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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 3379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3379 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17299/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025, Il giudice dott.ssa Patrizia Bellettati vista l'assegnazione del fascicolo in data 7.11.2025,
letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c.,
letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 18.11.2025; rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, nessun deposito dalle altre parti decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17299/2024 promossa da:
cittadino brasiliano, nato il [...] a [...] - MG Brasile, Parte_1
cittadina brasiliana, nata il [...] a [...] - MG Brasile, Parte_2
, cittadino brasiliano nato il [...] a [...], MG Parte_3 Brasile, minorenne, in questo atto rappresentato dai genitori signori cittadino Persona_1 brasiliano, nato il [...] a [...]é Bento - MG Brasile, e cittadina brasiliana, Parte_2 nata il [...] a [...] - MG Brasile, rappresentati ed assistiti anche disgiuntamente dall'avv. Valerio Piccolo e dall'avvocato stabilito advogado Andrew Luiz Montone elettivamente domiciliati in CORSO CONCORDIA 8 MILANO presso il difensore avv. PICCOLO VALERIO RICORRENTI contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE pagina 1 di 4 PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis e previa ogni provvidenza di rito, così giudicare: a) Nel merito: ACCERTARE e DICHIARARE che i ricorrenti di cui in epigrafe sono cittadini italiani per nascita. b) Per l'effetto, ORDINARE al
[...]
, in persona del Ministro pro-tempore e alla e, per essi, all'Ufficiale dello Stato Civile CP_1 CP_2 competente comune di Molinella e al Consolato Italiano territorialmente competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Diplomatiche/Consolari competenti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 30 e 60 n. 3 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 (Ordinamento dello stato civile). c) Con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio.” A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 5/12/2024 i ricorrenti tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
nato a [...] provincia di il 28/01/1872 emigrato in Brasile Persona_2 CP_2 dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc. 3 e 4). Con decreto del 11/02/2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 22/04/2025 poi a seguito di rinvii fissata il 25/11/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati in data 12.02.2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di difensore ex lege CP_2 del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicati il 12/02/2025 al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 18/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda 2. La domanda è accolta Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: 1. contraeva matrimonio in Brasile in data 28/11/1896 con Persona_2 Persona_3
, (v. doc. 05).
[...]
Dalla loro unione coniugale nasceva , nato a [...], MG Brasile, il 05/10/1897 Persona_4 (v. doc. 06).
2. contraeva matrimonio in data 15/02/1920 con ÍL Augusta de Jesus, (v. doc. 07). Persona_4 Dalla loro unione coniugale nasceva nato a [...], MG Brasile, il Parte_4 20/02/1921 (v. doc. 08).
3. contraeva matrimonio religioso in data 27/07/1946 con (v. Persona_5 Persona_6 doc. 09). Dalla loro unione coniugale nasceva , nata a [...]çalo do Sapucaí, MG Brasile, Persona_7 il 28/12/1957 (v. doc. 10).
4. contraeva matrimonio in data 25/04/1981 con (v. doc. 11). Persona_7 Persona_4 Persona_8 10. Dalla loro unione coniugale nasceva la ricorrente nata a [...], MG Brasile, il Parte_2 23/03/1982 (v. doc. 12). 5.
contraeva matrimonio in data 17/07/1999 con (v. doc. C.F._1 Parte_2 Persona_9 13) e dalla loro unione coniugale nasceva un figlio nato a [...], MG Parte_1 Brasile, il 07/04/2000 b. b. dall'unione naturale con generava il Parte_2 Persona_1 Persona_10
nato a [...], MG Brasile, il 24/09/2012 come risulta da certificato di nascita (v. doc. 15) e da
[...] dichiarazione di maternità biologica (v.doc. 16).
pagina 2 di 4 Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
3. Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Molinella provincia di CP_2 Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente.
4. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente avendo parte ricorrente fornito la prova di avere presentato nel febbraio 2017 al Consolato italiano di San Paolo la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quale discendente - in linea diretta - di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta né avendo ricevuto alcuna convocazione, avendo anzi dimostrato che il predetto Consolato Generale d'Italia ha in corso l'evasione delle richieste formulate nel 2005. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
5. L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o pagina 3 di 4 diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. B. NEL MERITO
1. I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, Persona_2 senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
2. Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). C. SULLE SPESE DI LITE
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
cittadino brasiliano, nato il [...] a [...] - MG Brasile, Parte_1
cittadina brasiliana, nata il [...] a [...] - MG Brasile, Parte_2
, cittadino brasiliano nato il [...] a [...], MG Parte_3 Brasile, sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 3/12/2025
dott. Patrizia Bellettati pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 25.11.2025, Il giudice dott.ssa Patrizia Bellettati vista l'assegnazione del fascicolo in data 7.11.2025,
letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 30.06.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c.,
letta la nota scritta depositata dalla parte ricorrente del 18.11.2025; rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, nessun deposito dalle altre parti decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17299/2024 promossa da:
cittadino brasiliano, nato il [...] a [...] - MG Brasile, Parte_1
cittadina brasiliana, nata il [...] a [...] - MG Brasile, Parte_2
, cittadino brasiliano nato il [...] a [...], MG Parte_3 Brasile, minorenne, in questo atto rappresentato dai genitori signori cittadino Persona_1 brasiliano, nato il [...] a [...]é Bento - MG Brasile, e cittadina brasiliana, Parte_2 nata il [...] a [...] - MG Brasile, rappresentati ed assistiti anche disgiuntamente dall'avv. Valerio Piccolo e dall'avvocato stabilito advogado Andrew Luiz Montone elettivamente domiciliati in CORSO CONCORDIA 8 MILANO presso il difensore avv. PICCOLO VALERIO RICORRENTI contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE pagina 1 di 4 PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna INTERVENUTO CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis e previa ogni provvidenza di rito, così giudicare: a) Nel merito: ACCERTARE e DICHIARARE che i ricorrenti di cui in epigrafe sono cittadini italiani per nascita. b) Per l'effetto, ORDINARE al
[...]
, in persona del Ministro pro-tempore e alla e, per essi, all'Ufficiale dello Stato Civile CP_1 CP_2 competente comune di Molinella e al Consolato Italiano territorialmente competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Diplomatiche/Consolari competenti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 30 e 60 n. 3 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 (Ordinamento dello stato civile). c) Con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio.” A. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 5/12/2024 i ricorrenti tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
nato a [...] provincia di il 28/01/1872 emigrato in Brasile Persona_2 CP_2 dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (doc. 3 e 4). Con decreto del 11/02/2025 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 22/04/2025 poi a seguito di rinvii fissata il 25/11/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati in data 12.02.2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di difensore ex lege CP_2 del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicati il 12/02/2025 al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 18/11/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda 2. La domanda è accolta Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue: 1. contraeva matrimonio in Brasile in data 28/11/1896 con Persona_2 Persona_3
, (v. doc. 05).
[...]
Dalla loro unione coniugale nasceva , nato a [...], MG Brasile, il 05/10/1897 Persona_4 (v. doc. 06).
2. contraeva matrimonio in data 15/02/1920 con ÍL Augusta de Jesus, (v. doc. 07). Persona_4 Dalla loro unione coniugale nasceva nato a [...], MG Brasile, il Parte_4 20/02/1921 (v. doc. 08).
3. contraeva matrimonio religioso in data 27/07/1946 con (v. Persona_5 Persona_6 doc. 09). Dalla loro unione coniugale nasceva , nata a [...]çalo do Sapucaí, MG Brasile, Persona_7 il 28/12/1957 (v. doc. 10).
4. contraeva matrimonio in data 25/04/1981 con (v. doc. 11). Persona_7 Persona_4 Persona_8 10. Dalla loro unione coniugale nasceva la ricorrente nata a [...], MG Brasile, il Parte_2 23/03/1982 (v. doc. 12). 5.
contraeva matrimonio in data 17/07/1999 con (v. doc. C.F._1 Parte_2 Persona_9 13) e dalla loro unione coniugale nasceva un figlio nato a [...], MG Parte_1 Brasile, il 07/04/2000 b. b. dall'unione naturale con generava il Parte_2 Persona_1 Persona_10
nato a [...], MG Brasile, il 24/09/2012 come risulta da certificato di nascita (v. doc. 15) e da
[...] dichiarazione di maternità biologica (v.doc. 16).
pagina 2 di 4 Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
3. Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Molinella provincia di CP_2 Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente.
4. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente avendo parte ricorrente fornito la prova di avere presentato nel febbraio 2017 al Consolato italiano di San Paolo la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quale discendente - in linea diretta - di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta né avendo ricevuto alcuna convocazione, avendo anzi dimostrato che il predetto Consolato Generale d'Italia ha in corso l'evasione delle richieste formulate nel 2005. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
5. L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o pagina 3 di 4 diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore. B. NEL MERITO
1. I ricorrenti, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sui figli minori, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, Persona_2 senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
2. Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912). C. SULLE SPESE DI LITE
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
cittadino brasiliano, nato il [...] a [...] - MG Brasile, Parte_1
cittadina brasiliana, nata il [...] a [...] - MG Brasile, Parte_2
, cittadino brasiliano nato il [...] a [...], MG Parte_3 Brasile, sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 3/12/2025
dott. Patrizia Bellettati pagina 4 di 4