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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
ZATTA ROSANNA, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 251/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. U4020250004397337 CUT
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 409/2025 depositato il
02/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'invito alla regolarizzazione del contributo unificato tributario n. U40 2025 0004397337 con cui viene chiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio di Segreteria della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Venezia il versamento di € 60,00 (oltre € 8,75 per spese di notifica) per insufficiente pagamento, a seguito di rideterminazione del numero degli atti impugnati afferenti il ricorso rg 127/2025, depositato innanzi alla CGT di I grado di Venezia in data 27.02.2025.
Il ricorrente, evidenziando anche un difetto di chiarezza e motivazione dell'atto impugnato, dichiara di aver già versato l'importo di € 30,00 a titolo di contributo unificato tributario, per cui è illegittima la richiesta di ulteriori € 60,00, non giustificabile in ragione del valore del credito.
Si costituisce la parte resistente confermando il proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il contenzioso viene in trattazione avanti questo Giudice monocratico.
All'odierna udienza, svoltasi con le presenze e modalità come da verbale, la causa viene introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 non è meritevole di accoglimento.
Come detto, la presente controversia attiene al contributo unificato da applicarsi sul ricorso presentato dal ricorrente, alla luce del controllo del versamento dovuto, operato dalla segreteria della Corte
adita che accertava un insufficiente versamento.
La motivazione è chiara: il CUT non è stato versato per quanto attiene al numero degli atti impugnati.
L'art. 9 del D.P.R. 30 maggio n. 2002, n. 115 stabilisce che “è dovuto il contributo di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, (....) nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'art. 13 ...”; l'art. 13 stabilisce gli importi previsti per ciascuno scaglione di valore, mentre il successivo art. 14, comma 3-bis, detta il criterio per la quantificazione del valore della lite, in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma
2, secondo periodo del D. Lgs. n. 546/1992, disposizione che stabilisce che “per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato”.
In caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il contributo unificato deve essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulterà dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi, ai sensi del citato art. 14, comma 3 bis, D.P.R. 30 maggio n. 2002, n. 115 che espressamente prevede che: "3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546 e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito”;
La Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia ha evidenziato che nel caso di specie gli atti impugnati fossero tre in quanto sono stati impugnati intimazione di pagamento, ruolo e cartella di pagamento.
La parte resistente nelle proprie controdeduzioni insiste nella correttezza del proprio operato. ribadendo che
- riscontrata l'insufficiente del versamento del contributo unificato tributario rispetto all'importo dovuto, a seguito di rideterminazione del numero degli atti impugnati e del rispettivo valore - invitava la parte a versare l'ulteriore importo di euro 60,00 a titolo di contributo unificato tributario previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del citato D.P.R. n. 115/2002, a cui si aggiungono euro 8,75 a titolo di spese di notifica.
Viene evidenziato, inoltre, come parte ricorrente interpreti in modo restrittivo l'elenco contenuto nell'art 19
Dlgs 546/1992, in modo tale da ritenere che le parole “il ruolo e cartella di pagamento” indichino un unico atto e non due atti distinti, pur aventi tra di loro un certo grado di interdipendenza.
Questo Giudice richiama, preliminarmente, la decisione della CT di secondo grado del Lazio n. 4011/2022.
Tale decisione precisa che quando l'impugnazione riguarda una pluralità di atti, il calcolo del valore è disciplinato dall'articolo 14, comma 3 bis, del Dpr 115/2002, il quale dispone che, nei processi tributari, il valore della lite è determinato per ciascun atto impugnato ai sensi del richiamato articolo 12. Tale criterio è stato confermato dalla Corte di giustizia Europea, la quale ha ritenuto che esso non contrasta con i principi dell'Unione (sentenza del 6 ottobre 2015, Causa C-61/14) nonché dalla Corte costituzionale che, nella sentenza 68/2016, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3 bis, del Dpr 115/2002, ritenendo legittimo, in caso di ricorso cumulativo, il calcolo del contributo unificato sul valore dei singoli atti impugnati e non sul valore complessivo degli stessi. La Suprema Corte con la sentenza n. 16284/2021, ha chiarito che, con riferimento al processo tributario, ben possono applicarsi diversi criteri di determinazione quantitativa del contributo unificato, rispetto al procedimento civile.
Ciò precisato è da valutare se - nel caso che qui interessa - ci si trovi di fronte ad un unico atto impugnabile, come sostenuto dalla parte ricorrente.
Orbene nel ricorso introduttivosi legge che il ricorso il sig. Ricorrente_1 chiedeva alla Corte di “dichiarare la nullità, l'annullamento e l'inefficacia dell'iscrizione a ruolo, dell'intimazione di pagamento n.
07120249050565818 e degli atti sottostanti tributari impugnati in questa sede”.
Questa Corte ha, di recente, affrontato in altro contenzioso analoga tematica, rilevando con riguardo al ruolo ed alla cartella che: “(...) anche a prescindere dal fatto che essi provengono da distinti soggetti e assolvono a funzioni diverse, essendo il primo una atto di natura accertativa e il secondo di natura esecutoria rispetto al primo, ciascuno dei menzionati atti può essere oggetto di autonoma impugnazione per vizi propri (anche se, nella maggior parte dei casi, il contribuente impugna la cartella di pagamento soffermandosi su vizi di quest'ultima e/o degli atti presupposti, non è escluso che possa sollevare contestazioni specifiche che riguardano la procedura di formazione del ruolo la cui competenza spetta all'ente impositore) “, e che “(...) il "ruolo" è un atto amministrativo di tipo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate allorché sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse)”, laddove la cartella di pagamento, che ex art. 25, comma 2 del D.P.R. n. 602 del 1973, "contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata" attiene alla fase esecutiva, di competenza del concessionario della riscossione in funzione del recupero, che può avvenire anche con lo spontaneo pagamento della cartella, del debito tributario riferito al sottostante accertamento contenuto nella richiamata iscrizione a ruolo, con l'ulteriore precisazione che: “(...) ciò stante deve risultare evidente che, ai fini del versamento del contributo unificato richiesto dall'Ufficio, quello che unicamente rileva non è la possibilità, perché di questo si tratta, che il contribuente, conoscendo il ruolo attraverso la cartella e intendendo chiedere l'annullamento della cartella solo in via derivata e non anche per vizi propri, possa qualificare il giudizio introdotto come rivolto nei confronti di un unico atto, quanto il fatto indiscutibile di agire, come spiegato, nei confronti di due distinti ed autonomi provvedimenti anche funzionalmente distinguibili ” (CT primo grado di Venezia, sent. 15/2024).
A supporto, peraltro, della già citata motivazione si richiama, anche, l'insegnamento di cui a Cass. S.U. n.
19704/2015 ove è affermato che “(...) il debitore (...) a secondo del suo interesse può impugnare il ruolo e la cartella di pagamento ovvero anche uno solo dei due, con l'ovvio corollario che la nullità di un atto non comporta quella degli atti precedenti né di quelli successivi che ne sono indipendenti e, quindi, che la nullità della cartella di pagamento non comporta necessariamente quella del ruolo, mentre la nullità del ruolo determina necessariamente la nullità anche della cartella”.
La Suprema Corte ha altresì precisato che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
da ciò consegue che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale. Tale nullità, può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (intimazione di pagamento nel caso di specie) oppure facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto o degli atti presupposti (Cass.
18/01/2018, n. 1144).
Per i motivi esposti il ricorso non può trovare accoglimento.
Per quanto riguarda il regolamento delle spese, vista la particolarità del caso e tenendo conto del valore e della circostanza che la Segreteria si è difesa con proprio funzionario, le spese si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
.La Associazione_1 il ricorso. Compensa le spese di lite.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
ZATTA ROSANNA, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 251/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI MORA n. U4020250004397337 CUT
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 409/2025 depositato il
02/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna l'invito alla regolarizzazione del contributo unificato tributario n. U40 2025 0004397337 con cui viene chiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio di Segreteria della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Venezia il versamento di € 60,00 (oltre € 8,75 per spese di notifica) per insufficiente pagamento, a seguito di rideterminazione del numero degli atti impugnati afferenti il ricorso rg 127/2025, depositato innanzi alla CGT di I grado di Venezia in data 27.02.2025.
Il ricorrente, evidenziando anche un difetto di chiarezza e motivazione dell'atto impugnato, dichiara di aver già versato l'importo di € 30,00 a titolo di contributo unificato tributario, per cui è illegittima la richiesta di ulteriori € 60,00, non giustificabile in ragione del valore del credito.
Si costituisce la parte resistente confermando il proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il contenzioso viene in trattazione avanti questo Giudice monocratico.
All'odierna udienza, svoltasi con le presenze e modalità come da verbale, la causa viene introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 non è meritevole di accoglimento.
Come detto, la presente controversia attiene al contributo unificato da applicarsi sul ricorso presentato dal ricorrente, alla luce del controllo del versamento dovuto, operato dalla segreteria della Corte
adita che accertava un insufficiente versamento.
La motivazione è chiara: il CUT non è stato versato per quanto attiene al numero degli atti impugnati.
L'art. 9 del D.P.R. 30 maggio n. 2002, n. 115 stabilisce che “è dovuto il contributo di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, (....) nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'art. 13 ...”; l'art. 13 stabilisce gli importi previsti per ciascuno scaglione di valore, mentre il successivo art. 14, comma 3-bis, detta il criterio per la quantificazione del valore della lite, in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma
2, secondo periodo del D. Lgs. n. 546/1992, disposizione che stabilisce che “per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato”.
In caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il contributo unificato deve essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulterà dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi, ai sensi del citato art. 14, comma 3 bis, D.P.R. 30 maggio n. 2002, n. 115 che espressamente prevede che: "3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546 e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito”;
La Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia ha evidenziato che nel caso di specie gli atti impugnati fossero tre in quanto sono stati impugnati intimazione di pagamento, ruolo e cartella di pagamento.
La parte resistente nelle proprie controdeduzioni insiste nella correttezza del proprio operato. ribadendo che
- riscontrata l'insufficiente del versamento del contributo unificato tributario rispetto all'importo dovuto, a seguito di rideterminazione del numero degli atti impugnati e del rispettivo valore - invitava la parte a versare l'ulteriore importo di euro 60,00 a titolo di contributo unificato tributario previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del citato D.P.R. n. 115/2002, a cui si aggiungono euro 8,75 a titolo di spese di notifica.
Viene evidenziato, inoltre, come parte ricorrente interpreti in modo restrittivo l'elenco contenuto nell'art 19
Dlgs 546/1992, in modo tale da ritenere che le parole “il ruolo e cartella di pagamento” indichino un unico atto e non due atti distinti, pur aventi tra di loro un certo grado di interdipendenza.
Questo Giudice richiama, preliminarmente, la decisione della CT di secondo grado del Lazio n. 4011/2022.
Tale decisione precisa che quando l'impugnazione riguarda una pluralità di atti, il calcolo del valore è disciplinato dall'articolo 14, comma 3 bis, del Dpr 115/2002, il quale dispone che, nei processi tributari, il valore della lite è determinato per ciascun atto impugnato ai sensi del richiamato articolo 12. Tale criterio è stato confermato dalla Corte di giustizia Europea, la quale ha ritenuto che esso non contrasta con i principi dell'Unione (sentenza del 6 ottobre 2015, Causa C-61/14) nonché dalla Corte costituzionale che, nella sentenza 68/2016, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3 bis, del Dpr 115/2002, ritenendo legittimo, in caso di ricorso cumulativo, il calcolo del contributo unificato sul valore dei singoli atti impugnati e non sul valore complessivo degli stessi. La Suprema Corte con la sentenza n. 16284/2021, ha chiarito che, con riferimento al processo tributario, ben possono applicarsi diversi criteri di determinazione quantitativa del contributo unificato, rispetto al procedimento civile.
Ciò precisato è da valutare se - nel caso che qui interessa - ci si trovi di fronte ad un unico atto impugnabile, come sostenuto dalla parte ricorrente.
Orbene nel ricorso introduttivosi legge che il ricorso il sig. Ricorrente_1 chiedeva alla Corte di “dichiarare la nullità, l'annullamento e l'inefficacia dell'iscrizione a ruolo, dell'intimazione di pagamento n.
07120249050565818 e degli atti sottostanti tributari impugnati in questa sede”.
Questa Corte ha, di recente, affrontato in altro contenzioso analoga tematica, rilevando con riguardo al ruolo ed alla cartella che: “(...) anche a prescindere dal fatto che essi provengono da distinti soggetti e assolvono a funzioni diverse, essendo il primo una atto di natura accertativa e il secondo di natura esecutoria rispetto al primo, ciascuno dei menzionati atti può essere oggetto di autonoma impugnazione per vizi propri (anche se, nella maggior parte dei casi, il contribuente impugna la cartella di pagamento soffermandosi su vizi di quest'ultima e/o degli atti presupposti, non è escluso che possa sollevare contestazioni specifiche che riguardano la procedura di formazione del ruolo la cui competenza spetta all'ente impositore) “, e che “(...) il "ruolo" è un atto amministrativo di tipo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate allorché sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse)”, laddove la cartella di pagamento, che ex art. 25, comma 2 del D.P.R. n. 602 del 1973, "contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata" attiene alla fase esecutiva, di competenza del concessionario della riscossione in funzione del recupero, che può avvenire anche con lo spontaneo pagamento della cartella, del debito tributario riferito al sottostante accertamento contenuto nella richiamata iscrizione a ruolo, con l'ulteriore precisazione che: “(...) ciò stante deve risultare evidente che, ai fini del versamento del contributo unificato richiesto dall'Ufficio, quello che unicamente rileva non è la possibilità, perché di questo si tratta, che il contribuente, conoscendo il ruolo attraverso la cartella e intendendo chiedere l'annullamento della cartella solo in via derivata e non anche per vizi propri, possa qualificare il giudizio introdotto come rivolto nei confronti di un unico atto, quanto il fatto indiscutibile di agire, come spiegato, nei confronti di due distinti ed autonomi provvedimenti anche funzionalmente distinguibili ” (CT primo grado di Venezia, sent. 15/2024).
A supporto, peraltro, della già citata motivazione si richiama, anche, l'insegnamento di cui a Cass. S.U. n.
19704/2015 ove è affermato che “(...) il debitore (...) a secondo del suo interesse può impugnare il ruolo e la cartella di pagamento ovvero anche uno solo dei due, con l'ovvio corollario che la nullità di un atto non comporta quella degli atti precedenti né di quelli successivi che ne sono indipendenti e, quindi, che la nullità della cartella di pagamento non comporta necessariamente quella del ruolo, mentre la nullità del ruolo determina necessariamente la nullità anche della cartella”.
La Suprema Corte ha altresì precisato che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
da ciò consegue che l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale. Tale nullità, può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (intimazione di pagamento nel caso di specie) oppure facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto o degli atti presupposti (Cass.
18/01/2018, n. 1144).
Per i motivi esposti il ricorso non può trovare accoglimento.
Per quanto riguarda il regolamento delle spese, vista la particolarità del caso e tenendo conto del valore e della circostanza che la Segreteria si è difesa con proprio funzionario, le spese si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
.La Associazione_1 il ricorso. Compensa le spese di lite.