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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 4622/2024 proposta da
Parte_1 avv. Anna Montroni
e da
Parte_2 avv. Cristina Mancinelli
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
“A) CONDIZIONI INERENTI LE FIGLIE MINORI AURORA ED Per_1
- Le figlie minori ed continueranno ad essere affidate ad entrambi i genitori Per_2 Per_1 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collazione prevalente presso l'abitazione materna sita in Roma, Via Bernardo Minozzi n. 115 Int. 4.
In ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, i genitori si obbligano ad osservare il
Piano genitoriale che si allega al presente ricorso.
Ad ogni modo, i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
- Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie ed due pomeriggi a settimana, Per_2 Per_1 da concordarsi con la madre in base ai turni del medesimo, andando a prenderle all'uscita della scuola e tenendole con sé fino alle ore 20.00, allorquando verranno accompagnate dal padre alla casa della madre.
Il padre potrà tenere con sé le figlie minori per due fine settimana al mese, non consecutivi, andando a prenderle presso la casa della madre il sabato alle ore 10.00 e riaccompagnandole la domenica entro le ore 21.00.
Con riguardo alle festività Natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore la Vigilia di Natale, il giorno di Natale e il giorno di Santo ST e così per il
Capodanno e l'Epifania; si precisa che a partire dal Natale 2024 i coniugi sin d'ora concordano che il giorno della Vigilia le minori staranno con il padre, il giorno di Natale con la madre e il giorno di S. ST con il padre e così a seguire per i successivi giorni festivi.
Anche durante le vacanze Pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni la Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro.
Quanto alle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé le figlie almeno sette giorni consecutivi durante il mese di agosto e per altri sette giorni consecutivi nei mesi di luglio o settembre.
A tal fine, il padre si impegna a comunicare alla madre, entro il 31 maggio di ciascun anno l'esatto periodo estivo nel quale vorrà tenere le minori con sé.
Fermo restando tutto quanto sopra previsto, il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di studio e di svago delle figlie stesse, potrà vederle e tenerle con sé con la massima libertà.
B) CASA CONIUGALE
L'abitazione coniugale sita in Roma, Via Bernardo Minozzi n. 115 Int. 4 di proprietà del padre della Sig.ra resterà assegnata alla medesima. Pt_3
C) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il 5 di ogni mese, l'importo mensile Parte_1 Pt_2 di
Euro 600,00 (seicento/00) a titolo di mantenimento delle figlie ed Per_2 Per_1
L'importo di cui sopra sarà rivalutato annualmente con riferimento all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, come risultante dagli indici all'uopo pubblicati dall'ISTAT, e verificatosi nei dodici mesi precedenti a quello nel quale l'assegno verrà corrisposto per la prima volta.
Ciascuno dei genitori contribuirà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie relative alle figlie ed per tali intendendosi quelle non Per_2 Per_1 prevedibili, che dovranno essere preventivamente concordate con le modalità indicate dal
Protocollo d'Intesa in uso al momento della firma del Ricorso presso il Tribunale di Roma che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
in caso di spese per i minori - per urgenza sopravvenuta, i genitori dei minori presenteranno la rendicontazione della spesa da suddividersi secondo il criterio percentuale esposto.
La Sig.ra continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico e il Sig. si Pt_2 Parte_1 impegnerà a fornire alla medesima, almeno 15 prima della scadenza prevista per la proposizione annuale della relativa domanda amministrativa, la documentazione reddituale necessaria.
Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
**********
I ricorrenti si impegnano a sottoscrivere tutti gli atti e/o documenti all'uopo richiesti dalle competenti Autorità per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto ovvero della carta di identità valida per l'espatrio a nome delle minori.”; rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto tra le parti in
Roma……………………………………… in data 30.12.2007………………………., trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto Comune, dell'anno
2007……………, al N. 00810 ……………….. Parte I………., Serie 02………., alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto.
Ordina l'annotazione come per legge. Così deciso in Roma il 18.12.2024
IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Francesca Cosentino
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marta Ienzi