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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7620 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. IC NO presidente dott. LU RO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4631 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 7 agosto 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Annarita Cecere
APPELLATO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il (già ) Parte_1 Parte_2 ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 20 luglio 2023 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 13249/2022, con cui il è stato condannato a pagare in Parte_1 favore di l'importo di 63.153,85 € oltre interessi a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno sofferto da quest'ultimo, nella qualità di socio della cooperativa edilizia TH CA, in conseguenza dei reati di falso e occultamento di atti pubblici commessi da Persona_1
(funzionario dello stesso con il ruolo di ispettore degli enti cooperativi),
[...] Parte_1 accertati in sede penale con sentenza della Corte di Appello Penale di Roma n. 562/2018, passata in giudicato.
Il tribunale ha accolto la domanda proposta da affermando che: Controparte_1
a) non può essere messa in discussione nel presente giudizio la responsabilità civile del per le condotte tenute dal proprio dipendente, essendo intervenuto il giudicato in Parte_1 sede penale sul punto;
b) in sede penale è stato accertato che il – già riconosciuto responsabile, con Per_1 separato procedimento penale, del reato di corruzione in atti giudiziari ha sottratto alcuni verbali ispettivi che mettevano in discussione la corretta amministrazione del Consorzio Coop
“Casa Lazio” (di cui faceva parte la coop. TH CA), determinando un aggravio del danno patrimoniale causato ai soci delle cooperative facenti parte del Consorzio, in quanto
[...]
ha omesso di evidenziare le gravissime irregolarità della coop. TH CA (poi Per_1 evidenziate dall'amministratore giudiziario nella sua relazione), influenzando le decisioni del giudice civile sulla sussistenza del requisito della mutualità e sulla non assoggettabilità della società al fallimento e determinando l'aumento del costo degli immobili trasferiti ai soci della cooperativa;
c) il danno risarcibile ammonta a 63.153,85 € (da cui va detratta la somma di 5.000 € già versata dal a titolo di provvisionale riconosciuta dal giudice penale), di cui: Parte_1
1) 54.153,85 € a titolo di danno patrimoniale;
2) 9.000,00 € a titolo di danno morale - consistente nello stress e nei patimenti conseguenti ai numerosi contenziosi affrontati dalla ricorrente - liquidabile nella misura di
1.000,00 € per ciascun anno in cui vi è stato coinvolgimento in vicende processuali a decorrere dal 2008, quando è stata proposta azione di responsabilità ex art. 2409 c.c. nei confronti degli amministratori della coop. TH.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente affermato che vi sia un nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal (la sottrazione dei verbali ispettivi) e il pregiudizio lamentato Per_1
2 dall'appellato (l'aumento del costo dell'immobile assegnato), laddove il danno patrimoniale e quello non patrimoniale di cui è stato chiesto il ristoro sono stati determinati da condotte distrattive poste in essere dagli altri imputati in sede penale, di cui il Ministero delle Imprese e del non può essere chiamato a rispondere;
Parte_1
2) il tribunale ha erroneamente riconosciuto la responsabilità del per la Parte_1 condotta posta in essere dal dipendente, laddove, alla luce degli accertamenti effettuati in sede penale, la condotta del riveste i caratteri di uno sviluppo anomalo ed imprevedibile Per_1 le cui conseguenze non possono ricadere sul;
Parte_1
3) il tribunale ha quantificato in maniera eccessiva il danno patrimoniale, perché ha escluso il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., poiché se i soci delle cooperative coinvolte – tra cui il – avessero usato CP_1
l'ordinaria diligenza, essi avrebbero evitato o quantomeno limitato il danno;
4) il tribunale ha erroneamente riconosciuto la configurabilità del danno morale in re ipsa, (mentre la domanda di risarcimento di tale voce di danno risulta generica e non dimostrata) e, in ogni caso ha liquidato il danno morale in misura eccessiva (1.000,00 € per ogni anno in cui l'attore è stato coinvolto nelle vicende processuali della cooperativa) in quanto non parametrata alla gravità dei fatti, all'intensità delle sofferenze patite dall'offeso e agli elementi del caso concreto.
L'appellante ha concluso domandando, in riforma dell'ordinanza impugnata, il rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata da con vittoria delle Controparte_1 spese di lite.
Si è costituito in giudizio domandando il rigetto dell'appello. Controparte_1
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Con il primo motivo d'appello, il afferma che l'ordinanza impugnata si limita Parte_1
a mutuare le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'Appello in sede penale, “senza alcun autonomo vaglio del nesso causale tra il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato e le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati” (pag.
13 dell'atto di appello).
Secondo l'appellante, il tribunale avrebbe erroneamente dichiarato la sussistenza del nesso di causalità giuridica tra la condotta del e il danno lamentato dall'appellato Per_1 senza considerare che “i danni indiretti allegati (innalzamento del costo dell'immobile assegnato) sono eziologicamente riconducibili alle condotte degli altri imputati accertate in sede penale” (pag. 15 dell'atto di appello).
Tali doglianze sono infondate.
Il tribunale ha correttamente ricostruito la condotta del sulla base delle Per_1 sentenze penali emesse nei suoi confronti, affermando che “Il , nella veste di Per_1 funzionario con il ruolo di ispettore, tenuto alla vigilanza sulle cooperative del gruppo Falco, ha sottratto diversi verbali ispettivi riguardanti ispezioni svolte già nel 1999 pregiudizievoli per il Consorzio e ha redatto una relazione ispettiva del tutto favorevole con la quale
3 proponeva una ispezione straordinaria nei confronti del di mutualità tra Controparte_2 le cooperative edilizie, così consentendo di ottenere un documento idoneo a scongiurare conseguenze pregiudizievoli per il Consorzio, sia di natura giudiziaria (dichiarazione di fallimento, effettivamente evitata, essendo stato ritenuto sussistente il requisito della mutualità della società) sia amministrativa (cancellazione dall'albo nazionale, revoca delle cariche sociali, liquidazione coatta amministrativa).
Il , risulta poi condannato, in un separato procedimento, con sentenza Per_1 irrevocabile per corruzione in atti giudiziari per avere ricevuto dall'amministratore del gruppo 75 mila euro al fine di sopprimere i sopra indicati verbali ispettivi sfavorevoli al
e affinché redigesse la relazione ispettiva favorevole” (pag. 6 Parte_3 dell'ordinanza impugnata).
Quanto alla rilevanza causale della condotta del , il tribunale ha affermato Per_1 che “non può dubitarsi - come rilevato dalla sentenza penale della Corte d'Appello Di Roma - che la sottrazione dei verbali ispettivi (dove era evincibile la palese irregolarità della gestione contabile-finanziaria del Consorzio Casa Lazio), correlata al reato di corruzione in atti giudiziari, abbia determinato sicuro aggravio del danno patrimoniale provocato dalla omessa e ritardata dichiarazione di fallimento, essendo evidente che la sottrazione posta in essere dal ha influenzato le decisioni del giudice civile riguardo alla sussistenza Per_1 del requisito della mutualità e alla non assoggettabilità al fallimento della società.
Risulta dagli atti che il ha fornito un quadro non veritiero delle vicende Per_1 della TH, omettendo di rilevare gravissime irregolarità (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte ricorrente Ispezione Straordinaria), evidenziate al contrario nella relazione dell'amministratore giudiziario della Cooperativa TH CA, prof. nominato Per_2 dall'autorità giudiziaria (cfr. docc. 5 del fascicolo di parte ricorrente), dove si evidenzia “la singolarità della Cooperativa TH che, pur presentando da oltre un decennio un intero catalogo di irregolarità (commercio delle quote sociali, assegnazione degli alloggi in violazione dei principi mutualistici, alterazioni dei libri sociali, mancata tenuta della contabilità e così via) ha superato sostanzialmente indenne il vaglio della vigilanza istituzionale della cooperazione, vigilanza che, invece, ha assoggettato a liquidazione amministrativa altre società del gruppo cooperativo “Casa Lazio” (pag. 7 dell'ordinanza impugnata).
Il tribunale ha quindi concluso affermando che l'oggettiva situazione di grave irregolarità in cui versava la cooperativa già alla data in cui il ha occultato i verbali Per_1 ispettivi - ove fosse stata accertata tempestivamente - avrebbe consentito di anticipare lo scioglimento della cooperativa e la nomina di un amministratore giudiziario da parte del e di adottare i necessari provvedimenti a tutela del patrimonio della società e dei Parte_1 soci (azioni giudiziarie di recupero crediti, revocatorie, azioni di responsabilità: pag. 9 dell'ordinanza impugnata).
Il giudice di primo grado ha inoltre chiarito che, essendo intervenuto il giudicato penale
4 in merito all'accertamento della responsabilità civile del per le condotte ascritte al Parte_1
, in sede civile il giudice è chiamato soltanto a valutare l'esistenza di un nesso Per_1 eziologico tra le condotte illecite accertate e i danni lamentati da chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno, da porre a carico del in quanto obbligato in solido con il Parte_1 suo dipendente (pagg.
5-6 dell'ordinanza impugnata).
Il tribunale ha riportato al riguardo alcuni passaggi significativi della motivazione della sentenza della Corte di Appello Penale di Roma n. 562/2018 (passata in giudicato), la quale ha statuito che la responsabilità dell'Amministrazione “deve ritenersi comunque circoscritta per legge negli stessi limiti della responsabilità del pubblico ufficiale che, con la sua condotta, ne ha determinato l'insorgenza, non potendo ascriversi al la totalità dei Per_1 danni arrecati alle parti civili per effetto delle bancarotte patrimoniali alle quali il predetto imputato non ha concorso […] La condanna solidale al risarcimento dei danni disposta nei confronti del responsabile civile deve intendersi, perciò, come limitata all'entità dei soli danni che in sede di liquidazione saranno addebitati all'imputato ” (pag. 49 della Per_1 sentenza della Corte di Appello Penale di Roma n. 562/2018).
Il giudice penale ha altresì precisato che “si tratta di un reato commesso non già come semplice privato, ma grazie alla qualità di ispettore addetto alla vigilanza sulle cooperative ed in violazione dei doveri propri della funzione esercitata”.
Pertanto, la circostanza che il “abbia agito per uno scopo di lucro personale Per_1 non contraddice affatto la sussistenza del nesso organico rispetto all'azione illecita commessa grazie alle mansioni affidate al dipendente della P.A. interessata, atteso che, diversamente opinando, per definizione ogni delitto doloso non potrebbe essere mai ascritto alle finalità istituzionali dell'ente” (pag. 50 della sentenza della Corte di Appello Penale di
Roma n. 562/2018, cit.).
Ciò premesso, e venendo ad esaminare le censure su cui si fonda il primo motivo d'appello, si osserva quanto segue.
Il Ministero si duole del fatto che il tribunale non abbia verificato se l'extra-costo sostenuto da per l'acquisto dell'immobile fosse riconducibile alla condotta di Controparte_1 altri soggetti che sono stati condannati in sede penale e in particolare di Testimone_1
(amministratore del Consorzio coop. Casa Lazio), (addetto alla
[...] Tes_2 contabilità del Consorzio) e (che si occupava di promuovere l'attività del Testimone_3
Consorzio e di acquisire le adesioni di nuove cooperative edilizie).
Si osserva al riguardo che il non ha mosso alcuna specifica critica avverso Parte_1
l'ordinanza impugnata nella parte in cui si afferma che la condotta sottrattiva del Per_1 ha avuto una rilevanza causale rispetto ai pregiudizi patrimoniali sofferti Controparte_1 limitandosi ad affermare che quest'ultimi non sarebbero “conseguenza normale o prevedibile” dell'attività posta in essere dal , ma sarebbero addebitabili ad altri Per_1 soggetti aventi un ruolo di maggior rilievo nell'ambito del cosiddetto “sistema Falco” (pag. 15 dell'atto di appello).
5 Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice penale ha condannato il
[...]
- in solido con il - al risarcimento solo di una Per_1 Parte_2 parte dei danni subiti dal “avendo l'imputato con la sua condotta concorso CP_1 comunque nella causazione del danno”, da liquidarsi in modo differenziato rispetto al danno cagionato dagli altri imputati (pag. 47 della sentenza della Corte di Appello Penale di Roma n.
562/2018).
Il tribunale ha tenuto conto del diverso apporto causale della condotta del e Per_1 non ha calcolato il risarcimento del danno nella misura dell'extra-costo integrale sostenuto dal per l'acquisto dell'immobile (pari a 96.744,00 € - v. pag. 10 del documento n. 26 CP_1 allegato al ricorso introduttivo di primo grado), ma ha tenuto conto soltanto dell'extra-costo riconducibile alla condotta del funzionario infedele (il quale è stato condannato dal giudice penale a risarcire i soli danni eziologicamente riconducibili alla soppressione dei verbali ispettivi).
Come sottolineato nella motivazione dell'ordinanza impugnata, l'incremento del costo dell'alloggio trasferito al da addebitarsi alle condotte distrattive poste in essere dal CP_1
va riferito ai soli anni successivi al 2003/2004 (epoca dei fatti criminosi ascritti Per_1 allo stesso) ed è quantificabile nella misura di 35.425,07 €.
Tale incremento è stato calcolato dal tribunale sulla base dei criteri – che il Parte_1 non ha contestato nel presente giudizio di appello – indicati nella consulenza tecnica di parte depositata dalla difesa di nel giudizio di primo grado, criteri che Controparte_1 corrispondono a quelli utilizzati dal c.t.u. nominato dal tribunale in un'analoga causa di risarcimento del danno promossa nei confronti del da altro socio della coop. Parte_1
TH (procedimento iscritto al n.r.g. 26942/2017).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve quindi ritenere che il tribunale abbia correttamente ricostruito il nesso causale tra le condotte delittuose poste in essere da
[...]
e i pregiudizi lamentati dall'odierno appellato, attenendosi all'accertamento della Per_1 relativa responsabilità del – e della correlata responsabilità civile del ex Per_1 Parte_1 art. 2049 c.c. - condotto in sede penale e limitando il presente giudizio civile al solo profilo della quantificazione del danno risarcibile.
Risulta, infine, priva di pregio l'osservazione dell'appellante secondo cui la funzione di vigilanza esercitata dal “non è quella di garantire e tutelare l'integrità del Parte_1 patrimonio individuale dei soci o della singola cooperativa bensì quello di effettuare il riscontro documentale della sussistenza dei requisiti mutualistici, alla ricorrenza dei quali, lo
Stato riconosce agevolazioni tributarie, previdenziali etc.” (pag. 16 dell'atto di appello).
Nel caso di specie, è proprio la sussistenza dei requisiti mutualistici che non è stata adeguatamente monitorata dall'Amministrazione, in contrasto con quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2002.
Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che il tribunale abbia erroneamente riconosciuto la responsabilità del per la condotta posta in essere dal dipendente, Parte_1
6 laddove, alla luce degli accertamenti effettuati in sede penale, “il ruolo del non è Per_1 stato determinante in base ad un giudizio controfattuale nella causazione del danno patrimoniale e non patrimoniale a terzi” e la sua condotta riveste i caratteri di uno sviluppo anomalo ed imprevedibile le cui conseguenze non possono ricadere sul . Parte_1
Anche tale doglianza è infondata.
Premesso che in questa sede non può essere messa in discussione la responsabilità civile del , già accertata in sede penale, e che, ai sensi dell'art. Parte_2
28 Cost., la Pubblica Amministrazione risponde degli illeciti perpetrati dai propri funzionari e dipendenti (purché il pregiudizio dipenda da una condotta posta in essere a causa e nell'esercizio delle funzioni attribuite al dipendente), si osserva quanto segue.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, il preponente pubblico – dovendosi così intendere lo Stato o l'ente pubblico - risponde del fatto illecito del proprio funzionario o dipendente “ogni qual volta questo non si sarebbe verificato senza l'esercizio delle funzioni o delle attribuzioni o dei poteri pubblicistici: e ciò a prescindere dal fine soggettivo dell'agente”, non potendo dipendere il regime di oggettiva responsabilità dalle connotazioni dell'atteggiamento psicologico dell'autore del fatto (Cass. 18898/2025; Cass.
11614/2025; Cass. 6501/2025; Cass., Sez. Un., 13246/2019).
È sufficiente, dunque, l'oggettiva destinazione della condotta a fini diversi, o addirittura contrari, a quelli istituzionali, purché la verificazione del danno-conseguenza sia strettamente connessa all'esercizio dei poteri conferiti all'agente (secondo un rapporto di c.d.
“occasionalità necessaria”).
Ne deriva che il preponente pubblico potrà andare esente dalle conseguenze dannose di quelle condotte (anche omissive) poste in essere dal preposto in estrinsecazione dei poteri o funzioni o attribuzioni conferiti soltanto nel caso in cui fosse inesigibile per l'Amministrazione prevenire tali conseguenze, ovvero raffigurarsele oggettivamente come sviluppo non anomalo, “secondo un giudizio controfattuale oggettivizzato ex ante, di quell'estrinsecazione, quand'anche distorta o deviata o vietata” (Cass. 18898/2025).
Nel caso di specie, come accertato in sede penale, la circostanza che il abbia Per_1 agito per uno scopo di lucro personale “non contraddice affatto la sussistenza del nesso organico rispetto all'azione illecita commessa grazie alle mansioni affidate al dipendente dalla P.A. interessata” (pag. 50 della sentenza della Corte di Appello Penale di Roma n.
562/2018) non rivestendo la condotta del , contrariamente a quanto sostenuto Per_1 dall'appellante, i caratteri dello “sviluppo anomalo ed imprevedibile”.
Infatti, la condotta del funzionario, anche se contraria rispetto al fine istituzionale, era oggettivamente prevenibile e prevedibile da parte dell'Amministrazione come possibile sviluppo dell'esercizio del potere conferitogli, rientrando nella normalità statistica anche l'eventualità di un inesatto o infedele esercizio della funzione.
Anche questa doglianza è dunque infondata.
Con il terzo motivo d'appello, il lamenta l'erroneità dell'ordinanza impugnata Parte_1
7 nella parte in cui ha escluso il concorso del danneggiato nella produzione dell'evento – che deriverebbe dalla “colpevole inerzia di parte ricorrente nell'assumere iniziative efficaci a tutela dei propri diritti” - affermando che se i soci delle cooperative coinvolte avessero usato l'ordinaria diligenza, essi avrebbero evitato il verificarsi del danno o avrebbero comunque mitigato le conseguenze dannose della condotta illecita (pag. 25 dell'atto di appello).
La doglianza è infondata.
Giova premettere che l'espressione «fatto colposo» che compare nell'art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata da regole di comune prudenza, in grado di incidere sul nesso causale (Cass. 2527/2021; Cass. 9315/2019).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, i soci danneggiati dal c.d. “sistema Falco” (tra cui – diversamente dagli amministratori del Controparte_1 consorzio coop. Casa Lazio - non hanno in alcun modo concorso nella produzione dell'evento rimanendo “inerti”, poiché essi si sono prontamente attivati per ottenere tutela risarcitoria non appena hanno avuto contezza delle irregolarità nella gestione della cooperativa TH.
In particolare, risulta dagli atti di causa che resosi conto delle gravi Controparte_1 discriminazioni operate tra i soci della cooperativa TH in sede di assegnazione degli immobili, ha subito denunciato le irregolarità della gestione al collegio sindacale e allo stesso
(cui è stato richiesto il commissariamento della cooperativa nel 2003) e, Parte_1 contestualmente, ha presentato denuncia penale da cui è scaturito il processo che ha condotto all'accertamento della responsabilità degli amministratori della coop. Casa Lazio e del
[...]
(v. il procedimento conclusosi con la sentenza della Corte di Appello Penale di Roma Per_1
n. 562/2018).
Parallelamente, lo stesso assieme ad altri soci, ha intrapreso anche le Controparte_1 azioni in sede civile finalizzate all'assegnazione dell'immobile ex art. 2932 c.c. e al controllo giudiziario sulle irregolarità della gestione della cooperativa ex art. 2545-quinquiesdecies c.c.
(v. documenti n. 11, 12 e 13 allegati al ricorso introduttivo depositato da in Controparte_1 primo grado).
Alla luce delle considerazioni che precedono va dunque esclusa la configurabilità di un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno o una sua responsabilità quanto alle conseguenze dannose della condotta illecita del . Per_1
Con il quarto motivo di appello, il si duole del fatto che il tribunale abbia Parte_1 riconosciuto la configurabilità del danno morale in re ipsa (benché la domanda di risarcimento di tale voce di danno fosse generica e non dimostrata), liquidando il danno morale in misura eccessiva, in quanto non parametrata alla gravità dei fatti, all'intensità delle sofferenze patite dall'offeso e agli elementi del caso concreto.
Anche questa doglianza è infondata.
L'appellante non ha contestato la scelta del criterio equitativo utilizzato per la
8 liquidazione del danno morale dal tribunale (che ha fatto ricorso ai parametri previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla violazione del termine ragionevole di durata del processo), ma si è limitato ad affermare che:
1) “La domanda di risarcimento del danno morale derivante da reato è generica e non dimostrata e non avrebbe dovuto trovare accoglimento non avendo la parte ricorrente, odierna appellata, fornito la dimostrazione dei pregiudizio che sono meramente prospettati con il ricorso introduttivo e, in ogni caso, limitati a profili di stress o patimenti conseguenti ai vari contenziosi che si sono nelle more instaurati per l'assegnazione dell'immobile” (pag. 29 dell'atto di appello);
2) la liquidazione del danno morale operata dal tribunale (1.000,00 € per ogni anno in cui l'attore è stato coinvolto nelle vicende giudiziarie scaturite dalla mala gestio della cooperativa) è in ogni caso eccessiva.
Si osserva al riguardo che, in tema di risarcimento del danno morale derivante dall'irragionevole durata del processo, pur dovendosi escludere la configurabilità di un danno
"in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione - una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente “sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente” (Cass. 4460/2024; Cass. 25730/2011;
Cass. 7145/2006).
Nel caso di specie il tribunale ha correttamente liquidato il danno morale sulla base dei criteri previsti dall'art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, tenuto conto dei patimenti sofferti da per far valere il proprio diritto all'assegnazione dell'immobile, della Controparte_1 necessità a tal fine di promuovere numerose iniziative giudiziarie e stragiudiziali e della natura degli interessi coinvolti.
In ordine al quantum del risarcimento, la misura di 1.000,00 € riconosciuta dal tribunale per ogni anno di ritardo non può ritenersi eccessiva, dal momento che proprio l'art. 2-bis, comma 1, della legge n. 89 del 2001 – nello stabilire che il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro non inferiore a 400 euro e non superiore a 800 euro per ciascun anno che eccede il termine ragionevole di durata del processo - prevede un criterio di massima (“di regola”), stabilendo espressamente che “la somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”.
Alla luce delle considerazioni che precedono anche il quarto motivo di appello va dunque respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di spese che si liquidano in complessivi Controparte_1
7.000,00 € per compensi oltre e IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo
9 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dal (già Parte_1
) avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 20 Parte_2 luglio 2023 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 13249/2022;
2) condanna l'appellante al pagamento del presente giudizio in favore di CP_1
liquidandole in complessivi 7.000,00 € oltre spese generali nella misura del 15%.
[...]
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002 in quanto l'appellante soccombente è un'Amministrazione statale (Cass.
1778/2016).
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
LU RO PELLEGRINI IC NO
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. IC NO presidente dott. LU RO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4631 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 7 agosto 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Annarita Cecere
APPELLATO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il (già ) Parte_1 Parte_2 ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 20 luglio 2023 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 13249/2022, con cui il è stato condannato a pagare in Parte_1 favore di l'importo di 63.153,85 € oltre interessi a titolo di risarcimento del Controparte_1 danno sofferto da quest'ultimo, nella qualità di socio della cooperativa edilizia TH CA, in conseguenza dei reati di falso e occultamento di atti pubblici commessi da Persona_1
(funzionario dello stesso con il ruolo di ispettore degli enti cooperativi),
[...] Parte_1 accertati in sede penale con sentenza della Corte di Appello Penale di Roma n. 562/2018, passata in giudicato.
Il tribunale ha accolto la domanda proposta da affermando che: Controparte_1
a) non può essere messa in discussione nel presente giudizio la responsabilità civile del per le condotte tenute dal proprio dipendente, essendo intervenuto il giudicato in Parte_1 sede penale sul punto;
b) in sede penale è stato accertato che il – già riconosciuto responsabile, con Per_1 separato procedimento penale, del reato di corruzione in atti giudiziari ha sottratto alcuni verbali ispettivi che mettevano in discussione la corretta amministrazione del Consorzio Coop
“Casa Lazio” (di cui faceva parte la coop. TH CA), determinando un aggravio del danno patrimoniale causato ai soci delle cooperative facenti parte del Consorzio, in quanto
[...]
ha omesso di evidenziare le gravissime irregolarità della coop. TH CA (poi Per_1 evidenziate dall'amministratore giudiziario nella sua relazione), influenzando le decisioni del giudice civile sulla sussistenza del requisito della mutualità e sulla non assoggettabilità della società al fallimento e determinando l'aumento del costo degli immobili trasferiti ai soci della cooperativa;
c) il danno risarcibile ammonta a 63.153,85 € (da cui va detratta la somma di 5.000 € già versata dal a titolo di provvisionale riconosciuta dal giudice penale), di cui: Parte_1
1) 54.153,85 € a titolo di danno patrimoniale;
2) 9.000,00 € a titolo di danno morale - consistente nello stress e nei patimenti conseguenti ai numerosi contenziosi affrontati dalla ricorrente - liquidabile nella misura di
1.000,00 € per ciascun anno in cui vi è stato coinvolgimento in vicende processuali a decorrere dal 2008, quando è stata proposta azione di responsabilità ex art. 2409 c.c. nei confronti degli amministratori della coop. TH.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente affermato che vi sia un nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal (la sottrazione dei verbali ispettivi) e il pregiudizio lamentato Per_1
2 dall'appellato (l'aumento del costo dell'immobile assegnato), laddove il danno patrimoniale e quello non patrimoniale di cui è stato chiesto il ristoro sono stati determinati da condotte distrattive poste in essere dagli altri imputati in sede penale, di cui il Ministero delle Imprese e del non può essere chiamato a rispondere;
Parte_1
2) il tribunale ha erroneamente riconosciuto la responsabilità del per la Parte_1 condotta posta in essere dal dipendente, laddove, alla luce degli accertamenti effettuati in sede penale, la condotta del riveste i caratteri di uno sviluppo anomalo ed imprevedibile Per_1 le cui conseguenze non possono ricadere sul;
Parte_1
3) il tribunale ha quantificato in maniera eccessiva il danno patrimoniale, perché ha escluso il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c., poiché se i soci delle cooperative coinvolte – tra cui il – avessero usato CP_1
l'ordinaria diligenza, essi avrebbero evitato o quantomeno limitato il danno;
4) il tribunale ha erroneamente riconosciuto la configurabilità del danno morale in re ipsa, (mentre la domanda di risarcimento di tale voce di danno risulta generica e non dimostrata) e, in ogni caso ha liquidato il danno morale in misura eccessiva (1.000,00 € per ogni anno in cui l'attore è stato coinvolto nelle vicende processuali della cooperativa) in quanto non parametrata alla gravità dei fatti, all'intensità delle sofferenze patite dall'offeso e agli elementi del caso concreto.
L'appellante ha concluso domandando, in riforma dell'ordinanza impugnata, il rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata da con vittoria delle Controparte_1 spese di lite.
Si è costituito in giudizio domandando il rigetto dell'appello. Controparte_1
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Con il primo motivo d'appello, il afferma che l'ordinanza impugnata si limita Parte_1
a mutuare le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'Appello in sede penale, “senza alcun autonomo vaglio del nesso causale tra il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato e le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati” (pag.
13 dell'atto di appello).
Secondo l'appellante, il tribunale avrebbe erroneamente dichiarato la sussistenza del nesso di causalità giuridica tra la condotta del e il danno lamentato dall'appellato Per_1 senza considerare che “i danni indiretti allegati (innalzamento del costo dell'immobile assegnato) sono eziologicamente riconducibili alle condotte degli altri imputati accertate in sede penale” (pag. 15 dell'atto di appello).
Tali doglianze sono infondate.
Il tribunale ha correttamente ricostruito la condotta del sulla base delle Per_1 sentenze penali emesse nei suoi confronti, affermando che “Il , nella veste di Per_1 funzionario con il ruolo di ispettore, tenuto alla vigilanza sulle cooperative del gruppo Falco, ha sottratto diversi verbali ispettivi riguardanti ispezioni svolte già nel 1999 pregiudizievoli per il Consorzio e ha redatto una relazione ispettiva del tutto favorevole con la quale
3 proponeva una ispezione straordinaria nei confronti del di mutualità tra Controparte_2 le cooperative edilizie, così consentendo di ottenere un documento idoneo a scongiurare conseguenze pregiudizievoli per il Consorzio, sia di natura giudiziaria (dichiarazione di fallimento, effettivamente evitata, essendo stato ritenuto sussistente il requisito della mutualità della società) sia amministrativa (cancellazione dall'albo nazionale, revoca delle cariche sociali, liquidazione coatta amministrativa).
Il , risulta poi condannato, in un separato procedimento, con sentenza Per_1 irrevocabile per corruzione in atti giudiziari per avere ricevuto dall'amministratore del gruppo 75 mila euro al fine di sopprimere i sopra indicati verbali ispettivi sfavorevoli al
e affinché redigesse la relazione ispettiva favorevole” (pag. 6 Parte_3 dell'ordinanza impugnata).
Quanto alla rilevanza causale della condotta del , il tribunale ha affermato Per_1 che “non può dubitarsi - come rilevato dalla sentenza penale della Corte d'Appello Di Roma - che la sottrazione dei verbali ispettivi (dove era evincibile la palese irregolarità della gestione contabile-finanziaria del Consorzio Casa Lazio), correlata al reato di corruzione in atti giudiziari, abbia determinato sicuro aggravio del danno patrimoniale provocato dalla omessa e ritardata dichiarazione di fallimento, essendo evidente che la sottrazione posta in essere dal ha influenzato le decisioni del giudice civile riguardo alla sussistenza Per_1 del requisito della mutualità e alla non assoggettabilità al fallimento della società.
Risulta dagli atti che il ha fornito un quadro non veritiero delle vicende Per_1 della TH, omettendo di rilevare gravissime irregolarità (cfr. doc. 6 del fascicolo di parte ricorrente Ispezione Straordinaria), evidenziate al contrario nella relazione dell'amministratore giudiziario della Cooperativa TH CA, prof. nominato Per_2 dall'autorità giudiziaria (cfr. docc. 5 del fascicolo di parte ricorrente), dove si evidenzia “la singolarità della Cooperativa TH che, pur presentando da oltre un decennio un intero catalogo di irregolarità (commercio delle quote sociali, assegnazione degli alloggi in violazione dei principi mutualistici, alterazioni dei libri sociali, mancata tenuta della contabilità e così via) ha superato sostanzialmente indenne il vaglio della vigilanza istituzionale della cooperazione, vigilanza che, invece, ha assoggettato a liquidazione amministrativa altre società del gruppo cooperativo “Casa Lazio” (pag. 7 dell'ordinanza impugnata).
Il tribunale ha quindi concluso affermando che l'oggettiva situazione di grave irregolarità in cui versava la cooperativa già alla data in cui il ha occultato i verbali Per_1 ispettivi - ove fosse stata accertata tempestivamente - avrebbe consentito di anticipare lo scioglimento della cooperativa e la nomina di un amministratore giudiziario da parte del e di adottare i necessari provvedimenti a tutela del patrimonio della società e dei Parte_1 soci (azioni giudiziarie di recupero crediti, revocatorie, azioni di responsabilità: pag. 9 dell'ordinanza impugnata).
Il giudice di primo grado ha inoltre chiarito che, essendo intervenuto il giudicato penale
4 in merito all'accertamento della responsabilità civile del per le condotte ascritte al Parte_1
, in sede civile il giudice è chiamato soltanto a valutare l'esistenza di un nesso Per_1 eziologico tra le condotte illecite accertate e i danni lamentati da chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno, da porre a carico del in quanto obbligato in solido con il Parte_1 suo dipendente (pagg.
5-6 dell'ordinanza impugnata).
Il tribunale ha riportato al riguardo alcuni passaggi significativi della motivazione della sentenza della Corte di Appello Penale di Roma n. 562/2018 (passata in giudicato), la quale ha statuito che la responsabilità dell'Amministrazione “deve ritenersi comunque circoscritta per legge negli stessi limiti della responsabilità del pubblico ufficiale che, con la sua condotta, ne ha determinato l'insorgenza, non potendo ascriversi al la totalità dei Per_1 danni arrecati alle parti civili per effetto delle bancarotte patrimoniali alle quali il predetto imputato non ha concorso […] La condanna solidale al risarcimento dei danni disposta nei confronti del responsabile civile deve intendersi, perciò, come limitata all'entità dei soli danni che in sede di liquidazione saranno addebitati all'imputato ” (pag. 49 della Per_1 sentenza della Corte di Appello Penale di Roma n. 562/2018).
Il giudice penale ha altresì precisato che “si tratta di un reato commesso non già come semplice privato, ma grazie alla qualità di ispettore addetto alla vigilanza sulle cooperative ed in violazione dei doveri propri della funzione esercitata”.
Pertanto, la circostanza che il “abbia agito per uno scopo di lucro personale Per_1 non contraddice affatto la sussistenza del nesso organico rispetto all'azione illecita commessa grazie alle mansioni affidate al dipendente della P.A. interessata, atteso che, diversamente opinando, per definizione ogni delitto doloso non potrebbe essere mai ascritto alle finalità istituzionali dell'ente” (pag. 50 della sentenza della Corte di Appello Penale di
Roma n. 562/2018, cit.).
Ciò premesso, e venendo ad esaminare le censure su cui si fonda il primo motivo d'appello, si osserva quanto segue.
Il Ministero si duole del fatto che il tribunale non abbia verificato se l'extra-costo sostenuto da per l'acquisto dell'immobile fosse riconducibile alla condotta di Controparte_1 altri soggetti che sono stati condannati in sede penale e in particolare di Testimone_1
(amministratore del Consorzio coop. Casa Lazio), (addetto alla
[...] Tes_2 contabilità del Consorzio) e (che si occupava di promuovere l'attività del Testimone_3
Consorzio e di acquisire le adesioni di nuove cooperative edilizie).
Si osserva al riguardo che il non ha mosso alcuna specifica critica avverso Parte_1
l'ordinanza impugnata nella parte in cui si afferma che la condotta sottrattiva del Per_1 ha avuto una rilevanza causale rispetto ai pregiudizi patrimoniali sofferti Controparte_1 limitandosi ad affermare che quest'ultimi non sarebbero “conseguenza normale o prevedibile” dell'attività posta in essere dal , ma sarebbero addebitabili ad altri Per_1 soggetti aventi un ruolo di maggior rilievo nell'ambito del cosiddetto “sistema Falco” (pag. 15 dell'atto di appello).
5 Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice penale ha condannato il
[...]
- in solido con il - al risarcimento solo di una Per_1 Parte_2 parte dei danni subiti dal “avendo l'imputato con la sua condotta concorso CP_1 comunque nella causazione del danno”, da liquidarsi in modo differenziato rispetto al danno cagionato dagli altri imputati (pag. 47 della sentenza della Corte di Appello Penale di Roma n.
562/2018).
Il tribunale ha tenuto conto del diverso apporto causale della condotta del e Per_1 non ha calcolato il risarcimento del danno nella misura dell'extra-costo integrale sostenuto dal per l'acquisto dell'immobile (pari a 96.744,00 € - v. pag. 10 del documento n. 26 CP_1 allegato al ricorso introduttivo di primo grado), ma ha tenuto conto soltanto dell'extra-costo riconducibile alla condotta del funzionario infedele (il quale è stato condannato dal giudice penale a risarcire i soli danni eziologicamente riconducibili alla soppressione dei verbali ispettivi).
Come sottolineato nella motivazione dell'ordinanza impugnata, l'incremento del costo dell'alloggio trasferito al da addebitarsi alle condotte distrattive poste in essere dal CP_1
va riferito ai soli anni successivi al 2003/2004 (epoca dei fatti criminosi ascritti Per_1 allo stesso) ed è quantificabile nella misura di 35.425,07 €.
Tale incremento è stato calcolato dal tribunale sulla base dei criteri – che il Parte_1 non ha contestato nel presente giudizio di appello – indicati nella consulenza tecnica di parte depositata dalla difesa di nel giudizio di primo grado, criteri che Controparte_1 corrispondono a quelli utilizzati dal c.t.u. nominato dal tribunale in un'analoga causa di risarcimento del danno promossa nei confronti del da altro socio della coop. Parte_1
TH (procedimento iscritto al n.r.g. 26942/2017).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve quindi ritenere che il tribunale abbia correttamente ricostruito il nesso causale tra le condotte delittuose poste in essere da
[...]
e i pregiudizi lamentati dall'odierno appellato, attenendosi all'accertamento della Per_1 relativa responsabilità del – e della correlata responsabilità civile del ex Per_1 Parte_1 art. 2049 c.c. - condotto in sede penale e limitando il presente giudizio civile al solo profilo della quantificazione del danno risarcibile.
Risulta, infine, priva di pregio l'osservazione dell'appellante secondo cui la funzione di vigilanza esercitata dal “non è quella di garantire e tutelare l'integrità del Parte_1 patrimonio individuale dei soci o della singola cooperativa bensì quello di effettuare il riscontro documentale della sussistenza dei requisiti mutualistici, alla ricorrenza dei quali, lo
Stato riconosce agevolazioni tributarie, previdenziali etc.” (pag. 16 dell'atto di appello).
Nel caso di specie, è proprio la sussistenza dei requisiti mutualistici che non è stata adeguatamente monitorata dall'Amministrazione, in contrasto con quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 220 del 2002.
Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che il tribunale abbia erroneamente riconosciuto la responsabilità del per la condotta posta in essere dal dipendente, Parte_1
6 laddove, alla luce degli accertamenti effettuati in sede penale, “il ruolo del non è Per_1 stato determinante in base ad un giudizio controfattuale nella causazione del danno patrimoniale e non patrimoniale a terzi” e la sua condotta riveste i caratteri di uno sviluppo anomalo ed imprevedibile le cui conseguenze non possono ricadere sul . Parte_1
Anche tale doglianza è infondata.
Premesso che in questa sede non può essere messa in discussione la responsabilità civile del , già accertata in sede penale, e che, ai sensi dell'art. Parte_2
28 Cost., la Pubblica Amministrazione risponde degli illeciti perpetrati dai propri funzionari e dipendenti (purché il pregiudizio dipenda da una condotta posta in essere a causa e nell'esercizio delle funzioni attribuite al dipendente), si osserva quanto segue.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, il preponente pubblico – dovendosi così intendere lo Stato o l'ente pubblico - risponde del fatto illecito del proprio funzionario o dipendente “ogni qual volta questo non si sarebbe verificato senza l'esercizio delle funzioni o delle attribuzioni o dei poteri pubblicistici: e ciò a prescindere dal fine soggettivo dell'agente”, non potendo dipendere il regime di oggettiva responsabilità dalle connotazioni dell'atteggiamento psicologico dell'autore del fatto (Cass. 18898/2025; Cass.
11614/2025; Cass. 6501/2025; Cass., Sez. Un., 13246/2019).
È sufficiente, dunque, l'oggettiva destinazione della condotta a fini diversi, o addirittura contrari, a quelli istituzionali, purché la verificazione del danno-conseguenza sia strettamente connessa all'esercizio dei poteri conferiti all'agente (secondo un rapporto di c.d.
“occasionalità necessaria”).
Ne deriva che il preponente pubblico potrà andare esente dalle conseguenze dannose di quelle condotte (anche omissive) poste in essere dal preposto in estrinsecazione dei poteri o funzioni o attribuzioni conferiti soltanto nel caso in cui fosse inesigibile per l'Amministrazione prevenire tali conseguenze, ovvero raffigurarsele oggettivamente come sviluppo non anomalo, “secondo un giudizio controfattuale oggettivizzato ex ante, di quell'estrinsecazione, quand'anche distorta o deviata o vietata” (Cass. 18898/2025).
Nel caso di specie, come accertato in sede penale, la circostanza che il abbia Per_1 agito per uno scopo di lucro personale “non contraddice affatto la sussistenza del nesso organico rispetto all'azione illecita commessa grazie alle mansioni affidate al dipendente dalla P.A. interessata” (pag. 50 della sentenza della Corte di Appello Penale di Roma n.
562/2018) non rivestendo la condotta del , contrariamente a quanto sostenuto Per_1 dall'appellante, i caratteri dello “sviluppo anomalo ed imprevedibile”.
Infatti, la condotta del funzionario, anche se contraria rispetto al fine istituzionale, era oggettivamente prevenibile e prevedibile da parte dell'Amministrazione come possibile sviluppo dell'esercizio del potere conferitogli, rientrando nella normalità statistica anche l'eventualità di un inesatto o infedele esercizio della funzione.
Anche questa doglianza è dunque infondata.
Con il terzo motivo d'appello, il lamenta l'erroneità dell'ordinanza impugnata Parte_1
7 nella parte in cui ha escluso il concorso del danneggiato nella produzione dell'evento – che deriverebbe dalla “colpevole inerzia di parte ricorrente nell'assumere iniziative efficaci a tutela dei propri diritti” - affermando che se i soci delle cooperative coinvolte avessero usato l'ordinaria diligenza, essi avrebbero evitato il verificarsi del danno o avrebbero comunque mitigato le conseguenze dannose della condotta illecita (pag. 25 dell'atto di appello).
La doglianza è infondata.
Giova premettere che l'espressione «fatto colposo» che compare nell'art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata da regole di comune prudenza, in grado di incidere sul nesso causale (Cass. 2527/2021; Cass. 9315/2019).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, i soci danneggiati dal c.d. “sistema Falco” (tra cui – diversamente dagli amministratori del Controparte_1 consorzio coop. Casa Lazio - non hanno in alcun modo concorso nella produzione dell'evento rimanendo “inerti”, poiché essi si sono prontamente attivati per ottenere tutela risarcitoria non appena hanno avuto contezza delle irregolarità nella gestione della cooperativa TH.
In particolare, risulta dagli atti di causa che resosi conto delle gravi Controparte_1 discriminazioni operate tra i soci della cooperativa TH in sede di assegnazione degli immobili, ha subito denunciato le irregolarità della gestione al collegio sindacale e allo stesso
(cui è stato richiesto il commissariamento della cooperativa nel 2003) e, Parte_1 contestualmente, ha presentato denuncia penale da cui è scaturito il processo che ha condotto all'accertamento della responsabilità degli amministratori della coop. Casa Lazio e del
[...]
(v. il procedimento conclusosi con la sentenza della Corte di Appello Penale di Roma Per_1
n. 562/2018).
Parallelamente, lo stesso assieme ad altri soci, ha intrapreso anche le Controparte_1 azioni in sede civile finalizzate all'assegnazione dell'immobile ex art. 2932 c.c. e al controllo giudiziario sulle irregolarità della gestione della cooperativa ex art. 2545-quinquiesdecies c.c.
(v. documenti n. 11, 12 e 13 allegati al ricorso introduttivo depositato da in Controparte_1 primo grado).
Alla luce delle considerazioni che precedono va dunque esclusa la configurabilità di un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno o una sua responsabilità quanto alle conseguenze dannose della condotta illecita del . Per_1
Con il quarto motivo di appello, il si duole del fatto che il tribunale abbia Parte_1 riconosciuto la configurabilità del danno morale in re ipsa (benché la domanda di risarcimento di tale voce di danno fosse generica e non dimostrata), liquidando il danno morale in misura eccessiva, in quanto non parametrata alla gravità dei fatti, all'intensità delle sofferenze patite dall'offeso e agli elementi del caso concreto.
Anche questa doglianza è infondata.
L'appellante non ha contestato la scelta del criterio equitativo utilizzato per la
8 liquidazione del danno morale dal tribunale (che ha fatto ricorso ai parametri previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla violazione del termine ragionevole di durata del processo), ma si è limitato ad affermare che:
1) “La domanda di risarcimento del danno morale derivante da reato è generica e non dimostrata e non avrebbe dovuto trovare accoglimento non avendo la parte ricorrente, odierna appellata, fornito la dimostrazione dei pregiudizio che sono meramente prospettati con il ricorso introduttivo e, in ogni caso, limitati a profili di stress o patimenti conseguenti ai vari contenziosi che si sono nelle more instaurati per l'assegnazione dell'immobile” (pag. 29 dell'atto di appello);
2) la liquidazione del danno morale operata dal tribunale (1.000,00 € per ogni anno in cui l'attore è stato coinvolto nelle vicende giudiziarie scaturite dalla mala gestio della cooperativa) è in ogni caso eccessiva.
Si osserva al riguardo che, in tema di risarcimento del danno morale derivante dall'irragionevole durata del processo, pur dovendosi escludere la configurabilità di un danno
"in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione - una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente “sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente” (Cass. 4460/2024; Cass. 25730/2011;
Cass. 7145/2006).
Nel caso di specie il tribunale ha correttamente liquidato il danno morale sulla base dei criteri previsti dall'art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, tenuto conto dei patimenti sofferti da per far valere il proprio diritto all'assegnazione dell'immobile, della Controparte_1 necessità a tal fine di promuovere numerose iniziative giudiziarie e stragiudiziali e della natura degli interessi coinvolti.
In ordine al quantum del risarcimento, la misura di 1.000,00 € riconosciuta dal tribunale per ogni anno di ritardo non può ritenersi eccessiva, dal momento che proprio l'art. 2-bis, comma 1, della legge n. 89 del 2001 – nello stabilire che il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro non inferiore a 400 euro e non superiore a 800 euro per ciascun anno che eccede il termine ragionevole di durata del processo - prevede un criterio di massima (“di regola”), stabilendo espressamente che “la somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”.
Alla luce delle considerazioni che precedono anche il quarto motivo di appello va dunque respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di spese che si liquidano in complessivi Controparte_1
7.000,00 € per compensi oltre e IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo
9 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dal (già Parte_1
) avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 20 Parte_2 luglio 2023 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 13249/2022;
2) condanna l'appellante al pagamento del presente giudizio in favore di CP_1
liquidandole in complessivi 7.000,00 € oltre spese generali nella misura del 15%.
[...]
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002 in quanto l'appellante soccombente è un'Amministrazione statale (Cass.
1778/2016).
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
LU RO PELLEGRINI IC NO
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