Decreto cautelare 7 aprile 2017
Ordinanza collegiale 27 aprile 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 07/04/2017, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/04/2017
N. 00433/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2017, proposto da:
Marcopolo Engineering S.p.A. - Sistemi Ecologici in Concordato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Fantappie', Valeria Pellegrino, con domicilio eletto in Lecce, via Augusto Imperatore N. 16;
contro
Provincia di Taranto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comune di Taranto, Regione Puglia non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Italcave S.p.A. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
PER L'ANNULLAMENTO E/O LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' E INEFFICACIA PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI
ANCHE INTERINALI EX ARTT. 55 E 56 C.P.A.
- del provvedimento della Provincia di Taranto del 30/03/2017, comunicato solo via PEC, p_ta/0010769 (all. A) di non accoglimento dell'istanza AUA richiesta dalla Marcopolo Engineering S.p.A. – Sistemi Ecologici (d'ora in avanti anche solo “MPE”) (i) per il rinnovo dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e (ii) per l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche ai sensi del R.R. 26/2013, per l'impianto di recupero del biogas denominato “Italcave 1 – BG 047” (operazione di recupero R1) a servizio della discarica sita nel Comune di Taranto, località La Riccia Giardinello, di proprietà della società Italcave S.p.A.;
- della nota del 2° settore della Provincia di Taranto prot. 7997 del 10/3/2017, richiamata nel provvedimento p_ta/0010769 e mai comunicata integralmente;
- della nota del 2° settore della Provincia di Taranto prot. 10281 del 27/3/2017, parzialmente trascritta nel provvedimento p_ta/0010769 e mai comunicata integralmente;
- dell'art. 10, lett. d, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 5/2/1998 (all. B);
- di tutti gli atti ad essi presupposti, conseguenti e connessi ancorché incogniti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Premesso che l’impugnato provvedimento di diniego di rinnovo dell’A.U.A. si basa unicamente sullo stato di concordato preventivo (con continuità aziendale) in cui si trova la società ricorrente.
Considerato che, a prescindere da ogni valutazione circa la sussistenza del fumus boni iuris, si ravvisa la presenza del pregiudizio di estrema gravità ed urgenza allegato alla parte ricorrente, anche tenuto conto che (ai sensi del punto 2.5 dell’Allegato 1 del D.Lgs 13.1.2003 n. 36) il sistema di estrazione e trattamento del biogas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione di gas.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali, nel senso di consentire la prosecuzione dell’attività di recupero svolta dalla società ricorrente sino alla data della Camera di Consiglio del 26 aprile 2017.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 26 aprile 2017.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 7 aprile 2017.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO