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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/02/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di EN
Sezione seconda Civile
nella persona del giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G 174/2024 promossa da :
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02.03.1972 residente a [...]4, Pt_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e
[...] C.F._2
residente in [...]/26, e Parte_3
(C.F.: , nata a [...] il [...] , residente C.F._3
in EN via Guglielmotti, n. 45/4, elettivamente domiciliati in La Spezia
via Severino Ferrari, n. 140, presso l' avv. Alessio Della Zoppa che li rappresenta e difende per procura in calce all' atto di citazione in opposizione
parte attrice opponente
contro
avv. BEECROFT ALEXANDER LORENZO ANDREW (C.F.
[...]
) del Foro di EN, nato a [...] il [...], C.F._4
in proprio ex art 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in EN, largo San Giuseppe n. 3/16 convenuto opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte attrice opponente : Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) nel merito, dichiarare infondata e/o insussistente la pretesa ed il credito fatti valere dall'Avv. FT e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633
c.p.c.; 2) ulteriormente nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste precedenti, rideterminare la somma dovuta tenuto conto del pagamento avvenuto della somma di euro 9.036,00.Con
vittoria di spese, diritti ed onorari.
per parte convenuta opposta : - Respingere l'opposizione promossa dai sigg.ri e poiché Parte_1 Parte_2 Parte_3
infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 2952/2023 R.G. Ing. emesso dal Tribunale di EN
in data 07.11.2023 (dep. Canc. 08.11.2023);
- Alla luce della mancata partecipazione degli opponenti, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione n. 539/2024 promosso dall'opposto dinanzi all'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di EN, visto l'art. 12 bis D.Lgs. n. 28/2010, condannare i sigg.ri e , in solido fra Parte_1 Parte_2 Parte_3
loro, al pagamento in favore dell'opposto di una somma equitativamente determinata che si chiede voglia essere liquidata in misura pari alle spese di giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, oltre al rimborso delle spese anticipate per l'avvio della mediazione stessa e delle spese di notifica, pari a complessivi € 220,32.
Con il favore di spese e compensi del giudizio
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2952/2023
emesso il 07.11.2023 dal Tribunale di EN , G.U. dott. Andrea Del Nevo
e notificato in data in data 16.11.2023 , i signori e Parte_4
, a fronte dell' ingiunzione di pagare in favore dell' avv. Parte_3
Alexander FT l' importo di € 21.176,09, oltre interessi e spese della procedura monitoria , per prestazioni professionali giudiziali svolte in loro favore dal suddetto avvocato nella causa R.G. 6744/2020 davanti al Tribunale
di EN e spese relative alla richiesta di opinamento del Consiglio dell'
ordine , chiedevano revocarsi il decreto ingiuntivo deducendo :
- che la causa rg 6744/2020 era stata iniziata con il patrocinio dell' avv.
Giorgio AR il quale aveva redatto preventivo scritto, che producevano sub doc. 2, ed al quale gli attori avevano corrisposto la somma di € 5.000,00,
comprovata da ricevuta manoscritta del AR ( prod. 3 attorea );
- che il OF , subentrato al AR offrendosi di condividerne il compenso, aveva poi avanzato in corso di causa ulteriori pretese a fronte delle quali gli attori avevano corrisposto € 4.036,00, documentati dalle ricevute in atti (doc. 4 ), percependo pertanto ben più di quanto stabilito nel preventivo scritto dell' avv. AR che egli si era impegnato verbalmente a rispettare;
- Che inoltre gli onorari giudiziali relativi alla causa rg. 6744/2020, in forza dei quali egli aveva ottenuto l' ingiunzione, erano stati liquidati dal Tribunale
di EN a carico della loro controparte sig. ra , nei confronti CP_1
della quale il legale ingiungente avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese.
Instavano, senza peraltro chiedere lo spostamento dell' udienza , per la chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. della Sig.ra e dell'Avv. CP_1
Giorgio AR che veniva comunque rigettata con ordinanza del g.i.( dott.
) del 04.03.2024. Persona_1
Costituendosi, il creditore opposto preliminarmente si opponeva alle richieste chiamate in causa del AR e della;
CP_1
-chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso;
- imputava dettagliatamente tutte la somme indicate nelle ricevute prodotte sub. doc. 4 dagli opponenti al pagamento di onorari relativi al procedimento ex art 320 c. c ., propedeutico all' accettazione di eredità da parte di minore, ed ad esborsi da lui anticipati o comunque necessari in relazione all' espletamento di inventario per l' accettazione dell' eredità beneficiata o del contenzioso nei confronti della;
CP_1
- rammentava l' obbligo della parte assistita di corrispondere il compenso al proprio difensore pur quando, vittoriosa, avesse poi la possibilità di rivalersi sulla controparte soccombente, ;
- evidenziava la propria estraneità al rapporto fra gli odierni opponenti e l'
avv. AR, che aveva percepito il saldo de propri compensi ben otto mesi prima che gli opponenti conferissero l' incarico professionale a lui, e l' assenza di qualsivoglia accordo relativo ai compensi fra sè medesimo ed il precedente difensore;
- richiamava l' obbligo del cliente, nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, di corrispondere a ciascuno gli onorari.
Esaurita in data 04.03.2024 la verifica sulla regolare instaurazione del contraddittorio, con emissione di decreto ex art 171 bis c.p.c. , all' udienza dell' 08.04.2024 veniva formulata dal giudice ( dott. ) proposta ex Persona_1
art 185 bis c.p.c, rifiutata dagli attori opponenti allegando, all' udienza del
30.05.2024, difficoltà economiche della che non le avrebbero Pt_1
consentito di far fronte all' esborso.
Concessa la provvisoria esecutorietà dell' opposto decreto, rigettate le istanze di prova orale dedotte tardivamente dagli opponenti, veniva fissata l'
udienza del 07.11.2024 per precisazione delle conclusioni.
Assegnata la causa a questo giudice, veniva fissata l' udienza del 07.02.2025
per la rimessione della causa in decisione ex art 281 quinquies 1^ comma c.p.c. applicabile ratione temporis, con concessione dei termini ex art 189
c.p.c. come modificato dal d. l.vo 149/2022.
L' opposizione è infondata e deve essere rigettata, con integrale conferma dell' opposto decreto ingiuntivo.
Gli opponenti non formulano alcuna contestazione in merito alla congruità
degli onorari richiesti dall' avv. OF per l' attività giudiziale svolta nella causa rg 6744/2020, liquidati con sentenza del Tribunale di EN n.
484/2023 sui parametri medi di cui al dm 147/2022 per un importo totale comprensivo di spese generali iva e cap, di € 20. 577,97. La parcella è stata sottoposta con esito positivo anche all' opinamento da parte del Consiglio dell' ordine degli avvocati di EN in data 31.08.2023, con l' esborso di € 598,12 , ricompreso nel capitale di cui all' ingiunzione .
Gli opponenti sostengono invece di aver ricevuto preventivo scritto, con riferimento alla causa rg 6744/2020, da parte del precedente difensore avv.
AR per l' importo di € 4.360,22 comprensivo di spese generali iva e cap e di aver corrisposto al AR € 5.000,00 che il FT, subentrando a detto legale, aveva accettato di condividere.
Detta affermazione è del tutto apodittica , non essendo confermata da alcuna prova documentale, mentre l' attività svolta dall' avv. FT risulta ampiamente documentata dai documenti allegati alla comparsa di risposta .
In effetti inizialmente il mandato relativo alla controversia contro la signora
, avente ad oggetto l' acquisto di bene immobile per CP_1
successione testamentaria da parte dell' allora minore , fu Parte_3
conferito in data 20.07.2020, congiuntamente e disgiuntamente, sia all'
FT che al AR, venendo poi formalmente revocato al AR con dichiarazione depositata anche in Cancelleria in data 09.03.2021 nella quale gli odierni opponenti specificavano che il legale si era reso inadempiente agli incarichi assunti e già retribuiti ( doc. 8 di parte opposta).
Dal doc 3 di parte opponente si evince che la somma di € 5.000,00 fu corrisposta all' avv. AR con versamento di vari acconti ,l' ultimo dei quali in data 20.11.2019, ben prima del conferimento dell' incarico all' avv.
FT del luglio 2020. Lo stesso preventivo redatto dal AR, in ogni caso, specifica che l' importo di € 4.360,22 è “ la spesa indispensabile per l' avvio della procedura” e che per il momento l' onorario viene limitato ad € 1.200,00
contro quello ben più alto stabilito dalle tariffe che il legale si impegnava ,in caso di vittoria, a recuperare dalla controparte.
Appare piuttosto fantasiosa l' affermazione da parte dei signori e Pt_2
che detto accordo possa essere stato condiviso dal FT, Pt_1
costituendo piuttosto garanzia per il legale subentrante che il collega revocato fosse stato saldato dai clienti nel rispetto della deontologia fra colleghi ( cfr art 45 cod. deontologico forense).
Quanto invece agli acconti versati dagli opponenti all' avv. FT per un importo totale di € 4.036,00, comprovati dalle ricevute versate in atti ( doc. 4
opponenti), il legale ha precisato in comparsa di risposta le anticipazioni e gli onorari cui vanno imputati i singoli pagamenti, considerato che, oltre che nel giudizio 6744/2020, nel quale furono liquidati gli onorari oggetto dell'
ingiunzione ora opposta, il FT prestò la sua attività nella procedura ex art. 320 c.c. n. 4450/2020 R.G., al fine di ottenere l'autorizzazione del
Giudice Tutelare a promuovere, nell'interesse della minore , Parte_3
l'azione giudiziaria contro , ottenendo il pagamento di € CP_1
1.900,00, per onorari, congrui secondo i parametri metri del d.m. 55/2014 e per le spese anticipate , dettagliate nella stessa ricevuta doc. 4 di parte opponente;
e ancora per la causa 6744/2020 R.G., il FT anticipò le spese necessarie al pagamento del contributo unificato per € 548,83 e per la proceduta di mediazione obbligatoria per € 49,80 (doc. 6 e 7 di parte opposta) ; prestò la propria opera altresì per il procedimento di autorizzazione della minore ad accettare l' eredità con Parte_3
beneficio d'inventario, depositando istanza di nomina del Cancelliere per la redazione dell'inventario n. 1316/2022 R.G., ( v. doc. 9 dell' opposto), con conseguenti esborsi in relazione ai quali il FT richiese ai clienti le necessarie provviste .
A fronte della puntuale e specifica imputazione dei singoli pagamenti fatti dai clienti, di cui alla comparsa di risposta, gli opponenti nulla hanno eccepito, continuando solo a sostenere che il preventivo redatto dall'
avvocato AR avrebbe impegnato anche il FT il quale null' altro avrebbe potuto pretendere.
L' art. 8 del D.M. 55/2014 stabilisce sub “Pluralità di difensori e società professionali” Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.”
In assenza di accordo scritto fra l' avv. FT ed i clienti, questi ultimi sono tenuti al pagamento degli onorari giudiziali della causa RG 6744/ 2020
nella misura liquidata in sentenza ( cfr Cass. Civ. 2018 n 25992).
Il fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari si fonda , per il cliente, sul contratto di prestazione d'opera e, per la parte soccombente, sul principio di causalità (tra varie, Cass. n. 11448/92; n. 1264/99). Il cliente,
quindi, è sempre obbligato a corrispondere gli onorari all'avvocato da lui nominato (Cass. sent. n. 27586/2023). Le spese sostenute dal creditore ingiungente per l' opinamento del Consiglio
dell' ordine sulla parcella, ai fini dell' instaurazione del giudizio monitorio,
per € 598,12 ,ricomprese nell' ingiunzione, sono comprovate dalla ricevuta allegata al fascicolo monitorio( doc. 6).
L' opposizione deve dunque essere rigettata con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 2952/2023 emesso il 07.11.2023 dal Tribunale di
EN , G.U. dott. Andrea Del Nevo .
Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza,
liquidate a carico degli attori opponenti e Parte_1 Parte_2
in solido, ed a favore del convenuto opposto avv. Alexander Parte_3
FT, ex d.m. 147/2022, secondo lo scaglione di valore della domanda,
sui valori medi per le fasi di studio introduttiva e decisionale e sui valori minimi per la fase istruttoria poco articolata, in € 4.237,00 per compensi ed €
220,32 per esborsi relativi alla procedura di mediazione obbligatoria ex artt.
5 e 5 bis d. l.vo 28/2010, oltre 15 % spese gen di studio, IVA e CAP come per legge.
Non è accoglibile la domanda del creditore opposto di condanna della controparte al pagamento di una somma a suo favore ex art 12 bis comma 2
d.lvo 28/10 considerato che ,al momento dell' istaurazione della procedura di mediazione , era già stata fissata dal giudice l' udienza di p.c. .
P.Q.M.
RESPINGE l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2952/2023
emesso dal Tribunale di EN in composizione monocratica in data
08/11/2023 , che conferma integralmente;
CONDANNA gli attori opponenti , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
in solido, a rifondere al convenuto opposto avv. Alexander FT
[...]
le spese del presente giudizio di opposizione che liquida ex d.m. 147/2022,
in € 4.237,00 per compensi ed € 220,32 per esborsi documentati ,oltre al
15% per spese gen. di studio, IVA e CAP come per legge.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva (art. 282
c.p.c.).
Così deciso in EN 17.02.2025
Il giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di EN
Sezione seconda Civile
nella persona del giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G 174/2024 promossa da :
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02.03.1972 residente a [...]4, Pt_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e
[...] C.F._2
residente in [...]/26, e Parte_3
(C.F.: , nata a [...] il [...] , residente C.F._3
in EN via Guglielmotti, n. 45/4, elettivamente domiciliati in La Spezia
via Severino Ferrari, n. 140, presso l' avv. Alessio Della Zoppa che li rappresenta e difende per procura in calce all' atto di citazione in opposizione
parte attrice opponente
contro
avv. BEECROFT ALEXANDER LORENZO ANDREW (C.F.
[...]
) del Foro di EN, nato a [...] il [...], C.F._4
in proprio ex art 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in EN, largo San Giuseppe n. 3/16 convenuto opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte attrice opponente : Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) nel merito, dichiarare infondata e/o insussistente la pretesa ed il credito fatti valere dall'Avv. FT e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633
c.p.c.; 2) ulteriormente nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste precedenti, rideterminare la somma dovuta tenuto conto del pagamento avvenuto della somma di euro 9.036,00.Con
vittoria di spese, diritti ed onorari.
per parte convenuta opposta : - Respingere l'opposizione promossa dai sigg.ri e poiché Parte_1 Parte_2 Parte_3
infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 2952/2023 R.G. Ing. emesso dal Tribunale di EN
in data 07.11.2023 (dep. Canc. 08.11.2023);
- Alla luce della mancata partecipazione degli opponenti, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione n. 539/2024 promosso dall'opposto dinanzi all'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di EN, visto l'art. 12 bis D.Lgs. n. 28/2010, condannare i sigg.ri e , in solido fra Parte_1 Parte_2 Parte_3
loro, al pagamento in favore dell'opposto di una somma equitativamente determinata che si chiede voglia essere liquidata in misura pari alle spese di giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, oltre al rimborso delle spese anticipate per l'avvio della mediazione stessa e delle spese di notifica, pari a complessivi € 220,32.
Con il favore di spese e compensi del giudizio
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2952/2023
emesso il 07.11.2023 dal Tribunale di EN , G.U. dott. Andrea Del Nevo
e notificato in data in data 16.11.2023 , i signori e Parte_4
, a fronte dell' ingiunzione di pagare in favore dell' avv. Parte_3
Alexander FT l' importo di € 21.176,09, oltre interessi e spese della procedura monitoria , per prestazioni professionali giudiziali svolte in loro favore dal suddetto avvocato nella causa R.G. 6744/2020 davanti al Tribunale
di EN e spese relative alla richiesta di opinamento del Consiglio dell'
ordine , chiedevano revocarsi il decreto ingiuntivo deducendo :
- che la causa rg 6744/2020 era stata iniziata con il patrocinio dell' avv.
Giorgio AR il quale aveva redatto preventivo scritto, che producevano sub doc. 2, ed al quale gli attori avevano corrisposto la somma di € 5.000,00,
comprovata da ricevuta manoscritta del AR ( prod. 3 attorea );
- che il OF , subentrato al AR offrendosi di condividerne il compenso, aveva poi avanzato in corso di causa ulteriori pretese a fronte delle quali gli attori avevano corrisposto € 4.036,00, documentati dalle ricevute in atti (doc. 4 ), percependo pertanto ben più di quanto stabilito nel preventivo scritto dell' avv. AR che egli si era impegnato verbalmente a rispettare;
- Che inoltre gli onorari giudiziali relativi alla causa rg. 6744/2020, in forza dei quali egli aveva ottenuto l' ingiunzione, erano stati liquidati dal Tribunale
di EN a carico della loro controparte sig. ra , nei confronti CP_1
della quale il legale ingiungente avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese.
Instavano, senza peraltro chiedere lo spostamento dell' udienza , per la chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. della Sig.ra e dell'Avv. CP_1
Giorgio AR che veniva comunque rigettata con ordinanza del g.i.( dott.
) del 04.03.2024. Persona_1
Costituendosi, il creditore opposto preliminarmente si opponeva alle richieste chiamate in causa del AR e della;
CP_1
-chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso;
- imputava dettagliatamente tutte la somme indicate nelle ricevute prodotte sub. doc. 4 dagli opponenti al pagamento di onorari relativi al procedimento ex art 320 c. c ., propedeutico all' accettazione di eredità da parte di minore, ed ad esborsi da lui anticipati o comunque necessari in relazione all' espletamento di inventario per l' accettazione dell' eredità beneficiata o del contenzioso nei confronti della;
CP_1
- rammentava l' obbligo della parte assistita di corrispondere il compenso al proprio difensore pur quando, vittoriosa, avesse poi la possibilità di rivalersi sulla controparte soccombente, ;
- evidenziava la propria estraneità al rapporto fra gli odierni opponenti e l'
avv. AR, che aveva percepito il saldo de propri compensi ben otto mesi prima che gli opponenti conferissero l' incarico professionale a lui, e l' assenza di qualsivoglia accordo relativo ai compensi fra sè medesimo ed il precedente difensore;
- richiamava l' obbligo del cliente, nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, di corrispondere a ciascuno gli onorari.
Esaurita in data 04.03.2024 la verifica sulla regolare instaurazione del contraddittorio, con emissione di decreto ex art 171 bis c.p.c. , all' udienza dell' 08.04.2024 veniva formulata dal giudice ( dott. ) proposta ex Persona_1
art 185 bis c.p.c, rifiutata dagli attori opponenti allegando, all' udienza del
30.05.2024, difficoltà economiche della che non le avrebbero Pt_1
consentito di far fronte all' esborso.
Concessa la provvisoria esecutorietà dell' opposto decreto, rigettate le istanze di prova orale dedotte tardivamente dagli opponenti, veniva fissata l'
udienza del 07.11.2024 per precisazione delle conclusioni.
Assegnata la causa a questo giudice, veniva fissata l' udienza del 07.02.2025
per la rimessione della causa in decisione ex art 281 quinquies 1^ comma c.p.c. applicabile ratione temporis, con concessione dei termini ex art 189
c.p.c. come modificato dal d. l.vo 149/2022.
L' opposizione è infondata e deve essere rigettata, con integrale conferma dell' opposto decreto ingiuntivo.
Gli opponenti non formulano alcuna contestazione in merito alla congruità
degli onorari richiesti dall' avv. OF per l' attività giudiziale svolta nella causa rg 6744/2020, liquidati con sentenza del Tribunale di EN n.
484/2023 sui parametri medi di cui al dm 147/2022 per un importo totale comprensivo di spese generali iva e cap, di € 20. 577,97. La parcella è stata sottoposta con esito positivo anche all' opinamento da parte del Consiglio dell' ordine degli avvocati di EN in data 31.08.2023, con l' esborso di € 598,12 , ricompreso nel capitale di cui all' ingiunzione .
Gli opponenti sostengono invece di aver ricevuto preventivo scritto, con riferimento alla causa rg 6744/2020, da parte del precedente difensore avv.
AR per l' importo di € 4.360,22 comprensivo di spese generali iva e cap e di aver corrisposto al AR € 5.000,00 che il FT, subentrando a detto legale, aveva accettato di condividere.
Detta affermazione è del tutto apodittica , non essendo confermata da alcuna prova documentale, mentre l' attività svolta dall' avv. FT risulta ampiamente documentata dai documenti allegati alla comparsa di risposta .
In effetti inizialmente il mandato relativo alla controversia contro la signora
, avente ad oggetto l' acquisto di bene immobile per CP_1
successione testamentaria da parte dell' allora minore , fu Parte_3
conferito in data 20.07.2020, congiuntamente e disgiuntamente, sia all'
FT che al AR, venendo poi formalmente revocato al AR con dichiarazione depositata anche in Cancelleria in data 09.03.2021 nella quale gli odierni opponenti specificavano che il legale si era reso inadempiente agli incarichi assunti e già retribuiti ( doc. 8 di parte opposta).
Dal doc 3 di parte opponente si evince che la somma di € 5.000,00 fu corrisposta all' avv. AR con versamento di vari acconti ,l' ultimo dei quali in data 20.11.2019, ben prima del conferimento dell' incarico all' avv.
FT del luglio 2020. Lo stesso preventivo redatto dal AR, in ogni caso, specifica che l' importo di € 4.360,22 è “ la spesa indispensabile per l' avvio della procedura” e che per il momento l' onorario viene limitato ad € 1.200,00
contro quello ben più alto stabilito dalle tariffe che il legale si impegnava ,in caso di vittoria, a recuperare dalla controparte.
Appare piuttosto fantasiosa l' affermazione da parte dei signori e Pt_2
che detto accordo possa essere stato condiviso dal FT, Pt_1
costituendo piuttosto garanzia per il legale subentrante che il collega revocato fosse stato saldato dai clienti nel rispetto della deontologia fra colleghi ( cfr art 45 cod. deontologico forense).
Quanto invece agli acconti versati dagli opponenti all' avv. FT per un importo totale di € 4.036,00, comprovati dalle ricevute versate in atti ( doc. 4
opponenti), il legale ha precisato in comparsa di risposta le anticipazioni e gli onorari cui vanno imputati i singoli pagamenti, considerato che, oltre che nel giudizio 6744/2020, nel quale furono liquidati gli onorari oggetto dell'
ingiunzione ora opposta, il FT prestò la sua attività nella procedura ex art. 320 c.c. n. 4450/2020 R.G., al fine di ottenere l'autorizzazione del
Giudice Tutelare a promuovere, nell'interesse della minore , Parte_3
l'azione giudiziaria contro , ottenendo il pagamento di € CP_1
1.900,00, per onorari, congrui secondo i parametri metri del d.m. 55/2014 e per le spese anticipate , dettagliate nella stessa ricevuta doc. 4 di parte opponente;
e ancora per la causa 6744/2020 R.G., il FT anticipò le spese necessarie al pagamento del contributo unificato per € 548,83 e per la proceduta di mediazione obbligatoria per € 49,80 (doc. 6 e 7 di parte opposta) ; prestò la propria opera altresì per il procedimento di autorizzazione della minore ad accettare l' eredità con Parte_3
beneficio d'inventario, depositando istanza di nomina del Cancelliere per la redazione dell'inventario n. 1316/2022 R.G., ( v. doc. 9 dell' opposto), con conseguenti esborsi in relazione ai quali il FT richiese ai clienti le necessarie provviste .
A fronte della puntuale e specifica imputazione dei singoli pagamenti fatti dai clienti, di cui alla comparsa di risposta, gli opponenti nulla hanno eccepito, continuando solo a sostenere che il preventivo redatto dall'
avvocato AR avrebbe impegnato anche il FT il quale null' altro avrebbe potuto pretendere.
L' art. 8 del D.M. 55/2014 stabilisce sub “Pluralità di difensori e società professionali” Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.”
In assenza di accordo scritto fra l' avv. FT ed i clienti, questi ultimi sono tenuti al pagamento degli onorari giudiziali della causa RG 6744/ 2020
nella misura liquidata in sentenza ( cfr Cass. Civ. 2018 n 25992).
Il fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari si fonda , per il cliente, sul contratto di prestazione d'opera e, per la parte soccombente, sul principio di causalità (tra varie, Cass. n. 11448/92; n. 1264/99). Il cliente,
quindi, è sempre obbligato a corrispondere gli onorari all'avvocato da lui nominato (Cass. sent. n. 27586/2023). Le spese sostenute dal creditore ingiungente per l' opinamento del Consiglio
dell' ordine sulla parcella, ai fini dell' instaurazione del giudizio monitorio,
per € 598,12 ,ricomprese nell' ingiunzione, sono comprovate dalla ricevuta allegata al fascicolo monitorio( doc. 6).
L' opposizione deve dunque essere rigettata con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 2952/2023 emesso il 07.11.2023 dal Tribunale di
EN , G.U. dott. Andrea Del Nevo .
Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza,
liquidate a carico degli attori opponenti e Parte_1 Parte_2
in solido, ed a favore del convenuto opposto avv. Alexander Parte_3
FT, ex d.m. 147/2022, secondo lo scaglione di valore della domanda,
sui valori medi per le fasi di studio introduttiva e decisionale e sui valori minimi per la fase istruttoria poco articolata, in € 4.237,00 per compensi ed €
220,32 per esborsi relativi alla procedura di mediazione obbligatoria ex artt.
5 e 5 bis d. l.vo 28/2010, oltre 15 % spese gen di studio, IVA e CAP come per legge.
Non è accoglibile la domanda del creditore opposto di condanna della controparte al pagamento di una somma a suo favore ex art 12 bis comma 2
d.lvo 28/10 considerato che ,al momento dell' istaurazione della procedura di mediazione , era già stata fissata dal giudice l' udienza di p.c. .
P.Q.M.
RESPINGE l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2952/2023
emesso dal Tribunale di EN in composizione monocratica in data
08/11/2023 , che conferma integralmente;
CONDANNA gli attori opponenti , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
in solido, a rifondere al convenuto opposto avv. Alexander FT
[...]
le spese del presente giudizio di opposizione che liquida ex d.m. 147/2022,
in € 4.237,00 per compensi ed € 220,32 per esborsi documentati ,oltre al
15% per spese gen. di studio, IVA e CAP come per legge.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva (art. 282
c.p.c.).
Così deciso in EN 17.02.2025
Il giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino