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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/12/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1002 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2021, promossa da
, c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. VALENTINI JESSICA;
ATTORE contro c.f. Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. COLELLA ANTONIO:
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26.9.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio il al fine di ottenere il risarcimento dei Parte_2 Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti a causa del sinistro occorso in data 08.12.2017, alle ore 22:30 circa, quando - mentre percorreva in sella alla propria bicicletta il vano garage del condominio
(così la citazione) per riporre la bicicletta nel box della sua amica – scivolava sulla pozza d'acqua presente al centro del corridoio e cadeva al suolo, procurandosi gravi lesioni personali.
Ritualmente costituitosi, il , contestata nell'an e nel quantum la pretesa risarcitoria, chiedeva il CP_1 rigetto delle domande attoree siccome infondate e destituite di ogni elemento di prova.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, in diritto, deve rilevarsi come, alla luce della prospettazione attorea, venga in rilievo, nel caso di specie, la disciplina dettata dall'art. 2051 c.c. che individua i presupposti cui è subordinata l'affermazione di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia. L'art. 2051 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva il cui unico presupposto è l'esistenza di un rapporto di custodia che, per assurgere ad idoneo fondamento di responsabilità, deve manifestarsi come effetto di una situazione giuridicamente rilevante tale da rendere attuale e diretto il potere sulla res attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale (cfr. Cass. n. 22839/2017).
Ad integrare la responsabilità è necessario - e sufficiente - che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, essendo il profilo della condotta del custode del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051
c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011).
Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. spetta al creditore danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva idoneità lesiva, tale da renderla idonea a determinare (sia pure ove innescata dall'azione umana) il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando esso si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o
“teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla cosa (cfr. Cass. n. 25214/2014;
Cass. n. 11526/2017).
È stato parimenti affermato che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia, infatti, diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 9315/2019).
Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2
Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (in tal senso,
Cass. n. 27724/2018).
Così individuati i principi applicabili al caso di specie, occorre verificare se sussistano i presupposti per un'affermazione di responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
Orbene, alla luce dell'attività istruttoria espletata nel presente giudizio, deve escludersi che l'attrice abbia assolto gli oneri probatori sulla medesima incombenti al fine di poter ritenere il convenuto responsabile per il danno cagionato da cose in custodia.
Nessuno dei testimoni escussi ha assistito alla caduta dell'odierna attrice e, quindi, non risulta possibile verificare se il sinistro sia avvenuto secondo le modalità dalla stessa riferite.
Il teste il quale ha visto l'attrice già a terra dopo la caduta, non ha saputo riferire l'esatta dinamica del Tes_1 fatto, limitandosi a ipotizzarne la verificazione, infatti, nell'affermare che la donna era scivolata sulla pozzanghera in garage, in realtà implicitamente conferma di averlo soltanto dedotto dalla posizione della donna, dichiarando a verbale “lo so perché tornando a casa da una serata l'abbiamo vista a terra sulla nostra sinistra quando il fatto era già avvenuto” e neppure il teste ha riferito circostanze utili ai fini della Tes_2 ricostruzione della dinamica del sinistro, essendo intervenuta quando l'odierna attrice era già a terra, avendo affermato a verbale “lo so perché l'ho trovata a terra al mio arrivo”.
Al fine di stabilire le modalità di verificazione del sinistro, non risulta decisiva la posizione in cui la
è stata rinvenuta che, di per sé, nulla dice circa le cause della caduta che potrebbe essere avvenuta Parte_1 anche per ragioni diverse da quelle dalla stessa prospettate.
In conclusione, non avendo l'attrice comprovato la precisa dinamica del sinistro, non può verificarsi l'effettiva sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno che spetta al creditore danneggiato provare.
Ne deriva che, non avendo l'odierna attrice comprovato la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., non può affermarsi a carico del alcuna responsabilità per CP_1 danno da cose in custodia.
Pertanto, la domanda proposta deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore del delle spese di lite che si liquidano in Parte_1 CP_1 euro 3.052,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali,
Iva e Cpa, come per legge;
- pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell'attrice, previa detrazione degli acconti eventualmente corrisposti.
Rimini, 23/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1002 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2021, promossa da
, c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. VALENTINI JESSICA;
ATTORE contro c.f. Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. COLELLA ANTONIO:
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26.9.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio il al fine di ottenere il risarcimento dei Parte_2 Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti a causa del sinistro occorso in data 08.12.2017, alle ore 22:30 circa, quando - mentre percorreva in sella alla propria bicicletta il vano garage del condominio
(così la citazione) per riporre la bicicletta nel box della sua amica – scivolava sulla pozza d'acqua presente al centro del corridoio e cadeva al suolo, procurandosi gravi lesioni personali.
Ritualmente costituitosi, il , contestata nell'an e nel quantum la pretesa risarcitoria, chiedeva il CP_1 rigetto delle domande attoree siccome infondate e destituite di ogni elemento di prova.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, in diritto, deve rilevarsi come, alla luce della prospettazione attorea, venga in rilievo, nel caso di specie, la disciplina dettata dall'art. 2051 c.c. che individua i presupposti cui è subordinata l'affermazione di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia. L'art. 2051 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva il cui unico presupposto è l'esistenza di un rapporto di custodia che, per assurgere ad idoneo fondamento di responsabilità, deve manifestarsi come effetto di una situazione giuridicamente rilevante tale da rendere attuale e diretto il potere sulla res attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale (cfr. Cass. n. 22839/2017).
Ad integrare la responsabilità è necessario - e sufficiente - che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, essendo il profilo della condotta del custode del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051
c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011).
Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. spetta al creditore danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva idoneità lesiva, tale da renderla idonea a determinare (sia pure ove innescata dall'azione umana) il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando esso si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o
“teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla cosa (cfr. Cass. n. 25214/2014;
Cass. n. 11526/2017).
È stato parimenti affermato che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia, infatti, diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr. Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 9315/2019).
Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2
Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (in tal senso,
Cass. n. 27724/2018).
Così individuati i principi applicabili al caso di specie, occorre verificare se sussistano i presupposti per un'affermazione di responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
Orbene, alla luce dell'attività istruttoria espletata nel presente giudizio, deve escludersi che l'attrice abbia assolto gli oneri probatori sulla medesima incombenti al fine di poter ritenere il convenuto responsabile per il danno cagionato da cose in custodia.
Nessuno dei testimoni escussi ha assistito alla caduta dell'odierna attrice e, quindi, non risulta possibile verificare se il sinistro sia avvenuto secondo le modalità dalla stessa riferite.
Il teste il quale ha visto l'attrice già a terra dopo la caduta, non ha saputo riferire l'esatta dinamica del Tes_1 fatto, limitandosi a ipotizzarne la verificazione, infatti, nell'affermare che la donna era scivolata sulla pozzanghera in garage, in realtà implicitamente conferma di averlo soltanto dedotto dalla posizione della donna, dichiarando a verbale “lo so perché tornando a casa da una serata l'abbiamo vista a terra sulla nostra sinistra quando il fatto era già avvenuto” e neppure il teste ha riferito circostanze utili ai fini della Tes_2 ricostruzione della dinamica del sinistro, essendo intervenuta quando l'odierna attrice era già a terra, avendo affermato a verbale “lo so perché l'ho trovata a terra al mio arrivo”.
Al fine di stabilire le modalità di verificazione del sinistro, non risulta decisiva la posizione in cui la
è stata rinvenuta che, di per sé, nulla dice circa le cause della caduta che potrebbe essere avvenuta Parte_1 anche per ragioni diverse da quelle dalla stessa prospettate.
In conclusione, non avendo l'attrice comprovato la precisa dinamica del sinistro, non può verificarsi l'effettiva sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno che spetta al creditore danneggiato provare.
Ne deriva che, non avendo l'odierna attrice comprovato la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., non può affermarsi a carico del alcuna responsabilità per CP_1 danno da cose in custodia.
Pertanto, la domanda proposta deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori minimi per tutte le fasi del giudizio, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore del delle spese di lite che si liquidano in Parte_1 CP_1 euro 3.052,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali,
Iva e Cpa, come per legge;
- pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell'attrice, previa detrazione degli acconti eventualmente corrisposti.
Rimini, 23/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi