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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.7641/2021 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. RICCIOLI RENATA)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. MIGALDI FRANCESCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: appalto di manodopera
A seguito dell'udienza del 04/02/2025, per la quale si dà atto del deposito di note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e CP_1
sino al 15.12.2020 e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento della somma di euro
27.403,58, oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dall'1.12.2024 sino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 oltre CP_1
IVA, CAP e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Renata
Riccioli ex art. 93 c.p.c. e ponendo definitivamente a carico della resistente anche le spese di ctu, liquidate separatamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.8.2021 la ricorrente in epigrafe esponeva:
- di essere stata assunta l'8.12.2008 da con contratto di lavoro a CP_1
tempo determinato, con qualifica di commessa presso il punto vendita Doppelganger di
Palermo sito nel Centro Commerciale Forum di Palermo, con inquadramento nel Livello
5° del C.C.N.L. di categoria e, alla scadenza del contratto, in data 1.11.2019, dalla società con contratto di lavoro a tempo indeterminato Controparte_2
part-time ma senza alcuna variazione rispetto alla qualifica, all'inquadramento, al punto vendita;
- di essere stata posta in cassa integrazione guadagni a zero ore dall'11.03.2020, a causa dell'emergenza Covid, di aver richiesto il congedo parentale sino al 31.7.2020; di aver chiesto di poter rientrare a lavoro dal 1.8.2020 e che le resistenti le avevano comunicato che era dispensata dal servizio fino a nuova comunicazione;
di aver pertanto chiesto un altro periodo di congedo parentale sino al 30.9.2020; di aver quindi richiesto di conoscere i turni di lavoro dal 1.10.2020 e che la le aveva Controparte_3 comunicato che “…il rapporto contrattuale tra la e la società Controparte_2
si è definitivamente concluso e che, per l'effetto, il servizio prestato presso CP_1
il punto vendita DOPPELGANGER del Centro commerciale Forum di Palermo, ove era impiegata la signora , è cessato”; Pt_1
- di aver infine rassegnato le dimissioni per giusta causa dal 16.12.2020.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva “- ritenere e dichiarare che la sig.ra Parte_1
ha diritto al pagamento delle retribuzioni per i mesi di ottobre, novembre e
[...] dicembre 2020, congedo parentale e assegni familiari e, per l'effetto, condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la società CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, o, in Controparte_2
subordine, la sola al pagamento della somma di euro 6.218,29, o in CP_1 quell'altra maggiore o minore che risulterà a seguito dell'invocata CTU;
- ritenere e dichiarare che la sig.ra ha diritto all'adeguamento dei contributi Parte_1
previdenziali ed assicurativi e, conseguentemente, condannare la , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e la società in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, o, in subordine, la sola
ad effettuare i dovuti versamenti presso gli enti di riferimento;
- in via CP_1 subordinata, che la sig.ra ha diritto all'adeguamento dei contributi Parte_1
previdenziali ed assicurativi e, conseguentemente, condannare la , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e la società in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, ciascuna per il periodo di propria competenza, ad effettuare i dovuti versamenti presso gli enti di riferimento;
- condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la società CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, o, in Controparte_2
subordine, la sola al pagamento dei compensi del presente giudizio, CP_1
oltre rimborso forfettaria, iva e cpa come per legge, e di quelle successive occorrende, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del procuratore ex art. 93 cpc”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
che contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
Controparte_2
invece, rimaneva contumace.
[...]
Con sentenza del Tribunale di Roma n. 344/2023 è stato dichiarato il fallimento di sicché, a seguito di rinuncia alle domande spiegate nei Controparte_2
confronti di tale società e di quelle relative ai contributi previdenziali, la causa è stata istruita con escussione dei testi delle parti e con CTU contabile.
Disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Risulta destituita di fondamento l'eccezione di parte resistente relativa alla inammissibilità delle richieste retributive relative al periodo 8.12.2018-31.10.2019, dovendosi richiamare l'orientamento della Suprema Corte a tenore del quale “La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili "aliunde", risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva interpretato la quietanza liberatoria come negozio di rinunzia, e ciò alla stregua sia di alcuni riferimenti testuali contenuti nella stessa, sia dello svolgimento di intese negoziali pregresse, rivelatrici della comune intenzione delle parti di definire ogni pretesa o rivendicazione comunque riferibile al precorso rapporto di lavoro subordinato, con contestuale costituzione, in funzione al tempo stesso transattiva e novativa, di un diverso rapporto di collaborazione autonoma”
(cfr. Cass. sez. L, Sentenza n. 9120 del 06/05/2015).
Orbene, nella fattispecie all'esame il documento in atti (cfr. doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente) di tenore indubbiamente generico, reca la medesima data di inizio del rapporto lavorativo con (1.11.2019), ed essendo privo di Controparte_2
specifici e dettagliati elementi che consentano di ritenere che la ricorrente avesse piena consapevolezza di rinunciare ad eventuali ulteriori pretese derivanti dal rapporto di lavoro intercorso con non può ritenersi che produca gli effetti allegati da parte CP_1
resistente.
La ricorrente ha invece dedotto l'esistenza di una intermediazione illecita di manodopera, avendo la stessa, senza soluzione di continuità e senza alcuna variazione nelle mansioni, nella qualifica e nella sede lavorativa, prestato l'attività lavorativa sempre sotto la direzione e il controllo della resistente.
Deve a riguardo osservarsi che la convenuta non ha prodotto la copia integrale del contratto di appalto intercorso con anzi il doc. n. 4 è del tutto Controparte_2
incompleto, non recando l'intestazione, la data, le società stipulanti e le relative sottoscrizioni - né tale contratto è stato richiamato nel contratto di lavoro a tempo indeterminato del 31.10.2019 con Controparte_2
Inoltre dall'istruttoria esperita è emerso che la ricorrente ha continuato a prestare la propria opera seguendo le direttive e i turni indicati da principalmente presso CP_1
il punto vendita sito al Centro Forum, e per circa due settimane in quello sito in via Ruggero
Settimo (cfr. dichiarazioni rese dai testi di entrambe le parti).
Deve pertanto ritenersi l'illegittimità dell'intermediazione effettuata da
[...]
con conseguente sussistenza di un unico rapporto lavorativo tra le parti CP_2
dal 1.12.2008 al 16.12.2020.
In relazione alle differenze retributive, deve rilevarsi che la ricorrente ha puntualmente allegato l'orario osservato - 44 ore settimanali, dal lunedì alla domenica (con un giorno di riposo infrasettimanale), compresi i festivi (salvo 25/12, Pasqua e 1/01), con turni di lavoro spezzati o continuativi – che è stato confermato dai testi di parte ricorrente che hanno correttamente dichiarato di non aver giudizi pendenti con la convenuta, essendosi già conclusi i procedimenti che avevano incoato nei confronti della medesima.
Deve quindi ritenersi che la ricorrente abbia osservato il seguente orario lavorativo dal lunedì alla domenica (con un giorno di riposo infrasettimanale), compresi i festivi (salvo
25/12, Pasqua e 1/01):
9-13 e 18-21 oppure 12-19 e abbia conseguentemente diritto alle relative differenze retributive maturate rispetto all'orario contrattualizzato - 30 ore su 6 giornate lavorative sino al 31.10.2019 e 18 ore settimanali distribuite su 6 giorni, con 1 giorno di riposo dall'1.11.2019 al 16.12.2020 – senza usufruire delle ferie e della indennità sostitutiva.
Parimenti è stato dimostrato, sia documentalmente che mediante prova testimoniale, che la ricorrente ha offerto la prestazione lavorativa in data 30.9.2020 e che non le è stato consentito di svolgerla, sicché spettano le retribuzioni dall'1.10.2020 al 16.12.2020.
Non vi è inoltre prova che abbia ricevuto il pagamento della 13^ e 14^ mensilità e il
TFR in relazione all'effettivo orario di lavoro osservato.
Viceversa, la ricorrente non ha prodotto la documentazione relativa ai periodi di congedo parentale e alla richiesta degli assegni familiari, sicché le relative domande non possono trovare accoglimento.
Passando alla quantificazione del credito vanno condivisi, poiché esenti da evidenti vizi logico-giuridici i conteggi effettuati dal CTU (cfr. relazione in atti), non avendo la resistente in alcun modo contestato nella memoria di costituzione l'applicazione del ccnl di categoria, né avendo ivi dedotto l'applicazione del contratto di prossimità, che peraltro non è stato prodotto in giudizio entro i termini di legge.
Considerato che il rapporto è cessato per effetto delle dimissioni della ricorrente, non possono trovare accoglimento la richiesta reintegratoria e quella risarcitoria.
La convenuta va, quindi, condannata a versare alla ricorrente la somma di €
27.403,58, oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi calcolati da 1.12.2024 sino al soddisfo.
In ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente nella misura liquidata in dispositivo - ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento - con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta già nell'atto introduttivo;
sulla resistente incombe anche l'ulteriore onere connesso al pagamento delle spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.7641/2021 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. RICCIOLI RENATA)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. MIGALDI FRANCESCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: appalto di manodopera
A seguito dell'udienza del 04/02/2025, per la quale si dà atto del deposito di note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e CP_1
sino al 15.12.2020 e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento della somma di euro
27.403,58, oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dall'1.12.2024 sino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 oltre CP_1
IVA, CAP e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Renata
Riccioli ex art. 93 c.p.c. e ponendo definitivamente a carico della resistente anche le spese di ctu, liquidate separatamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.8.2021 la ricorrente in epigrafe esponeva:
- di essere stata assunta l'8.12.2008 da con contratto di lavoro a CP_1
tempo determinato, con qualifica di commessa presso il punto vendita Doppelganger di
Palermo sito nel Centro Commerciale Forum di Palermo, con inquadramento nel Livello
5° del C.C.N.L. di categoria e, alla scadenza del contratto, in data 1.11.2019, dalla società con contratto di lavoro a tempo indeterminato Controparte_2
part-time ma senza alcuna variazione rispetto alla qualifica, all'inquadramento, al punto vendita;
- di essere stata posta in cassa integrazione guadagni a zero ore dall'11.03.2020, a causa dell'emergenza Covid, di aver richiesto il congedo parentale sino al 31.7.2020; di aver chiesto di poter rientrare a lavoro dal 1.8.2020 e che le resistenti le avevano comunicato che era dispensata dal servizio fino a nuova comunicazione;
di aver pertanto chiesto un altro periodo di congedo parentale sino al 30.9.2020; di aver quindi richiesto di conoscere i turni di lavoro dal 1.10.2020 e che la le aveva Controparte_3 comunicato che “…il rapporto contrattuale tra la e la società Controparte_2
si è definitivamente concluso e che, per l'effetto, il servizio prestato presso CP_1
il punto vendita DOPPELGANGER del Centro commerciale Forum di Palermo, ove era impiegata la signora , è cessato”; Pt_1
- di aver infine rassegnato le dimissioni per giusta causa dal 16.12.2020.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva “- ritenere e dichiarare che la sig.ra Parte_1
ha diritto al pagamento delle retribuzioni per i mesi di ottobre, novembre e
[...] dicembre 2020, congedo parentale e assegni familiari e, per l'effetto, condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la società CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, o, in Controparte_2
subordine, la sola al pagamento della somma di euro 6.218,29, o in CP_1 quell'altra maggiore o minore che risulterà a seguito dell'invocata CTU;
- ritenere e dichiarare che la sig.ra ha diritto all'adeguamento dei contributi Parte_1
previdenziali ed assicurativi e, conseguentemente, condannare la , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e la società in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, o, in subordine, la sola
ad effettuare i dovuti versamenti presso gli enti di riferimento;
- in via CP_1 subordinata, che la sig.ra ha diritto all'adeguamento dei contributi Parte_1
previdenziali ed assicurativi e, conseguentemente, condannare la , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e la società in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, ciascuna per il periodo di propria competenza, ad effettuare i dovuti versamenti presso gli enti di riferimento;
- condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la società CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido, o, in Controparte_2
subordine, la sola al pagamento dei compensi del presente giudizio, CP_1
oltre rimborso forfettaria, iva e cpa come per legge, e di quelle successive occorrende, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del procuratore ex art. 93 cpc”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
che contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
Controparte_2
invece, rimaneva contumace.
[...]
Con sentenza del Tribunale di Roma n. 344/2023 è stato dichiarato il fallimento di sicché, a seguito di rinuncia alle domande spiegate nei Controparte_2
confronti di tale società e di quelle relative ai contributi previdenziali, la causa è stata istruita con escussione dei testi delle parti e con CTU contabile.
Disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Risulta destituita di fondamento l'eccezione di parte resistente relativa alla inammissibilità delle richieste retributive relative al periodo 8.12.2018-31.10.2019, dovendosi richiamare l'orientamento della Suprema Corte a tenore del quale “La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili "aliunde", risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva interpretato la quietanza liberatoria come negozio di rinunzia, e ciò alla stregua sia di alcuni riferimenti testuali contenuti nella stessa, sia dello svolgimento di intese negoziali pregresse, rivelatrici della comune intenzione delle parti di definire ogni pretesa o rivendicazione comunque riferibile al precorso rapporto di lavoro subordinato, con contestuale costituzione, in funzione al tempo stesso transattiva e novativa, di un diverso rapporto di collaborazione autonoma”
(cfr. Cass. sez. L, Sentenza n. 9120 del 06/05/2015).
Orbene, nella fattispecie all'esame il documento in atti (cfr. doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente) di tenore indubbiamente generico, reca la medesima data di inizio del rapporto lavorativo con (1.11.2019), ed essendo privo di Controparte_2
specifici e dettagliati elementi che consentano di ritenere che la ricorrente avesse piena consapevolezza di rinunciare ad eventuali ulteriori pretese derivanti dal rapporto di lavoro intercorso con non può ritenersi che produca gli effetti allegati da parte CP_1
resistente.
La ricorrente ha invece dedotto l'esistenza di una intermediazione illecita di manodopera, avendo la stessa, senza soluzione di continuità e senza alcuna variazione nelle mansioni, nella qualifica e nella sede lavorativa, prestato l'attività lavorativa sempre sotto la direzione e il controllo della resistente.
Deve a riguardo osservarsi che la convenuta non ha prodotto la copia integrale del contratto di appalto intercorso con anzi il doc. n. 4 è del tutto Controparte_2
incompleto, non recando l'intestazione, la data, le società stipulanti e le relative sottoscrizioni - né tale contratto è stato richiamato nel contratto di lavoro a tempo indeterminato del 31.10.2019 con Controparte_2
Inoltre dall'istruttoria esperita è emerso che la ricorrente ha continuato a prestare la propria opera seguendo le direttive e i turni indicati da principalmente presso CP_1
il punto vendita sito al Centro Forum, e per circa due settimane in quello sito in via Ruggero
Settimo (cfr. dichiarazioni rese dai testi di entrambe le parti).
Deve pertanto ritenersi l'illegittimità dell'intermediazione effettuata da
[...]
con conseguente sussistenza di un unico rapporto lavorativo tra le parti CP_2
dal 1.12.2008 al 16.12.2020.
In relazione alle differenze retributive, deve rilevarsi che la ricorrente ha puntualmente allegato l'orario osservato - 44 ore settimanali, dal lunedì alla domenica (con un giorno di riposo infrasettimanale), compresi i festivi (salvo 25/12, Pasqua e 1/01), con turni di lavoro spezzati o continuativi – che è stato confermato dai testi di parte ricorrente che hanno correttamente dichiarato di non aver giudizi pendenti con la convenuta, essendosi già conclusi i procedimenti che avevano incoato nei confronti della medesima.
Deve quindi ritenersi che la ricorrente abbia osservato il seguente orario lavorativo dal lunedì alla domenica (con un giorno di riposo infrasettimanale), compresi i festivi (salvo
25/12, Pasqua e 1/01):
9-13 e 18-21 oppure 12-19 e abbia conseguentemente diritto alle relative differenze retributive maturate rispetto all'orario contrattualizzato - 30 ore su 6 giornate lavorative sino al 31.10.2019 e 18 ore settimanali distribuite su 6 giorni, con 1 giorno di riposo dall'1.11.2019 al 16.12.2020 – senza usufruire delle ferie e della indennità sostitutiva.
Parimenti è stato dimostrato, sia documentalmente che mediante prova testimoniale, che la ricorrente ha offerto la prestazione lavorativa in data 30.9.2020 e che non le è stato consentito di svolgerla, sicché spettano le retribuzioni dall'1.10.2020 al 16.12.2020.
Non vi è inoltre prova che abbia ricevuto il pagamento della 13^ e 14^ mensilità e il
TFR in relazione all'effettivo orario di lavoro osservato.
Viceversa, la ricorrente non ha prodotto la documentazione relativa ai periodi di congedo parentale e alla richiesta degli assegni familiari, sicché le relative domande non possono trovare accoglimento.
Passando alla quantificazione del credito vanno condivisi, poiché esenti da evidenti vizi logico-giuridici i conteggi effettuati dal CTU (cfr. relazione in atti), non avendo la resistente in alcun modo contestato nella memoria di costituzione l'applicazione del ccnl di categoria, né avendo ivi dedotto l'applicazione del contratto di prossimità, che peraltro non è stato prodotto in giudizio entro i termini di legge.
Considerato che il rapporto è cessato per effetto delle dimissioni della ricorrente, non possono trovare accoglimento la richiesta reintegratoria e quella risarcitoria.
La convenuta va, quindi, condannata a versare alla ricorrente la somma di €
27.403,58, oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi calcolati da 1.12.2024 sino al soddisfo.
In ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente nella misura liquidata in dispositivo - ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento - con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta già nell'atto introduttivo;
sulla resistente incombe anche l'ulteriore onere connesso al pagamento delle spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno