Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 7577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7577 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07577/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01150/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Medic'S Point S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Andrea Monterisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Trento e Bolzano, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Puglia, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia - Romagna, Regione Friuli – Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione Trentino Alto Adige, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, non costituite in giudizio;
nei confronti
Medic's Biomedica S.r.l., Johnson & Johnson Medical S.p.A., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
RICORSO INTRODUTTIVO:
- della determina del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 che ha stabilito il riparto tra le aziende fornitrici di dispositivi medici tra cui la ricorrente del c.d. pay back per gli anni dal 2015 al 2018;
- dei presupposti D.M. 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. il 26 ottobre 2022, e 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15 settembre 2022, adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e dell'accordo siglato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 7 novembre 2019 e di ogni altro accordo in Conferenza eventualmente rilevante;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
MOTIVI AGGIUNTI:
- dell’atto dirigenziale del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 dell’8 febbraio 2023, comunicata a mezzo pec del 10 febbraio 2023, recante “Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”, e relativi allegati;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli art. 87, comma 4 bis, 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la Dottoressa TA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la Società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti adottati dalla Regione Puglia meglio indicati in epigrafe, con i quali è stato stabilito il riparto tra le aziende fornitrici di dispositivi medici, tra cui la ricorrente stessa, del c.d. pay back per gli anni dal 2015 al 2018, ed i presupposti provvedimenti, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa previsto per l’acquisito di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 (c.d. payback) e sono state conseguentemente adottate le linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali inerenti il payback per le predette annualità;
Considerato che, in vista della trattazione nel merito del ricorso, avvenuta all’udienza straordinaria del 13 marzo 2026, con atto depositato il 12 gennaio 2026 (e successivo atto depositato il 21 gennaio 2026), per mezzo del nuovo procuratore costituito, la Società ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback previsto dall’art. 7, commi 1 e 1 bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. con mod. con l. 8 agosto 2025, n. 118;
Osservato che, in base al tenore letterale della legge, il meccanismo citato determina «la cessazione della materia del contendere», con compensazione delle spese; ma che, fermo restando il venir meno della controversia, dal punto di vista processuale ciò che si determina è l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, giacché il bene della vita conseguito (pagamento delle somme dovute in misura ridotta) è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato (eliminazione del mondo giuridico dei provvedimenti impugnati);
Ritenuto che:
in conclusione il ricorso debba dichiararsi improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse;
le spese di giudizio possano compensarsi integralmente tra le parti, attesa la decisione in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei Magistrati:
TA RI, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA RI |
IL SEGRETARIO