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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 3206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3206 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 3068/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI MA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR IA ZI Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 15/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 3068/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. RANALLI ANDREA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA C/O AVV. MASSIMILIANO SCARSELLA
EMILIO FAÀ DI BRUNO 87 MA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE ed elettivamente CP_1 domiciliato in PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE, 3 00100 MA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di ON n.734/2023 del 08/06/2023
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di ON, sezione lavoro, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante e, premesso di avere infruttuosamente esperito
[...] la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare che le patologie (PC e spondilodiscoartrosi del rachide lombo-sacrale) da cui è affetto sono da riconoscersi come malattie professionali contratte dal ricorrente a causa del lavoro prestato, dalle quali è derivato un grado di invalidità da quantificarsi tramite CTU in misura complessiva pari al 20% e, comunque, non inferiore al 6%.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto quanto segue: di aver svolto per più di 40 anni le tipiche mansioni di saldatore, nonché carpentiere e manutentore, alle dipendenze di diverse aziende edili;
di aver svolto attività di saldatura, realizzazione di strutture in ferro per realizzare scale, carico e scarico di materiale pesante, uso della fiamma ossidrica;
di aver svolto le mansioni di operaio edile comportanti l'uso di strumenti tipici (frullini, fiamma ossidrica, saldatrice a filo elettrico, martello pneumatico, fresatrici) alle dipendenze delle suddette imprese in maniera continuativa per 8 ore al giorno per 6 giorni a settimana;
di essere stato esposto, nello svolgimento delle suddette mansioni, a continue inalazioni di sostanze nocive da fumi di saldatura a causa dell'uso di saldatrici e fiamma ossidrica, ad assumere posizione ricurve e incongrue, a sollevare grossi carichi di materiale, durante l'intero turno di lavoro;
di aver contratto le malattie “Bpco da fumi di saldatura” e “spondilo-discoartosi del rachide lombo- sacrale” in conseguenza delle attività lavorative svolte;
- di aver presentato domanda di malattia professionale all' CP_1
che la domanda di malattia professionale veniva respinta dall' CP_1
Tutto ciò premesso, parte ricorrente, sul presupposto della natura professionale delle malattie contratte (Bpco da fumi di saldatura” e “spondilo-discoartosi del rachide lombo-sacrale”) ha chiesto al Giudice di accertare il grado del danno biologico complessivamente valutato, conseguente alle mansioni lavorative svolte, nella misura del 20% e comunque non inferiore al 6 % di inabilità.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della
[...] domanda. Ha in particolare negato il nesso eziologico tra le lavorazioni eseguite dal ricorrente e le malattie denunciate.
Espletata la prova testimoniale e disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente il Tribunale di ON in data 08/06/2023 ha accolto parzialmente il ricorso con il seguente dispositivo:
a) Dichiara la natura professionale della malattia contratta dal ricorrente (“Spondilodiscopatia lombare”) e che dalla medesima è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica in misura pari al 6%, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
b) Dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett.a) del D.Lvo n.38 del 2000 in relazione alla malattia professionale di cui sopra e condanna l' ad erogare la prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi CP_1 legali e rivalutazione monetaria;
c) Rigetta per il resto il ricorso;
d) Compensa per metà le spese di lite, e condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 [...] delle spese di lite non compensate, che si liquidano in euro 900,00, oltre IVA, CPA e Pt_1 spese generali come per legge, da distrarsi;
e) Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. in favore del dott. CP_1 Parte_2 liquidate in euro 580,00 oltre accessori.
Avverso detta sentenza ha proposto appello sulla base di due, interconnessi, motivi. Parte_1
Con il primo motivo lamenta “violazione dell'art. 132 co. 1 n. 4 cpc, art. 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. perché corredata da motivazione apparente”. Ad avviso dell'appellante il Tribunale non ha motivato sulle ragioni del mancato riconoscimento dell'origine professionale della , Pt_3 limitandosi a scrivere: “Il CTU ha concluso che: “….il Sig. risulta attualmente Parte_1 affetto da " PC". -Tale infermità non ha origine professionale. Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione”. Il Giudice sarebbe dunque venuto meno all'obbligo di motivazione, impedendo, così, ogni possibile controllo sull'iter logico giuridico seguito per giungere ad una tale valutazione.
Con il secondo motivo lamenta “mancata valutazione delle risultanze istruttorie. Violazione o erronea applicazione delle norme di diritto: violazione del DM 09.04.2008 e del c.d. “Sistema Tabellare Misto”; violazione del principio di “presunzione legale di origine”; violazione del principio di inversione dell'onere della prova.”
Il Giudice avrebbe errato nella valutazione delle risultanze istruttorie perché, se da un lato ha riconosciuto in sentenza che il ricorrente avesse effettivamente svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte in ricorso, ha poi pedissequamente seguito le conclusioni del CTU, fondante proprio sull'assunto opposto. Il consulente ha infatti riconosciuto la patologia in capo al lavoratore così come ha riconosciuto che i lavori allegati al ricorso possono causare tale patologia ma ha poi ha escluso l'origine professionale affermando che non vi fosse prova dell'effettivo svolgimento di tali mansioni.
Tale conclusione sarebbe in contraddizione con quanto affermato dal giudice in sentenza e quanto rappresentato dai testimoni , e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Previa rinnovazione della CTU, chiede pertanto di: Parte_4
A) Accertare e dichiarare la natura professionale della lamentata BP (bronco pneumopatia cronico ostruttiva) da fumi di saldatura ed esposizione ad agenti chimici con deficit respiratorio e dispnea per sforzi lievi moderati ed il conseguente danno biologico;
B) procedere all'unificazione dei postumi con quelli del 6% già sofferti dal concludente per la patologia lombare, dichiarando il complessivo danno biologico nella misura di giustizia. Comunque superiore all'odierno 6%; C) condannare l' ad erogare le relative prestazioni sin dalla data della domanda amministrativa CP_2
o da altra ritenuta di giustizia. Con ogni altro conseguenziale provvedimento.
D) condannare l' al pagamento integrale delle spese di giudizio, anche relativamente al primo CP_2 grado, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si è costituito l' , in persona del legale rappresentante, deducendo l'assenza di nesso eziologico CP_1 tra le lavorazioni svolte e le malattie denunciate e l'assenza di prova rispetto all'effettivo svolgimento delle mansioni.
La Corte, all'udienza del 08/04/2025 ha disposto con ordinanza una nuova CTU e ha nominato la Dott.ssa , a cui veniva posto i seguenti quesiti: Persona_1
“accerti il C.T.U.se la patologia per cui è causa ha o meno carattere professionale avuto riguardo all'attività lavorativa svolta e al rischio ad essa connesso, come risultanti anche dalle disposizioni testimoniali assunte nel giudizio di primo grado;
ai fini del predetto accertamento tenga conto il C.t.u. dei principi giurisprudenziali in materia secondo cui: 1) nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio della equivalenza delle cause di cui all'art. 41 c.p. sicché “è sufficiente per far sorgere la tutela a favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva e prevalente” … 2) nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso causale relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessità di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulle base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza delle eziologie, è tuttavia, necessario acquisire il dato della “probabilità qualificata” … 2) in caso di risposta positiva alla domanda che precede, dica il C.t.u. in quale misura (in termini percentuali) la malattia stessa abbia provocato una menomazione permanente all'indennità psicofisica dell'appellante e con quale decorrenza”
La CTU depositava relazione tecnica in data 01/10/2025.
All'udienza odierna del 15 ottobre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è fondato
La nozione di malattia professionale si caratterizza per un rigoroso rapporto di derivazione causale con l'attività lavorativa svolta, a cui si associa il concetto di prolungata esposizione al fattore morbigeno, contrariamente alla causa violenta tipica dell'infortunio.
Tale esposizione può concretizzarsi anche nel c.d. rischio ambientale, ossia la circostanza che l'attività lavorativa debba svolgersi in connessione ambientale con la lavorazione rischiosa, risultando il lavoratore esposto alla medesima fonte di rischio (ex multis v. Cass 21360/2013)
Il superamento del sistema tabellare ad opera della Corte Costituzionale (sent. 179/1988) non ha eliso la rilevanza dell'accertamento in concreto delle attività e mansioni svolte dal lavoratore, posto che solo per quelle c.d. tabellate opera la presunzione ope legis di origine lavorativa della patologia.
Rispetto alle malattie di origine multifattoriale (tipicamente malattie cardio-respiratorie associate al consumo di tabacco), il nesso causale relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, quantomeno in termini di “probabilità qualificata”. Tuttavia, in caso di malattie tabellate, che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, una origine professionale, torma a operare la presunzione legale per quanto riguarda tale origine, così che l' CP_1 può solo dimostrare che la patologia tumorale, per la sua rapida evoluzione, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto questa ultima sia cessata da lungo tempo. (Cass. 14 giugno 2019, n. 16048, ord.)
Il corretto iter logico giuridico per giungere all'accertamento della malattia professionale non può dunque che prendere le mosse dalle mansioni svolte dal lavoratore. ha esposto di aver svolto per più di 40 anni le tipiche mansioni di saldatore, nonché Parte_1 carpentiere e manutentore, alle dipendenze di diverse aziende edili;
di aver svolto attività di saldatura, realizzazione di strutture in ferro per realizzare scale, carico e scarico di materiale pesante, uso della fiamma ossidrica;
di aver svolto le mansioni di operaio edile comportanti l'uso di strumenti tipici (frullini, fiamma ossidrica, saldatrice a filo elettrico, martello pneumatico, fresatrici) alle dipendenze delle suddette imprese in maniera continuativa per 8 ore al giorno per 6 giorni a settimana;
di essere stato esposto, nello svolgimento delle suddette mansioni, a continue inalazioni di sostanze nocive da fumi di saldatura a causa dell'uso di saldatrici e fiamma ossidrica, ad assumere posizione ricurve e incongrue, a sollevare grossi carichi di materiale, durante l'intero turno di lavoro.
Nel corso del giudizio di primo grado è stata esperita un'articolata prova testimoniale volta ad accertare le mansioni in concreto svolte dal lavoratore.
In particolare, il teste collega di lavoro del ricorrente alle dipendenze della Testimone_2 impresa edile come saldatore, ha riferito che “Abbiamo sempre lavorato alle CP_3 dipendenze della . Il ricorrente ha lavorato sempre come saldatore, e oltre alle CP_3 mansioni di manutentore delle pompe. Io svolgevo le stesse mansioni del ricorrente, lavoravamo per 8 ore su 5 giorni a settimana e a volte anche il sabato, su tre turni. Il ricorrente ha lavorato nel settore produzione ed era addetto a sollevare cassette di sapone di circa 25-30 kg che prelevava e posizionava manualmente sulle pedane, posso dire che prendeva al giorno circa 700 casse mediamente. Poi, dopo circa un anno, è stato meccanico di turno addetto alla manutenzione, anche io ho svolto la medesima mansione. Quando dovevamo fare riparazioni dovevamo sollevare e trasportare manualmente pompe dell'acqua industriali, pompe del grasso oppure pezzi di ricambi. Si trattava di sollevare quindi pesi di circa 40 kg. Saldava poi tubi dell'aria condizionata, tubi di grasso. Successivamente il ricorrente è andato a lavorare per un'altra società e non abbiamo più lavorato insieme. Abbiamo lavorato insieme per 22 anni alle dipendenze dell' fino al CP_3
1998. Per svolgere questa attività il ricorrente usava saldatrice elettrica, bombole di acetilene e ossigeno, fiamma ossidrica e saldatrice a fil di fero e frullino”.
Alla deposizione ha fatto seguito quella del teste , collega di lavoro del ricorrente Testimone_3 per 7 anni presso l'azienda Lucchetti, che ha precisato: “Entrambi ci occupavamo di tagliare pannelli di ferro con la fiamma ossidrica, in particolare noi ci occupavamo di dividere il materiale ferroso da altri materiali Noi lavoravamo per 8 ore al giorno. Utilizzavamo la saldatrice a filo elettrico e fiamma ossidrica a separare il ferro dall'acciaio e dai vari altri metalli. Lavoravamo in posizione inginocchiata o in piedi. I pezzi di ferro avevano un peso variabile ma potevano pesare anche diversi quintali. I pezzi lavorati erano lamiere galvanizzate, inossidabili zincate, verniciate, trattate con trasparenti altre sostanze chimiche o plastiche dissolventesi, arrugginite e consumate dall'usura del tempo. Eravamo noi a scaricare il materiale, quando arrivava il camion eravamo noi a scaricare e selezionare a terra i pezzi gli uni dagli altri, (quelli di ferro, di acciaio, di metallo leggero o pesante, etc.) facendone cumuli separati, da lavorare o vendere o smaltire;
Quando andavano smaltiti era necessario dapprima smontarli manualmente separando i vari pezzi pesanti, ed all'occorrenza dissaldare i componenti stando ricurvo, e poi venivano rivenduti. Utilizzavamo la saldatrice a filo di ferro ed il cannello (la c.d. fiamma ossidrica). Oltre che il frullino. Questi attrezzi emettevano tantissimi fumi”
Infine, è stato sentito il teste , anch'egli collega di lavoro del ricorrente, il quale ha Testimone_1 precisato: “Conosco il ricorrente, abbiamo lavorato insieme alle dipendenze della dal 2001 CP_4 al 2007 circa. Il ricorrente lavorava come manutentore e saldatore, io invece facevo il coibentatore ma preciso che lavoravamo comunque insieme. Si lavorava per 8 ore su 6/7 giorni a settimana. Realizzava strutture in ferro per realizzare scale, saldava e tagliava pezzi metallici, lamiere. Il ricorrente utilizzava la mola da banco, frullino grande, saldatrice, bombole di ossigeno. La saldatrice veniva utilizzata tutti i giorni dal ricorrente. Non c'erano impianti di areazione o comunque non erano funzionanti e non venivamo dotati di mezzi di protezione delle vie aeree. Preciso che i materiali in ferro che potevano pesare anche 1.5/2 quintali venivano sollevati e trasportati anche da 4 o 5 operai e così scaricati dal furgone e portati sul cantiere”.
Si tratta di circostanze apprese direttamente, riportate da colleghi che hanno avuto diretta e continua percezione delle prestazioni lavorative svolte. Come correttamente valutato anche dal Tribunale, la Corte ritiene tali deposizioni pienamente attendibili, sia per la precisione con cui sono state descritte le situazioni, sia per il disinteresse che i testi hanno manifestato ai fatti di causa.
È dunque da ritenersi provato quanto affermato dal ricorrente in punto di attività lavorativa svolta ed è partendo da tale assunto che si deve innestare il contributo della CTU, a cui spetta l'accertamento, secondo la migliore scienza medica, delle condizioni di salute del lavoratore nonché le eventuali valutazioni in punto di nesso eziologico con l'attività lavorativa svolta.
Volendo anticipare le proprie conclusioni, la Corte ritiene che, sotto tale profilo, la CTU espletata in primo grado si sia rivelata carente e che tale vizio, non percepito dal Tribunale, si sia riflesso nella sentenza, la quale ha integralmente (e acriticamente) recepito le conclusioni del consulente tecnico dott. Pt_2
Quest'ultimo ha prima rilevato effettivamente la patologia lamentata “II Sig. risulta Parte_1 attualmente affetto da: " BPCО" ; poi ha aggiunto “riteniamo di dover concordare ampiamente con quanto sopra precisato nel ricorso della parte attrice in ordine alle sostanze che sono potenzialmente idonee a determinare una PC” ; infine, ha concluso: “ma, nel caso che ci occupa, però, non è provato che il periziando sia stato esposto all'azione di dette sostanze e, soprattutto, non è provata la quantità della esposizione, atteso quanto sopra e considerato che ci troviamo al cospetto di un ex- fumatore, riteniamo di dover escludere la riconducibilità causale della PC alla attività lavorativa espletata dal ricorrente”.
Tale ultima affermazione si pone in aperto contrasto non solo con quanto accertato nel medesimo giudizio durante l'attività istruttoria ma, probabilmente, travalica i compiti e le competenze del medico legale. Ha pertanto errato il Tribunale nell'accogliere integralmente l'esito della CTU non avvedendosi che le conclusioni della stessa fossero in aperto contrasto con quanto affermato dalla sentenza medesima nella parte in cui ha riconosciuto attendibili i testi e provata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Al fine di meglio chiarire tali aspetti è stata rinnovata la CTU, affidata alla Dott.ssa Persona_1
che ha fornito sul punto risposte chiare ed esaustive.
[...]
In primo luogo, ha accertato la sussistenza della malattia denunciata, “la stessa risulta sufficientemente comprovata dalla documentazione specialistica pneumologica agli atti nonché da risultanze strumentali spirometriche e radiologiche. Dalla stessa documentazione, disponibile, la prima specifica diagnosi di PC risulta posta a settembre 2018 a seguito di visita effettuata presso Cont
di ON (classificazione combinata PC, secondo linee guida GOLD, di tipo B [CAT (COPD Assessment Test): 12 -impatto moderato-; mMRC (modified Medical Research Council Dyspnea Scale) Livello 1; Numero riacutizzazioni/Anno: 0-1], sebbene elementi clinici utili per porre la stessa diagnosi risultano riportati in un referto di visita pneumologica, agli atti, datato 26.12.2016.”
Poi ha chiarito un aspetto molto rilevante rispetto all' origine multifattoriale: “nella storia clinica del soggetto risulta una abitudine tabagica pregressa, in rapporto alla quale sono emersi dati discordanti in ordine alla sua durata cronologica ed entità per quanto emerso dal raffronto dei dati anamnestici desumibili dalla documentazione sanitaria agli atti. Seppure il fumo di sigaretta di per sé rappresenti un noto fattore di rischio (extraprofessionale) per lo sviluppo di PC (altri fattori di rischio noti sono rappresentati dall'inquinamento atmosferico e da condizioni predisponenti di natura eredo-costituzionale), è, altresì, assodato che nei saldatori detta abitudine voluttuaria incrementa notevolmente il rischio di sviluppare la stessa malattia in quanto potenzia, in modo sinergicamente sfavorevole, l'azione nociva degli specifici fattori di rischio professionali dei saldatori (gas e vapori irritanti nonché fumi e/o particolati metallici).”
Ha dunque ricavato dalle risultanze istruttorie gli aspetti rilevanti da un punto di vista medico legale, indagando in maniera accurata il tipo di materiali oggetto di saldatura e raffrontandoli con la letteratura medica in materia di broncopatie (pag. 9).
Ha infine concluso: “La malattia denunciata, broncopneumopatia cronica ostruttiva, risulta contemplata, alla voce 62 delle malattie professionali nell'industria, sia dalla vigente tabella delle malattie professionali (D.M. Ministero del Lavori e delle Politiche Sociali, del 10.10.2023,
“Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”) che dalla precedente(DM Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 09.04.2008), vigente all'epoca di denuncia della M.P. in discussione, alla voce 66 delle malattie professionali nell'industria. Le relative voci descrittive (malattia, lavorazioni rischiose, periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione) risultano sovrapponibili nelle suddette Tabelle;
l'unica variazione intervenuta è inerente alla classificazione ICD10 della malattia (da J44 a J68.4). Nel caso in discussione la PC denunciata può essere ammessa a tutela con presunzione legale di origine (malattia prevista dalla tabella, lavoratore adibito a lavorazioni rischiose previste dalla stessa tabella, manifestazione della malattia nel periodo massimo di indennizzabilità previsto) della malattia denunciata e anche se non fosse stato possibile avvalersi della presunzione legale di origine, stante la emersa complessiva entità cronologica del lavoro svolto quale saldatore, con uso di saldatrici elettriche e a fiamma con connessa esposizione a rischi professionali noti come morbigeni, in epoche in cui il rispetto delle misure prevenzionali era meno puntuale rispetto a quello attuale, a parere della scrivente, si sarebbe potuto comunque ammetterne, con probabilità qualificata, l'eziologia professionale;
ciò anche alla luce delle indicazioni fornite dall' nella nota operativa CP_1
“Criteri da seguire per l'accertamento della origine professionale delle malattie denunciate” emanata il 16.02.2006.”. Vanno dunque disattese le opposte conclusioni sostenute dall' nel corso del giudizio e CP_1 specificamente in punto di nesso causale. Contrariamente a quanto dedotto dall' , l'istruttoria CP_2 di primo grado, integrata dall'attività del CTU di appello, ha condotto ad un preciso accertamento in merito ai compiti e le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore. Parimenti accertata risulta l'origine professionale, anche a prescindere dalle Tabelle Ministeriali, la cui presunzione, tuttavia, è bene ribadirlo, continua ad operare nel caso concreto e fornisce un importante elemento corroborante le conclusioni del CTU.
Quelle del CTU dott.ssa sono dunque conclusioni esaustive e scientificamente rigorose, Persona_1 che la Corte ritiene di far proprie e porre alla base della propria decisione, compreso l'aspetto tecnico- valutativo relativo alla percentuale di invalidità permanente, individuata nella misura dell' 8% (otto per cento), con riferimento al range valutativo previsto alla voce di menomazione tabellare 333 di cui al D.M. 12.07.2000 “Tabella delle menomazioni'; 'Tabella indennizzo danno biologico'; 'Tabella dei coefficienti', relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” vigente dal 25.07.2000.
Alla luce di quanto detto è possibile affermare che Sig. è affetto da Parte_1
'Broncopneumopatia cronica ostruttiva' da ritenersi di eziologia professionale;
detta malattia comporta una lesione permanente dell'integrità psico-fisica valutabile nella misura dell'8% (otto per cento) come danno biologico , ex art. 13, D. Lgs n. 38/2000, a decorrere dalla data della CP_1 domanda amministrativa”.
All'udienza odierna la parte appellante ha dichiarato di rinunciare alla statuizione relativa all'unificazione dei postumi trattandosi di adempimento predeterminato di cui l' per legge si CP_1 fa carico.
Le spese del primo grado vanno poste interamente a carico della parte appellata.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado, queste seguono la soccombenza come da dispositivo.
In definitiva, assorbita ogni altra questione, ivi comprese quelle non riproposte con il presente gravame, in riforma della sentenza impugnata va accolta la domanda del lavoratore nei termini e limiti che precedono, ferma la statuizione di primo grado sulla “Spondilodiscopatia lombare”.
PQM
accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, ferma per il resto: dichiara la natura professionale della malattia contratta dal ricorrente, Parte_1
(“Broncopneumopatia cronica ostruttiva”) e che dalla medesima è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica in misura pari al 8%, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett.a) del D.Lvo n.38 del 2000 in relazione alla malattia professionale di cui sopra e condanna l' ad CP_1 erogare la prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Pone definitivamente a carico dell' le spese del primo grado di giudizio pari ad euro 3.000,00 CP_1 oltre iva , CPA e spese generali al 15%.
Condanna l' al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellante liquidate in CP_1 complessivi euro 3.500,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. in favore del dott.sa CP_1 Persona_1
, liquidate con separato decreto.
[...]
La Presidente
AR IA ZI
*il presente provvedimento è redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI MA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR IA ZI Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 15/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 3068/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. RANALLI ANDREA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA C/O AVV. MASSIMILIANO SCARSELLA
EMILIO FAÀ DI BRUNO 87 MA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE ed elettivamente CP_1 domiciliato in PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE, 3 00100 MA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di ON n.734/2023 del 08/06/2023
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di ON, sezione lavoro, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante e, premesso di avere infruttuosamente esperito
[...] la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare che le patologie (PC e spondilodiscoartrosi del rachide lombo-sacrale) da cui è affetto sono da riconoscersi come malattie professionali contratte dal ricorrente a causa del lavoro prestato, dalle quali è derivato un grado di invalidità da quantificarsi tramite CTU in misura complessiva pari al 20% e, comunque, non inferiore al 6%.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto quanto segue: di aver svolto per più di 40 anni le tipiche mansioni di saldatore, nonché carpentiere e manutentore, alle dipendenze di diverse aziende edili;
di aver svolto attività di saldatura, realizzazione di strutture in ferro per realizzare scale, carico e scarico di materiale pesante, uso della fiamma ossidrica;
di aver svolto le mansioni di operaio edile comportanti l'uso di strumenti tipici (frullini, fiamma ossidrica, saldatrice a filo elettrico, martello pneumatico, fresatrici) alle dipendenze delle suddette imprese in maniera continuativa per 8 ore al giorno per 6 giorni a settimana;
di essere stato esposto, nello svolgimento delle suddette mansioni, a continue inalazioni di sostanze nocive da fumi di saldatura a causa dell'uso di saldatrici e fiamma ossidrica, ad assumere posizione ricurve e incongrue, a sollevare grossi carichi di materiale, durante l'intero turno di lavoro;
di aver contratto le malattie “Bpco da fumi di saldatura” e “spondilo-discoartosi del rachide lombo- sacrale” in conseguenza delle attività lavorative svolte;
- di aver presentato domanda di malattia professionale all' CP_1
che la domanda di malattia professionale veniva respinta dall' CP_1
Tutto ciò premesso, parte ricorrente, sul presupposto della natura professionale delle malattie contratte (Bpco da fumi di saldatura” e “spondilo-discoartosi del rachide lombo-sacrale”) ha chiesto al Giudice di accertare il grado del danno biologico complessivamente valutato, conseguente alle mansioni lavorative svolte, nella misura del 20% e comunque non inferiore al 6 % di inabilità.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della
[...] domanda. Ha in particolare negato il nesso eziologico tra le lavorazioni eseguite dal ricorrente e le malattie denunciate.
Espletata la prova testimoniale e disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente il Tribunale di ON in data 08/06/2023 ha accolto parzialmente il ricorso con il seguente dispositivo:
a) Dichiara la natura professionale della malattia contratta dal ricorrente (“Spondilodiscopatia lombare”) e che dalla medesima è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica in misura pari al 6%, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
b) Dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett.a) del D.Lvo n.38 del 2000 in relazione alla malattia professionale di cui sopra e condanna l' ad erogare la prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi CP_1 legali e rivalutazione monetaria;
c) Rigetta per il resto il ricorso;
d) Compensa per metà le spese di lite, e condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 [...] delle spese di lite non compensate, che si liquidano in euro 900,00, oltre IVA, CPA e Pt_1 spese generali come per legge, da distrarsi;
e) Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. in favore del dott. CP_1 Parte_2 liquidate in euro 580,00 oltre accessori.
Avverso detta sentenza ha proposto appello sulla base di due, interconnessi, motivi. Parte_1
Con il primo motivo lamenta “violazione dell'art. 132 co. 1 n. 4 cpc, art. 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. perché corredata da motivazione apparente”. Ad avviso dell'appellante il Tribunale non ha motivato sulle ragioni del mancato riconoscimento dell'origine professionale della , Pt_3 limitandosi a scrivere: “Il CTU ha concluso che: “….il Sig. risulta attualmente Parte_1 affetto da " PC". -Tale infermità non ha origine professionale. Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione”. Il Giudice sarebbe dunque venuto meno all'obbligo di motivazione, impedendo, così, ogni possibile controllo sull'iter logico giuridico seguito per giungere ad una tale valutazione.
Con il secondo motivo lamenta “mancata valutazione delle risultanze istruttorie. Violazione o erronea applicazione delle norme di diritto: violazione del DM 09.04.2008 e del c.d. “Sistema Tabellare Misto”; violazione del principio di “presunzione legale di origine”; violazione del principio di inversione dell'onere della prova.”
Il Giudice avrebbe errato nella valutazione delle risultanze istruttorie perché, se da un lato ha riconosciuto in sentenza che il ricorrente avesse effettivamente svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte in ricorso, ha poi pedissequamente seguito le conclusioni del CTU, fondante proprio sull'assunto opposto. Il consulente ha infatti riconosciuto la patologia in capo al lavoratore così come ha riconosciuto che i lavori allegati al ricorso possono causare tale patologia ma ha poi ha escluso l'origine professionale affermando che non vi fosse prova dell'effettivo svolgimento di tali mansioni.
Tale conclusione sarebbe in contraddizione con quanto affermato dal giudice in sentenza e quanto rappresentato dai testimoni , e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Previa rinnovazione della CTU, chiede pertanto di: Parte_4
A) Accertare e dichiarare la natura professionale della lamentata BP (bronco pneumopatia cronico ostruttiva) da fumi di saldatura ed esposizione ad agenti chimici con deficit respiratorio e dispnea per sforzi lievi moderati ed il conseguente danno biologico;
B) procedere all'unificazione dei postumi con quelli del 6% già sofferti dal concludente per la patologia lombare, dichiarando il complessivo danno biologico nella misura di giustizia. Comunque superiore all'odierno 6%; C) condannare l' ad erogare le relative prestazioni sin dalla data della domanda amministrativa CP_2
o da altra ritenuta di giustizia. Con ogni altro conseguenziale provvedimento.
D) condannare l' al pagamento integrale delle spese di giudizio, anche relativamente al primo CP_2 grado, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si è costituito l' , in persona del legale rappresentante, deducendo l'assenza di nesso eziologico CP_1 tra le lavorazioni svolte e le malattie denunciate e l'assenza di prova rispetto all'effettivo svolgimento delle mansioni.
La Corte, all'udienza del 08/04/2025 ha disposto con ordinanza una nuova CTU e ha nominato la Dott.ssa , a cui veniva posto i seguenti quesiti: Persona_1
“accerti il C.T.U.se la patologia per cui è causa ha o meno carattere professionale avuto riguardo all'attività lavorativa svolta e al rischio ad essa connesso, come risultanti anche dalle disposizioni testimoniali assunte nel giudizio di primo grado;
ai fini del predetto accertamento tenga conto il C.t.u. dei principi giurisprudenziali in materia secondo cui: 1) nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio della equivalenza delle cause di cui all'art. 41 c.p. sicché “è sufficiente per far sorgere la tutela a favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva e prevalente” … 2) nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso causale relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessità di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulle base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza delle eziologie, è tuttavia, necessario acquisire il dato della “probabilità qualificata” … 2) in caso di risposta positiva alla domanda che precede, dica il C.t.u. in quale misura (in termini percentuali) la malattia stessa abbia provocato una menomazione permanente all'indennità psicofisica dell'appellante e con quale decorrenza”
La CTU depositava relazione tecnica in data 01/10/2025.
All'udienza odierna del 15 ottobre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è fondato
La nozione di malattia professionale si caratterizza per un rigoroso rapporto di derivazione causale con l'attività lavorativa svolta, a cui si associa il concetto di prolungata esposizione al fattore morbigeno, contrariamente alla causa violenta tipica dell'infortunio.
Tale esposizione può concretizzarsi anche nel c.d. rischio ambientale, ossia la circostanza che l'attività lavorativa debba svolgersi in connessione ambientale con la lavorazione rischiosa, risultando il lavoratore esposto alla medesima fonte di rischio (ex multis v. Cass 21360/2013)
Il superamento del sistema tabellare ad opera della Corte Costituzionale (sent. 179/1988) non ha eliso la rilevanza dell'accertamento in concreto delle attività e mansioni svolte dal lavoratore, posto che solo per quelle c.d. tabellate opera la presunzione ope legis di origine lavorativa della patologia.
Rispetto alle malattie di origine multifattoriale (tipicamente malattie cardio-respiratorie associate al consumo di tabacco), il nesso causale relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, quantomeno in termini di “probabilità qualificata”. Tuttavia, in caso di malattie tabellate, che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, una origine professionale, torma a operare la presunzione legale per quanto riguarda tale origine, così che l' CP_1 può solo dimostrare che la patologia tumorale, per la sua rapida evoluzione, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto questa ultima sia cessata da lungo tempo. (Cass. 14 giugno 2019, n. 16048, ord.)
Il corretto iter logico giuridico per giungere all'accertamento della malattia professionale non può dunque che prendere le mosse dalle mansioni svolte dal lavoratore. ha esposto di aver svolto per più di 40 anni le tipiche mansioni di saldatore, nonché Parte_1 carpentiere e manutentore, alle dipendenze di diverse aziende edili;
di aver svolto attività di saldatura, realizzazione di strutture in ferro per realizzare scale, carico e scarico di materiale pesante, uso della fiamma ossidrica;
di aver svolto le mansioni di operaio edile comportanti l'uso di strumenti tipici (frullini, fiamma ossidrica, saldatrice a filo elettrico, martello pneumatico, fresatrici) alle dipendenze delle suddette imprese in maniera continuativa per 8 ore al giorno per 6 giorni a settimana;
di essere stato esposto, nello svolgimento delle suddette mansioni, a continue inalazioni di sostanze nocive da fumi di saldatura a causa dell'uso di saldatrici e fiamma ossidrica, ad assumere posizione ricurve e incongrue, a sollevare grossi carichi di materiale, durante l'intero turno di lavoro.
Nel corso del giudizio di primo grado è stata esperita un'articolata prova testimoniale volta ad accertare le mansioni in concreto svolte dal lavoratore.
In particolare, il teste collega di lavoro del ricorrente alle dipendenze della Testimone_2 impresa edile come saldatore, ha riferito che “Abbiamo sempre lavorato alle CP_3 dipendenze della . Il ricorrente ha lavorato sempre come saldatore, e oltre alle CP_3 mansioni di manutentore delle pompe. Io svolgevo le stesse mansioni del ricorrente, lavoravamo per 8 ore su 5 giorni a settimana e a volte anche il sabato, su tre turni. Il ricorrente ha lavorato nel settore produzione ed era addetto a sollevare cassette di sapone di circa 25-30 kg che prelevava e posizionava manualmente sulle pedane, posso dire che prendeva al giorno circa 700 casse mediamente. Poi, dopo circa un anno, è stato meccanico di turno addetto alla manutenzione, anche io ho svolto la medesima mansione. Quando dovevamo fare riparazioni dovevamo sollevare e trasportare manualmente pompe dell'acqua industriali, pompe del grasso oppure pezzi di ricambi. Si trattava di sollevare quindi pesi di circa 40 kg. Saldava poi tubi dell'aria condizionata, tubi di grasso. Successivamente il ricorrente è andato a lavorare per un'altra società e non abbiamo più lavorato insieme. Abbiamo lavorato insieme per 22 anni alle dipendenze dell' fino al CP_3
1998. Per svolgere questa attività il ricorrente usava saldatrice elettrica, bombole di acetilene e ossigeno, fiamma ossidrica e saldatrice a fil di fero e frullino”.
Alla deposizione ha fatto seguito quella del teste , collega di lavoro del ricorrente Testimone_3 per 7 anni presso l'azienda Lucchetti, che ha precisato: “Entrambi ci occupavamo di tagliare pannelli di ferro con la fiamma ossidrica, in particolare noi ci occupavamo di dividere il materiale ferroso da altri materiali Noi lavoravamo per 8 ore al giorno. Utilizzavamo la saldatrice a filo elettrico e fiamma ossidrica a separare il ferro dall'acciaio e dai vari altri metalli. Lavoravamo in posizione inginocchiata o in piedi. I pezzi di ferro avevano un peso variabile ma potevano pesare anche diversi quintali. I pezzi lavorati erano lamiere galvanizzate, inossidabili zincate, verniciate, trattate con trasparenti altre sostanze chimiche o plastiche dissolventesi, arrugginite e consumate dall'usura del tempo. Eravamo noi a scaricare il materiale, quando arrivava il camion eravamo noi a scaricare e selezionare a terra i pezzi gli uni dagli altri, (quelli di ferro, di acciaio, di metallo leggero o pesante, etc.) facendone cumuli separati, da lavorare o vendere o smaltire;
Quando andavano smaltiti era necessario dapprima smontarli manualmente separando i vari pezzi pesanti, ed all'occorrenza dissaldare i componenti stando ricurvo, e poi venivano rivenduti. Utilizzavamo la saldatrice a filo di ferro ed il cannello (la c.d. fiamma ossidrica). Oltre che il frullino. Questi attrezzi emettevano tantissimi fumi”
Infine, è stato sentito il teste , anch'egli collega di lavoro del ricorrente, il quale ha Testimone_1 precisato: “Conosco il ricorrente, abbiamo lavorato insieme alle dipendenze della dal 2001 CP_4 al 2007 circa. Il ricorrente lavorava come manutentore e saldatore, io invece facevo il coibentatore ma preciso che lavoravamo comunque insieme. Si lavorava per 8 ore su 6/7 giorni a settimana. Realizzava strutture in ferro per realizzare scale, saldava e tagliava pezzi metallici, lamiere. Il ricorrente utilizzava la mola da banco, frullino grande, saldatrice, bombole di ossigeno. La saldatrice veniva utilizzata tutti i giorni dal ricorrente. Non c'erano impianti di areazione o comunque non erano funzionanti e non venivamo dotati di mezzi di protezione delle vie aeree. Preciso che i materiali in ferro che potevano pesare anche 1.5/2 quintali venivano sollevati e trasportati anche da 4 o 5 operai e così scaricati dal furgone e portati sul cantiere”.
Si tratta di circostanze apprese direttamente, riportate da colleghi che hanno avuto diretta e continua percezione delle prestazioni lavorative svolte. Come correttamente valutato anche dal Tribunale, la Corte ritiene tali deposizioni pienamente attendibili, sia per la precisione con cui sono state descritte le situazioni, sia per il disinteresse che i testi hanno manifestato ai fatti di causa.
È dunque da ritenersi provato quanto affermato dal ricorrente in punto di attività lavorativa svolta ed è partendo da tale assunto che si deve innestare il contributo della CTU, a cui spetta l'accertamento, secondo la migliore scienza medica, delle condizioni di salute del lavoratore nonché le eventuali valutazioni in punto di nesso eziologico con l'attività lavorativa svolta.
Volendo anticipare le proprie conclusioni, la Corte ritiene che, sotto tale profilo, la CTU espletata in primo grado si sia rivelata carente e che tale vizio, non percepito dal Tribunale, si sia riflesso nella sentenza, la quale ha integralmente (e acriticamente) recepito le conclusioni del consulente tecnico dott. Pt_2
Quest'ultimo ha prima rilevato effettivamente la patologia lamentata “II Sig. risulta Parte_1 attualmente affetto da: " BPCО" ; poi ha aggiunto “riteniamo di dover concordare ampiamente con quanto sopra precisato nel ricorso della parte attrice in ordine alle sostanze che sono potenzialmente idonee a determinare una PC” ; infine, ha concluso: “ma, nel caso che ci occupa, però, non è provato che il periziando sia stato esposto all'azione di dette sostanze e, soprattutto, non è provata la quantità della esposizione, atteso quanto sopra e considerato che ci troviamo al cospetto di un ex- fumatore, riteniamo di dover escludere la riconducibilità causale della PC alla attività lavorativa espletata dal ricorrente”.
Tale ultima affermazione si pone in aperto contrasto non solo con quanto accertato nel medesimo giudizio durante l'attività istruttoria ma, probabilmente, travalica i compiti e le competenze del medico legale. Ha pertanto errato il Tribunale nell'accogliere integralmente l'esito della CTU non avvedendosi che le conclusioni della stessa fossero in aperto contrasto con quanto affermato dalla sentenza medesima nella parte in cui ha riconosciuto attendibili i testi e provata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Al fine di meglio chiarire tali aspetti è stata rinnovata la CTU, affidata alla Dott.ssa Persona_1
che ha fornito sul punto risposte chiare ed esaustive.
[...]
In primo luogo, ha accertato la sussistenza della malattia denunciata, “la stessa risulta sufficientemente comprovata dalla documentazione specialistica pneumologica agli atti nonché da risultanze strumentali spirometriche e radiologiche. Dalla stessa documentazione, disponibile, la prima specifica diagnosi di PC risulta posta a settembre 2018 a seguito di visita effettuata presso Cont
di ON (classificazione combinata PC, secondo linee guida GOLD, di tipo B [CAT (COPD Assessment Test): 12 -impatto moderato-; mMRC (modified Medical Research Council Dyspnea Scale) Livello 1; Numero riacutizzazioni/Anno: 0-1], sebbene elementi clinici utili per porre la stessa diagnosi risultano riportati in un referto di visita pneumologica, agli atti, datato 26.12.2016.”
Poi ha chiarito un aspetto molto rilevante rispetto all' origine multifattoriale: “nella storia clinica del soggetto risulta una abitudine tabagica pregressa, in rapporto alla quale sono emersi dati discordanti in ordine alla sua durata cronologica ed entità per quanto emerso dal raffronto dei dati anamnestici desumibili dalla documentazione sanitaria agli atti. Seppure il fumo di sigaretta di per sé rappresenti un noto fattore di rischio (extraprofessionale) per lo sviluppo di PC (altri fattori di rischio noti sono rappresentati dall'inquinamento atmosferico e da condizioni predisponenti di natura eredo-costituzionale), è, altresì, assodato che nei saldatori detta abitudine voluttuaria incrementa notevolmente il rischio di sviluppare la stessa malattia in quanto potenzia, in modo sinergicamente sfavorevole, l'azione nociva degli specifici fattori di rischio professionali dei saldatori (gas e vapori irritanti nonché fumi e/o particolati metallici).”
Ha dunque ricavato dalle risultanze istruttorie gli aspetti rilevanti da un punto di vista medico legale, indagando in maniera accurata il tipo di materiali oggetto di saldatura e raffrontandoli con la letteratura medica in materia di broncopatie (pag. 9).
Ha infine concluso: “La malattia denunciata, broncopneumopatia cronica ostruttiva, risulta contemplata, alla voce 62 delle malattie professionali nell'industria, sia dalla vigente tabella delle malattie professionali (D.M. Ministero del Lavori e delle Politiche Sociali, del 10.10.2023,
“Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”) che dalla precedente(DM Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 09.04.2008), vigente all'epoca di denuncia della M.P. in discussione, alla voce 66 delle malattie professionali nell'industria. Le relative voci descrittive (malattia, lavorazioni rischiose, periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione) risultano sovrapponibili nelle suddette Tabelle;
l'unica variazione intervenuta è inerente alla classificazione ICD10 della malattia (da J44 a J68.4). Nel caso in discussione la PC denunciata può essere ammessa a tutela con presunzione legale di origine (malattia prevista dalla tabella, lavoratore adibito a lavorazioni rischiose previste dalla stessa tabella, manifestazione della malattia nel periodo massimo di indennizzabilità previsto) della malattia denunciata e anche se non fosse stato possibile avvalersi della presunzione legale di origine, stante la emersa complessiva entità cronologica del lavoro svolto quale saldatore, con uso di saldatrici elettriche e a fiamma con connessa esposizione a rischi professionali noti come morbigeni, in epoche in cui il rispetto delle misure prevenzionali era meno puntuale rispetto a quello attuale, a parere della scrivente, si sarebbe potuto comunque ammetterne, con probabilità qualificata, l'eziologia professionale;
ciò anche alla luce delle indicazioni fornite dall' nella nota operativa CP_1
“Criteri da seguire per l'accertamento della origine professionale delle malattie denunciate” emanata il 16.02.2006.”. Vanno dunque disattese le opposte conclusioni sostenute dall' nel corso del giudizio e CP_1 specificamente in punto di nesso causale. Contrariamente a quanto dedotto dall' , l'istruttoria CP_2 di primo grado, integrata dall'attività del CTU di appello, ha condotto ad un preciso accertamento in merito ai compiti e le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore. Parimenti accertata risulta l'origine professionale, anche a prescindere dalle Tabelle Ministeriali, la cui presunzione, tuttavia, è bene ribadirlo, continua ad operare nel caso concreto e fornisce un importante elemento corroborante le conclusioni del CTU.
Quelle del CTU dott.ssa sono dunque conclusioni esaustive e scientificamente rigorose, Persona_1 che la Corte ritiene di far proprie e porre alla base della propria decisione, compreso l'aspetto tecnico- valutativo relativo alla percentuale di invalidità permanente, individuata nella misura dell' 8% (otto per cento), con riferimento al range valutativo previsto alla voce di menomazione tabellare 333 di cui al D.M. 12.07.2000 “Tabella delle menomazioni'; 'Tabella indennizzo danno biologico'; 'Tabella dei coefficienti', relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” vigente dal 25.07.2000.
Alla luce di quanto detto è possibile affermare che Sig. è affetto da Parte_1
'Broncopneumopatia cronica ostruttiva' da ritenersi di eziologia professionale;
detta malattia comporta una lesione permanente dell'integrità psico-fisica valutabile nella misura dell'8% (otto per cento) come danno biologico , ex art. 13, D. Lgs n. 38/2000, a decorrere dalla data della CP_1 domanda amministrativa”.
All'udienza odierna la parte appellante ha dichiarato di rinunciare alla statuizione relativa all'unificazione dei postumi trattandosi di adempimento predeterminato di cui l' per legge si CP_1 fa carico.
Le spese del primo grado vanno poste interamente a carico della parte appellata.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado, queste seguono la soccombenza come da dispositivo.
In definitiva, assorbita ogni altra questione, ivi comprese quelle non riproposte con il presente gravame, in riforma della sentenza impugnata va accolta la domanda del lavoratore nei termini e limiti che precedono, ferma la statuizione di primo grado sulla “Spondilodiscopatia lombare”.
PQM
accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, ferma per il resto: dichiara la natura professionale della malattia contratta dal ricorrente, Parte_1
(“Broncopneumopatia cronica ostruttiva”) e che dalla medesima è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica in misura pari al 8%, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett.a) del D.Lvo n.38 del 2000 in relazione alla malattia professionale di cui sopra e condanna l' ad CP_1 erogare la prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Pone definitivamente a carico dell' le spese del primo grado di giudizio pari ad euro 3.000,00 CP_1 oltre iva , CPA e spese generali al 15%.
Condanna l' al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellante liquidate in CP_1 complessivi euro 3.500,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. in favore del dott.sa CP_1 Persona_1
, liquidate con separato decreto.
[...]
La Presidente
AR IA ZI
*il presente provvedimento è redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi