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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 15/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5346/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n.534672024, promossa con ricorso depositato il 20/12/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina: italiano, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con l'Avv.Barbara Lamberto;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con l'Avv. Chiara Gualandi;
pagina 1 di 6
(anno 2017, atto n. 3 parte I); separati consensualmente con sentenza n. 1451/2023 pubblicata in data 23.12.2023, passata in giudicato il 20.04.2024; con i seguenti figli: Persona_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20.12.2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Nella casa adibita a domicilio coniugale, in comproprietà tra i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno e sita in Gemonio (VA) - Via Fiume n. 30, già assegnata alla IG.ra
[...]
in sede di separazione, continuerà ad abitare quest'ultima unitamente ai due figli Parte_1
e . Per_1 Per_2
2. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, ma con Per_2
collocamento prevalente presso la madre nella casa sita in Gemonio (VA) Via Fiume n. 30. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore per quanto attiene le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
Per_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente, durante i periodi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi. Il padre potrà vedere e tenere con sé almeno due giorni Per_2 infrasettimanali, indicativamente lunedì e mercoledì dal termine dell'orario scolastico sino alle 21.00 circa e a fine settimana alternati e precisamente dal sabato mattina sino alla domenica sera, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. Il padre potrà inoltre vedere ogni qualvolta lo vorra' previo accordo telefonico con la Per_2
madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio minore.
Durante le festività natalizie, ad anni alterni, il figlio trascorrerà con un genitore il Per_2
periodo 23/30 dicembre e con l'altro genitore il periodo 31 dicembre /6 gennaio. Per quanto riguarda le vacanze Pasquali, ad anni alterni il figlio trascorrera' con un genitore il giorno di
Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo; per quanto riguarda le vacanze estive, il figlio minore potra' trascorrere un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, con il Per_2
padre. I IGnori e si impegnano a concordare e a comunicarsi Parte_1 Pt_2
reciprocamente i rispettivi periodi di fruizione feriale, possibilmente entro il 30 maggio di ogni anno e comunque in tempo utile per consentire ad entrambi l'organizzazione delle proprie ferie. Le parti si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente le rispettive pagina 2 di 6 destinazioni (ivi incluso un recapito telefonico fisso, laddove possibile, il nominativo dell'alloggio prescelto nonché eventuali cambiamenti dello stesso), avendo altresì cura nei reciproci periodi di spettanza a che il minore mantenga quotidianamente (laddove possibile) contatti telefonici e/o via internet con l'altro genitore. Tale impegno è da intendersi esteso a tutte le ipotesi di permanenza prolungata del figlio con uno dei genitori. Quanto alla figlia
, ormai divenuta maggiorenne ma ancora studentessa e non economicamente Per_1
autosufficiente, si lascia alla stessa e ai genitori ogni piu' opportuna decisione in merito alle visite con il padre;
3. Piano Genitoriale : frequenta la classe terza presso la scuola secondaria di Per_2
primo grado Istituto Curti di Gemonio (VA) in cui nei giorni di lunedì e mercoledì ha rientro pomeridiano con uscita alle ore 17,00. Negli altri giorni le lezioni terminano alle ore 14,00.
usufruisce del servizio del pulmino per andare e tornare da scuola. Nei giorni di Per_2
martedì e giovedì svolge quale attività sportiva calcio con allenamenti dalle ore Per_2
17,30-alle ore 19,30 a Gemonio (VA) e il sabato pomeriggio/ domenica mattina partecipa alle partite della squadra accompagnato dalla madre o dal padre;
il medico pediatra è la d.ssa di Gavirate, non presenta patologie;
Persona_3 Per_2
4. il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento dei due figli e l'importo mensile Per_1 Per_2 determinato nella misura di € 700,00 complessivi (€ 350,00 per ciascun figlio) per dodici mensilità, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate indicate dalla IG.ra . Il suddetto importo verrà annualmente rivalutato Parte_1 in base alle variazioni degli indici Istat. Le parti concordano altresì che l'assegno unico universale erogato dall' viene trattenuto interamente dalla IG.ra . La CP_1 Parte_1
differenza di importo degli assegni famigliari svizzeri non appena concessi e percepiti dal IG.
verra' versata direttamente da quest'ultimo alla IG.ra . Entrambi i Pt_2 Parte_1
ricorrenti si impegnano ad effettuare la richiesta di aggiornamento degli assegni svizzeri ogni anno con cadenza semestrale (indicativamente nei mesi di gennaio e giugno di ogni anno). Le spese straordinarie per i due figli verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate e comunicate e previa, laddove necessaria, esibizione di eventuali preventivi di spesa, fatta salva, ovviamente, l'urgenza. Il pagamento delle predette spese è subordinato all'esibizione di documenti giustificativi fiscalmente validi.
In caso di mancata preventiva comunicazione e/o mancato accordo, dette spese rimarranno ad esclusivo carico del genitore che le ha sopportate. In ipotesi di disaccordo tra i genitori in relazione alla qualificazione della spesa sostenuta, le parti faranno riferimento alle linee pagina 3 di 6 guida elaborate dal Tribunale di Milano.
5. Il IG. si obbliga a cedere alla IG. ra che, a sua Parte_2 Parte_1
volta, si obbliga ad acquistare, con separato atto notarile da sottoscriversi, entro il termine di
60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, avanti un notaio di fiducia, il diritto di piena proprietà, in ragione della quota indivisa di 1/2 (un mezzo), spettante allo stesso IG. sulle porzioni immobiliari, già costituenti casa coniugale Pt_2
con relative pertinenze, site in Comune di Gemonio (VA) alla Via Fiume n. 30 , acquistate con atto a rogito del Notaio di Luino in data 8 marzo 2013 Rep. n. 74185 Persona_4
racc. 8665, registrato a Luino in data 11.03.2103 al n.311 serie 1T - atto al quale le parti fanno fin d'ora pieno riferimento per tutti i patti, clausole, convenzioni e servitù in esso contenuti e richiamati - ed ivi così individuate:
“a) casa di abitazione con area scoperta pertinenziale in comune di Gemonio, avente accesso da via Fiume n. 30, facente parte del complesso immobiliare condominiale denominato “La casa 3” composta da: ingresso, soggiorno, servizi e portici al piano terreno, oltre area pertinenziale scoperta;
tre camere, bagno e balcone al piano primo;
due vani cantina e un vano pertinenziale a uso autorimessa privata con portico al piano seminterrato.
In catasto il tutto è censito come segue al catasto fabbricati:
- foglio 7 mappale 4204 subalterno 18, via Fiume, piani S1-T-1, categoria A/2, classe 3, vani
7, rendita euro 596,51 (abitazione e giardino);
- foglio 7 mappale 4204 subalterno 8, via Fiume, piano S1, categoria C/6, classe9, mq. 19, rendita euro 42,19 (autorimessa con portico);
Confini in un sol corpo da nord in senso orario: via Fiume, abitazione subalterno 17, strada e camminamenti comuni subalterno 2, e strada di accesso comune subalterno 1.
E' compresa la proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni del complesso immobiliare condominiale tra i quali la strada di accesso subalterno 1, la strada e i camminamenti subalterno 2 ( beni comuni non censibili) , nonché l'area scoperta adibita a parcheggio corrispondente in catasto alla planimetria allegata alla denuncia di variazione registrata il 22 marzo 2001 protocollo n. 105073, in base alla quale è censita al catasto fabbricati come segue: foglio 7 mappale 4204 subalterno 30, ( ex subalterno 27) largo
Mulino Beltramini, piano T, senza redditi;
….. confinante con area scoperta mappale 4204 subalterno 5 per tre lati, e con via Fiume. Per l'identificazione degli enti comuni le parti fanno comunque riferimento ai titoli anteriori, al regolamento di condominio che, unitamente alle tabelle dei millesimi di proprietà, trovasi allegato B al titolo di provenienza e alla normativa di legge (doc. 7 atto di acquisto immobile coniugale).
pagina 4 di 6 Le parti stabiliscono sin da ora che le spese, le competenze e gli oneri relativi all'atto notarile suddetto saranno a totale carico della parte cessionaria IG.ra e Parte_1 dichiarano altresì sin d'ora di volersi avvalere, in relazione al trasferimento immobiliare in oggetto, dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa quale prevista dall'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, successive eventuali modifiche ed integrazioni, trattandosi di cessione immobiliare tra coniugi attuata in regime di convenzione matrimoniale, impegnandosi le parti stesse a rendere nuovamente la suestesa dichiarazione nell'atto notarile di trasferimento. La IG.ra alla stipula dell'atto notarile di Parte_1 cessione della quota del 50% di pertinenza del IG. verserà a quest'ultimo la somma Pt_2 di € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di corrispettivo per la cessione della predetta quota;
6. La IG.ra si impegna ad accollarsi il pagamento delle rate residue del Parte_1 mutuo acceso con ING Direct per l'acquisto della casa coniugale sopra individuata, a far data dal mese di gennaio 2025, avendo già provveduto la stessa a richiedere a ING Direct la liberatoria in favore del IG. Pt_2
7. Il IG. trasferirà quanto prima la sua residenza e, comunque, entro e non oltre il Pt_2
31 dicembre 2024;
8. La IG.ra rinuncia a chiedere al IG. il rimborso della rata mutuo del Parte_1 Pt_2
mese di agosto 2024 dalla stessa interamente corrisposto e si accolla il pagamento del bollo anno 2023 dell'auto Audi tg. DS220TE in uso al IG. Pt_2
9. Poichè il IG. presta attività lavorativa in Svizzera, i ricorrenti danno atto sin Pt_2
d'ora che la IG.ra avrà diritto, come previsto dalla legislazione Svizzera, alla Parte_1
quota nella misura del 50% del secondo pilastro, maturata per tutti gli anni di matrimonio e fino allo scioglimento dello stesso, con la sentenza italiana di divorzio. La IGnora Parte_1
si farà carico di ogni spesa relativa alla procedura di completamento presso le Autorità
Svizzere al fine del riconoscimento della sentenza di divorzio nonché si impegnerà ad attivare la procedura di richiesta del 50% del secondo pilastro del IG. presso la Cassa Pt_2
Previdenziale di competenza.
I IGg.ri e danno atto di non avere null'altro a che pretendere nei Parte_1 Pt_2
reciproci confronti, per qualsivoglia titolo o ragione, anche non dipendente o attinente al rapporto coniugale, e dichiarano di aver regolato ogni e qualsiasi questione di carattere economico e patrimoniale. Si dichiarano, inoltre, autosufficienti e rinunciano reciprocamente a pretese alimentari.
pagina 5 di 6 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (atti comunicati regolarmente in data
23/12/2024, senza osservaizoni pervenute).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA per ogni effetto di legge lo scioglimento del matrimonio fra Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato
[...] Parte_2
a TT (VA) il 19.01.1977, contratto dai coniugi in data 31.07.2017, in Gemonio
(VA) in data 31.07.2017, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Gemonio (VA) (anno 2017, atto n. 3 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 25 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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