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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/04/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 600/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 21.02.2024, da
1) Parte_1
nato/a Napoli il 16.06.1977
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Licia Luraschi
e
2) Parte_2
1 nato/a Montevideo (Uruguay) il 13.09.1969
cittadino/a: Cod. Fisc. Per_1 C.F._2
residente in [...], Calle Manuel J. Errazquin n.2370
con l'Avv. Paolo Santarelli
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI
- Parte_3
1) nato a [...] il [...], economicamente autonomo CP_1
2) nato a [...] il [...], economicamente autonomo CP_2
b) tra le parti è intervenuto:
□ divorzio in data 31.03.2016 mediante negoziazione assistita
letta l'istanza in corso di causa congiuntamente proposta dalle parti sopraindicate, volta a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
“Revocare l'obbligo a carico del signor di versare alla signora Parte_2 Parte_1
l'assegno divorzile dell'importo di € 2.000,00 mensili con decorrenza dal 1.01.2018.
Spese compensate”.
sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
2 Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 18.04.2025.
SI COMUNICHI
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 21.02.2024, da
1) Parte_1
nato/a Napoli il 16.06.1977
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Licia Luraschi
e
2) Parte_2
1 nato/a Montevideo (Uruguay) il 13.09.1969
cittadino/a: Cod. Fisc. Per_1 C.F._2
residente in [...], Calle Manuel J. Errazquin n.2370
con l'Avv. Paolo Santarelli
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI
- Parte_3
1) nato a [...] il [...], economicamente autonomo CP_1
2) nato a [...] il [...], economicamente autonomo CP_2
b) tra le parti è intervenuto:
□ divorzio in data 31.03.2016 mediante negoziazione assistita
letta l'istanza in corso di causa congiuntamente proposta dalle parti sopraindicate, volta a conseguire l'approvazione delle seguenti MODIFICHE della regolamentazione vigente:
“Revocare l'obbligo a carico del signor di versare alla signora Parte_2 Parte_1
l'assegno divorzile dell'importo di € 2.000,00 mensili con decorrenza dal 1.01.2018.
Spese compensate”.
sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo raggiunto.
2 Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 18.04.2025.
SI COMUNICHI
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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