelli di cui al presente giudizio.
Costituitasi con comparsa del 9 gennaio 2026, il contribuente chiedeva respingersi l'appello ed evidenziava l'esistenza di ulteriori successive pronunce che avevano accolto simili ricorsi in applicazione del principio di cui all'art. 2099 c.c. Con ulteriore memoria del 14 gennaio 2026, il medesimo contribuente insisteva per il rigetto dell'appello.
3. Nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026, udita la relazione del relatore, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte (Cass. ord. 23 settembre 2024, n. 25437), con riguardo alla materia tributaria, “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria
(salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale norma agendi cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta”
(Cass. SSRR 16 giugno 2006, n. 13916).
2. Nei due gradi di giudizio il contribuente ha depositato numerose sentenze rese in primo e in secondo grado tra le stesse parti e con riferimento al medesimo tributo, sebbene relative ad annualità diverse. Tra queste, assume rilievo, ai fini del presente giudizio, la sentenza 3102/16/21 resa dalla CTP di Roma, unica del cui passaggio in giudicato il contribuente ha fornito la prova. Con detta sentenza, la CTP di Roma ha accolto il ricorso del contribuente in quanto ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 5 comma 5 D.lgs n.504 del 1992, per non aver il Comune appellante tenuto conto del diverso e minor valore venale delle aree, anche in considerazione dei vincoli di destinazione e inedificabilità assoluta presenti nell'area che, riducendo la superficie edificabile e la relativa cubatura, incidono sul valore dell'area.
Il medesimo principio di diritto, peraltro, è stato posto a fondamento della quasi totalità delle altre sentenze prodotte dal contribuente e rese tra le medesime parti e con riferimento al medesimo tributo (sebbene in relazione ad altre annualità). Ne consegue che, in ottemperanza al ricordato indirizzo consolidato del giudice di legittimità, tale principio di diritto deve trovare applicazione anche nel presente giudizio, posto che il contribuente, con il proprio ricorso di primo grado, ha sollevato la medesima questione.
A tale conclusione non osta la eccepita novità della questione (rispetto a quella oggetto della citata sentenza
3102/16/21 della CTP di Roma), conseguente all'approvazione – da parte del Comune appellante – del P.
R.G. approvato dalla Regione Lazio e pubblicato sul B.U.R della stessa al n. 102 del supplemento n. 1 del
22/12/2016, atteso che tale provvedimento ribadisce l'edificabilità dell'area de qua che costituiva già presupposto di tutte le ricordate sentenze già emesse tra le parti.
3. La condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II grado, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta domanda ed eccezione reiette, respinge l'appello come in atti proposto e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante Comune al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre accessori di legge.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luigi Caso) (RC TT)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 119/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Comune di Palombara Sabina - Piazza Vittorio 12 00018 Palombara Sabina RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6374/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23
e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 397-2022 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma, il contribuente impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 397/2022 per l'anno 2019, emesso dal Comune di Palombara Sabina, eccependo: a) inesistenza dell'avviso e della notifica per violazione del D.lgs n.82 del 2005 e carenza nel file notificato della firma digitale;
b) nullità dell'atto in virtù di precedente giudicato ex art. 2909 c.c. per annualità pregresse come da sentenze favorevoli: n.3102/16/21 per IMU 2012; n.5138/4/22 per ICI 2011;
n.8738/24/22 per ICI 2014. c) carenza di motivazione e omessa indicazione e indeterminatezza di elementi essenziali della pretesa tributaria;
d) violazione dell'art.5 comma 5 D.lgs n.504 del 1992 in conseguenza della prova documentale del diverso e minor valore venale delle aree;
e) in subordine, violazione art. 2 comma 1, lett.b), d.lgs n.504 del 1992 per la presenza di vincoli di destinazione e inedificabilità assoluta che escludono ovvero riducono la superficie edificabile, la cubatura e il valore dell'area; g) tardività della delibera di determinazione delle aliquote IMU.
Con sentenza 6374/2024, il giudice di primo grado accoglieva il ricorso in considerazione del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti e per il medesimo tributo, sebbene con riferimento ad annualità diverse.
2. Con appello del 9 gennaio 2025, il Comune di Palombara Sabina impugnava la decisione di primo grado, eccependone l'erroneità in ragione della non completa sovrapponibilità dei criteri di valutazione dell'area posti alla base dell'atto oggetto della sentenza 3102/21 passata in giudicato e quelli di cui al presente giudizio.
Costituitasi con comparsa del 9 gennaio 2026, il contribuente chiedeva respingersi l'appello ed evidenziava l'esistenza di ulteriori successive pronunce che avevano accolto simili ricorsi in applicazione del principio di cui all'art. 2099 c.c. Con ulteriore memoria del 14 gennaio 2026, il medesimo contribuente insisteva per il rigetto dell'appello.
3. Nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026, udita la relazione del relatore, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte (Cass. ord. 23 settembre 2024, n. 25437), con riguardo alla materia tributaria, “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria
(salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale norma agendi cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta”
(Cass. SSRR 16 giugno 2006, n. 13916).
2. Nei due gradi di giudizio il contribuente ha depositato numerose sentenze rese in primo e in secondo grado tra le stesse parti e con riferimento al medesimo tributo, sebbene relative ad annualità diverse. Tra queste, assume rilievo, ai fini del presente giudizio, la sentenza 3102/16/21 resa dalla CTP di Roma, unica del cui passaggio in giudicato il contribuente ha fornito la prova. Con detta sentenza, la CTP di Roma ha accolto il ricorso del contribuente in quanto ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 5 comma 5 D.lgs n.504 del 1992, per non aver il Comune appellante tenuto conto del diverso e minor valore venale delle aree, anche in considerazione dei vincoli di destinazione e inedificabilità assoluta presenti nell'area che, riducendo la superficie edificabile e la relativa cubatura, incidono sul valore dell'area.
Il medesimo principio di diritto, peraltro, è stato posto a fondamento della quasi totalità delle altre sentenze prodotte dal contribuente e rese tra le medesime parti e con riferimento al medesimo tributo (sebbene in relazione ad altre annualità). Ne consegue che, in ottemperanza al ricordato indirizzo consolidato del giudice di legittimità, tale principio di diritto deve trovare applicazione anche nel presente giudizio, posto che il contribuente, con il proprio ricorso di primo grado, ha sollevato la medesima questione.
A tale conclusione non osta la eccepita novità della questione (rispetto a quella oggetto della citata sentenza
3102/16/21 della CTP di Roma), conseguente all'approvazione – da parte del Comune appellante – del P.
R.G. approvato dalla Regione Lazio e pubblicato sul B.U.R della stessa al n. 102 del supplemento n. 1 del
22/12/2016, atteso che tale provvedimento ribadisce l'edificabilità dell'area de qua che costituiva già presupposto di tutte le ricordate sentenze già emesse tra le parti.
3. La condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II grado, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta domanda ed eccezione reiette, respinge l'appello come in atti proposto e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante Comune al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre accessori di legge.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luigi Caso) (RC TT)