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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 09/12/2024, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente est.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1892 Reg.
Gen. anno 2022 e promossa da
( ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Luigi Bernacca, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
( elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Simone Ricci, dal quale è rappresentata e difesa,
giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 6.11.2024, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:
per parte ricorrente: come da note scritte del 4.11.2024;
per parte resistente: come da note scritte del 29.10.2024.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 5.10.2022, esponeva che il giorno Parte_2
30.8.2012 aveva contratto matrimonio con che dall'unione CP_1
dei coniugi era nato il figlio (17.4.2002); che la prosecuzione della Per_1
convivenza era divenuta intollerabile;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale
di Massa di pronunciare la separazione personale dei coniugi, senza previsione di alcun assegno di mantenimento in favore della moglie.
Si costituiva la parte convenuta, non opponendosi alla richiesta separazione e proponendo domanda di addebito a carico del ricorrente, nonché
chiedendo disporsi a carico del marito, a titolo di assegno di mantenimento e di contributo al mantenimento del figlio, l'importo di € 1.500,00, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, di giustizia.
Disposta ed espletata la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del
Tribunale e non riuscito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa per l'ulteriore corso della trattazione dinanzi al g.i.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2024.
2.
La decisa e ferma volontà delle parti di dare corso al presente giudizio, con toni che ancora all'attualità comprovano la persistenza di aspre dinamiche conflittuali, evidenzia la gravità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi e l'impossibilità di prosecuzione della convivenza, rendendo fondata la domanda di separazione, ai sensi dell'art, 151 primo comma cod. civ.
In tal senso, devesi decidere.
3.
Ciò posto, occorre procedere allo scrutinio della domanda di addebito proposta dalla resistente, fondata sulla dedotta violazione del dovere di fedeltà coniugale, quale causa determinante il naufragio del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione, devesi premettere in termini generali che, per consolidata giurisprudenza, ai fini dell'addebitabilità della separazione, occorre accertare se le irreversibile crisi del rapporto coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ad opera di uno o di entrambi i coniugi e, pertanto,
se sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 Cod. civ. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa (in tal senso, cfr.: Cass., n. 14042/2008;
Cass., n. 14840/2006; Cass., n.12383/2005).
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se e in qual misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con effetto disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Con riferimento al profilo specifico dedotto dalla resistente a fondamento della domanda di addebito, va osservato che costituisce canone giurisprudenziale consolidato che gravi “sulla parte che richieda, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di
chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e, quindi, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione ei fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass., n.
3923/2018).
Siffatti principi rilevano, quindi, con riferimento all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, “costituendo una violazione
particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la
prosecuzione delle convivenza, è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione
complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non
ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto”
(Cass., n. 25966/2022; negli stessi termini: Cass., n.n. 16859/2015).
In questa prospettiva, è stato ulteriormente precisato che: “grava sulla parte che richieda, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la
sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e, quindi, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass., n 3923/2018).
L'esame del materiale probatorio acquisito vale a fondare il riconoscimento dell'addebitabilità della separazione alla parte ricorrente.
A tal fine rilevano, da un lato, all'ammissione del ricorrente, in sede di interrogatorio formale, circa l'esistenza di una relazione sentimentale già prima dell'estate del 2021, dall'altro, il riconoscimento, effettuato dal teste in ordine all'autenticità e alle date (da collocarsi intorno Tes_1
all'estate 2021, posto che l'indicazione della data del 4.8.2021 contenuta in un bigliettino, riflette l'esistenza, al momento, di un rapporto già
consolidatosi, avuto riguardo al tenore letterale delle espressioni adoperate)
dei “bigliettini” inviati al in cui vi è pieno e chiaro riferimento Pt_2
all'intensità della relazione affettiva e passionale, anche dal punto di vista sessuale (doc. 1 di parte resistente).
L'interpretazione minimizzante fornita dalla parte ricorrente risulta contraddetta dagli elementi probatori sopra indicati, i quali, da soli, risultano suscettibili di fondare la pronuncia di addebito (ciò vale a superare i profili in punto di produzione di documenti audio non conformi alle specifiche tecniche ministeriali), tenuto conto dell'anteriorità della relazione rispetto al dedotto episodio dell'allontanamento del da casa, quale momento Pt_2
fondante il naufragio del matrimonio, in aderenza ai principi giurisprudenziali sopra esposti.
Va quindi dichiarato l'addebitabilità della separazione al Pt_2
4.
La casa coniugale va assegnata alla resistente, in coerenza anche alla domanda del ricorrente (nonché, soprattutto, per la condizione di non autosufficienza economica del figlio).
5.
Il sul presupposto che il figlio maggiorenne sia ormai inserito nel Pt_2
mondo del lavoro, ha chiesto che alcun contributo al relativo mantenimento sia fissato a proprio carico.
Com'è noto, la nozione di indipendenza economica, intesa come autosufficienza del figlio, non coincide necessariamente con il reperimento di qualunque lavoro, non potendosi ritenere raggiunta a fronte, ad esempio,
di un lavoro precario o soltanto a chiamata, né è dimostrata dal mero conseguimento di titoli di studio, considerato che spesso si richiedono ulteriori percorsi di formazione e di educazione, ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. Allo stesso tempo, però, si deve escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo.
La Suprema Corte ha precisato che “l'obbligo dei genitori di concorrere al
mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. ovvero quanto il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete
condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne
però tratto utile profitto per sua colpa” (Cass., n. 7168/2016).
In altre parole, il genitore non può essere chiamato a mantenere sine die il figlio quando questi sia negligente e non si adoperi attivamente per reperire un lavoro;
né può ricadere sul genitore un'erronea scelta lavorativa del figlio, che perseveri nello svolgimento di attività non redditizie, pur potendo lo stesso reperire anche una diversa e più proficua occupazione, anche se non del tutto conforme alle proprie aspirazioni personali.
E' stato precisato, inoltre, che la prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo “sulla
circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria
preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato
nella ricerca di un lavoro: di conseguenza se il figlio è neomaggiorenne
prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di
specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al
mantenimento” (Cass., n. 2259/2024).
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha riproposto i mezzi di prova precedente articolati, con riferimento al lavoro del figlio, come allegato per la prima volta nella memoria di replica ex art. 183 sesto comma n. 2 Cod.
proc. civ.; tali istanze debbono reputarsi implicitamente rinunciate.
Ne consegue che, non provata l'indipendenza economica del figlio (ma unicamente lo svolgimento di attività inidonea a dar corpo in termini decisivi alla tesi della raggiunta autosufficienza economica), dovrà porsi a carico del ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, nonché al pagamento del
50% delle spese straordinarie, in coerenza al Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa. 5.
All'udienza presidenziale e negli scritti difensivi la resistente ha ammesso di aver prestato attività lavorativa nel corso del 2022 e di svolgere attività
saltuaria.
Sulla scorta di tali parametri in fatto, tenuto conto della disparità di flussi reddituali tra i coniugi (cfr. buste paga e dichiarazioni redditi prodotti dal
, appare congruo porre a carico del ricorrente, a titolo di assegno di Pt_2
mantenimento in favore della moglie, la somma di € 250,00 mensili,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi all'avente diritto entro il giorno 5 di ciascun mese (devesi invero considerare che la resistente ha ammesso di svolgere lavori di carattere saltuario, tali da incidere sulla quantificazione dell'assegno, ma non sufficienti ad elidere il relativo diritto;
d'altro lato, quale indice confliggente con gli svolti assunti, va posto l'ammontare del canone di locazione, non compatibile con l'allegata situazione di piena indigenza).
5.
Le spese processuali, trovano liquidazione per l'intero nel dispositivo, e,
tenuto conto della soccombenza parziale della resistente in punto di
quantum delle pretese di carattere economico, vanno poste a carico del nella misura di 1/2, con compensazione tra le parti quanto alla Pt_2
residua metà.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_2
Bergamo il 28.6.1970, e nata a [...] il [...], ai sensi CP_1
del primo comma dell'art. 151 Cod. civ. (matrimonio celebrato in Massa il
30.8.2012 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Massa all'anno 2012, Parte I, n. 75); ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere alla trascrizione della presente sentenza, nonché
alle ulteriori incombenze di legge;
dichiara la separazione addebitabile a Parte_2
assegna la casa coniugale a CP_1
pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento del Parte_2
figlio, la somma mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese alla madre, nonché il pagamento delle spese straordinarie, in coerenza al
Protocollo d'Intesa stipulato dal Tribunale di Massa col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa;
pone a carico di a titolo di assegno di mantenimento della Parte_2
moglie la somma di € 250,00 mensili, da rivalutarsi CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi all'avente diritto entro il giorno 5 di ciascun mese;
condanna al pagamento del 50% delle spese processuali, Parte_2
liquidate per l'intero e in favore dell'Erario, in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge;
compensa la residua metà;
Così deciso in Massa il 6.12.2024, dal Tribunale di Massa come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Presidente est.
Giulio Giuntoli
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
147 e 148 cod. civ. cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi
ultimi, di una condizione d'indipendenza economica che si verifica con la
percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente est.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1892 Reg.
Gen. anno 2022 e promossa da
( ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Luigi Bernacca, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
( elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Simone Ricci, dal quale è rappresentata e difesa,
giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 6.11.2024, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:
per parte ricorrente: come da note scritte del 4.11.2024;
per parte resistente: come da note scritte del 29.10.2024.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 5.10.2022, esponeva che il giorno Parte_2
30.8.2012 aveva contratto matrimonio con che dall'unione CP_1
dei coniugi era nato il figlio (17.4.2002); che la prosecuzione della Per_1
convivenza era divenuta intollerabile;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale
di Massa di pronunciare la separazione personale dei coniugi, senza previsione di alcun assegno di mantenimento in favore della moglie.
Si costituiva la parte convenuta, non opponendosi alla richiesta separazione e proponendo domanda di addebito a carico del ricorrente, nonché
chiedendo disporsi a carico del marito, a titolo di assegno di mantenimento e di contributo al mantenimento del figlio, l'importo di € 1.500,00, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, di giustizia.
Disposta ed espletata la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del
Tribunale e non riuscito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa per l'ulteriore corso della trattazione dinanzi al g.i.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2024.
2.
La decisa e ferma volontà delle parti di dare corso al presente giudizio, con toni che ancora all'attualità comprovano la persistenza di aspre dinamiche conflittuali, evidenzia la gravità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi e l'impossibilità di prosecuzione della convivenza, rendendo fondata la domanda di separazione, ai sensi dell'art, 151 primo comma cod. civ.
In tal senso, devesi decidere.
3.
Ciò posto, occorre procedere allo scrutinio della domanda di addebito proposta dalla resistente, fondata sulla dedotta violazione del dovere di fedeltà coniugale, quale causa determinante il naufragio del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione, devesi premettere in termini generali che, per consolidata giurisprudenza, ai fini dell'addebitabilità della separazione, occorre accertare se le irreversibile crisi del rapporto coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ad opera di uno o di entrambi i coniugi e, pertanto,
se sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 Cod. civ. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa (in tal senso, cfr.: Cass., n. 14042/2008;
Cass., n. 14840/2006; Cass., n.12383/2005).
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se e in qual misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con effetto disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Con riferimento al profilo specifico dedotto dalla resistente a fondamento della domanda di addebito, va osservato che costituisce canone giurisprudenziale consolidato che gravi “sulla parte che richieda, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di
chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e, quindi, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione ei fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass., n.
3923/2018).
Siffatti principi rilevano, quindi, con riferimento all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, “costituendo una violazione
particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la
prosecuzione delle convivenza, è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione
complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non
ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto”
(Cass., n. 25966/2022; negli stessi termini: Cass., n.n. 16859/2015).
In questa prospettiva, è stato ulteriormente precisato che: “grava sulla parte che richieda, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la
sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e, quindi, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass., n 3923/2018).
L'esame del materiale probatorio acquisito vale a fondare il riconoscimento dell'addebitabilità della separazione alla parte ricorrente.
A tal fine rilevano, da un lato, all'ammissione del ricorrente, in sede di interrogatorio formale, circa l'esistenza di una relazione sentimentale già prima dell'estate del 2021, dall'altro, il riconoscimento, effettuato dal teste in ordine all'autenticità e alle date (da collocarsi intorno Tes_1
all'estate 2021, posto che l'indicazione della data del 4.8.2021 contenuta in un bigliettino, riflette l'esistenza, al momento, di un rapporto già
consolidatosi, avuto riguardo al tenore letterale delle espressioni adoperate)
dei “bigliettini” inviati al in cui vi è pieno e chiaro riferimento Pt_2
all'intensità della relazione affettiva e passionale, anche dal punto di vista sessuale (doc. 1 di parte resistente).
L'interpretazione minimizzante fornita dalla parte ricorrente risulta contraddetta dagli elementi probatori sopra indicati, i quali, da soli, risultano suscettibili di fondare la pronuncia di addebito (ciò vale a superare i profili in punto di produzione di documenti audio non conformi alle specifiche tecniche ministeriali), tenuto conto dell'anteriorità della relazione rispetto al dedotto episodio dell'allontanamento del da casa, quale momento Pt_2
fondante il naufragio del matrimonio, in aderenza ai principi giurisprudenziali sopra esposti.
Va quindi dichiarato l'addebitabilità della separazione al Pt_2
4.
La casa coniugale va assegnata alla resistente, in coerenza anche alla domanda del ricorrente (nonché, soprattutto, per la condizione di non autosufficienza economica del figlio).
5.
Il sul presupposto che il figlio maggiorenne sia ormai inserito nel Pt_2
mondo del lavoro, ha chiesto che alcun contributo al relativo mantenimento sia fissato a proprio carico.
Com'è noto, la nozione di indipendenza economica, intesa come autosufficienza del figlio, non coincide necessariamente con il reperimento di qualunque lavoro, non potendosi ritenere raggiunta a fronte, ad esempio,
di un lavoro precario o soltanto a chiamata, né è dimostrata dal mero conseguimento di titoli di studio, considerato che spesso si richiedono ulteriori percorsi di formazione e di educazione, ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. Allo stesso tempo, però, si deve escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo.
La Suprema Corte ha precisato che “l'obbligo dei genitori di concorrere al
mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. ovvero quanto il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete
condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne
però tratto utile profitto per sua colpa” (Cass., n. 7168/2016).
In altre parole, il genitore non può essere chiamato a mantenere sine die il figlio quando questi sia negligente e non si adoperi attivamente per reperire un lavoro;
né può ricadere sul genitore un'erronea scelta lavorativa del figlio, che perseveri nello svolgimento di attività non redditizie, pur potendo lo stesso reperire anche una diversa e più proficua occupazione, anche se non del tutto conforme alle proprie aspirazioni personali.
E' stato precisato, inoltre, che la prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo “sulla
circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria
preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato
nella ricerca di un lavoro: di conseguenza se il figlio è neomaggiorenne
prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di
specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al
mantenimento” (Cass., n. 2259/2024).
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha riproposto i mezzi di prova precedente articolati, con riferimento al lavoro del figlio, come allegato per la prima volta nella memoria di replica ex art. 183 sesto comma n. 2 Cod.
proc. civ.; tali istanze debbono reputarsi implicitamente rinunciate.
Ne consegue che, non provata l'indipendenza economica del figlio (ma unicamente lo svolgimento di attività inidonea a dar corpo in termini decisivi alla tesi della raggiunta autosufficienza economica), dovrà porsi a carico del ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, nonché al pagamento del
50% delle spese straordinarie, in coerenza al Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa. 5.
All'udienza presidenziale e negli scritti difensivi la resistente ha ammesso di aver prestato attività lavorativa nel corso del 2022 e di svolgere attività
saltuaria.
Sulla scorta di tali parametri in fatto, tenuto conto della disparità di flussi reddituali tra i coniugi (cfr. buste paga e dichiarazioni redditi prodotti dal
, appare congruo porre a carico del ricorrente, a titolo di assegno di Pt_2
mantenimento in favore della moglie, la somma di € 250,00 mensili,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi all'avente diritto entro il giorno 5 di ciascun mese (devesi invero considerare che la resistente ha ammesso di svolgere lavori di carattere saltuario, tali da incidere sulla quantificazione dell'assegno, ma non sufficienti ad elidere il relativo diritto;
d'altro lato, quale indice confliggente con gli svolti assunti, va posto l'ammontare del canone di locazione, non compatibile con l'allegata situazione di piena indigenza).
5.
Le spese processuali, trovano liquidazione per l'intero nel dispositivo, e,
tenuto conto della soccombenza parziale della resistente in punto di
quantum delle pretese di carattere economico, vanno poste a carico del nella misura di 1/2, con compensazione tra le parti quanto alla Pt_2
residua metà.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_2
Bergamo il 28.6.1970, e nata a [...] il [...], ai sensi CP_1
del primo comma dell'art. 151 Cod. civ. (matrimonio celebrato in Massa il
30.8.2012 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Massa all'anno 2012, Parte I, n. 75); ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere alla trascrizione della presente sentenza, nonché
alle ulteriori incombenze di legge;
dichiara la separazione addebitabile a Parte_2
assegna la casa coniugale a CP_1
pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento del Parte_2
figlio, la somma mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese alla madre, nonché il pagamento delle spese straordinarie, in coerenza al
Protocollo d'Intesa stipulato dal Tribunale di Massa col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa;
pone a carico di a titolo di assegno di mantenimento della Parte_2
moglie la somma di € 250,00 mensili, da rivalutarsi CP_1
annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi all'avente diritto entro il giorno 5 di ciascun mese;
condanna al pagamento del 50% delle spese processuali, Parte_2
liquidate per l'intero e in favore dell'Erario, in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge;
compensa la residua metà;
Così deciso in Massa il 6.12.2024, dal Tribunale di Massa come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Presidente est.
Giulio Giuntoli
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
147 e 148 cod. civ. cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi
ultimi, di una condizione d'indipendenza economica che si verifica con la
percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita