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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 24/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 1411/2024 R.G. promossa da: nata a [...] il [...] e residente in [...]
(CE), Via Giorgio Amendola n. 8, nella qualità di erede del Sig. C.F. Persona_1
, nato a [...], il [...] e deceduto in San Nicola La C.F._1
Strada il 21.06.2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco MACCARRONE, presso il quale elettivamente domicilia in via Ugo Ojetti n. 350, Roma, come da procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dagli Avv. Ida VERRENGIA, Davide CATALANO, Luca CUZZUPOLI, AL DE BENEDICTIS e Nicola FUMO, giusta procura allegata, RESISTENTE Oggetto: Liquidazione dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/80, in forza della sentenza n. 7226/2023 ex artt. 414, 442 c.p.c. – Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – R.G. n. 36493/2022
– pubblicata in data 11.07.2023.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note d'udienza. Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.2.2024 il de cuius in epigrafe citava in giudizio l' onde CP_1 ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento spettantegli dall'agosto 2022 in forza della sentenza n. 7226/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 11.07.2023 (n. R.G. 36493/2022). Al riguardo esponeva che, scaduto il termine di 120 giorni previsto per legge, l' non CP_1 aveva provveduto al pagamento della provvidenza Deduceva, altresì, di aver notificato la suddetta sentenza in data 12.7.2023 e il Modello AP70 il 17.7.2023, senza alcun esito e di aver trasferito in data 04.09.2023 la propria residenza nel comune di San Nicola La Strada (CE). Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento, ad esclusione del periodo di ricovero a titolo gratuito compreso tra il 07.08.2022 ed il 12.11.2022, oltre ad accessori di legge, con vittoria di spese e attribuzione per anticipo fattone.
Nelle more del giudizio, il ricorrente veniva a mancare, in data 21.06.2024 (cfr. Doc. 1).
L' si costituiva in giudizio il 3.7.2024 e, allego il TE08 prospetto di calcolo dei ratei CP_1 spettanti, chiedeva comunque il rigetto del ricorso, attesa l'impossibilità di procedere alla liquidazione per assenza della domanda amministrativa da parte degli eredi.
La sig.ra sorella del de cuius e nominata erede da parte di quest'ultimo di tutte Parte_1 le somme di denaro, con testamento pubblico registrato a Caserta il 18.07.2024 al n. 93 S1° (Doc. 2), si costituiva in giudizio in prosecuzione il 14.11.2025 e rappresentava di aver presentato domanda di rate maturate e non riscosse in data 12.09.2024 (Doc. 3) e che, in data 20.12.2024, l' aveva liquidato quanto dovuto a titoli di ratei maturati, per il CP_1 periodo compreso dal 01.08.2022 al 30.06.2024, chiedendo la cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese per soccombenza virtuale.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa, a scioglimento della riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Non essendovi più controversia, ma un vero e proprio accordo conciliativo sul requisito sanitario e correlata decorrenza, non resta, in questa sede, che accertare il diritto alla prestazione assistenziale. Parte ricorrente ha provato la sua legittimazione ad agire;
ha dedotto di non aver ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi. L' ha provato di aver provveduto al pagamento della prestazione. CP_1
Osserva il giudice che l'articolo 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere di CP_1 provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa o della sentenza, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge. Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione, cosicché non è preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70/AP23 predisposti dall' CP_1
Lo stesso ente previdenziale nei messaggi nn. 20715 del 17.12.2013 e 4818 del 16.7.2015 - recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile - ha affermato che l'accertamento dei requisiti socio-economici conseguenti all'accertamento del requisito sanitario deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta dei predetti modelli. È altrettanto vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere - secondo i principi di correttezza e buona fede - di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie, se non direttamente acquisibili dall'ente.
Orbene, nel caso in esame la ricorrente ha documentato di aver presentato domanda amministrativa necessaria ad ottenere il pagamento, presentato solo in data 12.9.2024.
Va a tal riguardo osservato che sul piano generale la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'ente, della necessità di compilare un modulo definito “AP70”, che è invece “AP23” in caso di richiesta di liquidazione da parte degli eredi, come nel caso di specie, nel quale vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta di modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti e, nel caso dell'indennità di accompagnamento, l'autocertificazione di trovarsi nelle condizioni favorevoli all'erogazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili. Si tratta di autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, con assunzione di responsabilità anche sotto il profilo penale in caso di mendacia. È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all' tramite l'acquisizione della CP_1 domanda amministrativa e che quelli relativi al reddito sono dallo stesso istituto acquisibili mediante accesso diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione, essendo necessario (anche in virtù dell'assolvimento dei normali oneri di collaborazione da parte del creditore) che la parte invii il modulo compilato in tutte le sue parti. Nel caso dell'indennità di accompagnamento, la notizia concernente la mancanza di elementi ostativi al pagamento costituiti dai ricoveri a carico dello Stato non rientra comunque nella disponibilità dell' per cui essa deve essere comunicata CP_1 necessariamente all' nelle forme dell'autocertificazione. CP_1
Sulla scorta delle coordinate ermeneutiche innanzi ricostruite, va rilevato che l' ha CP_1 pagato le provvidenze spettanti. Nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che va rilevata l'incidenza sui fatti di causa dell'intervenuto pagamento quale fatto estintivo dell'obbligazione. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere: sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere. Tanto meno parte ricorrente ha sollevato contestazioni sul pagamento.
Residua, la determinazione delle spese processuali, che, in caso di cessata materia del contendere, seguono il criterio della soccombenza virtuale: già ad una prima delibazione la domanda appariva fondata in fatto e diritto;
la qual cosa depone nel senso di una prognosi di accoglimento della stessa. Tuttavia, le spese di lite sono compensate per i due terzi tra le parti ex art. 92 c.p.c., in considerazione che il pagamento è potuto intervenire solo dopo la presentazione della domanda di liquidazione ratei da parte dell'erede.
Ad avviso di questo giudice, per tutto quanto esposto, era indispensabile una nuova domanda amministrativa proposta dall'erede diretta ad ottenere i ratei maturati della prestazione, che l' non avrebbe mai potuto erogare senza conoscere gli effettivi CP_1 titolari del diritto. Difatti, in base alle regole della successione l'eredità, sia essa per legge o per testamento, si acquista unicamente per accettazione (art. 459 c.c.). Sul punto, giova ricordare che la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede del chiamato: a tale effetto è infatti necessaria anche l'accettazione mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio o ancora per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. Ne consegue che, in ipotesi di azione di recupero da parte del preteso erede per crediti del de cuius, incombe su chi si reputa creditore, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato (cfr. Cass. n. 10525 del 2010). Da ultimo, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.” (cfr. Corte di Cassazione sezione L., sent. n. 21436 del 30/08/2018). Nel caso di specie, insuperabile è la circostanza che la ricorrente non ha esplicitato la propria qualità nelle forme previste al debitore prima della proposizione della CP_1 domanda del 12.9.2024. Deve considerarsi, in ragione della esigenza di garantire la stabilità e certezza dei rapporti giuridici tra le parti, la necessità di realizzare una equilibrata coesistenza tra il diritto dell'erede a scegliere se subentrare o meno nel patrimonio del de cuius (nel termine della prescrizione decennale a lui assegnato dall'art. 480 c.c.), e la necessità di chiarezza per i creditori e i debitori. Gli eredi per ottenere il pagamento della prestazione devono provare la loro qualità in ogni modo legittimo all' che in caso contrario rischierebbe di pagare male con tutte le CP_1 conseguenze di legge. È la legge civile in materia di successioni che impone ad un creditore del de cuius di pagare agli eredi che tale qualifica devono provare. Solo chi è erede può agire per il recupero dei beni ereditari anche nei confronti dei terzi. Di conseguenza e indipendentemente dal modulo predisposto o meno dall' l'attuale CP_1 ricorrente per poter ottenere il pagamento della prestazione dovuta al suo de cuius doveva provare la sua qualità di erede all' e formulare apposita domanda, che ha fatto solo il CP_1 12.9.2024, mentre il de cuius è morto il 21.6.2024 e l' si era già costituito il 3.7.2024 CP_1
(ed il pagamento dell' è intervenuto nel successivo dicembre, a poco più di 3 mesi). CP_1
Per il residuo terzo sono poste a carico dell e sono liquidate come in dispositivo in CP_1 base ai parametri minimi del DM. 55/2014 e ss.mm.ii., avuto riguardo alla tipologia seriale della controversia, involgente questioni di limitata complessità, alla natura della pronuncia resa, alle fasi di giudizio e al pregio dell'opera professionale.
Inoltre, vengono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite per due terzi;
3) condanna l' soccombente al pagamento della restante metà, che liquida in € CP_1
700,00 oltre spese generali nella misura di legge forfettaria del 15%, iva e CPA, se dovute, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 24/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 1411/2024 R.G. promossa da: nata a [...] il [...] e residente in [...]
(CE), Via Giorgio Amendola n. 8, nella qualità di erede del Sig. C.F. Persona_1
, nato a [...], il [...] e deceduto in San Nicola La C.F._1
Strada il 21.06.2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco MACCARRONE, presso il quale elettivamente domicilia in via Ugo Ojetti n. 350, Roma, come da procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dagli Avv. Ida VERRENGIA, Davide CATALANO, Luca CUZZUPOLI, AL DE BENEDICTIS e Nicola FUMO, giusta procura allegata, RESISTENTE Oggetto: Liquidazione dei ratei maturati e maturandi dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/80, in forza della sentenza n. 7226/2023 ex artt. 414, 442 c.p.c. – Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – R.G. n. 36493/2022
– pubblicata in data 11.07.2023.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note d'udienza. Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.2.2024 il de cuius in epigrafe citava in giudizio l' onde CP_1 ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento spettantegli dall'agosto 2022 in forza della sentenza n. 7226/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 11.07.2023 (n. R.G. 36493/2022). Al riguardo esponeva che, scaduto il termine di 120 giorni previsto per legge, l' non CP_1 aveva provveduto al pagamento della provvidenza Deduceva, altresì, di aver notificato la suddetta sentenza in data 12.7.2023 e il Modello AP70 il 17.7.2023, senza alcun esito e di aver trasferito in data 04.09.2023 la propria residenza nel comune di San Nicola La Strada (CE). Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento, ad esclusione del periodo di ricovero a titolo gratuito compreso tra il 07.08.2022 ed il 12.11.2022, oltre ad accessori di legge, con vittoria di spese e attribuzione per anticipo fattone.
Nelle more del giudizio, il ricorrente veniva a mancare, in data 21.06.2024 (cfr. Doc. 1).
L' si costituiva in giudizio il 3.7.2024 e, allego il TE08 prospetto di calcolo dei ratei CP_1 spettanti, chiedeva comunque il rigetto del ricorso, attesa l'impossibilità di procedere alla liquidazione per assenza della domanda amministrativa da parte degli eredi.
La sig.ra sorella del de cuius e nominata erede da parte di quest'ultimo di tutte Parte_1 le somme di denaro, con testamento pubblico registrato a Caserta il 18.07.2024 al n. 93 S1° (Doc. 2), si costituiva in giudizio in prosecuzione il 14.11.2025 e rappresentava di aver presentato domanda di rate maturate e non riscosse in data 12.09.2024 (Doc. 3) e che, in data 20.12.2024, l' aveva liquidato quanto dovuto a titoli di ratei maturati, per il CP_1 periodo compreso dal 01.08.2022 al 30.06.2024, chiedendo la cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese per soccombenza virtuale.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa, a scioglimento della riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Non essendovi più controversia, ma un vero e proprio accordo conciliativo sul requisito sanitario e correlata decorrenza, non resta, in questa sede, che accertare il diritto alla prestazione assistenziale. Parte ricorrente ha provato la sua legittimazione ad agire;
ha dedotto di non aver ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi. L' ha provato di aver provveduto al pagamento della prestazione. CP_1
Osserva il giudice che l'articolo 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere di CP_1 provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa o della sentenza, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge. Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione, cosicché non è preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70/AP23 predisposti dall' CP_1
Lo stesso ente previdenziale nei messaggi nn. 20715 del 17.12.2013 e 4818 del 16.7.2015 - recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile - ha affermato che l'accertamento dei requisiti socio-economici conseguenti all'accertamento del requisito sanitario deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta dei predetti modelli. È altrettanto vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere - secondo i principi di correttezza e buona fede - di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie, se non direttamente acquisibili dall'ente.
Orbene, nel caso in esame la ricorrente ha documentato di aver presentato domanda amministrativa necessaria ad ottenere il pagamento, presentato solo in data 12.9.2024.
Va a tal riguardo osservato che sul piano generale la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'ente, della necessità di compilare un modulo definito “AP70”, che è invece “AP23” in caso di richiesta di liquidazione da parte degli eredi, come nel caso di specie, nel quale vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta di modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti e, nel caso dell'indennità di accompagnamento, l'autocertificazione di trovarsi nelle condizioni favorevoli all'erogazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili. Si tratta di autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, con assunzione di responsabilità anche sotto il profilo penale in caso di mendacia. È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all' tramite l'acquisizione della CP_1 domanda amministrativa e che quelli relativi al reddito sono dallo stesso istituto acquisibili mediante accesso diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione, essendo necessario (anche in virtù dell'assolvimento dei normali oneri di collaborazione da parte del creditore) che la parte invii il modulo compilato in tutte le sue parti. Nel caso dell'indennità di accompagnamento, la notizia concernente la mancanza di elementi ostativi al pagamento costituiti dai ricoveri a carico dello Stato non rientra comunque nella disponibilità dell' per cui essa deve essere comunicata CP_1 necessariamente all' nelle forme dell'autocertificazione. CP_1
Sulla scorta delle coordinate ermeneutiche innanzi ricostruite, va rilevato che l' ha CP_1 pagato le provvidenze spettanti. Nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che va rilevata l'incidenza sui fatti di causa dell'intervenuto pagamento quale fatto estintivo dell'obbligazione. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere: sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere. Tanto meno parte ricorrente ha sollevato contestazioni sul pagamento.
Residua, la determinazione delle spese processuali, che, in caso di cessata materia del contendere, seguono il criterio della soccombenza virtuale: già ad una prima delibazione la domanda appariva fondata in fatto e diritto;
la qual cosa depone nel senso di una prognosi di accoglimento della stessa. Tuttavia, le spese di lite sono compensate per i due terzi tra le parti ex art. 92 c.p.c., in considerazione che il pagamento è potuto intervenire solo dopo la presentazione della domanda di liquidazione ratei da parte dell'erede.
Ad avviso di questo giudice, per tutto quanto esposto, era indispensabile una nuova domanda amministrativa proposta dall'erede diretta ad ottenere i ratei maturati della prestazione, che l' non avrebbe mai potuto erogare senza conoscere gli effettivi CP_1 titolari del diritto. Difatti, in base alle regole della successione l'eredità, sia essa per legge o per testamento, si acquista unicamente per accettazione (art. 459 c.c.). Sul punto, giova ricordare che la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede del chiamato: a tale effetto è infatti necessaria anche l'accettazione mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio o ancora per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. Ne consegue che, in ipotesi di azione di recupero da parte del preteso erede per crediti del de cuius, incombe su chi si reputa creditore, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato (cfr. Cass. n. 10525 del 2010). Da ultimo, la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.” (cfr. Corte di Cassazione sezione L., sent. n. 21436 del 30/08/2018). Nel caso di specie, insuperabile è la circostanza che la ricorrente non ha esplicitato la propria qualità nelle forme previste al debitore prima della proposizione della CP_1 domanda del 12.9.2024. Deve considerarsi, in ragione della esigenza di garantire la stabilità e certezza dei rapporti giuridici tra le parti, la necessità di realizzare una equilibrata coesistenza tra il diritto dell'erede a scegliere se subentrare o meno nel patrimonio del de cuius (nel termine della prescrizione decennale a lui assegnato dall'art. 480 c.c.), e la necessità di chiarezza per i creditori e i debitori. Gli eredi per ottenere il pagamento della prestazione devono provare la loro qualità in ogni modo legittimo all' che in caso contrario rischierebbe di pagare male con tutte le CP_1 conseguenze di legge. È la legge civile in materia di successioni che impone ad un creditore del de cuius di pagare agli eredi che tale qualifica devono provare. Solo chi è erede può agire per il recupero dei beni ereditari anche nei confronti dei terzi. Di conseguenza e indipendentemente dal modulo predisposto o meno dall' l'attuale CP_1 ricorrente per poter ottenere il pagamento della prestazione dovuta al suo de cuius doveva provare la sua qualità di erede all' e formulare apposita domanda, che ha fatto solo il CP_1 12.9.2024, mentre il de cuius è morto il 21.6.2024 e l' si era già costituito il 3.7.2024 CP_1
(ed il pagamento dell' è intervenuto nel successivo dicembre, a poco più di 3 mesi). CP_1
Per il residuo terzo sono poste a carico dell e sono liquidate come in dispositivo in CP_1 base ai parametri minimi del DM. 55/2014 e ss.mm.ii., avuto riguardo alla tipologia seriale della controversia, involgente questioni di limitata complessità, alla natura della pronuncia resa, alle fasi di giudizio e al pregio dell'opera professionale.
Inoltre, vengono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite per due terzi;
3) condanna l' soccombente al pagamento della restante metà, che liquida in € CP_1
700,00 oltre spese generali nella misura di legge forfettaria del 15%, iva e CPA, se dovute, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con attribuzione.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini