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Decreto 12 febbraio 2025
Decreto 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, decreto 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO di BRESCIA
R.G. 59/2025 sezione tutela delle persone
Il Consigliere ausiliario designato, dott. Simona Bruzzese
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 24 marzo 2001, n. 89 promosso con
OGGETTO: ricorso depositato il 27.01.2025
equa riparazione per da violazione del termine
(C.A.P.E.) della , P.IVA Controparte_1 CP_2 Parte_1
ragionevole del
, con sede legale in Brescia (BS), Via G. Oberdan n. 122, in persona del P.IVA_1
processo (L.89/2001)- suo Presidente e legale rappresentante Geom. rappresentata e Controparte_3
difesa per procura allegata al ricorso dall'Avv. Fabio Bertella, C.F. nuovo rito
, presso il cui studio in Brescia (BS) Via Guglielmo Oberdan C.F._1
n. 122 elegge domicilio, il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni via posta elettronica: Email_1
RICORRENTE
contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
La ricorrente ha chiesto equo indennizzo per l'irragionevole durata del fallimento della società QUADRA SRL, dichiarato dal Tribunale di Brescia con sentenza in data 06.05.2014 e chiuso con decreto in data 05.09.2024, dopo essere stata ammessa allo stato passivo del fallimento, su istanza depositata in data 08.09.2014, per il complessivo importo di € 1.084,99, di cui € 733,79 al privilegio ex art. 2751-bis co.1
n.1 c.c., € 108,75 al privilegio ex art. 2754 e 2778 n.8 c.c. ed € 242,45 al chirografo.
La ricorrente ha chiesto equo indennizzo per la durata irragionevole del fallimento,
pagina 1 di 3 dedotti i sei anni di durata ragionevole ritenuti per legge, precisando che l'unico riparto è stato disposto il 21.05.2024 per il 16,16% del credito ammesso al privilegio ex art. 2751-bis co.1 n.1 c.c.
Il ricorso merita accoglimento nei seguenti termini: la durata irragionevole, calcolata dall'istanza di ammissione al passivo (Cass.
civ.12861/2022) sino al decreto di chiusura del fallimento, dedotti 6 anni di durata ragionevole, è stata di 3 anni e 11 mesi.
L'equo indennizzo può essere calcolato tenuto conto di € 400 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, eccedente la ragionevole durata, per un totale di € 1.600, considerato che, ai sensi dell'art.
2-bis co. 3 L. Pinto: “ La misura
dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.” e,
secondo il più recente orientamento della Corte d'Appello di Brescia (decreto
09.10.2024 nel proc. V.G. 234/2024 - aderente all'orientamento espresso dalla
Suprema Corte nelle ordinanze n. 15966/2022, n. 22378/2023, n. 4746/2024 e n.
26858/20211 con riferimento alle somme ricevute nei riparti parziali e nelle ordinanze n. 8402/2022 e n. 28707/2023 con riferimento alle somme ricevute dall' ), il “valore della causa” quando il procedimento presupposto è un CP_5
fallimento si calcola considerando il credito ammesso, al netto delle erogazioni ricevute dall' e/o dei riparti ricevuti entro il termine di durata ragionevole del CP_5
fallimento, pertanto, nel caso di specie, l'indennizzo non può superare il limite dell'importo ammesso al fallimento di € 1.084,99, oltre interessi e rivalutazione,
calcolati nel prospetto di riparto finale in € 707,97.
Sull'indennizzo di € 1.600 vanno calcolati gli interessi in misura legale dalla domanda.
Si liquidano in € 27 le spese e in € 250 i compensi professionali, ai minimi, in base al valore, data la semplicità di questo tipo di ricorsi (Cass. 16512/2020), oltre al rimborso spese forfettarie, I.v.a. e C.p.a. posti a carico del . Controparte_4
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando,
così provvede:
condanna il a corrispondere in favore di Controparte_4 Controparte_1
(C.A.P.E.) , a titolo di equo indennizzo ex
[...] Parte_2
L. n. 89/2001, l'importo di € 1.600, oltre interessi legali dalla domanda;
condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che Controparte_4
si liquidano in € 27 per esborsi ed € 250 per competenze, oltre spese forfettarie 15%
e accessori di legge.
Brescia, 12.02.2025 Il magistrato designato
dott. Simona Bruzzese
pagina 3 di 3
R.G. 59/2025 sezione tutela delle persone
Il Consigliere ausiliario designato, dott. Simona Bruzzese
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 24 marzo 2001, n. 89 promosso con
OGGETTO: ricorso depositato il 27.01.2025
equa riparazione per da violazione del termine
(C.A.P.E.) della , P.IVA Controparte_1 CP_2 Parte_1
ragionevole del
, con sede legale in Brescia (BS), Via G. Oberdan n. 122, in persona del P.IVA_1
processo (L.89/2001)- suo Presidente e legale rappresentante Geom. rappresentata e Controparte_3
difesa per procura allegata al ricorso dall'Avv. Fabio Bertella, C.F. nuovo rito
, presso il cui studio in Brescia (BS) Via Guglielmo Oberdan C.F._1
n. 122 elegge domicilio, il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni via posta elettronica: Email_1
RICORRENTE
contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
La ricorrente ha chiesto equo indennizzo per l'irragionevole durata del fallimento della società QUADRA SRL, dichiarato dal Tribunale di Brescia con sentenza in data 06.05.2014 e chiuso con decreto in data 05.09.2024, dopo essere stata ammessa allo stato passivo del fallimento, su istanza depositata in data 08.09.2014, per il complessivo importo di € 1.084,99, di cui € 733,79 al privilegio ex art. 2751-bis co.1
n.1 c.c., € 108,75 al privilegio ex art. 2754 e 2778 n.8 c.c. ed € 242,45 al chirografo.
La ricorrente ha chiesto equo indennizzo per la durata irragionevole del fallimento,
pagina 1 di 3 dedotti i sei anni di durata ragionevole ritenuti per legge, precisando che l'unico riparto è stato disposto il 21.05.2024 per il 16,16% del credito ammesso al privilegio ex art. 2751-bis co.1 n.1 c.c.
Il ricorso merita accoglimento nei seguenti termini: la durata irragionevole, calcolata dall'istanza di ammissione al passivo (Cass.
civ.12861/2022) sino al decreto di chiusura del fallimento, dedotti 6 anni di durata ragionevole, è stata di 3 anni e 11 mesi.
L'equo indennizzo può essere calcolato tenuto conto di € 400 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, eccedente la ragionevole durata, per un totale di € 1.600, considerato che, ai sensi dell'art.
2-bis co. 3 L. Pinto: “ La misura
dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.” e,
secondo il più recente orientamento della Corte d'Appello di Brescia (decreto
09.10.2024 nel proc. V.G. 234/2024 - aderente all'orientamento espresso dalla
Suprema Corte nelle ordinanze n. 15966/2022, n. 22378/2023, n. 4746/2024 e n.
26858/20211 con riferimento alle somme ricevute nei riparti parziali e nelle ordinanze n. 8402/2022 e n. 28707/2023 con riferimento alle somme ricevute dall' ), il “valore della causa” quando il procedimento presupposto è un CP_5
fallimento si calcola considerando il credito ammesso, al netto delle erogazioni ricevute dall' e/o dei riparti ricevuti entro il termine di durata ragionevole del CP_5
fallimento, pertanto, nel caso di specie, l'indennizzo non può superare il limite dell'importo ammesso al fallimento di € 1.084,99, oltre interessi e rivalutazione,
calcolati nel prospetto di riparto finale in € 707,97.
Sull'indennizzo di € 1.600 vanno calcolati gli interessi in misura legale dalla domanda.
Si liquidano in € 27 le spese e in € 250 i compensi professionali, ai minimi, in base al valore, data la semplicità di questo tipo di ricorsi (Cass. 16512/2020), oltre al rimborso spese forfettarie, I.v.a. e C.p.a. posti a carico del . Controparte_4
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando,
così provvede:
condanna il a corrispondere in favore di Controparte_4 Controparte_1
(C.A.P.E.) , a titolo di equo indennizzo ex
[...] Parte_2
L. n. 89/2001, l'importo di € 1.600, oltre interessi legali dalla domanda;
condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che Controparte_4
si liquidano in € 27 per esborsi ed € 250 per competenze, oltre spese forfettarie 15%
e accessori di legge.
Brescia, 12.02.2025 Il magistrato designato
dott. Simona Bruzzese
pagina 3 di 3