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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11815 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 18/11/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 2281 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2023, cui è riunita la causa n. 2281/2023, vertente TRA
e , rappresentate e Parte_1 Parte_2 difese dall'avv. LUBERTO ENRICO, unitamente all'avv. ZONFRILLI STEFANIA, giusta delega in calce ai ricorsi RICORRENTI
E rappresentato e difeso dall'Avv. CARRACINO ORESTE, giusta CP_1 delega in calce alla memoria difensiva CONVENUTO OGGETTO: qualificazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
RICORRENTE VISCIANO:
“Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice adito, con sentenza provvisoriamente esecutiva, per tutti i motivi sopra esposti: a) dichiarare nullo, inefficace, illegittimo e comunque annullare ogni atto e dichiarazione eventualmente sottoscritta dalla ricorrente ed implicante rinunzia e/o transazione di propri diritti indisponibili;
b) accertare e dichiarare, anche ex art. 2932 c.c., per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, la natura subordinata del rapporto di lavoro inter partes intercorso dal 1.02.2020 al 26.05.2022 tra la ricorrente e (e precedentemente con CP_1
l'acquisita Euro Service e, conseguentemente, ordinare alla convenuta di inquadrare, per i rispettivi periodi, parte ricorrente nel libro paga e matricola (con applicazione del CCNL telecomunicazioni o altro ritenuto applicabile), con inquadramento, quale operatore di call center, al III livello ovvero altro applicabile, regolarizzando la sua posizione presso gli Istituti previdenziali ed assicurativi a far data dall'assunzione ovvero da quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia;
1 c) conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità
e comunque annullare il recesso dal contratto di lavoro operato nei confronti di parte ricorrente, condannando per l'effetto la convenuta a reintegrare la CP_1 ricorrente nel proprio posto di lavoro e/o comunque, a corrisponderle un'indennità onnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità, tenuto conto del prolungarsi dell'illegittimità del rapporto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo. d) con vittoria di spese, competenze, CPA ed IVA da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratore antistatari.” RICORRENTE Pt_2
“Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice adito, con sentenza provvisoriamente esecutiva, per tutti i motivi sopra esposti: a) dichiarare nullo, inefficace, illegittimo e comunque annullare ogni atto e dichiarazione eventualmente sottoscritta dalla ricorrente ed implicante rinunzia e/o transazione di propri diritti indisponibili;
b) accertare e dichiarare, anche ex art. 2932 c.c., per tutti i motivi esposti in fatto
e in diritto, la natura subordinata del rapporto di lavoro inter partes intercorso dal 1.02.2020 al 26.05.2022 tra la ricorrente e (e precedentemente con CP_1
l'acquisita Euro Service S.p.A.) e, conseguentemente, ordinare alla convenuta di inquadrare, per i rispettivi periodi, parte ricorrente nel libro paga e matricola (con applicazione del CCNL telecomunicazioni o altro ritenuto applicabile), con inquadramento, quale operatore di call center, al III livello ovvero altro applicabile, regolarizzando la sua posizione presso gli Istituti previdenziali ed assicurativi a far data dall'assunzione ovvero da quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia;
c) conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità e comunque annullare il recesso dal contratto di lavoro operato nei confronti di parte ricorrente, condannando per l'effetto la convenuta a reintegrare la CP_1 ricorrente nel proprio posto di lavoro e/o comunque, a corrisponderle un'indennità onnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità, tenuto conto del prolungarsi dell'illegittimità del rapporto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo. d) con vittoria di spese, competenze, CPA ed IVA da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratore antistatari.” CONVENUTA
“A) In via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per cui è causa e/o dell'azione avversaria. B) In via principale e nel merito: rigettare de plano - con qualsiasi statuizione - tutte le domande contenute nel ricorso avversario in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto. C) In via subordinata, e per mero tuziorismo difensivo, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte con l'atto
2 introduttivo del presente giudizio, dichiarare che il rapporto di lavoro eventualmente costituito è a tempo determinato e, comunque, è un part-time orizzontale, avendo la ricorrente prestato, nel periodo per cui è causa, attività lavorativa per 2/3 ore al giorno nell'ambito delle fasce orarie concordate con la Società convenuta, e per l'effetto, dichiarare che tale lavoro deve essere retribuito in relazione al suddetto regime di part-time; in ogni caso, limitare il pagamento delle retribuzioni e, comunque, per i soli periodi in cui il ricorrente ha reso la propria prestazione, decurtato altresì l'aliunde perceptum. Con vittoria di spese di causa.”
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con distinti ricorsi depositati il 19/01/2023, e Parte_1 hanno esposto: che (a partire dal 2012 la e a Parte_2 Pt_1 partire dal 1.2.2020 la hanno intrattenuto contratti di co.co.co. con la soc. Pt_2
e successivamente con la soc. EURO SERVICE SPA, poi Parte_3 divenuta dall'aprile 2022 ; che, in particolare, la iniziava il CP_1 Pt_1 rapporto con la il 1.2.2020, sottoscrivendo un contratto di co.co.co. CP_2 con scadenza al 31.5.2021, poi prorogata al 30.11.2021, poi al 31.3.2022 ed infine al 30.9.2022, mentre la iniziava il rapporto con la il Pt_2 CP_2
2.1.2022, sottoscrivendo un contratto di co.co.co. con scadenza al 30.6.2022, poi prorogata al 30.9.2022; che il rapporto è cessato per entrambe in data 26.5.2022 allorquando la soc. comunicava loro il recesso dal contratto per mancato CP_1 raggiungimento degli obbiettivi di risultato;
che le ricorrenti sulla base del contratto sottoscritto avrebbero dovuto svolgere le mansioni di operatrici di call center (con contatto telefonico in outbound), responsabile della prima fase del recupero in via stragiudiziale tramite un iniziale sollecito telefonico nei confronti del debitore insolvente al fine regolarizzarne la posizione, con previsione di un compenso mensile fisso di euro 450,00 lordi, corrisposto in relazione ai giorni di lavoro effettivi ma non durante la fruizione di smart-working (da marzo 2020 ad aprile 2022), oltre a provvigioni mensili in percentuale sugli obbiettivi realizzati (da € 0,01 a € 2.299,00 recuperati la provvigione prevista era del 10%, da € 2.300,00 a € 3.499,00 recuperati la provvigione prevista era del 15%, da € 3.500,00 e oltre recuperati la provvigione prevista era del 18%); che di fatto la prestazione è sempre stata eterodiretta dalla committente, atteso che: i collaboratori dovevano sempre firmare il foglio di entrata e uscita per certificare le ore di presenza;
i turni erano fissi e stabiliti nel contratto (in particolare, per le ricorrenti, dalle 15 alle 21 dal lunedì al venerdì e a sabati alterni dalle 9 alle 15); che alle ricorrenti è stata assegnata una postazione personale di lavoro, utilizzata anche da un altro operatore in modo alternato, composta di scrivania, pc e telefono di proprietà della società, cui accedevano tramite credenziali personali;
che durante lo smart-working hanno lavorato utilizzando propri strumenti senza alcun
3 rimborso;
che l'azienda monitorava costantemente l'attività degli operatori tramite modalità da remoto o comunque attraverso i Team Leader che si affiancavano con la doppia cuffia per ascoltare la gestione della telefonata;
che la supervisor Parte_4 spesso rimproverava i collaboratori in modo brusco quando si attardavano nelle
[...] pause, perché pretendeva che si occupassero anche delle telefonate inbound degli utenti che chiamavano per informazioni;
che anzi i pretendevano che, nel caso in Pt_5 cui pervenisse una telefonata inbound, i collaboratori mettessero in attesa le chiamate outbound per gestire quelle in arrivo, per le quali non era prevista alcuna provvigione;
Par che spesso accadeva che i rimproverassero i collaboratori per i toni utilizzati durante le chiamate o che contattassero direttamente i clienti delle ricorrenti, così impedendo loro di ottenere le relative provvigioni;
che per ogni affidamento di attività,
i collaboratori erano tenuti a partecipare ad un corso (non remunerato) di preparazione con i i quali conferivano rigide direttive sulle modalità di presentazione del Pt_5 servizio, svolgimento della trattativa e conclusione della telefonata, il cui rispetto era Par oggetto di continuo controllo da parte dei che una volta al mese i collaboratori erano tenuti a redigere il cd. Forecast, un report consuntivo e previsionale dell'attività, che veniva sottoposto al TL;
che le ferie previste dovevano essere autorizzate dal supervisor, al fine di garantire che il centralino non fosse mai scoperto;
che era sempre la società a decidere il numero e le pratiche da affidare mensilmente al collaboratore (circa 200), a prescindere dalle disponibilità e capacità del collaboratore;
che hanno percepito la somma mensile di circa euro 1000,00; che le modalità di esecuzione del rapporto di lavoro sono rimaste invariate anche dopo l'avvicendamento della soc.
rispetto alla precedente società che gestiva il call center, con conseguente CP_2
“fittizietà” della successione dei rapporti. Assumendo la natura subordinata dell'attività svolta alle dipendenze della CP_1
e, prima di essa, delle precedenti datrici di lavoro, ed accertata altresì l'illegittimità del licenziamento intimato, le ricorrenti hanno convenuto in giudizio la soc. CP_1 affinché la stessa sia condannata al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo dal 1.2.2020 al 26.5.2022, da quantificarsi avuto riguardo ad un inquadramento al III livello del CCNL Telecomunicazioni ovvero ai sensi dell'art. 36 Cost., con regolarizzazione della posizione contributiva, nonché alla reintegra nel posto di lavoro con pagamento di una indennità onnicomprensiva compresa tra 2,5 e
12 mensilità, oltre accessori, con vittoria di spese da distrarsi. Si è costituito, in ciascun procedimento, la soc. (già CP_1 CP_3
), esponendo: di aver sviluppato un progetto sperimentale inerente l'attività di
[...] sollecito per il recupero di crediti, nell'ambito del quale, richiedendo specifiche professionalità con esperienza nel settore, ha selezionato le ricorrenti, stipulando con la sigr.ra un primo contratto di co.co.pro dal 1.2.2020 al 30.11.2021, poi Pt_1 dal 1.12.2021 al 31.3.2021 e infine dal 1.4.2022 al 30.9.2022 e, quanto alla Pt_2 dal 2.1.2022 al 30.6.2022, poi sostituito con contratto dal 1.4.2022 al 30.9.2022; che i contratti sono stati risolti esercitando la facoltà di recesso anticipato di cui all'art. 14
4 dell'Accordo quadro nazionale richiamato nel contratto individuale;
che per tutta la durata dei rapporti le ricorrenti hanno agito in totale autonomia, senza essere sottoposte al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della resistente, occupandosi di contatto telefonico in outbound, sollecito del pagamento diretto, informazioni al debitore su posizioni insolute e inserimento dati nell'applicativo gestionale;
che l'attività consisteva, in sintesi, nello svolgimento dell'attività outbound di reperimento telefonico del debitore, di verifica della volontà di pagamento o della possibilità di transazione e di definizione dei conseguenti accordi;
che le ricorrenti erano libere di astenersi dall'operare per un tempo indeterminato e di allontanarsi dalla postazione di lavoro, sia se svolta in sede sia in regime di smart-working, senza richiedere alcuna autorizzazione;
che non sono mai state fornite direttive sui tempi e ordine di lavorazione delle pratiche affidate né tanto meno sulle modalità di gestione della pratica;
che le ricorrenti non hanno mai avuto una postazione fissa, potendo accedere a una qualsiasi delle postazioni messe a disposizione;
che le ricorrenti non hanno mai lavorato con orario continuo, fornendo la loro collaborazione nei tempi dalle stesse stabiliti.
Tanto esposto, la convenuta ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità o comunque infondatezza della pretesa di riqualificazione del rapporto in subordinato, evidenziando che i contratti di collaborazione sono stati stipulati in conformità alle previsioni dell'accordo quadro nazionale “per la regolamentazione dell'attività di collaborazione coordinata e continuativa svolta dagli operatori telefonici dei call center addetti alla vendita diretta di beni e di servizi, all'attività di recupero crediti e attività ad esse correlate in modalità outbound” stipulato, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2015, in data 14.6.2016 tra la (cui la resistente aderisce), e Parte_6 la e la nonché in conformità Parte_7 Controparte_4 dell'accordo di secondo livello del 25.7.2016 e al successivo accordo quadro nazionale del 28.2.2019, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 2 comma 1
D.Lgs. n. 81/2015 e della ivi prevista regola di applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni cd. organizzate dal committente. Nel merito, richiamata la giurisprudenza rilevante, ha contestato la pretesa di riqualificazione del rapporto e comunque l'inquadramento preteso, instando per il rigetto del ricorso.
Riuniti i due ricorsi ed escussi alcuni testimoni, all'odierna udienza, la parte ricorrente, sul rilievo officioso del difetto di contraddittorio in parte qua, ha rinunciato in questa sede alla domanda di regolarizzazione contributiva, con riserva di azionarla in altra sede. La causa è stata quindi discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 1. La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
2. Preliminarmente, non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti, sul presupposto della inapplicabilità dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs, n. 81/2015.
Come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sentenza n. 1663 del 2020), con la disposizione richiamata il legislatore ha inteso equiparare, quanto alla disciplina applicabile, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, d. Igs. n. 81 del 2015 ai lavoratori subordinati, nell'ottica della tutela di una posizione lavorativa più debole, per l'evidente asimmetria tra committente e lavoratore, con esigenza di un regime di tutela più forte, in funzione equilibratrice. Resta tuttavia ferma la possibilità per il collaboratore di far accertare la natura subordinata della prestazione resa (si legge infatti nelle motivazioni della sentenza: “la norma in scrutinio non vuole, e non potrebbe neanche, introdurre alcuna limitazione rispetto al potere del giudice di qualificare la fattispecie riguardo all'effettivo tipo contrattuale che emerge dalla concreta attuazione della relazione negoziale, e, pertanto, non viene meno la possibilità per lo stesso di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia, trattandosi di un potere costituzionalmente necessario, alla luce della regola di effettività della tutela (cfr. Corte cost. n. 115 del 1994) e funzionale, peraltro, a finalità di contrasto all'uso abusivo di schermi contrattuali perseguite dal legislatore anche con la disposizione esaminata (analogamente v. Cass. n. 2884 del 2012, sull'art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, in tema di associazione in partecipazione).”) Ne discende che, nel caso in cui la collaborazione sia stata stipulata in conformità ad un accordo collettivo sottoscritto ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 81/2015, il prestatore di lavoro ben può agire in giudizio al fine di fare accertare la fittizietà della collaborazione ed il reale atteggiarsi del rapporto di lavoro in termini di vera e propria subordinazione.
3. Ebbene, nel caso di specie non v'è dubbio – e non è neppure contestato – che i contratti di collaborazione siano stati stipulati applicando le previsioni degli accordi collettivi espressamente richiamati (accordo quadro nazionale “per la regolamentazione dell'attività di collaborazione coordinata e continuativa svolta dagli operatori telefonici dei call center addetti alla vendita diretta di beni e di servizi, all'attività di recupero crediti e attività ad esse correlate in modalità outbound” del 14.6.2016 sottoscritto dall' e la Parte_6 Parte_7
e la accordo di secondo livello del 25.7.2016;
[...] Controparte_4 successivo accordo quadro nazionale del 28.2.2019). In particolare, tali accordi, espressamente applicabili all'attività di recupero crediti, prevedono anzitutto che il contratto debba indicare specificamente l'attività da
6 svolgere ed il risultato atteso e il collaboratore assume l'obbligo di eseguire le attività entro il termine stabilito, determinando autonomamente il ritmo di lavoro. Si precisa anche che il collaboratore “è considerato autonomo esclusivamente nel caso in cui possa unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporanea della stessa”, potendo quindi assumere impegni in favore di terzi e decidere “se eseguire la prestazione e in quali giorni lavorare;
a che ora iniziare e a che ora terminare la prestazione giornaliera;
se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera”. Ne discende che la presenza non può mai essere imposta e l'assenza non va mai giustificata.
Sono poi previste forme di coordinamento del committente che includono la previsione di fasce orarie di utilizzo della postazione all'interno dei locali, a libera e discrezionale scelta del collaboratore, la presenza di un tutor che fornisce supposto al collaboratore, l'utilizzo di un determinato sistema operativo e informatico, il potere del committente di fornire indicazioni di massima sulle modalità di svolgimento dell'attività ed il rispetto di determinate forme nei rapporti con i debitori, restando escluso qualsivoglia potere disciplinare o forme di vero e proprio controllo gerarchico. Tali accordi prevedono altresì che i compensi siano individuati sulla base dei minimi tabellari del CCNL Terziario e che essi possono essere corrisposti su base sia mensile che giornaliera, a scelta delle aziende associate. Si prevede anche la possibilità, in funzione incentivante, di prevedere dei bonus legati al raggiungimento degli obbiettivi. L'accordo di secondo livello ha poi disciplinato, a ciò autorizzato dall'accordo quadro, il compenso spettante al collaboratore dividendolo in una parte fissa giornaliera e una parte variabile, commisurata, per l'attività di recupero crediti, a percentuale sul valore del recuperato.
4. A fronte di tale regolamentazione generale, le collaborazioni sottoscritte dalle ricorrenti individuano quale oggetto della collaborazione lo svolgimento di attività di contatto telefonico in outbound, volto a sollecitare il pagamento del credito, oltre ad attività accessorie quali fornire informazioni amministrative su fatture insolute e inserimento dati nell'applicativo gestionale. Si prevede espressamente l'autonomia del collaboratore nella gestione del tempo e della quantità di prestazione, e forme di coordinamento e supporto erogabili attraverso la partecipazione a riunioni informative periodiche per il confronto e l'analisi dei risultati conseguiti e la messa a disposizione di personale specializzato per la risoluzione di problemi tecnici e/o gestionali.
Il compenso è determinato in percentuale rispetto all'effettivo recupero con un bonus mensile proporzionato in base all'effettiva partecipazione del collaboratore al raggiungimento degli obbiettivi.
7 5. Dal confronto tra le varie clausole, emerge che la regolamentazione contrattuale
è pienamente coerente con le previsioni degli accordi collettivi, dovendo quindi senz'altro trovare applicazione la deroga prevista dall'art. 2, comma 2, lett. a D.Lgs. n. 81/2015, la quale, tuttavia, come visto non preclude al lavoratore la possibilità di agire per l'accertamento di un diverso atteggiarsi del rapporto in termini di vera e propria subordinazione.
6. Passando allora allo scrutinio della domanda di accertamento della natura subordinata dei rapporti, siccome avanzata dalle ricorrenti, occorre anzitutto premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo (e che, pertanto, non esiste un lavoro
“ontologicamente” subordinato: v. in argomento Cass. n. 7966/2006 in motivazione). Il requisito fondamentale che contraddistingue il primo lavoro subordinato è costituito (per l'appunto) dalla “eterodirezione”, intesa come assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro;
l'esistenza di tale vincolo va adeguatamente e concretamente provata da colui che la deduce e valutata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore nonchè al modo della sua attuazione;
qualora quell'assoggettamento, nei termini sopra esposti, non possa agevolmente apprezzarsi - proseguono i giudici di legittimità – possono essere considerati altri elementi, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'assoggettamento ad un obbligo di osservare un determinato orario di lavoro, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni, con l'avvertenza che essi costituiscono meri criteri sussidiari indiziari ai fini della prova (come visto, incombente sul lavoratore) della subordinazione e possono eventualmente essere decisivi solo se valutati globalmente e non singolarmente (cfr. tra le numerose, Cass. 14.3.2006, n. 5495; Cass. 5.12.2005, n. 26349; Cass. 27.10.2005, n. 20864; Cass. 25.10. 2005, n. 20659; Cass 3.10. 2005, n. 19265 Cass. 23.9.2005, n. 18660; vedi anche Cass. n. 21028/2006, che, dopo aver ribadito i principi fin qui esposti, ha precisato che
“qualora vi sia una situazione di oggettiva incertezza probatoria il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto”).
7. Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che l'istruttoria espletata non abbia consentito di raggiungere la prova che il rapporto di lavoro con le ricorrenti si sia atteggiato in termini di vera e propria subordinazione e non di mera cd. parasubordinazione, tipica delle collaborazioni autonome coordinate e continuative. E, infatti, anzitutto la maggior parte degli elementi enfatizzati dalla difesa delle ricorrenti è rappresentata da dati del tutto compatibili con la prestazione di un'attività
8 di lavoro autonomo ma coordinato ed organizzato dal committente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 81/2015. Tanto vale sicuramente per l'utilizzo della strumentazione hardware e software aziendale e di una postazione lavorativa posta nei locali aziendali, messa a disposizione di tutti i collaboratori indistintamente e mai singolarmente assegnata, come pure per le pause di 10-15 minuti ogni 2 ore, che rispondevano ad un preciso obbligo di garanzia della sicurezza normativamente previsto anche per i collaboratori autonomi ed espressamente contemplato negli accordi collettivi. Lo stesso è a dirsi per la previsione della mera disponibilità delle postazioni lavorative in determinate fasce orarie, ferma l'autonomia del collaboratore nella individuazione dei propri tempi di accesso e ferma la possibilità di rendere la prestazione anche in quantità difforme (maggiore o minore) rispetto alla disponibilità inizialmente fornita.
8. Per converso, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi – sulla cui attendibilità non sono emersi motivi per dubitare, avendo reso dichiarazioni peraltro sostanzialmente collimanti - non è emersa affatto la prova del concreto assoggettamento delle ricorrenti ad un potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, e quindi del requisito della eterodirezione in cui si sostanzia il rapporto di lavoro subordinato. All'esito della prova orale è infatti emersa anzitutto l'assenza di qualsivoglia obbligo dei collaboratori di rendere la prestazione, e quindi di collaborare stabilmente con l'azienda, ben potendo le ricorrenti decidere se, quando e quanto lavorare, senza dover richiedere alcuna autorizzazione per assentarsi né giustificare l'assenza, potendo pure modificare le proprie disponibilità orarie, rispetto a quelle inizialmente comunicate, dovendo in tal caso meramente coordinarsi con la struttura al fine di garantire al collaboratore la possibilità di poter utilizzare una delle postazioni disponibili. Anche per assenze più durature, come ad esempio in estate, i collaboratori erano liberi di assentarsi per quanto tempo preferivano, sebbene chi era interessato a mantenere un certo livello di compensi tendeva a contenere il numero di giorni di assenza.
In tal senso vanno lette le dichiarazioni della teste di parte ricorrente Tes_1 che, pur dichiarando che di regola si lavorava su “turni” dalle 9 alle 15 o dalle 15
[...] alle 21, ha spiegato che le disponibilità venivano scelte autonomamente dai collaboratori e che, in caso di variazioni, per esigenze personali, l'azienda suggeriva di lavorare in aggiunta il sabato ma in ogni caso il collaboratore era libero di rifiutarsi e di non andare a rendere la prestazione. Anche la teste ha riferito che “i collaboratori hanno a disposizione la Tes_2 postazione della mattina o del pomeriggio ma non sono tenuti a lavorare nell'intero arco orario;
il collaboratore potrebbe arrivare quando vuole e del pari andar via
9 quando vuole”; analogamente la teste ha dichiarato: “vi sono due turni, la Pt_4 mattina dalle 9 alle 15 e il pomeriggio dalle 15 alle 21; ADR: i collaboratori possono scegliere tra la mattina e il pomeriggio visto che bisogna tenere conto che le postazioni sono in numero limitato;
ADR: non sono tenuti ad osservare un determinato orario, possono arrivare e andare via quando vogliono;
ADR: anche di fatto posso dire che i collaboratori arrivano e vanno via in orario non coincidente con
l'inizio e la fine del turno”. Così anche la teste sempre di parte ricorrente, ha riferito che la Testimone_3 scelta dei turni era fatta in base alle esigenze di ciascuno e tutti potevano comunque modificare i turni o non lavorare determinati giorni, limitandosi ad avvisare “a titolo di cortesia”, aggiungendo: “per le assenze estive potevamo scegliere il periodo che ci pareva, cercavamo di conciliarlo con quello che era più fruttuoso per noi e quindi le prendevamo in agosto;
la quantità di giorni in cui non andavamo la decidevamo noi, anche perché non venivamo pagate per le assenze”.
9. Con riguardo ai compensi, vale subito la pena di evidenziare che, in realtà, è pacifico che le ricorrenti, oltre a percepire un compenso fisso parametrato ai giorni di effettiva presenza (a prescindere dal numero di ore lavorate nella giornata), percepivano anche, come anticipato, un compenso variabile in base al recuperato, sicché l'eventuale assenza, oltre a non essere in alcun modo osteggiata o sanzionata, rilevava solo limitatamente alla misura del compenso fisso, ferma la corresponsione dei compensi variabili stabiliti in rapporto al recuperato, anche nel caso in cui il risultato fosse stato raggiunto con una prestazione lavorativa quantitativamente inferiore o anche notevolmente inferiore a quella inizialmente indicata. Anche tale aspetto, all'evidenza, milita per la natura autonoma della prestazione, difettando la previsione di una retribuzione fissa, proporzionata soltanto alla durata della prestazione.
10. Con riguardo al ruolo del Team Leader e del Supervisor, i testi hanno tutti confermato che si trattava di figure presenti nelle sale, autorizzate ad ascoltare le conversazioni telefoniche, intervenire direttamente in caso di necessità e fornire indicazioni sui toni e l'approccio più appropriato con il cliente e che, occasionalmente, muovevano rimproveri ai collaboratori sui toni utilizzati. Ebbene, quanto alle indicazioni fornite ai collaboratori, si ritiene rientri senz'altro nelle forme di coordinamento della prestazione, compatibili con forme genuine di co.co.co., la previsione di una formazione iniziale sulle attività da espletare e la possibilità per la committente di fornire indicazioni di massima sui toni e sulle modalità di gestione delle telefonate. D'altronde, come precisato dalla teste , anche il compenso Testimone_4 riconosciuto alla dai clienti è calcolato come provvigione sul recuperato, con CP_1 la conseguenza che la stessa società committente ha interesse ad avvalersi di
10 collaboratori formati ed efficienti, in grado di garantire toni urbani e cortesi con i debitori, nel rispetto del codice deontologico delle imprese di telefonia (v. sul punto dichiarazione della teste . Pt_4
Pertanto, a prescindere dal riferimento delle due testi di parte ricorrente a episodi Par di “rimproveri” da parte di o supervisor, si ritiene che la contestazione - anche se trasmodante il mero suggerimento – circa la scorretta gestione di un contatto telefonico col debitore rientri nel potere del committente di pretendere che l'attività sia svolta con le modalità inizialmente concordate, purché essa non conduca, poi, all'esercizio di un vero e proprio potere gerarchico, estrinsecantesi nell'adozione di provvedimenti disciplinari, nel caso di specie da tutti i testi negato.
11. Quanto poi ai contenuti tecnici dell'attività svolta, tutti i testi hanno riferito che i collaboratori erano liberi di individuare l'ordine dei clienti da contattare, tra le varie pratiche mensilmente affidate nel portafoglio di ciascuno, e quale fosse la migliore strategia di negoziazione volta al recupero del credito, da adottare in relazione allo specifico cliente assegnato (piano di rientro rateizzato, proposta di saldo e stralcio, diffida di pagamento). Naturalmente, non costituisce affatto una direttiva specifica, rivelatrice di un gradiente di subordinazione, la previsione di limiti percentuali massimi di sconto proponibile al debitore, trattandosi, all'evidenza, di semplici limiti di operatività coerenti con la commessa fornita dal cliente e pertanto perfettamente compatibili con le richieste di un genuino committente rispetto al proprio collaboratore.
12. I testi hanno poi tutti confermato che si firmavano all'ingresso e all'uscita dei fogli presenza (senza indicazione dell'orario), ma si ritiene che tale elemento sia compatibile con una collaborazione coordinata e continuativa di tipo autonomo, trattandosi di dati indispensabili per motivi di sicurezza e comunque per la contabilizzazione dei giorni di presenza, in relazione ai quali i collaboratori percepivano uno specifico compenso fisso, peraltro non commisurato al numero di ore ma alla mera presenza giornaliera.
13. Nello stesso senso, anche i report sulle previsioni di incasso (cd. forecast), paiono senz'altro funzionali alla verifica del raggiungimento degli obbiettivi (ai fini della erogazione del compenso variabile) e al coordinamento dell'attività da parte del committente, naturalmente e legittimamente interessato a fare delle previsioni complessive di recupero su base mensile.
14. Infine, quanto al dedotto svolgimento di attività di contatto telefonico inbound, dall'istruttoria orale è emerso che l'attività era prettamente di tipo out-bound, potendo solo occasionalmente accadere che un cliente già contattato telefonasse in orario diverso da quello in cui era presente il collaboratore che gestiva la sua pratica e, solo
11 in tal caso, il debitore passava ad altro collaboratore che lo acquisiva come proprio, ricavandone anche la remunerazione parte variabile (v. dichiarazioni teste
[...]
la quale ha anche riferito che l'attività INBOUND è minima, circa il 5% del Tes_2 tempo, e sempre comunque provocata dalla chiamata precedente di un collaboratore;
v. anche dichiarazione teste . Pt_4
Pertanto, anche ad ipotizzare che le ricorrenti abbiano occasionalmente risposto a chiamate di debitori che contattavano il centralino, si ritiene che tale ulteriore attività, del tutto marginale e accessoria rispetto all'attività di contatto in outbound, non consenta di ritenere superati i limiti coessenziali alla qualificazione del rapporto in termini di autonomia, trattandosi di attività comunque funzionale alla gestione dei contatti che avvenivano pur sempre ad iniziativa del collaboratore e comunque svolta sempre e soltanto nei momenti di disponibilità oraria liberamente scelti dal collaboratore, il quale, come visto, ben poteva assentarsi anche senza preavviso, senza necessità di alcun coordinamento volto alla copertura del servizio di centralino.
15. D'altronde in tal senso si è già più volte espressa la giurisprudenza del Tribunale di Roma in fattispecie analoghe alla presente nei tanti precedenti richiamati dalla difesa della parte convenuta.
In particolare, appare utile richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza n. 7149/2014 (estensore Dott.ssa Capaccioli), che, nel rigettare ricorsi analoghi ai presenti, ha dato una lettura del materiale probatorio del tutto in linea con quella qui offerta, così argomentando:
“la circostanza che vi fosse una procedura stabilita per il sollecito crediti attiene ai contenuti della prestazione lavorativa, che doveva rispettare le esigenze della committente, e ben può integrare il coordinamento con le finalità dell'impresa proprio dei rapporti di collaborazione autonoma e, pertanto, non appare elemento ex se sufficiente per ritenere la ricorrenza di rapporti di lavoro subordinato. Inoltre il regime autonomo non esclude neppure forme di coordinamento, anche temporale, dell'esecuzione della prestazione con l'organizzazione del committente, in quanto tale circostanza ben trova giustificazione alla luce dell'elemento della coordinazione tipico della parasubordinazione, da individuarsi proprio nella connessione funzionale della prestazione lavorativa con l'organizzazione aziendale e nelle finalità perseguita dal committente (cfr. Cass. 19.4.2002, n. 5698 e Cass. 9.3.2001, n. 3485) ;a tal proposito è risultato che erano i lavoratori a dare la propria disponibilità a lavorare nell'ambito di una determinata fascia oraria in turni di lavoro prefissati E' poi emerso che i lavoratori non avevano una postazione di lavoro fissa, percepivano compensi variabili non dovevano giustificare l'assenza con certificato medico e quanto alla previa comunicazione dell'assenza è risultato - in particolare dalla deposizione della
, in primo luogo che non era un obbligo da parte dei lavoratori, non Tes_5 influendo la mancata comunicazione sulla successiva attività lavorativa, e che tale richiesta era formalizzata a consentire all'evenienza una immediata diversa
12 organizzazione del lavoro da parte dei tutor circostanza questa che smentisce che
l'azienda potesse far conto della stabile ed organica prestazione lavorativa dei ricorrenti e piuttosto fosse soggetta, a seconda delle variabili contingenti derivanti dalla disponibilità dei collaboratori ,a riorganizzazioni temporanee dei lavoro. Quanto, infine, all'esercizio di un potere di controllo dei tutor deve segnalarsi che la stessa dopo aver affermato che “tutor giravano per la sala e controllavano Tes_5 quello che facevamo” riconosce che “a volte gli chiedevamo spiegazioni ma spesso rispondevano male” con ciò avvalorando quanto sostenuto da parte resistente circa una presenza in sala dei tutor per fornire assistenza agli addetti che ne avessero bisogno. Relativamente alle pause lavorative è emerso che gli stessi lavoratori si organizzavano con turni per non lasciare la sala vuota e i riferimenti ai rimproveri dei tutor non possono intendersi come la dimostrazione dell'esercizio di un potere disciplinare atteso che non avevano alcuna incidenza sulla prestazione lavorativa”
16. In definitiva, gli elementi istruttori raccolti nel presente giudizio non consentono di rinvenire una situazione di assoggettamento delle energie psico fisiche delle ricorrenti al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della committente. Le domande spiegate vanno pertanto rigettate, restando assorbita ogni altra questione controversa (in particolare, fittizietà successione datori di lavoro, violazione art. 4 stat. Lav., illegittimità del licenziamento).
17. Le spese di lite, tenuto conto della particolare complessità e controvertibilità delle questioni scrutinate (v. sul punto Cass. Sentenza n. 1663 del 2020), ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle ricorrenti in epigrafe indicate, con i ricorsi riuniti, così provvede:
1. - Rigetta i ricorsi;
2. - Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice
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