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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/06/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di memorie tra le parti, avvenuto in ragione della sostituzione dell'udienza del giorno 27.6.2025 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 762/2015 R.A.C.L., promossa da
Parte_1
, Parte_2
, Parte_3
Parte_4
Parte_5
, Parte_6
Parte_7
Tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. Giacomo Doglio, presso il cui studio in Cagliari, via Deledda n.39, sono elettivamente domiciliati
Parte attrice
Contro
, con sede in Cagliari, Piazzale Ricchi, n. 1, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Mameli, n. 133, presso lo studio dell'avv. prof. Enrico Maria Mastinu, che lo rappresenta e difende giusta delibera di incarico n. 793/2016 e di procura stesa a margine del ricorso introduttivo della fase sommaria del presente procedimento Parte opposta
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 NELL'INTERESSE di tutte le parti:
“dichiarare cessata la materia del contendere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori indicati in epigrafe, facenti parte dell'equipe della struttura semplice dipartimentale di endoscopia digestiva dell'ospedale di Cagliar, hanno agito in CP_1 giudizio nei confronti dell' per ottenere il riconoscimento del diritto Controparte_1 all'indennità di rischio radiologico e al congedo ordinario aggiuntivo in ragione della loro asserita esposizione a radiazioni ionizzanti, oltre il risarcimento dei danni e l'adozione delle misure a garantire la sicurezza delle loro condizioni di lavoro.
Costituitasi in giudizio, l'azienda ospedaliera ha chiesto il rigetto delle avverse CP_1 domande, siccome infondate.
La causa è stata istruita, tra l'altro, con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria, segnatamente con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 7.3.2025, il tribunale ha formulato alle parti una proposta conciliativa del seguente tenore:
Preso atto degli esiti degli accertamenti peritali e considerato che alla luce degli stessi potrebbe escludersi la fondatezza della domanda di parte attrice;
considerato nondimeno il rischio a carico di parte convenuta che si possa optare, eventualmente anche in sede di appello, per il diverso indirizzo che valorizza la identità del rischio radiologico cui è concretamente esposto il personale (ancorchè adibito a diverse mansioni) cui è riconosciuta la classificazione pretesa dagli attori e, quindi, la titolarità del diritto all'indennità di rischio radiologico e agli ulteriori benefici richiesti col ricorso;
ritenuto che
le circostanze appena esaminate siano tali da ritenere opportuno che le parti raggiungano un accordo transattivo della causa, considerato che la prosecuzione del giudizio determinerebbe una gravosa, quanto inevitabile, lievitazione dei costi processuali;
rappresentato che, in forza dell'art.91 c.p.c., il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta la parte che l'ha rifiutata senza giustificato motivo: norma che costituisce nient'altro che l'applicazione del principio di causalità, governante la regolamentazione delle spese del giudizio;
p.q.m.
Formula alle parti la seguente proposta conciliativa:
- rinuncia alla domanda proposta in ricorso, con spese compensate e spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dei ricorrenti. All'odierna udienza le parti hanno rappresentato di accettare la proposta anzidetta. Per tale ragione al tribunale non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere. Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del pagina 2 di 3 giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita
o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). Le ragioni della decisione importano, pertanto, la declaratoria della integrale cessazione della materia del contendere.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, con compensazione tra loro delle spese del giudizio, fermo il decreto di liquidazione dei compensi del CTU emesso in data 7.3.2025 quanto al riparto delle relative spese.
Cagliari, 27.6.2025
Il giudice
dott. Riccardo Ariu
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