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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 3008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3008 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5085/2023 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di PO n. 8822/2023 vertente
TRA
(C.F.: ), con sede Parte_1 P.IVA_1 in PO (NA) alla Piazza Nazionale n. 88, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, elettivamente domiciliato in PO alla via Armando Diaz n.11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di PO (C.F. ), dalla quale è ex lege rappresentato e difeso P.IVA_2
APPELLANTE
E
(C.F. ), già con sede in Controparte_1 P.IVA_3 Controparte_2
Milano, via Domenichino 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano al corso Magenta n.84, presso lo studio degli avv.ti Paolo Bonalume (C.F.
), Giovanni Gomez Paloma ( ) e Giuseppe C.F._1 CodiceFiscale_2
Cardona ( ), dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di procura a CodiceFiscale_3 margine dell'atto di appello
APPELLATA
CONCLUSIONI
Entrambe le parti nel termine assegnato ex art.352 c.p.c. depositavano note di precisazione delle conclusioni.
L'appellante così concludeva: 1) “Accogliere l'appello dispiegato dalla Scrivente Difesa e per l'effetto integralmente riformare e revocare la sentenza n. 8822/2023 resa dal Tribunale di di PO – dott. Caccaviello nel giudizio recante r.g. 10163/2020 - pubblicata il
28/09/2023, notificata presso la Scrivente Avvocatura Distrettuale dello Stato di PO ex art. 11 R.D. 1611/1933 dal legale difensore di controparte, avv. Paolo Bonalume, a mezzo pec in data 20/10/2023 per tutte le ragioni di merito sopra esposte e per l'effetto rigettare
l'originaria domanda giudiziale avanzata da controparte in prime cure;
Condannare
l'appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale”.
L'appellata così concludeva: “ esaminate le difese svolte da controparte, ritiene, anche al fine di evitare di riportare argomentazioni difensive già svolte, di riportarsi a quanto dedotto ed articolato nella propria comparsa di costituzione insistendo quindi nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14.04.2020 ora Controparte_2 CP_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di PO l
[...] Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed esponeva che:
[...]
- essa in virtù di contratto di cessione pro soluto era cessionaria dei Controparte_2 crediti portati dalla fattura emessa da AN Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni
(“AN”), nei confronti dell'Istituto Comprensivo Statale 29 Miraglia-Sogliano;
- la fattura era stata emessa da AN quale corrispettivo di prestazioni di servizi erogate in favore dell'Istituto ed era stata ceduta dalla predetta società all'esponente Controparte_2 mediante contratto di cessione dei crediti, redatto in forma di scrittura privata autenticata da Notaio
e notificato all'Istituto;
- il contratto di cessione aveva avuto ad oggetto, oltre alla sorta capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura sino al saldo, sicchè essa era Controparte_2 legittimata a chiedere la condanna dell'Istituto al pagamento della somma di E. 5.658,38, oltre interessi;
- l , anche a seguito del ricevimento della fattura e della intimazione di pagamento, non Pt_1 contestava l'ammontare dei crediti né, a monte, l'erogazione dei sevizi per il cui pagamento la fattura era stata emessa;
- l'intimazione all'Istituto volta ad ottenere il pagamento rimaneva infruttuosa.
Tanto premesso chiedeva: “in via principale: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Istituto dei Controparte_2 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Istituto al relativo pagamento in favore di
[...]
I. € 5.658,38 per sorte capitale, di cui alla fattura emessa da AN e Controparte_2 riepilogata nel documento prodotto sub doc. 3; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel documento prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento della predetta fattura costituente la sorte capitale. In via subordinata: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Controparte_2 pagamento da parte dell e, per l'effetto, condannare l al pagamento in favore di Pt_1 Pt_1 [...] di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Controparte_2 Controparte_2 per: sorte capitale;
interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati
[...] nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione alla sorte capitale. In ulteriormente subordinata: per l'eventualità in cui l Pt_1 dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell e, per l'effetto, Controparte_2 Pt_1 condannare l'Istituto al pagamento in favore di di ogni diversa somma Controparte_2 che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Controparte_2 monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; in ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Si costituiva l , il quale contestava la domanda sostenendo di Parte_1 aver già pagato l'importo di € 5.658,38 richiesto, come risultante dal rapporto informativo recante prot. N.1114C08 del 20.05.2020, dal mandato di pagamento n.14 e dalla corrispondenza con la quale si specificava dell'avvenuto pagamento, allegati in atti.
Eccepiva inoltre la inopponibilità della cessione del credito intervenuta tra AN e Controparte_3 per violazione dell'art. 70 r.d. 18/11/1923, n. 2440 e dell'art. 9, allegato E, della l. 20 marzo 1865, n.
2248 - che introduce in caso di cessione di crediti di una Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto somministrazioni, forniture e appalti una deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore ceduto fino a quando il contratto è in corso - essendo il contratto ancora in corso. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese del giudizio.
Depositata documentazione, precisate le conclusioni, con sentenza n. 8822/2023, il Tribunale di
PO così provvedeva: “1) condanna il convenuto al pagamento della somma di € 5.658,38, oltre interessi moratori ed anatocistici ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 nonché della somma di €40,00;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.700 per onorario ed € 291 per spese oltre s.g., IVA e CPA.”
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 18.11.2023 proponeva appello l'Istituto
Comprensivo Miraglia-Sogliano, sulla base di cinque motivi, così rubricati: 1) “erronea declaratoria di contumacia”; 2) “difetto di prova del credito azionato da controparte”; 3) “necessità della prova scritta ad substantiam actus del contratto di servizio, fonte del credito ceduto all'odierna appellata, tra il Consorzio AN e l ”; 4) “riproposizione dell'eccezione di inopponibilità e di Controparte_4 inefficacia della cessione del credito”; 5) “riproposizione dell'eccezione relativa alla non debenza delle pretese accessorie”.
Chiedeva quindi, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata e rigettare l'originaria domanda giudiziale avanzata da controparte in prime cure e condannare l'appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la nuova denominazione della la quale Controparte_1 Controparte_2 contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria delle spese del grado.
In particolare eccepiva l'inammissibilità dell'appello nella parte relativa al difetto di prova in ordine all'esistenza di un valido contratto tra l'istituto e la società fornitrice AN, trattandosi di un tema di indagine non dibattuto in primo grado, nel corso del quale sollevava eccezioni aventi valore confessorio ex art. 2733 c.c. in ordine all'esistenza del rapporto sottostante tra esso e AN.”
Indi, concessi i termini ex art.352 c.p.c. per il deposito di memorie di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 17.4.2025 la causa era riservata in decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Il giudice di prime cure dichiarava la contumacia del convenuto e, con assai scarna Controparte_4
e stringata motivazione, accoglieva la domanda affermando che “il credito vantato è documentalmente provato”.
Con il primo motivo di appello, rubricato “erronea declaratoria di contumacia”, l'appellante contesta la declaratoria di contumacia, evidenziando che erroneamente il giudice di prime cure non si avvedeva della sua costituzione in giudizio, nonostante sia la comparsa di costituzione e risposta, sia la memoria istruttoria ex art. 183, co 6, n.1, c.p.c., sia le note di trattazione scritta, fossero state depositate telematicamente e sempre tempestivamente.
La censura è fondata.
Come emerge dal fascicolo telematico di primo grado, il convenuto si costituiva regolarmente in giudizio con comparsa di risposta in data 21.11.2020; depositava memoria istruttoria in data
6.12.2022 con allegata documentazione, nonché note di trattazione scritta in data 26.10.2022,
6.3.2023 e 25.9.2023.
Evidentemente il giudice di prime cure commetteva un errore nel dichiararne la contumacia.
Ciò detto, va prima esaminato per ragioni di priorità logica il terzo motivo di appello, rubricato
“necessità della prova scritta ad substantiam actus del contratto di servizio, fonte del credito ceduto all'odierna appellata, tra il Consorzio AN e l ”, con il quale l'appellante censura Controparte_4 la decisione del giudice di prime cure che riteneva la fondatezza della domanda avanzata dalla omettendo del tutto di considerare che quest'ultima non produceva in Controparte_2 giudizio il contratto concluso tra il Consorzio AN e l , da cui traeva origine il Controparte_4 credito oggetto di cessione, che, in quanto relativo a contratti di prestazione di servizi stipulati con una pubblica amministrazione statale, doveva rivestire la forma scritta ad substantiam.
La censura è fondata.
Sul punto va ricordato che in tema di contratti della P.A., ancorchè quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto di opera professionale, come il contratto di appalto, deve rivestire ex art.16 e
17 del r.d. n. 244/1923, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa altresì la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente la delibera a contrarre, atteso che questa, benchè sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20.03.2020, n. 7478; Cass. civ., Sez. II, 15.06.2020, n.
11465).
Né è sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale.
La fattura prodotta in giudizio dalla quale fonte dei crediti a lei ceduti Controparte_2
e dalla stessa azionati, non soddisfacendo il requisito della forma scritta dell'accordo, non è idonea ad assolvere l'onere probatorio gravante sull'attrice.
Come affermato dalla Suprema Corte, le fatture prodotte in giudizio dalla P.A. non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito e ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (Cass. n.16562/2018;
n.5263/2015; n. 26174/2009).
Inoltre, quanto alla mancata contestazione del difetto di prova in ordine all'esistenza di un valido contratto tra l'istituto e la società fornitrice AN, va ricordato che il principio, sancito dall'art.115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr.
Cass. n. 25999/2018; n. 11054/2001); e che il difetto di forma scritta richiesta ad substantiam può essere rilevato d'ufficio dal giudice chiamato a decidere sulla domanda volta al pagamento del compenso, anche in grado di appello (Cass. n. 1702/2006).
E' pertanto evidente che il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare se nella fattispecie vi fosse la prova della valida conclusione del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria in oggetto, anche in mancanza di eccezioni in proposito da parte del convenuto, e che erroneamente accoglieva la domanda attorea nonostante non fosse stato prodotto alcun contratto scritto intercorso con l'Istituzione Scolastica, in virtù del quale erano eseguite le prestazioni delle quali è chiesto il pagamento.
La prova della stipula del contratto certamente non può poi essere ricavata né dai documenti prodotti in giudizio, né dai comportamenti processuali dell convenuto messi in rilievo dall'appellato, Pt_1 non potendo da tali elementi derivarsi, come detto, un comportamento concludente idoneo a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione.
I motivi di appello secondo, quarto e quinto, rispettivamente rubricati “difetto di prova del credito azionato da controparte” e “riproposizione dell'eccezione di inopponibilità e di inefficacia della cessione del credito” e “riproposizione dell'eccezione relativa alla non debenza delle pretese accessorie”, sono da ritenersi assorbiti dall'accoglimento del terzo motivo, atteso che il difetto di prova in ordine alla conclusione del contratto in forma scritta ad substantiam rende superflua la decisione relativamente alla prova del pagamento, all'opponibilità della cessione del credito e alla non debenza delle somme richieste a titolo di interessi di mora e anatocistici, trattandosi di questioni che trovano il presupposto proprio nella esistenza e validità del contratto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va accolto l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta dalla ora nei Controparte_2 Controparte_1 confronti dell'Istituto Comprensivo Statale 29 Miraglia-Sogliano, con atto notificato in data 14.4.2020, deve essere rigettata.
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020
n.14916; 14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso
(Cass.16.5.2006 n.11491; 5.6.2007 n.13059).
Per rigore di soccombenza le spese di entrambi i gradi del giudizio sostenute dall'appellante vanno poste a carico dell'appellata.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M.55/2014, aggiornati al D.M.147/2022, applicando i valori tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, in considerazione della natura e valore della controversia e dell'attività svolta e con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria che non ha avuto luogo né in primo, né in secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di PO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Istituto
Comprensivo Statale 29 Miraglia-Sogliano avverso la sentenza n.8822/2023 del Tribunale di PO nei confronti di nuova denominazione di con atto Controparte_1 Controparte_2 notificato in data 18.11.2023, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da ora nei confronti dell'Istituto Comprensivo Statale Controparte_2 Controparte_1
29 Miraglia-Sogliano con atto notificato in data 14.4.2020;
b) condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi Controparte_1 del giudizio, che liquida per compensi quanto al primo grado in E.2.500,00 e quanto al secondo grado in E.2.800,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali.
Così deciso in PO, addì 22.5.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5085/2023 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di PO n. 8822/2023 vertente
TRA
(C.F.: ), con sede Parte_1 P.IVA_1 in PO (NA) alla Piazza Nazionale n. 88, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, elettivamente domiciliato in PO alla via Armando Diaz n.11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di PO (C.F. ), dalla quale è ex lege rappresentato e difeso P.IVA_2
APPELLANTE
E
(C.F. ), già con sede in Controparte_1 P.IVA_3 Controparte_2
Milano, via Domenichino 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano al corso Magenta n.84, presso lo studio degli avv.ti Paolo Bonalume (C.F.
), Giovanni Gomez Paloma ( ) e Giuseppe C.F._1 CodiceFiscale_2
Cardona ( ), dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di procura a CodiceFiscale_3 margine dell'atto di appello
APPELLATA
CONCLUSIONI
Entrambe le parti nel termine assegnato ex art.352 c.p.c. depositavano note di precisazione delle conclusioni.
L'appellante così concludeva: 1) “Accogliere l'appello dispiegato dalla Scrivente Difesa e per l'effetto integralmente riformare e revocare la sentenza n. 8822/2023 resa dal Tribunale di di PO – dott. Caccaviello nel giudizio recante r.g. 10163/2020 - pubblicata il
28/09/2023, notificata presso la Scrivente Avvocatura Distrettuale dello Stato di PO ex art. 11 R.D. 1611/1933 dal legale difensore di controparte, avv. Paolo Bonalume, a mezzo pec in data 20/10/2023 per tutte le ragioni di merito sopra esposte e per l'effetto rigettare
l'originaria domanda giudiziale avanzata da controparte in prime cure;
Condannare
l'appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale”.
L'appellata così concludeva: “ esaminate le difese svolte da controparte, ritiene, anche al fine di evitare di riportare argomentazioni difensive già svolte, di riportarsi a quanto dedotto ed articolato nella propria comparsa di costituzione insistendo quindi nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14.04.2020 ora Controparte_2 CP_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di PO l
[...] Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed esponeva che:
[...]
- essa in virtù di contratto di cessione pro soluto era cessionaria dei Controparte_2 crediti portati dalla fattura emessa da AN Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni
(“AN”), nei confronti dell'Istituto Comprensivo Statale 29 Miraglia-Sogliano;
- la fattura era stata emessa da AN quale corrispettivo di prestazioni di servizi erogate in favore dell'Istituto ed era stata ceduta dalla predetta società all'esponente Controparte_2 mediante contratto di cessione dei crediti, redatto in forma di scrittura privata autenticata da Notaio
e notificato all'Istituto;
- il contratto di cessione aveva avuto ad oggetto, oltre alla sorta capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura sino al saldo, sicchè essa era Controparte_2 legittimata a chiedere la condanna dell'Istituto al pagamento della somma di E. 5.658,38, oltre interessi;
- l , anche a seguito del ricevimento della fattura e della intimazione di pagamento, non Pt_1 contestava l'ammontare dei crediti né, a monte, l'erogazione dei sevizi per il cui pagamento la fattura era stata emessa;
- l'intimazione all'Istituto volta ad ottenere il pagamento rimaneva infruttuosa.
Tanto premesso chiedeva: “in via principale: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Istituto dei Controparte_2 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Istituto al relativo pagamento in favore di
[...]
I. € 5.658,38 per sorte capitale, di cui alla fattura emessa da AN e Controparte_2 riepilogata nel documento prodotto sub doc. 3; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel documento prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento della predetta fattura costituente la sorte capitale. In via subordinata: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Controparte_2 pagamento da parte dell e, per l'effetto, condannare l al pagamento in favore di Pt_1 Pt_1 [...] di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Controparte_2 Controparte_2 per: sorte capitale;
interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati
[...] nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione alla sorte capitale. In ulteriormente subordinata: per l'eventualità in cui l Pt_1 dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell e, per l'effetto, Controparte_2 Pt_1 condannare l'Istituto al pagamento in favore di di ogni diversa somma Controparte_2 che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Controparte_2 monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; in ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Si costituiva l , il quale contestava la domanda sostenendo di Parte_1 aver già pagato l'importo di € 5.658,38 richiesto, come risultante dal rapporto informativo recante prot. N.1114C08 del 20.05.2020, dal mandato di pagamento n.14 e dalla corrispondenza con la quale si specificava dell'avvenuto pagamento, allegati in atti.
Eccepiva inoltre la inopponibilità della cessione del credito intervenuta tra AN e Controparte_3 per violazione dell'art. 70 r.d. 18/11/1923, n. 2440 e dell'art. 9, allegato E, della l. 20 marzo 1865, n.
2248 - che introduce in caso di cessione di crediti di una Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto somministrazioni, forniture e appalti una deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore ceduto fino a quando il contratto è in corso - essendo il contratto ancora in corso. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese del giudizio.
Depositata documentazione, precisate le conclusioni, con sentenza n. 8822/2023, il Tribunale di
PO così provvedeva: “1) condanna il convenuto al pagamento della somma di € 5.658,38, oltre interessi moratori ed anatocistici ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 nonché della somma di €40,00;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.700 per onorario ed € 291 per spese oltre s.g., IVA e CPA.”
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 18.11.2023 proponeva appello l'Istituto
Comprensivo Miraglia-Sogliano, sulla base di cinque motivi, così rubricati: 1) “erronea declaratoria di contumacia”; 2) “difetto di prova del credito azionato da controparte”; 3) “necessità della prova scritta ad substantiam actus del contratto di servizio, fonte del credito ceduto all'odierna appellata, tra il Consorzio AN e l ”; 4) “riproposizione dell'eccezione di inopponibilità e di Controparte_4 inefficacia della cessione del credito”; 5) “riproposizione dell'eccezione relativa alla non debenza delle pretese accessorie”.
Chiedeva quindi, in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata e rigettare l'originaria domanda giudiziale avanzata da controparte in prime cure e condannare l'appellata al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la nuova denominazione della la quale Controparte_1 Controparte_2 contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria delle spese del grado.
In particolare eccepiva l'inammissibilità dell'appello nella parte relativa al difetto di prova in ordine all'esistenza di un valido contratto tra l'istituto e la società fornitrice AN, trattandosi di un tema di indagine non dibattuto in primo grado, nel corso del quale sollevava eccezioni aventi valore confessorio ex art. 2733 c.c. in ordine all'esistenza del rapporto sottostante tra esso e AN.”
Indi, concessi i termini ex art.352 c.p.c. per il deposito di memorie di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, all'udienza del 17.4.2025 la causa era riservata in decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Il giudice di prime cure dichiarava la contumacia del convenuto e, con assai scarna Controparte_4
e stringata motivazione, accoglieva la domanda affermando che “il credito vantato è documentalmente provato”.
Con il primo motivo di appello, rubricato “erronea declaratoria di contumacia”, l'appellante contesta la declaratoria di contumacia, evidenziando che erroneamente il giudice di prime cure non si avvedeva della sua costituzione in giudizio, nonostante sia la comparsa di costituzione e risposta, sia la memoria istruttoria ex art. 183, co 6, n.1, c.p.c., sia le note di trattazione scritta, fossero state depositate telematicamente e sempre tempestivamente.
La censura è fondata.
Come emerge dal fascicolo telematico di primo grado, il convenuto si costituiva regolarmente in giudizio con comparsa di risposta in data 21.11.2020; depositava memoria istruttoria in data
6.12.2022 con allegata documentazione, nonché note di trattazione scritta in data 26.10.2022,
6.3.2023 e 25.9.2023.
Evidentemente il giudice di prime cure commetteva un errore nel dichiararne la contumacia.
Ciò detto, va prima esaminato per ragioni di priorità logica il terzo motivo di appello, rubricato
“necessità della prova scritta ad substantiam actus del contratto di servizio, fonte del credito ceduto all'odierna appellata, tra il Consorzio AN e l ”, con il quale l'appellante censura Controparte_4 la decisione del giudice di prime cure che riteneva la fondatezza della domanda avanzata dalla omettendo del tutto di considerare che quest'ultima non produceva in Controparte_2 giudizio il contratto concluso tra il Consorzio AN e l , da cui traeva origine il Controparte_4 credito oggetto di cessione, che, in quanto relativo a contratti di prestazione di servizi stipulati con una pubblica amministrazione statale, doveva rivestire la forma scritta ad substantiam.
La censura è fondata.
Sul punto va ricordato che in tema di contratti della P.A., ancorchè quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto di opera professionale, come il contratto di appalto, deve rivestire ex art.16 e
17 del r.d. n. 244/1923, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa altresì la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente la delibera a contrarre, atteso che questa, benchè sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20.03.2020, n. 7478; Cass. civ., Sez. II, 15.06.2020, n.
11465).
Né è sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale.
La fattura prodotta in giudizio dalla quale fonte dei crediti a lei ceduti Controparte_2
e dalla stessa azionati, non soddisfacendo il requisito della forma scritta dell'accordo, non è idonea ad assolvere l'onere probatorio gravante sull'attrice.
Come affermato dalla Suprema Corte, le fatture prodotte in giudizio dalla P.A. non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito e ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (Cass. n.16562/2018;
n.5263/2015; n. 26174/2009).
Inoltre, quanto alla mancata contestazione del difetto di prova in ordine all'esistenza di un valido contratto tra l'istituto e la società fornitrice AN, va ricordato che il principio, sancito dall'art.115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr.
Cass. n. 25999/2018; n. 11054/2001); e che il difetto di forma scritta richiesta ad substantiam può essere rilevato d'ufficio dal giudice chiamato a decidere sulla domanda volta al pagamento del compenso, anche in grado di appello (Cass. n. 1702/2006).
E' pertanto evidente che il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare se nella fattispecie vi fosse la prova della valida conclusione del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria in oggetto, anche in mancanza di eccezioni in proposito da parte del convenuto, e che erroneamente accoglieva la domanda attorea nonostante non fosse stato prodotto alcun contratto scritto intercorso con l'Istituzione Scolastica, in virtù del quale erano eseguite le prestazioni delle quali è chiesto il pagamento.
La prova della stipula del contratto certamente non può poi essere ricavata né dai documenti prodotti in giudizio, né dai comportamenti processuali dell convenuto messi in rilievo dall'appellato, Pt_1 non potendo da tali elementi derivarsi, come detto, un comportamento concludente idoneo a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione.
I motivi di appello secondo, quarto e quinto, rispettivamente rubricati “difetto di prova del credito azionato da controparte” e “riproposizione dell'eccezione di inopponibilità e di inefficacia della cessione del credito” e “riproposizione dell'eccezione relativa alla non debenza delle pretese accessorie”, sono da ritenersi assorbiti dall'accoglimento del terzo motivo, atteso che il difetto di prova in ordine alla conclusione del contratto in forma scritta ad substantiam rende superflua la decisione relativamente alla prova del pagamento, all'opponibilità della cessione del credito e alla non debenza delle somme richieste a titolo di interessi di mora e anatocistici, trattandosi di questioni che trovano il presupposto proprio nella esistenza e validità del contratto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va accolto l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta dalla ora nei Controparte_2 Controparte_1 confronti dell'Istituto Comprensivo Statale 29 Miraglia-Sogliano, con atto notificato in data 14.4.2020, deve essere rigettata.
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020
n.14916; 14.10.2013 n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso
(Cass.16.5.2006 n.11491; 5.6.2007 n.13059).
Per rigore di soccombenza le spese di entrambi i gradi del giudizio sostenute dall'appellante vanno poste a carico dell'appellata.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M.55/2014, aggiornati al D.M.147/2022, applicando i valori tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, in considerazione della natura e valore della controversia e dell'attività svolta e con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria che non ha avuto luogo né in primo, né in secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di PO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Istituto
Comprensivo Statale 29 Miraglia-Sogliano avverso la sentenza n.8822/2023 del Tribunale di PO nei confronti di nuova denominazione di con atto Controparte_1 Controparte_2 notificato in data 18.11.2023, così provvede:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da ora nei confronti dell'Istituto Comprensivo Statale Controparte_2 Controparte_1
29 Miraglia-Sogliano con atto notificato in data 14.4.2020;
b) condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi Controparte_1 del giudizio, che liquida per compensi quanto al primo grado in E.2.500,00 e quanto al secondo grado in E.2.800,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali.
Così deciso in PO, addì 22.5.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio