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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/12/2025, n. 2321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2321 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2460 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
NO ER (C.F. ; PEC C.F._2
fax 090/675920), Email_1
elettivamente domiciliata in Messina, Corso Vittorio Emanuele II n. 9 (Studio
Legale Prof. , giusta procura in atti;
PARTE Controparte_1
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), residente in [...]
979, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale Rebibbia di Roma, ed elettivamente domiciliato in Pescara alla via dei Peligni n. 10, presso lo studio e la persona dell'avv. Kateryna Pantaleone (Cod. Fisc.: , C.F._4
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, PEC: Email_2
PARTE RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 27.06.2025, chiedeva lo scioglimento del Parte_1
matrimonio civile contratto a Messina, il 24 luglio 2018, con Controparte_2
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina
[...]
al n. 143 parte 1 anno 2018. Esponeva che l'unione coniugale, inizialmente serena, si era irrimediabilmente compromessa a seguito della tossicodipendenza del marito, accertata nel novembre 2020, e dei successivi comportamenti che avevano determinato la disgregazione della comunione materiale e spirituale, nonché la violazione degli obblighi di contribuzione familiare;
che nonostante i tentativi di recupero, il resistente non aveva intrapreso alcun percorso terapeutico e, dal febbraio 2022, si trovava in stato di detenzione cautelare per condotte illecite;
che con sentenza n. 1567/2023, passata in giudicato, il
Tribunale di Messina aveva pronunciato la separazione con addebito a carico del marito ed aveva affidato il figlio minore nato a [...] il Persona_1
19.10.2018, in via esclusiva alla madre, prevedendo incontri protetti in spazio neutro con il padre, subordinati alla cessazione della detenzione, mentre in pendenza di questa il Tribunale aveva consentito l'effettuazione di colloqui telefonici;
che con la medesima sentenza era stato disposto un contributo a carico del padre al mantenimento del minore pari a € 100,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie. Evidenziava che era impossibile ricostituire l'“affectio maritalis” e chiedeva, pertanto, il divorzio, con la conferma dell'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con attribuzione alla stessa della facoltà di assumere da sola le decisioni di maggiore interesse per il figlio e con la regolamentazione dei
2 rapporti padre-figlio secondo le modalità già stabilite;
chiedeva, infine,
l'incremento dell'assegno di mantenimento a € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, in considerazione delle accresciute esigenze del minore e del mutato contesto economico, con la condanna del resistente alle spese di lite.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 05/06.08.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 10.12.2025, si costituiva e il quale sottolineava che era legato da Controparte_2
profondo affetto sia nei confronti della moglie che del figlio. Riferiva che prestava, comunque, il proprio consenso allo scioglimento del matrimonio, prendendo atto della volontà espressa dalla moglie. Chiedeva, nondimeno, che il figlio minore fosse affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, in considerazione dello stato di detenzione del deducente. Rilevava che egli continuava ad effettuare colloqui telefonici con il figlio ed era rimasto, pertanto, presente e partecipe nella vita e nell'educazione del minore. Evidenziava, infine, che versava regolarmente l'assegno stabilito dal tribunale per il mantenimento del figlio minore, nonostante le difficoltà derivanti dallo stato di detenzione, e si proponeva di contribuire in futuro anche in maniera più cospicua alle esigenze del figlio, non appena avesse avuto la relativa disponibilità economica. Rilevava, in ogni caso, che non si opponeva all'aumento dell'assegno ad € 200,00 mensili, oltre alle spese straordinarie come già stabilito.
All'udienza dell'11.12.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il
Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione e, ritenuto che non vi fosse la necessità di emettere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno
3 di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_2
meriti accoglimento.
[...]
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza n. 1567/2023 emessa dal Tribunale di Messina e pubblicata l'08/09/2023, ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento, in data
22.11.2021, per l'espletamento del tentativo di conciliazione, alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. La ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliata con il marito dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più
4 nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Messina, il 24 luglio 2018, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina al n. 143 parte 1 anno 2018.
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole occorre tenere presente che quando, come nel caso in esame, vi sia già un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra genitori e figli, la modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustificano una revisione delle disposizioni vigenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720).
Nel caso in esame entrambe le parti non hanno allegato circostanze idonee a giustificare una revisione delle statuizioni vigenti relative all'affidamento ed ai rapporti di natura personale tra i genitori ed il figlio così come Persona_1
stabiliti nella sentenza di separazione. La circostanza, infatti, che il padre mantenga costanti contatti con il figlio mediante le videochiamate previste nella menzionata sentenza di separazione e provveda al mantenimento del figlio costituisce mero adempimento degli obblighi gravanti sul genitore nei confronti della prole, ma non vale a dimostrare il superamento di quelle situazioni che apparivano ostative all'affidamento condiviso, consistenti nella dipendenza del da sostanze stupefacenti (la cui assunzione è attualmente solo di fatto CP_2
impedita dalla condizione di restrizione della libertà personale) e nella mancanza
5 di adeguati freni inibitori rispetto a condotte illecite, verosimilmente in parte collegate al suo stato di tossicodipendenza.
Quanto al mantenimento del figlio, la ricorrente ha chiesto un aumento dell'assegno, evidenziando che le esigenze del bambino erano aumentate nel tempo. Invero, la Suprema Corte ha più volte rilevato (Cass. Civ. 17055/2007;
Cass. 6 novembre 2009, n. 23630; Cass. Civ. 8927/2012; Cass. 1 marzo 2018 n.
4811; Cass. civ. 4 maggio 2023, n. 11724) che l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla crescita, sicché, in qualche misura, non ha bisogno di specifica dimostrazione, legittimando così l'aumento dell'assegno di mantenimento anche in assenza di aumenti reddituali del genitore, quando, come nel caso in esame, trascorra un tempo piuttosto ampio, tale da determinare il passaggio del figlio minore, che ha ormai raggiunto l'età scolastica, ad una fase di vita caratterizzata da nuovi e maggiori bisogni.
D'altronde, lo stesso resistente ha riconosciuto che i bisogni del figlio erano aumentati ed ha dichiarato di essere disponibile ad aumentare la misura dell'assegno come richiesto dalla ricorrente.
La domanda va, pertanto, accolta, ponendo a carico di Controparte_2
l'obbligo di corrispondere a un assegno mensile di
[...] Parte_1
€ 200,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio fermo restando l'obbligo Persona_1
di entrambi i genitori di provvedere alle spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili ed a quelle mediche nell'interesse del figlio in misura pari al 50 %.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della causa, che richiedeva un intervento giurisdizionale e delle ragioni della decisione, che non consentono di configurare una vera e propria soccombenza e fronte dell'adesione del resistente alla domanda di aumento dell'assegno.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data
27.06.2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Messina, il 24 luglio 2018, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Messina al n. 143 parte 1 anno 2018, tra nata a [...] Parte_1
(ME) il 02.06.1991 e nato a [...] il Controparte_2
05.02.1988;
2) ridetermina l'assegno a carico di HA ed a CP_2
favore di a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
nella misura mensile di € 200,00, da rivalutare annualmente in Persona_1
base agli indici ISTAT, fermo restando l'obbligo a carico di entrambi i genitori di provvedere alle spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili ed a quelle mediche nell'interesse del figlio in misura pari al 50 %;
3) conferma le statuizioni vigenti nel regime della separazione, relative all'affidamento del figlio minore ed ai rapporti tra padre Persona_1
e figlio;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
5) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto
Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2460 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
NO ER (C.F. ; PEC C.F._2
fax 090/675920), Email_1
elettivamente domiciliata in Messina, Corso Vittorio Emanuele II n. 9 (Studio
Legale Prof. , giusta procura in atti;
PARTE Controparte_1
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), residente in [...]
979, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale Rebibbia di Roma, ed elettivamente domiciliato in Pescara alla via dei Peligni n. 10, presso lo studio e la persona dell'avv. Kateryna Pantaleone (Cod. Fisc.: , C.F._4
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, PEC: Email_2
PARTE RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 27.06.2025, chiedeva lo scioglimento del Parte_1
matrimonio civile contratto a Messina, il 24 luglio 2018, con Controparte_2
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina
[...]
al n. 143 parte 1 anno 2018. Esponeva che l'unione coniugale, inizialmente serena, si era irrimediabilmente compromessa a seguito della tossicodipendenza del marito, accertata nel novembre 2020, e dei successivi comportamenti che avevano determinato la disgregazione della comunione materiale e spirituale, nonché la violazione degli obblighi di contribuzione familiare;
che nonostante i tentativi di recupero, il resistente non aveva intrapreso alcun percorso terapeutico e, dal febbraio 2022, si trovava in stato di detenzione cautelare per condotte illecite;
che con sentenza n. 1567/2023, passata in giudicato, il
Tribunale di Messina aveva pronunciato la separazione con addebito a carico del marito ed aveva affidato il figlio minore nato a [...] il Persona_1
19.10.2018, in via esclusiva alla madre, prevedendo incontri protetti in spazio neutro con il padre, subordinati alla cessazione della detenzione, mentre in pendenza di questa il Tribunale aveva consentito l'effettuazione di colloqui telefonici;
che con la medesima sentenza era stato disposto un contributo a carico del padre al mantenimento del minore pari a € 100,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie. Evidenziava che era impossibile ricostituire l'“affectio maritalis” e chiedeva, pertanto, il divorzio, con la conferma dell'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con attribuzione alla stessa della facoltà di assumere da sola le decisioni di maggiore interesse per il figlio e con la regolamentazione dei
2 rapporti padre-figlio secondo le modalità già stabilite;
chiedeva, infine,
l'incremento dell'assegno di mantenimento a € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, in considerazione delle accresciute esigenze del minore e del mutato contesto economico, con la condanna del resistente alle spese di lite.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 05/06.08.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 10.12.2025, si costituiva e il quale sottolineava che era legato da Controparte_2
profondo affetto sia nei confronti della moglie che del figlio. Riferiva che prestava, comunque, il proprio consenso allo scioglimento del matrimonio, prendendo atto della volontà espressa dalla moglie. Chiedeva, nondimeno, che il figlio minore fosse affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, in considerazione dello stato di detenzione del deducente. Rilevava che egli continuava ad effettuare colloqui telefonici con il figlio ed era rimasto, pertanto, presente e partecipe nella vita e nell'educazione del minore. Evidenziava, infine, che versava regolarmente l'assegno stabilito dal tribunale per il mantenimento del figlio minore, nonostante le difficoltà derivanti dallo stato di detenzione, e si proponeva di contribuire in futuro anche in maniera più cospicua alle esigenze del figlio, non appena avesse avuto la relativa disponibilità economica. Rilevava, in ogni caso, che non si opponeva all'aumento dell'assegno ad € 200,00 mensili, oltre alle spese straordinarie come già stabilito.
All'udienza dell'11.12.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il
Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione e, ritenuto che non vi fosse la necessità di emettere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno
3 di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_2
meriti accoglimento.
[...]
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza n. 1567/2023 emessa dal Tribunale di Messina e pubblicata l'08/09/2023, ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento, in data
22.11.2021, per l'espletamento del tentativo di conciliazione, alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. La ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliata con il marito dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più
4 nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Messina, il 24 luglio 2018, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina al n. 143 parte 1 anno 2018.
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole occorre tenere presente che quando, come nel caso in esame, vi sia già un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra genitori e figli, la modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustificano una revisione delle disposizioni vigenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720).
Nel caso in esame entrambe le parti non hanno allegato circostanze idonee a giustificare una revisione delle statuizioni vigenti relative all'affidamento ed ai rapporti di natura personale tra i genitori ed il figlio così come Persona_1
stabiliti nella sentenza di separazione. La circostanza, infatti, che il padre mantenga costanti contatti con il figlio mediante le videochiamate previste nella menzionata sentenza di separazione e provveda al mantenimento del figlio costituisce mero adempimento degli obblighi gravanti sul genitore nei confronti della prole, ma non vale a dimostrare il superamento di quelle situazioni che apparivano ostative all'affidamento condiviso, consistenti nella dipendenza del da sostanze stupefacenti (la cui assunzione è attualmente solo di fatto CP_2
impedita dalla condizione di restrizione della libertà personale) e nella mancanza
5 di adeguati freni inibitori rispetto a condotte illecite, verosimilmente in parte collegate al suo stato di tossicodipendenza.
Quanto al mantenimento del figlio, la ricorrente ha chiesto un aumento dell'assegno, evidenziando che le esigenze del bambino erano aumentate nel tempo. Invero, la Suprema Corte ha più volte rilevato (Cass. Civ. 17055/2007;
Cass. 6 novembre 2009, n. 23630; Cass. Civ. 8927/2012; Cass. 1 marzo 2018 n.
4811; Cass. civ. 4 maggio 2023, n. 11724) che l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla crescita, sicché, in qualche misura, non ha bisogno di specifica dimostrazione, legittimando così l'aumento dell'assegno di mantenimento anche in assenza di aumenti reddituali del genitore, quando, come nel caso in esame, trascorra un tempo piuttosto ampio, tale da determinare il passaggio del figlio minore, che ha ormai raggiunto l'età scolastica, ad una fase di vita caratterizzata da nuovi e maggiori bisogni.
D'altronde, lo stesso resistente ha riconosciuto che i bisogni del figlio erano aumentati ed ha dichiarato di essere disponibile ad aumentare la misura dell'assegno come richiesto dalla ricorrente.
La domanda va, pertanto, accolta, ponendo a carico di Controparte_2
l'obbligo di corrispondere a un assegno mensile di
[...] Parte_1
€ 200,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio fermo restando l'obbligo Persona_1
di entrambi i genitori di provvedere alle spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili ed a quelle mediche nell'interesse del figlio in misura pari al 50 %.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della causa, che richiedeva un intervento giurisdizionale e delle ragioni della decisione, che non consentono di configurare una vera e propria soccombenza e fronte dell'adesione del resistente alla domanda di aumento dell'assegno.
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P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data
27.06.2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Messina, il 24 luglio 2018, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Messina al n. 143 parte 1 anno 2018, tra nata a [...] Parte_1
(ME) il 02.06.1991 e nato a [...] il Controparte_2
05.02.1988;
2) ridetermina l'assegno a carico di HA ed a CP_2
favore di a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
nella misura mensile di € 200,00, da rivalutare annualmente in Persona_1
base agli indici ISTAT, fermo restando l'obbligo a carico di entrambi i genitori di provvedere alle spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili ed a quelle mediche nell'interesse del figlio in misura pari al 50 %;
3) conferma le statuizioni vigenti nel regime della separazione, relative all'affidamento del figlio minore ed ai rapporti tra padre Persona_1
e figlio;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
5) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto
Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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