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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/06/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4586 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avvocati Veronica Grillo e Anna Descovich
e
ER CH, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Cristina De Toni
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi Conclusioni delle parti:
§ Pronunciarsi, ai sensi dell'art. 151 1° comma cod. civ., la separazione personale dei coniugi TI CH e , come sopra rubricati. Parte_1
§ Ordinarsi al Comune di Longare di annotare l'emananda sentenza a margine dell'Atto di
Matrimonio (Registro Comune di Longare Anno 2005 Numero 3 Parte II Serie A).
§ Omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) Disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori e ai genitori, i quali, Per_1 Per_2
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'educazione, istruzione, salute e scelta della residenza abituale delle minori,
dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie. Le minori conserveranno la residenza anagrafica presso il padre.
2) L'abitazione familiare, sita in Longare Via Torricelli n. 3, viene assegnata al signor Pt_1
insieme all'uso dei mobili;
si dà atto che la signora TI si è già trasferita in altra abitazione sita in Longare Via Ponte di Costozza n. 63/c, asportando i propri effetti personali e le altre cose di sua proprietà.
3) Le minori pernotteranno a settimane alterne presso ciascun genitore: nel corso della settimana, a prescindere dall'attribuzione della stessa al padre o madre, i genitori, anche in considerazione dei turni lavorativi della madre, si impegnano a far sì che le figlie trascorrano comunque del tempo con entrambi, spettando a ciascuno di essi, in ogni caso, un week end alternato.
Durante le vacanze natalizie e le vacanze pasquali, le figlie trascorreranno i giorni di Natale
e Capodanno, e quelli di Pasqua e Pasquetta alternandoli un anno con un genitore e un anno con l'altro.
Ciascun genitore terrà le figlie per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive in un periodo da concordare, comunicandosi i rispettivi piani ferie entro il 30 aprile di ogni anno.
4) I genitori sosterranno per il 50% ciascuno tutte le spese rientranti nel mantenimento ordinario per le figlie (con esclusione di quelle di vitto e alloggio che saranno fornite in via diretta da ciascun genitore) nonché quelle straordinarie, così come individuate nel Protocollo
in uso al Tribunale di Vicenza, al quale si rinvia, che le parti dichiarano di conoscere per esserne stata loro fornita copia dai rispettivi legali.
Il genitore che anticiperà una spesa avrà cura di fornire la documentazione giustificativa all'altro per la suddivisione della stessa e per determinare rimborsi e/o conguagli, nonché
per fruire delle detrazioni fiscali per le spese deducibili.
Il signor si obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di concorso al Parte_1
mantenimento delle figlie ed entro il giorno 10 di ciascun mese, la somma di € 300,00
(150,00 per ogni figlia), annualmente rivalutabile secondo indici Istat: il versamento avverrà
a mezzo bonifico alle note coordinate e si dà atto che è già in essere, atteso l'avvenuto rilascio della casa coniugale da parte della signora TI in data 31 gennaio 2025.
L'assegno unico universale sarà suddiviso tra i genitori al 50%, così come ogni altra deduzione o detrazione fiscale comunque relativa alle figlie.
5) Darsi atto che i ricorrenti dichiarano di aver già regolato ogni loro rapporto patrimoniale e non hanno pretese reciproche di mantenimento da rivolgersi, essendo ciascuno economicamente autosufficiente.
6) Darsi atto che i ricorrenti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/ il rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio delle figlie minori. 7) Spese legali della presente procedura compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. dichiara di intervenire e conclude per
l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13.12.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Longare (VI) in data 07.05.2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 01.04.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori e ed alla disciplina dei turni di responsabilità Per_1 Per_2
genitoriale di ciascuna delle parti;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Longare, Via Torricelli n. 3, in favore di , presso il quale le figlie minori manterranno la Parte_1
residenza anagrafica;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e ER CH, uniti Parte_1
in matrimonio in Longare (VI) in data 07.05.2005 con atto trascritto al n. 3, parte II, serie A,
anno 2005 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Longare (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4586 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avvocati Veronica Grillo e Anna Descovich
e
ER CH, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Cristina De Toni
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi Conclusioni delle parti:
§ Pronunciarsi, ai sensi dell'art. 151 1° comma cod. civ., la separazione personale dei coniugi TI CH e , come sopra rubricati. Parte_1
§ Ordinarsi al Comune di Longare di annotare l'emananda sentenza a margine dell'Atto di
Matrimonio (Registro Comune di Longare Anno 2005 Numero 3 Parte II Serie A).
§ Omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) Disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori e ai genitori, i quali, Per_1 Per_2
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'educazione, istruzione, salute e scelta della residenza abituale delle minori,
dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie. Le minori conserveranno la residenza anagrafica presso il padre.
2) L'abitazione familiare, sita in Longare Via Torricelli n. 3, viene assegnata al signor Pt_1
insieme all'uso dei mobili;
si dà atto che la signora TI si è già trasferita in altra abitazione sita in Longare Via Ponte di Costozza n. 63/c, asportando i propri effetti personali e le altre cose di sua proprietà.
3) Le minori pernotteranno a settimane alterne presso ciascun genitore: nel corso della settimana, a prescindere dall'attribuzione della stessa al padre o madre, i genitori, anche in considerazione dei turni lavorativi della madre, si impegnano a far sì che le figlie trascorrano comunque del tempo con entrambi, spettando a ciascuno di essi, in ogni caso, un week end alternato.
Durante le vacanze natalizie e le vacanze pasquali, le figlie trascorreranno i giorni di Natale
e Capodanno, e quelli di Pasqua e Pasquetta alternandoli un anno con un genitore e un anno con l'altro.
Ciascun genitore terrà le figlie per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive in un periodo da concordare, comunicandosi i rispettivi piani ferie entro il 30 aprile di ogni anno.
4) I genitori sosterranno per il 50% ciascuno tutte le spese rientranti nel mantenimento ordinario per le figlie (con esclusione di quelle di vitto e alloggio che saranno fornite in via diretta da ciascun genitore) nonché quelle straordinarie, così come individuate nel Protocollo
in uso al Tribunale di Vicenza, al quale si rinvia, che le parti dichiarano di conoscere per esserne stata loro fornita copia dai rispettivi legali.
Il genitore che anticiperà una spesa avrà cura di fornire la documentazione giustificativa all'altro per la suddivisione della stessa e per determinare rimborsi e/o conguagli, nonché
per fruire delle detrazioni fiscali per le spese deducibili.
Il signor si obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di concorso al Parte_1
mantenimento delle figlie ed entro il giorno 10 di ciascun mese, la somma di € 300,00
(150,00 per ogni figlia), annualmente rivalutabile secondo indici Istat: il versamento avverrà
a mezzo bonifico alle note coordinate e si dà atto che è già in essere, atteso l'avvenuto rilascio della casa coniugale da parte della signora TI in data 31 gennaio 2025.
L'assegno unico universale sarà suddiviso tra i genitori al 50%, così come ogni altra deduzione o detrazione fiscale comunque relativa alle figlie.
5) Darsi atto che i ricorrenti dichiarano di aver già regolato ogni loro rapporto patrimoniale e non hanno pretese reciproche di mantenimento da rivolgersi, essendo ciascuno economicamente autosufficiente.
6) Darsi atto che i ricorrenti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/ il rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio delle figlie minori. 7) Spese legali della presente procedura compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. dichiara di intervenire e conclude per
l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13.12.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Longare (VI) in data 07.05.2005, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 01.04.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori e ed alla disciplina dei turni di responsabilità Per_1 Per_2
genitoriale di ciascuna delle parti;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Longare, Via Torricelli n. 3, in favore di , presso il quale le figlie minori manterranno la Parte_1
residenza anagrafica;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e ER CH, uniti Parte_1
in matrimonio in Longare (VI) in data 07.05.2005 con atto trascritto al n. 3, parte II, serie A,
anno 2005 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Longare (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 17.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo