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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 170/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
, c.f. nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, c.f. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi in forza di procura in calce al ricorso, dall'avv. Carmine Lanzetta del Foro di Milano (C.F.
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Milano C.F._3
(MI), via Manara n. 5
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 16-01-2025, così come successivamente confermate all'udienza del 20-02-2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 16-01-2025.
All'udienza del 20-02-2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco mutuo rispetto, astenendosi, in presenza dei figli, da ogni condotta negativa e denigratoria nei confronti del ruolo genitoriale e/o della persona dell'ex coniuge;
2) la casa coniugale, sita in Sover (TN) alla via Della Bortola n. 3, di proprietà della sig.ra , resterà Parte_1
assegnata alla stessa;
3) il figlio , considerata la sua età, sceglierà autonomamente Per_1
come e dove trascorrere il proprio tempo, mentre il figlio sarà affidato Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna. I genitori, dunque, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita del figlio che verranno da loro concordemente assunte rispettando la capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni. Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del figlio presso di sé; 4) il sig. salvo diversi accordi con la sig.ra Pt_2
e in virtù di sopravvenuti ed imprevisti impegni di ciascuno dei coniugi, potrà Parte_1
vedere e tenere con sé il figlio - il martedì ed il giovedì dal termine dell'orario di Per_2
lavoro (circa 18,30), sino alle ore 21,00 e comunque dopo cena, quando sarà riaccompagnato alla casa materna;
- a fine settimana alternati, dalla mattina del sabato, ore 10:00, alla sera della domenica, ore 21,00 e comunque dopo cena, quando sarà riaccompagnato alla casa materna;
- per quanto riguarda le festività natalizie, ad anni alterni, il minore trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale e Santo Stefano con l'altro, mentre il
31 dicembre con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro. Gli altri giorni seguiranno la regolamentazione ordinaria. (Le vacanze natalizie 2025 vedranno il minore trascorrere la viglia di Natale con il padre e il giorno di Natale e Santo Stefano con la madre, mentre la
Vigilia di Capodanno con la madre e il giorno di Capodanno con il padre); - per quanto riguarda il periodo pasquale, la settimana coincidente con le festività scolastiche sarà trascorsa sempre ad anni alterni con un genitore, (a partire dal 2025 con la madre); - per quanto attiene il periodo estivo, il minore trascorrerà almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, secondo il piano ferie che entrambi i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente entro il 30 maggio di ogni anno;
- tutte le altre festività
(Carnevale, 1° maggio, 2 Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre ecc.) seguiranno sempre il principio dell'alternanza; - In ogni caso, sia per le festività, sia per gli altri giorni dell'anno, stante la sufficientemente elevata età del minore pur nel rispetto del principio di Per_2
bigenitorialità, i genitori convengono che avrà assoluta rilevanza la volontà del figlio, nel totale rispetto della sua libertà di autodeterminazione e, in ogni caso, nel rispetto del principio del best interest del minore;
5) entrambi i coniugi verseranno l'importo di €
600,00= ciascuno, entro il 15 di ogni mese, sul conto corrente cointestato tra le parti e già aperto presso l'istituto di credito “Banca per il Trentino-Alto Adige Bank für Trentino-
Südtirol credito cooperativo italiano” - come peraltro fanno già da diverso tempo (v. doc.
14) - quale contributo al mantenimento dei figli e (euro 300,00= ciascuno), Per_1 Per_2
somma che sarà annualmente adeguata in base agli indici di svalutazione del costo della vita, come determinato dall'ISTAT. L'utilizzo del ridetto conto corrente continuerà ad essere destinato ad ogni spesa relativa al sostentamento dei propri figli;
6) in ogni caso, per quanto non già soddisfatto con il versamento mensile di cui al precedente punto, entrambi concorreranno in misura pari al 50% per quanto concerne le spese straordinarie preventivamente concordate per il figlio , fintato che lo stesso non diverrà Per_1
economicamente autosufficiente, e al 50% per quanto concerne le spese straordinarie preventivamente concordate per il figlio fintanto che lo stesso non diverrà Per_2
economicamente autosufficiente. I genitori si obbligano reciprocamente, per l'ipotesi di anticipazione per intero da parte di uno di essi, a rimborsare all'altro la metà di quanto pagato dietro esibizione di regolare fattura, ricevuta o scontrino. Si precisa che tali spese comprendono, come indicato dalle seguenti linee guida: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo: c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo di cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (es. pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi di studio in Italia ed all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
7) l'Assegno Unico verrà percepito da entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno;
8) I ricorrenti danno atto che non vi è luogo per la corresponsione di un assegno di mantenimento, potendo ognuno di loro provvedere da solo al proprio sostentamento;
9) le parti dichiarano di avere regolato ogni altro aspetto economico patrimoniale, si ritengono soddisfatti degli accordi raggiunti e nulla hanno più a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
10) i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I coniugi reciprocamente si impegnano, altresì, a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole”. Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 16-01-2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato il 13 giugno 1992 a Sover, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Sover al n.
3 - P. II – S. A - Anno 1992).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 21 febbraio 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi