Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 2810
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Sentenza 16 dicembre 2025

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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del giudice designato, ha pronunciato sentenza nella causa promossa dall'erede di un soggetto deceduto, il quale aveva agito in giudizio per ottenere la liquidazione dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento, in forza di una precedente sentenza del Tribunale di Roma che ne aveva riconosciuto il diritto. Il de cuius lamentava il mancato pagamento da parte dell'ente previdenziale entro i termini di legge, nonostante la notifica della sentenza e la presentazione della relativa modulistica amministrativa. L'ente resistente, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo l'impossibilità di procedere alla liquidazione per assenza di una domanda amministrativa da parte degli eredi. Successivamente, l'erede, regolarmente nominata e subentrata nel giudizio, documentava di aver presentato la domanda amministrativa per i ratei non riscossi e che l'ente aveva provveduto alla liquidazione di quanto dovuto per il periodo antecedente e successivo al decesso del beneficiario originario. Pertanto, l'erede chiedeva la cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese per soccombenza virtuale.

Il Tribunale, preso atto della documentazione prodotta e della sopravvenuta liquidazione della prestazione da parte dell'ente previdenziale, ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del giudizio nel merito. Il giudice ha osservato che, sebbene l'ente avesse l'onere di provvedere al pagamento entro 120 giorni dalla notifica della sentenza, la collaborazione del creditore è necessaria per l'adempimento, specie per quanto concerne la comunicazione di requisiti non direttamente acquisibili dall'ente, come la mancata fruizione di ricoveri a carico dello Stato. Ha altresì sottolineato la necessità, ai fini del pagamento, che l'erede provasse la propria qualità e presentasse apposita domanda amministrativa, come avvenuto in data 12.09.2024, circostanza che ha reso possibile la liquidazione da parte dell'ente. In virtù della cessata materia del contendere, le spese processuali sono state compensate per due terzi, mentre il restante terzo è stato posto a carico dell'ente previdenziale, liquidato in € 700,00 oltre accessori, in applicazione dei parametri minimi e tenuto conto della natura seriale della controversia e della pronuncia resa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 2810
    Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
    Numero : 2810
    Data del deposito : 16 dicembre 2025

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