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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Il Giudice
Sciogliendo la riserva formulate all'udienza del 2-4-2025
Osserva
Essendosi la convenuta costituita e oppostasi all'intimazione di sfratto, questo non può essere convalidato, dovendosi disporre il mutamento del rito.
Avendo però l'attrice richiesto in via subordinata l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c., occorre verificare se sussistono i relativi presupposti.
La risposta è positiva, atteso che le difese opposte da sono prive Controparte_1
di pregio in quanto:
-il contratto di locazione intercorre tra le odierne parti;
esercita attività commerciale nell'immobile per cui è causa Controparte_2
in virtù del contratto d'affitto d'azienda in atti concluso con l'odierna convenuta;
-all'art. 2 di tale contratto le parti hanno escluso espressamente il subentro di nel rapporto di locazione per cui è causa;
Controparte_2
-contestualmente, i contraenti hanno stabilito che la parte affittuaria si sarebbe fatta “carico di corrispondere quanto dovuto per il contratto di locazione del locale”;
-non essendo subentrata nella locazione, la previsione de Controparte_2
qua va qualificata come accollo “interno” da parte dell'affittuaria dell'obbligo della controparte di corrispondere i canoni alla Morchio, non constando che tale accollo sia stato “esternalizzato” alla locatrice, che costei abbia accettato nonchè liberato dall'obbligo di corrispondere il canone (cd. accollo Controparte_1
esterno liberatorio;
-ne consegue che l'attrice è estranea a tale pattuizione, essendo soltanto l'unico soggetto tenuto a corrispondere il canone;
Controparte_1
-irrilevante, pertanto, è che si sarebbe resa inadempiente Controparte_2
all'obbligo in questione assunto nei confronti dell'affittante, costituendo tale obbligo un res inter alios acta come tale “inopponibile” alla Morchio;
Alla luce di ciò, stante l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla convenuta e persistendo la morosità lamentata dall'intimante (la circostanza non è stata contestata) sussistono i presupposti per emettere ordinanza ex art. 665 c.p.c.;
P.Q.M.
Non convalida l'intimato sfratto.
Visto l'art. 665 comma 1 c.p.c, ordina a di rilasciare l'immobile Controparte_1
per cui è causa entro il 16/5/2025 con riserva sulle eccezioni da essa proposte.
Dispone ai sensi dell'art. 426 c.p.c. il mutamento del rito, fissando udienza di comparizione in data 24-9-2025, h. 10.30, assegnando alle parti termine perentorio sino al 30-6-2025, entro il quale provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in Cancelleria.
Imperia 3-4-2025
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli
Sciogliendo la riserva formulate all'udienza del 2-4-2025
Osserva
Essendosi la convenuta costituita e oppostasi all'intimazione di sfratto, questo non può essere convalidato, dovendosi disporre il mutamento del rito.
Avendo però l'attrice richiesto in via subordinata l'emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c., occorre verificare se sussistono i relativi presupposti.
La risposta è positiva, atteso che le difese opposte da sono prive Controparte_1
di pregio in quanto:
-il contratto di locazione intercorre tra le odierne parti;
esercita attività commerciale nell'immobile per cui è causa Controparte_2
in virtù del contratto d'affitto d'azienda in atti concluso con l'odierna convenuta;
-all'art. 2 di tale contratto le parti hanno escluso espressamente il subentro di nel rapporto di locazione per cui è causa;
Controparte_2
-contestualmente, i contraenti hanno stabilito che la parte affittuaria si sarebbe fatta “carico di corrispondere quanto dovuto per il contratto di locazione del locale”;
-non essendo subentrata nella locazione, la previsione de Controparte_2
qua va qualificata come accollo “interno” da parte dell'affittuaria dell'obbligo della controparte di corrispondere i canoni alla Morchio, non constando che tale accollo sia stato “esternalizzato” alla locatrice, che costei abbia accettato nonchè liberato dall'obbligo di corrispondere il canone (cd. accollo Controparte_1
esterno liberatorio;
-ne consegue che l'attrice è estranea a tale pattuizione, essendo soltanto l'unico soggetto tenuto a corrispondere il canone;
Controparte_1
-irrilevante, pertanto, è che si sarebbe resa inadempiente Controparte_2
all'obbligo in questione assunto nei confronti dell'affittante, costituendo tale obbligo un res inter alios acta come tale “inopponibile” alla Morchio;
Alla luce di ciò, stante l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla convenuta e persistendo la morosità lamentata dall'intimante (la circostanza non è stata contestata) sussistono i presupposti per emettere ordinanza ex art. 665 c.p.c.;
P.Q.M.
Non convalida l'intimato sfratto.
Visto l'art. 665 comma 1 c.p.c, ordina a di rilasciare l'immobile Controparte_1
per cui è causa entro il 16/5/2025 con riserva sulle eccezioni da essa proposte.
Dispone ai sensi dell'art. 426 c.p.c. il mutamento del rito, fissando udienza di comparizione in data 24-9-2025, h. 10.30, assegnando alle parti termine perentorio sino al 30-6-2025, entro il quale provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in Cancelleria.
Imperia 3-4-2025
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli